Comune di Scarperia
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Comune di Scarperia 6° Settore Urbanistica - Edilizia IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA EDILIZIA Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 13.05.2011 che ha approvato il nuovo Regolamento per l’arredo e decoro dell’ambiente urbano per i centri storici di Scarperia e S Agata Visto il punto 2 della Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 13.05.2011 che prevede un periodo di sei mesi per la verifica applicativa del Regolamento sopra indicato Comunica Che a decorrere dalla data di approvazione del Regolamento potranno essere presentati osservazioni, suggerimenti, valutazioni in merito alle norme del Regolamento per l’arredo e decoro dell’ambiente urbano per i centri storici di Scarperia e S Agata, adeguatamente motivati e dettagliati. Si specifica che tali suggerimenti saranno valutati dall’ufficio competente a decorrere dal sesto mese post-approvazione che riferirà all’amministrazione comunale l’esito del monitoraggio. Non è prevista alcun forma di risposta a ciascuna delle osservazioni\suggerimenti presentati. Il Responsabile del VI Settore (Arch. Marcella Anzalone) Comune di Scarperia – Settore VI – Urbanistica/Edilizia Via dei Bastioni n° 3 Tel 0558431628 Fax 055846509 1 Comune di Scarperia SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA REGOLAMENTO PER L’ARREDO E DECORO DELL’AMBIENTE URBANO DEI CENTRI STORICI DI SCARPERIA E S.AGATA APPROVATO CON DELIBERA DEL CC N. 31 DEL 13\05\2011 REGOLAMENTO PER L’ARREDO E DECORO DELL’AMBIENTE URBANO DEI CENTRI STORICI DI SCARPERIA E S.AGATA Il “Regolamento per l’arredo e decoro dell’ambiente urbano” individua i criteri tecnici e formali riguardanti l’installazione su spazi pubblici o visibili dalla pubblica via, di elementi genericamente definiti di “arredo urbano” quali chioschi, edicole, pensiline, insegne, cartelli pubblicitari, targhe, tende, vetrine, ecc. Tali elementi concorrono ad articolare lo spazio urbano e si connotano spesso in positivo o in negativo, come l’espressione più immediata dell’immagine di una città. Per questo l’esposizione di oggetti a corredo di edifici o spazi pubblici deve concorrere a qualificare e caratterizzare l’ambiente urbano, cercando altresì di evitare situazioni di disordine visivo o interferenza prospettica di edifici monumentali. Come disposto dall’art. 4 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (D.P.R. 380/2001) le norme che disciplinano questo tipo di installazioni “minori” devono essere parte integrante di apposito Regolamento comunale, che deve dettare norme anche in materia di “aspetto dei fabbricati e decoro dei servizi e impianti che interessano l’estetica dell’edilizia urbana“. Il Regolamento Edilizio tipo vigente formula in modo generico tale disciplina relativa a l’arredo ed al decoro urbano dei centri storici accomunando gli interessi e le peculiarità di più comuni mugellani. E’ pertanto emersa l’esigenza, condivisa con i cittadini e l’amministrazione comunale, di predisporre un apposito regolamento per l’arredo ed il decoro urbano dei centri storici del Comune di Scarperia per delineare regole e modalità atte a valorizzare i luoghi di interesse storico e culturale del territorio comunale. La valorizzazione dei centri storici pone, inoltre, particolare attenzione alla disciplina degli spazi dedicati al commercio ed alle attività artigianali al fine di promuovere e coordinare un sistema di attività artigianali e commerciali in stretta correlazione con il sistema turistico\ricettivo, individuando criteri di trasformazione omogenei per la valorizzazione dei centri commerciali naturali di Scarperia e di S.Agata così come all’art. 69 comma 3 del Regolamento Urbanistico Comunale. L’individuazione di regole atte a disciplinare gli interventi di arredo e decoro mira a tutelare il rispetto dei caratteri storici, a valorizzare la tradizione urbanistico\edilizia dei luoghi nonché a definire procedure semplificate per il coordinamento con la normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica, edilizia, tutela del paesaggio e commercio. Nel presente Regolamento sono ulteriormente esplicitati ed approfonditi i criteri tecnici e formali e gli atti amministrativi necessari per realizzare opere di arredo urbano, ammettendo la possibilità di esporre alcuni elementi “minori” senza comunicazione o atto autorizzativo rilasciato dal Comune, purché siano interamente rispettati i disposti regolamentari. Il “Regolamento per l’arredo e decoro dell’ambiente urbano” individua i criteri tecnici e formali riguardanti l’installazione su spazi pubblici o visibili dalla pubblica via, di elementi genericamente definiti di “arredo urbano” quali chioschi, edicole, pensiline, insegne, cartelli pubblicitari, targhe, tende, vetrine, ecc. Tali elementi concorrono ad articolare lo spazio urbano e si connotano spesso in positivo o in negativo, come l’espressione più immediata dell’immagine di una città. Per questo l’esposizione di oggetti a corredo di edifici o spazi pubblici deve concorrere a qualificare e caratterizzare l’ambiente urbano, cercando altresì di evitare situazioni di disordine visivo o interferenza prospettica di edifici monumentali. Come disposto dall’art. 4 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia 2 (D.P.R. 380/2001) le norme che disciplinano questo tipo di installazioni “minori” devono essere parte integrante di apposito Regolamento comunale, che deve dettare norme anche in materia di “aspetto dei fabbricati e decoro dei servizi e impianti che interessano l’estetica dell’edilizia urbana“. Il Regolamento Edilizio tipo vigente formula in modo generico tale disciplina relativa a l’arredo ed al decoro urbano dei centri storici accomunando gli interessi e le peculiarità di più comuni mugellani. E’ pertanto emersa l’esigenza, condivisa con i cittadini e l’amministrazione comunale, di predisporre un apposito regolamento per l’arredo ed il decoro urbano dei centri storici del Comune di Scarperia per delineare regole e modalità atte