EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani

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EuroDejalex - De Berti Jacchia Franchini Forlani
EuroDejalex n. 10/2005
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
EuroDejalex
- Newsletter comunitaria -
Firmato uno storico Trattato tra l’UE ed i Balcani che istituisce un mercato comune dell’energia
O
Ottttoobbrree
22000055
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OSSERVATORIO
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FINESTRA
FISCALITÀ
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FINESTRA
AMBIENTE E
SICUREZZA DEI
PRODOTTI
PAG.
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CASELAW
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GAZZETTA E
CALENDARIO
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Il 25 ottobre 2005 l’Unione europea, attraverso il Commissario per l’ambiente Andris Piebalgs, ha firmato ad
Atene un Trattato con nove Paesi del sud-est Europa (segnatamente Croazia, Bosnia - Erzegovina, Serbia,
Montenegro, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria e la Missione delle
Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), per il Kosovo), volto a creare una base giuridica per la realizzazione del
più grande mercato interno dell’elettricità e del gas al mondo, con ben 34 Paesi partecipanti. Sono in atto,
altresì, negoziati con la Turchia, in vista di una sua futura adesione al Trattato, mentre Moldova, Ucraina e
Norvegia, assumono per il momento lo status di osservatori. La firma del Trattato rappresenta il punto
d’arrivo del c.d. processo di Atene, che ha preso il via nel 2002 con lo scopo di creare un mercato regionale
dell’elettricità nel sud-est Europa. Nel 2003 tale obiettivo è stato esteso al mercato del gas, unitamente alla
previsione di una serie di importanti misure tra cui un piano di riforme tariffarie per elettricità e gas,
l’implementazione dei necessari standard tecnici, la creazione di autorità di regolamentazione nazionali e la
completa attuazione delle direttive in materia di gas ed elettricità.
Il Trattato che istituisce la Comunità dell’energia costituisce il primo Trattato multilaterale della storia
stipulato tra l’Unione e i paesi del sud-est dell’Europa e, da un punto di vista di politica internazionale,
rappresenta una pietra miliare del processo di riconciliazione nei Balcani dopo i conflitti bellici degli anni ’90.
Va segnalato come esso sia stato volutamente ricalcato sul Trattato istitutivo della Comunità europea del
carbone e dell’acciaio (CECA). L’assetto che ne risulta è quello di un mercato interno dell’energia allargato
all’intera penisola dei Balcani e la conseguente estensione a questi Paesi dell’acquis comunitario in materia
di energia, ambiente e concorrenza. Quest’ultimo requisito, che consente la creazione di un terreno d’azione
paritario e di standard ambientali e di sicurezza comuni, viene ritenuto fondamentale per poter estendere i
mercati interni di gas ed elettricità fuori dai confini dell’Unione ed istituire un mercato realmente integrato e
libero da ogni barriera.
Da un punto di vista strategico, lo storico Trattato avrà l’effetto di diversificare le fonti di approvvigionamento
di gas ed elettricità garantendo agli Stati dell’Unione una maggiore sicurezza di rifornimento e scongiurando
il pericolo di dissesti energetici in Europa. In particolare, con riferimento al settore del gas, la prevista
creazione di una via di approvvigionamento dai paesi del Medio Oriente e dalla regione del Mar Caspio
verso il territorio dell’Unione avrà l’effetto di aumentare la concorrenza nei mercati chiave dell’UE e di ridurre
la dipendenza dalle usuali fonti di rifornimento. È previsto, inoltre, un piano d’intervento in base al quale la
Banca Mondiale e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERD) sosterranno gli investimenti
infrastrutturali che si renderanno necessari per raggiungere gli standard UE entro il 2015 (stimati, per il
settore elettrico, in 30 miliardi di dollari).
Il Trattato, che prende in considerazione gli interessi locali ed i bisogni specifici del sud-est Europa in
materia energetica e ambientale, mira altresì a sanare una serie di dissesti di cui é rimasta vittima la regione
dei Balcani a seguito dei conflitti iniziati nel 1992 (quali l’elevata mortalità causata dal freddo in conseguenza
della sospensione della fornitura di elettricità, il degrado ambientale derivante dalla combustione di legno e
lignite da parte della popolazione per soddisfare i bisogni domestici di riscaldamento ed il conseguente
disboscamento). Si prevedono, nel breve termine, nuovi investimenti nel settore minerario e metallurgico
mentre si ritiene che, nel lungo termine, la stabilità del settore energetico contribuirà ad una ripresa macroeconomica dell’intera regione balcanica, con effetti positivi sulla crescita economica e sulla stabilità politica.
