Atto di indirizzo per la revoca della gara di appalto indetta con

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Atto di indirizzo per la revoca della gara di appalto indetta con
PROVINCIA DI CAGLIARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
N°
185
del
3 Ottobre 2014
Atto di indirizzo per la revoca della gara di appalto indetta con determinazione
del Responsabile del Settore Tecnico n. 969 del 03.12.2012 mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della gestione
del servizio di parcheggio a pagamento e delle attività connesse alla balneazione
e del punto ristoro (chiosco-bar), ubicati in località Is Figus e la realizzazione e
gestione di un blocco di servizi igienici e docce in località Su Guventeddu.
L'anno 2014 ( Duemilaquattordici) il giorno 3 ( tre ) del mese di Ottobre alle ore 8,00
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
Il Sindaco Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Alberto Morelli
ASSESSORI
COLLU
ILARIA
OLLA
EMANUELE
FARNETI
EMANUELE
CAPOBIANCO
ANNALISA
P
A
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Uffici Proponenti: Settore Tecnico Ambientale Lavori Pubblici e Urbanistica
I Responsabili dei Settori interessati: Geom. Donato Deidda
OGGETTO
Atto di indirizzo per la revoca della gara di appalto indetta con determinazione
del Responsabile del Settore Tecnico n. 969 del 03.12.2012 mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della gestione
del servizio di parcheggio a pagamento e delle attività connesse alla balneazione
e del punto ristoro (chiosco-bar), ubicati in località Is Figus e la realizzazione e
gestione di un blocco di servizi igienici e docce in località Su Guventeddu.
PREMESSO CHE
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 07.11.2012 l’Amministrazione Comunale
ha manifestato la volontà di procedere all’affidamento, della gestione del servizio di parcheggio a
pagamento e delle attività connesse alla balneazione e del punto ristoro (chiosco–bar), ubicati in
località “Is Figus”, nonché la gestione di un blocco di servizi igienici e docce da realizzarsi in
località “Su Guventeddu”.
In esecuzione del predetto deliberato, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.
969 del 03.12.2012, venne indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del
D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, fissando in anni 9 (nove) la durata della concessione e nella
misura di € 96.000,00 il prezzo a base d’asta soggetto a rialzo.
In data 01/03/2013, 14/03/2013 e 18/03/2013 vennero espletate le procedure di gara e aggiudicata
in via provvisoria la concessione del servizio in parola alla Società Agma Snc, con sede a Pula in
Piazza del Popolo, n. 63, P.I. 02820260921 la quale all’apertura dell’offerta economica aveva
offerto € 120.960,00, formulando un rialzo percentuale pari al 26% e ottenendo complessivamente
un punteggio di 82,60/100, seguita in graduatoria dalla Società Cooperativa Il Villaggio ’88, con
sede a Cagliari, in via Malfidano, 29, P.I. 01847960927 e dalla Società Tiddia Mario con sede in
via Cagliari 175, Sarroch;
La Società Agma snc presentò la propria domanda di partecipazione alla gara in data
25/febbraio/2013 prot. 4497 e allegò, tra gli altri documenti, la dichiarazione autocertificativa
attestante di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti;
Con determinazione n. 410 del 09.05.2013, acquisito agli atti il DURC positivo emesso dall’INPS
in data 8 maggio 2103, vennero approvati gli atti di gara e aggiudicata, in via definitiva, la
concessione del servizio in argomento alla Società Agma snc, per un canone novennale da
corrispondere all’Ente nella misura di € 146.361,60, (€ 120.960,00 + IVA 21%), con decorrenza
01.06.2013.
Successivamente all’emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, vennero
consegnate alla società Agma snc, le chiavi della struttura comunale, al solo scopo di effettuare
un intervento di ripulitura dalla erbacce ed eseguire esclusivamente lavori interni di manutenzione
ordinaria (nota comunale del 10 maggio 2013). Tuttavia la società Agma snc, anziché limitare
l’intervento alla rimozione delle erbacce e alle semplici manutenzioni, avviò in assenza di
qualsivoglia provvedimento autorizzativo comunale e regionale, i lavori prospettati nella propria
offerta tecnica, tanto che venne redatto un verbale di violazione di opere edilizie abusive su suolo
pubblico dal Comando di Polizia Locale (verbale del 25 luglio 2013 prot. 15743) cui è seguita la
presentazione presso il Servizio di Edilizia Privata di istanza di accertamento di conformità.
