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PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
DIRITTO ALLO STUDIO FORMAZIONE PROFESSIONALE
E ORIENTAMENTO AL LAVORO
Via Roma Fax 091 6628812
C.F. 80021470820
REGOLAMENTO
per i servizi di Ristoro all’interno degli edifici destinati a sede di Istituti di Istruzione
secondaria superiore concessi in uso dalla Provincia Regionale di Palermo;
(Testo definitivo approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 061/C del 4 Agosto 2009 )
ART. 1
PRINCIPI GENERALI
1. La Provincia Regionale di Palermo con il presente regolamento ha lo scopo di garantire, da un
lato, un servizio di ristoro di qualità ed economico per tutti gli utenti della scuola (studenti, docenti
e personale amministrativo) e dall’altro, recuperare le somme spese dall’Amministrazione per le
utenze e i consumi connessi a tale tipo di attività
2. Il presente regolamento, inoltre, ha lo scopo di promuovere nell' affidamento delle concessione
dei posti di ristoro:
a) L’alimentazione mediterranea biologica, considerata unanimemente come “modello” di dieta
salutare;
b) I prodotti agro-alimentari biologici di provenienza del territorio provinciale incentivando il
consumo di frutta e verdura a scuola quale buon sistema per conservare il benessere psicofisico e
prevenire malattie e squilibri nutrizionali.
c) l'utilizzo di prodotti locali di agricoltura biologica
3. Nell’affidamento della gestione dei servizi di ristoro, al fine di promuovere attività di auto
imprenditorialità tra gli studenti, la Provincia Regionale di Palermo darà precedenza alla gestione
dei servizi di ristoro assunta direttamente da Cooperative formate da studenti frequentanti il
medesimo l’Istituto.
Solo in mancanza di tale iniziativa, si procederà alla scelta di un soggetto esterno a cui affidare la
gestione del servizio.
ART. 2
OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni in uso degli spazi necessari per
l’installazione, la gestione e l’uso di punti di ristoro (bar interno) , dei distributori automatici e dei
negozi mobili per la vendita e somministrazione di bevande ed alimenti, collocati all’interno
delle sedi di Istituti di istruzione secondaria superiore, comunque denominati, compresi i licei
artistici e gli istituti d’arte, conservatori di musica, le accademie e i convitti
2. E’ severamente vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche.
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ART 3
PROCEDIMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO
1. Le concessioni in uso di cui all’art. 1 vengono rilasciate dalla Provincia Regionale di Palermo -
Direzione Programmazione Scolastica e Formazione Professionale - a seguito di motivata
richiesta del Consiglio d’Istituto. Quest’ultimo nella richiesta dovrà indicare l’esatta ubicazione
degli spazi ove installare i distributori automatici e/o il bar interno, segnalando la tipologia del
servizio di ristoro da effettuarsi ( mensa, caffetteria, snack) con indicazione della modalità di
preparazione e manipolazione dei cibi.
La preparazione e la manipolazione dei cibi potrà essere effettuata nel sito indicato dalla scuola
o all’esterno.
2. Nel rispetto delle norme urbanistiche e igienico sanitarie, e qualora non sussistano le condizioni
per l’installazione di un bar interno, potrà essere consentita l’installazione, all’interno
dell’area di pertinenza della Scuola, di negozi mobili da utilizzare per attività di
somministrazione o vendita di alimenti e bevande.
3. Negli Istituti dove è presente un posto di ristoro regolarmente autorizzato, il gestore dello
stesso può essere autorizzato, su espressa richiesta del Consiglio di istituto, ad installare e
gestire i distributori automatici di cui all’art. 1 al fine di garantire il servizio di
somministrazione anche oltre l’orario ordinario di apertura e chiusura dello stesso
4. Dopo la richiesta dell’Istituto alla Provincia, la Direzione Programmazione Scolastica e
Formazione Professionale provvederà ad interessare l’Ufficio Tecnico Provinciale per
verificare se gli spazi individuati sono idonei per l’utilizzo. A tal fine l’Ufficio Tecnico
Provinciale competente effettuerà sopralluogo, verificherà la consistenza degli spazi disponibili
e la loro idoneità per l’utilizzo richiesto, indicando i lavori da eseguire per l’installazione delle
attrezzature, dei contatori di acqua e di energia elettrica in conformità alle norme comunitarie
sulla sicurezza degli impianti; predisporrà altresì la planimetria del sito.