Dal punto di vista operativo, il Trattato ha previsto una serie di strutture di coordinamento per seguire e
controllare lo sviluppo del nuovo mercato dell’energia, segnatamente: un Consiglio ministeriale, composto
dai ministri dell’energia dei paesi firmatari e dal Commissario europeo incaricato dell’energia, che si riunirà a
cadenza semestrale in concomitanza con l’elezione del suo Presidente; un Gruppo permanente di alto
livello, composto da rappresentanti dei Ministeri dell’energia dei paesi firmatari e della Commissione
europea, che sarà convocato, su istanza della Commissione o dello Stato incaricato della Presidenza, per
preparare il Consiglio Ministeriale; un Segretariato del Trattato, con sede a Vienna, che costituirà il
principale organo di coordinamento centrale del Trattato ed un Comitato regolatore della Comunità in
materia di energia, con sede ad Atene, incaricato di risolvere le controversie che potrebbero sorgere
nell’ambito del Trattato. Verrà istituito, infine, un Forum sull’elettricità e il gas, con sede ad Atene, composto
da rappresentanti della Commissione europea, dei governi, e da una serie di organismi delle imprese e dei
consumatori incaricati della regolamentazione sia a livello comunitario che all’interno dei Paesi del sud-est
Europa. Ulteriori informazioni sono reperibili al sito:
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/south_east/treaty_en.htm
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Osservatorio
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TUTELA DEI CONSUMATORI
La Commissione apporta nuove modifiche alla proposta di direttiva sul credito al consumo (07.10.2005)
A seguito del voto del Parlamento europeo dell’aprile 2004 sulla proposta di direttiva sul credito al consumo e delle prime
modifiche apportate al testo legislativo nell’ottobre 2004, la Commissione ha ora presentato una versione significativamente
rivisitata della normativa. Il testo, elaborato dalla Commissione nella sua versione originale nel 2002, mira a sostituire la
precedente direttiva sul credito al consumo (direttiva 87/102/CEE), divenuta oramai obsoleta a fronte delle importanti
innovazioni intervenute nel settore dei servizi finanziari. Tra le principali modifiche si segnalano: la limitazione del campo
d’applicazione della normativa ai crediti al consumo di un importo inferiore a 50.000 euro, per ricomprendere i contratti al
consumo più frequentemente utilizzati; l’esclusione del credito ipotecario dalla direttiva, credito che verrà invece preso in
considerazione separatamente, all’esito di una consultazione avviata in proposito dalla Commissione nello scorso mese di
luglio; l’ideazione di un regime specifico di informativa precontrattuale e contrattuale per i contratti di credito riguardanti
importi inferiori o uguali a 300 euro; la concessione di un margine di manovra più ampio agli Stati membri in alcuni settori
ben definiti per adattare le disposizioni della futura normativa al proprio sistema interno (al contempo, al fine di proteggere il
mercato unico, un numero limitato di casi è sottoposto ad una clausola di mutuo riconoscimento). La proposta facilita poi il
raffronto tra i contratti di credito al consumo grazie ad un metodo armonizzato di calcolo del costo del credito; vengono
elencate le informazioni che devono essere fornite ai consumatori che sottoscrivono tali contratti ed agli stessi consumatori
è garantito un diritto di recesso entro 14 giorni. Coloro che hanno concluso un contratto di credito al consumo avranno infine
il diritto di rimborsare anticipatamente il prestito richiesto e di annullare il contratto se rinunciano all’acquisto che è ad esso
collegato. Il testo della proposta, che passerà ora all’esame del Consiglio e da cui dovrebbe scaturire una posizione comune
nel corso del 2006, è disponibile al seguente indirizzo web:
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/fina_serv/cons_directive/index_en.htm
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MERCATO INTERNO
La Commissione attacca l’Italia su più fronti per il mancato rispetto della normativa comunitaria (12-18.10.2005)
La Commissione europea ha recentemente inviato all’Italia un parere motivato (seconda fase della procedura d’infrazione)
concernente le restrizioni ingiustificate alla libera circolazione dei capitali ed al diritto di stabilimento derivanti dalla normativa
italiana sull’esercizio dei poteri speciali nelle società privatizzate. In materia si era già pronunciata la Corte di giustizia con
una sentenza del 23 maggio 2000 (causa C-58/99) nella quale era stata dichiarata l’incompatibilità con la normativa
comunitaria (rispettivamente artt. 56 e 43 Tr. CE) delle disposizioni italiane (c.d. golden share). La normativa nazionale è
stata successivamente modificata a più riprese (da ultimo, con un decreto attuativo del 10 giugno 2004), ma la Commissione
ritiene che i criteri di intervento stabiliti dalla normativa italiana (che sono applicabili a società privatizzate quali Telecom
Italia, Eni ed Enel) siano ancora vaghi, e non consentano un ricorso giurisdizionale efficace contro le decisioni
eventualmente adottate dalle autorità italiane. Inoltre, la Commissione ha inviato allo Stato italiano una lettera di costituzione
in mora nell’ambito della procedura prevista dall’art. 228 Tr. CE per il mancato adempimento della sentenza del 2 giugno
2005 (causa C-174/04, su cui cfr. EuroDejalex n. 6/2005) in cui la Corte di giustizia ha dichiarato l’incompatibilità con gli
obblighi derivanti dalla libera circolazione dei capitali, della normativa italiana che prevede la sospensione automatica dei
diritti di voto inerenti a partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale di imprese che operano nei settori dell’elettricità e
del gas, qualora tali partecipazioni siano acquisite da imprese non quotate che beneficiano, nel proprio mercato nazionale,
di una posizione dominante. L’Italia ha recentemente adottato una nuova normativa al riguardo (D.L. 14 maggio 2005, n.
81), che, però, secondo i rilievi di Bruxelles, non rispetta le indicazioni fornite dalla Corte nella propria sentenza. Va poi
ricordata la lunga lista delle altre infrazioni per le quali le autorità italiane sono state in questo mese chiamate a rendere
conto. L’esecutivo comunitario ha, infatti, inviato all’Italia numerosi pareri motivati concernenti: il mancato recepimento della
direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa; il non corretto recepimento della terza direttiva “assicurazioni non
vita” (direttiva 92/49/CE) e della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e
i residui del carico; il mancato rispetto delle disposizioni fondamentali della direttiva quadro in materia di acque (direttiva
2000/60/CE) e l’erronea trasposizione della direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale (VIA). A tutto ciò si
aggiungono ben dieci lettere di costituzione in mora relative a possibili infrazioni alla normativa comunitaria in materia
ambientale ed i chiarimenti richiesti in relazione ad alcune pratiche che rendono più difficili le importazioni parallele di
antiparassitari provenienti da altri Stati membri. L’elenco completo delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione è
disponibile al sito: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions.