a valorizzare i luoghi di interesse storico e culturale del territorio comunale. La valorizzazione dei centri storici pone, inoltre, particolare attenzione alla disciplina degli spazi dedicati al commercio ed alle attività artigianali al fine di promuovere e coordinare un sistema di attività artigianali e commerciali in stretta correlazione con il sistema turistico\ricettivo, individuando criteri di trasformazione omogenei per la valorizzazione dei centri commerciali naturali di Scarperia e di S.Agata così come all’art. 69 comma 3 del Regolamento Urbanistico Comunale. L’individuazione di regole atte a disciplinare gli interventi di arredo e decoro mira a tutelare il rispetto dei caratteri storici, a valorizzare la tradizione urbanistico\edilizia dei luoghi nonché a definire procedure semplificate per il coordinamento con la normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica, edilizia, tutela del paesaggio e commercio. Nel presente Regolamento sono ulteriormente esplicitati ed approfonditi i criteri tecnici e formali e gli atti amministrativi necessari per realizzare opere di arredo urbano, ammettendo la possibilità di esporre alcuni elementi “minori” senza comunicazione o atto autorizzativo rilasciato dal Comune, purché siano interamente rispettati i disposti regolamentari. 3 INDICE TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDURE ART. 1 Ambiti e Finalità 1.1 CENTRI E NUCLEI STORICI ART. 2 - NORME PROCEDURALI TITOLO II DISPOSIZIONI PER L’ARREDO E IL DECORO DELL’AMBIENTE URBANO Art. 3 - Spazi Pubblici O Di Uso Pubblico Art. 4 - Decoro Degli Spazi Pubblici O Di Uso Pubblico Disciplina Del Verde E Interventi Relativi Ad Aree Scoperte Pubbliche Art. 5 - Viabilità Art. 6 - Disposizioni Relative Alle Unità Edilizie 6.1. COPERTURE, INFISSI, INTONACI, FINITURE ESTERNE 6.2. COLORE 6.3. IMPIANTI TECNOLOGICI 6.4. BARRIERE ARCHITETTONICHE 6.5. PAVIMENTAZIONI 6.6. FINESTRE IN FALDA 6.7. CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI TITOLO II OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI Art. 7 - Occupazione Degli Spazi Pubblici o Di Uso Pubblico Da Parte Di Soggetti Privati Art. 8 - Elementi Di Arredo Urbano e Interventi Diversi O Per Opere Minori 8.1. EDICOLE E CHIOSCHI 8.2. INSEGNE 8.3. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICA E PRIVATA 8.4. VOLUMI TECNICI 8.5. ANTENNE RADIOTELEVISIVE, ANTENNE PARABOLICHE, IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE 8.6. ALTRI INTERVENTI DI ARREDO 8.7. SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO 4 Art. 9 - Spazi Inedificati ed Edifici In Disuso Art. 10 - Sistemazione delle Aree Esterne ai Fabbricati e Disciplina del Verde Privato Art. 11 - Toponomastica e Segnaletica TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 12 - Norme Transitorie ed Entrata In Vigore 5 TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDURE Art. 1 - Ambiti e Finalità 1. In conformità al Regolamento Urbanistico il presente Regolamento disciplina le trasformazioni e gli interventi relativi all’arredo e al decoro urbano per gli spazi pubblici e privati da realizzarsi negli ambiti individuati come “centri e nuclei storici” (art. 19 RU). 2. Il presente Regolamento disciplina i centri storici di Scarperia e S.Agata come individuati nelle Tav. Assetto del Territorio – CS1 e CS2 allegate al Regolamento Urbanistico vigente (imma. 1 – 2). 3. Il Regolamento per l’arredo e decoro dell’ambiente urbano dei centri storici di Scarperia e S.Agata, formato in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali e ai vigenti strumenti di pianificazione sovraordinata, persegue in particolare: - la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale quale condizione per ogni ammissibile scelta di trasformazione fisica o funzionale; - la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali presenti; - il ripristino delle qualità deteriorate. 4. Il presente Regolamento individua regole e criteri di intervento in sintonia con quanto previsto dal D.Lgs 42\2004 e s.m.i. in merito agli interventi da eseguirsi su pubbliche vie, piazze, ecc.. ART. 1.1 CENTRI E NUCLEI STORICI 1. I centri storici sono le parti del sistema insediativo nelle quali si sono conservati, in tutto o in parte, l’impianto urbanistico e fondiario e i caratteri delle tipologie strutturali degli edifici, degli spazi aperti ad essi connessi e degli spazi comuni, come sono stati formati in epoca precedente alla seconda guerra mondiale. Presupposto di tutela per i centri e nuclei storici è la conservazione delle caratteristiche dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché delle caratteristiche strutturali, tipologiche e formali dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti. 2. Nelle tavole Centri storici allegate al Regolamento Urbanistico ciascuna unità edilizia presente rientra in una categoria specifica e puntualmente disciplinata nel Titolo VII delle norme del Regolamento Urbanistico con indicazione di specifiche regole di intervento. Ogni categoria si è formata in base alle rilevate caratteristiche strutturali, tipologiche e formali e al grado di significatività e di permanenza di elementi legati alla tradizione locale. Gli spazi scoperti di pertinenza delle unità edilizie presenti nei Centri storici del Comune di Scarperia sono altresì dettagliati nella Tavola “Centri Storici” del Regolamento Urbanistico e disciplinati al Titolo VII. Art. 2 - Norme Procedurali 1. Per tutti i casi previsti dal presente Regolamento per l’arredo e decoro dell’ambiente urbano dei centri storici di Scarperia e S.Agata sono legittimati a presentare domanda di provvedimento autorizzativo i seguenti soggetti: a) gli enti gestori di servizi pubblici, nella figura del Presidente o Dirigente incaricato; 6 (RU) Tav. Assetto del territorio CS1 – centro storico Scarperia 7 (RU) Tav. Assetto del territorio CS2 – centro storico S.Agata 8 b) i legali rappresentanti di società, associazioni ed enti; c) il proprietario esclusivo, il comproprietario con autorizzazione di ogni altro avente titolo reale sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il rappresentante legale del proprietario, il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l’indicazione della procura legale; d) il promittente acquirente in forza del contratto preliminare di vendita che contenga espressa autorizzazione di tutti i proprietari o aventi diritti reali a chiedere atto autorizzante l’intervento; e) il conduttore o l’affittuario nel caso in cui ne abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi; f) l’usufruttuario con autorizzazione del titolare della nuda proprietà rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; g) l’amministratore del condominio, o il singolo condomino che abbia avuto delega da parte degli altri condomini o consenso dell’assemblea condominiale, per quanto riguarda interventi alle parti comuni; h) l’enfiteuta; i) il titolare o l’assegnatario del diritto di superficie; j) colui che abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all’esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui; k) il beneficiario di decreto di occupazione d’urgenza; l) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili privati o appartenenti al demanio, con l’assenso della proprietà concedente. 2. Il presente Regolamento suddivide gli interventi di arredo urbano tra opere da eseguire su suolo pubblico, compresa l’installazione di mezzi pubblicitari, che necessitano di specifica concessione di occupazione e/o autorizzazione, ed interventi su privata proprietà, soggetti a procedure diversificate, a seconda della natura e caratteristiche degli stessi. 3. Gli interventi inerenti l’arredo e decoro urbano su proprietà privata, che non alterino il valore estetico-percettivo del contesto edilizio, sono considerati attività edilizia libera come disciplinata dall’art. 6 DPR 380/01 e dell’art. 80 della LR 1\2005 e ss.mm.ii, nei seguenti casi: a) la collocazione in aree private di arredi o accessori esterni quali barbecue, tavoli, panche, pozzi, fontane, stenditoi, giochi per bambini, ecc. se appoggiati al suolo; b) il montaggio su porte e finestre di doppi vetri, sempre che ciò non comporti aumento di superficie utile, né mutamento d’uso; c) l’appoggio al suolo, all’interno di giardini e cortili privati di pertinenza di edifici a destinazione residenziale, di gazebo con copertura in tessuto permeabile o simile in quantità di uno per ogni unità principale destinata a residenza; d) la tinteggiatura esterna, quando trattasi di riproposizione delle tinte esistenti e comunque nel rispetto del presente Regolamento; e) il montaggio di tende parasole non aggettanti su suolo pubblico; f) l’installazione di targhe indicanti studi o attività professionali, se realizzate con 9 materiali tradizionali (marmo, ottone) e collocate nel rispetto dei criteri del presente regolamento; g) sostituzione di canali di gronda e pluviali, nelle forme e dimensioni di quelli da sostituire. 4. Sono sottoposti a DIA (TU 380\01 e LR 1\2005) i seguenti interventi: a. abbattimento di alberi come specificato al successivo art. 10 e nel rispetto di quanto previsto Regolamento edilizio tipo del Comune di Scarperia; b. apertura o modifica di accessi carrabili o richiesta di deroga all’arretramento dello stesso; c. recinzioni, muri di cinta, cancellate; 5. Sono sottoposti a Permesso di costruire (TU 380\01 e LR 1\2005) i seguenti interventi: a. casette in legno per ricovero attrezzi da giardino, di dimensioni contenute entro 6 mq. e altezza massima alla gronda di ml. 2,00 in quantità di uno per ogni unità principale destinata a residenza nei limiti consentiti dal Titolo VII del RU; b. i chioschi su suolo pubblico; 6. Sono soggetti a concessione di occupazione suolo pubblico nel rispetto dei Regolamenti Comunali: a. l’esposizione di arredi di pubblici esercizi su suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio; b. l’installazione temporanea di strutture per lo svolgimento di manifestazioni a carattere pubblico; 7. Nel rispetto dei vincoli vigenti nella zona “Centri e nuclei storici” per ogni tipologia di intervento dovrà essere verificata la necessaria: autorizzazione paesaggistica e\o nulla osta per edifici e siti sottoposti a tutela ai sensi ai sensi del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui al D.lgs 22. Gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.; autorizzazione ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada per l’esposizione di insegne e mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento e con riferimento allo specifico Regolamento Comunale; parere e\o idonea autorizzazione della Soprintendenza ai Beni architettonici e Ambientali a cura e spesa del richiedente nel rispetto del Titolo I del D.Lgs. 42\2004 e s.m.i. 8. Ogni categoria di intervento è comunque subordinata al rispetto della normativa vigente e all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni anche se non espressamente citate nel presente Regolamento. 10 TITOLO II DISPOSIZIONI PER L’ARREDO E IL DECORO DELL’AMBIENTE URBANO Art. 3 - SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO 1. La presente sezione definisce e disciplina la formazione, la conservazione e la modificazione degli spazi pubblici. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata che risultino di fatto vincolate all’uso pubblico generalizzato quali passaggi, vicoli, corti, strade vicinali, ecc. 2. Gli interventi da eseguire sugli spazi pubblici dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela dell’interesse storico eventuale e dei caratteri distintivi del contesto, come disposti dal presente Regolamento nonchè dal Regolamento Urbanistico Comunale. Art. 4 - DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO 1. Le strade, piazze, percorsi pubblici o di uso pubblico, aree di proprietà private vincolate all’uso pubblico, devono essere pavimentate con materiali idonei a garantire il corretto transito dei veicoli e la percorribilità pedonale. I punti di accesso, le camere d’ispezione e le tombinature dovranno adeguatamente inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, prima dell’esecuzione dei lavori, dovranno ottenere concessione alla manomissione e occupazione di suolo pubblico. 