N. 93590 DI REP. N. 17702 PROGR. MODIFICA DI PATTI SOCIALI

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N. 93590 DI REP. N. 17702 PROGR. MODIFICA DI PATTI SOCIALI
ID: 23575968
21/06/2006
N. 93590 DI REP.
N. 17702 PROGR.
MODIFICA DI PATTI SOCIALI
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2006 duemilasei addì 12 dodici del mese di aprile.
In Milano, negli uffici in Via Negri n. 10.
Avanti a me Dott. FRANCESCA TESTA Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,
sono personalmente comparsi i Signori:
- Dr. MARCO TRONCHETTI PROVERA nato a Milano il 18 gennaio 1948, residente in Milano, Via Bigli
n. 9, C.F. TRN MRC 48A18 F205E;
- GIADA MARIA LUDOVICA TRONCHETTI PROVERA nata a Milano il 14 settembre 1978, residente
a Milano, Via Donizetti n. 55, C.F. TRN GMR 78P54 F205B;
- ILARIA MARIA VITTORIA TRONCHETTI PROVERA nata a Como il 27 agosto 1979, residente a
Milano, Via Marsala n. 11, C.F. TRN LMR 79M67 C933P;
- GIOVANNI LUIGI MARIA TRONCHETTI PROVERA nato a Milano il 27 agosto 1983, residente a
Milano, Via Bigli n. 9, C.F. TRN GNN 83M27 F205Q,
tutti cittadini italiani.
Detti Signori, della cui identità personale io Notaio sono certo,
premettono
- che a risultanza dell'atto costitutivo a rogito Notaio Francesco Guasti di Milano in data 5 aprile 2006 n.
32220/9329 di Rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 5 il 7 aprile 2006, è corrente tra i Signori
GIADA MARIA LUDOVICA TRONCHETTI PROVERA, ILARIA MARIA VITTORIA TRONCHETTI PROVERA e GIOVANNI LUIGI MARIA TRONCHETTI PROVERA la Società "MGPM Società
Semplice" con sede in Milano, Via Donizetti n. 20, capitale sociale di euro 1.200.000, numero di iscrizione al
Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.
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Registro delle Imprese di Milano 97433190150, duratura al 31 dicembre 2060;
- che i soci intendono modificare l'oggetto sociale, aumentare il capitale sociale e far entrare in Società il Dr.
MARCO TRONCHETTI PROVERA al quale affidare altresì in via esclusiva l'amministrazione della Società,
con conseguente adozione di un nuovo testo di patti sociali,
ciò premesso e confermato
convengono e stipulano quanto segue:
1) l'oggetto sociale della "MGPM Società Semplice" viene modificato come segue:
"La Società Semplice ha il solo scopo di conservare ed amministrare in modo unitario i propri averi mobiliari
ed in particolare la partecipazione rappresentata dalla piena proprietà o nuda proprietà di azioni della Società
"Marco Tronchetti Provera & C. - Società in Accomandita per Azioni" nonché ogni credito, strumento finanziario o avere emesso o verso la medesima al fine di contribuire ad esprimere unitariamente la guida imprenditoriale della Società "Marco Tronchetti Provera & C. - Società in Accomandita per Azioni" e delle partecipazioni ad essa facenti capo in modo da assicurare compattezza anche nella prospettiva del passaggio alle generazioni successive."
2) Il capitale sociale della predetta "MGPM Società Semplice" viene aumentato da euro 1.200.000 (unmilioneduecentomila) ad euro 1.210.000 (unmilioneduecentodiecimila) e l'aumento viene interamente sottoscritto
e versato in denaro dal Dr. MARCO TRONCHETTI PROVERA il quale viene ammesso in Società quale
nuovo socio.
3) L'amministrazione della Società è riservata al Dr. MARCO TRONCHETTI PROVERA, sua vita natural
durante, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; gli altri soci cessano con effetto dalla
data odierna dalla carica di Amministratori con poteri congiunti.