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MERCATO INTERNO
Approvata la nuova direttiva in materia di riassicurazione (17.10.2005)
Il Consiglio ha dato il proprio via libera alla direttiva che stabilisce per la prima volta un quadro giuridico preciso per le attività
di riassicurazione in Europa. La direttiva, proposta dalla Commissione nel 2004 (cfr. EuroDejalex n. 4/2004) ed approvata in
forma emendata dal Parlamento europeo nel giugno di quest’anno, si applica a tutte le imprese che svolgono
esclusivamente attività di riassicurazione e definisce le condizioni minime per esercitare tale tipo di attività. Per ottenere
l’autorizzazione nel proprio Stato membro, le imprese dovranno d’ora in poi avere una forma giuridica specifica, presentare
un programma di attività e disporre di un fondo minimo di garanzia. In caso di mancanza di adeguate riserve tecniche o in
caso di insufficiente solvibilità, le imprese dovranno presentare un piano di finanziamento ed un piano di risanamento
finanziario, mentre le autorità di vigilanza potranno revocare l’autorizzazione concessa. Inoltre, per le imprese che
esercitano la propria attività in altri Stati membri, la direttiva prevede meccanismi di allerta da parte dello Stato membro
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ospitante rivolti allo Stato membro d’origine (che ha la responsabilità esclusiva della vigilanza finanziaria di un’impresa di
riassicurazione) nel caso in cui vi sia il pericolo che un’impresa stia compromettendo la propria solidità finanziaria. Alle
imprese di riassicurazione è imposto, analogamente a quanto prescritto per le imprese di assicurazione primaria, di
mantenere un fondo minimo di garanzia non inferiore a 3 milioni di euro. È stato poi previsto l’adattamento delle direttive
comunitarie sull’assicurazione sulla vita (direttiva 2002/83/CE), sull’assicurazione diversa dall’assicurazione sulla vita
(direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE) e sui gruppi assicurativi (direttiva 98/78/CE) rispetto alle regole di vigilanza dettate per
le imprese di riassicurazione. Agli Stati membri è stato concesso un periodo di due anni per la trasposizione della direttiva a
decorrere dalla prossima pubblicazione della stessa nella GUUE. Il testo della direttiva sarà disponibile al sito:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/insurance/reinsurance_en.htm
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DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Adottata una raccomandazione sulla gestione online dei diritti d’autore delle opere musicali (18.10.2005)
La Commissione ha pubblicato una raccomandazione volta a promuovere regole trasparenti e chiare per la gestione
transfrontaliera dei diritti d’autore per i servizi musicali on line. I nuovi servizi basati sulla rete internet, quali il webcasting o il
download di musica richiedono infatti una licenza che copra le attività in questione sulla totalità del territorio comunitario: ad
avviso della Commissione, la mancanza di una regolamentazione comunitaria relativa a tali licenze e alla risoluzione delle
controversie in materia ha rallentato lo sviluppo dell’enorme potenziale dei nuovi servizi musicali collegati alla rete internet. I
diritti d’autore nel settore vengono generalmente gestiti collettivamente, poiché i singoli detentori dei diritti non possono
monitorare tutte le diverse utilizzazioni effettuate e si affidano perciò a società di gestione collettiva che si occupano dello
sfruttamento commerciale dei diritti stessi. L’odierna raccomandazione è il frutto di una consultazione pubblica avviata dalla
Commissione nello scorso mese di luglio relativamente alle possibilità di intervento nel settore. La Commissione auspica
che i titolari di diritti e gli utilizzatori commerciali delle opere protette da diritti d’autore abbiano la possibilità di scegliere le
modalità di concessione delle licenze per loro più convenienti. Viene all’uopo proposta l’abolizione delle restrizioni territoriali
e delle disposizioni concernenti la ripartizione dei clienti nei contratti di licenza esistenti, lasciando al contempo ai titolari di
diritti che non intendono utilizzare tali tipi di contratti, la possibilità di offrire il proprio repertorio per una concessione diretta
delle licenze nell’Unione. Il testo della recente raccomandazione è disponibile al sito: http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_276/l_27620051021en00540057.pdf
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CONCORRENZA
La Commissione pubblica uno studio sugli impegni presi dalle imprese nei casi di concentrazioni
anticoncorrenziali (21.10.2005)
La Commissione europea ha reso pubblico uno studio interno (Merger Remedies Study) nel quale vengono illustrati in maniera
critica ben 96 tipi di misure correttive imposte in 40 casi di concentrazioni analizzati nel periodo 1996-2000. Il documento
analizza in dettaglio l’implementazione e l’effettività di un significativo campione di rimedi (tra i 227 complessivamente adottati
nel periodo di riferimento) ed è volto a fornire una valutazione globale delle misure correttive in vista del mantenimento di un
elevato grado di concorrenza sul mercato. Le misure correttive sono quel tipo di impegni che, in base alla normativa sulle
concentrazioni (oggi disciplinata dal Reg. (CE) n. 139/2004), vengono di norma assunti dalle imprese affinché la Commissione
dichiari compatibile con il mercato comune un’operazione che presenta potenzialmente rischi oggettivi di distorsione della
concorrenza. I diversi rimedi proposti dalle imprese (quali dismissione di attività, re-brands, accesso alle infrastrutture o ai diritti
di proprietà intellettuale, la nomina di un trustee etc.) vengono ora integrati nella decisione della Commissione che autorizza la
concentrazione e divengono vincolanti per le imprese, ex art. 9 del citato regolamento. Nel recente studio, la Commissione
mette in particolare evidenza gli elementi più problematici nell’elaborazione e nell’attuazione dei rimedi; dal documento
emergono anche gli aspetti pratici che richiedono maggiore analisi ed approfondimenti. Lo studio si presenta come un utile
strumento non solo per le imprese ma anche per lo stesso esecutivo comunitario, in particolare ai fini della revisione dei testi
adottati in passato in materia: si tratta della comunicazione del 2001 concernente le misure correttive nei casi di concentrazione
e dei formulari concernenti gli impegni di dismissione (Divestiture Commitments) ed il mandato del fiduciario (Trustee Mandate).