5. La Direzione Programmazione Scolastica e Formazione Professionale, a seguito della verifica
di idoneità dei locali da parte dell’Ufficio Tecnico Provinciale, avvia una procedura di
affidamento in uso dello spazio da adibire ai servizi di cui all’art. 1 con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevista dalla vigente normativa e
che terrà conto dei seguenti criteri:
a- ribasso praticato sui prodotti in vendita rispetto ai prezzi di mercato per la tipologia di vendita
che non può essere inferiore al 20% ;
b- componente progettuale (progetto tecnico del punto di ristoro e piano delle attività gestionali) ;
c- tipologia dei prodotti che saranno somministrati (nella gamma dei prodotti debbono essere
previsti obbligatoriamente:cibi per diabetici e celiaci, macedonia di frutta fresca, confezione
monofrutta di stagione, yogurt da bere alla frutta, succhi di frutta senza zuccheri aggiunti,
verdura fresca (monodose), latte fresco, parmigiano reggiano (monodose).
I prodotti potranno essere variati in base alla stagionalità e alla disponibilità sul mercato o sostituiti
con altri, in seguito a nuove ricerche di mercato e sperimentazioni.
6. La condizione di cui al precedente punto 5 lett. a) sarà verificata, durante la gestione del servizio,
da una Commissione nominata dal Consiglio di Istituto, che procederà ad una verifica periodica
dei prezzi praticati nella zona - quartiere in cui insiste l’Istituto.
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ART. 4
LA COMMISSIONE DI GARA
1. La ammissibilità delle offerte presentate e l’individuazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita e composta da:
 Direttore della Direzione Programmazione scolastica e Formazione Professionale o suo
delegato, con funzioni di Presidente;
 Direttore della Direzione Manutenzione Scolastica o suo delegato;
 Dal Dirigente Scolastico interessato o suo delegato;
 Presidente del Consiglio di istituto;
 n.1 Rappresentante degli studenti.
Svolgerà le funzioni di segretario, un funzionario della Direzione Programmazione Scolastica e
Formazione Professionale.
2. La Commissione esamina i progetti e attribuisce i relativi punteggi sulla base dei parametri che
determinano l’offerta economicamente più vantaggiosa, indicati nel superiore art. 3 .
ART. 5
CANONE ANNUO
1. A titolo di corrispettivo per l’uso degli spazi scolastici necessari per l’espletamento dei servizi di
ristoro, il concessionario è tenuto a corrispondere alla Provincia un canone annuo. Il canone suddetto
è comprensivo dei consumi di acqua e del riscaldamento. Non è compreso il consumo di energia
elettrica.
2. Il canone annuo per la concessione in uso è determinato dalla Provincia di Palermo in base alla
consistenza della popolazione scolastica presente in ogni singolo edificio nell'anno precedente quello
di assegnazione. Tutti i canoni di cui sopra verranno automaticamente aggiornati annualmente sulla
base del 100% della variazione accertata dall'ISTAT nel mese di Agosto dei prezzi al consumo per
operai ed impiegati
3. Per l'anno scolastico 2009/2010 il canone viene fissato come segue:
A) distributori automatici di bevande o merende, anche refrigerate o riscaldate, distributori di frutta
fresca installati presso edifici destinati a sede di Istituti e Scuole di Istruzione secondaria superiore
comunque denominati:
Canone = €. 600 cadauno/ anno;
B) Bar interni:
secondo la tabella seguente calcolata in base alla consistenza della popolazione scolastica presente
nell'Istituto scolastico nell'anno precedente quello di assegnazione:
POPOLAZIONE SCOLASTICA
Fino a 400 studenti
Da 401 a 1000 studenti
Oltre 1001 studenti
CANONE DOVUTO
€. 1000
€. 1500
€. 2500
C) vendita mediante negozio mobile:
Il canone relativo è quantificato forfettariamente nella misura del 60% di quello previsto per i bar
interni.
