Appunti di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici

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Appunti di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici
Fonti e Soggetti della Contabilità Pubblica
Fonti:
- Costituzione che detta principi fondamentali relativi a:
o Bilancio dello Stato: formazione e approvazione (art. 81)
o Controlli da parte della Corte dei Conti (art. 100)
o Giurisdizione contabile della Corte dei Conti (art. 103)
o Decentramento alle Regioni di attività finanziarie (art. 119)
- Leggi ordinarie inerenti:
o Bilancio dello Stato
o Testo Unico della Corte dei Conti
o Autonomia finanziaria e contabile delle Regioni a statuto ordinario (D. Lgs.
76/2000)
o Testo Unico sugli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000)
Art. 81 Costituzione:
- Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati al
Governo. => potere di indirizzo del Governo che ha, in via esclusiva, il potere di
iniziativa legislativa in materia di legge di bilancio; il bilancio è sottoposto ad un
controllo unitario del Parlamento che solo può approvare il bilancio; art 75 Costituzione
menziona espressamente le leggi di bilancio fra quelle non sottoponibili a referendum
abrogativo
- L’esercizio provvisorio non può essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi => solo il Parlamento può con apposita
legge autorizzare la gestione provvisoria del bilancio
- Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove
spese => limite superato con l’introduzione nel 1978 della Legge Finanziaria
- Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
fronte => i mezzi di copertura sono solitamente distinti in:
o Mezzi esterni di copertura:
 Nuovi tributi o inasprimento di quelli già esistenti
 Accensione di prestiti
o Mezzi interni
 Utilizzo di risorse accantonati in appositi fondi di bilancio
 trasferimento di risorse da un capitolo di spesa ad un altro
 utilizzo di risorse già previste in bilancio e risultanti esuberanti
Fonti positive della contabilità di Stato
-
-
-
L. 468/78 => prevede l’introduzione della Legge Finanziaria per ovviare al divieto di
cui al 3° comma art. 81 Cost.
L. 362/88 =>
o introduce il Documento di Programmazione Economico-Fianziaria con lo scopo di
fissare, per il periodo del bilancio pluriennale, gli obiettivi dell’economia
pubblica, con riferimento a tutti i suoi settori
o prevede la possibilità di introdurre modificazioni alla legislazione sostanziale
tramite appositi disegni di legge (collegati alla manovra) indicati nel DPEF
L. 94/97 => modifica l’articolazione del bilancio dello Stato che non è più suddiviso in
capitoli, ma in unità revisionali di base (UPB), unità elementari del bilancio: 150 di
entrata e 850 di spesa, classificate per natura.
L. 208/99 (riordino della contabilità di Stato) =>
o Modifica del contenuto DPEF e spostamento del termine della sua presentazione
al 30 giugno
o Unificazione del termine di presentazione del disegno di legge di approvazione
del bilancio annuale e pluriennale, del disegno di legge della finanziaria, della
relazione revisionale e programmatica del bilancio pluriennale programmatico al
30 settembre
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o
Soppressione della legge collegata e potenziamento dei c.d. “collegati
ordinamentali” la cui presentazione deve avvenire entro il 15 novembre
Normativa in materia di Regioni ed Enti locali
- Regioni a statuto ordinario D. Lgs 76/00 =>
o Dispone introduzione di unità previsionali di base
o Prevede l’emanazione da parte delle Regioni di una propria L. Finanziaria
o Sancisce il principio per il quale il bilancio pluriennale a legislazione vigente
costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria delle nuove o
maggiori spese stabilite dalle leggi regionali a carico degli esercizi futuri
o Stabilisce modalità di classificazione delle entrate e spese per il loro
coordinamento con la contabilità nazionale
- Regioni a statuto speciale => ogni regione fissa proprie norme sulla base degli statuti
- Enti locali; D. Lgs 77/95 assorbito nel Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs 267/00 =>
o Prevede la redazione del bilancio finanziario in soli termini di competenza
o Prevede l’introduzione del piano esecutivo di gestione
o Introduce il controllo di gestione
Soggetti della Contabilità Pubblica
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF); nato dall’accorpamento del Ministero del
Tesoro, del bilancio, della programmazione economica e delle Finanze; è suddiviso in
dipartimenti:
- Dipartimento delle Politiche Fiscali
o Analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali e delle
misure giuridico tributarie
o Pianificazione e coordinamento
o Controllo e monitoraggio delle agenzie
o Coordinamento del sistema informativo della fiscalità
- Dipartimento del Tesoro:
o Studio e monitoraggio del sistema economico, finanziario e monetario interno e
internazionale
o Elaborazione delle linee della programmazione economica e finanziaria, in
funzione dei vincoli di stabilità nell’ambito della UE
o Copertura del fabbisogno finanziario, gestione del debito pubblico e relative
operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi flussi
o Vigilanza dei mercati e sistema creditizio
o Gestione delle attività finanziarie e produttive esercitate dallo Stato
o Gestione giuridica ed economica del personale del ministero
- Dipartimento della Ragioneria dello Stato
o Formazione, gestione e consolidamento del Bilancio dello Stato
o Analisi, verifica
e valutazione dei costi e servizi delle attività delle
amministrazioni pubbliche
o Controllo di legittimità e di merito della copertura finanziaria della legislazione di
spesa e di minore entrata
o Partecipazione alla formazione esecuzione e certificazione del bilancio UE
o Adempimenti di tesoreria
E’ suddiviso in
- Uffici Centrali
- Ragionerie provinciali dello Stato che hanno il compito di esercitare il
controllo (sia di legittimità che di merito) preventivo di natura
amministrativo-contabile per tutti gli atti amm.vi emessi dai vari uffici e
dalle diverse amministrazioni statali con competenza su base regionale,
provinciale e infra-provinciale
-
Dipartimento della amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro. Tale
dipartimento, prima della L. 94/97 svolgeva anche attività di provveditorato. Tali
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attività ora sono state affidate alla CONSIP spa (D.M. 24-2-2000 su delega L.