La Commissione ha all’uopo annunciato che avvierà una consultazione pubblica nel 2006 sui progetti di modifica di tali
documenti. Lo studio è disponibile al sito: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/remedies_study.pdf
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GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
Diventa applicabile il nuovo titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (21.10.2005)
Entra finalmente in vigore il nuovo Reg. (CE) n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i
crediti non contestati. Il campo di applicazione coincide con quello del Reg. (CE) n. 44/2001, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Grazie a tale normativa,
coloro che ottengano in uno Stato membro (ad eccezione della Danimarca) un provvedimento giurisdizionale concernente
somme di denaro non contestate potranno portare ad esecuzione tale provvedimento in un altro Stato membro senza
bisogno di alcuna complessa procedura di riconoscimento intermedia (i.e. exequatur). Il nuovo regolamento si applica alle
decisioni di condanna concernenti somme di denaro “non contestate”, ovvero crediti che il debitore ha espressamente
riconosciuto o, alternativamente, che non ha mai contestato nel corso del relativo procedimento giudiziario, ovvero rispetto
ai quali si è svolto un giudizio in sua assenza o contumacia. Un provvedimento al quale l’autorità giurisdizionale competente
abbia attribuito la qualifica di “titolo esecutivo europeo” dovrà quindi essere trattato ai fini esecutivi come se fosse stato
emanato dall’autorità giurisdizionale competente dello Stato nel quale è richiesta l’esecuzione. Come ovvio, il regolamento
stabilisce requisiti procedurali minimi che i giudizi nazionali devono rispettare, affinché una decisione relativa ad un credito
non contestato possa ottenere lo status di titolo esecutivo europeo, tra cui spicca il rispetto dei diritti della difesa. Il testo del
http://europa.eu.int/eurregolamento
(CE)
n.
805/2004
è
disponibile
al
sito:
lex/pri/it/oj/dat/2004/l_143/l_14320040430it00150039.pdf
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Finestra europea sulla fiscalità
Il Consiglio Ecofin raggiunge l’accordo sulla proposta di direttiva in materia di revisione legale dei conti delle
società (11.10.2005)
In data 11 ottobre 2005, il Consiglio Ecofin ha approvato, accogliendo tutti gli emendamenti votati dal Parlamento europeo in
prima lettura, la proposta di ottava direttiva sul diritto societario relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive “contabili” 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, riordinando la normativa in materia.
Tale direttiva è stata concepita con l’intento di garantire una maggiore credibilità dei bilanci societari e di far riacquistare ai
cittadini piena fiducia nell'esattezza dei conti controllati dai revisori, soprattutto dopo i recenti scandali finanziari sia in Italia
(Parmalat) che all’estero (Ahold).
Essa estende il campo d’applicazione della normativa comunitaria previgente (direttiva 84/253/CEE), precisando le mansioni
dei revisori legali di conti, la questione relativa alla loro indipendenza e al loro codice deontologico. La direttiva proposta
introduce il principio fondamentale per cui i revisori legali di conti devono essere esterni e indipendenti rispetto agli enti da
essi controllati, assicura un più stretto controllo pubblico della professione e migliora la cooperazione tra gli organismi di
controllo all’interno dell’Unione. La nuova normativa specifica altresì le modalità con cui le revisioni dovranno essere
effettuate, e le strutture necessarie per garantire la qualità dei controlli.
Tra gli emendamenti di maggior rilievo suggeriti dal Parlamento europeo si segnalano le disposizioni relative
all’indipendenza dei revisori, alle loro responsabilità e quelle concernenti i comitati interni per la revisione contabile. La
direttiva lascia ampi margini di manovra agli Stati Membri per definire individualmente applicazioni più restrittive del
contenuto della stessa; essi dovranno inoltre predisporre veri e propri meccanismi di indagine e prevedere adeguate
sanzioni civili, amministrative e penali per i casi di violazione.
La proposta, presentata dalla Commissione il 16 marzo 2004, era stata approvata con emendamenti dal Parlamento il 28
settembre 2005. Avendo il Consiglio approvato tutti gli emendamenti, senza la necessità di una seconda lettura da parte
delle due istituzioni, resta solo da finalizzare il testo definitivo e si auspica che l'accordo finale sulla direttiva sia raggiunto nel
corso del Consiglio Ecofin di novembre 2005. Gli Stati membri avranno due anni per implementare la direttiva.
Maggiori informazioni sull’iter legislativo della proposta ed il testo dell’accordo raggiunto dal Consiglio sono reperibili al sito:
http://europa.eu.int/comm/internal_market/auditing/officialdocs_en.htm
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Accordo Italia-Svizzera sullo scambio di informazioni in materia fiscale (25.10.2005)
In data 25 ottobre 2005, il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero delle Finanze ha raggiunto un’intesa con la
competente autorità svizzera sull’individuazione dei comportamenti che consentono lo scambio di informazioni tra i due
Paesi, in quanto costituenti violazioni analoghe alla frode fiscale.
In particolare, sono state definite cinque fattispecie esemplificative (ma non esaustive) di comportamenti che, ai sensi
dell’art. 10 dell’Accordo firmato nel 2004 tra la Svizzera e l’Unione europea sui redditi da risparmio, consentono, su richiesta,
lo scambio di informazioni con l’Amministrazione elvetica.
Le cinque fattispecie individuate sono:
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3.
4.
5.
L’omessa indicazione nella dichiarazione Mod. Unico, da parte di un imprenditore individuale, di redditi di capitale
costituiti da interessi rientranti nel campo applicativo dell’Accordo.
