Diritto d`autore e plagio

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Diritto d`autore e plagio
Come viene tutelato il diritto d'autore su Internet?
A cura dell’avv. Anna Di Martino
Tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o l'espressione, formano oggetto del diritto
d'autore (art. 2575 c.c.).
Il diritto d'autore si acquista originariamente con la creazione dell'opera (tranne i
casi specifici in cui questa creazione sia avvenuta nell'ambito di un contratto di
prestazione d'opera), quindi l'opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è
l'autore (art. 2576 c.c.).
Egli ha il diritto di disporne per ciò che attiene l'utilizzazione economica (non per la
paternità, intesa come il diritto morale ad essere indicato quale autore dell'opera,
che deve invece essere sempre riconosciuto al solo autore). Un esempio assai comune
è quello che lega uno scrittore al suo editore. Lo scrittore è l'autore dell'opera
letteraria, per meglio promuovere e distribuire l'opera, cede i propri diritti di
utilizzazione economica ad un editore in cambio, normalmente, di una percentuale sugli
incassi della vendita del libro. Anche se dovesse cedere tutti i diritti di utilizzazione
economica, nessuno potrebbe togliergli il diritto ad essere riconosciuto quale padre
dell'opera.
La recente legge 248/00, modificando la legge 633/41, sempre attuale in materia di
diritto d'autore, ha introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la pirateria e la
contraffazione, anche quella che si realizza via Internet.
Salvo particolari eccezioni, la tutela economica di un'opera dura sino a che sia
trascorso il settantesimo anno dalla morte dell'autore (dopo la morte dell'autore,
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sono gli eredi a beneficiare economicamente dei proventi ed è agli stessi che devono
essere richieste autorizzazioni o licenze).
Veniamo ad analizzare nel dettaglio la tutela delle opere a seconda della loro natura.
TESTI, SCRITTI, ARTICOLI, E-MAIL –
Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non
può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né
tantomeno è possibile appropriarsi della sua paternità. L'unica eccezione prevista dalla
legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o parti di opere letterarie (ma non l'intera opera, o una parte
compiuta di essa) a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento,
purché vengano citati l'autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che
tali citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera
stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell'autore.
Qualsiasi testo originale, che abbia il carattere minimo di creatività è dunque
protetto di diritto, senza bisogno di particolari adempimenti o avvertenze, pure
se espresso in forma orale (ad es. la fonoregistrazione di un'opera di teatro).
Nessun limite di legge sussiste invece per la riproduzione di testi di autori morti
da oltre settant'anni.
Si deve comunque considerare che pure gli scritti dal carattere non specificatamente
creativo
(ma
divulgativo,
comunicativo,
informativo),
che
vengono
trasmessi
attraverso la rete, beneficiano di tutela giuridica. è il caso ad esempio delle EMAIL, che, rappresentando una forma di corrispondenza, sono sottoposte al divieto
di rivelazione, violazione, sottrazione, soppressione previsto dagli artt. 616 e 618 del
codice penale.
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MUSICA,
MP3,
MIDI
FILES,
TESTI
DELLE
CANZONI,
OPERE
CINEMATOGRAFICHE, FILMATI
Grande interesse hanno argomenti come la legittimità della distribuzione gratuita di
musica via Internet. In realtà, la distribuzione e lo scambio di materiale musicale che
avviene tra utenti della rete (in genere sotto forma di file MP3 o WAV) è da
considerarsi chiaramente illegittima se non espressamente autorizzata dall'autore o
da chi detiene i diritti economici dell'opera. E di recente sono stati assai numerosi gli
interventi, anche a livello internazionale, volti ad arginare il fenomeno della cosiddetta
pirateria musicale.
Un caso particolare è rappresentato dai files MIDI, spesso utilizzati come basi o
sottofondi musicali di molti siti Web. Trattandosi di elaborazioni dell'opera originaria,
esse devono comunque essere autorizzate dall'autore del brano stesso o da chi ne
detiene i diritti di utilizzazione economica. Pertanto, a volere legittimamente
utilizzare i midi-files, bisogna essere certi che colui che li ha realizzati sia stato a ciò
espressamente autorizzato dal compositore o dall'editore.