Finanziaria 2000 n. 488/99)
Agenzie Fiscali:
- Agenzie delle entrate => riscossione e contenzioso imposte dirette, IVA imposte e
diritte o entrate erariali o locali di competenza del Dipartimento delle entrate
- Agenzie delle dogane
- Agenzie del territorio => svolge i servizi relativi al catasto e di conservatoria dei registri
immobiliari, per conto dei Comuni (cui è stato trasferita la funzione in – art. 66 D. Lgs
112/98) tramite apposita convenzione
- Agenzia del Demanio => gestisce i beni immobili dello Stato e, tramite apposite
convenzioni delle Regioni, enti locali e altri enti pubblici
Comitato Interministeriale Programmazione Economica (CIPE); nell’ambito degli indirizzi del
Governo, in base alle proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di
coordinamento in tema di programmazione economica e di politica economica
Cassa Depositi e Prestiti (CDP)
- Riceve depositi, con garanzia dello Stato, da ammonizioni statali, regionali ed enti locali
e pubblici
- Concede finanziamenti allo Stato, Regioni, enti locali e pubblici, e ai gestori di pubblici
servizi
- Gestisce fondi e svolge attività per conto di amministrazioni pubbliche o altri soggetti
Svolge una duplice gestione:
- Gestione separata =>
o Provvede alla raccolta garantita dallo Stato, che costituisce la continuità con la
tradizionale attività di finanziamento delle PA tramite raccolta del risparmio
postale e altri mezzi finanziari
o Può finanziare la realizzazione di investimenti per la realizzazione di opere
pubbliche, conferimenti o partecipazioni di capitale in SpA o Srl
- Gestione ordinaria; deve essere ancora regolamentata
Aziende e amministrazioni autonome =>
- Sono preposti a pubblici servizi o altre attività economiche
- sono prive di personalità giuridica e non hanno un patrimonio proprio
- hanno la più ampia autonomia sotto il profilo amministrativo (concludono contrti
ordinari sottoposti alla disciplina del diritto comune) e contabile (hanno un bilancio
distinto da quello statale, ma in esso confluisce; il risultato economico si ripercuote
immediatamente nel bilancio dello Stato)
sono sottoposti al controllo di legittimità della Corte dei Conti ed al controllo
successivo di gestione
- Sono state per lo più privatizzate; esempi:
o Ferrovie
o Telefonia
o ANAS trasformata in ente pubblico economico
- Attuali aziende autonome: aziende minori
Enti non territoriali:
- Di erogazione:
o Previdenziali e assistenziali
o Di assistenza giuridica
o Di promozione economica
o Preposti a servizi di pubblico interesse
o Preposti ad attività sportive, turistiche e tempo libero
o Scientifici di ricerca e di sperimentazione
o Di promozione artistica
- Economici:
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o
o
o
o
non operano in regime di diritto amministrativo, bensì di diritto privato.
Svolgono in via principale o esclusiva un’attività commerciale
Hanno lo scopo di assicurare servizi pubblici essenziali non adeguatamente
coperti da imprese private o per operare interventi economici di controllo (es.
calmierare prezzi)
Esempi: IRI, ENI, INA, ENEL; sono stati per lo più privatizzati, anche grazie alla
creazione di apposite authorities per i servizi pubblici (Agenzia per l’energia
elettrica e il gas, Agenzia nelle garanzie per le comunicazioni) con lo scopo di
rendere possibile il collocamento delle azioni detenute dallo Stato e di garantire
le altre imprese peranti nei settori di riferimento, nei confronti degli ex enti che
godono di situazioni di monopolio nel mercato nazionale
Enti Territoriali (Regioni, Province Comuni)
Settore Pubblico/Ex settore Pubblico Allargato
Con la L. 208/99 è stato stabilito che le amministrazioni pubbliche (che corrispondono agli
organismi compresi nel settore pubblico, ad esclusione degli enti che sono stati privatizzati e
degli enti locali sottoposti alla disciplina del D. Lgs 267/00) sono tenute ad adeguare la propria
contabilità e bilanci ai principi della L. 94/97.
Le amministrazioni pubbliche sono:
- Le amministrazioni dello Stato
- Gli Istituti e scuole di ogni ordine e grado
- Aziende e amministrazioni autonome
- Regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni
- Istituzioni universitarie
- Istituti autonomi case popolari
- CCIAA e loro associazioni
- Amministrazioni, aziende autonome ed enti del SSN
- ARAN
- Agenzie fiscali
Il Bilancio dello Stato
Profili Generali:
Funzione, tipologie e principi:
Funzione del bilancio:
- Politico => concernente il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo
- Giuridico => rappresenta una sorta di autorizzazione preventiva della spesa
Tipi di bilancio:
- In funzione dello scopo:
o Economico
o Finanziario
o patrimoniale
-
-
A legislazione vigente (mostra le entrate e le spese così come si determinano nel corso
del tempo)
Bilancio programmatico fa riferimento a spese ed entrate aggiustate per tener conto
degli interventi desiderati
Rispetto al tempo
o Preventivo:
 Di cassa (o materiale): mostra le entrate effettivamente riscosse e le
spese effettivamente pagate
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
o
Di competenza (o giuridico): riporta le spese che si ha diritto a riscuotere
(fase di accertamento) e le spese che ci si è impegnati a pagare (fase di
impegno)
Consuntivo (rendiconto)
Ruolo del bilancio di previsione annuale
- Guida dell’azione amministrativa del Governo
- Fissare un programma di breve termine che delineare gli obiettivi e gli strumenti
finanziari di azione del Governo
- Atto giuridico autorizzativi delle entrate e delle spese e impositivo di un vincolo in
ordine all’effettuazione delle spese
Linee
-
fondamentali (L. 468/78):
Anno finanziario: 1 gennaio – 31 dicembre
introduce il doppio bilancio di previsione: sia di competenza che di cassa
prevede il bilancio di competenza pluriennale aggiornato ogni anno per scorrimento
introduce la Legge finanziaria
prevede il DPCF
abolisce l’esercizio suppletivo
Principi
-
del bilancio:
integrità
veridicità
universalità (comprende tutte le spese e tutte le entrate)
pubblicità
chiarezza
unità (il documento contabile è unico)
specializzazione o specificazione (tutte le entrate e le spese vengono ripartite in titoli,
sezioni, rubriche ecc.)
pareggio
annualità
La decisione di bilancio
L’esame complessivo della legislazione vigente indica una decisione annuale di bilancio,
composta da u insieme di atti con diversa natura:
Natura previsionale
1. documento di programmazione economico-finanziaria
2. legge di approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio pluriennale
3. legge finanziaria e le leggi collegate alla manovra finanziaria
4. Le relazioni al Parlamento:
o relazione previsionale programmatica
o relazione annuale sul fabbisogno del settore pubblico
Natura di rappresentazione concomitante e correttiva
5. legge annuale per l’assestamento del bilancio annuale
Natura successiva
6. legge di rendiconto generale
Documento di Programmazione economico - finanziaria
Delinea gli scopi che il bilancio pluriennale intende perseguire e delimita l’ambito in cui
costruire il bilancio annuale. Gli obiettivi sono indicati principalmente in termini di saldi, ma vi
sono anche vincoli relativi ad altri elementi; esempio:
- limiti alla crescita della spesa
- indicazioni su certi aspetti della manovra (es. contenimento spesa sanitaria)
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Non è una legge, ma vincola politicamente le decisioni del Governo; l’unico vincolo di saldo è
quello del saldo netto da finanziare, limite massimo indicato all’art. 1
Contenuto ai sensi delle L. 468/78 e L. 208/99:
- parametri economici essenziali, previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di
entrata e di spesa del settore statale e del consolidato delle PA, ivi compreso il flusso
delle risorse destinate al Mezzogiorno
- gli obiettivi macroeconomici (in particolare sviluppo del reddito e occupazione)
- obiettivi, rapportati al PIL, del settore statale e dell’indebitamento netto del conto
consolidato delle PPAA
- obiettivi di fabbisogno complessivo, i disavanzo corrente del settore statale e del conto
delle PPAA
- regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello stato e
aziende autonome
- articolazione degli interventi collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo
ricompreso nel bilancio pluriennale, necessario per il conseguimento obiettivi di cui
sopra
Il DPEF viene trasmesso alle Regioni e discusso in ambito di Conferenza Stato-Regioni per un
parere a Governo e Parlamento entro il 15 luglio.