L’uso, nel corso di una procedura di divulgazione volontaria secondo l’art. 2 dell’Accordo, di un certificato rilasciato da
un agente pagatore che non rifletta la reale situazione reddituale, ma riporti redditi inferiori a quelli effettivamente
posseduti.
La produzione da parte di una persona fisica di documenti contabili sulla base dei quali si attribuisce fittiziamente ad un
ente terzo (società) interessi rientranti nel campo applicativo dell’Accordo, quando in realtà, tramite un contratto
fiduciario, questi redditi gli appartengono e conseguentemente non vengono dichiarati.
L’utilizzo, da parte di una persona fisica, di un certificato attestante il pagamento di imposte mai effettuato al fine di
ottenere una riduzione sull’imposta che un agente pagatore deve scomputare secondo l’art. 3 par. 3 dell’Accordo.
L’utilizzo di un certificato di residenza fittizio in uno Stato terzo (non UE o Svizzera) nell’ambito delle relazioni con un
agente pagatore dopo il 1° gennaio 2004, al fine di evitare l’applicazione dell’Accordo al pagamento di interessi.
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Finestra ambiente e sicurezza dei prodotti
REACH: stato di avanzamento dell’iter legislativo
La proposta di Regolamento REACH, adottata dalla Commissione europea il 29 Ottobre 2003, prevede un articolato e complesso
sistema di registrazione, valutazione, restrizione e autorizzazione dei prodotti chimici, destinato ad avere un considerevole impatto
su tutti i settori dell’industria manifatturiera, dai produttori di sostanze chimiche agli utilizzatori intermedi e finali, quali i fabbricanti di
prodotti elettrici ed elettronici, automobili, giocattoli, tessili e abbigliamento, etc.
La proposta è tuttora all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio nell’ambito della procedura di codecisione. In sede di PE,
l’esame a livello di Commissioni parlamentari si è concluso il 3 ottobre con il voto della Commissione “Ambiente” (ENVI) e
l’adozione del parere finale in prima lettura è previsto il 16 novembre prossimo. Al Consiglio ha preso il via ed è in pieno
svolgimento il secondo round di negoziati e l’accordo politico in vista dell’adozione della posizione comune è all’ordine del giorno
del Consiglio Competitività del 28 e 29 novembre 2005.
Dal dibattito interistituzionale emerge supporto unanime circa gli obiettivi e la struttura della regolamentazione proposta. Tuttavia, vi
è ancora disaccordo tra i “key actors” di ciascuna istituzione e tra le istituzioni stesse su taluni importanti aspetti del nuovo sistema.
Due delle più influenti Commissioni parlamentari (“ITRE”, “IMCO”) si sono mostrate critiche nei confronti del sistema proposto dalla
Commissione e, sebbene in misura diversa, propendono per una considerevole riduzione della natura e della portata degli obblighi
a carico dell’industria, in linea con le posizioni già espresse al riguardo dalle maggiori associazioni di categoria europee. La
Commissione ENVI, invece, ha confermato l’approccio della Commissione, suggerendo una riduzione degli obblighi a solo beneficio
delle Piccole e Medie Imprese (PMI). Per altri aspetti, la Commissione ENVI propone un rafforzamento del futuro sistema di
controllo dei prodotti chimici, con un aggravio dei costi e degli adempimenti burocratici a carico dell’industria. In plenaria la
maggioranza (Partito Popolare Europeo (PPE), l’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa Liberale (ADLE) e parte dei
Socialisti) sembra orientata ad accogliere le soluzioni proposte delle Commissioni IMCO e ITRE. Sono ancora in corso negoziati tra
i partiti per la ricerca di una soluzione mediata in grado di ricevere il consenso di un’ampia maggioranza. La posizione del Consiglio
appare vicina a quella della Commissione ENVI, sia pur con una più marcata attenzione alle esigenze dell’industria e alle relazioni
commerciali con i maggiori partner dell’UE, che hanno peraltro già minacciato ricorsi innanzi all’Organizzazione Mondiale del
Commercio (OMC). Qui di seguito saranno brevemente illustrate le principali varianti in corso di finalizzazione.
Consigli
Dagli inizi di Settembre le discussioni si sono svolte a ritmo serrato e a vari livelli. I negoziati in seno al Gruppo di Lavoro “ad hoc”, a
cui partecipano i responsabili tecnici delle amministrazioni nazionali e delle Rappresentanze Permanenti, vertono ora su un testo di
compromesso presentato dalla Presidenza Britannica. Le questioni più delicate sono state oggetto di ulteriori negoziati a livello di
Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER) e di Consigli “Competitività” e “Ambiente”, questi ultimi riunitisi
rispettivamente l’11 e il 17 Ottobre. Questi i principali elementi delle posizioni finora delineatesi:
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Semplificazione e per alcuni aspetti inasprimento del regime di registrazione delle sostanze negli articoli;
Semplificazione del regime di registrazione per le sostanze a basso volume, a beneficio delle PMI, tranne nei casi di
sostanze potenzialmente pericolose;
Registrazione unica della stessa sostanza con obbligo di creazione di consorzi e condivisione dei dati (One Substance,
One Registration);
Sostanze con proprietà Persistenti, Bioaccumulative e Tossiche (PBT) o molto Persistenti e molto Bioaccumulative (vPvB)
incluse nella prima fase di pre-registrazione e registrazione;
Riconoscimento del ruolo centrale dell’Agenzia nella fase di valutazione;
Inasprimento del regime di autorizzazione.