Relativamente ai TESTI DELLE CANZONI, vale quanto già riferito per le opere
testuali in generale. Essi non possono essere riprodotti integralmente, salva espressa
autorizzazione dei titolari dei diritti economici.
I limiti ora riferiti non sussistono per la riproduzione di musica di autori morti da
oltre settant'anni, salvi comunque i diritti dovuti a chi ha eseguito e prodotto la
registrazione, comunque da remunerare.
Le OPERE CINEMATOGRAFICHE e i FILMATI godono pure di un'analoga tutela. è
solo da precisare che, trattandosi assai spesso di opere collettive (realizzate cioè
congiuntamente da più partecipanti: regista, sceneggiatore, compositore della colonna
sonora, etc.), la loro tutela si estende sino al trascorrere del settantesimo anno dalla
morte dell'ultimo dei coautori.
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FOTOGRAFIE, FOTO ARTISTICHE, RITRATTI
Bisogna in questo caso distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere
artistico.
Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti
esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che
l'opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli
stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro). La tutela dura venti anni dalla data di
realizzazione della fotografia.
Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso
piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche. L'art. 90 della l.
633/41 infatti prescrive che ogni esemplare della foto deve contenere:
1. il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo, datori di
lavoro o committente);
2. l'indicazione dell'anno di produzione della fotografia, e - se la foto riproduce
un'opera d'arte -;
3. il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera
abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di
chi le ha riprodotte.
Le foto artistiche, invece, in base all'art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886
(aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro
ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247, vengono considerate alla stregua di opere
dell'ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale appunto
l'indicazione del titolare dei diritti e dell'anno di realizzazione). Non solo, pure la
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durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte
dell'autore, e non al ventennio dalla realizzazione.
Per i RITRATTI, infine, la legge impone che chiunque voglia esporre, riprodurre o
mettere in commercio la fotografia rappresentante l'immagine di una persona, deve
preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 l. 633/41). Il consenso non è
necessario
•
•
se la persona è di particolare notorietà ;
se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni
di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali,
•
se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico
interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo
che l'esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla
reputazione ed al decoro della persona ritratta.
Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata senza la necessaria autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su
tale personaggio.
PROGRAMMI INFORMATICI, SOFTWARE, CODICI, LAYOUT –
Come per le altre opere dell'ingegno anche la produzione di software e codici
informatici è tutelata dal diritto d'autore. Anzi è da dire che spesso, in questi casi
più che in altri, la titolarità dell'opera appartiene ad un soggetto diverso da chi ha
materialmente steso i codici. Questo perché molti programmatori sono legati da un
rapporto di lavoro con le società di software, alle quali spettano quindi tutti i diritti
di distribuzione ed utilizzazione economica.
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La recente l. 248/00 ha previsto particolari ipotesi di reato per i casi di
contraffazione e pirateria informatica aventi ad oggetto anche i programmi per
elaboratori.
La violazione delle norme sul diritto d'autore comporta sanzioni anche penali e di
particolare gravità, soprattutto se chi utilizza illegittimamente l'opera altrui lo fa con
fini di lucro.
In conclusione, ogni opera dell'ingegno presente su Internet appartiene al proprio
autore e non è possibile copiarla o beneficiarne in alcun modo senza il consenso
esplicito dello stesso autore, che ne autorizzi - magari regolamentandolo - l'utilizzo.
L'indicazione del copyright che si trova in molti siti (completa di nome dell'autore o
del titolare dei diritti economici, nonché della data) rafforza e rende esplicita la
protezione dell'opera, ma anche in mancanza non ci si deve sentire autorizzati a
copiare o riprodurre parti delle opere che si trovano sulla rete, considerato pure che,
per individuare chi copia, basta un semplice motore di ricerca.
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Vorrei segnalarvi, come esempio esplicativo di controversie in materie di diritto
d’autore e di plagio, una breve rassegna giornalistica concernente un interessante
caso di presunto plagio di una canzone del cantautore italiano Albano Carrisi da parte
della famosissima pop star americana Michael Jackson.
