Informativa legge 68-99

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Informativa legge 68-99
INFORMATIVA LEGGE 68/99
OBBLIGHI PER LE AZIENDE
Con il sistema del collocamento obbligatorio viene imposto alle imprese sia pubbliche che private, di
determinate dimensioni, l'obbligo di assumere una percentuale di lavoratori disabili.
In particolare i datori di lavoro sia pubblici che privati che occupano:
da 15 a 35 dipendenti devono assumere 1 disabile entro 12 mesi dalla prima nuova assunzione
(vedi nota A) o entro 60 giorni dalla data della seconda nuova assunzione;
da 36 a 50 dipendenti devono assumere 2 disabili;
oltre 50 dipendenti devono assumere il 7% di disabili e l'1% di soggetti di cui all'art. 18, comma
2, Legge 68/1999.
I datori di lavoro interessati devono presentare al Centro per l’Impiego - collocamento obbligatorio la
richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui insorge l'obbligo all'assunzione (art. 9, Legge
68/1999).
Nota A - Non sono da considerarsi nuove assunzioni:
quelle effettuate per la sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto,
per la durata dell’assenza (Circ. Min. Lav. N. 4/2000);
quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro sessanta giorni
dalla predetta cessazione (Circ. Min. Lav. N. 4/2000);
quelle effettuate ai sensi della legge 68/1999 (Circ. Min. Lav. N. 4/2000);
quelle dei lavoratori assunti con contratto di inserimento(o ex CFL) e di apprendistato, almeno
fino al momento della loro trasformazione a tempo indeterminato (Circ. Min. Lav. N. 41/2000);
quelle dei lavoratori assunti con contratto a termine inferiore o pari a nove mesi (Circ. Min. Lav.
N. 41/2000).
IL PROSPETTO INFORMATIVO:PERIODICITA’ E MODALITA’ DI INVIO
Entro il 31 gennaio di ciascun anno i datori di lavoro sono tenuti ad inviare al Centro per l’Impiego
competente in cui sono ubicate le unità produttive il prospetto informativo e in caso di sedi in diverse
province, va inviato un prospetto a ciascun servizio interessato ed un prospetto complessivo al servizio
dove ha sede legale.
Nel prospetto informativo vanno indicati il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. L'invio del prospetto equivale a richiesta di
avviamento al lavoro per la quota d'obbligo non coperta.
I datori di lavoro da 15 a 35 dipendenti dal momento in cui effettuano una nuova assunzione devono
darne comunicazione all’Ufficio competente attraverso l’invio del prospetto informativo in argomento.
Analogamente tutte le aziende che variando il proprio organico transitano da una fascia d’obbligo ad altra
(superiore od inferiore) devono farne comunicazione all’ufficio.
I datori di lavoro con più di 50 dipendenti che hanno assunto in base alla previgente normativa (Legge
482/68) orfani, vedove e profughi in eccedenza rispetto alle quote di riserva previste dalla Legge 68/99
(1%), a seguito della mancata reiterazione della disciplina transitoria di cui all’art. 11, comma 2, del
D.P.R. 333/2000, possono includere nella percentuale d’obbligo di cui all’art. 3 della legge 68/99 i
soggetti menzionati dell’art. 18 comma 2, solo nei limiti della percentuale prevista.
Il Ministero del Lavoro con nota n° 257/01.14 del 21/2/2005 ha stabilito che i datori di lavoro pubblici e
privati che , ai sensi della Legge 482/68, risultavano in regola con gli obblighi previsti dalla stessa, al fine
di individuare il numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi dell’art. 3 della Legge 68/99, possono
effettuare il calcolo seguendo l’esempio sottoindicato:
- Organico aziendale complessivo pari a 100 unità
- 2 unità di cui all’art. 18 Legge 68/99
-1% di 100 è pari a 1 da sottrarre all’organico aziendale in quanto esclusione unitamente ad altre
tipologie contrattuali da escludere (esempio n. 2 dirigenti, n. 2 apprendisti e n.1 contratto a tempo
determinato inferiore a 9 mesi)
- base di calcolo 100 - 6 = 94
- 7% di 94 = 6,58
- 1% di 94 = 0,94
- la quota d’obbligo è data da 6,58 -0,94 = 5,64 che arrotondato per eccesso ammonta a 6 unità.