4) Viene nominato un Collegio di Probiviri composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti in persona dei Signori:
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Membri effettivi:
- Prof. PIERGAETANO MARCHETTI nato a Milano il 30 novembre 1939;
- Dr. CARLO BUORA nato a Milano il 26 maggio 1946;
- Dr. GERARDO BRAGGIOTTI nato a Casablanca (Marocco) il 25 marzo 1952;
Membri supplenti:
- Dr. FRANCESCO GUASTI nato a Milano il 22 marzo 1947;
- Avv. FRANCESCO CHIAPPETTA nato a Roma il 13 settembre 1960;
- Dr. GIORGIO LUCA BRUNO nato a Milano il 23 febbraio 1960.
5) A seguito di quanto sopra, vengono abrogati i vigenti patti sociali ed i Comparenti danno atto che la Società sarà retta dal nuovo testo di patti sociali che, firmato dai Comparenti stessi e da me Notaio, si allega al
presente atto sotto la lettera A.
Il
presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai Comparenti che, approvandolo e confermandolo, lo firmano con me Notaio; omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà dei Comparenti.
Consta di un foglio scritto per due intere facciate e parte della terza da persone di mia fiducia.
f) Marco Tronchetti Provera
f) Giada Maria Ludovica Tronchetti Provera
f) Ilaria Maria Vittoria Tronchetti Provera
f) Giovanni Luigi Maria Tronchetti Provera
f) Francesca Testa Notaio
*****
ALLEGATO A AL N. 93590 DI REP.
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STATUTO
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ARTICOLO 1
E' corrente fra i Signori:
- Dr. MARCO TRONCHETTI PROVERA nato a Milano il 18 gennaio 1948;
- GIADA MARIA LUDOVICA TRONCHETTI PROVERA nata a Milano il 14 settembre 1978;
- ILARIA MARIA VITTORIA TRONCHETTI PROVERA nata a Como il 27 agosto 1979;
- GIOVANNI LUIGI MARIA TRONCHETTI PROVERA nato a Milano il 27 agosto 1983,
una Società Semplice denominata
"MGPM Società Semplice"
(in seguito definita "Società Semplice") con sede in Milano, Via Donizetti n. 20 e capitale sociale di euro
1.210.000 (unmilioneduecentodiecimila).
ARTICOLO 2
Il capitale sociale è suddiviso tra i soci come segue:
- Dr. MARCO TRONCHETTI PROVERA: euro 10.000 (diecimila);
- GIADA MARIA LUDOVICA TRONCHETTI PROVERA: euro 400.000 (quattrocentomila);
- ILARIA MARIA VITTORIA TRONCHETTI PROVERA: euro 400.000 (quattrocentomila);
- GIOVANNI LUIGI MARIA TRONCHETTI PROVERA: euro 400.000 (quattrocentomila).
Si conviene sin d'ora che è in facoltà del Dr. Marco Tronchetti Provera convertire in capitale sino a concorrenza del loro valore nominale, a sua semplice richiesta, in tutto o in parte, crediti che, a qualsiasi titolo, vantasse
nei confronti della Società Semplice.
La conversione sarà validamente fatta constare da atto modificativo dei presenti patti sociali sottoscritto con
firma autenticata del solo Dr. Marco Tronchetti Provera.
La facoltà di conversione di cui al presente articolo non è cedibile e si estingue con la morte del Dr. Marco
Tronchetti Provera.
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ARTICOLO 3
Salvo diverse o più precise disposizioni in caso di distacco di usufrutto dalla nuda proprietà, ogni consenso o
voto richiesto dai presenti patti sociali dovrà essere espresso dall'usufruttuario.
ARTICOLO 4
La Società Semplice ha il solo scopo di conservare ed amministrare in modo unitario i propri averi mobiliari
ed in particolare la partecipazione rappresentata dalla piena proprietà o nuda proprietà di azioni della Società
"Marco Tronchetti Provera & C. - Società in Accomandita per Azioni" nonché ogni credito, strumento finanziario o avere emesso o verso la medesima al fine di contribuire ad esprimere unitariamente la guida imprenditoriale della Società "Marco Tronchetti Provera & C. - Società in Accomandita per Azioni" e delle partecipazioni ad essa facenti capo in modo da assicurare compattezza anche nella prospettiva del passaggio alle generazioni successive.