4. Il canone annuo dovrà essere corrisposto alla Provincia di Palermo dalle ditte concessionarie prima
della sottoscrizione della convenzione. Per gli anni successivi il canone sarà corrisposto,
anticipatamente, a pena di risoluzione della convenzione, entro il 30 luglio di ogni anno.
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5. Non darà diritto ad alcun risarcimento la revoca della concessione in uso dovuta ad inadempienze
della Ditta concessionaria .
ART. 6
ENERGIA ELETTRICA
1. Il concessionario dovrà installare contatori ENEL a diffalco e procedere al pagamento dell'energia
elettrica consumata. In tale ipotesi il pagamento del consumo di energia elettrica avverrà secondo le
seguenti modalità:
a- il prezzo da pagare viene fissato per l'anno 2009 in € 0,20 centesimi (di euro) per ogni
chilowattora di corrente elettrica consumata; per gli anni successivi il prezzo sarò stabilito con
determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione Scolastica e Formazione
Professionale sulla base della tariffa applicata dalla società erogatrice;
b-il versamento sarà effettuato con cadenza bimestrale sul seguente codice IBAN N. IT67 1030
I904 6020 0000 8905 380 intestato alla Provincia Regionale di Palermo con indicazione della
causale (bar o distributore automatico di cibi e bevande presso l'istituto....................) , del periodo
di pagamento e del numero di kw di energia elettrica consumata.
Copia del versamento dovrà essere inviata alla Direzione Programmazione Scolastica e
Formazione Professionale.
ART. 7
CONCESSIONE
1. La concessione è rilasciata dal Dirigente della Direzione Programmazione scolastica e Formazione
Professionale, cui accede apposita convenzione, alla ditta che risulterà aggiudicataria della gara.
2. L’affidamento della concessione dei punti di ristoro interno (bar interni) avrà la durata di anni 6
salvo il ricorso a revoca o recesso prima della scadenza contrattuale.
3. Salvo parere contrario del Consiglio di Istituto, la concessione potrà essere rinnovata su
richiesta della ditta affidataria per un periodo ulteriore di 6 anni nel rispetto delle condizioni di
legge nel frattempo sopravvenute.
4. L’affidamento della gestione dei distributori automatici e dei negozi mobili avrà invece la durata di
2 anni rinnovabili per un analogo periodo.
5. La richiesta di rinnovo dovrà essere inviata alla Provincia almeno tre mesi prima della scadenza
della concessione, tramite il Dirigente scolastico che provvederà a sottoporre la stessa al Consiglio
di Istituto per il parere.
6. La concessione si intende tacitamente revocata nel caso in cui l'immobile al quale si riferisce la
concessione non sia più destinato a sede scolastica o a sede dell'Istituto che ne ha chiesto
l'installazione.
7. Nel caso in cui nel corso della durata della concessione la scuola venga trasferita in altro immobile
sarà consentito, esercitare il servizio nella nuova sede sino alla scadenza degli anni, previa
determinazione Dirigenziale di conferma.
8. La Provincia si riserva di revocare la concessione, per sopravvenute, motivate esigenze
organizzative, di servizio, o di necessità, in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio senza
che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi.
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ART. 8
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE
a) polizza fidejussoria di € 50.000,00 nel caso di concessione di punto di ristoro o di €.
20.000,00 nel caso di installazione di distributori automatici di alimenti e bevande o negozio
mobile Detta polizza dovrà avere la stessa durata della concessione
b) Tabella con le caratteristiche dietetiche e organolettiche dei prodotti in vendita.
c) Copia listino prezzi come da offerta presentata.
d) Autorizzazione unica alla somministrazione rilasciata dal Comune per il punto di ristoro
aggiudicato.
e) Parere igienico Sanitario rilasciato dalla competente Unità Sanitaria Locale
f) polizza assicurativa con una compagnia di importanza Nazionale per la R.C.V.T. di cui
all’art 9, lett. C.
g) Documentazione che attesti di essere in regola con le norme relative all' H.A.C.C.P. e con
quelle relative al ritiro dei rifiuti speciali o inquinanti;
h) Nulla osta tecnico rilasciato dall’ Ufficio Tecnico Provinciale Direzione Manutenzione e
Patrimonio Edilizia Scolastica.
