Processo UFSC Adozione semplice
Transcript
Processo UFSC Adozione semplice
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC n. 33.3 del 1° gennaio 2011 (Stato: 1° novembre 2011) Adozione semplice all’estero Operazione Adozione Adozione semplice Processo UFSC n. 33.3 del 1° gennaio 2011 (Stato: 1° novembre 2011) Adozione semplice all’estero Indice 0 Visione sistematica _________________________________________________ 4 1 Documento giustificativo_____________________________________________ 1.1 Atto di adozione _______________________________________________ 1.1.1 Adozione semplice di un figlio straniero _____________________________ 1.1.2 Adozione semplice di un figlio svizzero all’estero ______________________ 5 5 5 5 2 Competenza _______________________________________________________ 2.1 Competenza per territorio ________________________________________ 2.2 Competenza per materia_________________________________________ 2.3 Ricusazione___________________________________________________ 5 5 5 6 3 Esame ____________________________________________________________ 3.1 In generale ___________________________________________________ 3.2 Decisione dell’autorità di vigilanza _________________________________ 3.3 Effetti ________________________________________________________ 3.3.1 Filiazione _____________________________________________________ 3.3.2 Cognomi _____________________________________________________ 3.3.3 Cittadinanza __________________________________________________ 3.3.4 Coniuge______________________________________________________ 3.3.5 Partner ______________________________________________________ 3.3.6 Figlio ________________________________________________________ 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 4 Preparazione della documentazione____________________________________ 8 4.1 Dati non disponibili _____________________________________________ 8 4.2 Dati disponibili _________________________________________________ 8 5 Documentazione ____________________________________________________ 9 6 Comunicazioni ufficiali_______________________________________________ 9 7 Rilascio di estratti del registro _______________________________________ 7.1 Certificato di famiglia___________________________________________ 7.2 Atto di origine ________________________________________________ 7.3 Conferma della documentazione _________________________________ 8 Archiviazione dei documenti giustificativi ______________________________ 10 8.1 Atto di adozione ______________________________________________ 10 8.2 Corrispondenza_______________________________________________ 10 10 10 10 10 2/10 Processo UFSC n. 33.3 del 1° gennaio 2011 (Stato: 1° novembre 2011) Adozione semplice all’estero Tabella delle modifiche Modifica dal 1° novembre 2011 NUOVO Numero 6 Precisazione dei dati. 3/10 Processo UFSC n. 33.3 del 1° gennaio 2011 (Stato: 1° novembre 2011) Adozione semplice all’estero 0 Visione sistematica Partenza Decisione adozione semplice Sono interessate persone nel sistema? no Documentazione non obbligatoria sí Decisione straniera riconosciuta? no Interruzione: appurare la situazione no Interruzione; in caso di ricusazione consegna del caso sí Competenza? sí Esame materiale e formale Rilevamento retroattivo della persona/ delle persone Preparazione della documentazione Dati disponibili? Mandato di rilevamento retroattivo o di rilevamento no sí Dati aggiornati? sì Documentazione no Documentare gli eventi esteri mancanti 1 1.1 1.1.1 1.1.2 Documento giustificativo Atto di adozione Adozione semplice di un figlio straniero Adozione di un figlio svizzero all’estero 2 2.1 2.2 2.3 Competenza Competenza per territorio Competenza per materia Ricusazione 3 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 Esame In generale Decisione dell’autorità di vigilanza Effetti Filiazione Cognomi Cittadinanza Coniuge Partner Figlio 4 4.1 4.2 Preparazione della documentazione Dati non disponibili Dati disponibili 5 Documentazione 6 Comunicazioni ufficiali 7 7.1 7.2 7.3 Rilascio di estratti del registro Certificato di famiglia Atto di origine Conferma della documentazione 8 Archiviazione dei documenti giustificativi Atto di adozione Corrispondenza 8.1 8.2 Comunicazioni ufficiali Rilascio di estratti dal registro Archiviazione dei documenti giustificativi Fine 4/10 Processo UFSC n. 33.3 del 1° gennaio 2011 (Stato: 1° novembre 2011) Adozione semplice all’estero 1 Documento giustificativo 1.1 Atto di adozione È disponibile un atto estero di adozione (contratto, decisione, decreto, sentenza) concernente una cosiddetta adozione semplice (per la definizione, cfr. n. 2.2 qui di seguito). 