2. Le linee aeree e le palificazioni di supporto, la segnaletica stradale e le indicazioni pubblicitarie non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, né disturbo visivo di edifici monumentali. 3. Le facciate, le coperture, le strutture esterne degli edifici, le recinzioni che prospettano su suolo o spazio pubblico devono essere mantenute dai proprietari in buono stato di conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche dell’ambiente e nel rispetto delle forme di intervento compatibili con il presente Regolamento. 4. Quando a seguito di accertamento le facciate, le parti comuni praticabili, le coperture o le recinzioni di una costruzione presentino uno stato di pericolo per la pubblica incolumità, l’Amministrazione Comunale ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di riparazione conformemente alla disciplina del presente Regolamento, entro un termine fissato in relazione all’entità del lavoro. 5. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri è consentita la copertura di ponteggi, impalcature, recinzioni di cantiere con teli decorativi. L’eventuale messaggio pubblicitario sarà assoggettato all’imposta comunale sulla pubblicità sulla base delle norme contenute nel decreto legislativo 507/93 e nel relativo regolamento comunale. Art. 5 - VIABILITÀ 1. Gli elementi della viabilità esistente devono essere mantenuti nel loro tracciato complessivo e nelle caratteristiche fisiche e funzionali della categoria di strada alla quale appartengono in base al codice della strada, di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni. 11 2. Compatibilmente con la gerarchia funzionale delle strade, è ammessa la realizzazione di piazze, parcheggi, zone a verde di arredo stradale, piste ciclabili e percorsi pedonali, canalizzazioni e impianti relativi alle infrastrutture tecnologiche quali fognature, acquedotti, linee elettriche, metanodotti, reti di cablaggio, isole ecologiche nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Urbanistico e dei vincoli esistenti. 3. Gli interventi sulla viabilità esistente devono tenere conto delle indicazioni contenute nella tavola “Sistema delle qualità” nonchè al Titolo VI del Regolamento Urbanistico vigente. Gli interventi dovranno assicurare: 1 la fruizione sicura da parte degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini, anziani, persone con difficoltà motorie); 2 la riscoperta e valorizzazione dei punti di qualità esistenti (architetture, visuali); 3 la mitigazione degli impatti ambientali negativi, con specifico riferimento a quelli direttamente provocati dal trasporto motorizzato; 4 la razionalizzazione della sosta. Art. 6 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UNITÀ EDILIZIE 1. Gli interventi ammissibili per le unità edilizie presenti nei “Centri Storici” del Comune di Scarperia devono assicurare il rispetto delle disposizioni di seguito richiamate. Art. 6.1 - COPERTURE, INFISSI, INTONACI, FINITURE ESTERNE 2. I seguenti elementi architettonici esterni devono essere conservati o ripristinati nelle seguenti modalità: è prescritta la conservazione o il ripristino della tradizionale copertura a falde con manto in tegole a canale di cotto (coppi), smensolature in legno, canali di gronda in rame; gli intonaci devono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie e, prevalentemente, mediante le tecniche in uso prima della industrializzazione della calce e del cemento; non sono ammesse pareti esterne in mattoni o in altri materiali faccia a vista salvo i casi in cui tali soluzioni siano dimostrabili come proprie e caratterizzanti l'edificio interessato nella situazione originaria o come effetto della sua crescita organica nel tempo; porte, finestre e altre aperture in pietra o altro materiale caratteristico della tradizione locale, che vanno restaurate o ripristinate utilizzando il medesimo materiale preesistente, oppure quello degli stessi elementi architettonici presenti nello specifico edificio; elementi decorativi dei prospetti come griglie e balconi in ferro, rilievi, statue, affreschi e simili che di norma non possono essere rimossi, alterati o sostituiti senza apposita autorizzazione, dovranno essere conservati e\o ripristinati nel rispetto dei caratteri e materiali originali. 3. E' prescritta la conservazione di tutti gli elementi architettonici e decorativi che rivestano un interesse storico, anche se di provenienza incerta o non direttamente legati alla storia dell'edificio, quali cornicioni in pietra o in cotto, formelle, targhe e simili. 4. E' altresì prescritta la sostituzione con lo stesso materiale di eventuali elementi e strutture architettoniche fatiscenti in legno, pietra o cotto, caratteristici della tradizione locale. 12 5. In caso di interventi edilizi può essere richiesta la rimozione di recinzioni, cornici e sbalzi, manti di copertura, infissi e serramenti, estranei alla tradizione locale, e la loro sostituzione con materiali idonei. Art. 6.2 - COLORE 6. La scelta dei colori da usare nelle coloriture dei prospetti esterni deve essere di norma riferita al recupero, per quanto possibile, delle tracce di tinteggiatura reperibili sui medesimi prospetti. In prevalenza, comunque, la scelta dei colori dovrà preferire le tinte della tradizione locale con attenzione particolare alle preesistenze cromatiche ed alle tinte volta per volta documentate da eventuali analisi stratigrafiche. 7. Sulle unità edilizie vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio la coloritura degli intonaci dovrà essere eseguita con prodotti a base di calce e terre naturali, eventualmente additivati con fissativo o a base di silicati minerali o con intonaci colorati in pasta, in relazione alle tracce di coloriture reperibili sulle facciate e ai caratteri dell'edificio oggetto dell’intervento. 