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Will You Be There è una canzone di Michael Jackson che fu pubblicata come singolo
nel 1993. Venne estratto come ottavo singolo dall'album Dangerous pubblicato nel
1991. La canzone è la colonna sonora del film Free Willy - Un amico da salvare.
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La canzone è una delle canzoni di maggior successo dell'album Dangerous, rimanendo
nella top 40 per più di sei settimane nel Regno Unito. Ha avuto anche molto
successo negli USA, dove ha ricevuto il disco d'oro per aver venduto più di
500.000 copie rimanendo della top 10 per 6 settimane alla posizione numero 7. In
Europa, il singolo si piazzò alla numero uno nella MTV Eurochart. Il singolo ha
venduto 1 milione e 200.000 copie in tutto il mondo.
Le accuse di plagio
Nel 1992 Albano denuncia Michael Jackson poiché la canzone Will You Be There
sarebbe una copia di I cigni di Balaka.
A seguito di ciò, l'album Dangerous (che conteneva la canzone) venne sequestrato in
tutta Italia dalla pretura civile di Roma, con un'ordinanza del 21 dicembre del 1994
revocata in seguito dalla prima sezione del Tribunale; dopo aver espresso la sua
disponibilità ad essere interrogato in merito in Italia, Jackson nel 1997 si presentò al
processo in corso a Roma, nell'aula numero cinque della Pretura di piazzale Clodio,
rispondendo alle domande delle due parti.
I periti stabilirono che le due canzoni avevano 37 note di seguito identiche nel
ritornello, e quindi il plagio sussisteva; Jackson venne condannato a pagare quattro
milioni di lire di multa, ma non venne esaudita la richiesta di Carrisi di ricevere come
indennizzo per i danni subiti cinque miliardi di lire.
Una sentenza successiva della Corte di appello civile di Milano stabilì infine che
entrambi i cantanti si erano ispirati ad una musica di indiani d'America, "Bless
You For Being An Angel", sprovvista di copyright, circostanza che Albano ha sempre
smentito.
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Albano e Michael Jackson colpevoli entrambi copiarono vecchi blues
ROMA - Michael Jackson non ha copiato Albano: piuttosto, entrambi hanno copiato
vecchi blues. La Corte di appello civile di Milano ha confermato la sentenza con la
quale il Tribunale, il 20 novembre 1997, affermò che Michael Jackson non aveva
plagiato la canzone di Albano I cigni di Balaka quando realizzò il brano Will you be
there, ma che entrambi i cantanti avevano in qualche modo "copiato" ispirandosi a
standard blues.
"Se avessi preso spunto da un blues non avrei mai intrapreso una lotta del genere" ha
commentato ieri Albano. "Io so quando e come è nata la mia canzone e i vecchi blues
non c' entrano proprio nulla come già hanno dimostrato fior di esperti. Questa storia
va ormai avanti da sei o sette anni, mi pare ormai una barzelletta".
La causa "milanese" era stata intentata dalla casa discografica Sony Music, che aveva
citato in giudizio i due artisti, come titolare dei diritti sulle vecchie canzoni blues.
Albano aveva quindi presentato ricorso. Ma la decisione dei giudici di secondo grado è
solo uno degli atti scaturiti dalla disputa che da tempo oppone Albano a Michael
Jackson: l' 11 maggio scorso, infatti, il pretore di Roma, Mario Frigenti, ha condannato
il cantante statunitense a quattro milioni di lire di multa.
Mentre Albano si dichiarava pronto a sancire la "pace" magari con un duetto. Nei
prossimi giorni la corte di appello civile di Milano depositerà le motivazioni. In primo
grado era stato stabilito che I cigni di Balaka e Will you be there sono " prive di
originalità" e si ispirano a brani del passato come Tell hope, Bless you e Just
another day wasted away.
Commentando la decisione della corte d' appello, i difensori italiani di Michael
Jackson, con l' avvocato Eve Wagner di Los Angeles, hanno espresso soddisfazione in
quanto la corte "ha ritenuto ininfluente sulla sua decisione la recente sentenza del
pretore penale di Roma, e ha confermato l' insussistenza del plagio in dipendenza
dell' assoluta banalità degli spunti melodici somiglianti nelle due canzoni".
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