1.1.1 Adozione semplice di un figlio straniero Non è necessario documentare l’adozione semplice se nessuno degli adottanti possiede la cittadinanza svizzera o figura nel registro dello stato civile. È fatto salvo l’aggiornamento del registro cartaceo dello stato civile se la nascita del figlio è stata documentata in Svizzera. 1.1.2 Adozione semplice di un figlio svizzero all’estero Se un figlio svizzero è adottato all’estero, l’adozione semplice va documentata obbligatoriamente anche se i genitori adottivi non possiedono la cittadinanza svizzera. 2 Competenza 2.1 Competenza per territorio La competenza per la documentazione è retta, nell’ambito del diritto federale, dall’organizzazione giudiziaria cantonale (art. 43 cpv. 1 OSC e art. 2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC). L’adozione semplice effettuata all’estero va documentata nel Cantone d’origine della persona adottante da sola o congiuntamente con il coniuge. Se si tratta di uno straniero coniugato con una cittadina svizzera, la documentazione compete al Cantone d’origine della moglie. Se soltanto il figlio possiede la cittadinanza svizzera, l’adozione semplice va documentata nel Cantone d’origine del figlio. Se la persona per cui occorre determinare la competenza possiede varie attinenze comunali, la documentazione spetta all’ufficio dello stato civile al quale sono stati trasmessi i documenti esteri per tale scopo. L’ufficio dello stato civile del luogo di conservazione deve aggiornare i registri cartacei dello stato civile. 2.2 Competenza per materia Dal 1° aprile 1973 in Svizzera non è più possibile effettuare adozioni semplici. Le adozioni semplici effettuate in Svizzera prima del 1° aprile 1973 continuano a essere rette dal diritto vigente all’epoca (art. 12a cpv. 1 tit. fin. CC) se non sono state sottoposte al nuovo diritto (art. 12b cpv. 1 tit. fin. CC). 5/10 Processo UFSC n. 33.3 del 1° gennaio 2011 (Stato: 1° novembre 2011) Adozione semplice all’estero All’estero sono possibili sia adozioni semplici che adozioni complete. Alcuni Paesi contemplano entrambi i tipi di adozione (p. es. Francia). Si fonda su una decisione o un contratto approvato da un’autorità. Sebbene preveda soltanto l’adozione completa, il diritto svizzero riconosce la validità giuridica di un’adozione semplice effettuata all’estero con gli effetti conferiti nello Stato in cui è avvenuta (art. 78 cpv. 2 LDIP). L’adozione semplice si contraddistingue in particolare per il fatto che non influisce in alcun modo sui rapporti di filiazione esistenti al momento dell’adozione. Con l’adozione sono istituiti rapporti di filiazione supplementari. Oltre ai genitori biologici, il figlio ha anche un padre e/o una madre adottiva, che possono essere designati come tali negli atti di stato civile. Per questo motivo l’adozione semplice è resa pubblica; non sussiste alcun segreto dell’adozione ai sensi dell’articolo 268b CC. Inoltre, di norma l’adozione semplice non modifica il cognome o la cittadinanza del figlio adottato e può essere revocata in qualsiasi momento secondo una procedura semplice. Un’adozione semplice non può essere documentata come adozione completa né su richiesta né con il consenso delle persone interessate. 2.3 Ricusazione Per la documentazione riguardante l’adozione, i collaboratori dell'ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare l'obbligo di ricusazione (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC). 3 Esame 3.1 In generale La decisione passata in giudicato deve essere disponibile in copia originale oppure autenticata come copia corrispondente all’originale. Le comunicazioni relative alla decisione non conformi al regolamento vanno respinte, poiché non soddisfano i requisiti giuridici di un documento giustificativo (art. 43 cpv. 6 OSC). 