Con nota pervenuta in data 04.07.2013 (Prot. 14168), la Soc. Coop. Il Villaggio ’88, seconda
classificata, con sede a Cagliari, in via Malfidano, 29, P.I. 01847960927, introduceva agli atti del
procedimento osservazioni, secondo le quali la Società Agma snc, al momento dell’ esperimento
della gara, non sarebbe stata in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, con
particolare riferimento alla regolarità degli oneri contributivi;
A seguito di dette osservazioni, con determinazione n° 579 del 15.07.2013, si provvedeva a
sospendere in autotutela l’efficacia della determinazione n. 410 del 09.05.2013 recante
l’aggiudicazione definitiva della concessione del servizio di parcheggio a pagamento delle attività
connesse alla balneazione e del punto di ristoro (chiosco bar) in Loc. Is Figus e realizzazione e
gestione di un blocco di servizi igienici e docce in Loc. Su Guventeddu, in favore Società Agma
snc e nel contempo ad avviare le necessarie e dovute verifiche presso gli Istituti Previdenziali
(INPS e INAIL) per accertare, alla data della procedura di gara, la regolarità della posizione della
Società Agma snc;
A seguito delle verifiche su disposte, pervenne il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.) emesso dall’INPS di Cagliari in data 29.07.2013, dal quale si evinceva che la Società
Agma snc “non risulta regolare con il versamento dei contributi al 26.02.2013” relativamente ai
contributi INAIL;
Con determinazione n° 579 del 15 luglio 2013, sulla scorta delle vigenti disposizioni normative e
sulla scorta dei vigenti orientamenti giurisprudenziali in materia, secondo cui la presenza di un
DURC negativo alla data di partecipazione alla gara obbliga la stazione appaltante ad escludere
dalla procedura l’impresa interessata, si provvedeva in sede di autotutela, alla revoca della
determinazione n. 410 del 09.05.2013 con la quale venne aggiudicata in via definitiva la
concessione del servizio di parcheggio a pagamento delle attività connesse alla balneazione e del
punto di ristoro (chiosco bar) in Loc. Is Figus e realizzazione e gestione di un blocco di servizi
igienici e docce in Loc. Su Guventeddu, in favore Società Agma snc, con sede in Piazza del
Popolo n. 63 – 09010 Pula, (Ca) P.I. 02820260921.
La Società Agma snc impugnò nanti il TAR Sardegna la suddetta determinazione di revoca n° 579
del 15 luglio 2013 (Ricorso n. 1/2014). Successivamente, con comunicazione di deposito del
dispositivo di sentenza del 16 aprile 2014 il TAR ha comunicato il rigetto del ricorso e in data 29
luglio 2014 è stata depositata la sentenza n° 644/2014, con la quale viene confermata la piena
legittimità dell’operato comunale.
L’amministrazione comunale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e per una nuova
valutazione dell’originario pubblico interesse intende procedere alla revoca di tutta la procedura di
gara.
In particolare l’amministrazione comunale ritiene in primis, che la ulteriore individuazione di
parcheggi a pagamento in corrispondenza delle più importanti spiagge utilizzate dai cittadini di
Pula debba essere preceduta da un attenta analisi del fabbisogno e debba in linea di principio
essere accompagnata da una contestuale erogazione di servizi al cittadino.
In dette spiagge, che costituiscono la principale meta dei residenti a Pula, sono già in funzione
numerosi parcheggi a pagamento, senza che sia stata programmata un effettiva erogazione di
servizi quali possono essere i bagni e le docce e in generale servizi di balneazione.
Su tali presupposti l’amministrazione comunale intende rivalutare l’originario pubblico interesse.
