14.03 Pagamento canoni locazione uso abitativo

Transcript

14.03 Pagamento canoni locazione uso abitativo
S
E
A
V
Bergamo, gennaio 2014
CIRCOLARE N. 3/Pagamento canoni locazione uso abitativo
Come evidenziato nella ns. circolare 1/14, la Finanziaria 2014 ha introdotto il divieto
di pagare in contanti i canoni di locazione relativamente agli immobili ad uso abitativo.
Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in merito.
NUOVI OBBLIGHI: CARATTERISTICHE E SANZIONI
A partire dal 1° gennaio 2014 il pagamento dei canoni di affitto relativi agli immobili
ad uso abitativo (ivi comprese, si ritiene, le pertinenze quali ad esempio i box) NON
potrà più essere effettuato in contanti.
Il divieto vale a prescindere dall’entità dei canoni e quindi anche al di sotto della
soglia di euro 1.000 che rimane valida in generale per tutte le transazioni economiche.
I pagamenti (anche se riferiti a periodi precedenti) dal 1° gennaio 2014 devono quindi
essere effettuati con modalità (ad esempio, bonifico bancario, assegno, ecc.) in grado
di assicurarne la tracciabilità.
In concreto potrebbero porsi dei problemi quando gli affittuari siano privi di conti
correnti bancari o postali. In tali ipotesi si ritiene che si possa adempiere alla
prescrizione di legge con una delle seguenti modalità alternative:
-
apertura di un conto corrente postale da parte del locatore sul quale l’affittuario
procederà a versare i canoni mediante bollettino postale;
-
vaglia postale ordinario: l’affittuario si reca in posta ed effettua un vaglia postale a
favore del proprietario. Quest’ultimo si vedrà recapitare dalla posta il vaglia stesso
che potrà poi incassare presso qualsiasi ufficio postale;
-
vaglia postale circolare: in tal caso l’affittuario si reca in posta e, versando i
contanti, ottiene direttamente il vaglia circolare (titolo equivalente ad un assegno
circolare) intestato al proprietario al quale consegnerà il vaglia per la riscossione
da effettuarsi sempre presso un ufficio postale.
SE.AV. S.R.L. – Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di MILES S.R.L.
24122 BERGAMO, via G. e G. Paglia n. 27 - tel. 035.3833170 fax 035.3833270 [email protected] pec: [email protected]
codice fiscale, partita IVA e registro Imprese di Bergamo n. 03761680168 – capitale sociale € 10.000,00 i..v.
www.studiocom.it
S
E
A
V
Il divieto di pagare in contanti i canoni di locazione NON opera:
a) per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) per le locazioni di immobili strumentali.
Quindi, ad esempio, il proprietario di un negozio potrà continuare ad incassare i
canoni di locazione in contanti (sempreché questi non superino la soglia di euro 1.000
che, come detto, rimane comunque valida per tutte le transazioni).
N.B.: In caso di mancato rispetto del divieto di pagamento in contanti dei canoni
di locazione è prevista una sanzione dal 1% al 40% dell’importo trasferito.
NUOVI OBBLIGHI E BENEFICI FISCALI
La norma in esame collega la novità “anche ai fini dell’asseverazione dei patti
contrattuali” correlata all’ottenimento di agevolazioni fiscali come, ad esempio, quelle
di cui all’art. 16 TUIR che prevede, a determinate condizioni e per redditi non
superiori a specifici limiti, detrazioni d’imposta per i soggetti titolari di contratti di
locazione, oppure quella legata alla determinazione del nuovo valore del’ISEE
(indicatore situazione economica equivalente) che tiene conto anche della circostanza
che l’abitazione sia in affitto.
Pertanto l’eventuale pagamento in contanti preclude la possibilità di fruire di
tali benefici.
CONTROLLI
In relazione ai contratti di locazione in esame, al fine di contrastare l’evasione
fiscale, è attribuita al Comune l’attività di monitoraggio dei relativi contratti. Tale
norma è correlata alle pesanti conseguenze sanzionatorie previste nel caso di contratti
non registrati o con canoni parzialmente in nero. In tale eventualità, se il contratto
viene a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate, oltre alle sanzioni per l’omessa
registrazione e per le minori imposte dichiarate:
a) il canone annuo viene ridotto al triplo della rendita catastale
b) la durata di legge (normalmente 4 + 4 anni) inizia a decorrere dalla registrazione
tardiva del contratto.
SE.AV. S.R.L. – Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di MILES S.R.L.
24122 BERGAMO, via G. e G. Paglia n. 27 - tel. 035.3833170 fax 035.3833270 [email protected] pec: [email protected]
codice fiscale, partita IVA e registro Imprese di Bergamo n. 03761680168 – capitale sociale € 10.000,00 i..v.
www.studiocom.it