convenzione art. 14 ccnl utilizzo personale
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convenzione art. 14 ccnl utilizzo personale
CONVENZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 14, COMMA 1, DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004, PER L’UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLA COMUNITA’ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SUSA. Il giorno ___ del mese di ______ dell’anno duemilaquindici presso la sede Del Comune di Susa TRA b) il Comune di Susa, rappresentato dalla Dr.ssa CARCIONE Marietta che interviene nel presente atto nella sua qualità di Segretario Comunale, autorizzata con deliberazione della Giunta comunale n. __ del ______ C.F. dell’Amministrazione 86501110018; E a) La Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone , rappresentato dall’Avv. VALFRE’ Alberto che interviene nel presente atto nella sua qualità di Commissario Liquidatore C.F. dell’Ente 96032090019; PREMESSO: che la Città di Susa, facente parte della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, aveva aderito e sottoscritto la convenzione per il progetto di gestione associata dello “Sportello unico per le attività produttive”, debitamente approvata, da ultimo con deliberazione consiliare n.46/2014 per il periodo 1° gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2016; - - che tra la Città di Susa e la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia è stata sottoscritta una convenzione di collaborazione, con decorrenza 1° gennaio 2005 per l’assegnazione, mediante l’istituto del distacco, dell’impegno lavorativo contrattuale del dipendente comunale geom. Diego FAVRO, quantificato in 18 ore settimanali, in veste di Responsabile dello Sportello unico per le attività produttive; - che, ai fini del proseguimento del servizio associato in capo alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 11 novembre 2014, è stata approvata la proposta, condivisa dalla Città di Susa, di assegnare al dipendente del Comune di Susa geom. Diego FAVRO, la responsabilità della gestione dello sportello (posizione organizzativa), per il periodo di vigenza della gestione associata, utilizzando a tale scopo gli istituti e le disposizioni di incentivo previste dal CCNL Enti locali 22 gennaio 2004 art. 14; - che l’art.14, comma 1, primo periodo, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 prevede che “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza”; - che il Commissario Liquidatore della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, per il periodo 01.01.2015 al 31/12/2016, il Geom. Favro Diego , dipendente del Comune di Susa, per la finalità prima detta; - che il Comune di Susa ha prestato il suo assenso all’utilizzo richiesto; - che il dipendente interessata ha prestato il consenso all’utilizzo di che trattasi ; - che il secondo periodo del citato comma 1 dell’articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 prevede che la convenzione “definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore “; Tra le parti come sopra costituite SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 – La premessa di cui sopra viene richiamata come parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Art. 2 – Il Comune di Susa assegna alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone il proprio dipendente Geom. Favro Diego , inquadrato nella categoria D, posizione economica D3, con profilo professionale istruttore direttivo area tecnica al fine di utilizzarlo presso la gestione associata dello Sportello unico per le attività produttive, in veste di Responsabile, per il periodo 01 gennaio 2015 - 31 dicembre 2016, per un tempo lavoro ripartito come segue: n. 24 ore settimanali su 36 ore dell’orario di lavoro d’obbligo (66,67% dell’orario contrattuale) per il periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2015 n. 27 ore settimanali su 36 (75% dell’orario contrattuale) per il periodo 1° marzo 2015 – 31 dicembre 2016; Art.3 Il dipendente farà capo per le funzioni svolte a ciascuna delle due Amministrazioni per le quali le funzioni stesse vengono svolte. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Comune di Susa, previa acquisizione degli elementi necessari dalla CMVSS. Art. 4 – Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici degli enti in misura pari alle ore come determinate al precedente art. 2). In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati. Sarà comunque compito delle singole Amministrazioni determinare le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza della dipendente nei rispettivi Enti,orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale). Art.5 I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico fondamentale del dipendente sarà ripartita proporzionalmente alle ore previste per ciascun ente . Le eventuali indennità spettanti al dipendente in base agli incarichi conferiti dagli enti utilizzatori, ai sensi dell’art.10 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 e dell’art.14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, saranno determinate autonomamente , corrisposte dal Comune di Susa, titolare del rapporto di lavoro, ma resteranno a totale ed esclusivo carico dell’ente che le ha attribuite. Art. 6 – Il rapporto di lavoro del dipendente è gestito dal Comune di Susa, titolare del rapporto stesso. La Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone si impegna per parte sua a rimborsare proporzionalmente alla Città di Susa l’onere economico delle retribuzioni di base e gli oneri riflessi corrisposti al dipendente. Per quanto riguarda gli istituti di salario accessorio, la quota riferita alla Città di Susa resta a suo carico. La Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone comunicherà invece alla Città di Susa l’importo della retribuzione di posizione e di risultato attribuite allo stesso come Responsabile di posizione organizzativa presso la gestione associata. Detti importi e i relativi oneri riflessi saranno rimborsati dalla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone alla Città di Susa. I diritti di carattere giuridico del dipendente, quali ferie e permessi, sono fruiti d’intesa tra le parti, in misura proporzionale al distacco; eventuali deroghe a tale principio dovute a circostanze eccezionali (permessi per malattia etc.) non comporteranno per la Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Sangone diritto a recupero del relativo onere economico. La somma dovuta dalla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone alla Città di Susa potrà essere da questa compensata con le quote a suo carico per la partecipazione alla gestione associata dello Sportello Unico. La Città di Susa rendiconta di norma con cadenza semestrale le spese suddette, ai fini del pagamento e/o della compensazione. Art. 7 – La presente convenzione ha durata di due anni dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 fatti salvi nuovi eventuali accordi a seguito l’estinzione anticipata della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone. Art.8 Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti nonché alla convenzione per la gestione associata dello “Sportello unico per le attività produttive Letto, approvato e sottoscritto Per il Comune di Susa Dr.ssa Marietta Carcione ___________________________________ Per la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone Avv. Valfrè Alberto ___________________________________