Il bilancio annuale di previsione
Il bilancio annuale di previsione si compone quindi di:
- stato di previsione dell’entrata
- stato di previsione della spesa corrispondenti ai diversi Ministeri e alla Presidenza del
Consiglio
- quadro generale riassuntivo
Gli Stati di previsione
Per ogni unità di previsione sono indicati:
- ammontare presunto dei Saldi attivi e passivi alla chiusura dell’anno precedente e a
quello cui si riferisce il bilancio
- l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di
impegnare (preventivo di competenza)
- l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di
pagare (preventivo di cassa)
Ad ogni stato di previsione sono allegati:
- nota preliminare: riporta gli obiettivi che ciascuna amministrazione intende conseguire
in termini di livello di servizi, assunzione programmate di personale, indicatori di
efficienza ed efficacia che si intendono utilizzare per valutare i risultati
- allegato tecnico in cui i contenuti di ciascuna unità previsionale sono disaggregati per
capitolo e per ciascun capitolo il carattere giuridico della spesa (obbligatorio o
discrezionale) e i tempi di esecuzione pei programmi e di progetti finanziati
- prospetto in cui le unità di previsione di base sono ripartite in capitoli ai fini della
gestione e della rendicontazione
- allegato che espone le risorse destinate alle aree depresse
- allegato che riporta le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese
correnti e in conto capitale
Il Quadro Generale Riassuntivo
Riporta l’indicazione dei seguenti saldi:
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1. RISPARMIO PUBBLICO: TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE (TITOLI I
E II) – TOTALE DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I). se positivo indica la quota di
risorse correnti disponibili al finanziamento delle spese in conto capitale, se negativo,
esprime la quota di spese correnti da soddisfare ricorrendo all’indebitamento
2. SALDO NETTO DA FINANZIARE (FABBISOGNO): TOTALE ENTRATE (TITOLI I, II e III) –
SPESE FINALI (TITOLO I e II). Qui non sono considerate le spese per il rimborso dei
prestiti dato che questi servono a rimborsare disavanzi di anni precedenti. Esso indica la
misura con cui le operazioni dello Stato determinano il ricorso al mercato monetario e
finanziario
3. RICORSO AL MERCATO: FABBISOGNO + SPESE PER RIMBORSO PRESTITI (TITOLO III).
Esprime il totale lordo del finanziamento necessario per coprire il totale complessivo
delle spese
4. INDEBITAMENTO O ACCREDITAMENTO NETTO: TUTTE LE ENTRATE (TITOLI I, II, III) –
TUTTE LE SPESE IN CONTO CAPITALE E CORRENTE ESCLUSE LE OPERAZIONI
FINANZIARIE (operazioni di intermediazione finanziaria effettuate dallo Stato)
Il bilancio Pluriennale
Caratteristiche:
- È elaborato in termini di competenza (accertamento delle entrate, impegno di spesa)
- Ha una proiezione pluriennale coprendo un periodo di tre anni
- È un bilancio finanziario di competenza, ma non riveste la natura di atto giuridicoformale di autorizzazione alla riscossione delle entrate ed esecuzione delle spese in esso
previste
- È approvato con apposito articolo del disegno di legge del bilancio ed aggiornato
annualmente;
- Non è un bilancio scorrevole, ma le previsioni pluriennali vengono riviste ogni anno
- È uno strumento di programmazione di medio termine
Espone separatamente:
a) L’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente, cioè
indipendentemente dalle decisioni contenute nella legge finanziaria
b) Le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli
interventi programmati nel DPEF
La Legge Finanziaria e le leggi collegate
Il bilancio è un atto legislativo di indirizzo e in quanto tale non può introdurre elementi
innovativi di ordine sostanziale al quadro legislativo in vigore.
Legge Finanziaria
Scopo della legge finanziaria è di:
- Disporre annualmente, in coerenza con gli obiettivi fissati dal DPEF, il quadro di
riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale
- Provvedere alla regolazione annuale delle grandezze previste dalle disposizioni
legislative al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi
Contenuto: La L. 208/99 stabilisce che la L. Finanziaria non può contenere norme di delega, di
carattere ordinamentale oppure organizzatorio, ma solo norme che hanno effetti finanziari a
partire dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale; in particolare essa indica:
a) Il livello massimo di ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare
(fabbisogno) relativo a tutto il periodo coperto dal bilancio pluriennale
b) La misura della variazione delle aliquote e delle detrazioni d imposte, tasse e contributi
c) La determinazione delle quote di spese pluriennali, autorizzate con apposite leggi,
destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati
d) Le quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale, di natura corrente e in
conto capitale
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e) La determinazione delle riduzioni, relative a ciascun anno del bilancio pluriennale, di
autorizzazioni legislative di spesa
f) Gli stanziamenti per il rifinanziamento (per periodo non > 1 anno) di norme comprese
nelle spese in c/capitale e per il rifinanziamento, per più anni, di norme vigenti che
dispongono interventi a sostegno dell’economia e compresi nelle spese in c/capitale
g) L’ammontare dei fondi speciali
h) L’importo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego
i) Norme da cui derivano incrementi di entrata o riduzioni di spesa, ad eccezione di quelle
di natura ordinamentale o organizzatorio
j) Norme da cui derivano incrementi di spesa o riduzioni di entrate il cui scopo è rilanciare
l’economia in modo diretto
k) Norme che contengono misure correttive degli effetti finanziari derivanti da leggi in
corso di attuazioni per le quali si siano verificati scostamenti rispetto alle previsioni di
entrata o di spesa indicate dalle leggi medesime, al fine della necessaria copertura
finanziaria
Schema di contenuto della L. Finanziaria:
Ha storicamente una duplice valenza (proprio ed eventuale) ed è tecnicamente è composta di
due parti (tabelle ed articolato):
Contenuto
Proprio
Contenuto
Eventuale
Tabelle
Tabella A: Fondo Speciale di parte corrente
Tabella B: Fondo speciale di parte capitale
Tabella C: Quote annuali per spese a carattere
permanente
Tabella D: Interventi di sostegno alla economia di parte
capitale
Tabella E: Definanziamenti
Tabella F: Rimodulazione di spese a carattere pluriennale
Articolato:
Livello max. del ricorso al mercato e del saldo netto da
finanziare
Variazione delle aliquote, detrazioni e scaglioni… delle
imposte
Importo complessivo massimo da destinare al rinnovo
contratti dei dipendenti pubblici
Altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla
finanziaria dalle norme vigenti
Norme con effetti finanziari a decorrere dal primo anno
del bilancio, escluse le norme di delega o di carattere
ordinamentale ovvero organizzativo
Norme di riduzione di spesa o aumento delle entrate
(miglioramento saldi)
Norme di aumento di spesa o riduzione di entrate
finalizzate al sostegno dell’economia, ma con esclusione di
interventi di carattere localistico o microsettoriale
Le leggi collegate
Sono i c.d. “collegati fuori sessione” che contengono norme di natura ordinamentale e
organizzatorio, oltre che le leggi delega escluse nella finanziaria; hanno come obiettivo
prioritario quello di alleggerire la manovra della legge finanziaria in quanto, pur dovendo
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essere presentate entro il 15 novembre, possono essere approvate anche successivamente al
31 dicembre.