Parlamento Europeo
Le Commissioni IMCO e ITRE propongono:
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Sistema di registrazione basato su una combinazione di criteri quantitativi (tonnellaggio) e di rischio;
Introduzione di categorie di utilizzo e di esposizione e ruolo centrale dell’Agenzia in fase di valutazione;
limitatamente a ITRE, maggiore flessibilità delle esenzioni per attività di R&ST e introduzione di un “duty of care”, con
conseguente potenziamento degli obblighi di informazione agli utilizzatori e ai consumatori;
limitatamente a IMCO, l’adozione di un approccio basato prevalentemente sul rischio anche per il regime di autorizzazione
e un’estensione del periodo di protezione dei dati da 10 a 15 anni.
La Commissione ENVI suggerisce:
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Analogamente al Consiglio, semplificazione del regime di registrazione per le sostanze a basso volume e inclusione delle
sostanze PBT e vPvB nella prima fase di pre-registrazione e registrazione;
Inasprimento del regime di registrazione delle sostanze negli articoli, con accresciuti obblighi di informazione in relazione
agli articoli importati da paesi non-UE;
Introduzione del “duty of care”, del meccanismo OSOR, e potenziamento del ruolo dell’Agenzia nella fase di valutazione;
Forte inasprimento del regime di autorizzazione.
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CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza
Parking Brixen e il comune di Bressanone, a seguito della
concessione, da parte di quest’ultimo, della gestione di un
parcheggio alla ASM Bressanone Spa senza il previo
espletamento di gara pubblica. La Corte ha rilevato che, pur
essendo il capitale della ASM detenuto interamente dal
comune, quest’ultimo non esercitava un controllo sulle
attività dell’impresa analogo a quello esercitato sui propri
servizi e tale da poter qualificare l’operazione come in house.
PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO
L’Avvocato generale Léger conferma la sussistenza della
responsabilità di uno Stato membro per danni arrecati ai
singoli in caso di violazione dell’obbligo di rinvio
pregiudiziale di un organo giurisdizionale supremo
Conclusioni dell’Avvocato generale Léger dell’11 ottobre
2005, causa C-173/03, Fall. Traghetti del Mediterraneo/Italia
CONCORRENZA - TELECOMUNICAZIONI
“… Pur se il principio della responsabilità dello Stato in caso di
violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo
La normativa tedesca che impone ai nuovi operatori del
mercato della telefonia vocale di versare una tassa per la
concessione di numeri telefonici è discriminatoria e
rafforza la posizione dominante di Deutcshe Telekom
giurisdizionale supremo osta a che in forza di una normativa
nazionale sia esclusa, in modo generale, la sussistenza della
detta responsabilità per la sola ragione che la violazione di
cui trattasi sarebbe connessa all’interpretazione delle norme
di diritto o alla valutazione dei fatti e delle prove, per contro,
questo stesso principio non osta a che il sorgere della detta
responsabilità sia subordinato alla sussistenza di dolo o
colpa grave da parte dell’organo giurisdizionale supremo
considerato, purché tale condizione non vada oltre la
manifesta violazione del diritto applicabile …” (punto 104
delle conclusioni).
Corte di Giustizia, sentenza del 20 ottobre 2005, cause riunite
C-327/03 e C-328/03, Germania/ISIS Multimedia
“… L’art. 11, n. 2, della direttiva … 97/13/CE, relativa ad una
disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di
licenze
individuali
nel
settore
dei
servizi
di
telecomunicazione, deve essere interpretato nel senso che
osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della
causa principale, la quale prevede che un nuovo operatore
sul mercato delle telecomunicazioni sia tenuto a versare, per
la concessione di numeri telefonici, una tassa commisurata
al valore economico dei numeri concessi, ancorché
un’impresa di telecomunicazioni, operante sullo stesso
mercato in posizione dominante, abbia rilevato a costo zero
dal proprio predecessore, vale a dire dall’ex impresa statale
operante in regime di monopolio, un vastissimo portafoglio di
numeri telefonici e la normativa nazionale escluda
l’applicazione a posteriori di tasse su tale portafoglio …”.
***
AGRICOLTURA – DOP
N.B.: La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata
sollevata in seguito ad un’azione proposta da un’impresa
italiana di trasporti marittimi per l’accertamento della
responsabilità della Repubblica italiana al fine di ottenere il
risarcimento dei danni ad essa arrecati da una sentenza
della Corte di Cassazione. L’Avvocato generale ha
riconosciuto che il mancato rinvio pregiudiziale di una corte
suprema ex art. 234.3 Tr. CE, quando è causa di una
violazione manifesta del diritto comunitario, quale può essere
una non corretta interpretazione dello stesso, fa sorgere una
responsabilità dello Stato sulla scia della giurisprudenza
Francovich, a prescindere da quanto stabilito dalla
legislazione nazionale in materia di responsabilità dei giudici.
***
APPALTI PUBBLICI
La denominazione “feta” non è divenuta generica e
pertanto resta appannaggio esclusivo della Grecia
La concessione di pubblici servizi che non abbiano una
rilevanza puramente interna (in-house) è incompatibile
con il diritto comunitario se non è preceduta
dall’espletamento di gara pubblica
Corte di Giustizia, sentenza del 25 ottobre 2005, cause riunite
C-465/02 e 466/02, Germania e Danimarca/Commissione
Corte di Giustizia, sentenza del 13 ottobre 2005, causa C458/03, Parking Brixen/Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen
N.B.: La causa a quo trae origine dal ricorso presentato da
Germania e Danimarca per l’annullamento della
registrazione del formaggio “feta” come denominazione
d’origine protetta (DOP) per la Grecia, rilasciata dalla
Commissione nel 2002. Per essere protetta come DOP, una
denominazione tradizionale come “feta”, che non
corrisponde ad una data regione o luogo, deve designare un
prodotto alimentare o agricolo originario di un ambiente
geografico delimitato, caratterizzato da fattori geografici e
umani particolari, idonei a conferirgli caratteristiche
specifiche e non avere una connotazione generica. La
Commissione ha ritenuto soddisfatti tali requisiti. Nel
respingere le richieste delle ricorrenti in merito alla presunta
acquisita genericità di tale denominazione, la Corte ha
constatato che, sebbene formaggi analoghi siano prodotti da
tempo anche in altri Stati membri, essi sono ivi noti con
denominazioni diverse da “feta”, o vengono comunque
commercializzati con etichette che alludono alla civiltà greca.
