Atto di indirizzo per la revoca della gara di appalto indetta con
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Atto di indirizzo per la revoca della gara di appalto indetta con
PROVINCIA DI CAGLIARI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO N° 185 del 3 Ottobre 2014 Atto di indirizzo per la revoca della gara di appalto indetta con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 969 del 03.12.2012 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della gestione del servizio di parcheggio a pagamento e delle attività connesse alla balneazione e del punto ristoro (chiosco-bar), ubicati in località Is Figus e la realizzazione e gestione di un blocco di servizi igienici e docce in località Su Guventeddu. L'anno 2014 ( Duemilaquattordici) il giorno 3 ( tre ) del mese di Ottobre alle ore 8,00 nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE Il Sindaco Carla Medau assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Alberto Morelli ASSESSORI COLLU ILARIA OLLA EMANUELE FARNETI EMANUELE CAPOBIANCO ANNALISA P A PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE Uffici Proponenti: Settore Tecnico Ambientale Lavori Pubblici e Urbanistica I Responsabili dei Settori interessati: Geom. Donato Deidda OGGETTO Atto di indirizzo per la revoca della gara di appalto indetta con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 969 del 03.12.2012 mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della gestione del servizio di parcheggio a pagamento e delle attività connesse alla balneazione e del punto ristoro (chiosco-bar), ubicati in località Is Figus e la realizzazione e gestione di un blocco di servizi igienici e docce in località Su Guventeddu. PREMESSO CHE Con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 07.11.2012 l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di procedere all’affidamento, della gestione del servizio di parcheggio a pagamento e delle attività connesse alla balneazione e del punto ristoro (chiosco–bar), ubicati in località “Is Figus”, nonché la gestione di un blocco di servizi igienici e docce da realizzarsi in località “Su Guventeddu”. In esecuzione del predetto deliberato, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 969 del 03.12.2012, venne indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, fissando in anni 9 (nove) la durata della concessione e nella misura di € 96.000,00 il prezzo a base d’asta soggetto a rialzo. In data 01/03/2013, 14/03/2013 e 18/03/2013 vennero espletate le procedure di gara e aggiudicata in via provvisoria la concessione del servizio in parola alla Società Agma Snc, con sede a Pula in Piazza del Popolo, n. 63, P.I. 02820260921 la quale all’apertura dell’offerta economica aveva offerto € 120.960,00, formulando un rialzo percentuale pari al 26% e ottenendo complessivamente un punteggio di 82,60/100, seguita in graduatoria dalla Società Cooperativa Il Villaggio ’88, con sede a Cagliari, in via Malfidano, 29, P.I. 01847960927 e dalla Società Tiddia Mario con sede in via Cagliari 175, Sarroch; La Società Agma snc presentò la propria domanda di partecipazione alla gara in data 25/febbraio/2013 prot. 4497 e allegò, tra gli altri documenti, la dichiarazione autocertificativa attestante di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; Con determinazione n. 410 del 09.05.2013, acquisito agli atti il DURC positivo emesso dall’INPS in data 8 maggio 2103, vennero approvati gli atti di gara e aggiudicata, in via definitiva, la concessione del servizio in argomento alla Società Agma snc, per un canone novennale da corrispondere all’Ente nella misura di € 146.361,60, (€ 120.960,00 + IVA 21%), con decorrenza 01.06.2013. Successivamente all’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, vennero consegnate alla società Agma snc, le chiavi della struttura comunale, al solo scopo di effettuare un intervento di ripulitura dalla erbacce ed eseguire esclusivamente lavori interni di manutenzione ordinaria (nota comunale del 10 maggio 2013). Tuttavia la società Agma snc, anziché limitare l’intervento alla rimozione delle erbacce e alle semplici manutenzioni, avviò in assenza di qualsivoglia provvedimento autorizzativo comunale e regionale, i lavori prospettati nella propria offerta tecnica, tanto che venne redatto un verbale di violazione di opere edilizie abusive su suolo pubblico dal Comando di Polizia Locale (verbale del 25 luglio 2013 prot. 15743) cui è seguita la presentazione presso il Servizio di Edilizia Privata di istanza di accertamento di conformità. Con nota pervenuta in data 04.07.2013 (Prot. 14168), la Soc. Coop. Il Villaggio ’88, seconda classificata, con sede a Cagliari, in via Malfidano, 29, P.I. 01847960927, introduceva agli atti del procedimento osservazioni, secondo le quali la Società Agma snc, al momento dell’ esperimento della gara, non sarebbe stata in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, con particolare riferimento alla regolarità degli oneri contributivi; A seguito di dette osservazioni, con determinazione n° 579 del 15.07.2013, si provvedeva a sospendere in autotutela l’efficacia della determinazione n. 410 del 09.05.2013 recante l’aggiudicazione definitiva della concessione del servizio di parcheggio a pagamento delle attività connesse alla balneazione e del punto di ristoro (chiosco bar) in Loc. Is Figus e realizzazione e gestione di un blocco di servizi igienici e docce in Loc. Su Guventeddu, in favore Società Agma snc e nel contempo ad avviare le necessarie e dovute verifiche presso gli Istituti Previdenziali (INPS e INAIL) per accertare, alla