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LAVORARE IN SVIZZERA
ACCORDO LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE CHEU
Centro Congressi Giovanni XXIII – Bergamo
22.04.2014
Giuseppe Pignatiello, Team Four Consulting SA
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INDICE
• Stati dell'UE con i quali la Svizzera ha sottoscritto l'ALC
• Accordo tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone
• Attività sottostanti a permesso di lavoro e tipologie di permesso di
lavoro
• Attività non sottostanti a permesso e procedura di notifica online
• Soggiorno senza attività lucrativa (mezzi finanziari sufficienti) • Misure di accompagnamento alla libera circolazione
• Dumping salariale
• Fiscalità
• Futuro
• Domande
• Basi legali
• Abbreviazioni
• Link utili
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PAESI UE / AELS
Stati membri UE-25
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Ungheria
Stati membri AELS
Islanda, Norvegia, Liechtenstein
Stati membri UE-2
Bulgaria, Romania
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L’ACCORDO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE
PERSONE TRA CH-UE DEL 1° GIUGNO 2002:
Introduce le disposizioni relative alla libera circolazione così come
vengono attuate nell'UE
In altre parole viene concesso agli Svizzeri e ai cittadini dell'UE il diritto di
scegliere liberamente il Paese in cui lavorare e soggiornare
Questo a condizione che:
• abbiano un contratto di lavoro valido, o
• svolgano un'attività indipendente, o
• dispongano di mezzi finanziari sufficienti per le proprie necessità e
abbiano stipulato un'assicurazione malattia
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CONTRATTI DI LAVORO
In Svizzera esistono unicamente due tipologie di contatti di lavoro
(disdette):
• Contratto a tempo determinato (Art. 334 cpv1 CO), e
• Contratto a tempo indeterminato (Articoli 335, 335a, 335b e 335c CO) Contrariamente a quanto si può pensare, la maggior parte dei contratti
stipulati è a tempo indeterminato, questo perché è più «semplice» la
disdetta. 22.04.2014
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TIPI DI PERMESSO
• Permesso G – Frontaliere
(dipendenti di società svizzere con contratto di lavoro)
http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/permessoperfrontalierig-ce/ Tale permesso viene rilasciato al cittadino UE/AELS o stato terzo che risiede
in uno stato membro e che possiede: documento di legittimazione valido, - un contratto di lavoro presso un datore di lavoro svizzero
- nessuna procedura penale in corso (form. autocertificazione
penale)
- 2 fotografie formato tessera
Al momento della richiesta il dipendente deve decidere se beneficiare della
copertura assicurativa medico sanitaria Svizzera (Cassa Malati) o mantenere
il sistema vigente nel proprio paese di residenza.
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TIPI DI PERMESSO
• Permesso G – Frontaliere
(indipendente)
http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/permessoperfrontalierig-ce/ Tale permesso viene rilasciato al cittadino UE/AELS o stato terzo che risiede
in uno stato membro che intende aprire una durevole ed effettiva attività
lucrativa indipendente in Svizzera e che possiede: - documento di legittimazione valido, - nessuna procedura penale in corso (form. autocertificazione
penale)
- 2 fotografie formato tessera
- documentazione comprovante l’esercizio di un’attività
indipendente
(descrizione dell’attività, budget, ev. documentazione «vecchia»
attività
ev. futuri contratti commerciali, ecc….).
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TIPI DI PERMESSO
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TIPI DI PERMESSO
• Permesso B – Dimorante
(dipendenti di società svizzere con contratto di lavoro)
http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/permesso-di-dimora-b/permessobci/ Tale permesso viene rilasciato al cittadino di nazionalità UE/AELS che
intende stabilirsi in Svizzera in maniera durevole e che possiede: - documento di legittimazione valido, - un contratto di lavoro presso un datore di lavoro svizzero
- nessuna procedura penale in corso (form. autocertificazione
penale)
- copia contratto di locazione in Svizzera
- 2 fotografie formato tessera
dal momento del rilascio del permesso di dimora in Svizzera, il cittadino è
obbligato a sottoscrivere una copertura assicurativa medico sanitaria
Svizzera (LaMal).
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TIPI DI PERMESSO
• Permesso B – Dimorante
(indipendente)
http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/permesso-di-dimora-b/permessobci/ Tale permesso viene rilasciato al cittadino di nazionalità UE/AELS che intende
stabilirsi in Svizzera per aprire una durevole ed effettiva attività lucrativa
indipendente e che possiede: - documento di legittimazione valido, - nessuna procedura penale in corso (form. autocertificazione penale)
- copia contratto di locazione in Svizzera
- 2 fotografie formato tessera
- documentazione comprovante l’esercizio di un’attività
indipendente
(descrizione dell’attività, budget, ev. documentazione «vecchia»
attività
ev. futuri contratti commerciali, ecc….).
