Scheda informativa

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Scheda informativa
impiego in lavori socialmente utili
negli enti pubblici (aggiornamento febbraio 2016)
per titolari di integrazioni al reddito (CIGS, mobilità, disoccupazione)
I percettori di ammortizzatori sociali (cassa integrazione straordinaria a zero ore, disoccupazione, mobilità) possono essere impiegati in “attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza … sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche … nel territorio
del comune ove siano residenti” (D. Lgs. 150/2015 art. 26 modificato dalla Legge di Stabilità 2016).
L’impiego, quindi, è ora possibile non solo presso Comuni o Scuole o altri Enti Pubblici, ma anche presso
altri servizi (ad esempio Case di Riposo, Asili, cooperative sociali, ecc.), sempre però esclusivamente nel
territorio del Comune di residenza e sotto la responsabilità del Comune o Ente pubblico che abbia richiesto l’utilizzo.
La normativa è ancora incompleta in quanto non è ancora stata pubblicata la “Convenzione quadro”
tra Agenzia Nazionale ANPAL e Regioni che dovrebbe definire nel dettaglio le modalità di impiego in
LSU (art. 26 D.Lgs. 150/2015).
A questa situazione di incertezza su effettivi diritti e doveri cercano di porre rimedio le “Linee Guida”
della Provincia, concordate con le Organizzazioni Sindacali.
La convocazione.
La convocazione del lavoratore per un colloquio di verifica dell’idoneità alla mansione va effettuata
con Raccomanda AR. In caso di giustificata impossibilità del lavoratore a presentarsi nella data prevista è
possibile concordare una nuova data.
Esclusioni
I Centri per l’Impiego escludono dall’invio per LSU:
 i percettori di ammortizzatori sociali tutelati dalla legge 68/99 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e lavoratori e lavoratrici che si trovano nel periodo tutelato dalle leggi sulla maternità e paternità;
 I lavoratori inseriti in percorsi di politica attiva (corsi professionali per il reinserimento lavorativo).
I lavoratori che possono usufruire del congedo biennale ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 151/2001 (figli, coniuge o genitori conviventi con handicap grave ex legge 104/92) una volta assegnati ad un Ente, possono
fare richiesta per essere esonerati, sarà l'Ente a segnalare al Centro per l'Impiego la condizione del lavoratore e il suo diritto all'esonero. Possono essere altresì esonerati i lavoratori impegnati in attività di volontariato non saltuaria e documentata.
Qualifica
La qualifica del lavoratore (indicata nella Comunicazione Obbligatoria inviata dall’Azienda al Centro
per l’Impiego al momento del licenziamento) deve essere “compatibile” con le prestazioni da svolgere in
LSU. È prevista solo la distinzione tra Operai e Impiegati; chi è inquadrato con la qualifica di Quadro può
rinunciare all'impiego in LSU. Le “Linee guida” escludono l’utilizzo “in mansioni che comportino
l’accesso a dati sensibili o richiedano particolari vincoli di riservatezza o comunque richiedano il possesso di titoli specifici per lo svolgimento della mansione”.
Durata
Il lavoratore può essere impiegato per periodi semestrali al massimo fino al termine del periodo coperto dalle indennità. Dopo i primi sei mesi, prorogabili per altri sei, l’Amministrazione utilizzatrice deve
presentare una nuova richiesta al Centro per l’Impiego che selezionerà i lavoratori da inviare in base ai
criteri di legge.
Salute e sicurezza
Anche per i lavoratori impiegati in LSU vanno rispettate tutte le norme su tutela della salute, sicurezza e prevenzione (formazione, visite mediche di idoneità, dispositivi di protezione individuale e quanto
descritto nel D.Lgs. 81/08).
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Orario
I lavoratori utilizzati sono impegnati per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 giornaliere. Il limite di 20 ore settimanali non si applica ai lavoratori che godono di trattamenti previdenziali inferiori a € 580,14 mensili (circ. Inps 30/01/2015 n. 19) per i quali l’orario di lavoro va ridotto in proporzione all’indennità percepita (è il caso, ad esempio, dei lavoratori in part time).
