Regolamento verde pubblico

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Regolamento verde pubblico
COMUNE DI MOLINELLA
REGOLAMENTO DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO
Il consulente per l’Ufficio Ambiente Dott. Agr. Roberta Bonora
Approvato con deliberazione di C.C. n. 117 del 21/10/2002
INDICE
CAPITOLO I
Premessa
pag.4
Principi e finalità
Oggetto del Regolamento
Esclusioni
Definizioni
pag.
pag.
pag.
pag.
5
5
6
6
CAPITOLO II
NORME GENERALI
Oggetto della salvaguardia
Autorizzazione all’abbattimento
Comunicazione di abbattimento
Capitozzatura
Area di pertinenza
Danneggiamenti
Distanze tecniche
Norme per gli interventi edilizi
Interventi sul verde
Impianti sconsigliati
15. Lotta obbligatoria a Ifantria americana
pag. 9
pag. 9
pag. 11
pag. 12
pag. 12
pag. 13
pag. 14
pag. 15
pag. 17
pag. 19
pag. 20
CAPITOLO III
ALBERI E GIARDINI DI PREGIO
16.
17.
18.
19.
Individuazione degli alberi di pregio
Abbattimento degli alberi di pregio
Interventi sugli alberi di pregio
Salvaguardia dei parchi e dei giardini di pregio
2
pag. 22
pag. 23
pag. 25
pag. 25
CAPITOLO IV
REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI
20.
21.
22.
23.
24.
Ambito di applicazione e destinatari
Interventi vietati
Interventi consentiti solo previa autorizzazione scritta
Interventi prescritti
Norme di accesso per gli animali
pag. 26
pag. 26
pag. 27
pag. 27
pag. 28
CAPITOLO V
NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE AGRICOLE
25.
26.
27.
28.
Gestione delle pratiche di autosmaltimento e diserbo
Manutenzione dei fossi
Tutela di maceri, specchi d’acqua e pozzi
Tutela di siepi, macchioni arbustivi e piantate
pag. 29
pag. 30
pag. 30
pag. 31
CAPITOLO VI
SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO
29.
30.
31.
Sanzioni
Norme finanziarie e regolamenti in contrasto
Entrata in vigore
pag. 32
pag. 34
pag. 34
ALLEGATI
A.
B.
C.
D.
Riferimenti normativi
Lotta obbligatoria ai parassiti delle piante
Distanza delle piante dal confine
Applicazione della Legge 113/92
pag. 35
pag. 36
pag. 47
pag. 48
GUIDA PRATICA
Tecniche di potatura di alberi, siepi e arbusti
Criteri di scelta e norme di qualità del materiale vivaistico
Sistemi di sicurezza delle principali attrezzature usate per
la manutenzione del verde
Informazioni utili
3
pag. 49
pag. 52
pag. 56
pag. 65
PREMESSA
Il Regolamento del verde, non vuole essere semplicemente un documento impositivo.
Rispettando le leggi vigenti, vuole dare alcune ulteriori regole riguardo la gestione del verde, ma
soprattutto vuole fornire indicazioni ed approfondimenti.
In esso sono contenute nozioni tecniche, legislazione, norme comportamentali e informazioni
specifiche relative al verde ornamentale nel comune di Molinella.
Questo strumento non ha la pretesa di essere esaustivo, anzi vuole essere “aperto”, integrabile ed
aggiornabile.
L'
Amministrazione Comunale si riserva di promuovere ed incentivare:
- gli interventi di arricchimento del patrimonio verde, eseguiti secondo una logica di miglioramento
del paesaggio;
- l’applicazione di tecnologie a basso impatto ambientale, in grado di apportare benefici al
territorio e alla comunità;
- le attività agro-ambientali volte a favorire lo sviluppo della flora autoctona e della fauna
selvatica, nonché la rinaturalizzazione del paesaggio agrario.
L’ufficio competente fornisce, a chiunque lo richieda, chiarimenti riguardanti il presente
regolamento e indicazioni utili alla realizzazione e alla gestione del verde privato a titolo
gratuito.
Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con atto di Consiglio
n. 60 del 26.06.1998.
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CAPITOLO I
1. PRINCIPI E FINALITA’
La vegetazione è la componente fondamentale del paesaggio, il cui valore viene tutelato anche
dall'
art. 9 della Costituzione.
Viste le funzioni fondamentali che essa riveste per l'
ambiente e l'
igiene, esplicando ad esempio
funzioni di depurazione delle acque e dell'
aria, costituzione e miglioramento del suolo,
assorbimento dell'
anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà
biologica del territorio. Considerato inoltre il ruolo che essa assume negli eventi culturali e nei
luoghi ricreativi, il Comune di Molinella, attraverso il presente regolamento, salvaguarda le aree
a verde pubblico e privato.
A tal proposito, l’Amministrazione Comunale intende perseguire politiche di valorizzazione e
tutela del territorio con programmi ed iniziative specifiche.
In ottemperanza ai presenti principi il Comune di Molinella ha aderito, ad esempio, al progetto di
“rete ecologica a scala sovracomunale”. Scopo del progetto è quello di ricreare elementi naturali
del paesaggio, collegati tra di loro, capaci di arricchire la diversità biologica dei campi coltivati,
permettendo la vita e la riproduzione di specie animali e vegetali selvatiche.
2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature e degli elementi vegetali
presenti nei parchi, nei giardini e nelle aree di pregio storico, architettonico e ambientale, sia di
proprietà pubblica che privata.
Il Regolamento del verde detta inoltre norme a tutela degli elementi tipici del paesaggio agrario e
dei corpi idrici minori quali maceri e specchi d’acqua.
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3. ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle coltivazioni alberi da frutto,
pioppi ibridi e noci da taglio o altre specie in coltivazioni specializzate e semispecializzate,
realizzati a scopo produttivo-commerciale.
Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri
silvocolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.
1.
2.
A tale scopo si definiscono :
coltivazione specializzata l'
impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più
file parallele in pieno campo;
coltivazione semispecializzata l'
impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in
unico filare in pieno campo.
Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a
lavorazioni annuali o periodiche che limitano lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea
invadente, o essere oggetto di apposito piano colturale.
Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, i vivai e simili.
4. DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento si danno le seguenti definizioni:
Albero: (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un’altezza di
almeno 5 metri, ed un asse principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente
sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga sempre, a pieno sviluppo, un diametro di
almeno 5 centimetri.
Albero di pregio: esemplare arboreo con diametro del fusto superiore a 60 cm oppure di età
superiore a 50 anni.
Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari
per la definizione di “albero”, così come stabilita al punto precedente.
Area di pertinenza dell’albero: superficie di terreno permeabile necessaria a garantire la vita
degli alberi in condizioni soddisfacenti. Tale area è data dal cerchio tracciato sul terreno, avente
come centro il fusto dell'
albero e come raggio la misura, moltiplicata per 4, del diametro del
tronco rilevato a un metro da terra.
Autorizzazione: atto con il quale l’Amministrazione Comunale esprime il proprio assenso o
diniego ad effettuare determinate tipologie d’intervento che, considerate la loro natura e/o
portata, devono essere motivate esplicitamente dal richiedente.
Avente titolo: soggetto, privato o pubblico, che in virtù di un diritto reale (non solo di proprietà)
o di altro istituto giuridico previsto dall’ordinamento è legittimato ad intervenire su un’area verde
o su parte di essa; nei casi di proprietà condominiali l’avente titolo si identifica con
l’amministratore condominiale.
6
Capitozzatura: taglio che interrompe la “freccia” dell’albero o che interessa branche di diametro
superiore a 20 cm.
Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione
del “diametro” di esso.
Colletto: tratto basale del fusto di passaggio all’apparato radicale.
Comunicazione di abbattimento: comunicazione scritta in carta libera rivolta dall’avente titolo
all’Amministrazione Comunale, affinché questa possa conoscere l’oggetto, la natura, l’entità, le
modalità e la tipologia dell’intervento che s’intende effettuare. E’ facoltà dell’Ufficio competente
eseguire le verifiche finalizzate al valutare la veridicità del contenuto della comunicazione e la
conformità dell’intervento alle prescrizioni regolamentari.
Diametro del fusto: diametro della sezione del fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato
ortogonalmente all’asse del fusto stesso, ad un’altezza di m 1 dal terreno.
Diametro dei rami: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della
loro svasatura di raccordo con il fusto o con il ramo di ordine superiore.
Freccia dell’albero: ramo che porta l’apice vegetativo dell’albero.
Giardini di pregio: aree di pertinenza di insediamenti caratterizzate da sistemazioni a verde di
particolare interesse storico o compositivo, nonché le aree che, anche se prive di tali
caratteristiche, presentano una rilevante estensione delle sistemazioni a verde e una notevole
densità arborea, funzionali al miglioramento della qualità ecologico ambientale del tessuto
insediativo.
Parere tecnico: atto con il quale l’Amministrazione Comunale esprime il proprio assenso o
diniego ad effettuare determinate tipologie d’intervento che, considerate la loro natura e/o
portata, devono essere motivate esplicitamente dal richiedente.
Piantata: filare di vite alberato, la cosiddetta “vite maritata” a olmo o a salice a seconda dei casi.
Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.
Richiedente: soggetto, privato o pubblico, che rivolge l’istanza di “parere tecnico per
l’abbattimento” all’Amministrazione Comunale.
Sbrancamento: frattura del ramo in coincidenza del suo inserimento sul tronco.
Verde: area territoriale, o insieme delle aree, di proprietà pubblica o privata, destinata a parco o
giardino o comunque rivestita, attualmente o in progetto, da vegetazione di origine artificiale o
naturale, in cui la vegetazione stessa, che ne costituisce parte integrante, assume una o più delle
seguenti funzioni:
tutela igienico-ambientale;
valorizzazione estetico-paesaggistica;
naturalistica;
ricreativa;
protezione idrogeologica
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Verde privato : tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature,
superfici alberate di proprietà privata.
Rientrano in questa definizione tutte le aree verdi non direttamente interessate dalle coltivazioni
quali: aree boscate, maceri, fossi, prati e incolti inclusi nel territorio agricolo.
Verde pubblico : tutti i parchi, giardini, aree verdi, giardini scolastici, aiuole, filari, singole
alberature, siepi, arbusti e macchie verdi, posti su proprietà comunale, nonché le aree di proprietà
di singoli enti o di proprietà privata soggette ad uso pubblico.
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CAPITOLO I
NORME GENERALI
5. OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA
Le prescrizioni e le norme tecniche indicate nel presente regolamento sono vincolanti per le
piante, le aree e gli interventi realizzati sia in ambito pubblico che privato.
Sono soggetti a salvaguardia:
1. gli “alberi di pregio”, così come individuati al CAP. III, art. 16;
2. gli alberi aventi diametro del tronco superiore a cm 20 e le piante con più tronchi, se
almeno uno di essi presenta un diametro di cm 15, rilevato a 1 m dal colletto.
3. gli alberi piantati in sostituzione di altri esemplari, così come previsto ai successivi artt. 6
e 17;
4. le siepi, i macchioni arbustivi e le piantate nel loro insieme di tutori e viti presenti nelle
aree agricole.
6. AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO
1.
Chiunque intenda abbattere gli alberi di cui ai punti 2 e 3, dovrà inoltrare richiesta
preventiva di parere tecnico all’Ufficio comunale competente. Nel caso in cui tale richiesta
riguardi piante situate in terreni lottizzati o lottizzabili, il parere tecnico dovrà essere allegato
alla domanda di Concessione Edilizia.
2.
Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti da altrettanti esemplari. La scelta della specie da
utilizzare per la sostituzione, dovrà avvenire secondo quanto disposto agli artt. 13 e 14 del
presente Regolamento e in base alle eventuali prescrizioni dettate nel parere tecnico per
l'
abbattimento. In ogni caso, l’albero in sostituzione, dovrà rispettare le seguenti dimensioni
minime: circonferenza di cm 14/16 misurata ad un metro dal colletto, per gli alberi con fusto
privo di ramificazioni, o altezza di cm 300, per gli alberi ramificati dalla base.
3.
E’ facoltà dell’Ufficio competente prescrivere la messa a dimora di un numero superiore di
alberi rispetto a quelli da abbattere effettivamente, nel rispetto delle seguenti proporzioni:
ALBERO DA ABBATTERE
IMPIANTO IN SOSTITUZIONE
Diametro da 21 a 40 cm compresi
n. 1 albero di dimensioni minime
Diametro da 41 a 60 cm compresi
n. 2 alberi di dimensioni minime
4. La richiesta di parere tecnico per l’abbattimento, dovrà essere corredata da :
• generalità del richiedente e titoli vantati (diritto reale sul bene);
• indirizzo del luogo in cui s’intende effettuare l’intervento;
9
•
•
•
elenco degli esemplari su cui si intende intervenire;
descrizione dei motivi dell’intervento;
documentazione fotografica attestante chiaramente lo stato di fatto.
5.
Le sostituzioni, salvo diversa indicazione, dovranno avvenire entro un anno dalla data del
rilascio del parere tecnico.
6.
I reimpianti dovranno tenere conto delle caratteristiche pedo-climatiche del sito e in
particolare dello sviluppo finale delle essenze da porre a dimora, rispettando le distanze
previste dal successivo art. 11.
7.
Le domande saranno valutate dall’Ufficio competente che provvederà al rilascio del
parere tecnico. Tale documento, che potrà avere un contenuto sia positivo che negativo,
dovrà contenere sempre le motivazioni espresse su cui è basato l’atto finale. L’esecuzione
degli abbattimenti è subordinata all’ottenimento di un parere positivo, che di norma viene
emesso solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e/o cose,
danni a persone e/o cose, pericolo per la viabilità, piante divenute focolai di fitopatologie
virulente, presenza di essenze invadenti o di eccessiva densità arborea, ecc.). Potranno essere
effettuati, in via straordinaria, gli abbattimenti che rientrano in progetti di riqualificazione in
grado di comportare, a insindacabile giudizio dell’Ufficio competente, una miglioria
ambientale dell’esistente. Qualora le ragioni della domanda appaiono dubbie, l’Ufficio
competente ha la facoltà di richiedere, ad integrazione della pratica, una perizia svolta da un
tecnico abilitato competente in materia, a cura e spese del richiedente.
8.