3.2 Decisione dell’autorità di vigilanza L’autorità di vigilanza del Cantone di origine della persona che ha adottato il minore decide del riconoscimento di un’adozione semplice avvenuta all’estero (art. 78 cpv. 2 LDIP). Se si tratta di un’adozione congiunta, decide l’autorità di vigilanza del Cantone di origine del padre adottivo oppure, se questi non possiede la cittadinanza svizzera, l’autorità di vigilanza del Cantone d’origine della moglie. Se soltanto il figlio possiede la cittadinanza svizzera, decide l’autorità di vigilanza del suo Cantone di origine. Se il figlio è straniero, ma nato in Svizzera, e nessuno degli adottanti possiede la cittadinanza svizzera, decide l’autorità di vigilanza del Cantone in cui è avvenuta la nascita. 6/10 Processo UFSC n. 33.3 del 1° gennaio 2011 (Stato: 1° novembre 2011) Adozione semplice all’estero Se la persona per cui occorre accertare la competenza possiede attinenze comunali in vari Cantoni, decide l’autorità di vigilanza in possesso della decisione di adozione. Se i genitori adottivi stranieri o il figlio adottivo straniero figura nel registro dello stato civile, decide l’autorità di vigilanza del Cantone di domicilio o, se successivamente va documentato un evento, l’autorità di vigilanza del Cantone in cui è avvenuto l’evento. Per valutare se si tratta di un’adozione semplice o di un’adozione completa e se essa è valida per il diritto svizzero, l’autorità di vigilanza può fondarsi sulle informazioni (traduzione sommaria e conferma dell’autenticità del documento) della competente rappresentanza svizzera. 3.3 Effetti 3.3.1 Filiazione I dati sulla filiazione del figlio vanno completati, anche se il rapporto di filiazione esistente al momento dell’adozione semplice non si estingue. I dati sui genitori biologici non vanno modificati. I rapporti di filiazione istituiti con l’adozione semplice vanno invece documentati. Per la designazione della filiazione sono determinanti i cognomi dei genitori adottivi al momento dell’adozione. Se una persona adotta mediante adozione semplice il figlio del coniuge, i dati sulla filiazione concernenti il genitore biologico non vanno aggiornati. 3.3.2 Cognomi Una volta effettuata l’adozione semplice, il cognome va desunto dall’atto estero di adozione o, eventualmente, dal nuovo atto di nascita del figlio. È inoltre applicabile l’articolo 37 LDIP. 3.3.3 Cittadinanza L’adozione semplice non produce effetti sulla cittadinanza svizzera. Anche i minorenni non perdono o acquistano la cittadinanza svizzera in virtù di un’adozione semplice. 3.3.4 Coniuge L’adozione semplice non produce effetti sullo stato civile del coniuge della persona adottata. È fatto salvo un altro disciplinamento dell’uso del cognome nell’atto estero di adozione se le persone interessate portano un cognome comune. 7/10 Processo UFSC n. 33.3 del 1° gennaio 2011 (Stato: 1° novembre 2011) Adozione semplice all’estero 3.3.5 Partner L’adozione semplice non produce effetti sullo stato civile del partner registrato della persona adottata. 3.3.6 Figlio Se è adottato mediante adozione semplice il padre o la madre di un figlio, i dati sulla filiazione del figlio vanno aggiornati. I dati precedenti sulla filiazione vanno sostituiti con i cognomi che la persona ha acquisito con l’adozione. Se porta il cognome del genitore adottato, anche il figlio ne acquista il cognome acquistato mediante l’adozione. È inoltre applicabile l’articolo 37 LDIP. Eventuali dati riguardanti la filiazione e i cognomi sono aggiornati nell’operazione Persona con la funzione «nuova iscrizione». 4 Preparazione della documentazione 4.1 Dati non disponibili Se i dati di una delle persone interessate dall'adozione (figlio, genitori biologici, genitori adottivi) non sono disponibili nel sistema, va eventualmente effettuato il rilevamento retroattivo (cfr. processo n. 30.1). È necessario effettuare il rilevamento nel registro dello stato civile se sono disponibili i dati di almeno una delle altre persone interessate dall’adozione semplice (processo n. 30.3). Il figlio straniero nato all’estero e i suoi genitori stranieri vanno rilevati nel registro dello stato civile in base ai corrispondenti documenti. Il momento dell’adozione semplice è determinante per lo stato dei dati. In casi motivati non è necessario comprovare determinati dati (cfr. n. 2.1 delle direttive n. 10.08.10.01 del 1° ottobre 2008). Se è possibile rinunciare alla documentazione dell’adozione semplice conformemente al numero 1.1.1, è fatto salvo l’obbligo di comunicazione (trasmissione del documento all’amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno conformemente agli art. 49 e 50 OSC). 