ART. 9
OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI
1. Le Ditte concessionarie, sono obbligate, pena la revoca immediata della concessione:
a)
a fornire, su richiesta del dirigente scolastico, cibi per diabetici e celiaci, macedonia di
frutta fresca, confezione monofrutta di stagione, yogurt da bere alla frutta, succhi di frutta
senza zuccheri aggiunti, verdura fresca (monodose), latte fresco, parmigiano reggiano
(monodose). Il rifornimento deve essere garantito al massimo ogni 3 giorni in aggiunta a
quello della tabella
b) ad effettuare il pagamento del canone annuo dovuto alla Provincia di Palermo nella misura e
nei termini previsti nella convenzione
c)
a sottoscrivere una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni
eventualmente provocati a persone o cose nell'esercizio della concessione stessa, con
massimali di copertura di importo non inferiore ad €. 500.000,00 nel caso di esercizio di bar
interno e ad €. 250.000,00 nel caso di esercizio delle altre attività;
d) a garanzia degli adempimenti previsti nell’atto di concessione per i punti di ristoro stipulare
polizza fidejussoria di € 50.000,00 e di €. 20.000,00 nel caso di installazione di distributori
automatici di alimenti e bevande o negozio mobile Detta polizza dovrà avere la stessa durata
della concessione
e)
ad esporre in modo ben visibile, una Tabella con le caratteristiche dietetiche e organolettiche
dei prodotti in vendita.
f) ad esporre in modo ben visibile Copia del listino prezzi, come da offerta presentata.
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g) ad esporre in modo ben visibile l’Autorizzazione alla somministrazione rilasciata dallo
SUAP per il punto di ristoro aggiudicato.
ad esporre in modo ben visibile il Parere igienico Sanitario rilasciato dalla competente Unità
Sanitaria Locale
i) ad esporre in modo ben visibile la Documentazione che attesti di essere in regola con le
norme relative all' H.A.C.C.P. e con quelle relative al ritiro dei rifiuti speciali o inquinanti;
j) a garantire la vendita di una quota, non inferiore al 20%, di prodotti provenienti dal mercato
equo e solidale e di prodotti quali macedonia di frutta fresca ,
k) ad ospitare nei propri locali a titolo gratuito qualsivoglia iniziativa volta ad una corretta
educazione alimentare, promossa dall'Ente Provincia Regionale di Palermo, mettendo altresì
a disposizione eventuale personale necessario.
h)
2. Il concessionario deve inoltre
a) Nel caso di distributori automatici:
aa) eseguire l'allacciamento alle reti di distribuzione idrica e dell'energia
elettrica a regola d'arte e secondo le norme CEI, a propria cura e spese, previa
presentazione alla Provincia di Palermo di schema progettuale indicante le
apparecchiature utilizzate e la relativa dichiarazione di conformità all'impianto
esistente ovvero le modifiche richieste;
ab) a garantire ad applicare al distributore una targhetta visibile e chiaramente leggibile
indicante il nominativo della ditta e il recapito (indirizzo e numero di telefono);
ac) provvedere alla pulizia dei contenitori dei vuoti a perdere (collocati a cura e
spese della ditta concessionaria) e dell'area interessata alla consumazione;
ad) rimuovere i distributori automatici non funzionanti;
ae) rimuovere al termine della concessione a propria cura e spese i distributori con
remissione in pristino stato della proprietà Provinciale;
af) ad esporre in modo ben visibile, una Tabella con le caratteristiche dietetiche e
organolettiche dei prodotti in vendita
ag) a garantire la vendita di una quota, non inferiore al 20%, di prodotti biologici o
provenienti dal mercato equo e solidale e di prodotti quali macedonia di frutta fresca
b) Nel caso di bar interni:
a) eseguire l’allacciamento alle reti di distribuzione idrica e dell’energia elettrica
regola d’arte e secondo le norme CEI, a propria cura e spese, previa presentazione alla
Provincia di Palermo di schema progettuale indicante le apparecchiature utilizzate e la
relativa dichiarazione di conformità all'impianto esistente ovvero le modifiche richieste;
b) provvedere alla pulizia dell'area destinata a bar interno ed a mantenere con decoro
l'arredamento e gli impianti
c) a rimuovere, alla scadenza della concessione in uso, a propria cura e spese,
l'arredamento del bar con rimessione in pristino stato.