ARTICOLO 5
L'amministrazione della Società Semplice è riservata al Dr. Marco Tronchetti Provera ("l'Amministratore"),
sua vita natural durante, fatta salva la facoltà di rinuncia per sua volontà o in caso di grave infermità accertata
dal Collegio dei Probiviri. Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresi gli atti di
disposizione, senza facoltà di opposizione da parte degli altri Soci con firma libera, spettano all'Amministratore.
Rientrano, tra l'altro, fra i poteri dell'Amministratore l'alienazione a qualsiasi titolo o la costituzione di diritti
reali relativamente alle azioni, diritti di opzione, strumenti finanziari in genere emessi dalla Società "Marco
Tronchetti Provera & C. - Società in Accomandita per Azioni"; l'esercizio dei diritti di opzione alle stesse
azioni o strumenti finanziari spettanti; l'acquisto di ulteriori azioni, strumenti finanziari, diritti in aggiunta a
quelli già posseduti o spettanti; la determinazione delle deliberazioni da assumere nelle assemblee straordinarie
e ordinarie della Società "Marco Tronchetti Provera & C. - Società in Accomandita per Azioni"; la nomina di
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procura o delegati che intervengono alle assemblee della Società "Marco Tronchetti Provera & C. - Società in
Accomandita per Azioni".
ARTICOLO 6
In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Amministratore del Socio Dr. Marco Tronchetti Provera l'amministrazione spetterà con tutti i poteri di cui al precedente articolo 5 ai Signori Giada Maria Ludovica Tronchetti Provera, Ilaria Maria Vittoria Tronchetti Provera e Giovanni Luigi Maria Tronchetti Provera, i
quali formeranno il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione nominerà un Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o su richiesta di due suoi Componenti o del Collegio dei Probiviri, in forma scritta (ed anche per posta elettronica che assicuri la ricevuta di ricevimento) agli
indirizzi comunicati dai Soci con preavviso di cinque e, in caso di urgenza, di due giorni.
Al Consiglio di Amministrazione spetteranno tutti i poteri di cui all'art. 5 con facoltà di delega, assunta con
voto unanime dai suoi componenti, per i soli poteri di ordinaria amministrazione.
I poteri di cui al precedente art. 5, secondo comma, sono comunque riservati alla competenza collegiale del
Consiglio senza facoltà di delega.
Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti. E' necessaria
l'unanimità dei componenti il Consiglio di Amministrazione per le seguenti delibere di cui all'art. 5, secondo
comma, nonché per le deliberazioni attinenti le seguenti materie:
- approvazione di investimenti, assunzione di debiti, finanziamenti attivi e passivi, in qualsiasi forma, rilascio
di garanzie per importi superiori ad euro 2.000.000 (duemilioni).
Ove non sia raggiunta l'unanimità dei consensi richiesta dal comma precedente, il Consiglio di Amministrazione è nuovamente convocato, al massimo entro trenta giorni, e delibera con il voto favorevole dei due terzi
dei suoi componenti, su conforme parere favorevole vincolante del Collegio dei Probiviri.
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ARTICOLO 7
Ai Soci che non partecipassero all'amministrazione sociale è riservato il diritto di cui all'art. 2261 c.c. In caso
di distacco del diritto di usufrutto dalla nuda proprietà delle quote sociali, sia il nudo proprietario che l'usufruttuario potranno, individualmente e separatamente, esercitare i poteri di controllo attribuiti dalla legge.
ARTICOLO 8
La durata della Società Semplice è prevista sino al 31 dicembre 2060. L'eventuale proroga della durata della
Società Semplice o lo scioglimento anticipato della stessa, deve essere deliberato dai Soci all'unanimità.
E' consentito l'esercizio del diritto di recesso da parte di ciascun Socio a partire dall'ultimo giorno del ventiquattresimo mese successivo a quello in cui venisse a mancare il Socio Dr. Marco Tronchetti Provera. Dopo
tale termine, il recesso del Socio è ammesso con preavviso di mesi sei da notificare con raccomandata a.r. agli
altri Soci. La quota del Socio receduto si accresce proporzionalmente a quella degli altri Soci.
