Regolamento per la realizzazione dei manufatti pertinenziali

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Regolamento per la realizzazione dei manufatti pertinenziali
COMUNE DI CAPENA
(RM)
REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE
DEI MANUFATTI PERTINENZIALI
Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 08/04/2014
COMUNE DI CAPENA
REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI PERTINENZIALI
Art. 1. Ambito di applicazione e finalità
1. Il presente Regolamento per la realizzazione dei manufatti pertinenziali costituisce, come
allegato, parte integrante del Regolamento Edilizio Comunale vigente ed è finalizzato a disciplinare
le attività comportanti la realizzazione di manufatti pertinenziali connessi agli edifici con
destinazione residenziale e/o non residenziale.
2. Il presente Regolamento è integrato alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente ed è
applicabile in tutto il territorio del Comune di Capena salva la limitazione di cui al successivo art. 3.
3. Fatte salve le norme più restrittive presenti negli strumenti urbanistici, le norme contenute nel
presente Regolamento abrogano e sostituiscono quelle vigenti alla data di approvazione dello stesso
regolanti la medesima materia.
Art. 2. Opere oggetto di disciplina
1. Il presente Regolamento disciplina la realizzazione delle seguenti fattispecie di pertinenze non
rientranti nella definizione di “nuova costruzione” ai sensi del comma 1 lettera e), dell’art. 3 del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380:
a. Gazebo;
b. Forni e barbecue;
c. Depositi attrezzi;
d. Piscine private;
e. Tettoie;
f. Pergolati.
2. I manufatti di cui al comma 1 non concorrono alla determinazione della volumetria edificabile.
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Art. 3. Localizzazione delle opere
1. I manufatti di cui all’art. 2 comma 1 potranno essere istallati, secondo le limitazioni specificate
per ciascuna fattispecie negli articoli seguenti, unicamente nelle aree private di esclusiva pertinenza
degli immobili principali esistenti e sulle terrazze al servizio delle unità immobiliari, previo assenso
del condominio.
2. Non è consentita l’istallazione dei manufatti di cui all’art. 2 comma 1:
• su balconi e logge non localizzati ai piani terra;
• nelle corti e nei giardini privati localizzati ai piani terra di edifici condominiali senza il consenso
del Condominio;
• nelle parti comuni di edifici condominiali senza il consenso del Condominio.
3. Non è consentita l’istallazione dei manufatti di cui all’art. 2 comma 1 nella zona individuata
come “Insediamento urbano storico” dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – Tav. B, e
nelle zone A del PRG vigente. Per quanto riguarda i manufatti pertinenziali di cui all’art. 2 comma
1c. 1d. 1e. essi sono soggetti alla normativa regionale vigente.
4. I manufatti di cui all’art. 2, comma 1, potranno essere istallati in numero di uno per ciascuna
delle fattispecie previste alle lett. a), b), c), d), e) ed f) nelle aree private di esclusiva pertinenza
degli immobili principali esistenti, fatto salvo il rispetto di un indice di copertura massima
complessivo non superiore al 30% dell’area scoperta di pertinenza e per le terrazze nel limite
massimo del 25% delle stesse, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 2 lett. d) della L.R.
6/2008.
Nel caso in cui sull’area di intervento insistano uno o più manufatti esistenti alla data di
approvazione del presente regolamento, gli stessi sono fatti salvi dalle norme del presente
regolamento ove legittimamente realizzati, ma concorrono al computo della superficie totale
copribile.
Art. 4. Titoli abilitavi e contributo di costruzione
1. La realizzazione dei manufatti di cui all’art. 2 comma 1 lettere c) e d), definiti come “depositi
attrezzi” e “piscine private”, costituisce “intervento di nuova costruzione”, ai sensi dell’art. 3 ai
sensi del comma 1 lettera e.6), dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che cita: :”gli interventi
pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al
pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
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ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio
principale”.
2. Nei casi di cui al comma 1, la realizzazione dei manufatti è subordinata a Permesso di Costruire
ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Il rilascio del P.d.C. comporta la
corresponsione del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del citato D.P.R.