È facoltà dell’amministrazione pubblica accordarsi con il lavoratore per una distribuzione
dell’orario nei giorni settimanali.
Compensi e rimborsi spese
In caso di utilizzo per un orario superiore alle ore prescritte (entro il limite del normale orario previsto
dal CCNL dell'Ente richiedente) ai lavoratori compete per le giornate di effettiva presenza un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale calcolato detraendo
le ritenute previdenziali e assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe. Sugli eventuali importi integrativi è preferibile che non vengano applicate detrazioni che saranno invece conteggiate in sede di dichiarazione dei redditi. Le Amministrazioni possono erogare ai lavoratori impiegati in
LSU buoni mensa o rimborsi per le spese di viaggio o altri riconoscimenti che costituiscono reddito e
come tali vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi.
Malattia
Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano sospensione del trattamento previdenziale. Considerato che l’utilizzo in LSU non è considerato rapporto di lavoro dipendente, NON vengono applicate le relative norme di verifica (visite di controllo, obblighi di reperibilità).
Ferire e permessi
Al lavoratore spettano periodi di “riposo” equivalenti alle ferie previste per i dipendenti a tempo determinato e pieno dell’amministrazione (15 giorni lavorativi ogni sei mesi: tutti per chi ha un orario distribuito su tutti i giorni, come il part time orizzontale, in misura proporzionale ai giorni di lavoro per chi
ha un orario distribuito come il part time verticale); il trattamento previdenziale spetta anche durante i periodi di riposo.
È possibile utilizzare, senza penalizzazione, permessi retribuiti nella stessa misura di quelli spettanti
ai dipendenti dell’amministrazione richiedente (CCNL enti locali, 3 giorni; es. congedo matrimoniale,
permessi per lutto). Ulteriori permessi per motivi personali possono essere concordati con
l’amministrazione e, se non recuperati, comportano la sospensione del trattamento previdenziale.
Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano il regolare svolgimento delle
attività il soggetto utilizzatore può richiedere la sostituzione del lavoratore.
Diritti sindacali
Ai lavoratori utilizzati in LSU spettano tutti i diritti relativi alla tutela di maternità e paternità, assistenza di familiari portatori di handicap e i diritti sindacali (assemblee sindacali, diritto di sciopero).
Perdita dell’ammortizzatore sociale
Perde il diritto all’ammortizzatore sociale il lavoratore che rifiuti l’utilizzo in LSU, a meno che
l’utilizzo sia richiesto per un lavoro “incompatibile con la propria professionalità”. In ogni caso, contro il
provvedimento di decadenza è possibile presentare ricorso entro 30 giorni.
Problemi e criticità: le Linee Guida concordatre con la Provincia
A causa dell'incertezza normativa sullo status contrattuale del lavoratore impiegato in LSU si sono
segnalate diverse criticità. La contrattazione sindacale con la Provincia e le Linee Guida concordate
hanno cercato di dare una risposta a questi problemi, ad esempio consigliando le Amministrazioni a definire dettagliatamente nella delibera l'ambito e la qualifica di inserimento del lavoratore, a non richiedere un numero eccesivo di lavoratori da impiegare, a non imporre autoritariamente regimi orari ma a
concordarli col lavoratore favorendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i ruoli familiari e genitoriali.
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Appendice normativa
D.Lgs. 14-9-2015 n. 150
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (modificato dalla L. L. 29 novembre 2015, n. 189).
Art. 26. Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di
sostegno al reddito
1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo
delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di
strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di
lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità
possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica
utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza,
sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel territorio
(5)
del comune ove siano residenti.
2. Allo scopo di dar corso alle attività di cui al comma 1, le
regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, operanti sul territorio, specifiche convenzioni,
sulla base della convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.
3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui al comma
1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e
deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.
4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno
al reddito, sono impegnati nei limiti
massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali,
previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe
presso il soggetto promotore dell'intervento.