L’esito “positivo o negativo” ad una richiesta di parere per l’abbattimento di una o più
piante, deve essere fornita entro 30 giorni, salvo la richiesta di perizie tecniche. In tal caso, i
termini del procedimento vengono sospesi dalla data di emissione della richiesta di
integrazione da parte dell’Ufficio competente. L’avente titolo è comunque autorizzato a
procedere all’intervento dal 30° giorno dalla consegna delle integrazioni richieste al
Protocollo del Comune.
9.
L’inottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere tecnico comporta l’automatico
decadimento della facoltà di procedere e l’applicazione delle relative sanzioni. Nel caso di
abbattimento, devitalizzazione o compromissione della vitalità di più alberi, ogni intervento
verrà considerato come una violazione al presente regolamento.
10.
Il parere tecnico per l’intervento è da intendersi rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi, nei
cui confronti l’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità.
11.
E’ facoltà dell’Ufficio competente rinunciare alla prescrizione della sostituzione, qualora
si verifichi l’impossibilità di attuare gli impianti per l'
elevata densità arborea, per carenza di
spazio o di condizioni idonee.
Sanzioni
− L’abbattimento o l’intervento che devitalizza o compromette la vita di un esemplare arboreo
tutelato, in assenza della procedura prevista dal presente articolo, sono puniti con la sanzione
pecuniaria da 150 a 250 in funzione del diametro del tronco, così come specificato all’art.
29 ;
10
− La mancata sostituzione dell’esemplare abbattuto entro i termini previsti, è punita con la
sanzione pecuniaria di 105 ;
− La sostituzione difforme a quanto prescritto nel parere tecnico per l’abbattimento, è punita
con la sanzione pecuniaria di 105 .
7. COMUNICAZIONE DI ABBATTIMENTO
1. La presentazione della comunicazione di abbattimento è dovuta nei casi di seguito elencati:
• abbattimento di esemplari arborei tutelati completamente disseccati. L’Amministrazione
Comunale, avvalendosi dell’Ufficio competente, ha comunque facoltà di effettuare le verifiche
necessarie al fine di determinare l’effettivo disseccamento e le eventuali cause non naturali della
morte dell’albero.
• abbattimento di esemplari arborei tutelati, che si renda necessario ai fini della difesa fitosanitaria
obbligatoria;
• abbattimento di esemplari arborei tutelati che si renda necessario per evitare impedimenti od
ostacoli alla circolazione pedonale e veicolare, ed alla visibilità della segnaletica, sulle strade ed
aree di uso pubblico, così come previsto dall’art. 29 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n.
285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni);
• abbattimento di esemplari arborei tutelati, giustificato da condizioni statiche tali da lasciar
presupporre un elevato rischio di schianto con potenziale pericolo per persone o cose;
• abbattimenti, potature od interventi in area di pertinenza di esemplari arborei tutelati, che
risultano obbligatori ai fini dell’ottemperanza a sentenze esecutive, a normative di diritto
pubblico e a prescrizioni di varia natura.
2. L’abbattimento delle alberature indicate al punto precedente, è soggetto a preventiva
comunicazione scritta in carta semplice rivolta all’Amministrazione Comunale, da far pervenire
7 giorni prima dell’intervento. Tale comunicazione dovrà tassativamente contenere i seguenti
dati e informazioni:
•
•
•
•
•
•
generalità del richiedente e titoli vantati (diritto reale sul bene);
indirizzo del luogo in cui s’intende effettuare l’intervento;
elenco degli esemplari su cui s’intende intervenire;
descrizione dei motivi dell’intervento;
documentazione fotografica attestante chiaramente lo stato di fatto;
eventuale documentazione da cui deriva l’obligatorietà o l’inderogabilità dell’intervento
(provvedimenti normativi, perizie, sentenze, ecc.).
3. L’avente titolo è automaticamente legittimato a procedere all’intervento qualora siano trascorsi 7
giorni dalla data del timbro di arrivo della comunicazione al Protocollo del Comune. Entro 7 gg.
dalla comunicazione, l’Ufficio competente potrà eventualmente richiedere documentazione
integrativa rispetto a quella consegnata in fase di comunicazione. In tal caso, i termini del
procedimento vengono sospesi dalla data di emissione della richiesta d’integrazione. L’avente
titolo è comunque autorizzato a procedere all’intervento a partire dal 7° giorno successivo alla
data di consegna delle integrazioni al Protocollo del Comune.
4. In tutti casi è facoltà dell’Ufficio competente, valutare l’opportunità di svincolare esplicitamente
l’avente titolo dall’attesa dei 7 giorni previsti, in considerazione dell’urgenza necessaria per
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effettuare l’intervento comunicato, urgenza che può manifestarsi per condizioni di fatto o di
diritto, e/o in considerazione della chiarezza e dell’inequivocabilità della comunicazione e della
documentazione, soprattutto fotografica, ad essa allegata.
Sanzioni
− L’esecuzione di un abbattimento in assenza della procedura prevista dal presente articolo, è
punita con la sanzione pecuniaria di 105;
− L’esecuzione di un abbattimento prima del termine previsto dal comma 4, senza che l’Ufficio
competente abbia esplicitamente svincolato l’avente titolo da tale attesa, è punita con la
sanzione pecuniaria di 105.
8. CAPITOZZATURA
La capitozzatura, vale a dire il taglio che interrompe la “freccia” dell’albero o che interessa
branche di diametro superiore a 20 cm, è considerata a tutti gli effetti un abbattimento e pertanto
soggetta alle sanzioni previste dall’art. 6.
Sanzioni
La capitozzatura è punita con la sanzione pecuniaria da
150 a
1.000 per ogni albero
interessato e in funzione del diametro del tronco, così come specificato all‘art. 29.
9. AREA DI PERTINENZA
1. A tutela della vitalità e dell’armonico sviluppo della chioma e delle radici delle alberature, è
richiesto il rispetto dell’area di pertinenza, così come definita all’art. 4.
2. All’interno di tale area è vietato qualunque intervento o atto, in grado di danneggiare la
pianta stessa.
3. L’area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il
suolo sottostante, evitando l’interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda.
4. Nelle nuove opere, quali parchi, giardini, strade, piazze, parcheggi, ecc. e a livello delle
alberature esistenti, deve essere rispettata quale distanza minima dalla base del tronco, la
misura del diametro del tronco stesso moltiplicata per 4. A titolo esemplificativo, si riporta la
seguente tabella:
Diametro del tronco
Distanza minima dalla base del tronco
cm
cm
cm
cm
cm 80
cm 160
cm 240
cm 320
20
40
60
80
12
cm 100
cm 400
5. Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc.., in deroga a quanto sopra, potrà essere
rispettata una distanza minima dalla base del tronco di m 1.
6. Eventuali operazioni in deroga alle aree di pertinenza devono essere autorizzate dell’Ufficio
competente, eventualmente, previa perizia di un tecnico abilitato (dottore agronomo e
forestale, o professionista competente in materia) che certifichi la possibilità di effettuare gli
interventi senza danneggiare le piante e indichi le misure tecniche di salvaguardia delle
stesse.
7. Può essere inoltre consentito il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e,
in particolare, tramite la perizia di un tecnico abilitato, vi siano buone garanzie di successo
dell'
operazione di trapianto.
Sanzioni
Il mancato rispetto dell’area di pertinenza delle alberature è punito con la sanzione pecuniaria di
105, per ogni albero interessato.
10. DANNEGGIAMENTI
1.
Il danneggiamento del patrimonio verde di proprietà pubblica, comporta una sanzione per
ogni pianta danneggiata.
2.
Qualunque atto capace di compromettere la vita della pianta è considerato a tutti gli
effetti un abbattimento eseguito in assenza della procedura prevista agli artt. 6 e 17, e
pertanto soggetto all’applicazione delle medesime sanzioni.
3.
Nelle alberature di proprietà comunale è vietato affiggere cartelli, manifesti e simili ed
effettuare legature.
4.
Le prescrizioni che seguono, valgono sia per le proprietà pubbliche, che per le proprietà
private, se non diversamente previsto da specifiche norme:
a) è vietato utilizzare aree a bosco, a parco ed in generale le aree di pertinenza delle alberature
per depositi di materiale di qualsiasi tipo.
b) è vietato impermeabilizzare le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinarle con
scarichi o discariche in proprio.
c) nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare asporti o ricarichi superficiali di
terreno o di materiale organico.
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d) gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas e
acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni
tali da non compromettere la funzionalità degli apparati radicali.
e) è vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi delle
radici degli alberi. E‘ vietato inoltre accendere fuochi nelle aree di pertinenza.
f) nelle aree di cantiere, oltre al rispetto dell’area di pertinenza, è fatto obbligo di adottare tutti
gli accorgimenti atti ad evitare il danneggiamento delle alberature tutelate (lesioni alla
corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). Nell’area di pertinenza è vietato inoltre il transito
con mezzi pesanti.
5. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo in seguito ad accordo preventivo preso con
l’Ufficio competente.
Sanzioni
− Il danneggiamento alle alberature in grado comprometterne la vitalità è punito con la
sanzione pecuniaria da 150 a 1.000 per ogni albero danneggiato e in funzione del
diametro del tronco, così come specificato all’art. 29.
− Il danneggiamento alle alberature senza compromissione della vitalità è punito con la
sanzione pecuniaria di 105 per ogni albero danneggiato.
11. DISTANZE TECNICHE
1. Nelle nuove realizzazioni e nelle risistemazioni delle aree a verde, sia in ambito pubblico che
privato, si deve tenere conto dello spazio che le piante occuperanno una volta raggiunta la
maturità. In fase di messa a dimora di alberi e grandi arbusti, ferme restando le disposizioni
previste dalle specifiche norme, si fa pertanto obbligo di rispettare le seguenti distanze
minime d’impianto da edifici, alberi limitrofi ed altre costruzioni che si elevano in altezza.
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Distanza
m 10
Sviluppo finale
Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre 20 m
(ad esempio: farnia, platano, pioppo, frassino e tiglio)
m 6 Alberi che a pieno sviluppo misureranno da 1O a 20 m
(ad esempio : acero campestre e carpino bianco)
m 4
Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 m
(ad esempio : Cercis siliquastrum e Prunus spp.)
m 4
Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare
(ad esempio: pioppo cipressino, carpino piramidale
e farnia piramidale)
2. Queste distanze possono subire delle riduzioni nel caso in cui la richiesta venga debitamente
motivata.
Sanzioni
Il mancato rispetto delle distanze tecniche comporta la sanzione pecuniaria di
105.
12. NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI
1. Con l’obiettivo di definire gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale, il Comune,
secondo quanto disposto dalla L.R. n. 20/2000 all’art. A-6, provvede a dettare una specifica
disciplina attinente ai requisiti degli interventi edilizi privati ed alle modalità di sistemazione
delle relative aree pertinenziali, al fine di ridurre la pressione sull’ambiente dell’agglomerato
urbano.
2. A tale proposito, in determinati interventi edilizi realizzati sia in ambito pubblico che privato,
il presente regolamento prevede la sistemazione della superficie scoperta secondo le
indicazione di seguito riportate :
a) In tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e
ristrutturazione urbanistica, le aree permeabili dovranno essere sistemate a verde, secondo gli
standard fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento.
b) La domanda di concessione edilizia relativa agli interventi di cui ai punto a) del presente
articolo, dovrà essere corredata dalla planimetria dello stato di fatto contenente
l’indicazione delle specie arboree con le relative dimensioni e il rilievo delle macchie
arbustive eventualmente esistenti nel lotto di riferimento. Il rilievo dovrà essere esteso alla
periferia del lotto stesso, qualora siano presenti elementi d’interesse paesaggistico e
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ambientale quali boschetti, macchie arbustive, prati, specchi e corsi d’acqua. Ogni
planimetria dovrà essere corredata da un numero di fotografie tali, da fornire un quadro
completo dello stato di fatto.
c) Parte integrante di ogni richiesta di concessione edilizia di cui ai punti a) e b) del presente
articolo, sarà l'
elaborato dettagliato della sistemazione della superficie scoperta (Tavola del
Verde), con l'
indicazione delle alberature, delle siepi, delle macchie di arbusti, delle zone a
prato, delle superfici pavimentate e dei percorsi. I progetti dovranno tenere conto del contesto
in cui è incluso lo spazio da progettare ed essere corredati dall'
indicazione delle specie da
porre a dimora e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna. La disposizione delle
piante, sia arboree che arbustive, all’interno del lotto, dovrà fare particolare riferimento al
tracciato delle reti tecnologiche..
d) La difformità esecutiva delle sistemazioni a verde, rispetto le previsioni progettuali, costituirà
pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia.
e) Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di
iniziativa pubblica che di iniziativa privata), il progetto di massima delle aree destinate a
verde pubblico e la eventuale regolamentazione del verde ad uso privato. In sede di progetto
esecutivo, oltre agli impianti tecnologici, dovranno essere indicate tutte le specificazioni di
cui al punto 2c).
f) In particolare, nella parte di lotto o nei lotti privi di idonee alberature, all'
atto dell'
attuazione
degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere posti a dimora nuovi alberi di
almeno 3 m di altezza e con una circonferenza minima di cm 14/16 misurata ad un metro
dal colletto.
g) In base all’art. 892 del Codice Civile, l’impianto di alberi e arbusti dal confine, deve
rispettare le seguenti distanze:
- 3 m per gli alberi ad alto fusto;
- 1,5 m per gli alberi di non alto fusto;
- 0,5 m per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 m
- 1 m per le siepi di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente
vicino al ceppo;
- 2 m per le siepi di robinie
h) Tramite accordo scritto con la proprietà confinante è consentito mettere a dimora alberi,
anche ad alto fusto, fino ad una distanza minima dal confine di 1 m. In mancanza della
scrittura prevista tra le parti, l’intervento non è ammesso.
i) I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in
maniera da rispettare le alberature ad alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti,
avendo cura di non offendere gli apparati radicali, con particolare riferimento agli artt. 9 e 17
del presente Regolamento.
16
13. INTERVENTI SUL VERDE
13.a
Interventi in zone agricole
1. Gli interventi nelle zone agricole riguardano in particolare le corti, così come definite dal
P.R.G. vigente.
2. Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia e al recupero del paesaggio
tipico della nostra pianura. Per tale motivo la scelta delle specie da impiegare è vincolata al
rispetto del presente articolo, lasciando libera scelta sul 20% della totalità delle essenze da
porre a dimora.