E’ inoltre all’evidenza, sulla scorta di tutte le precedenti esperienze di affidamento in concessione
del servizio in oggetto, l’elevato contenzioso sia in atto che in previsione, che ha portato in molte
circostanze l’amministrazione comunale a dibattere in tribunale i termini contrattuali, nonché le
numerose gare esperite talvolta deserte e talvolta con un solo aggiudicatario poi rinunciatario.
Tali circostanze hanno peraltro condotto ad una mancata utilizzazione dell’area e al conseguente
mancato conseguimento dei benefici economici, con grave disservizio per gli utenti le cui
aspettative sono state così disattese.
Non appare in ogni caso, sotto il profilo della impostazione gestionale del servizio, che trovi
giustificazione alcuna la previsione di servizi igienici in località “Su Guventeddu”, molto distanti
dal punto principale del servizio (Is Figus), che comporterebbe una gestione disomogenea, cui si
potrebbe ovviare solo con presidio fisso di personale a coprire tutte le 24 ore, ma ciò – è del tutto
evidente – renderebbe la gestione antieconomica con conseguente elevato rischio di ulteriore
insorgenza di contenzioso.
Per detti fondamentali aspetti l’amministrazione comunale intende rivedere le modalità di
esercizio del servizio in argomento studiando più adeguati utilizzi delle aree e dei locali ivi
esistenti, anche relazione al Piano di Utilizzazione del Litorale che verrà rielaborato e i cui studi e
analisi dovranno mettere in luce l’eventuale ulteriore necessità di punti di ristoro e di servizi
igienici a supporto della balneazione nelle immediate adiacenze delle aree demaniali, non solo del
tratto di Pula ma dell’intera costa.
Ritiene, conclusivamente, l’amministrazione, che la gestione dei servizi in esame – parcheggio,
punto di ristoro e servizi igienici – non possano trovare esecuzione indipendentemente dal
rimanente contesto territoriale, con il quale deve invece potersi raccordare mediante la preventiva
programmazione con gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione dell’ente e su tutti, il
Piano di Utilizzazione del Litorale, cui compete l’analisi e lo studio delle necessità occorrenti per
l’attività della balneazione e le conseguenti previsioni di strutture – nei limiti di legge – nelle aree
demaniali e nelle immediate adiacenze. La gestione episodica ed occasionale, al contrario di quella
strutturale e pianificata, non consente di realizzare validi sistemi di gestione funzionale ed
economica, a vantaggio del servizio, del gestore e della pubblica amministrazione;
Considerato che con l’entrata in vigore dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 la revoca del
provvedimento amministrativo prevede quali presupposto, tra gli altri, anche quello della nuova
valutazione dell’interesse pubblico e che alla luce di quanto argomentato sussistono tutti i
presupposti per il ritiro del bando di gara.
Ritenuto che il potere della Pubblica Amministrazione di sospendere, revocare e/o annullare le
procedure di gara, soprattutto se ancora nella fase endoprocedimentale dell’aggiudicazione
provvisoria, è sempre esercitabile;
Considerato che nei contratti di appalto la Pubblica Amministrazione aggiudicatrice non è
obbligata a stipulare il contratto con l’impresa aggiudicataria ed essa ben può rimuovere gli effetti
dell’atto di aggiudicazione provvisoria (ed anche quello di aggiudicazione definitiva) purché la
conseguente azione amministrativa sia condotta con i necessari crismi della legittimità;
Considerato inoltre che l’aggiudicazione provvisoria, anche se individua un potenziale
aggiudicatario definitivo della gara, è un atto ancora ad effetti instabili, del tutto interinali, e
determina solo la nascita di una mera aspettativa, con la conseguenza che è sempre possibile per
l’amministrazione procedere in autotutela;
Pertanto nel caso di specie, essendo venuta meno l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per
effetto della determinazione n° 579 del 15 luglio 2013, confermata con sentenza 29 luglio 2014
n° 644/2014 del TAR Sardegna,;
Considerato pertanto che non può essere preclusa alla stazione appaltante la possibilità di
procedere alla sua revoca o annullamento quando la gara non risponde più alle esigenze dell’Ente