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TIPI DI PERMESSO
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TIPI DI PERMESSO
• Permesso B – Dimorante
(senza attività lucrativa)
http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/permesso-di-dimora-b/permessobci/ Tale permesso viene rilasciato al cittadino di nazionalità UE/AELS che
intende stabilirsi in Svizzera per motivi personali senza un’attività
lucrativa e che possiede:
- documento di legittimazione valido, - nessuna procedura penale in corso (form. autocertificazione
penale)
- copia contratto di locazione in Svizzera
- 2 fotografie formato tessera
- documentazione finanziaria comprovante il proprio
mantenimento.
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TIPI DI PERMESSO
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TIPI DI PERMESSO
• Permesso L – Dimorante temporaneo
http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/permesso-di-dimora-temporanea-l/permesso-di-dimoratemporanea-l-ceaels/ Tale permesso viene rilasciato al cittadino di nazionalità UE/AELS che
intende soggiornare in Svizzera durante un periodo limitato e che possiede: - documento di legittimazione valido, - un contratto di lavoro presso un datore di lavoro svizzero
- nessuna procedura penale in corso (form. autocertificazione
penale)
- copia contratto di locazione in Svizzera
- 2 fotografie formato tessera
- ev. conferma di iscrizione alla scuola rilasciata dall’istituto
- ev. documentazione finanziare per il mantenimento agli studi
- ev. certificato medico attestante la durata della cura.
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TIPI DI PERMESSO
• Permesso C – Domiciliato
http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/permesso-di-domicilio-c/permesso-di-domicilio-c-ceaels/ Tale permesso viene rilasciato al cittadino UE/AELS che già risiede in
Svizzera regolarmente da almeno 10 anni, è già titolare di un permesso B
e che possiede: - documento di legittimazione valido, - permesso B
- certificato penale recente, per l’Italia casellario giudiziale
originale - 2 fotografie formato tessera.
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TIPI DI PERMESSO
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PRESTATORI TRANSFRIONTALIERI DI SERVIZIO
(indipendenti e distaccati)
• Diritto limitato a 90 giorni (o 3 mesi) per anno civile
• Nessun obbligo di ottenimento di un permesso di soggiorno ma: Obbligo di notifica - Art. 2 cpv. 4 Allegato I ALCP: «Le parti contraenti possono
imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di segnalare la loro presenza
sul territorio»
• La Svizzera ha istituito l'obbligo di notifica per i cittadini dell' UE che esercitano
un'attività lucrativa in Svizzera art. 9 cpv. 1 bis. OLCP e i prestatori di servizio
(indipendenti o distaccati) art. 6 LDist. e art. 6 ODist. che non necessitano di un
permesso delle autorità competenti in materia di diritto degli stranieri
• Procedura online
https://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html vedi anche www.distacco.ch
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https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/schweiz_-_eu/meldeverfahren/schema-meldeverfahren-i.pdf
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https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/schweiz_-_eu/meldeverfahren/schema-meldeverfahren-i.pdf
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CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA NOTIFICA ONLINE?
- persone provenienti dall'UE che vengono assunte presso un datore di
lavoro svizzero per un periodo inferiore a 90 giorni o 3 mesi per anno
civile.
- prestatori transfrontalieri di servizio, ossia lavoratori distaccati da
un'impresa con sede nell'UE o lavoratori indipendenti per effettuare una
prestazione in Svizzera della durata massima di 90 giorni per anno civile.
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QUANDO INOLTRARE LA NOTIFICA ONLINE?
• In caso di assunzione d'impiego presso un datore di lavoro svizzero la
notifica deve essere inoltrata al più tardi il giorno prima dell'inizio dell'attività • I lavoratori dipendenti distaccati e i lavoratori indipendenti devono notificarsi
mediante il modulo ufficiale (di norma online) al più tardi 8 giorni (domeniche e
festività incluse) prima del previsto inizio dei lavori in Svizzera
• Eccezioni: casi urgenti (riparazioni, incidenti, catastrofi naturali, ecc.)
In ogni caso la notifica deve sempre avvenire prima dell'inizio dell'attività
lucrativa in Svizzera!
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PROCEDURA DI NOTIFICA ONLINE
https://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html
!
!