3. All’interno delle aree cortilive non è consentito, generalmente, l'
impianto di siepi costituite
esclusivamente da piante sempreverdi. Eventuali deroghe saranno concesse per singoli casi
debitamente motivati.
4. Nella scelta delle specie, sono ammesse le essenze arboree appartenenti all’elenco di seguito
riportato. Tali essenze sono intese nelle forme tipiche, con l’esclusione delle varietà
ornamentali.
ELENCO DEGLI ALBERI
Acer campestre
AInus glutinosa
Carpinus betulus
Celtis australis
Ficus carica
Fraxinus oxycarpa
Juglans regia
Malus domestica
Malus sylvestris
Mespilus germanica
Morus alba
Morus nigra
Platanus orientalis
Populus alba
Populus canescens
Populus nigra
Prunus avium
Prunus persica
Prunus armeniaca
Prunus cerasifera
Prunus domestica
Prunus cerasus
Punica granatum
Pyrus communis
Pyrus pyraster
Quercus robur
Acero Campestre
Ontano nero
Carpino bianco
Bagolaro
Fico
Frassino Meridionale
Noce
Melo
Melo selvatico
Nespolo
Gelso bianco
Gelso nero
Platano comune
Pioppo bianco
Pioppo nero
Pioppo cipressino
Ciliegio
Pesco
Albicocco
Mirabolano
Susino, prugno
Amarena
Melograno
Pero
Pero selvatico
Farnia
17
Salix alba
Salix babilonica
Salix fragilis
Salix triandra
Salix viminalis
Sorbus domestica
Taxus baccata
Taxodium disticum
Tilia spp.
Ulmus minor
Vitis vinifera
Salice bianco
Salice piangente
Salice fragile
Salice da ceste
Salice da vimini
Sorbo
Tasso
Cipresso calvo
Tiglio
Olmo campestre
Vite comune
ELENCO DEGLI ARBUSTI
Cornus sanguinea
Cornus mas
Corylus avellana
Evonymus europaeus
Frangula alnus
Hedera elix
Hippophae rhamnoides
Ligustrum vulgare
Lonicera caprifolium
Prunus spinosa
Rhamnus catharticus
Rosa canina
Rubus caesius
Salix viminalis
Salix ssp.
Rubus caesius
Rubus ulmifolius
Sambucus nigra
Viburnum opulus
Sanguinello
Corniolo
Nocciolo
Fusaggine
Frangola
Edera
Olivello spinoso
Ligustro
Caprifoglio
Prugnolo
Spino cervino
Rosa canina
Rovo bluastro
Salice da vimini, vimine
Salici
Rovo, rovo piccolo
Rovo, mora
Sambuco
Pallon di maggio
Sanzioni
La messa a dimora di alberature e siepi difformi da quanto indicato nel presente articolo,
comporta la sanzione pecuniaria di 105 .
13.b
Interventi sul verde urbano
1. Essendo l'
ambiente urbano fortemente antropizzato, gli interventi possono non essere
rigorosamente rispettosi delle specie tipiche del paesaggio locale.
2. Nei nuovi impianti e nelle sostituzioni, è pertanto ammesso l’utilizzo di tutte le specie,
comprese le loro forme ornamentali.
18
14. IMPIANTI SCONSIGLIATI
1. L'
impianto delle specie di seguito elencate è sconsigliato per diverse ragioni quali:
- disagio alla cittadinanza;
- tendenza a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona;
- salvaguardia del paesaggio;
- necessità di difesa e manutenzione continue.
2. Nel presente articolo è inoltre riportato l’elenco delle specie vietate da uno specifico atto,
emesso dal Servizio Fitosanitario Regionale, al fine di ridurre i potenziali focolai del Colpo di
Fuoco Batterico.
Elenco delle specie sconsigliate dal Regolamento del Verde
Robinia pseudoacacia
Ailantus altissima
Amorpha fruticosa
Acer negundo
Arundinaria japonica
Araucaria araucana
Broussonetia papyrifera
Famiglia delle agavacee
Famiglia delle palme
Famiglia delle musacee
Phyllostachis ssp
Acacia, Robinia
Ailanto
Falso indaco
Acero negundo
Falso bambù
Araucaria
Falso gelso
(Agave)
(Palma)
(Banano)
(Bambù)
Elenco delle specie vietate dalla Regione Emilia Romagna
(Determinazione del Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale
n. 8895 del 12.09.2001 )
Tutte le specie appartenenti al genere Crataegus quali:
Crataeugus monogyna
Biancospino comune
Crataegus oxyacantha
Biancospino selvatico
Crataegus azarolus Azzeruolo
Il divieto è valido dal 01 ottobre 2001 al 31 dicembre 2004.
19
15. LOTTA OBBLIGATORIA A IFANTRIA AMERICANA
1. Considerato che l’Ifantria americana (Hyphantria cunea) è un insetto che attacca di
preferenza le specie vegetali diffuse sul territorio comunale quali acero, in particolare acero
negundo, gelso, tiglio, pioppo, salice e olmo, che le larve di Ifantria sono dotate di setole
leggermente urticanti e quindi fastidiose al contatto, che in relazione alla spiccata
caratteristica di voracità tendono ad invadere aree anche molto vaste, creando disagio
pubblico e privato; l’Amministrazione comunale fa obbligo, a carico dei proprietari/custodi
delle specie vegetali, di effettuare nel periodo 01 giugno – 30 agosto di ogni anno solare la
lotta all’Ifantria americana.
2. Tale lotta dovrà essere attuata, preferibilmente, con metodi agronomici, asportando i rametti
infetti, oppure con metodi biologici, utilizzando prodotti a base di “Bacillus thuringiensis ssp.
kurstaki” (Btk).
Sanzioni
− La mancata lotta all’Ifantria americana comporta la sanzione pecuniaria di
20
150.
CAPITOLO III
21
ALBERI E GIARDINI DI PREGIO
16.INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO
1. La Regione Emilia Romagna tutela gli alberi monumentali ai sensi della L. R. 2/77 e della
L.R. 11/88. Sulla base dei criteri di individuazione definiti dalla normativa regionale, i
Comuni devono segnalare gli alberi di pregio, singoli, in filare o in gruppo, presenti sul
proprio territorio.
2. Sono considerati alberi di pregio tutti gli esemplari arborei con diametro del fusto superiore a
60 cm, oppure, di età superiore a 50 anni.
3. Ulteriori fattori in grado di definire meglio il pregio di un albero sono: il contesto
paesaggistico, storico e ambientale, le condizioni statiche e sanitarie, la specie di
appartenenza. Nell’elenco di seguito riportato sono indicate alcune specie ritenute di
particolare pregio, in quanto tipiche o naturalizzate nel nostro territorio:
Acer campestre
AInus glutinosa
Carpinus betulus
Celtis australis
Ficus carica
Fraxinus oxycarpa
Juglans regia
Malus domestica
Malus sylvestris
Mespilus germanica
Morus alba
Morus nigra
Platanus spp
Populus alba
Populus nigra
Populus nigra “Italica”
Prunus avium
Prunus persica
Prunus armeniaca
Prunus cerasifera
Prunus domestica
Prunus cerasus
Punica granatum
Pyrus communis
Pyrus pyraster
Quercus robur
Salix alba
Salix babilonica
Salix fragilis
Salix triandra
Acero Campestre
Ontano nero
Carpino bianco
Bagolaro
Fico
Frassino Meridionale
Noce
Melo
Melo selvatico
Nespolo
Gelso bianco
Gelso nero
Platano
Pioppo bianco
Pioppo nero
Pioppo cipressino
Ciliegio
Pesco
Albicocco
Mirabolano
Susino, prugno
Amarena
Melograno
Pero
Pero selvatico
Farnia
Salice bianco
Salice piangente
Salice fragile
Salice da ceste
22
Salix viminalis
Sorbus domestica
Taxus baccata
Taxodium disticum
Tilia platyphyllos e suoi ibridi
Ulmus minor
Vitis vinifera
Salice da vimini
Sorbo
Tasso
Cipresso calvo
Tiglio
Olmo campestre
Vite comune
17. ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI DI PREGIO
1. Gli abbattimenti degli alberi di pregio debbono considerarsi eccezionali e relativi a situazioni
di pericolo per persone e/o cose o cattivo stato fitosanitario e/o fitostatico.
2. Tutti gli interventi di abbattimento degli alberi di pregio, come definiti analiticamente dal 2°
e dal 3° comma dell’art. 16, devono essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio
competente seguendo la procedura di seguito riportata:
a) gli alberi abbattuti devono essere sostituiti da altrettanti esemplari. La scelta della specie da
utilizzare per la sostituzione, dovrà avvenire secondo quanto disposto agli artt. 13 e 14 del
presente Regolamento e in base alle eventuali prescrizioni dettate nell’autorizzazione. In ogni
caso, l’albero in sostituzione, dovrà rispettare le seguenti dimensioni minime: circonferenza
di cm 20/25 misurata ad un metro dal colletto, per gli alberi con fusto privo di ramificazioni,
altezza di cm 400, per gli alberi ramificati dalla base.
b) E’ facoltà dell’Ufficio competente prescrivere la messa a dimora di un numero superiore di
alberi rispetto a quelli da abbattere effettivamente, nel rispetto delle seguenti proporzioni:
ALBERO DA ABBATTERE
IMPIANTO IN SOSTITUZIONE
Diametro da 61 a 80 cm
n. 1 albero di dimensioni minime
Diametro da 81 a 100 cm
n. 2 alberi di dimensioni minime
Diametro superiore a 100 cm
n. 3 alberi di dimensioni minime
c)
•
•
•
•
•
La richiesta dell’autorizzazione dovrà essere corredata da :
generalità del richiedente e titoli vantati (diritto reale sul bene);
indirizzo del luogo in cui s’intende effettuare l’intervento;
elenco degli esemplari su cui si intende intervenire;
descrizione dei motivi dell’intervento;
documentazione fotografica attestante chiaramente lo stato di fatto.
d) Nel caso in cui tale richiesta riguardi piante situate in terreni lottizzati o lottizzabili, il parere
tecnico dovrà essere allegato alla domanda di Concessione Edilizia.
23
e) Le sostituzioni, salvo diversa indicazione, dovranno avvenire entro un anno dalla data del
rilascio dell’autorizzazione.
f) I reimpianti dovranno tenere conto delle caratteristiche pedo-climatiche del sito e in
particolare dello sviluppo finale delle essenze da porre a dimora, rispettando le distanze
previste dall’art. 11.
g) Le domande saranno valutate dall’Ufficio competente che provvederà al rilascio o al diniego
dell’autorizzazione. L’atto finale dovrà contenere sempre le motivazioni espresse su cui è
basato.
h) L’esito relativo ad una richiesta di autorizzazione per l’abbattimento di una o più piante, deve
essere fornita entro 30 giorni, salvo la richiesta di perizie tecniche. In tal caso, i termini del
procedimento vengono sospesi dalla data di emissione della richiesta di integrazione da parte
dell’Ufficio competente. L’avente titolo è comunque autorizzato a procedere all’intervento
dal 30° giorno dalla consegna delle integrazioni richieste al Protocollo del Comune.
i) L’inottemperanza alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione comporta l’automatico
decadimento della facoltà di procedere e l’applicazione delle relative sanzioni. Nel caso di
abbattimento, devitalizzazione o compromissione della vitalità di più alberi, ogni intervento
verrà considerato come una violazione al presente regolamento.
j) L’autorizzazione all’intervento è da intendersi rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, nei cui
confronti l’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità.
Sanzioni
− L’abbattimento o l’intervento che devitalizza o compromette la vita di un esemplare arboreo
di pregio, in assenza della procedura prevista dal presente articolo, sono puniti con la
sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 in funzione del diametro del tronco, così come
specificato all’art. 29 ;
− La mancata sostituzione dell’esemplare abbattuto entro i termini previsti, è punita con la
sanzione pecuniaria di 105 ;
− La sostituzione difforme a quanto prescritto nel parere tecnico per l’abbattimento, è punita
con la sanzione pecuniaria di 105 .
24
18. INTERVENTI SUGLI ALBERI DI PREGIO
1. Tutti gli interventi di modifica sostanziale della chioma e delle radici devono essere
preventivamente concordati con l’Ufficio competente, il quale si potrà avvalere del parere di
un tecnico abilitato (dottore agronomo/forestale iscritto all’Ordine o professionista
equivalente), riguardo le eventuali operazioni da eseguire.
2. I proprietari di alberi di pregio hanno l’obbligo di eliminare tempestivamente le cause di
danno alla vitalità delle loro piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione
contro eventuali effetti nocivi.
3. Il proprietario delle alberature di pregio è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazione
comunale, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi.
4. Nel caso di esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono
al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento e instabilità, sono
ammessi interventi sulla chioma atti a garantire le migliori condizioni fisiologiche
dell'
alberatura e l'
incolumità delle persone.
Sanzioni
− La modifica sostanziale di chioma e radici senza accordo preventivo con l’Ufficio
competente è punita con la sanzione pecuniaria di 150.
− La mancata eliminazione delle cause di danno e la mancata protezione degli alberi di pregio,
è punita con la sanzione pecuniaria di 105 .
19. SALVAGUARDIA DEI GIARDINI DI PREGIO
1. Parchi, giardini e singoli elementi del paesaggio individuati come giardini di pregio dal PRG
vigente, debbono essere conservati e, quando possibile, devono essere oggetto di ripristino
delle originarie caratteristiche progettuali.
2. Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto dei Capitoli I e Il
del presente Regolamento e dell’art. 2.1.10 del PRG vigente, di cui si allega il testo integrale.
3. Le autorizzazioni di cui all’art. 2.1.10, comma 2 del PRG vigente, vengono rilasciate dal
Responsabile del settore competente, sentito eventualmente il parere della Commissione
Edilizia Comunale.
4. Durante la realizzazione di eventuali interventi edilizi, dovrà essere posta particolare
attenzione alla protezione delle piante, nel rispetto di quanto indicato nel presente
regolamento.
25
CAPITOLO IV
REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI
E DEI GIARDINI PUBBLICI
20. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI
1. Il presente Capitolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino, verde
pubblico o di uso pubblico, di proprietà o in gestione all’Amministrazione Comunale.
2. L’Amministrazione comunale può, qualora lo ritenga necessario per la salvaguardia
dell’ambiente e per la corretta fruizione del patrimonio pubblico, stabilire norme di accesso e
fruizione specifiche, ad integrazione delle norme dettate dagli articoli seguenti, per singoli
parchi, giardini o aree verdi del territorio comunale.
