regolamento comunale per il trasferimento a terzi dei beni immobili

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regolamento comunale per il trasferimento a terzi dei beni immobili
COMUNE DI VALDIDENTRO
PROVINCIA DI SONDRIO
REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL TRASFERIMENTO A TERZI
DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE
Art. 1
Oggetto del regolamento
Gli articoli
che seguono disciplinano, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15.5.1997 n.127,
l'alienazione del patrimonio immobiliare di questo Comune, in deroga alle norme di cui alla L. 24.12.1908 n.
783 e successive modificazioni nonché al Regolamento approvato con R D. 17.6.1909 n. 454, oltre alla
cessione a favore di terzi di diritti reali.
Art. 2
Beni da alienare
Costituiscono oggetto del presente regolamento i beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile
dell’Ente.
Il valore dei beni da alienare è, di norma, indicato nel Bilancio preventivo annuale e in quello pluriennale
sulla base di una stima di massima effettuata dal Responsabile dei Servizi Tecnici.
Art. 3
Individuazione del prezzo
II valore base di vendita dell'immobile è determinato una volta approvato il Bilancio preventivo, o, in sede di
sua variazione, con apposita perizia estimativa redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i
beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla
natura del bene da valutare.
La perizia estimativa, da redigersi a cura dell’ufficio tecnico comunale o da parte di tecnico esterno
individuato dalla Giunta Comunale, deve espressamente valutare:
le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
il grado di appetibilità del bene ed il probabile mercato interessato potenzialmente all'acquisizione
configurato in relazione al territorio, nazionale o regionale, locale. Tale elemento verrà, altresì tenuto in
debita considerazione , al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica da utilizzare.
II valore determinato in perizia costituisce il prezzo di vendita a base di gara, al netto dell'IVA, se dovuta,
sul quale saranno effettuate le offerte. Sono fatte comunque salve diverse determinazioni da parte della
Giunta Comunale, previo motivato atto deliberativo.
A tale prezzo, come sopra determinato, saranno aggiunte, a carico dell'aggiudicatario, le spese tecniche
sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia estimativa se
affidata ad un tecnico esterno).
Art 4
Beni vincolati
La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto è
preceduta dall'espletamento della formalità liberatoria del vincolo.
Si applicano le altre norme previste dal D.P.R. 7 settembre 2000 n. 283.
Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06-06-2003
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Art. 5
Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione
Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita
e l'aggiudicazione dovrà essere notificata nei modi previsti dalle disposizioni in materia.
Art. 6
Procedure di vendita
La vendita dei beni e la cessione di diritti reali immobiliari si effettua, ordinariamente , mediante pubblici
incanti con il sistema del massimo rialzo, sulla base del valore di stima, espletate le pubblicazioni,
affissioni ed inserzioni in conformità a quanto disposto dal presente regolamento.
E' ammesso il trasferimento del bene o del diritto reale a mezzo trattativa privata, anche diretta, nei
seguenti casi:
1) esperimento di asta deserta;
2) motivi d'urgenza;
3) qualora si tratti di fondi interclusi o, comunque, di immobili per i quali è dimostrabile che non vi
sarebbero pluralità d'offerte;
4) immobile avente un valore di stima inferiore a € 50.000,00;
5) qualora la situazione oggettiva dell’immobile evidenzi l'esistenza di un unico soggetto interessato
all'acquisto;
6) quando il bene da alienare sia un relitto stradale o una porzione di area urbanisticamente inutilizzata, o
un immobile di specifico interesse per i soli confinanti;
7) offerte da parte di enti locali, ovvero di altri enti pubblici, nonché di associazioni senza fini di lucro
aventi scopi sociali. II relativo contratto di vendita dovrà prevedere una specifica clausola che impegni
l'ente pubblico acquirente a mantenere la destinazione del bene a finalità di pubblico interesse, per le
proprie finalità Istituzionali, e a non alienarlo per un periodo di 20 (venti) anni;
Relativamente alla fattispecie di ricorso alla trattativa privata di cui al precedente comma, il Consiglio
Comunale, previa istruttoria del responsabile del competente servizio, valuta ed eventualmente approva la
sussistenza delle relative condizioni di ammissibilità.
In ogni caso le alienazioni di beni immobili, qualora non siano previste in atti fondamentali del Consiglio
Comunale, sono di competenza del Consiglio medesimo.
In caso di preesistenza di un atto consigliare di indirizzo, la competenza spetta alla Giunta Comunale
Art. 7
Asta pubblica
E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è, per la
natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, riconducibile ad un mercato
vasto, a livello nazionale o internazionale.