Hanno un contenuto omogeneo (di settore): consentono di effettuare tutte le modifiche
legislative necessarie per perseguire gli obiettivi di politica economica espressi nel DPEF e sono
strettamente legati a quest’ultimo. Non possono infatti riguardare settori che non siano
compresi nel documento di programmazione.
In tema di copertura finanziaria:
- La L. 208/99 stabilisce che tutti i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli
emendamenti di iniziativa del Governo da cui scaturiscono effetti finanziari devono
essere corredati da apposita relazione tecnica predisposta dalle competenti
amministrazioni. Spetta al MEF verificare l’attendibilità della relazione e dei dati
riportati.
- Tutte le disposizioni che comportano nove o maggiori spese hanno effetto entro il limite
della spesa espressamente autorizzata nelle relative leggi. Il raggiungimento di tale
limite è accertato da decreto dirigenziale del MEF
- Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni il Ministro competente
ne dà notizia al Ministro dell’Economia con apposita relazione, in mancanza della quale,
o ogniqualvolta riscontra che l’attuazione delle leggi rechi pregiudizio agli obiettivi di
finanza pubblica previsti dal DPEF, il Ministro dell’Economia relaziona al Parlamento e
assume le conseguenti iniziative legislative
Le relazioni al Parlamento
Sono predisposte dal Ministro dell’Economia e presentate al Parlamento:
- Relazione previsionale programmatica (entro il mese di settembre): espone il quadro
economico generale e indica indirizzi ed obiettivi della politica economica; inoltre
contiene:
a. Illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato
b. Relazioni programmatiche di settore
c. Relazioni sulle leggi pluriennali di spesa e sul loro stato di attuazione
- Relazione sulla stima del fabbisogno del settore pubblico (differenza tra entrate e spese
del settore pubblico)
Presentazione e approvazione dei bilanci
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Predisposizione e presentazione del progetto di bilancio
Scad.
31 mar
Soggetto
Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato
Invio alle amministrazioni della
circolare con la previsioni di
spesa effettuate sulla base
della legislazione vigente e con
le indicazioni sulle modalità di
redazione delle previsioni di
spesa
Amministrazioni
Governo
Ministero dell’Economia
Parlamento
Conferenza Stato-Regioni
Predispongono
le
modifiche
da
apportare alla legislazione vigente
tramite la Legge Finanziaria
Predispongono i programmi e gli
obiettivi di ciascun dicastero sulla base
delle proposte dei dirigenti responsabili
delle singole Unità Previsionali di Spesa
Valutazione
degli
oneri
delle
funzioni, dei servizi istituzionali,
dei programmi e dei progetti
presentati (*)
Valutazione
dello
stato
di
attuazione dei programmi in corso
(*)
Valutazione sulla opportunità di
conservare in bilancio i residui
delle spese in c/capitale
Predisposizione del progetto di
bilancio di previsione da sottoporre
alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri
30 giu.
Presentazione del DPEF
Esame
approvazione
DPEF
30 sett.
30 sett.
e
del
Presentazione del bilancio
pluriennale a
legislazione
vigente
Presenta alle Camere e alle
Regioni il disegno di legge di
approvazione del bilancio
annuale
e
della
Legge
Finanziaria
Esprime parere al Governo e
Parlamento
sui
criteri
di
ripartizione del fondo per il
finanziamento
dei
programmi
regionali di sviluppo
15 ott.
15 nov.
Presentazione
dei
provvedimenti collegati alla
finanziaria
Approvazione
legge finanziaria e
bilancio
31 dic.
(*) La valutazione sulle risorse da assegnare avviene sulla base dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica elaborati dai singoli servizi di controllo interno sulla base dei principi di
efficienza ed efficacia
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Approvazione del bilancio (sessione bilancio): 45 giorni per la Camera in prima lettura e 35
giorni per l’altra nella quale si provvede alle seguenti operazioni:
- Esame e votazione di articoli, tabelle ed emendamenti del bilancio preventivo a
legislazione vigente (senza votazione finale)
- Esame della legge finanziaria (approvazione)
- Predisposizione della nota di variazione al bilancio dello Stato con la quale i Governo
modifica gli stati di previsione del bilancio preventivo secondo le disposizioni della legge
finanziaria (che permette di riversarenel bilancio la manovra politica economica
predisposta dal Governo e contenuta nel DPEF
- Approvazione della nota di variazione
- Votazione liberatoria entro 31.12
Successivamente all’approvazione:
- Promulgazione del Capo dello Stato e controfirma del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri Responsabili
- Inserimento nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti (Gazzetta Ufficiale)
- Entro 10 gg. dall’entrata in vigore della legge di bilancio, tenuto conto delle proposte
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, definiscono gli obiettivi, le priorità, i piani e i
programmi da attuare ed emanano le conseguenti direttive per l’attività amministrativa
e per la gestione
- I Ministri procedono ad assegnare le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie
ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i quali sono tenuti a rispondere della
gestione delle risorse assegnare e dei risultati conseguiti.
In caso di non approvazione nei tempi utili del bilancio si procede all’esercizio provvisorio:
Limiti:
- Tempo: 4 mesi
- Necessità: non può andare oltre i termini minimi necessari per evitare la paralisi dello
Stato
- Natura legislativa: può aversi soltanto con la legge; organo competente è il Parlamento
che, dopo aver imposto l’esercizio provvisorio, può revocarlo o esplicitamente o
implicitamente con l’approvazione del bilancio
Oggetto: considera le previsioni del nuovo esercizio quali risultano dal vilancio presentato e
non ancora approvato
Esempio di manovra:
Obiettivi del DPEF:
- Saldo netto da finanziare a – 49
Bilancio a
Legge
legislazione
Legge
di
vigente
finanziaria bilancio
T1
T2
T (T1 + T 2)
tributarioe
altre
totale entrate
600
30
630
-2
-2
598
30
628
G1
G2
G (G1 + G2)
correnti
c/capitale
totale uscite
600
90
690
-16
3
-13
584
93
677
(T-G)
saldo netto da
finanziare
-60
11
-49
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Modificazioni del bilancio (bilancio di assestamento):
Durante l’esercizio finanziario possono verificarsi nuove o maggiori entrate rispetto a quelle
previste in bilancio oppure che si dimostrino nuove o maggiori spese rispetto agli stanziamenti.
Si ricorre quindi alle variazioni di bilancio:
- Variazioni delle entrate
o Nuove entrate: sono rilevate in un nuovo capitolo, istituito con Decreto del
Ministero dell’Economia
o Maggiori entrate: rimane impregiudicato il diritto dello Stato a riscuotere ed il
dovere delle amministrazioni a curarne l’accertamento e la riscossione
- Variazioni di spesa:
o Variazioni legislative disposte con disegno di legge di assestamento degli
stanziamenti di bilancio
o Variazioni amministrative (L. 468/78) disposte con decreti presidenziali o
ministeriali. Capitoli di spesa possono essere aggiunti o maggiorati prelevando
da:
 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine con decreto del MEF
 Fondo di riserva per le spese impreviste con decreto del Capo dello Stato
- Correzione degli errori di previsione, adeguamento degli stanziamenti ai residui attivi e
passivi (accertati al momento del rendiconto dell’esercizio precedente) ed alle eventuali
nuove esigenze sono presentate dal MEF al Parlamento affinché vengano approvate con
legge sostanziale
Lo strumento giuridico adottato è il bilancio di assestamento; il MEF presenta un disegno di
legge entro il mese di giugno ai fini dell’assestamento degli stanziamenti di bilancio
Assegnazioni di bilancio tramite atti amministrativi:
- Variazioni amministrative di cui sopra
- Sempre la L. 468/78 prevede che su proposta del Dirigente responsabile e con Decreto
del Ministro competente, da comunicare al MEF ed alle Commissioni Parlamentari ,
possono essere effettuate variazioni compensative fra capitoli di spesa della stessa
unità previsionale.