21. INTERVENTI VIETATI
E'tassativamente vietato:
a) distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'
esistenza di alberi e arbusti o
parti di essi;
b) pregiudicare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree
a verde pubblico;
c) danneggiare i prati;
d) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e
nidi;
e) consentire ad un proprio animale di molestare persone o altri animali:
f) provocare danni a strutture e infrastrutture;
g) inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'
acqua;
h) accendere fuochi al di fuori delle aree autorizzate.
i) accumulare e depositare materiale di risulta derivante dalle manutenzioni al verde
ornamentale privato;
j) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del
terreno, nonché calpestare le aiuole;
k) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
l) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
m) accedere e/o sostare con qualsiasi mezzo a motore non autorizzato, ad eccezione di quelli per
i disabili;
n) utilizzare qualsiasi tipo di velocipede al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno
bagnato o fangoso;
o) transitare con cavalli al galoppo e comunque, al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di
terreno bagnato o fangoso;
Sanzioni
− L’inottemperanza ai divieti contenuti nella lettera a) del presente articolo è punita con le
sanzioni previste all’art. 10 del presente regolamento.
26
− L’inottemperanza ai divieti contenuti dalla lettera b) alla lettera i) del presente articolo,
comporta la sanzione pecuniaria di 150.
− L’inottemperanza ai divieti previsti dalla lettera J) alla lettera o) del presente articolo,
comporta la sanzione pecuniaria di 105.
22.
INTERVENTI CONSENTI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE
SCRITTA
Su richiesta di singoli cittadini, Enti Pubblici o Privati, Società, Gruppi o Associazioni,
l’Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:
a) l'
installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere ;
b) il campeggio e l'
installazione di tende o attrezzature da campeggio ;
c) l'
accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'
uso di petardi e fuochi
artificiali ;
d) l’introduzione di qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli per i disabili;
e) l'
organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e
comizi, manifestazioni culturali e sportive ;
f) la messa a dimora di piante e l'
introduzione di animali selvatici ;
g) l'
esercizio di forme di commercio o altre attività ;
h) l'
utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali ;
i) l'
affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.
Sanzioni
L’inottemperanza a quanto previsto dalla lettera a) alla lettera c) del presente articolo, comporta
la sanzione pecuniaria di 150.
L’inottemperanza a quanto previsto dalla lettera d) alla lettera i) del presente articolo, comporta
la sanzione pecuniaria di 105 .
23. INTERVENTI PRESCRITTI
1. E'fatto obbligo di:
a) impiegare, nelle aree agricole confinanti con giardini, parchi o verde pubblico, tecniche di
produzione integrata o biologica;
b) spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali
principi d’incendio ai Vigili del Fuoco.
Sanzioni
L’inottemperanza alle presenti prescrizioni, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di
105.
27
24. NORME DI ACCESSO PER GLI ANIMALI
Nelle aree e spazi pubblici o di uso pubblico, le persone che conducono cani, devono ottemperare
alle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 23 del 20.05.2002.
28
CAPITOLO V
NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE AGRICOLE
25. GESTIONE DELLE PRATICHE DI AUTOSMALTIMENTO E DISERBO
1. E'vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi stradali e delle aree incolte,
ad esclusione di quelle che rientrano in progetti di ordinaria coltivazione dei fondi agricoli.
2. Nelle zone agricole è consentito ricorrere all’autosmaltimento, mediante combustione
all’aperto, per l’eliminazione di residui organici secchi quali: scarti di potatura e sfalci.
3. Per gli alberi da frutto, in particolare, è stata emessa un’Ordinanza del Sindaco (Ord. n.
790/97) che autorizza a bruciare i residui di legname a seguito dell’abbattimento di un
frutteto.
4. Gli agricoltori sono autorizzati ad eseguire la pratica dell’autosmaltimento, mediante
combustione all’aperto, purchè vengano scrupolosamente osservate le seguenti prescrizioni:
a) è ammessa la combustione all’aperto dal 15 settembre al 30 aprile dell’anno successivo.
b) è vietato bruciare materiali inquinanti o nocivi per la salute pubblica;
c) il fuoco deve essere sorvegliato fino a totale spegnimento;
d) il fumo non deve arrecare pericolo e/odisagio alla cittadinanza e alla circolazione stradale;
e) sul luogo della combustione devono essere disponibili idonee attrezzature per l’estinzione di
eventuali focolai incontrollabili.
5. L’Ufficio competente, in deroga alla lettera b), 4 comma del presente articolo, può
autorizzare, valutando caso per caso, l’autosmaltimento dei residui organici in periodi
dell’anno diversi da quelli previsti, sempre nel rispetto delle sopra citate prescrizioni.
6. E’ obbligatorio l’incenerimento di piante da frutto e ornamentali colpite da organismi da
quarantena, contro i quali i decreti di lotta obligatoria impongono e regolamentano tale
pratica.
Sanzioni
L’inottemperanza a quanto previsto dal presente articolo, comporta l’applicazione della sanzione
pecuniaria di 150.
29
26. MANUTENZIONE DEI FOSSI
1. Al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la vegetazione
ostacoli la visibilità nelle strade è fatto obbligo a proprietari, affittuari, frontisti e tutti coloro
che hanno un diritto reale di godimento sui terreni adiacenti le strade comunali e le aree
pubbliche, di mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza i fossati, i canali di scolo e
di irrigazione, tramite le opportune operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui
terreni adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, dovranno provvedere inoltre ad
eseguire sulla loro proprietà le seguenti opere:
a) taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio stradale;
b) contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ai fini della
viabilità.
3. Oltre ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, in caso di
inadempimento da parte dei conproprietari, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di
eseguire i lavori necessari d'
ufficio, addebitando loro le relative spese.
Sanzioni
L’inottemperanza a quanto previsto dal presente articolo, comporta l’applicazione della sanzione
pecuniaria di 105.
27. TUTELA DI MACERI, SPECCHI D’ACQUA E POZZI
1. E’ vietato il prosciugamento e il tombamento di maceri, specchi d'
acqua e pozzi, ad
esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti quali
USL e Ufficio Polizia e Igiene comunale.
2. Gli interventi di tombamento, anche parziale devono essere preventivamente autorizzati
dall’Ufficio competente
3. La chiusura di maceri, specchi d'
acqua e pozzi, per motivi diversi da quelli precedentemente
esposti, deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo nei casi previsti all’art.
2.1.7, comma 2 del PRG vigente oppure, quando, a insindacabile giudizio dell’Ufficio
competente, gli interventi comportano un sostanziale miglioramento ambientale in termini di
variabilità biologica.
4. Nei maceri, negli specchi d’acqua e nei pozzi è tassativamente vietato lo scarico di rifiuti,
liquami o altre sostanze inquinanti.
5. E’ vietata inoltre la distruzione della vegetazione ripariale.
Sanzioni
Il tombamento di maceri, specchi d’acqua e pozzi in assenza della prevista autorizzazione,
comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di 2.500 .
30
La distruzione della vegetazione ripariale, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di
105.
28. TUTELA DI SIEPI, MACCHIONI ARBUSTIVI
E PIANTATE
1. Le siepi, i macchioni arbustivi e le piantate, nel loro insieme di tutori e viti, sono elementi del
paesaggio tutelati e pertanto sottoposti ai vincoli di cui agli artt. 6 e 10 del presente
Regolamento. E’ vietato pertanto il loro danneggiamento e la loro estirpazione senza
preventiva autorizzazione da parte dell’Ufficio competente.
2. Ad ogni abbattimento deve seguire il reimpianto di elementi vegetali in grado di produrre un
arricchimento in termini di biodiversità ed eventualmente creare l’effetto di “corridoi
ecologici” per il movimento e la protezione della fauna selvatica.
3. La manutenzione delle siepi, dei macchini arbustivi e dei tutori vivi delle piantate è
consentita tramite l’esecuzione d’interventi capaci di preservarne l'
esistenza e la capacità
rigenerativa.
Sanzioni
L’estirpazione degli elementi vegetali tutelati dal presente articolo, senza preventiva
autorizzazione, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 550 a 2.500, per ogni
elemento vegetale eliminato.
Il danneggiamento degli elementi vegetali tutelati dal presente articolo, comporta l’applicazione
della sanzione pecuniaria di 105 .
31
CAPITOLO VI
SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO
29.
SANZIONI
L’inosservanza delle norme precedenti, sono punibili con le sanzioni previste dal presente
Regolamento e riassunte nella tabella di seguito riportata.
TABELLA DELLE SANZIONI
Art.
Violazione
Sanzione al albero o ad intervento
Art. 6 Abbattimento alberi tutelati senza parere tecnico positivo
Art. 8 Capitozzatura
Art. 10 Danneggiamenti con compromissione della vitalità.
Art. 17 Abbattimento alberi di pregio senza autorizzazione
ALBERO ABBATTUTO
O CAPITOZZATO
SANZIONE AD ALBERO
Diametro del fusto
In
da 20 a 40 cm compresi
da 41 a 60 cm compresi
da 61 a 80 cm compresi
da 81 a 100 cm compresi
superiore a 100 cm
150
250
400
600
1.000
Art. 10 Danneggiamenti senza compromissione della vitalità.
105
Art. 17 Modifica sostanziale di chioma e radici senza
accordo preventivo con l’Ufficio competente
150
Art. 26 Tombamento di maceri, specchi d’acqua e pozzi
senza autorizzazione.
2.500
Art. 27 Abbattimento di siepi, macchioni arbustivi e piantate
senza autorizzazione.
32
da 550 a 2.500
Art.
Violazione
Sanzione ad infrazione
Norme generali
Art. 6 Mancata sostituzione entro i termini previsti.
Sostituzione difforme dalle prescrizioni.
Art. 7 Mancata comunicazione di abbattimento.
Esecuzione dell’intervento senza esplicito svincolo.
105
105
105
105
Art. 11 Mancato rispetto delle distanze tecniche.
105
Art. 13 a Zone agricole - Impianti non conformi.
105
Alberi di pregio
Art. 17 Mancata eliminazione delle cause di danno
e mancata protezione.
105
Parchi e giardini pubblici
Art. 20 Interventi vietati.
Lett. a) vedi art. 10
Da lett. b) a lett. i),
150
Da lett. j) a lett. o),
105
Art. 21 Interventi senza autorizzazione.
150
Da lett. a) a lett. c),
Da lett. d) a lett. i),
105
Art. 22 Mancato rispetto delle prescrizioni.
105
Art. 23 Mancato rispetto delle norme di accesso per gli animali. Vedi Ord. 23/02
Zone a destinazione agricola
Art. 24 Inottemperanza al divieto d’incendio e diserbo fossi.
Mancato rispetto delle prescrizioni
Art. 25 Mancata manutenzione dei fossi.
250
150
105
Art. 26 Distruzione della vegetazione ripariale.
105
Art. 27 Danneggiamento di siepi, macchioni arbustivi e piantate.
105
La vigilanza relativa all’applicazione del presente regolamento è affidata a :
• Corpo di Polizia Municipale del Comune di Molinella;
33
•
•
•
•
•
Corpo di Polizia Provinciale;
Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria;
Associazioni di volontariato convenzionate con L’Amministrazione Comunale ;
Funzionari dell’Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali;
Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 2/77.
34
30. NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO
1. Gi importi derivanti dalle sanzioni previste dal presente regolamento, saranno introitati in un
apposito capitolo del bilancio e il loro utilizzo sarà vincolato al finanziamento di:
• interventi sul verde pubblico;
• iniziative di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale;
• informazione ai cittadini.
2. La redazione del presente documento integra ed aggiorna le norme contenute nel Piano
Regolatore Generale vigente.
3. Le norme relative ad altri Regolamenti Comunali, in contrasto con il presente Regolamento
s’intendono automaticamente sostituite.
4. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle
normative vigenti in materia.
5. L'
eventuale aggiornamento, in base al dati Istat sull'
andamento dell'
inflazione, degli importi
delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto dell’organo
competente.
31. ENTRATA IN VIGORE
1. Il regolamento viene adottato con delibera consigliare ed entra in vigore con esecutività
immediata, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.
35
ALLEGATO A
RIFERIMENTI NORMATIVI
1.
2.
3.
4.
Codice Civile artt. 892 e seguenti;
Codice Penale art. 500;
Codice della strada, D.L. 30.04.92, n. 285 (artt.16, 17, 18 e 29);
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16.12.92, n.
495 (artt.26 e 27);
5. Decreti di lotta obbligatoria:
• Cancro colorato del platano - (D.M. 17 aprile 1998)
• Colpo di fuoco batterico - (D.M. 10 settembre 1999)
• Processionaria del Pino - (D.M. 17 aprile 1998)
• Vaiolatura delle drupacee (Sharka) – (D.M. 29 novembre 1996)
6. Leggi e regolamenti di bonifica;
7. T.U. delle leggi in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali (D. Lgs 29.10.1999 n.
490)
8. L.R. n. 33/99;
9. L.R. n. 20/2000;
10. Programma Regionale per il Verde Urbano del 28.10.89:
11. Piano stralcio di Bacino del Reno per l’assetto idrogeologico
12. Piano Regolatore Generale e relative Norme di Attuazione;
13. Regolamento Comunale di Polizia Rurale
14. L.R. 2 del 24.01.77 (salvaguardia della flora regionale);
13. L.R. 11 del 02.04.88 (parchi regionali) e successive modificazioni ed
integrazioni (L.R. 40/1992);
36
ALLEGATO B
LOTTA OBBLIGATORIA AI PARASSITI DELLE PIANTE
La lotta obbligatoria è prevista per i cosiddetti “organismi da quarantena” (Dir. CEE 77/93), vale
a dire parassiti animali e vegetali che rivestono una notevole importanza economica per i gravi
danni capaci di procurare alle piante sia ornamentali che agrarie. Il presente regolamento non è
da ritenersi definitivo in materia di lotta obbligatoria, ma integrabile con le leggi che nel corso
degli anni saranno eventualmente emanate. I decreti di lotta obbligatoria su tutto il territorio della
Repubblica italiana riguardano :
•
•
•
•
Cancro colorato del platano - (D.M. 17 aprile 1998)
Colpo di fuoco batterico - (D.M. 10 settembre 1999)
Processionaria del Pino - (D.M. 17 aprile 1998)
Vaiolatura delle drupacee (Sharka) – (D.M. 29 novembre 1996)
DECRETO 17 APRILE 1998
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01-06-1998)
Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis
fimbriata"
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
(omissis)
Decreta:
Art. 1.