Alla gara è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati
nella
determinazione di vendita, tenendo conto dell'effettiva loro penetrazione nel mercato ai fini di raggiungere
tutti i potenziali acquirenti.
I canali di pubblicità utilizzabili sono, in via esemplificativa: i giornali a diffusione provinciale, regionale e
nazionale, i siti internet.
La gara viene effettuata di norma con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo a
base d'asta indicato nel relativo avviso.
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La presentazione delle offerte deve avvenire mediante servizio postale con raccomandata o, consegna a
mano, presso il protocollo generale, entro il termine fissato dall'avviso d'asta.
Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre
e in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari al 10% del valore posto a
base della gara e costituita mediante assegno circolare non trasferibile o fideiussione bancaria o
assicurativa.
La gara è presieduta dal Responsabile del servizio competente , in base alle modalità previste dal
regolamento degli uffici e servizi
L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito nel bando di gara.
L'aggiudicazione è fatta all'offerta più conveniente per 1'Amministrazione comunale; in caso di parità si
procede ad estrazione a sorte.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
II prezzo di acquisto deve essere corrisposto in un’unica soluzione, mediante versamento della somma
presso la tesoreria comunale, prima della stipula del rogito.
Nel bando di gara , qualora l’importo a base d’asta sia superiore a 50.000,00 euro, su indicazione della
Giunta, può essere previsto il pagamento rateizzato, fino ad un massimo di 24 mesi, del prezzo della
compravendita, con pagamento di interesse percentuale pari a quello EURIBOR a sei mesi, maggiorato di
un punto percentuale.
Il pagamento della parte dilazionata del prezzo dovrà essere garantito da apposita fideiussione bancaria o
assicurativa o da altra idonea garanzia.
Le operazioni di gara sono oggetto di specifico verbale, copia del quale è rimesso alla Giunta Comunale.
La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari, mentre per l’aggiudicatario la
cauzione viene svincolata immediatamente dopo la stipula del rogito notarile.
La cauzione prodotta dal concorrente sarà trattenuta dal Comune qualora il concorrente aggiudicatario
rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita, che va stipulato nel termine di 180 giorni, dalla data
della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, salvo proroga motivata da concedersi da parte della
Giunta Comunale.
Art. 8
Trattativa privata
Anche nel caso di vendita mediante il sistema della trattativa privata è necessario garantire forme di
pubblicità in modo da consentire a tutti i potenziali interessati di essere messi al corrente dell’evento.
A tal fine si procede utilizzando i canali ritenuti più idonei dalla Amministrazione , garantendo, comunque
l’affissione all’abo pretorio dell’avviso di vendita per almeno 10 giorni.
La manifestazione dell’interesse all’acquisto, da parte dei potenziali acquirenti, dovrà essere espressa
mediante comunicazione per iscritto entro il termine fissato dall’avviso di vendita comunque, non inferiore
a 10 giorni.
Al termine dell’espletamento delle sopra descritte modalità operative si procederà alla vendita con il
sistema della trattativa privata, invitando alla stessa solo i soggetti aventi i requisiti elencati all’art. 6 ,
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previa deliberazione motivata della Giunta Comunale , con la sola esclusione della vendita diretta che sarà
deliberata dall’organo consigliare.
L’aggiudicatario dovrà versare, entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione per iscritto dell’intervenuta
aggiudicazione, a titolo di acconto il 10 % ( dieci percento) dell’importo di aggiudicazione, pena decadenza
della stessa.
Il contratto pubblico di compravendita deve essere stipulato nel termine di 180 giorni dalla comunicazione
della aggiudicazione, previo versamento del saldo del corrispettivo dovuto, presso la tesoreria comunale.
Non è ammesso , in questa ipotesi, il pagamento rateizzato del prezzo della compravendita.
Art. 9
Spese tecniche
In tutte le ipotesi di vendita contemplate nel presente regolamento, sono poste a carico dell’acquirente,
tutte le spese tecniche sostenute o, da sostenere, per l’espletamento delle procedure indispensabili ad
addivenire alla stipula dell’atto di vendita, questo incluso.
Art. 10
Altre fattispecie di trasferimento di beni immobili comunali
Fatta salva la fattispecie di vendita di cui alla parte precedente del presente Regolamento, i beni immobili
del patrimonio comunale possono formare oggetto di atti di disposizione a diverso titolo, compresa la
permuta, con i quali viene conferita a terzi la proprietà, o la titolarità di diritti edificatori ad essi pertinenti.
