il Jobs Act

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il Jobs Act
Jobs Act: istruzioni per l’uso
Avv. Attilio Pavone
Avv. Vincenzo di Gennaro
Norton Rose Fulbright Studio Legale
AIFI - Milano, 20 maggio 2015
I contratti a tutele crescenti
Avv. Attilio Pavone
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Le principali novità in sintesi
• Indennità economiche prevedibili
– Il rimedio generale in caso di licenziamento illegittimo sarà quasi sempre di
natura economica e “certo” in quanto si elimina la discrezionalità del giudice nel
determinarne l’ammontare
• Reintegrazione come rimedio residuale
– La reintegrazione resta un rimedio applicabile solo nei casi più gravi
• Conciliazioni veloci
– Viene introdotta la possibilità di effettuare una “conciliazione lampo” entro 60
giorni dal licenziamento esente da tasse e contributi
• Non riguarda chi è già assunto
– La nuova disciplina riguarderà solo i neo-assunti (dopo l’entrata in vigore del
decreto) mentre per i lavoratori già in forza si continuerà ad applicare la vecchia
normativa sui licenziamenti
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A chi si applica la nuova disciplina sui licenziamenti?
• Neoassunti
– Ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato (ad eccezione dei dirigenti) che
verranno assunti a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto (7
marzo 2015)
• Ex apprendisti ed ex T.D.
– In caso di conversione di contratti a tempo determinato o di apprendistato in
contratto a tempo indeterminato
• Imprese in crescita
– Ai datori di lavoro che in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato si
trovino ad avere alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti in una unità
produttiva o più di 60 dipendenti in totale
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I casi più gravi in cui rimane la reintegrazione
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Gli altri casi in cui rimane la reintegrazione
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I licenziamenti per motivi disciplinari o economici
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I licenziamenti con vizi di forma o procedura
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Possibilità di revocare il licenziamento
Se il licenziamento viene revocato entro 15 giorni dalla comunicazione al
datore di lavoro dell’impugnazione da parte del lavoratore, il rapporto
viene ripristinato come se il licenziamento non fosse mai intervenuto, con
diritto del lavoratore alla retribuzione per il periodo precedente alla
revoca. In questa ipotesi non trovano applicazione le sanzioni previste
per i licenziamenti illegittimi
Abbandono della procedura di conciliazione
preventiva introdotta dalla Legge Fornero per i nuovi
assunti
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La nuova procedura di conciliazione
• Per i “nuovi” licenziamenti, il datore di lavoro può attivare, entro 60
giorni dal recesso, la nuova procedura di conciliazione facoltativa
dinanzi ad una delle sedi di conciliazione previste dall’art. 2113 cod. civ.
• Attivando questa speciale procedura, sarà possibile offrire al
dipendente una somma esente da imposta IRPEF e da contributi.
• La somma che beneficia di questo trattamento dovrà essere pari ad una
mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR
moltiplicata per ogni anno di servizio, in misura non inferiore comunque
a 2 mensilità e non superiore a 18 mensilità.
• L’accettazione della somma (che si paga con assegno circolare)
determina l’estinzione del rapporto e la rinuncia all’impugnazione del
licenziamento.
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Offerta conciliativa del datore di lavoro
in sede protetta - entro 60gg. - con assegno circolare
Anni di
servizio
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
indennità
(mesi)
2
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18
>18
se accettata: rapporto estinto alla data del licenziamento
NB: SOMMA ESENTE DA TASSE E CONTRIBUTI
Le sanzioni in caso di licenziamento collettivo –
regime previsto dalla Legge Fornero
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Le nuove sanzioni in caso di licenziamento collettivo
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Abbandono del “Rito Fornero”
Per i licenziamenti intimati in applicazione del nuovo decreto (quindi ai
nuovi assunti dopo l’entrata in vigore del decreto “Tutele Crescenti” non
troverà più applicazione il rito speciale per i licenziamenti che era stato
introdotto dalla Legge Fornero (L. n. 92 del 2012).
Si torna quindi al rito lavoro a cognizione piena.
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Contratto di ricollocazione
Requisito: stato di disoccupazione
• il Centro per l’impiego consegna al dipendente un voucher (dopo
aver definito il suo profilo personale di occupabilità
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La nuova disciplina delle mansioni
(Schema di Decreto in attesa di pubblicazione)
Avv. Vincenzo Di Gennaro
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La disciplina attuale delle mansioni
1) Possibilità di variare le mansioni assegnate al lavoratore, ma solo
assegnandogli mansioni EQUIVALENTI (sotto il profilo oggettivo:
parità di contenuto professionale; sotto il profilo soggettivo: coerenza
con il bagaglio professionale acquisito)
2) Divieto (pressoché) assoluto di modifica peggiorativa delle
mansioni assegnate al lavoratore (eccetto nei casi di accordi ex art.
4 c.11 L. 223/1991; nei casi di inidoneità allo svolgimento delle
mansioni assegnate); nei casi in cui la modifica costituisce l’unica
alternativa al licenziamento o alla CIG
3) In caso di assegnazione del lavoratore a mansioni superiori,
l'assegnazione diviene definitiva (se non è stata disposta per sostituire
un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto), dopo il
periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a 3
mesi
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La nuova disciplina delle mansioni
1. Possibilità di variare le mansioni assegnate al lavoratore
Assegnandogli mansioni riconducibili
allo stesso livello di inquadramento
delle ultime effettivamente svolte (ma
senza alcuna diminuzione della
retribuzione)
Questa modifica dovrebbe impedire che il giudice possa, come accade
talvolta oggi, ritenere che tra mansioni pur rientranti nello stesso livello di
inquadramento possa non esservi equivalenza professionale.
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La nuova disciplina delle mansioni
2. Resta in generale un divieto di modifica peggiorativa delle
mansioni assegnate al lavoratore
 eccetto nei casi di accordi ex art. 4 c.11 L. 223/1991
 nei casi di inidoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate
 nei casi in cui la modifica costituisce l’unica alternativa al licenziamento o alla
CIG
Verrà però introdotta la possibilità di modificare in maniera peggiorativa le mansioni
(senza però diminuire la retribuzione, salvo gli accordi di cui al punto 3):
1. (unilateralmente) in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali (fino ad 1 livello
di inquadramento inferiore)
2. (unilateralmente) se previsto dal CCNL (fino ad 1 livello di inquadramento inferiore)
3. (con accordo) nelle «sedi protette» al fine di evitare il licenziamento, di acquisire una
diversa professionalità o per migliorare le condizioni di vita
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La nuova disciplina delle mansioni
3. In caso di assegnazione del lavoratore a mansioni superiori
Salvo diversa volontà del lavoratore,
l'assegnazione diviene definitiva (se non è
stata disposta per sostituire un altro
lavoratore in servizio), dopo il periodo fissato
dai contratti collettivi anche aziendali o, in
mancanza, dopo 6 mesi continuativi.
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