2_prospetto informativo legge 68.99.xls
Insorgenza delll’obbligo di assunzione per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti? (art.
2, commi 2, 3, 4 DPR 333/2000; Circolare Min. Lav. 41/2000)
Questi datori di lavoro non sono tenuti a presentare il prospetto entro il 31 gennaio, bensì entro 60 giorni
dall'insorgenza dell'obbligo di assumere un disabile, da determinare come segue:
in caso di 1 nuova assunzione aggiuntiva, dopo l'entrata in vigore della legge 68/99 (18
gennaio 2000): l'assunzione del disabile deve essere effettuata entro 12 mesi dalla nuova
assunzione. La presentazione dei prospetti deve avvenire entro 60 gg. da quest'ultima e
comunque entro 60 gg. dallo scadere dei 12 mesi.
in caso di seconda assunzione aggiuntiva successivamente alla prima: i 60 gg. si computano
dalla data di tale seconda nuova assunzione.
Tipologie di soggetti che possono essere esclusi dalla base di computo? (art. 4 L. 68/99; art. 3 DPR
333/00; Circ. Min. Lav. 41/2000)
Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i
dipendenti:
1.
i lavoratori occupati ai sensi della legge 68/99 e delle altre norme in materia di
collocamento obbligatorio;
2.
le categorie di cui all'art. 18, c.2 l.68/99 (orfani, profughi ed equiparati), nei limiti
delle percentuali previste dalla legge 68/99 (1 soggetto per fascia 51-150 dip.; 1% oltre 150 dip.);
3.
i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi. In
caso di lavoro stagionale, si computano le effettive giornate lavorative nell'anno di riferimento,
anche non continuative (art. 3, c.6 DPR 333/00);
4.
i soci di cooperative di lavoro, anche se non iscritte nella apposita sezione per le
cooperative di produzione e lavoro del registro prefettizio (Circ. Min. Lav. 41/2000);
5.
i dirigenti;
6.
i lavoratori con contratto di inserimento (o ex CFL);
7.
gli apprendisti;
8.
i lavoratori con contratto di reinserimento;
9.
i lavoratori con contratto di lavoro temporaneo (interinale) presso l'impresa
utilizzatrice;
10.
i lavoratori a domicilio e/o in telelavoro;
11.
i lavoratori operanti esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività;
12.
i lavoratori che hanno contratto disabilità in costanza di rapporto di lavoro, alle
condizioni precisate all'art. 3 DPR 333/00.
Calcolo per i lavoratori occupati a tempo parziale(Art. 4, c. 1 e 2 l. 68/99)
I dipendenti occupati a tempo indeterminato parziale sono calcolati in base alla quota di orario
effettivamente svolto, riproporzionato all'orario del vigente CCNL di appartenenza. Ad esempio:
2 lavoratori a 20 ore + 1 lavoratore a 30 ore = 70 ore
70 : 40 (CCNL) = 1,75 = 2 lavoratori riproporzionati
La frazione percentuale superiore al 50% viene arrotondata all'unità superiore (esempio: 7,51= 8)
La percentuale inferiore o uguale al 50% viene arrotondata all'unità inferiore (esempio: 7,50 = 7).
Calcolo per i lavoratori disabili occupati a tempo parziale
Datori di lavoro 15 - 35 dip. (art. 3, c.5 DPR 333/00): se l’invalidità è superiore al 50% o
quinta cat., il lavoratore disabile occupato part-time è computabile come una unità ai fini
della copertura dell'obbligo, a prescindere dall’orario di lavoro svolto. Negli altri casi, vale la
regola del punto successivo.
Datori di lavoro oltre 35 dip. (Circ. Min. Lav. 41/2000): i disabili con invalidità inferiore a
quello suindicato occupati con orario part time superiore al 50% si computano per intero ai
fini della copertura dell'obbligo. In caso di orario fino al 50% si computano in proporzione,
applicando le regole di arrotondamento illustrate al paragrafo precedente.