In tali casi, l'Amministrazione può perseguire obiettivi diversi ed ulteriori da quello del massimo risultato
economico; conseguentemente, in luogo del pagamento di prezzo, possono essere previste diverse,
purché congrue, forme di corrispettivo, quali l'esecuzione di opere di interesse pubblico o generale, oppure
la cessione a favore del Comune di aree o di immobili di maggiore interesse ed utilità per
l'Amministrazione, ecc.
Le relative determinazioni sono soggette alle procedure disciplinate nella parte precedente del presente
Regolamento in quanto compatibili con i diversi e specifici interessi pubblici ricorrenti nella fattispecie e i
relativi criteri e valutazioni di natura urbanistica, sociale, infrastrutturale, economica, ecc.
In particolare, è ammesso il ricorso a tali forme di trasferimento nell'ambito di piani attuativi interessanti
anche aree di proprietà comunale e nell'ambito di procedure urbanistiche convenzionali, ivi compresi gli
strumenti programmatici, anche in variante al P.R.G previsti dalla vigente legislazione (Accordi di
Programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Programmi Integrati di Intervento di cui alla
L.R. 12.4.1999, n. 9, Programmi di Recupero Urbano di cui all'art. 11 della L. 493/93, Programmi di
Riqualificazione Urbana di cui al DM 21.12.1994, ecc.), quale oggetto del conferimento di risorse pubbliche
in concorso con quelle private ai fini dell'attuazione degli obiettivi perseguiti con lo strumento
programmatico.
Art. 11
Procedure applicabili
In ogni caso, la determinazione di procedere al trasferimento del bene immobile o del diritto reale
immobiliare, dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale. Quest'ultima approvazione potrà avvenire
con specifica deliberazione a ciò preordinata, oppure nell'ambito di atti fondamentali del Consiglio ( art. 42
del D.Legvo 267/2000). Inoltre, qualora la determinazione di cui al presente comma si inserisca nell'ambito
di procedure di approvazione di atti, intese, piani, programmi o interventi che comunque implichino
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l'assunzione di deliberazioni consiliari, il Consiglio Comunale può pronunciarsi in quella sede anche in
merito al trasferimento medesimo.
Ai fini dell'osservanza dei criteri di trasparenza e pubblicità, è fatto obbligo all'Amministrazione procedere,
prima della assunzione degli atti, intese, piani, programmi o interventi implicanti il trasferimento dei beni o
diritti, a pubblicare apposito avviso di invito pubblico ad offrire, per la raccolta di concorrenti proposte.
In ogni caso, alla deliberazione di definitiva approvazione degli atti, intese, piani, programmi o procedure
comprendenti o comportanti il trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari, deve essere allegata
relazione motivata, comprensiva di perizia di stima del bene o diritto ceduto dall'Amministrazione, delle
modalità e criteri seguiti per la definizione dei relativi valori e per la determinazione dei corrispettivi previsti,
con specificazione delle eventuali motivazioni di deroga al criterio della massima utilità economica
dell'Amministrazione.
Art. 12
Permuta
Qualora, avuto riguardo al criteri ed alle valutazioni di natura urbanistica, sociale, infrastrutturale ed
economica che guidano il perseguimento dell'interesse generale da parte dell'Amministrazione Comunale,
quest'ultima determini la necessità di acquisire al proprio patrimonio un bene immobile specifico e
determinato, la stessa A.C. può procedere attraverso la permuta di altro bene immobile facente parte del
patrimonio disponibile del comune.
II ricorso all'istituto della permuta è subordinato, oltre che al consenso della proprietà dell'immobile da
acquisire al patrimonio comunale, alla preventiva verifica, secondo i criteri di cui al precedente art. 3, del
valore degli immobili da permutarsi.
In relazione a quanto disposto al comma precedente, si precisa che il ricorso alla permuta è comunque
ammesso anche qualora i beni da permutarsi presentino un differenziale di valore. In tal caso si darà luogo
alla necessaria compensazione.
L’istituto della permuta non è ammesso in alternativa alla attivazione di procedure espropriative.
Tutte le spese tecniche e di redazione dell’atto sono poste a carico della controparte.
In caso la controparte sia altro ente Pubblico sono ammessi criteri diversi di riparto spesa.
Art. 13
Norme abrogate
Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tulle le norme regolamentari con esso
contrastanti.
Art. 14
Entrata in vigore del regolamento e relativa pubblicità
II presente regolamento entrerà in vigore una volta divenuto esecutivo ai sensi dell'art.l34 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e resterà in pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Art. 15
Casi non previsti dal presente regolamento
Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione: le leggi nazionali e regionali; lo
Statuto comunale; il Regolamento dei contratti; il Regolamento di contabilità.
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Art. 16
Rinvio dinamico
Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti
statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la
normativa sopraordinata.
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