Ordinanza n. 3/2007 - Comune di Vigevano

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Ordinanza n. 3/2007 - Comune di Vigevano
CITTA’ DI VIGEVANO
SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio Polizia Amministrativa e Giudiziaria
ORDINANZA N. 3 / 2007
Oggetto: orari di apertura delle attività artigianali.
IL SINDACO
Premesso che il cambiamento di abitudini della popolazione relativo alla tipologia e agli orari nel
consumo dei pasti, ha fatto sorgere, al di fuori degli schemi tipici del commercio, offerte diversificate, che sul
territorio cittadino vanno radicandosi con sempre maggior frequenza, caratterizzate da nuove formule di
pasto veloce e monoporzione (crepes, piedine farcite, kabap, pizze, focacce, yogurt, ecc.) che viene quasi
necessariamente consumato in via immediata;
considerato che, attualmente, le predette attività, in base alla vigente normativa, non sono sottoposte
ad alcuna autorizzazione comunale perché sono inquadrate nell’ambito delle attività artigiane e, come tali,
godono di una particolare disciplina giuridica, tra cui il mancato assoggettamento a limitazioni di orario sia
per l’apertura degli esercizi, che per la vendita al pubblico;
verificato che la mancanza di regolamentazione degli orari di vendita al pubblico è causa di numerosi
esposti e lamentele da parte dei cittadini residenti nei pressi di tali esercizi, per le conseguenze dagli stessi
provocate: rumore degli avventori che sostano nelle immediate vicinanze dei locali, spesso fino a notte
inoltrata, che acquistano e consumano in loco i cibi pronti invadendo spazi pubblici all’aperto, emissione di
cattivi odori, imbrattamento delle strade, accumulo dei rifiuti;
considerato che il sostare dei clienti al di fuori dei locali ove si vendono gli alimenti provocano effetti
similari prodotti dai plateatici o dalle aree esterne di alcuni pubblici esercizi, ma, a differenza di questi ultimi,
le strutture artigiane non possono, in base alla legge, essere attrezzate per il consumo del cibo sul posto, né
tanto meno possono avvalersi di aree esterne, che non potrebbero comunque essere date in concessione
all’impresa artigiana a titolo di “plateatico”;
considerato, altresì, gli esercizi in oggetto svolgono attività di produzione e di vendita ma che, per la
natura del bene venduto, l’attività di vendita non sembra rivestire una “posizione accessoria rispetto
all’attività di produzione”, elemento fondamentale di riconoscimento dell’attività artigiana, come stabilito dalla
giurisprudenza;
attesa la necessità, al fine di garantire la tutela del diritto alla quiete della popolazione nelle ore
notturne, di disporre una specifica regolamentazione degli orari per disciplinare la vendita al pubblico dei
prodotti delle attività in argomento che, come sopra evidenziato, presentano aspetti in comune sia con i
pubblici esercizi sia con la attività commerciali, pur mantenendo caratteristiche proprie che le fanno
inquadrare come un “terzo genere” rispetto alle prime;
visto il D.Lgs. n. 267/00 “Testo unico delle disposizioni legislative sugli enti locali” con particolare
riferimento all’art. 50, co. 7, che prescrive: “ Il Sindaco … coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli
esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive
e generali degli utenti …”;
premesso che la previsione di orari massimi di chiusura e la correlata facoltà di anticipazione o di
posticipazione è conferita all’Amministrazione Comunale, proprio per la sua particolare vicinanza al territorio,
al fine di adeguare le previsioni astratte alla concreta realtà;
richiamata, ad ogni buon conto, la sentenza del T.A.R. Veneto n. 2144/04 che ha riconosciuto che
l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 assegni al Comune, ed al Sindaco in particolare, una generale competenza
in materia di fissazione di orari al fine di favorire il miglior contemperamento degli interessi, potenzialmente
configgenti, di lavoratori, di utenti dei servizi pubblici e di commercianti;
considerato che le prescrizioni in materia di orari di chiusura di esercizi commerciali, pubblici esercizi e
servizi pubblici sono preordinate a garantire la pubblica quiete nelle ore notturne, con la conseguenza che
l’inosservanza delle relative prescrizioni costituisce condotta rilevante anche ai fini dell’ordine e della