La lotta contro il cancro colorato del platano provocato dal fungo patogeno "Ceratocystis
fimbriata" Ell. et Halsted f.sp. platani Walter, è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica
italiana.
Art. 2.
Accertamenti sistematici relativi alla presenza di "Ceratocystis fimbriata" sui platani esistenti sul
territorio, ivi comprese le piante presenti in aree soggette a qualsivoglia vincolo, saranno
annualmente disposti dalle regioni per il tramite dei Servizi Fitosanitari Regionali.
Art. 3.
La comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura
delle regioni interessate, al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero per le Politiche
Agricole.
Art. 4.
Le piante infette e quelle immediatamente adiacenti debbono essere rapidamente
ed obbligatoriamente abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a spese dei
proprietari, secondo le indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale che applica le
specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalità di abbattimento, di trasporto e di
37
eliminazione delle piante e del materiale di risulta, nonchè le modalità di disinfezione degli
attrezzi.
Gli interessati sono tenuti a comunicare per tempo al Servizio Fitosanitario
Regionale la data di inizio degli abbattimenti.
I platani colpiti dal cancro colorato ed i loro contermini devono comunque essere abbattuti, anche
se tutelati da altre norme legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati.
Art. 5.
Al fine di limitare il diffondersi della malattia, gli interventi di potatura o di bbattimento, anche
dei platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità.
I propietari dei platani, qualora intendessero eseguire interventi di qualunque tipo, compresi i
lavori che coinvolgano l'
apparato radicale, devono chiedere,mediante comunicazione scritta, la
preventiva autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale detta le modalita'da
seguire nell'
operazione.
In caso di mancata risposta da parte del Servizio Fitosanitario Regionale competente per
territorio entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso.
Art. 6.
La sorveglianza sull'
applicazione del presente decreto e'affidata ai Servizi Fitosanitari Regionali
competenti per territorio.
Il Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero per le Politiche Agricole, dopo la pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvederà ad emanare la
circolare tecnica relativa all'
applicazione dei precedenti articoli 4 e 5.
Art. 7.
In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti
sono denunciati all'
autorità giudiziaria a norma dell'
art. 500 del codice penale.
E'facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti di cui ai precedenti
articoli 4 e 5.
Art. 8.
Il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, citato nelle premesse, è abrogato.
Art. 9.
Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
(omissis)
DECRETO 10 SETTEMBRE 1999, n. 356
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 243 del 15-10-1999)
Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di
fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica.
IL MINISTRO PER LE POLITICHE ARICOLE
(omissis)
A d o t t a il seguente regolamento:
38
Art. 1.
Scopo generale
1. La lotta contro il batterio Erwinia amylovora, agente del colpo di fuoco delle pomacee, e'
obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di prevenirne la introduzione e la
diffusione.
Art. 2.
Ispezioni sistematiche
1. I servizi fitosanitari regionali devono effettuare ogni anno indagini
sistematiche mirate
ad accertare la presenza del batterio
sulle specie di rosacee ospiti, coltivate e spontanee dei
generi Amelanchier, Chaenomeles , Crataegus , Cotoneaster , Cydonia, Eriobotrya , Malus,
Mespillus , Pyracantha , Pyrus , Sorbus e Stranvaesia, con particolare attenzione ai vivai.
2. Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la
presenza dei sintomi di colpo di fuoco, e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche
conformi ai metodi specificati nell'
allegato I.
3. Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre che nei punti della rete di
monitoraggio descritta nell'
allegato II, nei vivai, nei frutteti, nei giardini, nei parchi pubblici e
privati e tra la flora spontanea.
4. I risultati di dette indagini devono essere comunicati al Servizio fitosanitario centrale
entro il 30 dicembre di ogni anno.
5. Gli allegati I e II di cui ai precedenti commi 2 e 3, potranno essere modificati ed integrati
dal Ministero per le politiche agricole con apposito provvedimento.
Art. 3.
Denuncia dei casi sospetti
1. E'fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco al Servizio
fitosanitario regionale che provvedera' ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi
batteriologiche ufficiali.
2. Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi
e della pericolosita'del colpo di fuoco sulle pomacee.
3. In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il Servizio fitosanitario regionale al
fine di scongiurare la disseminazione di Erwinia amylovora puo'attuare interventi cautelativi,
commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali,
contenitori, utensili e macchine dalla azienda, dal vivaio o dall'
area in cui si e'avuta la
manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto
di contatto e rimozione.
Art. 4.
Accertamento ufficiale di un caso
1. Qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di Erwinia amylovora
in un campione di materiale vegetale, il Servizio fitosanitario regionale deve dichiarare
contaminata l'
area od il campo da cui e'stato raccolto il campione e provvedere a far estirpare e
distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente infetta. In caso di infezioni o focolai
primari in zona precedentemente indenne i servizi fitosanitari devono far estirpare e distruggere,
in considerazione del rischio fitosanitario, anche le piante ospiti asintomatiche attorno alle
piante visibilmente infette fino ad un raggio di 10 metri.
2. In caso di vivai, il Servizio fitosanitario regionale puo'disporre l'
estirpazione e la
distruzione delle piante ospiti asintomatiche per un raggio superiore a 10 metri.
3. Il servizio fitosanitario regionale deve altresi'istituire una zona di sicurezza, effettuare una
indagine tecnicoamministrativa per conoscere l'
origine delle piante infette e denunciare
immediatamente ogni caso accertato di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario centrale.
39
Art. 5.
Zona di sicurezza
1. La zona di sicurezza, comprendente un'
area di almeno 3,5 km(elevato a)2 (elevato a)
(raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato, deve essere ispezionata con cura
e frequentemente per accertare la presenza di sintomi visivi di colpo di fuoco nel resto della
stagione vegetativa in cui e'avvenuto l'
accertamento e per quella successiva; alla terza stagione
vegetativa dalla scoperta, la zona di sicurezza puo'essere tolta se non siano stati accertati
ulteriori casi; la stessa area deve essere ispezionata due volte all'
anno nei periodi di giugnoluglio
e settembreottobre.
2. La scoperta di altri casi di colpo di fuoco in una zona di sicurezza deve comportare
l'
allargamento della stessa zona per almeno 1 km di raggio dal punto di accertamento.
Art. 6.
Trattamento del focolaio
1. Il Servizio fitosanitario regionale deve ispezionare, per il resto della stagione vegetativa in
cui e'avvenuto l'
accertamento, tutte le piante ospiti dell'
area o del campo dichiarato contaminato,
controllando anche frequentemente le aree limitrofe.
2. Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere
immediatamente estirpata od asportata e distrutta, senza la necessita'di analisi batteriologiche di
conferma. L'
asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio ad
almeno cinquanta cm dal limite prossimale visibile della lesione.
3. I servizi fitosanitari regionali devono predisporre specifici interventi volti alla
eradicazione.
Art. 7.
Trasporti vietati
1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'
ultimo caso accertato e' vietato trasportare fuori
dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti senza
preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.
2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'
ultimo caso accertato e'vietato trasportare fuori
dall'
area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di Erwinia
amylovora (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del servizio
fitosanitario regionale.
3. In deroga al primo comma, il servizio fitosanitario regionale puo' autorizzare la
commercializzazione di piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti verso zone non protette
dell'
Unione europea o verso Paesi terzi.
Art. 8.
Movimentazione alveari
1. E'vietato lo spostamento di alveari, nei periodi a rischio, da aree o campi contaminati
verso aree indenni.
2. I servizi fitosanitari regionali determineranno annualmente i periodi a rischio e le aree
interessate al divieto di movimentazione.
Art. 9.
Distruzione dalle piante infette
1. L'
estirpazione di piante, l'
asportazione di parti di piante e la loro distruzione devono essere
effettuate a spese del proprietario o del conduttore sotto il controllo del servizio fitosanitario
regionale. Le parti di piante devono essere accatastate nel punto di estirpazione delle piante
infette o in area limitrofa, e bruciate fino all'
incenerimento.
40
2. Le piante infette o loro parti non possono essere trasportate fuori dall'
area o dal campo
dichiarato contaminato.
3. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti di taglio devono essere sterilizzati in loco
per via chimica o fisica.
Art. 10.
Indagine epidemiologica
1. Il servizio fitosanitario regionale, immediatamente dopo l'
accertamento ufficiale di un
focolaio primario su vegetali messi a dimora nei due anni prima in un territorio precedentemente
indenne, deve effettuare un'
ispezione presso i vivai delle ditte da cui provengono le piante
infette trovate nell'
area o nel campo dichiarato contaminato, estendendola anche al territorio
circostante per un raggio di 2 km.
2. Fino al termine della stagione vegetativa dell'
anno di accertamento del caso, il servizio
fitosanitario regionale deve effettuare altre due ispezioni nonche'due nell'
anno seguente, nei
periodi maggioluglio e settembreottobre. Qualora i vivai della ditta si trovino in altra regione,
deve essere avvertito il servizio fitosanitario regionale competente per territorio che
effettuera'le dovute ispezioni.
3. I servizi fitosanitari regionali devono trasmettere al servizio fitosanitario centrale i risultati
della indagine epidemiologica.
4. Il servizio fitosanitario regionale competente per territorio deve rilevare le destinazioni
delle altre spedizioni effettuate, a partire dal mese di settembre dell'
anno precedente
l'
accertamento del focolaio, dalle ditte di cui al primo comma, dandone comunicazione ai servizi
fitosanitari delle regioni di destinazione.
Art. 11.
Detenzione di colture
1. E'vietata la detenzione e la manipolazione di colture di Erwinia amylovora.
2. Chiunque per mezzo di analisi batteriologiche effettuate in Italia od all'
estero identifichi
come Erwinia amylovora un batterio associato a materiale vegetale presente o prodotto in
territorio italiano deve comunicare immediatamente l'
avvenuta identificazione al servizio
fitosanitario regionale competente che provvedera'alla conferma (allegato
I).
Art. 12.
Deroghe
1. Il servizio fitosanitario centrale puo'autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva
77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'
articolo 10 del presente decreto per prove o scopi
scientifici, nonche'lavori di selezione varietale purche'tali deroghe non compromettano il
controllo dell'
organismo nocivo e non creino rischio di disseminazione dello stesso (allegato I).
Nota agli articoli 12 e 13:
- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1976 e'pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio
1977.
Art. 13.
Cessazione zone di sicurezza
1. Nelle aree non riconosciute piu'come "zone protette", ai sensi della direttiva 77/93/CEE, e
successive modificazioni, non sussiste l'
obbligo di costituire zone di sicurezza.
Nota agli articoli 12 e 13:
- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1976 e'pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio
41
1977.
Art. 14.
Contributi per l'
estirpazione
1. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'
economia di una zona agricola possono
stabilire interventi di sostegno alle aziende per l'
estirpazione dei frutteti colpiti dalla malattia.
Art. 15.
Denuncia degli inadempienti
1. Fatta salva l'
applicazione dell'
articolo 500 del codice penale e'facolta'delle regioni
stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Il decreto ministeriale 27 marzo 1996, e successive modifiche, citato nelle premesse e'
abrogato.
Nota all'
art. 15:
- Il D.M. 27 marzo 1996 recante: "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico
(Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica" e'pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 5 aprile 1996.
Art. 16.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
(omissis)
DECRETO 17 APRILE 1998
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01-06-98)
Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Traumatocampa
pityocampa".
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
(omissis)
Decreta:
Art. 1.
La lotta contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa" (Den. et Schiff) e'
obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell'
insetto
minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire
un rischio per la salute delle persone o degli animali.
42
Art. 2.
Gli accertamenti fitosanitari per individuare le zone a rischio di cui all'
art. 1, devono essere
effettuati annualmente dai servizi fitosanitari regionali nel territorio di competenza, avvalendosi
della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.
Art. 3.
Il servizio fitosanitario regionale, qualora a seguito delle indagini previste dall'
art. 2, rilevi la
presenza del fitofago in misura tale da costituire un rischio per la produttivita'o la sopravvivenza
del popolamento arboreo e conseguentemente per la tutela della salute pubblica e degli animali,
ne da comunicazione al presidente della giunta regionale il quale dispone misure di intervento di
lotta obbligatoria secondo le modalita'stabilite dal servizio fitosanitario regionale.
Negli altri casi il servizio fitosanitario regionale, qualora ne venga a conoscenza, comunica la
presenza del fitofago al sindaco e stabilisce le modalita'di lotta piu'opportune.
Gli eventuali interventi di profilassi disposti dall'
autorita'sanitaria competente dovranno essere
effettuati secondo le modalita'concordate caso per caso con il servizio fitosanitario nazionale.
Art. 4.
I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a
comunicare immediatamente la presenza dei focolai al servizio fitosanitario regionale
competente per territorio.
Detto servizio fitosanitario, dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi tecnici, stabilisce le
modalita'di intervento piu'idonee.
Art. 5.
I decreti ministeriali del 20 maggio 1926 e del 12 febbraio 1939, citati nelle premesse, sono
abrogati.
Art. 6.
Fatta salva l'
applicazione dell'
art. 500 del codice penale, e'facolta'delle regioni stabilire sanzioni
amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 7.
Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sara'pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Roma, 17 aprile 1998
43
DECRETO 29 NOVEMBRE 1996
Decreto di lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura
delle drupacee" (Sharka).
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
(omissis)
Decreta:
Art. 1.
Scopo generale
La lotta contro la "Vaiolatura delle drupacee (Sharka)" causata dal virus Plum pox virus
(PPV) è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.
Art. 2.
Ispezioni
Accertamenti sistematici in campo e in vivaio relativi alla infezione di Plum pox virus (PPV)
sulle drupacee suscettibili (albicocco, ciliegio, pesco, susino e tutti i portainnesti di drupacee)
sono disposti annualmente dalle regioni, per il tramite dei servizi fitosanitari regionali o da
organismi da essi delegati.
Le indagini devono consistere in ispezioni visive dalle piante ospiti del virus e, per nuovi
focolai, in appropriate analisi di laboratorio.
Le analisi devono essere eseguite dai servizi fitosanitari regionali che potranno avvalersi di
laboratori da essi accreditati.
Art. 3.