Ai fini del calcolo del contributo di costruzione i manufatti sono da considerare quali superfici
accessorie.
È fatta salva la facoltà di avvalersi della DIA nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. La realizzazione dei manufatti di cui all’art. 2 comma 1 lettera a), costituisce “attività edilizia
libera”, ai sensi dell’art. 6 del DPR 380/2001,ed è soggetto a comunicazione di inizio lavori che
dovrà essere corredata di elaborato grafico da dove si evincano le dimensioni e i distacchi dai
confini e dai fabbricati.
4. Nei casi diversi dai commi 1 e 3, gli interventi sono subordinati a DIA/SCIA ai sensi dell’art. 22
comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
5. Il rilascio e l’esecutività dei titoli abilitativi relativi a interventi realizzati in aree vincolate ai
sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 (Beni paesaggistici) è subordinato all’esecutività
dell’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, eventualmente rilasciabile
in sub-delega dal Comune di Capena, ai sensi della L.R. 22 Giugno 2012, n. 8.
6. Il rilascio e l’esecutività dei titoli abilitativi ai sensi della normativa vigente è altresì subordinato
all’acquisizione di tutti gli altri eventuali nulla-osta previsti.
Art. 5. Gazebo
Definizione
Si definiscono “Gazebo” le strutture amovibili intelaiate in legno, plastica o metallo aperte su tutti i
lati con coperture leggere in teli, tessuti, o pannelli. E’ escluso l’utilizzo di strutture in muratura o
cemento.
Rapporti di pertinenza assentibili
E’ consentita l’istallazione nelle sole aree di pertinenza esclusiva di edifici con destinazione
residenziale e/o non residenziale.
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Caratteristiche dimensionali
Superficie coperta massima mq 9,00.
Altezza massima al colmo del tetto o all’estradosso di copertura piana m 3,00
Distacchi
3,00 m dai confini o a distanza minore e anche in aderenza, previo accordo con i confinanti, salvo i
casi di avvenuta prevenzione.
3,00 m dai fabbricati esistenti.
3,00 m dai confini stradali, fatte salve le fasce di rispetto previste dal PRG e dal Codice della
Strada.
Art. 6. Forni e barbecue
Definizione
Piccole costruzioni in muratura o cemento per la cottura di cibi con piccoli, sottostanti o retrostanti,
depositi di legna
Rapporti di pertinenza assentibili
È consentita l’istallazione nelle sole aree di pertinenza esclusiva di abitazioni e pubblici esercizi.
Caratteristiche dimensionali
Superficie massima di ingombro (misurata al lordo delle mura perimetrali) mq. 4.
Altezza massima m 2,50 salvo quella della canna fumaria che dovrà comunque rispettare le norme
sanitarie relative ai distacchi minimi delle bocche dei fumi dai manufatti limitrofi.
Distacchi
3,00 m dai confini o a distanza minore e anche in aderenza, previo accordo con i confinanti, salvo i
casi di avvenuta prevenzione.
3,00 m dai fabbricati esistenti o a distanza minore e anche in aderenza, previo accordo con i
confinanti.
3,00 m dai confini stradali, fatte salve le fasce di rispetto previste dal PRG e dal Codice della
Strada.
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Art. 7. Depositi attrezzi
Definizione
Piccoli depositi prefabbricati, non ancorati al terreno mediante fondazioni, ma eventualmente fissati
su platea artificiale di spessore max 15 cm, per il ricovero di attrezzi con accesso autonomo rispetto
all’immobile principale. E’ escluso l’utilizzo di strutture in muratura o cemento.
Rapporti di pertinenza assentibili
È consentita l’istallazione nelle sole aree di pertinenza esclusiva di edifici con destinazione
residenziale e/o non residenziale.
Caratteristiche dimensionali
Superficie massima (comprese parti coperte e aperte) mq 12
Altezza massima all’intradosso di coperture piane m 2,40
Altezza massima all’intradosso del colmo del tetto m 2,60 con pendenza delle falde minima del
10%.