- Variazioni di spesa con decreto del Capo dello Stato su proposta del MEF: restituzione
tributi indebitamente riscossi, pagamenti di vincite al lotto, pagamenti relativi al debito
pubblico ecc.
Il contenuto del bilancio
Classificazione delle entrate e delle Spese:
La L. 468/78 prevede la ripartizione di entrate e spese
Entrate:
- Titoli
o Unità previsionali di base
 Categorie secondo la natura dei cespiti
 Capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della rendicontazione
Spese:
- Unità previsionali di base (in conto capitale e c/ corrente)
o Capitoli secondo l’oggetto, il contenuto economico e funzionale nonché il
carattere giurisdizionale (obbligatorio o discrezionale)
Inoltre in allegato allo stato di previsione della spesa viene presentato un quadro contabile da
cui risultano:
- Le categorie delle spese sondo l’analisi economica
- Le funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l’analisi funzionale
Classificazioni delle UPB di entrata:
Appunti di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici
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sono individuate con riferimento alla natura delle entrate
Le UPB di entrata sono a loro vota raggruppate in una tabella (stato previsionale); la singola
UPB è suddivisa in quattro parti omogenee, detti titoli:
- TITOLO I: proventi da tributi (entrate correnti)
- TITOLO II: entrate extra-tributarie: sono gestite dai vari Ministeri cui afferiscono le
fonti di entrata e riguardano i profitti quali i proventi di imprese pubbliche (entrate
correnti)
- TITLO III: entrate derivanti dall’amministrazione del patrimonio (entrate in c/capitale)
- TITOLO IV: accensione di prestiti relativi alle entrate che sorgono dalla vendita dei titoli
del debito pubblico
Classificazione delle UPB di spesa:
UPB 1° liv.
Individua i centri di
Resp.
Amm.va
individuati
presso
ciascun Ministero
UPB 2° liv.
TITOLI
TITOLO
I
Correnti
TITOLO
Capitali
II
Spese
Spese
TITOLO III Rimborso
prestiti
UPB 3° liv.
Aggregati
Spese di funzionamento
Spese per interventi
Spese per trattamenti di
quiescenza
Integrativi e sostitutivi
Oneri del debito pubblico
Oneri comuni
Spese per investimenti
Altre spese in conto
capitale
Oneri comuni
Spese per rimborso del
debito pubblico
UPB 4° liv.
Per destinazione
Suddivisione
secondo
la
destinazione,
attività
istituzionale
esercitata
oppure secondo
la
natura
economica
Capitoli
Rilevanti ai fini della
rendicontazione
Le UPB di quarto livello sono quelle rilevanti ai fini dell’approvazione parlamentare
Fondi di riserva e fondi speciali
-
-
Fondi di riserva: servono per rimediare ad errori di previsione
o Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine: L’utilizzo di tali fondi non può
essere superiore a quello del precedente esercizio finanziario incrementato del
2%. Da tale fondo si possono effettuare stoni per:
 Pagamento residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi
precedenti per perenzione amministrativa
 Aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere
obbligatorio o connessi con l’accertamento e la riscossione delle entrate
o Fondo di riserva per spese impreviste: per le spese di parte corrente che non
riguardano spese obbligatorie e d’ordine ed altre spese espressamente indicate
dalla legge che non impieghino i bilanci futuri
o Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura
corrente. Utilizzabile per incrementare le UPB che risultino insufficienti su
proposta del Ministro competente con decreto del MEF che ne da comunicazione
alle commissioni parlamentari competenti.
o Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa: finalizzato a colmare eventuali
deficienze che si manifestano nel corso dell’anno finanziario nelle dotazioni dei
capitoli delle amministrazioni statali.
Fondi speciali: una volta determinati nel loro ammontare nella L. Finanziaria, vengono
utilizzati per far fronte a spese derivanti dai progetti di legge che si prevede possano
essere approvati nel corso del bilancio degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del DPEF
deliberato dal Parlamento; si distinguono a seconda che prevedono
o Spese correnti
o Spese in c/capitale
Appunti di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici
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Le somme iscritte in detti fondi possono essere portate in aumento di determinati
stanziamenti solo dopo la pubblicazione di provvedimenti legislativi; non possono essere
utilizzati per la copertura finanziaria di decreti legge salvo che riguardino spese di primo
intervento per calamità naturali od improrogabili esigenze legate alla tutela della
sicurezza del paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
Qualora tali fondi non vengano utilizzati entro l’anno costituiscono economie di bilancio.
Per le spese corrispondenti ad obblighi internazionali, obbligazioni contrattuali o relative
al rinnovo di contratti del pubblico impiego, la copertura finanziaria resta valida per
l’esercizio successivo perché i relativi provvedimenti entrino in vigore entro il termine
del suddetto esercizio.
Sono da rilevare in particolare:
o Accantonamenti di segno negativo derivanti da riduzioni di spesa o incremento di
entrate
o Fondo speciale per la rassegnazione dei residui passivi della spesa in conto
capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.
Le gestioni fuori bilancio
Trattasi di operazioni finanziarie che si svolgono nell’ambito dell’amministrazione dello Stato
indipendentemente dalle statuizioni di bilancio. Possono rendersi necessarie per lo Stato in
particolari circostanze che richiedono produzione di beni e servizi tali che l’iniziativa privata
non può soddisfare. Col venire dei presupposti dovrebbero essere soppresse in quanto si
pongono in contrasto con i principi fondamentali di bilancio pubblico:
- Universalità (tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio)
- Unità (il bilancio è un documento unico)
- pubblicità
L. 559/93 => soppressione di tutte le gestioni fuori bilancio con quelle espressamente
menzionate dalla legge stessa
L. 289/02 => individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche
proprie dei fondi di rotazione.
Residui
Residui attivi: entrate accertate ma non ancora riscosse nonché entrate riscosse ma non
ancora versate
In riferimento
- residui
- residui
- residui
- residui
- residui
al loro grado di esigibilità si distinguono in:
la cui riscossione può considerarsi certa
connessi a dilazioni di pagamenti (residui dilazionati)
incerti perché giudizialmente controversi
riconosciuti di dubbia e difficile esazione
riconosciuti assolutamente inesigibili
Residui passivi: spese impegnate e non ancora ordinate ovvero ordinate ma non ancora
pagate.
I residui passivi comprendono anche somme che non corrispondono a debiti giuridicamente
sorti nei confronti di terzi:
- residui per impegni latenti: spese deliberate da organi amministrativi, ma non ancora
impegnate
- residui di stanziamenti: spese previste in bilancio per le quali non si è avuto ancora
l’accertamento.