Denuncia dei casi sospetti
È fatto obbligo a chiunque di segnalare ogni caso sospetto di infezione da virus della
Vaiolatura delle drupacee al servizio fitosanitario regionale competente, che provvede ad
effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi virologiche ufficiali.
Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità
del virus.
La prima comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente
segnalata, a cura dei servizi fitosanitari regionali, al servizio fitosanitario centrale c/o il Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Il servizio fitosanitario regionale attua tutti gli interventi di prevenzione più idonei a evitare
il diffondersi della malattia.
Art. 4.
Estirpazione e distruzione piante infette. Le piante a dimora risultate infette devono essere
estirpate per intero e distrutte in modo da impedire la successiva emissione di polloni, sotto il
controllo del servizio fitosanitario regionale, a cura e a spese dei proprietari o conduttori a
qualunque titolo, al più presto e comunque prima della ripresa vegetativa successiva
all'
accertamento.
Ove la percentuale di piante infette risulti uguale o superiore al 10%, il servizio fitosanitario
regionale può disporre l'
estirpazione e la distruzione anche dell'
intero impianto.
44
Art. 5.
Fonti di approvvigionamento del materiale di propagazione.
È fatto obbligo ai vivaisti che coltivano drupacee suscettibili al PPV di prelevare il materiale
di propagazione da fonti accertate sane, esenti da PPV.
In particolare, le fonti nazionali di approvvigionamento del portainnesto e delle varietà
devono essere localizzate in aree dichiarate dal servizio fitosanitario regionale esenti da focolai
di Sharka per un raggio di almeno 1 km. Tali piante devono essere contrassegnate dal vivaista in
modo permanente e ripetutamente controllate durante la stagione vegetativa secondo le
disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale.
Il vivaista deve dichiarare sotto la propria responsabilità i controlli visivi e di laboratorio
eseguito nonché la quantità di materiale di moltiplicazione prelevata da ciascuna pianta
contrassegnata.
Tale dichiarazione dovrà essere conservata presso la sede del vivaio per almeno 5 anni e
presentata agli ispettori fitosanitari quando richiesta.
I vivaisti che utilizzano materiale di propagazione proveniente da paesi comunitari e/o terzi
devono darne comunicazione al servizio fitosanitario regionale competente per la predisposizione
degli opportuni accertamenti.
I costitutori di nuove varietà di drupacee, prima di cedere a terzi a qualunque titolo il
materiale di propagazione, devono certificare sotto la propria responsabilità la sanità almeno per
il PPV.
Art. 6.
Campi di piante madri e vivai
Nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza del virus si deve procedere alla
immediata distruzione delle piante infette e sospendere il prelievo del materiale di propagazione
dallo stesso campo fino a quando controlli visivi in campo e analisi ufficiali disposte dal servizio
fitosanitario regionale, per tre cicli vegetativi, ne abbiano accertato la sanità.
Dai campi di piante madri ubicati nel raggio di 1 km da un focolaio di PPV non potrà essere
prelevato materiale di propagazione sino a quando il focolaio non venga eradicato e comunque
solamente dopo specifica autorizzazione del servizio fitosanitario regionale che condurrà
ispezioni
visive e analisi ufficiali per almeno tre anni.
Nei vivai ove i riscontri la presenza di piante infette, l'
intero assortimento di piante della
varietà o del portainnesto interessato dalla malattia deve essere estirpato e distrutto. Il servizio
fitosanitario regionale dovrà disporre accertamenti sistematici sulle altre piante sensibili presenti
nel vivaio prima di autorizzarne la commercializzazione.
Art. 7.
Detenzione di piante infette
Il servizio fitosanitario centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni del decreto
ministeriale 31 gennaio 1996, la detenzione e manipolazione di piante infette da Plum pox virus
per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale purché non compromettano
il controllo dell'
organismo nocivo e non creino rischi di diffusione dello stesso.
È fatto obbligo a chiunque detenga piante infette da PPV di darne immediata comunicazione
al servizio fitosanitario regionale che ne informerà il servizio fitosanitario centrale.
Le piante infette da PPV devono essere conservate in apposite serre a rete antinsetto.
Al termine della loro utilizzazione, esse devono essere distrutte, dandone comunicazione al
servizio fitosanitario regionale competente.
45
Art. 8.
Commercializzazione di frutti con sintomi.
Le ditte di commercializzazione e le industrie di trasformazione di frutti di drupacee devono
segnalare al servizio fitosanitario regionale di competenza la provenienza di partite di rutta con
sintomi sospetti della malattia.
Art. 9.
Contributi per l'
estirpazione
Le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'
economia di una zona agricola, possono
stabilire misure di sostegno alle aziende per l'
estirpazione di frutteti di drupacee in cui sia
presente la malattia.
Art. 10.
Sanzioni
Fatta salva l'
applicazione dell'
art. 500 del codice penale è facoltà delle regioni stabilire
sanzioni amministrative per gli inadempimenti dalle disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 11.
Il decreto ministeriale 26 novembre 1992, citato nelle premesse, è abrogato.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
(omissis)
46
ALLEGATO C
DISTANZA DELLE PIANTE DAL CONFINE
Le distanze dal confine di proprietà sono regolate dal Codice Civile all’art. 892 e seguenti.
Art. 892 - Distanze per gli alberi
Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e,
in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le
seguenti distanze dal confine:
1. tre metri per gli alberi ad alto fusto.
Rispetto alle distanze si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in
rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi,
i pioppi, i platani e simili ;
2. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.
Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in
rami ;
3. mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di
due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre
piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di
robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo
della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o
comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Art. 893 - Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo
le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà
privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si
osservano le distanze prescritte dagli articoli precedenti.
Art. 894 - Alberi a distanza non legale
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza
minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Art. 895 - Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero
muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo se non osservando la distanza
legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
Art. 896 - Recisione di rami protesi e di radici
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo
costringerlo a tagliarli, e può essi stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi
però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul
fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
47
Art. 898 - Comunione di siepi
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia
termine di confine o altra prova in contrario.
Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo
recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine
esistenti.
Art. 899 - Comunione di alberi
Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati se
non di comune consenso o dopo che l’autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la
convenienza del taglio.
ALLEGATO D
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 113/92
Il Comune di Molinella applica nel proprio terrritorio il contenuto della legge 113 del 29/01/92 la
cosiddetta “Legge Rutelli”. Tale legge di fatto obbliga i comuni ad effettuare l’impianto di un
albero per ogni neonato residente registrato all’anagrafe.
La filosofia della legge, che non prevedendo sanzioni ha avuto un rispetto solo parziale, è
arricchire, sia in termini quantitativi che qualitativi, il patrimonio vegetale di un determinato
territorio.
Le Regioni, disciplinano la tipologia delle essenze da porre a dimora, ne mettono a disposizione
il quantitativo necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni. Nell’ambito della
Regione Emilia Romagna, la materia è regolata dalla delibera della G.R. n. 892 del 1999.
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GUIDA PRATICA
TECNICHE DI POTATURA DI ALBERI, SIEPI E ARBUSTI
Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la potatura delle piante ornamentali non è un
intervento necessario e indispensabile alla qualità e allo sviluppo vegetativo delle stesse. In
assenza di particolari patologie, un albero piantato e allevato correttamente necessita di potature
solo in casi straordinari.
Purtroppo, la mancanza di conoscenza riguardo la potatura delle piante ornamentali e la loro
corretta collocazione in funzione dello spazio a disposizione, rendono spesso inevitabili gli
interventi cesori.
Risulta quindi fondamentale la costruzione del verde, sia pubblico che privato, programmata in
base alle caratteristiche del sito d’impianto (clima, terreno, spazio, ecc.), allo sviluppo finale
della pianta e ai risultati da raggiungere.
Al fine di conservare la conformazione naturale della chioma, andrebbero evitati i tagli drastici, e
gli interventi dovrebbero limitarsi ai rami danneggiati o d’intralcio a persone e cose.
Potatura degli alberi
Interventi su latifolie
In generale i tagli vanno effettuati durante il riposo vegetativo delle piante. Sulle latifoglie il
periodo idoneo va dal tardo autunno a fine inverno (indicativamente 1 novembre/15 marzo). In
ogni caso sono da evitare snervature, scosciature, scortecciamenti e rotture.
Gli interventi ideali sono quelli che interessano i rami di diametro inferiore a – 7/8 cm e ne
rispettano la zona rigonfia, denominata “colletto” o “collare”, che separa il ramo stesso dal
tronco o da una branca principale. Sono assolutamente da evitare le potature rasenti al tronco e
quelle lontane dal colletto che provocano il successivo formarsi di un “moncone”, autentico
serbatoio di microrganismi in grado di provocare la carie del legno. Potendo scegliere è
certamente preferibile effettuare tanti piccoli tagli, piuttosto che uno unico di grandi dimensioni,
effettuando la cosiddetta “potatura a tutta cima con taglio di ritorno”, vale a dire il taglio del
ramo sopra una gemma o vicino ad un germoglio o ad una branca laterale, che assolve la
funzione di nuova cima e prende il nome di “tiralinfa”.
In genere, sono ammessi interventi cesori di dimensioni superiori al limite previsto, sugli alberi
che hanno subito con continuità delle capitozzature e che presentano dei punti critici a livello dei
quali sono frequenti le scosciature ed è elevato il rischio di schianto delle branche principali.
La potatura detta “a sgamollo”, andrebbe effettuata esclusivamente sugli esemplari di pioppo
cipressino e consiste nel taglio delle ramificazioni decorrenti lungo il tronco, salvo il ramo
recante l'
apice vegetativo, che deve comunque essere rilasciato.
La potatura detta “a testa di salice”, vale a dire l’asportazione dei ricacci con periodicità annuale
o tutt’al più biennale, andrebbe effettuata esclusivamente sugli esemplari arborei di gelso o di
salice già stabilmente e continuativamente trattati con tale criterio colturale.
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Interventi su conifere
A grandi linee, possiamo dire che le potature devono essere effettuate durante il periodo estivo e
invernale (indicativamente 15 dicembre/15 gennaio e 1 luglio/31 agosto).
Sugli esemplari appartenenti ai generi Abies, Cedrus e Picea è consigliata la spuntatura degli
apici dei soli rami laterali, con esclusione della cima, che deve essere salvaguardata; tale
spuntatura deve essere eseguita al livello in cui i rami stessi presentano un diametro inferiore ai 3
cm, ed in corrispondenza di una biforcazione, in modo tale da non lasciare porzioni di ramo
tronche e prive di vegetazione apicale.
Potatura delle siepi
Le modalità di potatura variano a seconda che si tratti di siepi formali o informali.
Il primo termine si riferisce solitamente ad una successione lineare di arbusti appartenenti ad
un’unica specie sempreverde (es. bosso, lauro) o semi - persistente (es. ligustro), che viene potata
annualmente in forma regolare.
L’epoca più idonea per intervenire varia a seconda della composizione della siepe e della forma
che si vuole ottenere.
Nella seconda categoria rientrano invece le siepi costituite prevalentemente da arbusti caducifogli
(es. nocciolo, prugnolo), che vengono lasciati crescere liberamente, limitando gli interventi di
taglio alla rimozione di rami secchi, danneggiati o cresciuti in modo disordinato.
Trattandosi di una potatura che interessa generalmente rami di piccolo diametro, si può
intervenire in qualunque momento dell’anno.
Potatura degli arbusti
Gli arbusti ornamentali possono essere lasciati vegetare liberamente, senza intervenire con
particolari potature, se non per eliminare i rami secchi e diradare quelli in eccesso, deboli e mal
posizionati. Normalmente però i tagli vengono praticati per favorire la fioritura e la
fruttificazione, o per ottenere forme particolari.
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Senza entrare nel merito dell’arte topiaria, in generale possiamo dividere le piante arbustive in
due grandi categorie. Le specie che fioriscono sui germogli formatisi nell’anno in corso, durante
un periodo variabile a seconda della specie tra la primavera e l’autunno, vanno potati alla caduta
delle foglie oppure alla fine dell’inverno.
Gli arbusti che fioriscono invece a fine inverno - inizio primavera, sui rami formatisi l’anno
precedente, devono normalmente subire i tagli subito dopo la caduta dei fiori per non
compromettere la futura produzione.
La cimatura va eseguita a 2/3 della lunghezza totale del ramo eseguendo il taglio di ritorno.
In linea generale possiamo aggiungere che la superficie di taglio andrebbe sempre pareggiata
eliminando le fibre che sporgono dalla ferita e gli attrezzi da taglio dovrebbero essere sempre
perfettamente affilati.
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CRITERI DI SCELTA E NORME DI QUALITA’
DEL MATERIALE VIVAISTICO
Alberi
Nella realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni gli alberi devono, di norma, presentare
portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche eventualmente richieste dal progetto e
tipici della specie, della varietà e dell’età al momento della messa a dimora.
Le piante devono essere state specificatamente allevate per il tipo di impiego previsto (es.
alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi).
In generale gli alberi equilibrati dovrebbero avere un rapporto altezza totale/diametro al colletto
da 60 a 80 per le latifoglie e da 25 a 40 per le conifere. Questi rapporti, variabili in relazione alla
specie, permettono di valutare l’equilibrio della pianta e la sua robustezza.
Apparato aereo
La qualità del sistema aereo si valuta generalmente a partire dal fusto e dalle branche principali
che devono essere esenti da deformazioni, capitozzature, grosse cicatrici, ferite o segni
conseguenti a cause meccaniche o parassitarie.
La chioma deve essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione
delle branche principali e secondarie all’interno della stessa. Il diametro dell’apparato aereo va
rilevato in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere e a due terzi dell’altezza totale
per tutti gli altri alberi.
Apparato radicale
La qualità del sistema radicale è importante per una buona ripresa dell’albero al momento
dell’impianto e per espletare le funzioni fondamentali di ancoraggio al suolo e di assorbimento di
acqua ed elementi nutritivi.
La tecnica utilizzata per raggiungere questo obiettivo è quella del trapianto, che limita lo
sviluppo in lunghezza delle radici principali, destinate ad essere tagliate, e favorisce l’emissione
di radici secondarie funzionali.
Le piante di qualità dovrebbero subire un diverso numero di trapianti a seconda della dimensione
della circonferenza, della specie e delle condizioni colturali.
L’apparato radicale deve presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e radici capillari
fresche e sane poste vicino al colletto.