Distacchi
3,00 m dai confini o a distanza minore e anche in aderenza, previo accordo con i confinanti, salvo i
casi di avvenuta prevenzione.
3,00 m dai fabbricati esistenti.
3,00 m dai confini stradali, fatte salve le fasce di rispetto previste dal PRG e dal Codice della
Strada.
Ulteriori disposizioni
È consentita, oltre alla porta di accesso di dimensioni max 2,20 di altezza e 0,80 di larghezza, una
sola apertura delle dimensioni max di 0,50 mq.
Non è consentita la realizzazione di manufatti con accesso diretto dall’immobile principale.
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Art. 8. Piccole piscine private
Definizione
Piscine destinate ad uso privato. Sono escluse piscine per uso pubblico e/o aperte al pubblico.
Rapporti di pertinenza assentibili
E’ consentita l’istallazione nelle sole aree di pertinenza esclusive di edifici con destinazione
residenziale.
Caratteristiche dimensionali
Superficie massima 120 mq
Distacchi
3,00 m dai confini.
3,00 m dai fabbricati esistenti.
3,00 m dai confini stradali, fatte salve le fasce di rispetto previste dal PRG e dal Codice della
Strada.
Ulteriori disposizioni
L’approvvigionamento idrico non può essere assicurato tramite allaccio o ricorso al pubblico
acquedotto.
Lo smaltimento dovrà avvenire tramite apposito mezzo privato (autobotte) con divieto di
immissione in fogna.
Per la realizzazione dei locali tecnici di servizio alla piscina, è ammessa la localizzazione entro terra
per la superficie strettamente necessaria desumibile dal progetto dell’impianto ed emergente per un
altezza max di m. 1,00.
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Art. 9. Tettoie
Definizione
Si definisce tettoia la superficie coperta da una struttura portante la sola copertura ed aperta su tutti i
lati, indipendente dall’edificio di cui costituisce pertinenza.
Rapporti di pertinenza assentiti
È consentita l’istallazione nelle sole aree di pertinenza esclusiva di edifici con destinazione
residenziale e/o non residenziale, all’unico scopo di ricovero autoveicoli.
Caratteristiche dimensionali
Le tettoie possono ricoprire una superficie massima pari a 1 mq/10 mc di volumetria agibile
dell’unità di cui sono pertinenza.
Altezza massima m 3,50.
Distacchi
Per le tettoie si applica la distanza minima di m.3 fatte salve disposizioni più restrittive degli
strumenti urbanistici e della normativa vigente, in materia di distacchi tra fabbricati, dai confini e
dal filo stradale.
Art. 10. Pergolati
Definizione
Manufatti in legno, metallo
o materiali plastici costituiti da copertura discontinua ai fini
dell’ombreggiamento.
Rapporti di pertinenza assentibili
È consentita l’istallazione nelle sole aree di pertinenza esclusive di edifici con destinazione
residenziale e/o non residenziale.
Caratteristiche dimensionali
Superficie massima intesa come proiezione a terra del perimetro: mq. 10,00
Altezza massima m 2,50
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Distacchi
3,00 m dai confini o a distanza minore e anche in aderenza, previo accordo con i confinanti, salvo i
casi di avvenuta prevenzione.
3,00 m dai fabbricati esistenti.
3,00 m dai confini stradali, fatte salve le fasce di rispetto previste dal PRG e dal Codice della
Strada.
Ulteriori disposizioni
Rispetto alla superficie coperta intesa come proiezione a terra dei lati perimetrali, la copertura deve
essere libera per almeno il 50% della superficie.
Art. 11. Norma transitoria
I manufatti di cui al presente regolamento, realizzati anteriormente alla data della sua approvazione
e privi di titolo autorizzativo, possono essere regolarizzati con le procedure dell’accertamento di
conformità, laddove sussistano i presupposti di applicabilità previsti dalla vigente normativa,
secondo le norme vigenti, solo qualora rispettino le disposizioni del presente regolamento.
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