Appunti di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici
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Gestione dei residui: sono riportati nella contabilità dell’esercizio successivo, ma tenuti distinti
dalle somme relative alla competenza del nuovo esercizio finanziario.
Si hanno due distinte gestioni finanziarie:
- una prevista per l’anno finanziario in corso (gestione di competenza)
- una concernente esclusivamente l’esazione di pagamento.
Per quanto riguarda i residui attivi, questi vengono mantenuti in bilancio fino a quando non
vengono riconosciuti:
- di dubbia o difficile esazione: vengono iscritti nei registri della contabilità del demanio
che provvederò agli ultimi tentativi di riscossione
- assolutamente inesigibili: vengono eliminati dalle scritture contabili con decreto
ministeriale dopo che sia stato esperito l’apposito procedimento.
Per quanto riguarda i residui passivi:
- residui di spese correnti:
o funzionamento o mantenimento: non pagati entro il secondo esercizio successivo
a quelli cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amm.vi
o lavori, forniture e servizi: possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo
esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme eliminate possono riprodursi con rassegnazione ai pertinenti capitoli degli
esercizi successivi, qualora il creditore ne richieda il pagamento
- residui relativi alle spese in c/capitale
o di investimento: possono essere mantenuti in bilancio non oltre l’esercizio
successivo a quello cui si riferiscono a meno che non siano iscritti in forza di
disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio
precedente. In tal caso il tempo di iscrizione dei residui è protratto di un anno
o relativi ad importi che lo Stato sia tenuto a pagare per contratto o come
compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il
settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il corrispondente
stanziamento, si intendono perenti agli effetti amm.vi
L’esecuzione del bilancio e la gestione della Tesoreria
Entrate:
classificazione:
- secondo la natura giuridica:
o di diritto pubblico (es. basate sulla potestà impositiva)
o di diritto privato
- oppure
o a titolo commutativo
o titolo contributivo
Sistema giuridico:
- accertamento: fase giuridica in cui sorge per lo Stato il diritto a riscuotere. Avviene nel
momento in cui l’amministrazione competente appura la ragione del credito e il
soggetto debitore, iscrivendo il credito come di competenza nell’anno finanziario
- riscossione: la fase in cui il debitore paga. Il pagamento viene effettuato a degli agenti
individuati dalla legge; può avvenire tramite:
o versamento spontaneo
o coattivamente con titoli esecutivi (iscrizione al ruolo)
- versamento: effettuato dagli agenti di riscossione presso la Tesoreria dello Stato.
Spese:
Sistema giuridico:
Appunti di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici
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previsione: si ha con l’approvazione del bilancio di previsione. Definisce l’importo limite
massimo per tutte le fasi successive. L. 266/05 => nella formulazione delle previsioni di
spesa deve tenersi conto degli esiti del controllo effettuato dalla Corte dei Conti.
Impegno: fase giuridica in cui sorge l’obbligo di pagare una determinata somma. Gli
impegni possono derivare da:
o Impegni di legge
o Impegni contrattuali
o Impegni amm.vi (atti amm.vi diversi da contratto)
o Impegni giudiziari (sentenze passate in giudicato che condannano lo Stato a
pagare una certa somma
Le amm.ni pubbliche possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori
a 1/12 della spesa previstala ciascuna unità previsionale di base, ad eccezione di spese
per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o di natura obbligatoria ovvero
non frazionabili in dodicesimi ecc. la violazione di tale norma comporta responsabilità
contabile.
Chiuso l’esercizio finanziario (31 dicembre) non possono essere assunti a carico
dell’esercizio scaduto impegni di spesa.
Liquidazione: la spesa viene determinata nel suo preciso ammontare e si individua
esattamente il soggetto del creditore
Ordinazione: si dà ordine alla tesoreria di pagare la somma. Ciò avviene tramite ordini
di accreditamento, ruoli di spese fisse (per spese di carattere ricorrente: stipendi, fitti,
tutele altre spese fisse), ruoli di variazione (per le variazioni di spese fisse). Sono titoli
di spesa emessi dalle amm.ni c.li e da alcune amm.ni periferiche su tesorerie provinciali
o sulla tesoreria centrale, mediante i quali si pongono i fondi a disposizione dei
funzionari delegati alla spesa. L’ordinazione può essere:
o Diretta (il dirigente ordina direttamente alla tesoreria di pagare)
o Indiretta: l’ordinatore principale autorizza un ordinatore secondario ad effettuare
i pagamenti. In tal caso si dispone un’apertura di credito presso la banca
incaricata del servizio di tesoreria, a favore di un funzionario delegato.
Il mandato di pagamento hanno un nr. progressivo per esercizio e per capitoli di
bilancio; devono riportare: esercizio, nr. e denominazione del capitolo di bilancio, dati
del creditore , oggetto della spesa, somma da pagare, la specificazione dei documenti
giustificativi annessi, la data, la tesoreria ed il luogo.
Pagamento: viene eseguito dai Tesorieri. Il mandato informatico consente di sostituire
l’ordinativo diretto cartaceo. Esso è costituito dall’insieme della clausola di ordinazione
della
spesa
(che
deve
essere
riportata
nell’atto
di
impegno
emesso
dall’amministrazione) e dell’ordine di pagare.
Appunti di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici
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Controlli sui titoli di spesa:
Ordini di accreditamento:
Amm.ne
C.le
Ordine
Tesoreria
Delega
Funzionario
delegato
alla spesa
Ruoli di spese fisse:
Invio a Corte
dei Conti
Controllo
preventivo
di legittimità
Pronuncia
entro 30 gg
Spedizione
Dipartimenti
Provinciali
Tesoro
Amm.ne
C.le
Invio alla
Ragioneria
competente
Controllo
(entro 15 gg)
se
somma > stanziamenti
Rileva
eccezioni
di legalità
Registra
(entro 10 gg)
impegno
di spesa
Eventuale
Ri-trasmissione
atto con rilievi
motivati
Apertura dei
conti ai singoli
creditori
Accreditamento
ed estinzione
dei titoli
Controllo
Successivo
Corte dei Conti
Il fermo amministrativo e compensazione.
Qualora un’amministrazione dello Stato abbia a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi
diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento,
questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo. Tale sospensione
costituisce il c.d. fermo amministrativo che in pratica, dato che un’amministrazione non può
sequestrare o pignorare nei confronti di altra amministrazione, sostituisce l’atto di
pignoramento o di sequestro.
Il credito deve essere classificato tra quelli certi:
- Deve appartenere all’amministrazione che ha emesso il fermo
- Deve essere rivolto all’amministrazione dello Stato
- L’amministrazione creditrice deve essere diversa da quella debitrice. In caso contrari è
possibile ricorrere, solo da parte dell’amministrazione, alla compensazione tra crediti e
debiti se esistono i requisiti di omogeneità dei termini ed esigibilità dei crediti.
Il debitore di una somma nei confronti dello Stato non può invece eccepire la compensazione
del proprio debito con un credito vantato nei confronti dello Stato stesso.