5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l'adibizione alle attività di cui al comma 1, da parte di lavoratori
disoccupati, con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui al presente comma, utilizzati in attività di cui al comma 1, non possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi compete un importo
mensile pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali. Tale assegno è erogato dall'INPS previa certificazione
delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura
dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in
quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia
di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.
6. All'assegno di cui al comma 5 si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del
2015.
7. L'assegno di cui al comma 5 è incompatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti
di pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attività di
cui al comma 1, i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono
invece cumulabili con il trattamento di cui al predetto comma
5, gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio
obbligatorio di leva.
8. I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti coinvolti nelle attività di cui al comma 1 idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie
professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
9. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo
che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di
riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.
10. Le assenze per malattia, purché documentate, non
comportano la sospensione dell'assegno di cui al comma 5.
I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il
periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il
buon andamento del progetto. Le assenze dovute a motivi
personali, anche se giustificate, comportano la sospensione
dell'assegno. E facoltà del soggetto utilizzatore concordare
l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non
viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del
progetto, è facoltà del soggetto utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio
o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata
dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.
11. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9
dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilità di riscatto dei
periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con
particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, si applicano ai soli progetti di attività e lavori
socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di
(4)
adozione della convenzione quadro di cui al comma 2.
(4)
Comma così modificato dall’ art. 1-bis, comma 1, D.L. 1°
ottobre 2015, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla L. 29 novembre 2015, n. 189.
(5)
Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 306, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1°
gennaio 2016.
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D.Lgs. 1-12-1997 n. 468
Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196
Art. 7. Utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento
straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , possono svolgere le
attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), mediante l'utilizzo dei lavoratori percettori di trattamento previdenziale,
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), residenti nel
comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la
prestazione.
2. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura,
specificando la durata delle prestazioni di attività di lavori
socialmente utili.
3. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura,
nell'ambito dei lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere, con priorità per i residenti
nei comuni ove si svolgono le prestazioni secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste di prestazioni di durata inferiore al predetto periodo residuo.
4. Ai fini dell'assegnazione, i centri per l'impiego ricevono
dalle sedi INPS territorialmente competenti, gli elenchi relativi ai percettori dell'indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, con l'indicazione della qualifica professionale posseduta, la durata del trattamento e la
data di cessazione dello stesso.
Analoghe comunicazioni sono effettuate dalle aziende interessate con riguardo ai lavoratori sospesi a zero ore, per i
quali sia stato emanato il provvedimento di concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale. (…).
Art. 8. Disciplina dell'utilizzo nelle attività.
1. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'articolo
1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e
non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste
di collocamento o dalle liste di mobilità.
2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati
per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il
trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al
netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto
per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il
soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere.
Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite
del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti
che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.
6. L'importo integrativo di cui ai commi 2 e 3 è a carico del
soggetto utilizzatore ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza.
9. I soggetti utilizzatori attuano idonee forme assicurative
presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento della attività lavorativa,
nonché per la responsabilità civile verso terzi.
10. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate in modo
che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di
riposo, entro i termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo è corrisposto l'assegno.
11. Le assenze per malattia, purché documentate, non
comportano la sospensione dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.
12. Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno. È facoltà del
soggetto utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle
ore non prestate e in tal caso non viene operata detta sospensione.
13. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che
compromettano i risultati del progetto, è facoltà del soggetto
utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore.
14. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate
non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità.
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AUTONOMIE LOCALI
75. Ferie (art. 18 CCNL del 06/07/1995)
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi, comprensivi
delle due giornate previste dall’art.1, comma 1, lettera a,
della L. 23/12/1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione
dopo la stipula del presente contratto hanno diritto a 30
giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
94. Trattamento economico-normativo del personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 5 CCNL del
14/9/2000)
[8] I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad
un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a
tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
95. Contratto a termine (art. 7 CCNL del 14/9/2000)
10. Al personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dal presente
contratto per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la natura del contratto a termine, con
le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio
prestato;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e
permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi
dell’art. 19, comma 3, del CCNL del 6.7.1995.
e) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per
i lavoratori dipendenti, compreso il DLgs 151/2001.
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