Il sistema radicale deve essere visibile sulla superficie della zolla ed inoltre deve essere privo di
radici avvolgenti o radici principali storte vicino al colletto. I tagli presenti non devono essere di
diametro superiore ad un centimetro.
Gli alberi dovrebbero essere normalmente forniti in contenitore o in zolla : a seconda delle
esigenze tecniche o della richiesta, potranno essere consegnati a radice nuda soltanto quelli a
foglia caduca, purché di giovane età e di limitate dimensioni.
Le zolle e i contenitori devono essere proporzionati alle dimensioni delle piante.
Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra deve essere compatta, ben aderente alle
radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.
Le piante in contenitore devono essere adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un
apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.
Le zolle devono presentarsi ben imballate con un apposito involucro degradabile (juta, paglia,
teli, reti di ferro non zincato, ecc.) rinforzato se le piante superano i 5 metri di altezza, con rete
metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali equivalenti.
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Il diametro della zolla deve essere equilibrato con il calibro dell’albero. Il rapporto ottimale si ha
quando il diametro del pane di terra è almeno tre volte la circonferenza del tronco misurata ad un
metro dal colletto.
Per gli alberi innestati devono essere specificati il tipo di portainnesto e l’altezza del punto
d’innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità.
Nei capitolati d’appalto e nei progetti la dimensione degli alberi deve essere specificata secondo
due parametri :
per gli alberi decidui in forma libera e per le conifere, dove le ramificazioni principali sono
presenti a partire dalla base lungo tutto l’asse, si misura l’altezza dal colletto all’apice della
pianta ;
per gli alberi impalcati, che presentano un unico fusto principale nudo fino all’altezza della
prima impalcatura, si misura la circonferenza ad un metro dal colletto. L’inserzione dei primi
rami (impalcatura) si intende normalmente distanziata dal colletto oltre 180 cm, salvo quando
diversamente e specificatamente richiesto per specie e cultivar esattamente indicate.
Per gli alberi decidui in forma libera e per le conifere, l’altezza totale è classificata nel modo
seguente :
Classi di altezza (cm)
Scaglioni (cm)
______________________________________________________________
< 100
20
da 100 a < 200
da 200 a < 500
oltre 500
25
50
100
Per gli alberi a foglia caduca impalcati, la dimensione è classificata nel modo seguente :
Classi di circonferenza (cm)
Scaglioni (cm)
______________________________________________________________
da 6 a < 20
2
da 20 a < 50
5
oltre 50
10
Per alberi a ridotto accrescimento del fusto è ammessa la misura della circonferenza a partire da
4/6 cm.
Arbusti e cespugli
Arbusti e cespugli non devono presentare portamento filato, devono possedere un minimo di tre
ramificazioni alla base, l’altezza deve essere quella prescritta in progetto e proporzionata al
diametro della chioma e del fusto.
Analogamente agli alberi allevati a forma libera, per arbusti e cespugli il rilievo della dimensione
e la relativa classificazione, fanno riferimento all’altezza totale. Il diametro della chioma deve
essere rilevato alla sua massima ampiezza.
53
Tutti gli arbusti e cespugli devono essere forniti in contenitore o in zolla : a seconda delle
esigenze tecniche o della richiesta potranno essere consegnati a radice nuda soltanto quelli a
foglia caduca, purché di giovane età e di limitate dimensioni.
L’apparato radicale deve essere ricco di piccole ramificazioni e radici capillari.
Per tutte le altre indicazioni vale quanto esposto a proposito degli alberi.
Piante esemplari
Sono definite esemplari le piante di “pronto effetto”, che presentano le caratteristiche estetiche e
funzionali delle piante mature e possiedono particolare valore ornamentale per dimensioni, età,
portamento e forma.
Il loro aspetto deve essere uniforme ed equilibrato, secondo i modelli di crescita della specie e
della varietà.
Piante tappezzanti
Le piante tappezzanti devono avere portamento basso e/o strisciante e buona capacità di
copertura, garantita da ramificazioni uniformi.
Devono essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenetrate nel substrato
di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso. Le dimensioni delle piante comprese in questo
capitolo, possono essere riferite al diametro del contenitore, qualora siano rispettate le
indicazioni riguardanti l’apparato radicale e la terra dei contenitori, esposte nel capitolo relativo
agli alberi.
Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti
Le piante appartenenti a queste categorie devono avere almeno due forti getti, essere dell’altezza
richiesta (dal colletto all’apice vegetativo più lungo) ed essere sempre fornite in zolla o in
contenitore.
Le dimensioni delle piante comprese in questo capitolo, possono essere riferite al diametro del
contenitore, qualora siano rispettate le indicazioni riguardanti l’apparato radicale e la terra dei
contenitori, esposte nel capitolo relativo agli alberi.
Piante erbacee annuali, biennali e perenni
Le piante appartenenti a queste categorie devono essere sempre fornite nel contenitore in cui
sono state coltivate.
Le misure vanno riferite all’altezza della pianta non comprensiva del contenitore e/o al diametro
dello stesso.
Piante bulbose, tuberose e rizomatose
Le piante fornite sotto forma di bulbi o tuberi devono essere sempre della dimensione richiesta
(diametro o circonferenza), mentre i rizomi devono presentare almeno tre gemme. Tali organi di
propagazione devono essere sani, turgidi, ben conservati e in stasi vegetativa.
Per le piante in contenitore valgono le precedenti prescrizioni.
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Piante acquatiche e palustri
Le piante acquatiche e palustri devono essere fornite imballate in contenitore o in cassette
predisposte alle esigenze specifiche delle singole piante, che ne consentano il trasporto e ne
garantiscano la conservazione fino al momento della messa a dimora.
Sementi
L’impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie e varietà
richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed autenticità
con l’indicazione del grado di purezza e di germinabilità e della data di confezionamento e di
scadenza stabiliti dalle leggi vigenti.
L’eventuale mescolanza di semi appartenenti a diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi)
dovrà rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto.
Tutto il materiale di cui sopra deve essere fornito in contenitori sigillati e muniti della
certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette).
Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi devono essere immagazzinate in locali
freschi e privi di umidità.
Tappeti erbosi in strisce e zolle
Per la realizzazione di prati a “pronto effetto”, il materiale deve essere fornito in zolle e/o strisce
erbose costituite dalle specie prative richieste dal progetto.
Prima di procedere alla fornitura, l’Impresa deve sottoporre all’approvazione della Direzione
Lavori i campioni del materiale che intende fornire.
Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specie che costituiscono il prato,
verranno di norma fornite in forme regolari rettangolari, quadrate o a strisce dello spessore di 2/4
cm.
Al fine di non spezzarne la compattezza, le strisce dovranno essere fornite su “pallet”.
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SISTEMI DI SICUREZZA DELLE PRINCIPALI ATTREZZATURE USATE PER
LA MANUTENZIONE DEL VERDE
Il decreto legislativo 626/94, modificato ed integrato ai sensi del decreto legislativo 242/96,
prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in
tutti i settori di attività privati o pubblici.
La salvaguardia della salute e della sicurezza degli operatori del verde, siano essi dipendenti
comunali, lavoratori autonomi od operatori di aziende appaltanti, non può prescindere
dall’adozione di dispositivi di protezione individuali (DPI) e soprattutto dall’utilizzo di macchine
a norma di legge.
Altro aspetto importante è l’impiego di attrezzature idonee all’esecuzione delle opere a cui sono
destinate, in modo che i lavori risultino conclusi a regola d’arte e la sicurezza degli operatori sia
garantita. La potatura di piante ad alto fusto, ad esempio, dovrà essere eseguita tramite l’ausilio
di autocestelli e non con carri raccolta e l’escavatore non dovrà essere usato come gru, per
sollevare pesi al di fuori del suo normale impiego.
Regole di comportamento, dispositivi di protezione individuali e principali sistemi di sicurezza
delle attrezzature usate per la cura e la costruzione del verde, sono riassunti nelle schede
seguenti.
Albero cardanico
L’albero cardanico deve essere dotato di protezione completa ricoprente lo stesso fino alle
crocere interne comprese.
La protezione deve essere perfettamente integra, priva di zone usurate e dotata di catenelle di
fissaggio.
Ogni albero cardanico deve essere provvisto di idonea etichetta riportante le norme di sicurezza,
sia sulla protezione che sull’albero stesso.
Prima di iniziare il lavoro verificare che l’albero cardanico sia correttamente fissato al trattore e
alla macchina operatrice e che le protezioni siano riposizionate nel giusto modo.
Eventuali interventi direttamente sul campo vanno effettuati solo a motore fermo, presa di forza
scollegata e chiave di avviamento del trattore estratta dal quadro.
Al termine dell’utilizzo stagionale e prima del riutilizzo la trasmissione deve essere pulita,
lubrificata e inoltre deve esserne verificata l’efficienza.
Eventuali parti usurate o danneggiate debbono essere sostituite solo con ricambi originali.
Abbigliamento da lavoro - Il vestiario indossato deve essere privo di cinghie, lembi o altre parti
che possano agganciarsi agli organi in movimento.
Trattore a ruote
Accesso al posto di guida
Gli accessi al posto di guida devono essere agevoli, non presentare pericoli ed avere mezzi di
appiglio per le mani.
I predellini e i gradini devono essere privi di spigoli vivi o bordi taglienti ed essere costruiti con
materiale antisdrucciolevole.
56
Il gradino più basso o la pedana di guida devono essere posti ad un’altezza inferiore a 55 cm da
terra.
Sportelli, finestrini e uscite d’emergenza
Gli sportelli se presenti devono avere un sufficiente angolo di apertura.
I trattori cabinati devono avere almeno tre vie d’uscita, tra sportelli e uscite d’emergenza, ognuna
collocata sopra una diversa parete della cabina stessa.
Cabina climatizzata
I filtri della cabina vanno sostituiti agli intervalli prescritti dal costruttore ed il tutto va registrato
in un’apposita scheda.
Sedile e guida
Il sedile deve essere molleggiato e consentire un’ergonomica posizione di guida.
Organi di comando e strumenti indicatori
I comandi devono essere facilmente accessibili, manovrabili senza rischi e disposti o conformati
o protetti in modo da escludere azionamenti accidentali o involontari.
Dopo l’arresto deve essere impedito il riavviamento spontaneo del motore.
Il motore a ciclo Diesel deve essere dotato di un’elettrovalvola del tipo “normalmente chiusa”
che intercetta il flusso del carburante, in modo da ottenere un più tempestivo arresto all’atto dello
spegnimento.
I comandi principali del sollevatore devono essere irraggiungibili dall’operatore che si trovi tra il
trattore e l’attrezzatura portata.
Sul cruscotto deve essere presente la spia a luce rossa o arancione di innesto della presa di forza
o un equivalente dispositivo di segnalazione.
Deve essere reso impossibile l’innesto accidentale della presa di forza.
La zona di attacco e distacco degli attrezzi e le zone di operazione della macchina, devono essere
illuminate da un proiettore a luce bianca, in caso di utilizzo del mezzo in condizioni di scarsa
visibilità.
Protezione contro il ribaltamento e l’impennamento
Nei trattori costruiti prima del 1974 aventi carreggiata minima maggiore di un metro e peso
superiore a 800 kg, deve essere presente un telaio di protezione dell’operatore in caso di
ribaltamento. I telai di protezione possono avere il certificato di conformità rilasciato dal
costruttore o dall’istallatore.
Nei trattori recenti, a seconda della carreggiata, del peso, dell’altezza da terra e dell’anno di
costruzione deve essere presente : un roll - bar a quattro montanti, un arco anteriore a due
montanti abbattibile, oppure un arco posteriore a due montanti fisso o abbattibile. Sul telaio di
protezione debbono essere riportati i dati relativi all’omologazione dello stesso.
Devono inoltre esistere gli attacchi per le cinture di sicurezza.
Protezione degli organi rotanti e delle parti ad alta temperatura
I dispositivi di protezione (scudi, coperture, carters) si possono rimuovere solo mediante l’uso di
attrezzi.
Il gruppo cinghia - pulegge e la ventola di raffreddamento del motore devono essere schermati e
inaccessibili alle dita.
La tubazione di scarico e il relativo collettore, qualora fuoriescano lateralmente dal motore e
siano normalmente accessibili, devono essere protetti o coibentati contro le scottature.
Terminale scanalato della presa di forza
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Deve essere presente la protezione non rotativa da applicare sulla presa di forza, quando questa
non viene utilizzata.
A protezione della presa di forza deve essere presente uno scudo metallico che ricopra almeno la
parte superiore e i due lati. Lo scudo metallico deve essere inoltre privo di spigoli vivi e bordi
taglienti.
Informazioni e segnalazioni
Il libretto d’uso e manutenzione deve contenere anche indicazioni utili alla sicurezza d’impiego.
Sulla macchina devo essere presenti targhette richiamanti informazioni generali o specifiche
relative alla sicurezza (indicazioni di pericolo, divieti, avvertenze, ecc.).
DPI e abbigliamento da lavoro - Vestiario aderente. Protezioni auricolari (in dipendenza della
valutazione dei rumori). Scarpe antinfortunistiche (a seconda dei casi).
Trattrice a cingoli
Vale in genere quanto detto per il trattore a ruote, con l’avvertenza di :
prestare maggiore attenzione nella salita e nella discesa al e dal posto di guida ;
curare la pulizia degli appoggi in lamiera antiscivolo da fango e terra.
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione in caso di ribaltamento e impennamento, i roll bar sono obbligatori solo per i trattori a cingoli posti in commercio a partire dal 21/09/96.
DPI e abbigliamento da lavoro - Vestiario aderente. Tappi auricolari. Maschere antipolvere.
Scarpe antinfortunistiche.
Macchine per trattamenti fitosanitari
La presa di forza deve essere munita di protezione (cuffia in plastica o tegolo in lamiera).
Il giunto cardanico che a volte si trova dietro la pompa deve essere protetto.
La ventola di aspirazione deve avere la griglia di protezione su tutti i lati.
Gli organi e i dispositivi di comando e manovra devono essere facilmente accessibili,
identificabili e protetti contro azionamenti accidentali.
I comandi di irrorazione devono essere collocati in modo da essere azionati solo dalla postazione
di guida.
Le barre idrauliche devono possedere il dispositivo di protezione anticesoiamento e anticaduta.
Devono essere presenti delle maniglie per facilitare l’apertura manuale e un dispositivo di
bloccaggio delle barre durante i trasferimenti su strada.