4.2 Dati disponibili In base alle informazioni disponibili occorre verificare che i dati consultabili nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). Se risulta che i dati disponibili concernenti lo stato civile di una persona interessata dall'adozione semplice non sono corretti, completi o aggiornati, il processo deve essere interrotto 8/10 Processo UFSC n. 33.3 del 1° gennaio 2011 (Stato: 1° novembre 2011) Adozione semplice all’estero fino a quando non sono stati comprovati e documentati tutti gli eventi non ancora documentati verificatisi prima che l'adozione abbia acquisito validità giuridica. 5 Documentazione L’adozione semplice va documentata non appena i dati aggiornati (secondo la regola x – 1, ossia stato il giorno prima dell’adozione) di tutte le persone interessate sono disponibili nel sistema. Se familiari (coniuge, figli) dell’adottato sono interessati dall’adozione, la procedura di documentazione va estesa a tali persone o occorre invitare il competente ufficio dello stato civile a espletare tale procedura. L’aggiornamento è effettuato nell’operazione Persona con la funzione «nuova iscrizione». 6 Comunicazioni ufficiali La trasmissione dei dati • • all’amministrazione comunale del luogo di domicilio delle persone interessate dall'adozione (art. 49 cpv. 1 lett. b OSC); agli organi dell’AVS (art. 53 cpv. 1 OSC) avviene automaticamente e in forma elettronica o, in assenza di allacciamento del Comune interessato, in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 OSC). A seconda del caso seguono altre comunicazioni • • all’autorità tutoria del luogo di domicilio del figlio, poiché si tratta di un’adozione avvenuta all’estero (art. 50 cpv. 1 lett. f OSC); all’ufficio dello stato civile del luogo di origine dell’interessato (art. 49a cpv. 2 lett. b OSC). Se la nascita in Svizzera del figlio adottato è stata documentata in un registro delle nascite cartaceo, occorre inoltre inviare una comunicazione ufficiale all’ufficio dello stato civile del luogo di nascita. Tale ufficio iscrive l'adozione come annotazione a margine senza compilare alcun frontespizio in quanto si tratta di un'adozione semplice. Dopo il rilevamento, il registro delle famiglie non è aggiornato per quanto concerne l’adozione semplice. Le altre comunicazioni sono rette dal diritto cantonale (art. 56 OSC). 9/10 Processo UFSC n. 33.3 del 1° gennaio 2011 (Stato: 1° novembre 2011) Adozione semplice all’estero 7 Rilascio di estratti del registro 7.1 Certificato di famiglia I coniugi che hanno adottato un figlio possono richiedere un nuovo certificato di famiglia (modulo 7.4). 7.2 Atto di origine In seguito alla modifica dello stato civile, l'atto d'origine non è più valido poiché i dati non sono più aggiornati. Il Comune di domicilio o di soggiorno della persona interessata può richiedere il deposito di un nuovo atto d’origine. 7.3 Conferma della documentazione Su richiesta della rappresentanza svizzera, viene confermata la validità per il diritto svizzero dell'adozione semplice avvenuta all'estero. Allo stesso tempo sono certificati gli effetti sul cognome per permettere l'aggiornamento del registro d'immatricolazione e il corretto rilascio di eventuali documenti d'identità. L'autorità di vigilanza può anche rilasciare tale conferma nell'ambito della decisione relativa alla documentazione dell'adozione semplice effettuata all'estero (art. 32 LDIP). 8 Archiviazione dei documenti giustificativi 8.1 Atto di adozione L’atto estero di adozione o la comunicazione ufficiale vanno conservati quali documenti giustificativi per la documentazione elettronica. Anche la decisione dell’autorità di vigilanza relativa al riconoscimento della decisione straniera va conservata con i documenti giustificativi. 8.2 Corrispondenza L’eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata. R:\PRIVAT\EAZW\EAZW\30 Fachprozesse\33 Kindsverhältnis\33.3 Einfache Adoption im Ausland\ 33.3 Processo_Adozione semplice_I 5_Nov 11_V 2.0 i.doc 10/10