NOTIFICA = atto formale di fondamentale importanza per poter eseguire i controlli. Mancato rispetto della procedura di
notifica = SANZIONI
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SANZIONI
• Violazioni all'obbligo di notifica vengono punite con una multa
amministrativa fino a CHF 5'000.-
• Altre infrazioni alla LDist. (in particolare infrazioni alle condizioni
lavorative e salariali minime) vengono sanzionate:
- con una multa amministrativa fino a CHF 5'000.- (infrazioni lievi)
- con una multa fino a CHF 40'000.- (violazione dell'obbligo di dare
informazioni o opposizione al controllo dell'autorità)
• Divieto di offrire servizi in Svizzera per mancato pagamento di multe
cresciute in giudicato
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MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO
• 1° giugno 2004: entrata in vigore
• Scopo: proteggere i lavoratori dal rischio di dumping sociale e salariale
• Tramite: il controllo del rispetto delle condizioni lavorative e salariali
minime e usuali al luogo di lavoro
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DUMPING SALARIALE
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DUMPING SALARIALE
• 5 CNL adottati sinora a causa di dumping settoriale (call center,
estetiste, centri fitness, gommisti, vendita al dettaglio con meno di 10
dipendenti)
• 2 CNL aggiuntivi (fabbricazione di apparecchiature elettriche e
fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica) bloccati da
ricorso al TF da parte di AlTI e Swissmem
• 1 CNL per il settore del prestito di personale (aziende con massa
salariale inferiore a 1.2 Mio) dal 1. ottobre 2013
• In totale coinvolti ca. 11'000 lavoratori.
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FISCALITA’
• Art. 15 della CDI CH-IT 09.03.1976
• Accordo tra CH–IT relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla
compensazione finanziaria a favore dei comuni Italiani di confine del 03.10.1974
• Attenzione all’assoggettamento IVA per lavoratori distaccati o indipendenti
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FUTURO
• Clausola di salvaguardia
• Votazione del 9 febbraio 2014 “Contro l’immigrazione di Massa”
MAI COME OGGI IL FUTURO RISULTA ESSERE INCERTO
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DOMANDE
?
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BASI LEGALI
• Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)
• Protocollo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,
relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, delle Repubblica Ceca,
Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di
Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia,
Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca, successivamente alla loro adesione
all'Unione europea
• Protocollo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,
relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, delle Repubblica di Bulgaria
e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea • Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli
Stati membri dell' Associazione Europea di libero scambio (OLCP) del 22.05.2002
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BASI LEGALI
• Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori
distaccati in Svizzera e misure collaterali del 08.10.1999
• Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) del 21.05.2003 • Legge federale sugli stranieri (LStr) del 16.12.2005 • Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) del 24.10.2007 • Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) del 22.10.2008
• Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OlntS) del 24.10.2007 • Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli
emolumenti LStr, OEmol-LStr) del 24.10.2007 • Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere
del 08.06.1998
• Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di
persone straniere del 08.06.1998 concernente i cittadini stranieri del 23.06.2009
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ABBREVIAZIONI
• ALC Accordo sulla libera circolazione delle persone
• AELS Associazione europea di libero scambio
• CE Comunità europea
• LStr Legge federale sugli stranieri
• SECO Segretaria di Stato dell'economia
• SML Servizio mercato del lavoro
• SERS Servizio regionale degli stranieri
• SP Sezione della popolazione
• SS Servizio stranieri
• UCA Ufficio controllo degli abitanti
• UE Unione europea
• UFM Ufficio federale della migrazione
• UM Ufficio della migrazione
• URC Ufficio regionale di collocamento
• USML Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
• CO Codice delle Obbligazioni Svizzero
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LINK UTILI
• www.bfm.admin.ch
• www.seco.admin.ch
• www.distacco.admin.ch
• https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/schweiz_-_eu/wegleitung_endsendete/
wegleitung_entsendungarbeitnehmer-i.pdf •
•
•
•
•
•
www.ti.ch/popolazione
http://www4.ti.ch/di/spop/stranieri/comuni-di-frontiera www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro www.ti.ch/ispettorato-lavoro www.ti.ch/fisco/imposteallafonte http://www.admin.ch/bundesrecht/00566/index.html?lang=it (raccolta leggi federali)
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Si nforma che le informazioni ed i riferimenti riportati in questa presentazione
non possono essere considerati come esaustivi e/o completi, l’evoluzione dei
tempi e la complessità della materia mi portano a segnalare che ogni singolo
caso deve essere analizzato separatamente ed in dettaglio con professionisti
locali.
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GRAZIE
Giuseppe Pignatiello Esperto in finanza e controlling diplomato federale
Team Four Consulting SA
Via Vignoo 3
CH-6850 Mendrisio Tel. +41 / (0)91 / 640 44 60 [email protected]
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