Le parti alte delle macchine devono essere accessibili tramite idonei predellini o scalette ed
integrati da corrimano o maniglie.
L’occhione di traino deve essere del tipo omologato per macchine trainate.
Il serbatoio della miscela fitosanitaria deve essere internamente liscio per facilitarne la pulizia e
dotato di coperchio a chiusura ermetica.
Deve essere presente l’indicatore di livello della miscela fitosanitaria.
I filtri devono essere ispezionabili anche a serbatoio pieno.
La cisterna deve presentare dei dispositivi che evitino il contatto della miscela con l’operatore in
fase di scarico e svuotamento (no tappo a vite).
Deve sempre essere presente una tanica di acqua pulita per lavarsi le mani.
Il manometro deve essere preciso e facilmente visibile.
Le tubature devono essere idonee sia alla pressione che per quanto riguarda la manutenzione.
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Gli ugelli devono essere antigoccia.
La macchina deve essere munita di etichette di sicurezza e libretto di istruzioni.
DPI e abbigliamento da lavoro - Guanti impermeabili di polietilene, polivinile o lattice di
gomma rinforzato con sottoguanti di cotone. Tute intere di cotone impermeabilizzato traspirante
o di Goretex. Copricapi impermeabili con copricollo. Stivali in gomma con suole antiscivolo.
Occhiali adatti con coperture laterali.
Per l’operazione di irrorazione e a seconda dei prodotti impiegati, sono inoltre indispensabili,
maschere completamente ricoprenti il viso o caschi con aria filtrata, oppure semimaschere con
cartucce filtranti per gas e vapori organici combinati con filtri antipolvere.
Alla fine di ogni trattamento è buona norma pulire accuratamente indumenti e mezzi di
protezione, e conservarli in armadietti asciutti.
Motozappatrice
I comandi devono essere facilmente riconoscibili e raggiungibili dall’operatore.
Le impugnature devono essere adeguate al funzionamento e possedere dispositivi antivibranti.
E’ necessaria la possibilità di manovra anche agendo su una sola stegola.
L’altezza dell’impugnatura delle stegole deve essere regolabile.
La macchina deve essere munita di un dispositivo d’arresto di emergenza ben visibile e posto su
una stegola (motor stop).
Nelle motozappe con puleggia anteriore, deve inoltre essere presente il dispositivo di blocco che
mantiene disinserita la frizione al momento dell’avviamento.
Sulla puleggia dell’avviamento deve essere presente il carter di protezione.
L’organo fresante deve essere protetto compatibilmente con le esigenze di lavoro.
Sulle parti destinate a surriscaldarsi deve essere applicata una griglia.
L’impianto elettrico deve avere un grado di protezione di livello minimo IP 55 (indice di
protezione da polveri e liquidi).
La macchina deve essere munita di etichette di sicurezza e libretto di istruzioni.
DPI e abbigliamento da lavoro - Vestiario aderente. Guanti con inserti atti a ridurre le
vibrazioni. Cuffie antirumore o tappi auricolari (in caso di necessità). Calzature antinfortunistiche
chiuse, con suola antisdrucciolo.
Motocoltivatore
Valgono le indicazioni date per la motozappatrice integrate dal dispositivo che scollega la fresa
in fase di retromarcia.
Nel caso di avviamento a strappo, il mezzo deve avere un dispositivo di blocco per impedire
l’accidentale partenza.
DPI e abbigliamento da lavoro - Vestiario aderente. Guanti con inserti atti a ridurre le
vibrazioni. Calzature antinfortunistiche chiuse, con suola antisdrucciolo.
Spandiconcime a disco rotante
La presa di forza deve essere munita di protezione.
Il bordo superiore della tramoggia deve presentare una rete metallica.
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Lo spanditore deve essere protetto con un disco superiore e una bandella inferiore.
Le palette devono essere saldamente fissate.
Assicurarsi che gli organi di trasmissione siano protetti da appositi carter.
La macchina deve essere munita di etichette di sicurezza e libretto di istruzioni.
DPI e abbigliamento da lavoro - Vestiario aderente e maschere antipolvere (in fase di
riempimento). Tappi auricolari. Scarpe antinfortunistiche (a seconda dei casi).
Zappatrice, vangatrice, erpice rotante
La presa di forza deve essere munita di protezione.
La parte anteriore degli organi lavoratori deve essere protetta da un distanziatore.
La parte posteriore degli organi lavoratori deve essere protetta da un carter.
La macchina deve essere munita di etichette di sicurezza e libretto di istruzioni.
DPI e abbigliamento da lavoro - Vestiario aderente (in fase di attacco). Tappi auricolari.
Maschere antipolvere. Scarpe antinfortunistiche (a seconda dei casi).
Motosega portatile a catena
La parte di catena non impegnata nel taglio deve essere munita di protezione oppure possedere il
“freno - catena”.
La macchina deve avere un dispositivo di blocco di sicurezza (ad esempio doppio comando
acceleratore).
La piastra guidacatena, deve eventualmente presentare una protezione per evitare tagli con la
punta.
Deve essere presente il “paramano”.
Il motore deve avere un dispositivo di arresto tale da poter essere azionato anche col ginocchio.
Deve essere presente un perno contro la rottura della catena.
La catena deve avere i denti di taglio ben affilati.
Il motore deve essere munito di supporti antivibranti.
La marmitta deve essere protetta.
DPI e abbigliamento da lavoro - Vestiario aderente, adatto in particolare a proteggere le
gambe tramite pantaloni o gambali in tessuto di nylon. Scarponcini antinfortunistici. Elmetto con
visiera. Guanti dotati di riporti di tessuto antivibrazione. Cuffie antirumore.
Tagliasiepi
Per il tagliasiepi valgono alcune delle indicazioni date a proposito delle motoseghe, come di
seguito riportato.
La macchina deve avere un dispositivo di blocco di sicurezza (ad esempio doppio comando
acceleratore).
Deve essere presente il “paramano”.
Gli organi di taglio devono essere ben affilati.
Il motore deve possedere supporti antivibranti.
La marmitta deve essere protetta.
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DPI e abbigliamento da lavoro - Vestiario aderente. Scarponcini antinfortunistici. Elmetto con
visiera. Guanti dotati di riporti in materiale in grado di smorzare le vibrazioni. Cuffie antirumore
o inserti auricolari.
Decespugliatore portatile
Gli organi di comando devono essere tali da evitare avviamenti accidentali.
Le impugnature devono essere antivibranti.
L’organo di taglio deve presentare un freno automatico.
L’organo lavoratore e la marmitta devono essere protetti.
DPI e abbigliamento da lavoro - Abiti da lavoro aderenti. Gambali robusti. Scarpe
antinfortunistiche dotate di punta d’acciaio. Elmetto e visiera panoramica. Guanti con palmare
rivestito di materiale antivibrante. Cuffie antirumore o inserti auricolari.
Trinciatrice
La macchina deve presentare bandelle o catene anteriori e carter posteriore, per evitare la
proiezione di sassi o frammenti di materiale.
Gli utensili di trinciatura devono essere fissati mediante dadi autobloccanti.
La presa di forza e gli organi di trasmissione devono essere muniti di protezione.
DPI e abbigliamento da lavoro - Vestiario aderente. Maschera antipolvere e cuffie antirumore o
tappi auricolari (in mancanza di cabina).
Caricatore a braccio idraulico
In caso di caricatore trainato, la postazione di manovra e di comando deve risultare facilmente
accessibile mediante gradini di idonee dimensioni e mezzi di appiglio per le mani.
Il posto di manovra deve essere protetto contro la caduta e l’investimento di carichi e materiali,
qualora questa problematica possa verificarsi.
In caso di assenza della protezione di cui al punto precedente, l’operatore deve essere provvisto e
fare uso di casco protettivo in dotazione individuale.
La postazione di manovra del caricatore deve essere tale da consentire una buona visibilità del
campo di azione del mezzo e della zona circostante.
Le leve di azionamento dei comandi devono essere poste in posizione facilmente accessibile,
essere conformate o protette contro l’azionamento accidentale, avere il ritorno automatico in
posizione neutra una volta rilasciate ed essere provviste di chiare indicazioni delle funzioni.
Nel terminale scanalato della presa di forza deve essere presente un idoneo tegolo di protezione
(preferibilmente in lamiera), in modo che non rimangano scoperte parti in rotazione dell’albero
cardanico.
Il caricatore con portata superiore a 200 Kg deve essere dotato di libretto di collaudo ed
omologazione.
A cadenza annuale vanno fatte eseguire le verifiche delle condizioni di sicurezza della macchina.
Il caricatore deve possedere una targa ben visibile recante i dati della portata massima
ammissibile ed il variare della stessa in relazione alla variazione delle condizioni di utilizzo
(sbraccio e posizione di presa del carico).
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Sul circuito idraulico devono essere installate le valvole di sicurezza atte ad impedire la caduta
libera del carico in caso di avaria o rottura di un tubo.
Le tubazioni idrauliche devono essere idonee alla pressione cui vanno sottoposte e recare
stampigliate le diciture relative al nome del produttore e all’anno di fabbricazione.
Le tubazioni idrauliche devono essere accuratamente fissate alla struttura in modo da non andare
soggette ad impigliamenti o strappi.
Gli organi di presa devono essere progettati e costruiti in modo da evitare la caduta libera del
carico.
L’utilizzo della macchina deve avvenire solo in assenza di persone entro il raggio d’azione del
braccio durante il sollevamento e lo spostamento dei carichi. E’ consigliato l’uso di segnalatori
luminosi lampeggianti.
Durante l’uso, il braccio del caricatore va mantenuto sempre a distanza non inferiore a 5 metri
dalle linee elettriche. In alternativa l’Ente esercente deve provvedere a schermare o scollegare le
linee.
Prima di utilizzare la macchina è buona norma accertarsi che il terreno consenta il corretto
posizionamento degli stabilizzatori per evitare sprofondamenti o rovesciamenti.
Le manutenzioni straordinarie vanno eseguite da un’officina specializzata.
Tutti gli interventi di manutenzione vanno registrati sull’apposita scheda-macchina.
La macchina deve essere dotata di etichette di pericolo, divieto, ecc. e di libretto di istruzioni
contenente anche informazioni utili ai fini della sicurezza.
DPI e abbigliamento da lavoro - Vestiario aderente. Scarponcini antinfortunistici. Elmetto(a
seconda dei casi). Cuffie antirumore.
Autocestelli per potature in quota
Per queste macchine valgono in generale le indicazioni date riguardo il caricatore a braccio
idraulico, con alcune integrazioni.
I comandi di manovra, devono essere presenti sia sul cestello che sull’autocarro.
Le manovre relative al posizionamento del cestello sono prerogativa dell’operatore che lo
occupa. I comandi presenti sull’autocarro possono venire azionati dall’operatore a terra solo in
caso di guasto meccanico, per impedimento dell’operatore in quota o in caso di manovre senza il
lavoratore nel cestello.
I cestelli aperti devono essere dotati di parapetto alto almeno 100 cm, corrente intermedio posto
a 50 cm e fascia di arresto al piede.
Lo sportello, se presente deve essere apribile verso l’interno.
Il cestello deve presentare gli attacchi per le cinture di sicurezza e l’operatore in quota ha
l’obbligo di indossarle.
DPI e abbigliamento da lavoro
- Operatore a terra : Vestiario aderente. Scarponcini antinfortunistici. Elmetto con visiera. Cuffie
antirumore.
- Operatore in quota : Cinture di sicurezza. Guanti adatti al tipo di operazione eseguita. Vestiario
aderente. Scarponcini antinfortunistici. Elmetto con visiera. Cuffie antirumore.
Trivella
Le trivelle possono essere portatili a mano e singolarmente motorizzate, oppure supportate da
trattori.
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Il posizionamento della macchina va eseguita in modo da essere ben saldi sui piedi, garantendo
una presa sicura dell’attrezzo per le manovre di avviamento e fermata anche improvvisa.
Per le trivelle supportate da trattore sono necessari, in fase di posizionamento, una serie di
aggiustamenti da eseguirsi con cautela per evitare condizioni di pericolo.
DPI e abbigliamento da lavoro - Vestiario aderente. Scarpe antinfortunistiche con puntale di
ferro. Guanti (per trivelle portatili).
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Escavatori a benna rovescia combinati con pala caricatrice frontale
Trattandosi in pratica di un trattore dotato di una doppia attrezzatura, valgono i requisiti descritti
i precedenza per la macchina principale.
Il braccio idraulico escavatore, dovrà inoltre presentare le valvole di sicurezza e il gruppo pala
caricatrice, dovrà essere dimensionato alla massa del trattore stesso.
DPI e abbigliamento da lavoro - Vestiario adatto. Scarpe antinfortunistiche. Elmetto (a seconda
dei casi).
N.B. - Per tutte le macchine e gli attrezzi sopra elencati, vale la buona norma di effettuare
le manutenzioni con mezzo fermo e motore spento.
Irroratrice a spalla
Nelle irroratrici più evolute è presente un polmone di compensazione che mantiene regolare la
pressione interna e il getto del liquido.
In queste attrezzature risulta importante il sistema di aggancio alle spalle, il buono stato di
efficienza delle connessioni tra serbatoio, polmone di compensazione ed erogatore del liquido e
la buona tenuta del rubinetto.
Necessaria è l’accurata manutenzione preventiva e conservativa.
DPI e abbigliamento da lavoro - Valgono le indicazioni date riguardo le macchine per
trattamenti fitosanitari.
Attrezzi ed utensili
Va ricordato che l’uso prolungato di attrezzi ed utensili determina, assieme ad un notevole sforzo
fisico, un elevato rischio per la schiena e per il braccio.
Risulta quindi essenziale che gli attrezzi siano maneggevoli, abbiano un’impugnatura
ergonomica e siano mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza.
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INFORMAZIONI UTILI
Comune di Molinella
Tel. 051/6906811
Ufficio Ambiente
Tel. 051/6906862
Servizio Fitosanitario
Regionale
Via di Corticella 133
Tel. 051/ 415 91 11
Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali
della Provincia di Bologna
Via G. Leopardi 6
40122 Bologna
Tel. 051/22 27 72
Collegio dei Periti Agrari
della Provincia di Bologna
V.le Oriani 6
40100 Bologna
Tel. 051/34 37 74
Collegio degli Agrotecnici
della Provincia di Bologna
Via Bassa dei Sassi 1/2
40138 Bologna
Tel. 53 57 82
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