data della procedura di gara, la regolarità della posizione della Società Agma snc; A seguito delle verifiche su disposte, pervenne il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) emesso dall’INPS di Cagliari in data 29.07.2013, dal quale si evinceva che la Società Agma snc “non risulta regolare con il versamento dei contributi al 26.02.2013” relativamente ai contributi INAIL; Con determinazione n° 579 del 15 luglio 2013, sulla scorta delle vigenti disposizioni normative e sulla scorta dei vigenti orientamenti giurisprudenziali in materia, secondo cui la presenza di un DURC negativo alla data di partecipazione alla gara obbliga la stazione appaltante ad escludere dalla procedura l’impresa interessata, si provvedeva in sede di autotutela, alla revoca della determinazione n. 410 del 09.05.2013 con la quale venne aggiudicata in via definitiva la concessione del servizio di parcheggio a pagamento delle attività connesse alla balneazione e del punto di ristoro (chiosco bar) in Loc. Is Figus e realizzazione e gestione di un blocco di servizi igienici e docce in Loc. Su Guventeddu, in favore Società Agma snc, con sede in Piazza del Popolo n. 63 – 09010 Pula, (Ca) P.I. 02820260921. La Società Agma snc impugnò nanti il TAR Sardegna la suddetta determinazione di revoca n° 579 del 15 luglio 2013 (Ricorso n. 1/2014). Successivamente, con comunicazione di deposito del dispositivo di sentenza del 16 aprile 2014 il TAR ha comunicato il rigetto del ricorso e in data 29 luglio 2014 è stata depositata la sentenza n° 644/2014, con la quale viene confermata la piena legittimità dell’operato comunale. L’amministrazione comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e per una nuova valutazione dell’originario pubblico interesse intende procedere alla revoca di tutta la procedura di gara. In particolare l’amministrazione comunale ritiene in primis, che la ulteriore individuazione di parcheggi a pagamento in corrispondenza delle più importanti spiagge utilizzate dai cittadini di Pula debba essere preceduta da un attenta analisi del fabbisogno e debba in linea di principio essere accompagnata da una contestuale erogazione di servizi al cittadino. In dette spiagge, che costituiscono la principale meta dei residenti a Pula, sono già in funzione numerosi parcheggi a pagamento, senza che sia stata programmata un effettiva erogazione di servizi quali possono essere i bagni e le docce e in generale servizi di balneazione. Su tali presupposti l’amministrazione comunale intende rivalutare l’originario pubblico interesse. E’ inoltre all’evidenza, sulla scorta di tutte le precedenti esperienze di affidamento in concessione del servizio in oggetto, l’elevato contenzioso sia in atto che in previsione, che ha portato in molte circostanze l’amministrazione comunale a dibattere in tribunale i termini contrattuali, nonché le numerose gare esperite talvolta deserte e talvolta con un solo aggiudicatario poi rinunciatario. Tali circostanze hanno peraltro condotto ad una mancata utilizzazione dell’area e al conseguente mancato conseguimento dei benefici economici, con grave disservizio per gli utenti le cui aspettative sono state così disattese. Non appare in ogni caso, sotto il profilo della impostazione gestionale del servizio, che trovi giustificazione alcuna la previsione di servizi igienici in località “Su Guventeddu”, molto distanti dal punto principale del servizio (Is Figus), che comporterebbe una gestione disomogenea, cui si potrebbe ovviare solo con presidio fisso di personale a coprire tutte le 24 ore, ma ciò – è del tutto evidente – renderebbe la gestione antieconomica con conseguente elevato rischio di ulteriore insorgenza di contenzioso. Per detti fondamentali aspetti l’amministrazione comunale intende rivedere le modalità di esercizio del servizio in argomento studiando più adeguati utilizzi delle aree e dei locali ivi esistenti, anche relazione al Piano di Utilizzazione del Litorale che verrà rielaborato e i cui studi e analisi dovranno mettere in luce l’eventuale ulteriore necessità di punti di ristoro e di servizi igienici a supporto della balneazione nelle immediate adiacenze delle aree demaniali, non solo del tratto di Pula ma dell’intera costa. Ritiene, conclusivamente, l’amministrazione, che la gestione dei servizi in esame – parcheggio, punto di ristoro e servizi igienici – non possano trovare esecuzione indipendentemente dal rimanente contesto territoriale, con il quale deve invece potersi raccordare mediante la preventiva programmazione con gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione dell’ente e su tutti, il Piano di Utilizzazione del Litorale, cui compete l’analisi e lo studio delle necessità occorrenti per l’attività della balneazione e le conseguenti previsioni di strutture – nei limiti di legge – nelle aree demaniali e nelle immediate adiacenze. La gestione episodica ed occasionale, al contrario di quella strutturale e pianificata, non consente di realizzare validi sistemi di gestione funzionale ed economica, a vantaggio del servizio, del gestore e della pubblica amministrazione; Considerato che con l’entrata in vigore dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 la revoca del provvedimento amministrativo prevede quali presupposto, tra gli altri, anche quello della nuova valutazione dell’interesse pubblico e che alla luce di quanto argomentato sussistono tutti i presupposti per il ritiro del bando di gara. Ritenuto che il potere della Pubblica Amministrazione di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara, soprattutto se ancora nella fase endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria, è sempre esercitabile; Considerato che nei contratti di appalto la Pubblica Amministrazione aggiudicatrice non è obbligata a stipulare il contratto con l’impresa aggiudicataria ed essa ben può rimuovere gli effetti dell’atto di aggiudicazione provvisoria (ed anche quello di aggiudicazione definitiva) purché la conseguente azione amministrativa sia condotta con i necessari crismi della legittimità; Considerato inoltre che l’aggiudicazione provvisoria, anche se individua un potenziale aggiudicatario definitivo della gara, è un atto ancora ad effetti instabili, del tutto interinali, e determina solo la nascita di una mera aspettativa, con la conseguenza che è sempre possibile per l’amministrazione procedere in autotutela; Pertanto nel caso di specie, essendo venuta meno l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per effetto della determinazione n° 579 del 15 luglio 2013, confermata con sentenza 29 luglio 2014 n° 644/2014 del TAR Sardegna,; Considerato pertanto che non può essere preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla sua revoca o annullamento quando la gara non risponde più alle esigenze dell’Ente - come nel caso di specie - e sussiste un interesse pubblico concreto e attuale, alla eliminazione degli atti divenuti inopportuni; Visto l’articolo 21 della Legge del 7 agosto 1990 n° 241 che stabilisce che in caso di sopravenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad effetto durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato, con ciò potendo concludere che se è revocabile l’atto di aggiudicazione definitiva avente natura provvedimentale, ancor di più lo è l’atto di aggiudicazione provvisoria ancora ad effetti instabili; Tutto ciò premesso PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI IMPARTIRE al Responsabile del Settore Tecnico, sulla base delle motivazioni in premessa, specifico atto di indirizzo per la revoca dell’intero procedimento della gara per l’affidamento del servizio del punto di ristoro, parcheggio a pagamento in località Is Figus e servizi igienici in località Su Guventeddu e in particolare affinché si provveda: ALLA REVOCA della determinazione n. 969 del 03.12.2012, con la quale venne indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento della gestione del servizio di parcheggio a pagamento e delle attività connesse alla balneazione e del punto ristoro (chiosco–bar), ubicati in località “Is Figus” e la realizzazione e gestione di un blocco di servizi igienici e docce in località “Su Guventeddu”, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per un periodo di anni 9 (nove); A DICHIARARE, di conseguenza, privi di effetti i verbali di gara n° 1 del 01 marzo 2013 relativo alle operazioni di accertamento della regolarità della documentazione amministrativa, n° 2 del 01 marzo 2013 relativo alla valutazione delle offerte tecnico gestionali, n° 3 del 14 marzo 2013 relativo all’esame della documentazione amministrativa, n° 4 del 14 marzo 2013 relativo alla valutazione delle offerte tecnico gestionali e n° 5 del 18 marzo 2013 relativo all’apertura ed esame delle offerte economiche e con il quale è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria la ditta Agma Snc, con sede a Pula in Piazza del Popolo, n. 63. Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri: IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale F.to Geom. Donato Deidda Pula 11/09/2014 IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott.ssa Lucia Cani Pula 11/09/2014 LA GIUNTA COMUNALE VISTA la suesposta proposta di deliberazione; ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; A VOTI unanimi, legalmente espressi; DELIBERA DI IMPARTIRE al Responsabile del Settore Tecnico, sulla base delle motivazioni in premessa, specifico atto di indirizzo per la revoca dell’intero procedimento della gara per l’affidamento del servizio del punto di ristoro, parcheggio a pagamento in località Is Figus e servizi igienici in località Su Guventeddu e in particolare affinché si provveda: ALLA REVOCA della determinazione n. 969 del 03.12.2012, con la quale venne indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento della gestione del servizio di parcheggio a pagamento e delle attività connesse alla balneazione e del punto ristoro (chiosco–bar), ubicati in località “Is Figus” e la realizzazione e gestione di un blocco di servizi igienici e docce in località “Su Guventeddu”, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per un periodo di anni 9 (nove); A DICHIARARE, di conseguenza, privi di effetti i verbali di gara n° 1 del 01 marzo 2013 relativo alle operazioni di accertamento della regolarità della documentazione amministrativa, n° 2 del 01 marzo 2013 relativo alla valutazione delle offerte tecnico gestionali, n° 3 del 14 marzo 2013 relativo all’esame della documentazione amministrativa, n° 4 del 14 marzo 2013 relativo alla valutazione delle offerte tecnico gestionali e n° 5 del 18 marzo 2013 relativo all’apertura ed esame delle offerte economiche e con il quale è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria la ditta Agma Snc, con sede a Pula in Piazza del Popolo, n. 63. Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to Carla Medau IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Alberto Morelli In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dall’ 8/10/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Alberto Morelli Copia conforme all’originale per uso amministrativo. Pula, lì 08/10/2014 L’Istruttore Amm.vo Delegato F.to Giuseppina La Corte