Esclusioni per particolari settori
Partiti politici - Organizzazioni sindacali - Organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel
campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione (Art. 3, c. 3 l.68/99) - -IPAB
(Art.3, c.7 DPR 333/00) - Enti e associazioni di arte e cultura - Istituti scolastici religiosi - operanti
senza scopo di lucro (previa verifica possibilità collocamento mirato) (Art. 2, c. 6 DPR 333/00): la
quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e per quello
svolgente funzioni amministrative, individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate
da tali organismi (art. 2, c.5 DPR. 333/00).
Cooperative sociali l. 381/91 (Circ. Min. Lav.41/2000): sono comunque esclusi dalla base di computo
tutti i soggetti svantaggiati inseriti (Circ. 41/00)
Servizi polizia -protezione civile - difesa nazionale (Art. 3, c. 4 l. 68/99): la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale occupato nei servizi amministrativi (art. 2, c.1 DPR 333/00).
Datori di lavoro settore trasporto pubblico (Art. 5, c. 2 l. 68/99): la quota di riserva si computa previa
esclusione del personale viaggiante e navigante (art. 2, c.1 DPR 333/00).
Datori di lavoro settore impianti a fune (Art. 5, c. 2 l. 68/99): la quota di riserva si computa previa
esclusione del personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di
trasporto (art. 2, c.1 DPR 333/00).
Norme comuni per i Datori di lavoro pubblici e privati
Invalidati in costanza di lavoro (Art. 4, c. 4 L.68/99 - Art. 3, c. 2 e 4 D.P.R. n. 333/00)
Sono esclusi dalla base di calcolo, ma computabili nella quota di riserva:
i lavoratori divenuti inabili in costanza di rapporto di lavoro, per malattia o infortunio, con
riduzione della capacità lavorativa (invalidità riconosciuta dalla commissione Sanitaria di 1°
istanza) in misura pari o superiore al 60%;
gli invalidi del lavoro invalidati in costanza di rapporto di lavoro per infortunio sul lavoro o
malattia professionale, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% riconosciuta
dall'I.N.A.I.L.
In entrambi i casi l'inabilità non deve essere stata determinata dall'inadempimento del datore di lavoro
delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.
Sia per i datori di lavoro pubblici che privati è possibile il riconoscimento, come disabile, di un lavoratore
non assunto dalle liste del collocamento obbligatorio, invalidatosi in costanza di rapporto di lavoro con
una percentuale di invalidità pari o superiore:
al 60% nel caso di incidente o malattia;
al 34% nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale;
Il datore di lavoro dovrà chiedere ai Servizi all’Impiego il computo della persona invalida, in base alla
certificazione attestante l’invalidità posseduta.
7-Modello richiesta di computo.doc
LA CERTIFICAZIONE DI OTTEMPERANZA ( art 17, legge 68/1999 – Circ.re Min. n. 10 del
28.03.2003)
I datori di lavoro, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o
di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenuti a presentare ai sensi della circolare del
Ministero del Lavoro n. 10/2003, apposita dichiarazione del legale rappresentante che attesti
l'ottemperanza agli obblighi di assunzione.
Qualora nel bando di gara fosse richiesta la presentazione della certificazione di ottemperanza l’azienda
dovrà richiedere la suddetta certificazione al Centro per l’Impiego competente.