Gestione della tesoreria
Il servizio di tesoreria si articola su due livelli:
- Tesoreria centrale
- Tesoreria provinciale
- La Tesoreria Unica
La tesoreria centrale è istituita presso la Banca d’Italia e comprende due gestioni:
Appunti di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici
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-
-
Operazioni di tesoreria: sono riferite alla gestione del servizio di cassa che deve essere
tale da garantire il reperimento dei mezzi finanziari necessari.
o Operazioni interne di tesoreria:
 Emissione di vaglia del Tesoro per i pagamenti fra tesorerie
 Passaggio di fondi per il cambio di gestione tra tesorieri
 Spedizione di moneta metallica e biglietti a debito dello Stato da una
tesoreria all’altra.
o Operazioni esterne:
 Emissione di titoli di Stato a breve termine che costituiscono il debito
c.d. fluttuante
 Anticipazioni dell’Istituto di emissione: forma di finanziamento del
momentaneo sfasamento tra entrate e uscite, relativo al conto corrente
acceso presso la Banca Italia che gestisce il servizio di tesoreria
provinciale. Tale sistema implica la creazione di base monetaria per far
fronte allo scoperto del Tesoro. Dopo il trattato di Maastricht tale
finanziamento non può pi avvenire a condizioni di favore come avveniva
prima.
 Pagamenti e incassi in euro nell’ambito dell’Unione Monetaria Europea
attraverso il TARGET (Trans European Automated Real Time Gross
Settlement Express Transfer)
 Pagamenti e incassi in altra valuta
 Differenze di cambio
Operazioni finanziarie: che si fondano sul credito pubblico in generale, ed in particolare
sull’emissione dei prestiti, il riscatto di obbligazioni ecc.
Anche il servizio di Tesoreria provinciale è affidato alla Banca d’Italia. Il Tesoro intrattiene un
rapporto di conto corrente con la Banca d’Italia. Compiti principali:
- Ricevimento dei versamenti con emissione di relative quietanze e ricevimento dei titoli
di spesa con pagamento ai beneficiari
- Espletamento delle operazioni disposte dal dipartimento del Tesoro per il movimento dei
fondi tra diverse tesorerie
- Operazioni riguardanti il debito pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti
- Ricevimento e custodia della scorta annuale dei BOT
Il servizio di Tesoreria Unica interessa:
- Province e comuni
- Consorzi ed associazioni, comunità montane e Unioni di comuni con popolazione non
inferiore a 10.000 abitanti
- Enti portuali ed enti parchi nazionali
- Regioni a statuto ordinario
Ciascuno di tali enti si avvale di una banca per lo svolgimento del servizio di tesoreria vero e
proprio. Tali banche hanno l’obbligo di accedere presso la tesoreria provinciale dello Stato delle
contabilità speciali sulle quali avviene effettivamente l’esecuzione delle operazioni di incasso e
pagamento.
Con il D. Lgs. 279/97 è previsto che:
- Regioni, Province e comuni con popolazione non inferiore a 10 mila abitanti siano usciti
dal sistema di tesoreria unica salvo che per le entrate derivanti da contributi statali
Il Rendiconto generale dello Stato e i rendiconti speciali
Rendiconto Generale
Trattasi di documento contabile nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della gestione
dell’anno finanziario.
Contenuto e struttura:
Appunti di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici
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Si compone di due parti:
- Conto del bilancio (conto consuntivo o rendiconto finanziario): esprime i risultati
consuntivi annali di tutta l’attività finanziaria svolta dall’azienda statale e li mette a
confronto con i valori del corrispondente bilancio di previsione. Vengono riportate:
o Entrate di competenza dell’anno accertate, riscosse e rimaste da riscuotere
o Spese di competenza dell’anno impegnate, pagate e rimaste da pagare
o Gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti
o O versamenti in tesoreria e i pagamenti effettuati per ciascun capitolo di bilancio
complessivamente in conto competenza ed in conto residui
o L’ammontare totale dei residui
Nel conto del bilancio sono anche riportate, per ciascun capitolo, le entrate e le spese previste
poste a raffronto con le entrate e le spese rispettivamente accertate e impegnate. Il conto
consuntivo offre così i seguenti dati:
o Maggiori o minori entrate; economie e maggiori spese
o Variazioni nei residui degli anni precedenti
o Residui attivi e passivi a fine esercizio
-
Conto generale del patrimonio: fornisce la dimostrazione della consistenza del
patrimonio dello Stato all’inizio dell’esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del
medesimo e della consistenza alla fine di esso. Le attività e passività sono così
classificate:
o Attività finanziarie
o Attività non finanziarie prodotte: attività economiche ottenute quale prodotto dei
processi di produzione
o Attività non finanziarie non prodotte: attività economiche ottenute non da
processi di produzione
o Passività finanziarie: mezzi di pagamento, strumenti finanziari e simili
Processo di approvazione e parificazione:
Appunti di Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici
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I Ministeri compilano
il conto del bilancio
ed il conto del patrimonio
Trasmissione dei conti alla
Ragioneria Generale entro
il 30 apr.
Ragioneria redige i
prospetti riassuntivi
Entro 31 Maggio MEF
Trasmette il rendiconto alla
Corte dei Conti
Corte dei Conti procede
alla parificazione
Corte dei Conti delibera sul
Rendiconto generale
dello Stato
Corte dei Conti trasmette
al Parlamento Relazione sul
Rendiconto Generale
dello Stato
Corte dei Conti trasmette a
MEF il rendiconto parificato
MEF, con deliberazione
Consiglio Ministri presenta,
entro Giugno, il
Rendiconto al Parlamento
Parlamento approva
entro luglio
La parificazione consiste nel confronto dei risultati, relativi sia alle entrate che alle spese, con
le previsioni contenute nella legge di approvazione del bilancio di previsione. A tal fine la Corte
verifica se le entrate riscosse e versate ed i residui da riscuotere e da versare, risultanti dal
rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi
alla Corte dai Singoli Ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l’esercizio concordino con
le scritture tenute o controllate dalla Corte stessa ed accerta i residui passivi in base alle
dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno alle proprie scritture.
La Delibera sul rendiconto generale avviene a Sezioni riunite, con le formalità della sua
giurisdizione contenziosa e con l’intervento del procuratore generale in veste di pubblico
ministero.
I Rendiconti speciali
Si distinguono in:
- Rendiconti amministrativi: Scopo è quello di dimostrare le operazioni compiute e d
permettere l’aggregazione nel rendiconto generale. L’agente ha l’impiego di denaro o
l’utilizzo di beni senza averne la disponibilità fisica. Sono di quattro tipi:
o Rendiconto degli agenti della riscossione (gli incaricati a riscuotere entrate di
qualsiasi natura di spettanza dello Stato
o Rendiconto dei funzionari delegati: funzionari della PA delegati a provvedere
direttamente al pagamento di alcune spese
o Conto delle tesorerie: sono i conti giornalieri, mensili e riassuntivi della Tesoreria
Centrale
o Conto dei consegnatari: resi agli agenti che hanno in consegna beni e materiali
dell’amministrazione.
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-
Rendiconti giudiziali: scopo è dimostrare la responsabilità degli agenti per lesioni o
danni al patrimonio pubblico, o la loro situazione nei confronti dell’erario. Ci si muove
nell’ambito della giurisdizione del giudice contabile. In questo caso l’agente ha la
materiale disponibilità del bene e si configura il suo obbligo di rendere conti giudiziali.