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c ) Nel caso di vendita ambulante:
a) alla pulizia dell'area occupata per l'esercizio dell'attività di che trattasi e dell’area
immediatamente adiacente ad essa .
Art. 10 SUBAPPALTO
1. Non è consentita, sotto pena di rescissione della convenzione, la cessione totale o parziale del
servizio.
Art.11
VIGILANZA E CONTROLLI
1.L'Amministrazione provinciale si riserva in ogni momento il controllo circa il corretto uso degli
spazi concessi con facoltà di revoca.
2. Si procederà alla revoca quando viene meno uno dei requisiti richiesti dal disciplinare d'oneri.
3. E' di competenza della Provincia, anche su segnalazione dei Consigli di Istituto, all'atto
dell'installazione e all'inizio di ciascun anno scolastico, la verifica delle autorizzazioni previste
dalle leggi per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti oltre alla verifica sulla regolarità delle
seguenti certificazioni:
- idoneità igienico - sanitaria dei distributori automatici;
- idoneità igienico – sanitaria degli addetti al servizio;
- idoneità dell'impianto elettrico (norme UE – ENPI);
- polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dalla installazione dei distributori.
4. La Provincia, ove siano accertate violazioni inerenti :
a) la modifica dei prezzi praticati senza espressa autorizzazione;
b) il mancato rispetto delle caratteristiche dietetiche e organolettiche dei prodotti messi in
vendita,
c) la pesatura non conforme,
d) doglianze dal punto igienico dei prodotti;
e) o a seguito di motivata relazione del Consiglio di Istituto;
invierà formale diffida per porre fine al comportamento ritenuto inadempiente e illecito; l’ulteriore
inottemperanza potrà costituire giusta causa per la revoca della concessione.
5. Il controllo e la vigilanza per il rispetto di tutte le clausole contenute nell’atto di concessione e di
tutte le norme previste nel presente regolamento sono affidati alla Direzione Programmazione
Scolastica e Formazione Professionale, anche per il tramite della Polizia Provinciale.
Art. 12
INADEMPIMENTO E RILASCIO COATTIVO
1. Il mancato pagamento del canone di concessione trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista e
l’inadempimento degli obblighi previsti in particolare nell’art. 8 del presente regolamento
possono comportare la risoluzione per inadempimento del rapporto concessivo e l'immediata
decadenza dalla concessione; resta fermo l'obbligo del concessionario di corrispondere i
canoni dovuti con gli interessi dovuti per legge e l'eventuale risarcimento del danno a favore
della Provincia.
2. Nel caso di risoluzione del rapporto concessivo, i locali dovranno essere lasciati liberi e
sgomberi ai sensi dell'art. 823 c. 2 del codice civile.
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In mancanza la Direzione Programmazione Scolastica e Formazione Professionale procederà
d’Ufficio con spese a carico del gestore.
ART. 13
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla pubblicazione ai sensi di
legge.
ART. 14
NORME FINALI E TRANSITORIE
1. Sono fatti salvi i contratti vigenti fino alla scadenza prevista, stipulati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente Regolamento.
2. I contratti di cui al comma precedente possono essere rinnovati ai sensi dell’art. 7 del presente
Regolamento e saranno sottoposti alle prescrizioni ivi previste.
In esecuzione dell’art. 13 del precedente Regolamento per i posti di ristoro, approvato con
deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 0237//C del 29.07.1999 e modificato con deliberazione
n. 010/3/C del 27.01.2003, la Direzione Programmazione Scolastica e Formazione Professionale
potrà autorizzare la concessione ai gestori dei posti di ristoro di fatto funzionanti alla data del
30.06.1998, nel rispetto della normativa giuridica vigente.
La suddetta regolarizzazione è concessa, a richiesta dei titolari dei posti di ristoro, entro e non oltre
365 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o dalla convenzione, sono
applicabili, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di concessioni.
5. E' espressamente abrogato il “regolamento per i posti di ristoro nelle scuole di competenza della
Provincia Regionale di Palermo” approvato con deliberazione del Cons. Prov. N. 0237/5/C del
29.7.1999 modificato con la deliberazione n. 010/3/C del 27.1.2003.
6. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano anche ai posti di ristoro già funzionanti alla
data di approvazione dello stesso
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