Altri fattori che provano la connotazione greca del termine
sono, ad avviso della Corte, la circostanza che la produzione
di feta sia prevalentemente concentrata in Grecia ove
avviene l’85% del suo consumo comunitario pro capite, ed il
fatto che i consumatori europei percepiscono la feta come
prodotto caseario associato allo Stato ellenico.
“… I ricorsi sono respinti …”.
“… 1) L’attribuzione, da parte di un’autorità pubblica ad un
prestatore di servizi, della gestione di un parcheggio pubblico
a pagamento, per la quale il prestatore riceve come
corrispettivo le somme versate dai terzi per l’utilizzo del
parcheggio, costituisce una concessione di pubblici servizi a
cui non è applicabile la direttiva … 92/50/CEE, che coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
servizi. 2) Gli artt. 43 e 49 CE nonché i principi di parità di
trattamento, di non discriminazione e di trasparenza devono
essere interpretati nel senso che ostano a che un’autorità
pubblica attribuisca, senza svolgimento di pubblica gara, una
concessione di pubblici servizi a una società per azioni nata
dalla trasformazione di un’azienda speciale della detta
autorità pubblica, società il cui oggetto sociale è stato esteso
a nuovi importanti settori, il cui capitale dev’essere a breve
termine obbligatoriamente aperto ad altri capitali, il cui
ambito territoriale di attività è stato ampliato a tutto il paese e
all’estero, e il cui Consiglio di amministrazione possiede
amplissimi poteri di gestione che può esercitare
autonomamente …”.
N.B.: Le questioni pregiudiziali sono state presentate
nell’ambito di una controversia sorta tra la società privata
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EuroDejalex n. 10/2005
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
CASELAW: Commissione Europea
controllo statale. Quest’ultimo opera principalmente nel
settore del gas naturale, ma esercita anche attività legate
alla produzione di elettricità eolica e alla fornitura di elettricità
e riscaldamento. Elsam e Energi E2 sono invece attive nel
mercato dell’elettricità ed in quello del riscaldamento urbano,
mentre KE e FE sono due imprese municipalizzate che
forniscono elettricità nella regione di Copenhagen. Alla luce
di un’analisi preliminare dell’operazione, l’esecutivo europeo
ha rilevato che la concentrazione eliminerebbe Elsam e
Energi E2 quali concorrenti di DONG sui mercati del gas.
Inoltre, l’operazione potrebbe eliminare DONG come
concorrente potenziale sui mercati dell’elettricità danesi ed
ostacolare lo sviluppo di un mercato all’ingrosso per il gas
naturale. La Commissione ha ora a disposizione 90 giorni
per prendere una decisione definitiva in materia.
ANTITRUST – INTESE
Inflitta un’ammenda di 49,5 milioni di euro a Peugeot per
aver ostacolato le importazioni parallele dall’Olanda
(05.10.2005)
La Commissione europea ha comminato un’ammenda di
49,5 milioni di euro ad Automobiles Peugeot SA e Peugeot
Nederland N.V. per avere ostacolato, durante il periodo
1997-2003, le importazioni parallele di autoveicoli nuovi
provenienti dall’Olanda verso gli altri Stati membri.
L’esecutivo comunitario ha ritenuto che, nel periodo di
riferimento, Automobiles Peugeot SA, tramite il proprio
importatore olandese, avesse attuato una politica volta ad
impedire ai distributori olandesi di vendere autoveicoli ai
consumatori stabiliti in altri Stati membri, nei quali i prezzi
erano generalmente molto più alti rispetto a quelli olandesi.
La strategia di Peugeot era fondata su due diverse tattiche:
da un lato, una parte della remunerazione dei concessionari
olandesi era basata sulla destinazione finale del veicolo,
secondo un sistema discriminatorio per le vendite nei
confronti dei consumatori stranieri (i distributori si vedevano
così rifiutare i bonus di produttività nel caso di vendite a non
residenti); dall’altro lato, la casa francese esercitava
direttamente pressioni sui distributori che essa riteneva
avessero sviluppato una consistente attività volta
all’esportazione, minacciandoli, ad esempio, di ridurre i
quantitativi di veicoli che sarebbero stati loro consegnati. La
Commissione ha considerato l’intesa come una violazione
molto grave dell’art. 81 Tr. CE.
ANTITRUST – INTESE
Pesanti sanzioni per i trasformatori di tabacco greggio
sul mercato italiano (20.10.2005)
La Commissione ha inflitto un’ammenda per un ammontare
complessivo di 56 milioni di euro a quattro società operanti
nel settore della trasformazione del tabacco greggio in Italia
(Deltafina, Dimon [divenuta poi Mindo], Transcatab e
Romana Tabacchi) per avere determinato collusivamente e
per oltre sei anni i prezzi da pagare ai produttori e ad altri
intermediari del settore ed essersi ripartiti su base
preferenziale ed esclusiva i fornitori. Inoltre, tra il 1995 ed il
2002, le imprese precitate hanno concordato le proprie
strategie complessive di acquisti, accordandosi sulle offerte
effettuate nelle aste pubbliche organizzate dallo Stato
italiano per la vendita del tabacco nel 1995 e nel 1998. Le
infrazioni sono state valutate dall’esecutivo europeo come
molto gravi, con la conseguente inflizione di pesanti sanzioni.