Allorché la Società Semplice consti di due Soci, il recesso di uno di essi non provoca senz'altro lo scioglimento
della società semplice, ma sarà applicato il disposto dell'art. 2272, primo comma n. 4, del Codice Civile.
L'esclusione di un Socio può avere luogo nei casi di legge. L'esclusione è deliberata dall'unanimità dei Soci su
parere favorevole vincolante del Collegio dei Probiviri non computandosi nel numero di questi il Socio da
escludere, ed é regolata dall'art. 2286 e seguenti Codice Civile. La quota del Socio escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri Soci.
ARTICOLO 9
La titolarità o eventuali diritti sulle quote sociali non sono trasferibili per atto tra vivi a nessun titolo anche
gratuito, se non tra i Soci. Ad identiche limitazioni è assoggettata la costituzione di usufrutto sulle quote sociali.
Non è consentita la costituzione in pegno o l'utilizzabilità come altra garanzia della quota sociale.
In deroga in quanto previsto all'articolo 9 e senza necessità del consenso degli altri Soci:
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(a) il Socio Dr. Marco Tronchetti Provera potrà sempre trasferire, in tutto o in parte, la piena o la nuda proprietà della propria quota sociale anche a terzi. Il terzo diviene di diritto Socio della Società Semplice a condizione che preventivamente approvi e sottoscriva i presenti patti sociali;
(b) decorsi ventiquattro mesi dal giorno in cui venisse a mancare il socio Dr. Marco Tronchetti Provera, ciascun Socio potrà trasferire tutta o parte della propria quota a fratelli o ai propri discendenti diretti, a condizione che questi, se non già soci della Società Semplice, preventivamente approvino e sottoscrivano i presenti
patti.
Nel caso in cui un Socio intenda trasferire, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte ai sensi del presente art. 9 la
propria quota ai fratelli, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione su una parte di una quota ceduta proporzionale alla quota di partecipazione di ciascun altro socio nella Società Semplice. Per consentire l'esercizio
del diritto il socio che intende addivenire al trasferimento deve darne comunicazione scritta per raccomandata
agli altri soci, i quali dovranno comunicare nella stessa forma entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, la loro intenzione di esercitare la prelazione. In caso di mancato esercizio della prelazione da
parte di un socio la quota a lui spettante si accresce agli altri soci.
Nel caso di decesso di un Socio, gli eredi, qualora non siano discendenti diretti del Dr. Marco Tronchetti Provera, devono ottenere, per entrare a far parte della Società Semplice, il gradimento dei Soci espresso da almeno i due terzi delle quote sociali non cadute in successione e devono preventivamente approvare e sottoscrivere i presenti patti. In mancanza di gradimento, la quota caduta in successione verrà liquidata agli eredi non
graditi dai Soci superstiti. In caso di distacco del diritto d'usufrutto dalla nuda proprietà delle quote sociali, il
gradimento sarà espresso dal solo usufruttuario.
ARTICOLO 10
Nel caso di esclusione di un Socio le Parti accettano sin d'ora che l'importo da liquidare al Socio escluso venga
determinato dal Collegio dei Probiviri, sulla base della situazione patrimoniale della Società Semplice, alla data
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in cui l'esclusione ha efficacia, redatta ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.
Nel caso di recesso di un Socio come previsto all'articolo 8, secondo comma, nel caso di cessione della quota
come previsto all'articolo 9, terzo comma, ai fini della prelazione e nel caso di liquidazione della quota agli
eredi non graditi dai Soci superstiti ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, l'importo da liquidare, rispettivamente, al Socio receduto, al Socio cedente o agli eredi non graditi del Socio defunto sarà liberamente concordato fra le Parti o, in mancanza di accordo, sarà determinato dal Collegio dei Probiviri sulla base della situazione patrimoniale della Società Semplice rettificata per tenere conto del valore di mercato dei cespiti posseduti.