- come nel caso di specie - e sussiste un interesse pubblico concreto e attuale, alla eliminazione
degli atti divenuti inopportuni;
Visto l’articolo 21 della Legge del 7 agosto 1990 n° 241 che stabilisce che in caso di sopravenuti
motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad effetto
durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato, con ciò potendo concludere
che se è revocabile l’atto di aggiudicazione definitiva avente natura provvedimentale, ancor di
più lo è l’atto di aggiudicazione provvisoria ancora ad effetti instabili;
Tutto ciò premesso
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
DI IMPARTIRE al Responsabile del Settore Tecnico, sulla base delle motivazioni in premessa,
specifico atto di indirizzo per la revoca dell’intero procedimento della gara per l’affidamento del
servizio del punto di ristoro, parcheggio a pagamento in località Is Figus e servizi igienici in
località Su Guventeddu e in particolare affinché si provveda:
 ALLA REVOCA della determinazione n. 969 del 03.12.2012, con la quale venne indetta una
gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento
della gestione del servizio di parcheggio a pagamento e delle attività connesse alla
balneazione e del punto ristoro (chiosco–bar), ubicati in località “Is Figus” e la realizzazione
e gestione di un blocco di servizi igienici e docce in località “Su Guventeddu”, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006, per un periodo di anni 9 (nove);
 A DICHIARARE, di conseguenza, privi di effetti i verbali di gara n° 1 del 01 marzo 2013
relativo alle operazioni di accertamento della regolarità della documentazione amministrativa,
n° 2 del 01 marzo 2013 relativo alla valutazione delle offerte tecnico gestionali, n° 3 del 14
marzo 2013 relativo all’esame della documentazione amministrativa, n° 4 del 14 marzo 2013
relativo alla valutazione delle offerte tecnico gestionali e n° 5 del 18 marzo 2013 relativo
all’apertura ed esame delle offerte economiche e con il quale è stata dichiarata aggiudicataria
provvisoria la ditta Agma Snc, con sede a Pula in Piazza del Popolo, n. 63.
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Settore Tecnico Ambientale
F.to Geom. Donato Deidda
Pula 11/09/2014
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Lucia Cani
Pula 11/09/2014
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
DI IMPARTIRE al Responsabile del Settore Tecnico, sulla base delle motivazioni in premessa,
specifico atto di indirizzo per la revoca dell’intero procedimento della gara per l’affidamento del
servizio del punto di ristoro, parcheggio a pagamento in località Is Figus e servizi igienici in
località Su Guventeddu e in particolare affinché si provveda:
 ALLA REVOCA della determinazione n. 969 del 03.12.2012, con la quale venne indetta una
gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento
della gestione del servizio di parcheggio a pagamento e delle attività connesse alla
balneazione e del punto ristoro (chiosco–bar), ubicati in località “Is Figus” e la realizzazione
e gestione di un blocco di servizi igienici e docce in località “Su Guventeddu”, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006, per un periodo di anni 9 (nove);
 A DICHIARARE, di conseguenza, privi di effetti i verbali di gara n° 1 del 01 marzo 2013
relativo alle operazioni di accertamento della regolarità della documentazione amministrativa,
n° 2 del 01 marzo 2013 relativo alla valutazione delle offerte tecnico gestionali, n° 3 del 14
marzo 2013 relativo all’esame della documentazione amministrativa, n° 4 del 14 marzo 2013
relativo alla valutazione delle offerte tecnico gestionali e n° 5 del 18 marzo 2013 relativo
all’apertura ed esame delle offerte economiche e con il quale è stata dichiarata aggiudicataria
provvisoria la ditta Agma Snc, con sede a Pula in Piazza del Popolo, n. 63.
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Carla Medau
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto Morelli
In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dall’ 8/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alberto Morelli
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula, lì 08/10/2014
L’Istruttore Amm.vo Delegato
F.to Giuseppina La Corte