Tra di esse, spicca l’ammenda comminata a Deltafina (30
milioni di euro): in relazione a tale impresa la Commissione,
dopo aver inizialmente concesso l’immunità totale prevista
dalla leniency notice, poiché essa aveva per prima
denunciato il cartello, ha poi ritirato tale beneficio per un
comportamento asseritamente contrario agli obblighi di
cooperazione incombenti sulle imprese che partecipano al
programma di clemenza. La sanzione inflitta a Deltafina
risulta essere la più alta tra tutte quelle irrogate ai
partecipanti al cartello, pur avendo la Commissione ridottone
l’ammontare per la collaborazione ricevuta dall’impresa (per
il caso dei trasformatori spagnoli che coinvolge Deltafina cfr.
EuroDejalex n. 10-11/2004).
MERGER & ACQUISITION
Autorizzazione condizionata al progetto di acquisto di
Salomon da parte di Amer Group (13.10.2005)
La Commissione ha autorizzato l’acquisto della divisione
Salomon della società tedesca Adidas-Salomon AG da parte
del fabbricante finlandese di materiale per sport invernali
Amer Group, grazie agli impegni assunti da tali società.
Entrambe le imprese coinvolte nell’operazione producono
materiali per sport invernali come sci alpini e di fondo ed i
relativi accessori. Poiché Salomon aveva concluso nel 1997
un accordo di cooperazione con Fischer Gmbh (primo
fabbricante mondiale di sci di fondo) e, a seguito
dell’operazione recentemente notificata, il legame tra queste
due imprese avrebbe rischiato di estendersi ad Amer, che è
il principale concorrente di Fischer sul mercato degli sci di
fondo in Austria, Germania e Francia, la concentrazione,
così come inizialmente concepita, avrebbe determinato un
rischio di coordinamento del comportamento dei principali
operatori su tali mercati. La Commissione ha dato il via libera
alla concentrazione in seguito all’impegno assunto dalle parti
di ridurre in maniera consistente la portata dell’accordo di
cooperazione tra Fischer e Salomon: in particolare, verranno
eliminate le disposizioni dell’accordo che facilitano il
coordinamento delle strategie commerciali delle parti ed altre
disposizioni che limitano il margine operativo di Fischer sul
mercato rilevante.
AIUTI DI STATO
Semaforo rosso per la Grecia per le illegittime
concessioni di deduzioni fiscali alle imprese (21.10.2005)
Per la prima volta nel corso degli ultimi anni, la Commissione
ha ingiunto ad uno Stato membro di sospendere una misura
sospettata di essere in contrasto con la normativa sugli aiuti
di Stato ancor prima di aver adottato una decisione finale sul
punto. Si tratta dell’ultimatum rivolto al governo ellenico
affinché sospenda immediatamente l’applicazione della
normativa che autorizza le imprese a dedurre dalla loro base
imponibile fino al 35% dei benefici realizzati nel 2003 e nel
2004 per progetti relativi a molteplici e variegati settori
produttivi (quali la produzione tessile e di materiali metallici di
base, la costruzione di autoveicoli, la produzione di energia,
lo sfruttamento di miniere, la pesca ed agricoltura intensive,
lo sviluppo di imprese commerciali internazionali e di alcune
imprese turistiche). Ritenendo che tali benefici possano
distorcere la concorrenza nell’Unione, la Commissione ha
avviato un’indagine approfondita su tali aiuti, invitando i terzi
interessati a presentare le proprie osservazioni.
MERGER & ACQUISITION
Bruxelles indaga su un progetto di concentrazione nel
settore dell’energia e del gas in Danimarca (18.10.2005)
La Commissione ha deciso di aprire un’indagine
approfondita, ai sensi del Reg. (CE) n. 139/2004 sulle
concentrazioni, in relazione al progetto di acquisizione del
controllo esclusivo di Elsam e Energi E2, produttori storici di
elettricità in Danimarca, e di Københavns Energi Holding A/S
(KE) e Frederiksberg Elnet A/S (FE), fornitori danesi di
elettricità, da parte di DONG A/S, operatore storico di gas a
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EuroDejalex n. 10/2005
DE BERTI JACCHIA
De Berti Jacchia Franchini Forlani
Bruxelles
GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO
Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di ottobre sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si
segnalano in particolare:
Deficit
Decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia
(Decisione 2005/694/CE del Consiglio, del 28 luglio 2005, GUUE L 11.10.2005)
Istituzioni
Decisione recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, al fine di stabilire condizioni e
limiti del riesame da parte della Corte di Giustizia delle decisioni emesse dal TPI
(Decisione 2005/696/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2005, GUUE L 11.10.2005)
Fiscalità
Regolamento recante disposizioni di applicazione della sesta direttiva IVA
(Regolamento CE n. 1777/2005 del Consiglio, del 17 ottobre 2005, GUUE L 288 del 29.10.2005)
Tra gli eventi comunitari del mese di novembre 2005, si segnalano in particolare:
MARTEDÌ 08
BRUXELLES
Consiglio Ecofin
GIOVEDÌ 11
LUSSEMBURGO
Corte di giustizia: conclusioni Avv. generale, C205/03P, FENIN/Commissione - Concorrenza
LUNEDÌ 14 - GIOVEDÌ 17
STRASBURGO
Parlamento: sessione plenaria
GIOVEDÌ 17
LUSSEMBURGO
Corte di Giustizia: conclusioni Avv. generale, C74/04P, Commissione/ Volkswagen – Concorrenza
LUNEDÌ 21 - MARTEDÌ 22
BRUXELLES
Consiglio Affari Generali e Relazioni esterne
GIOVEDÌ 24
BRUXELLES
Consiglio ECOFIN (Budget)
LUNEDÌ 28 - MARTEDÌ 29
BRUXELLES
Consiglio Competitività
MERCOLEDÌ 30
BRUXELLES
Parlamento: sessione plenaria
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eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate
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Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138
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