REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo

Transcript

REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo
N. 04187/2015 REG.PROV.CAU.
N. 09957/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9957 del 2015, proposto da:
Maria Rosalba Pellegrini, Renzullo Paola, Verona Alessandra, Noto Lucia,
Marinucci Eleonora, Mariani Francesco, Cerelli Daniele, Picariello
Fabrizio, Paola Daniele, Teti Alessio, Bonanno Anna, Cervoni Emanuele,
Sutera Loredana, Felici Guendalina, Proietti Clara, Delledonne Federico,
Celentano Giacomo, Colaianni Simone, La Rocca Marco, Colarusso Sergio,
Neri Giuseppe, Fabbrizzi Valerio, Tamburrini Francesca, Spanu Arianna,
Conti Giorgia, Albanese Andrea, Salierno Domenico, Fantoni Maria Rita,
Sestito Mariagrazia, Sinisi Lucia, Eliantonio Vincenzo, Oranges Veronica,
Luccone Gisella, De Carolis Gianni, De Carolis Stefano, Lunetti
Alessandra, Fusco Mario Luigi, Giorgioli Giovanni, Angeletti Mario,
Verrico Martina, Casinelli Sandra, Capogna Anna Rita, Felluca Fabio,
Balduini Laura, Milano Cecilia, Panetta Ilaria, Myjak Natalia, Gamba
Tiziana, Mariani Francesco, Salera Valter, Iamele Roberto, Salinetti
Martina, Prestianni Giada, Di Bisceglie Grazia, Sconci Elisa, Femia Lucia,
Antognoni Francesca, Antognoni Luca, La Rocca Francesco, Esposito
Monja, Seppia Daniela, Di Gaetano Alessio, Bisegna Andrea, Monica
Santelli, Dario Masuzzo, Marzia Virgili, rappresentati e difesi dagli avv.
Vincenzo Cerulli Irelli, Emilia Pulcini, Filippo Muzi, con domicilio eletto
presso Studio Legale Cerulli Irelli - Lorizio e associati in Roma, Via Dora,
1;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. Carlo Sportelli, domiciliata presso l’Avvocatura Capitolina in
Roma, Via Tempio di Giove, 21;
nei confronti di
Giorgia De Angelis, Claudia Bernardi, Vittorio Ferro, Francesca Schiavoni,
Sabrina Bodò, Marta Fabbrizzi, Daniela Lina Tricoli, Francesco Remo
Frascà; Isabella Martelloni, Sabrina Bertini, Tiziana ed altri, rappresentati e
difesi dagli avv. Antonio Lacerenza, Incoronata Marika Di Biase, con
domicilio eletto presso Augusto Lione in Roma, Lungotevere della Vittoria,
9; Barbara Germanelli, rappresentato e difeso dagli avv. Peppino Lonetti,
Rossella Lonetti, con domicilio eletto presso Peppino Lonetti in Roma, Via
Livorno, 42;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota pubblicata sull'Albo Pretorio in data 15.06.2015 con la quale è
stato trasmesso l'elenco delle votazioni riportate dai candidati nella prova
scritta e dal quale risultano i candidati ammessi alla prova orale relativa alla
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di 300
posti nel profilo professionale di istruttore Polizia Municipale;- dell'allegato
elenco pubblicato in data 15.06.2015;- di ogni altro atto connesso,
consequenziale e presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Isabella
Martelloni e di Barbara Germanelli e di Sabrina Bertini e di Tiziana ed altri;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Roberto
Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, il ricorso – il quale
involge questioni che richiedono una delibazione a cognizione piena in sede
di merito – non appare manifestamente sprovvisto di fumus boni iuris con
particolare riferimento:
alla insussistenza della motivazione circa la necessità di procedere alla
ricorrezione
degli
elaborati
scritti
da
parte
della
Commissione
successivamente costituita in quanto nessun vizio nella correzione di detti
elaborati da parte della precedente Commissione appare essere stato
accertato in sede amministrativa o giurisdizionale;
alla carenza di motivazione circa le riduzioni dei punteggi, talvolta ampie,
attribuiti agli elaborati dei ricorrenti in sede di ricorrezione rispetto ai
punteggi attribuiti in sede di prima correzione;
Ritenuto equo, in ragione della estrema complessità della fattispecie in fatto
ed in diritto, di disporre la compensazione delle spese della presente fase
cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione degli atti
impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa l’udienza pubblica del 23 marzo 2016 per la trattazione del merito
della controversia.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con
l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)