In ogni caso, viene concordato quanto segue:
a) nel caso di recesso di un Socio, come previsto all'art. 8, secondo comma, entro i primi tre anni decorrenti
dal giorno in cui il recesso è ammesso, o nel caso di cessione della quota come previsto all'art. 9, terzo comma
lettera b) entro tre anni decorrenti dal giorno in cui il trasferimento è ammesso, l'importo pro-quota da liquidare al Socio receduto o al Socio cedente sarà quello risultante dalla applicazione del presente articolo 10, al
netto delle eventuali passività della Società Semplice, ridotto del 20%;
b) nel caso di recesso di un Socio o di cessione della quota, decorsi i tre anni di cui al paragrafo a) precedente
o, nel caso di liquidazione della quota agli eredi non graditi dai Soci superstiti come previsto all'art. 9, ultimo
comma, senza vincoli di termini temporali, l'importo pro-quota da liquidare al Socio receduto, al Socio cedente o gli eredi non graditi dai Soci superstiti sarà quello risultante dalla applicazione del presente articolo
10, al netto delle eventuali passività della Società Semplice, senza riduzioni di sorta.
In caso di cessione della quota da parte del Dr. Marco Tronchetti Provera come ammesso dall'art. 9, terzo
comma lettera a) il prezzo di cessione sarà, in ogni caso, liberamente fissato dalle Parti.
L'importo da liquidare al Socio receduto, al Socio cedente o agli eredi non graditi dai Soci superstiti potrà essere pagato, su semplice richiesta del debitore, anche ratealmente, in tre anni con la corresponsione degli inte-
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ressi al tasso di sconto vigente, mentre l'importo da liquidare al Socio escluso potrà essere pagato, anche ratealmente, in cinque anni con la corresponsione degli interessi al tasso di sconto vigente.
L'importo spettante al socio receduto, quale che sia la causa ed il tempo del recesso, potrà essere liquidato in
natura a sensi del comma 2 e 3 del successivo art. 11.
ARTICOLO 11
Nei casi di recesso o esclusione di un Socio o decesso di un Socio (nelle ipotesi diverse da quelle di cui all'art.
9, terzo comma lettera a) senza subentro degli eredi nella quota sociale o cessione totale della quota di un Socio, resta salva la facoltà per gli altri Soci di deliberare all'unanimità lo scioglimento anticipato della Società
Semplice. In tal caso i Soci si divideranno il patrimonio sociale della Società Semplice in proporzione delle
quote da ciascuno possedute.
Nell'ipotesi di scioglimento per qualsiasi causa della Società Semplice, la ripartizione dei beni sociali viene fatta
in natura, secondo le norme vigenti in tema di divisione delle cose comuni, come consente l'art. 2283 C.C..
Si conviene, tuttavia, che la divisione avvenga, pro-quota di partecipazione, con riferimento ad ogni cespite di
proprietà sociale e non con riferimento all'intero coacervo dei beni.
ARTICOLO 12
I Soci dovranno porre a disposizione della Società Semplice, pro-quota, i mezzi finanziari per la gestione e
conservazione delle attività sociali.
L'Amministratore Dr. Marco Tronchetti Provera potrà unilateralmente deliberare, con atto autenticato, l'aumento di capitale o versamenti in conto capitale della Società Semplice, invitando gli altri Soci a parteciparvi
in proporzione alle proprie quote.
Successivamente al momento in cui il Socio Dr. Marco Tronchetti Provera cesserà, per qualsiasi motivo, dalla
carica di Amministratore, eventuali aumenti di capitale e versamenti in conto capitale dovranno essere deliberati dai Soci.
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In caso del distacco del diritto di usufrutto dalla nuda proprietà delle quote, il diritto di voto sarà espresso dall'usufruttuario.
Nel caso di adesione all'aumento di capitale o di versamenti in conto capitale, ma di dichiarata impossibilità da
parte di un Socio ad adempiere alla richiesta di mezzi finanziari, impossibilità derivante da obiettive ragioni
accertate dal Collegio dei Probiviri, gli Amministratori dovranno operare al meglio per studiare soluzioni alternative rivolte a tutelare la posizione patrimoniale e la qualità di Socio del Socio impossibilitato.
Nel caso l'impossibilità all'adempimento perduri per oltre un anno, le quote dei Soci adempienti saranno proporzionalmente accresciute nei confronti del Socio inadempiente.