3_fac-simile richiesta certificazione di ottemperanza.doc
MODALITA’ DI ASSUNZIONE PER I DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro privati assumono:
4_Richiesta di assunzione nominativa.doc
se trattasi di aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti o di partiti politici, organizzazioni
sindacali;
nel limite del 50% se trattasi di datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
nel limite del 60% se trattasi di datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti;
a prescindere dal numero complessivo dei dipendenti, stipulando apposita convenzione di
inserimento lavorativo con i Centri per l’Impiego - collocamento obbligatorio;
I datori di lavoro possono avvalersi del Servizio Collocamento mirato istituto presso i Centri per
l’Impiego della Provincia (Ascoli Piceno, Fermo e San Benedetto del Tronto) per richiedere elenchi di
lavoratori iscritti , ai sensi della legge 68/99, in possesso dei requisiti richiesti dalle aziende. Gli uffici
provvedono entro brevissimo tempo ad inviare, previa selezione, i suddetti elenchi alle aziende richiedenti
5A_Richiesta di personale L.68_99.doc
5-B-esito selezione aziende.doc
CONVENZIONI DI INSERIMENTO LAVORATIVO (art. 11, Legge 68/1999)
Le convenzioni sono strumenti tecnico-giuridici aventi ad oggetto la determinazione di un programma di
inserimento lavorativo delle persone disabili da concordare tra il datore di lavoro e il Centro per
l’Impiego - collocamento obbligatorio. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle
assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Oltre all’assunzione nominativa, tra le
modalità di assunzione possono essere previsti lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento,
periodi di prova più lunghi rispetto a quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva, contratti a tempo
determinato, etc. L'assunzione di disabili tramite Convenzione permette, inoltre, ai datori di lavoro di
beneficiare:
della fiscalizzazione totale dei contributi dovuti per il disabile per 8 anni se quest'ultimo ha una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni e nel
caso in cui il disabile abbia un handicap psichico o intellettivo;
della fiscalizzazione del 50% dei contributi dovuti per il disabile per 5 anni se quest'ultimo ha una
riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla
sesta categoria di cui alle tabelle citate nel punto precedente;
del rimborso parziale degli oneri connessi alla riorganizzazione del posto di lavoro per accogliere i
disabili se questi ultimi hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
L'agevolazione riguarda anche i datori di lavoro non tenuti ad assumere un disabile che ugualmente
procedano al loro inserimento.
9-A-Convenzione privati.rtf
9-B-Programma di inserimento.rtf
10-Modello richiesta agevolazioni conv..doc
11-Comuniczione quantificazione contributi.doc
Gli Enti Pubblici assumono:
mediante avviamenti numerici (D.Lvo. 29/1993, art. 36, comma 2);
mediante concorso pubblico ed in tal caso, i lavoratori disabili hanno diritto alla riserva dei posti
disponibili, nei limiti della quota d'obbligo, fino al 50 % dei posti messi a bando.
mediante richiesta nominativa, attivando la stipula di apposite convenzioni di inserimento
lavorativo con gli Uffici provinciali per il collocamento obbligatorio ai sensi dell'art. 11, legge
68/1999. 6-Modello di convenzione.doc
ESONERO PARZIALE (art. 5 co. 3 L. 68/99)
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le "speciali condizioni della loro attività
lavorativa" le quali comportino particolare faticosità o pericolosità della prestazione, non possono
occupare l’intera percentuale di disabili prevista, possono essere parzialmente esonerati dall’obbligo di
assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione una somma, pari a 12,91
euro per ciascun lavoratore disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata. La
misura percentuale massima di esonero è pari al 60% (80% per le aziende operanti nel settore della
vigilanza, della sicurezza e del trasporto privato) della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle
caratteristiche dell’attività aziendale.
8-richiesta esonero parziale.doc
SOSPENSIONE DAGLI OBBLIGHI OCCUPAZIONALI (Art. 3 co. 5 L. 68/99)
Gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni
previste dagli art. 1 e 3 della legge 23.07.1991, n. 223 e inoltre sono sospesi per la durata della procedura
di mobilità disciplinata dagli art. 4 e 24 della legge 223/91 nel caso in cui la procedura si concluda con
almeno 5 licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione.
COMPENSAZIONE TERRITORIALE (Art. 5 D.P.R. 10.10.2000, n. 333)
I datori di lavoro privati possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta inoltrata al competente
ufficio ad assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di
lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.
Le domande di compensazione territoriale che interessano unità produttive situate in diverse regioni
devono essere presentate al Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l’Impiego. I datori di lavoro
pubblici effettuano la compensazione territoriale in via automatica.