8. In ogni tipologia d’intervento la scelta e definizione dei colori da assegnare ai prospetti dovrà anche tenere conto di riferimenti generali quali il contesto urbano costituito dagli edifici limitrofi e l’appropriatezza dei colori da assegnare alle varie parti (cornici marcapiano e sottogronda, scansioni, aggetti, sfondato, zoccolatura, fasce bugnate ecc.) nel rispetto delle caratteristiche formali e stilistiche di ogni singolo edificio. 9. E’ fatto obbligo ad ogni proprietario di mantenere l'intera unità edilizia di propria competenza in stato di buona conservazione, in relazione al decoro e alle caratteristiche estetiche dell'ambiente, eseguendo i necessari lavori di riparazione, ripristino, intonacatura, ricoloritura delle facciate, delle parti comuni praticabili, delle coperture e delle recinzioni, secondo le forme d’intervento compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti. 10. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e attivare procedure di ripristino delle difformità rilevate, applicando la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro. 516,00 a Euro 5164,00. Art. 6.3 - IMPIANTI TECNOLOGICI 11. E' consentito, nel rispetto di ogni altra prescrizione del presente regolamento nonché della normativa vigente, provvedere al riordino e alla installazione di: canne fumarie e comignoli, in conformità alle caratteristiche dell'edificio interessato, preferibilmente nei cavedi o in analoghi spazi interni e, comunque, integrando le canne fumarie nelle strutture murarie nonchè riproducendo le caratteristiche formali tradizionali dei comignoli; antenne e parabole televisive, esclusivamente sulle coperture, e per realizzare sistemi centralizzati, nel rapporto di non più di uno per ogni edificio; impianti tecnologici di servizio, posizionati preferibilmente nelle corti, nei cortili e negli altri spazi scoperti interni non caratterizzanti, ivi comprese le chiostrine e i cavedi eventualmente esistenti; impianti generali, quali idrici, di riscaldamento, di fognatura, di scarico pluviale e simili; ascensori e montacarichi qualora non compromettano i valori architettonici e le caratteristiche tipologiche dell'edificio interessato, nonché il profilo altimetrico delle coperture; in particolare non sono ammessi i volumi tecnici che alterino le tradizionali coperture a tetto esistenti e caratteristiche dell'edificio interessato, con trasformazione, 13 anche parziale, in copertura a terrazzo; 12. Salvo dimostrata impossibilità, le antenne, le parabole e i condizionatori esterni devono essere collocati nelle falde e nelle facciate non prospicienti la viabilità pubblica, contenendo il più possibile l’impatto visivo. In ogni caso, i condizionatori non devono essere collocati in aggetto rispetto al piano delle facciate prospicienti la viabilità pubblica. 13. L’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quantità strettamente sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico dell’edificio interessato è ammessa a condizione che sia prescelta la collocazione nelle falde non prospicienti la viabilità pubblica, e comunque contenendo il più possibile l’impatto visivo. In ogni caso, i pannelli vanno collocati in posizione complanare con le falde interessate e verificata la compatibilità con gli edifici adiacenti e il contesto urbano. Art. 6.4 - BARRIERE ARCHITETTONICHE 14. La realizzazione di sistemi e impianti per consentire o facilitare la mobilità dei disabili, deve avvenire mediante l'installazione di elementi amovibili, differenziati dall'ambiente in cui si inseriscono per forma e materiali, e possibilmente con ingombro dimensionalmente inferiore all'elemento edilizio su cui si inseriscono. Art. 6.5 - Pavimentazioni 15. I pavimenti dei locali visibili o direttamente accessibili dagli spazi esterni pubblici o d’uso pubblico devono essere mantenuti o ripristinati in pietra caratteristica della tradizione locale o in cotto arrotato a mano. Art. 6.6 - FINESTRE IN FALDA 16. Le finestre a piano di falda devono avere dimensioni non superiori a 2 metri quadrati ognuna e non devono riguardare più di 1/12 della superficie della falda interessata. Dovrà essere comunque verificata la conformità con le prescrizioni di cui al Titolo VII del RU. Art. 6.7 - CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI 17. Nei casi in cui si renda necessario, ai fini di consolidamento strutturale, è consentito realizzare in gronda un cordolo di coronamento del muro esistente con una possibilità di modificazione della quota di imposta non superiore a 30 cm, purché non visibile dall’esterno. Tali interventi non sono considerati come incremento di volume. 14 TITOLO II OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI Art. 7 - OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI 1. Le attrezzature esterne di carattere temporaneo e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico devono avere carattere di provvisorietà in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d’uso del suolo pubblico. Tali attrezzature dovranno essere realizzate nei limiti dimensionali, eventualmente riportati nei vari regolamenti dell’ente. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità e nessun elemento, di norma, potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione. 2. L'occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee quali palchi, gazebi o tensostrutture è concedibile, in occasione di manifestazioni a carattere pubblico, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale. 3. L’occupazione dovrà avvenire secondo i criteri enunciati nel “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche”. 4. Tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere ed espositori vari dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche tipologiche e formali: a) i tavoli e le sedie dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno, ferro battuto o adeguatamente scelto per consistenza e colore in sintonia con i prospetti prospicienti; b) gli ombrelloni dovranno avere struttura lignea o adeguatamente scelta in materiali e colori coordinati con tavoli, sedie e prospetti prospicienti e tenda parasole in tinta unita chiara (bianco, avorio, ecrù); c) l’uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali semprechè non sia di impedimento alla circolazione pedonale e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada. Le fioriere dovranno essere in cotto o materiale similare oppure cemento riproducente le pietre naturali, e dovranno avere requisiti di asportabilità. Per esigenze specifiche potranno essere proposte soluzioni alternative. Il verde dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione. d) gli elementi riscaldatori da posizionare durante la stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l’occupazione e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale. Sarà inoltre consentito il posizionamento di pannelli paravento delimitanti l’area di occupazione, purché, siano di tipo trasparente e collocati esclusivamente durante la stagione invernale. I pannelli dovranno avere aventi altezza massima di cm. 140 e non potranno essere infissi al suolo. 5. Non è consentita l'installazione di apparecchi fissi per la distribuzione di beni di consumo, ad esclusione dei distributori di prodotti farmaceutici e dispositivi per la raccolta di deiezioni 15 animali, che devono essere inseriti nel “fornice” della vetrina, né sarà consentito occupare suolo pubblico con carrelli di supermercato o con altro tipo di merce ed oggetti. 6. E’ data facoltà: - ai proprietari delle abitazioni di richiedere la concessione del suolo pubblico nello spazio immediatamente antistante alle porte d’ingresso degli immobili, di norma per un’estensione di metri 1 X 1, delimitando l’area con appositi dissuasori di sosta di cui di cui all’art. 180 del D.P.R. n° 495/1992 al fine di garantire l’accesso all’abitazione stessa ed impedire che la sosta dei veicoli possa essere di ostacolo o intralcio. - ai titolari di passo carrabile, individuato con apposito segnale stradale e oggetto di autorizzazione del Comune, di delimitare l’area di pertinenza dell’accesso con appositi dissuasori di sosta, al fine di garantire il passaggio del veicolo al fondo I dissuasori, da apporsi a cura e spese dei richiedenti, dovranno essere installati secondo le specifiche indicazioni dei competenti uffici comunali e dovranno avere caratteristiche omogenee e consone agli arredi urbani conformi al modello individuato con apposito atto dall’Amministrazione comunale. I rapporti tra i richiedenti la concessione di cui al presente comma e il Comune quale Ente proprietario della strada saranno regolati da apposta convenzione. In ogni caso la concessione potrà essere negata per motivi connessi alla viabilità stradale o di interesse pubblico. In ogni caso è vietato a chiunque utilizzare i dissuasori di sosta per ancorarvi veicoli o altri oggetti di proprietà privata. 7. L’occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da parte del Responsabile del servizio competente, della concessione di occupazione suolo pubblico comprensiva di tutte le autorizzazioni necessarie. 8. La richiesta dovrà essere corredata da documenti, elaborati grafici (planimetrie, estratto RUC, dettagli elementi arredo, ecc), render, elaborati fotografici atti a confermare e dimostrare il rispetto dei criteri delle norme del presente regolamento. Art. 8 - ELEMENTI DI ARREDO URBANO E INTERVENTI DIVERSI O PER OPERE MINORI 1. L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituisce il complesso di elementi che concorrono a definire l’immagine del centro urbano. La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell’unitarietà e omogeneità degli elementi e il decoro complessivo dei luoghi. 2. Gli interventi di arredo urbano diversi o per opere minori, interessanti spazi pubblici o di uso pubblico, sono: - edicole, chioschi, pensiline di fermata autobus, pensiline copricarrelli, ogni altro elemento di tipo prefabbricato, ecc; - distintivi urbani come monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro urbano, arredo verde pubblico con fioriere, fontanelle, lavatoi di interesse storico; - impianti di segnaletica stradale non pubblicitaria, impianti per l'illuminazione esterna sia pubblica che privata, cabine telefoniche, parcometri, cassonetti di raccolta rifiuti o 16 indumenti, transenne parapedonali e dissuasori di sosta, cassette postali e ulteriori installazioni significative del quadro urbano; Art. 8.1 - EDICOLE E CHIOSCHI 1. Gli interventi volti ad insediare sul territorio edicole e chioschi sono soggetti a permesso a costruire e\o concessione di occupazione suolo, comprensivi se necessario, dell’autorizzazione alla demolizione e ripristino dell’area. 2. La richiesta di permesso di costruire dovrà essere inoltrata con apposito modello verificando la completezza degli allegati e dovrà essere ulteriormente corredata dai seguenti documenti: a. una o più planimetrie generali in 1:500 1:1000 intese a rappresentare la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale; b. progetto dell'opera (piante, alzate, sezioni in scala opportuna) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare; c. relazione tecnico illustrativa; d. documentazione fotografica dell’area interessata all'intervento; e. simulazione fotografica o rappresentazione prospettica o assonometrica dell’intervento; f. concessione all’occupazione del suolo, nei modi stabiliti anche in relazione all’applicazione della tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche. 3. Per l’istallazione in aree vincolate ai sensi del D.lgs. 42/2004 dovrà essere inoltrata opportuna richiesta di Autorizzazione degli Enti preposti ai fini della tutela del vincolo ambientale o storico-architettonico. 4. L’installazione di chioschi in aree a verde pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle architetture vegetali e delle attrezzature esistenti, garantendo l’inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico. 5. Gli interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione potranno essere effettuati utilizzando tipologie di materiali che ben si inseriscono nel contesto urbano, usando preferibilmente il ferro, la ghisa, il rame e le finiture nei colori bruniti o canna di fucile, evitando, assolutamente, manufatti in alluminio anodizzato. Art. 8.2 - INSEGNE 1. Le insegne di esercizio dovranno prioritariamente trovare collocazione entro il “fornice” delle vetrine, assumendo un andamento complanare al piano della facciata. Non sono ammesse insegne luminose. Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di presentare soluzioni alternative ai suddetti criteri che verranno appositamente valutate dagli uffici competenti. 2. Nei casi dettagliatamente connessi a tradizione storica comprovata o a funzionalità non in contrasto con i rapporti estetico-visivi del contesto storico sono ammesse insegne a bandiera che individuino luoghi e attività di interesse pubblico quali ad esempio Uffici Pubblici, PP.TT., Carabinieri, tabaccherie, farmacie, postazioni telefoniche, trattorie e ristoranti, ecc., purché compatibili per forma e materiali proposti alla valenza architettonica dell’edificio e non in contrasto con la visuale prospettica della via, sempre nel rispetto e verifica della fruibilità e sicurezza del percorso (adeguata altezza, sporgenza, distanza, ecc.). 3. L’installazione di insegne in mancanza di apposita Autorizzazione comporta l’applicazione 17 delle sanzioni previste in assenza di adeguato titolo abilitativo o autorizzatorio. Art. 8.3 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICA E PRIVATA 1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere eseguiti in fase di progettazione, appalto o installazione, secondo criteri antinquinamento luminoso e mirati alla riduzione del consumo energetico; 2. La realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, è sottoposta al regime autorizzativo da parte del competente Responsabile del Servizio per le iniziative private mentre è soggetta alla normativa delle opere pubbliche per gli interventi promossi dal Comune. Tale regime vale anche per impianti a scopo pubblicitario o per la modifica di quelli esistenti. 3. Il progetto di illuminazione deve essere redatto da una delle figure professionali abilitate dalla legislazione vigente e deve essere conforme ai requisiti di legge. Al termine dei lavori l’impresa installatrice dovrà rilasciare al Comune la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato conformemente al disposto della Legge 5 marzo 1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” e al D.M. 22.01.2008 n. 37. 4. Le ditte fornitrici o appaltatrici di impianti di illuminazione esterna dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, la rispondenza delle sorgenti di luce fornite con i criteri del presente regolamento. ART. 8.4 - VOLUMI TECNICI 1. Sono vietati volumi tecnici e manufatti di impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi la cui collocazione comprometta visuali rilevanti dal punto di vista storico-ambientale, la sicurezza del traffico meccanico e il movimento dei pedoni. Tali impianti, se posizionati in aree di pubblica circolazione, dovranno essere possibilmente collocati in rientranze di muri o recinzioni o in sottosuolo, e dovranno garantire il libero transito dei pedoni. Se incassati nelle facciate degli edifici, dovranno essere rifiniti dello stesso colore delle facciate. ART. 8.5 - ANTENNE RADIOTELEVISIVE, ANTENNE PARABOLICHE E IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE 1. Nel caso di più antenne televisive esistenti, i relativi impianti dovranno essere unificati in occasione del primo intervento edilizio soggetto ad autorizzazione se relativo a pertinenze condominiali del fabbricato in questione. L’antenna di ricezione dovrà essere collocata sulla copertura degli edifici dal lato interno. Qualora la soluzione risultasse tecnicamente impraticabile, l’antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano stradale, e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso. 2. In particolare, le antenne paraboliche, individuali o condominiali, non dovranno avere un diametro maggiore a 1 m., non devono riportare scritte, simboli e, ove possibile, assumere una colorazione in sintonia con l’intorno. 3. L’installazione degli impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, quali stazioni radiobase per l’erogazione dei servizi di telefonia mobile, servizi digitali verso/da apparati mobili e servizi similari, e di sistemi radiotelevisivi dovrà avvenire nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e paesaggistica e con particolare riguardo alla prevenzione sanitaria, alla tutela della salute pubblica e al rispetto dei limiti di inquinamento acustico. Tali 18 impianti dovranno operare all’interno dell’intervallo di frequenza previsto dalla normativa di settore vigente. Sono vietate le installazioni nel raggio di m. 100 dal perimetro esterno di asili, edifici scolastici, strutture sanitarie di ricovero e cura. 4. Le antenne e i dispositivi istallati dovranno essere di colore uniforme al colore del tetto (antenne paraboliche terra di siena, ecc..). ART. 8.6 - ALTRI INTERVENTI DI ARREDO 1. Altri interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori non disciplinati nei precedenti punti, ossia pensiline di fermata autobus, pensiline copricarrelli, monumenti, arredo verde pubblico con fioriere, fontanelle, impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l’illuminazione, cabine telefoniche, cassette postali sono soggetti ad approvazione di specifico progetto. La domanda per tali interventi minori, dovrà essere corredata dai seguenti documenti: a. una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1.000 intese a rappresentare chiaramente la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonchè il rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto di pertinenza o comunque sullo spazio occupato; b. progetto dell'opera (piante, alzati, sezioni in scala opportuna) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare o eventuale piano di distribuzione degli oggetti da collocare sul territorio comunale; c. documentazione fotografica dello stato di fatto dell’area interessata all'intervento e simulazione fotografica con l’inserimento dell’oggetto; d. relazione tecnico