La L. 827/24, prescrive che tutti gli agenti contabili dell’amministrazione che siano
incaricati dei pagamenti e delle riscossioni o che ricevono somme dovute allo Stato o
altre delle quli lo Stato diventa debitore, devono rendere ogni anno alla Corte dei Conti
il conto giudiziale della loro gestione. Sono tenuti all’osservanza di quest’obbligo anche
coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi propri degli agenti
contabili.
Sono agenti contabili:
o Agenti della riscossione
o Tesorieri o agenti pagatori
o Agenti consegnatari
Il conto è reso direttamente all Corte dei Conti, oppure tramite l’amministrazione da cui
dipende il contabile.
Gli Enti Pubblici Territoriali e Istituzionali
La Gestione finanziaria e contabile delle Regioni a Statuto Ordinario
La riforma del Titolo V della Costituzione => nuovo art. 119 della Costituzione che riafferma e
rafforza l’autonomia finanziaria delle Regioni, cioè la potestà di stabilire e gestire in modo
autonomo le risorse finanziarie di cui necessitano per la realizzazione delle funzioni loro
affidate
Evoluzione legislativa:
- L. 281/70: prima forma di disciplina per le entrate finanziaria delle Regioni
- L. 158/90: autonomia impositiva più ampia e istituzione del Fondo di parte corrente e
del Fondo degli investimenti
- L. 549/95: Fondo perequativo per compensare la riduzione dei trasferimenti
- D. Lgs. 446/97:
o IRAP
o Addizionale IRPEF
o Fondo di compensazione interregionale (dal 1999)
- D. Lgs. 56/2000:
o Abolizione dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni a Statuto ordinario
o Sostituzione dei trasferimenti con l’aumento dell’aliquota di compartecipazione di
addizionale IRPEF, IVA, accise su benzina
o Previsione di meccanismi perequativi
Struttura del federalismo fiscale:
- La finanza ordinaria:
o Autonomia finanziaria esplicitamente attribuita, oltre che alle Regioni, anche a
Comuni, Province e Città Metropolitane
o L’autonomia finanziaria si concretizza in autonomia di entrata e di spesa
o Gli Enti territoriali stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. L’autonomia
finanziaria delle Regioni deve comunque essere esercitata:
 In armonia con la Costituzione con evidente riferimento ai principi
costituzionali in materia tributaria e di bilancio
 Nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica
o Alle Regioni sono attribuiti anche compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibili al loro territorio
- Fondo perequativo: Per i territori con minore capacità fiscale per abitante, con legge
dello Stato si provvede ad istituire un fondo perequativo senza vincoli di destinazione. Il
fondo è alimentato dalle quote attinte dalle compartecipazioni dell’IVA
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-
Finanza straordinaria, con risorse aggiuntive destinate dallo Stato. Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni. I trasferimenti aggiuntivi presentano le
seguenti caratteristiche
o Le risorse possono essere assegnate solo ad alcune Regioni e non a tutte;
l’individuazione delle aree viene effettuata utilizzando indicatori di benessere
socio-economico, in linea con l’approccio utilizzato per la destinazione dei fondi
strutturali da parte della Comunità europea
o Le risorse assegnate hanno un vincolo di destinazione
Ricorso all’indebitamento e parallelismo funzioni-risorse: le risorse autonome degli enti
territoriali e i trasferimenti erogati dal fondo perequativo devono consentire di
finanziare integralmente le proprie spese di funzionamento, di intervento e di
amministrazione.
o Principio di parallelismo tra le funzioni esercitate dall’ente territoriale e le risorse
di cui dispone per esercitare tali compiti.
o Da un lato lo stato deve garantire alle regioni risorse finanziarie sufficienti a
svolgere le funzioni attribuite, dall’altro non può offrire nessuna garanzia sui
prestiti che queste ultime intendono contrarre.
o L. 281/70 prevede che le Regioni possono contrarre mutui ed emettere
obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento o per
assumere partecipazioni in società finanziarie regionali.
o D. Lgs. 76/2000: L’importo complessivo delle annualità in capitale e interessi
non può superare il 25% dell’ammontare complessivo delle entrate non vincolate
e a condizione che gli oneri futuri trovino copertura nell’ambito del bilancio
pluriennale della regione.
o D. Lgs. 8/93 le regioni sono autorizzate a contrarre mutui, anche in deroga alle
limitazioni stabilite dalla legislazione statale vigente, al fine di ripianare eventuali
disavanzi di amministrazione a condizione che:
 Possono avvalersi di tali disposizioni solo le regioni che hanno espresso
nella misura massima la propria autonomia impositiva
 L’ammortamento, a carico delle regioni, viene effettuato dal Ministero
dell’Economia utilizzando quote dal fondo comune spettanti alle regioni
 Non possono emettere prestiti obbligazionari
 Per un triennio non possono:
 Coprire posti in organico rimasti vacanti
 Iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, salvo quelle
relative a finanziamento per attuazione di politiche comunitarie
 Impegnare somme superiori a quelle dell’anno precedente per
acquisto e manutenzione di autoveicoli per il trasporto di persone,
spese postali e telefoniche, abbonamenti e pubblicazioni,
partecipazioni a convegni e consulenze esterne
Tributi propri delle regioni
-
-
IRAP: le regioni hanno facoltà di maggiorare l’aliquota ordinaria fino ad un punto
percentuale. La finanziaria 2003 ha disposto la sospensione di tutte le delibere di
aumento approvate dopo il 29/9/02. tuttavia è prevista una deroga alla sospensione
degli aumenti per le regioni che perseguano le seguenti finalità
o Rispetto dell’equilibrio economico-finanziario
o Copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario
L’art. 8 della L. 80/03 ha delegato il Governo a prevedere la graduale eliminazione
dell’IRAP.
Altri tributi:
o TOSAP (con facoltà di trasformare tale tassa in un canone), imposta sulle
concessioni statali, tasse sulle concessioni regionali (facoltà delle regioni di non
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applicarle), addizionale regionale all’imposta di consumo del gas, imposta
regionale sulla benzina per autotrazione, tasse automobilistiche regionali, tassa
regionale per il diritto allo studio universitario, tassa speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, imposta regionale sulle emissioni sonore degli
aeromobili, tassa sulla caccia, tassa per l’abilitazione professionale
addizionale IRPEF (min 0.9% max 1,4%)
compartecipazione regionale all’IVA pari al 25,7% del gettito complessivo
I contributi speciali.
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devono avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente
effettuate dallo stato, nonché carattere di generalità per tutto il territorio nazionale.
Vengono assegnati alle regioni con apposite leggi in relazione alle indicazioni del
programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionali, con
particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno
A partire dal 2001 il d.lgs 56/2000 ha disposto la cessazione dei trasferimenti erariali
destinati a:
o Trasporto pubblico
o Spesa sanitaria corrente al netto delle somme
 Vincolate da accordi internazionali
 Destinate agli IRCSS e alle attività degli istituti i ricerca
 Destinate ad iniziative previste da leggi nazionali o dal PSN
Per un triennio ogni regione è stata vincolata a impegnare una spesa sanitaria definita
in funzione della quota capitarla stabilita dal PSN
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