ARTICOLO 13
E' costituito un Collegio di Probiviri composto dai Signori:
Membri effettivi:
- Prof. PIERGAETANO MARCHETTI nato a Milano il 30 novembre 1939;
- Dr. CARLO BUORA nato a Milano il 26 maggio 1946;
- Dr. GERARDO BRAGGIOTTI nato a Casablanca (Marocco) il 25 marzo 1952;
Membri supplenti:
- Dr. FRANCESCO GUASTI nato a Milano il 22 marzo 1947;
- Avv. FRANCESCO CHIAPPETTA nato a Roma il 13 settembre 1960;
- Dr. GIORGIO LUCA BRUNO nato a Milano il 23 febbraio 1960.
Il Proboviro Prof. Piergaetano Marchetti e, dopo di lui gli altri Probiviri in ordine di elencazione, assume la
carica di Presidente del Collegio con compiti di iniziativa e di coordinamento dell'azione del Collegio.
Venendo meno uno dei Probiviri per qualsiasi causa, il Collegio verrà automaticamente integrato con il membro supplente nell'ordine di elencazione.
Al socio Dr. Marco Tronchetti Provera è riservata la facoltà di sostituire, revocare e nominare i membri del
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Collegio dei Probiviri.
In caso di morte o grave infermità del Dr. Marco Tronchetti Provera accertata dal Collegio dei Probiviri,
l'eventuale integrazione dello stesso Collegio sarà effettuata congiuntamente da tutti i soci o, in difetto di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale di Parigi o in difetto da quello della Camera
di Commercio di Milano che provvederà su sollecitazione scritta della parte più diligente. La stessa procedura
sarà seguita anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, occorresse procedere alla nomina di tutti i Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri assolve gli specifici compiti previsti nelle lettere precedenti. In ogni controversia relativa o dipendente dall'interpretazione o dall'applicazione dei presenti patti compromissibile in arbitrato, ivi
compresa quella promossa da amministratori, liquidatori, ovvero nei loro confronti, il Collegio dei Probiviri si
intende costituito in Collegio Arbitrale permanente.
Il Collegio nella sua veste arbitrale decide a norma di legge.
Ove per qualsiasi motivo il Collegio dei Probiviri non potesse o volesse costituirsi in Collegio Arbitrale ogni
controversia relativa o dipendente dai presenti patti e compromissibile di cui al comma precedente è deferita
ad un collegio di tre arbitri nominati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
ARTICOLO 14
Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di società semplice.
ARTICOLO 15
I presenti patti sociali, salvo diversa disposizione espressamente prevista dai presenti patti, potranno essere variati od integrati solo per scrittura privata autenticata o atto pubblico a maggioranza semplice del capitale sociale e con il voto favorevole del Dr. Marco Tronchetti Provera oppure, in caso di morte o grave infermità del
Dr. Marco Tronchetti Provera accertata dal Collegio dei Probiviri, con il consenso unanime dei soci.
Eventuali operazioni di aumento di capitale, fusione, scissione, trasformazione saranno assunte a seguito di
decisione unilaterale del Dr. Marco Tronchetti Provera oppure, in caso di morte o grave infermità del Dr.
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Marco Tronchetti Provera accertata dal Collegio dei Probiviri, dai soci con le maggioranze dei due terzi calcolate con riguardo alle quote di capitale possedute su conforme parere vincolante del Collegio dei Probiviri.
Le modifiche della compagine sociale, dell'Amministratore e dei relativi poteri, nonché quelle dei presenti
patti, non sono opponibili a terzi se non dopo l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese.
f) Marco Tronchetti Provera
f) Giada Maria Ludovica Tronchetti Provera
f) Ilaria Maria Vittoria Tronchetti Provera
f) Giovanni Luigi Maria Tronchetti Provera
f) Francesca Testa Notaio
*****
Registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 5 in data 27 aprile 2006.
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo ai sensi dell'art. 20, 3° comma
del D.P.R. 445/2000.
Imposta di bollo assolto in modo virtuale con autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19 luglio 2000.
MILANO, 27 aprile 2006
Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.
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