illustrativa; e. Autorizzazione degli Enti preposti alla tutela del vincolo ambientale o storicoarchitettonico, se trattasi di immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio o richiesta di autorizzazione agli stessi da presentare tramite il Settore Sportello Unico del Comune; 2. Tutte le opere elencate nel presente articolo non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino, né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione e dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada. ART. 8.7 - SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO 1. E' consentita l'installazione di segnali stradali di indicazione urbana di pubblico interesse nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione previa verifica di coerenza con tipologie, dimensioni, proporzioni e collocazioni caratterizzanti il centro storico. Art. 9 - SPAZI INEDIFICATI ED EDIFICI IN DISUSO 1. Per motivi di decoro e di sicurezza le aree inedificate e gli edifici in disuso sono assoggettati, da parte degli enti e dei soggetti proprietari, alla cura e al decoro previsto per le tutte le parti del territorio comunale. 19 2. Gli spazi inedificati, gli edifici dismessi o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso che determinano condizioni di disordine poco consone al contesto urbano, o pericolo di ordine statico, devono essere adeguatamente recintati o resi inaccessibili e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde e, se necessario, disinfestazione o derattizzazione, anche nel caso in cui sia prevista la demolizione o sistemazione. In situazioni di rischio dovute alla presenza di serbatoi o amianto si deve procedere alla bonifica o al mantenimento in efficienza e sicurezza delle aree o strutture. Sarà cura della proprietà provvedere, secondo le procedure di legge, alla raccolta e smaltimento in discarica autorizzata di tutti i materiali (inerti, tossico-nocivi, ecc.) scaricati anche abusivamente su area privata, e all’eventuale bonifica del suolo e/o sottosuolo nel caso di accertato inquinamento. 3. Il competente Responsabile del Servizio competente può, per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale, di igiene e di decoro prescrivere che le aree inedificate in fregio a spazi pubblici o di uso pubblico siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni, che diano garanzie di stabilità e durata, e che abbiano altezza secondo le indicazioni previste dalla vigente normativa locale e nazionale. Art. 10 - SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE AI FABBRICATI E DISCIPLINA DEL VERDE PRIVATO 1. Nel caso di interventi edilizi la sistemazione esterna deve essere parte integrante del progetto edilizio e, in quanto tale, costituisce vincolo ai fini dell’approvazione e\o conformità del progetto. 2. Nei progetti di sistemazione a verde dovrà essere garantito l’uso, in termini di frequenza e quantità, di almeno il 75% di specie autoctone o appartenenti alla flora tipica locale, anche naturalizzata. 3. Gli abbattimenti di piante, come previsti dal vigente Regolamento Edilizio, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri prescrittivi: gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con almeno uguale numero di nuovi individui arborei preferibilmente di specie autoctone o appartenenti alla flora tipica locale, da reimpiantare anche in posizione diversa dall’originale; in caso di alberi e ogni altra vegetazione prospicienti con spazi pubblici dovrà essere garantita la sicurezza della viabilità pedonale e veicolare. in casi particolari, e previa autorizzazione esplicita dell’Amministrazione Comunale, sarà possibile la messa a dimora di individui arborei a confine con spazi pubblici. 4. L’esecuzione degli interventi sopra elencati avviene sotto la personale responsabilità del proprietario o di chi ha il possesso del bene, nel rispetto dei presenti criteri. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di svolgere accertamenti sulla regolarità delle opere eseguite, di ordinare la sospensione dei lavori e di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori nel caso di interventi non conformi ai suddetti criteri, applicando la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 516,00 a Euro 5016,00. 5. Il competente Ufficio può vietare la messa a dimora di determinate essenze arboree laddove risultino in contrasto con il profilo storico-ambientale della città e del suo territorio. Art. 11 - TOPONOMASTICA E SEGNALETICA 20 1. L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, applicare o fare applicare sul fronte delle costruzioni: a. le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche; b. le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti etc.; c. le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione; d. i sostegni per i fili conduttori elettrici. 2. Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista. 3. L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone. 4. Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai comma precedenti, deve darne avviso al Sindaco o all'ente interessato che prescrivono, nel più breve tempo possibile, le cautele del caso. 5. La manutenzione degli oggetti elencati nel presente articolo, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o privati installatori. 6. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente. 21 TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE 1. Tutte le situazioni esistenti prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento e legittimamente installate previa autorizzazione edilizia o concessione di occupazione di suolo, sono confermate sino alla naturale scadenza dell’atto di autorizzazione o concessione, salvo che non sia previsto diversamente da altre disposizioni. 2. Tutte le installazioni di mezzi pubblicitari o insegne e le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette alle normativa vigente in materia di imposta comunale sulla pubblicità ed alla normativa vigente in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè ai relativi regolamenti comunali. 22