sicurezza pubblica e che la libera iniziativa dei singoli esercenti in osservanza dei principi di liberalizzazione
ed autonomia organizzativa dell’attività commerciale (D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114), deve essere
contemperata con il potere del Sindaco di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti;
visto che l’ordinamento vigente, a fronte di un vuoto normativo in materia, attribuisce all’ente locale
Comune il potere-dovere di provvedere con un’azione penetrante di coordinamento volta alla tutela di
interessi che rischierebbero di essere pregiudicati dall’esercizio del commercio senza controlli rimesso
all’arbitrio degli operatori;
ritenuto, peraltro, che nell’esercizio di siffatti poteri i comuni sono tenuti ad ispirarsi a finalità di ordine
commerciale e di tutela dei lavoratori, potendo e dovendo, peraltro, tener conto anche di altre esigenze
come quelle attinenti all’ordine ed alla sicurezza pubblica;
richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30.3.2006, avente ad oggetto “regolamento di
polizia urbana - introduzione dell’art. 69-ter del regolamento di polizia urbana della città di Vigevano” che
riconosce le seguenti esigenze come meritevoli di eguale tutela:
dei cittadini residenti in prossimità dei luoghi di esercizio delle suindicate attività artigianali di percepire
il miglioramento della sicurezza legato all’oggettivo aumento della quiete pubblica;
dei consumatori, di avere la certezza degli orari in cui possono acquistare gli alimenti d’interesse;
degli operatori di settore, di esercitare la propria attività economica e lavorativa tenendo conto delle
necessità dei cittadini e degli utenti;
considerato che il Consiglio Comunale ha ritenuto con la predetta deliberazione, che costituisce atto
generale di pianificazione economica ed il cui contenuto qui integralmente si richiama, di contemperare i
precitati interessi prevedendo per tutte le tipologie di attività artigianali, prive di specifica regolamentazione
dell’orario di apertura e di chiusura al pubblico, che possano svolgersi, anche al fine di tutelare la quiete
pubblica, nell’ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
visto l’art. 69-ter del regolamento di polizia urbana di Vigevano;
acquisito il parere favorevole espresso dalla associazione “Confartigianato Imprese Lomellina” in data
21 dicembre 2006 (lettera di prot. n. 124 del 02 gennaio 2007);
ORDINA
Che gli esercizi artigianali siti nel territorio comunale, che effettuano la vendita dei propri prodotti,
osservino le seguenti disposizioni in merito agli orari e giorni di apertura e chiusura al pubblico:
ART. 1 - ORARIO GIORNALIERO.
Coloro che svolgono attività artigianale, che vendono direttamente al pubblico, devono rispettare i
seguenti orari di vendita al pubblico dei propri prodotti:
dal lunedì al giovedì dalle ore 07.00 alle ore 24.00;
venerdì e sabato dalle ore 07.00 alle ore 02.00;
domenica dalle ore 07.00 alle ore 01.00.
Non deve essere comunque superato il limite delle 13 ore giornaliere.
Per quanto concerne i panificatori, negli orari di chiusura è esclusa la vendita al minuto ma non la
distribuzione ad altri venditori.
ART. 2 - PUBBLICITA’ DELL’ORARIO.
Gli artigiani rendono noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura mediante cartelli visibili dall’esterno
o altri mezzi idonei di informazione scritti obbligatoriamente in lingua italiana.
ART. 3 - RIDUZIONE DELL’ORARIO E SANZIONI.
Il Sindaco, per motivate esigenze di interesse pubblico o in presenza di disturbo della quiete pubblica
indotto dall’attività di vendita da parte degli artigiani o dai loro clienti, o in caso di inosservanza reiterata degli
orari stabiliti, ha facoltà di ridurre l’orario scelto.
Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.
In caso di reiterazione delle violazioni inerenti la pubblicità degli orari di effettiva apertura e chiusura di
cui alla presente ordinanza si applicano le disposizioni dell’art. 69-ter del regolamento di polizia urbana.
Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate ai sensi della legge n. 689/81.
Gli organi di polizia sono incaricati della vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza.
AVVERTE
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dalla pubblicazione in albo pretorio o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.
Vigevano, 17 gennaio 2007
Il Sindaco
F.to: Dott. Ambrogio Cotta Ramusino
Sigle: EC/IN