REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO
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REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO
REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO Art 1: PRINCIPI In ottemperanza all'art. 32 della Costituzione, al Decreto Legislativo 19/09/1994 n.626 e successive modifiche, alla L. 128 del 08/11/2013 e in considerazione di quanto sancito dall'art. 137 del Trattato di Nizza, l'ISIS “Sandro Pertini” emana il presente regolamento nell'interesse primario della tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti, anche occasionali, dell’Istituto stesso. Art 2: FINALITÀ Con il presente regolamento l'ISIS S. Pertini si impegna a: - far rispettare il divieto di fumo in tutti i locali interni chiusi e negli spazi esterni di pertinenza della Scuola, in base alle norme vigenti; - garantire la salute di tutti gli utenti della Scuola contro i danni arrecati dall’assunzione attiva e/o passiva del fumo; - favorire iniziative informative e formative sull’argomento, integrate opportunamente nel Piano dell’Offerta Formativa nell’ambito “Educazione alla Salute”, mediante lezioni specifiche, materiale scientifico attentamente selezionato, ricerche specifiche in rete e, soprattutto, attraverso una costante opera di sensibilizzazione; - Promuovere attività educative e metodi utilizzabili per smettere di fumare quali: a) la possibilità di iscriversi al sito www.stopsmokingcoach.eu, segnalato dalla Commissione Europea; b) far conoscere i Centri antifumo che, tenendo conto delle linee guida nazionali ed internazionali e censiti annualmente dall'OssFAD (Osservatorio fumo, alcol e droga) dell'Istituto Superiore di Sanità, costituiscono un’importante risorsa per aiutare a smettere di fumare; c) far conoscere Il Telefono Verde contro il fumo, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, che svolge attività di consulenza sulle problematiche del tabagismo; d) pubblicizzare la Giornata Mondiale senza tabacco celebrata dall'OMS in tutto il mondo il 31 maggio; e) informare accuratamente su tutte le sostanze dannose e cancerogene contenute nelle sigarette. Art. 3: AMBIENTI SCOLASTICI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO L'ISIS “Sandro Pertini” ribadisce il divieto assoluto di fumo in tutti i locali interni della Scuola, indifferentemente al loro utilizzo e all'utenza, come pure in tutti gli spazi esterni di pertinenza della Scuola stessa. 1 Art. 4: AFFISSIONE DEI CARTELLI DI DIVIETO DI FUMO L'ISIS “Sandro Pertini” si impegna ad affiggere, in maniera visibile, un cartello di divieto di fumo in tutti gli ambienti, interni e/o esterni, soggetti al divieto. Nel rispetto della normativa vigente, tali cartelli riporteranno: - la scritta “VIETATO FUMARE”; - la norma che impone il divieto; - le sanzioni previste; - gli incaricati alla vigilanza; - gli agenti accertatori della contestazione dell'infrazione; - l'autorità competente ad erogare sanzioni pecuniarie: Dirigente Scolastico, Polizia Amministrativa locale, Guardie Giurate, Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Art. 5: RESPONSABILI DELLA VIGILANZA Tutto il personale, docente e non docente, è incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo. I Responsabili dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa saranno individuati dal Dirigente Scolastico che, tenuto conto delle dimensioni dell'Istituto e dell'ubicazione delle diverse sedi, con apposito atto scritto indicherà i nominativi degli Agenti accertatori per ogni singolo plesso. Qualora sorgano delle difficoltà nell’applicazione della normativa antifumo, potrà essere chiesta la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e di altre autorità preposte all’osservanza del divieto, quali la Polizia Amministrativa locale, Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria. Le disposizioni di legge e del presente regolamento devono essere osservate da tutti i soggetti che utilizzino, a qualunque titolo, gli spazi interni ed esterni dell’Istituto. Art. 6: COMPITI DEGLI AGENTI ACCERTATORI L'agente accertatore incaricato ha innanzitutto il compito di integrare gli aspetti strettamente normativi con quelli formativo-educativi sostenendo attivamente il progetto di Educazione alla Salute dell'Istituto, impegnandosi in attività di informazione e educazione rivolte al personale tutto, agli studenti e all'utenza della scuola, sensibilizzando all'adozione di comportamenti rispettosi dell'ambiente e della salute pubblica; deve inoltre: - controllare la corretta esposizione degli appositi cartelli e segnalarne al Dirigente scolastico eventuali anomalie; - accertare la trasgressione; - accertare l'età del trasgressore. - essere munito di apposito attestato da esibire, unitamente a un documento di riconoscimento, su esplicita richiesta del trasgressore al momento di una contestazione; - trasmettere copia del verbale al Dirigente Scolastico; 2 Art. 7: PROCEDURA DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA DELL'INFRAZIONE In caso di violazione del divieto e/o di comportamenti non rispettosi del presente regolamento, dopo aver controllato ancora la corretta esposizione dei cartelli informativi – condizione imprescindibile - l'agente preposto deve contestare immediatamente al trasgressore la violazione redigendo l'apposito verbale, sottoscritto sia dall'agente che dal trasgressore, in triplice copia; avrà cura di consegnare la prima al trasgressore, unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione, la seconda copia sarà trasmessa immediatamente alla Segreteria Amministrativa della scuola e la terza sarà conservata nella struttura di appartenenza. In caso di impossibilità di contestazione immediata si deve notificare al trasgressore per posta mediante raccomandata AR –entro 90 giorni– la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c debitamente compilato come sopra. Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, la prima copia del verbale, unitamente al bollettino di c/c postale debitamente compilato come sopra, sarà notificata alla famiglia del trasgressore per posta, entro 90 giorni dall'accertamento. Il contravventore maggiorenne, o la famiglia del contravventore minorenne, provvederà al pagamento della sanzione presso l'ufficio indicato nel verbale ed esibirà all'Amministrazione Scolastica la ricevuta dell'avvenuto pagamento. Qualora non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, i responsabili preposti all'applicazione del divieto devono obbligatoriamente fare rapporto alla Prefettura competente, che provvederà in merito come disposto dalla L. N 689 del 24/11/1981. Art. 8: RAPPORTI CON LA PREFETTURA La materia relativa all’osservanza del divieto di fumo è sottoposta alla vigilanza della Prefettura territorialmente competente, anche ai sensi della Circolare n. 4 del 28/03/2001 del Ministero della Sanità. Art. 9: COMPETENZE DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA Gli agenti accertatori saranno supportati dall'Ufficio di Segreteria Amministrativa: - nelle operazioni di notifica per posta del verbale al trasgressore, in caso di impossibilità di contestazione immediata o nel caso di notifica alla famiglia di un trasgressore minorenne - nell’accertamento dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro i 60 giorni dal ricevimento della notifica - Conservazione della terza copia del verbale redatto. Art. 10: SANZIONI In ottemperanza a: - Legge 11/11/1975, n. 584 - Legge 24/11/1981, n. 689 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 3 - Circolare Ministero Sanità 28/3/2001, n.4 - Legge 28/12/2001, n. 448 - Legge 16/1/2003, n. 3, art. 51 - D.L.266 del 9/11/2004, art. 19 - DPCM 23/12/2003 - Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 - C.M. 17/12/2004Ministero della salute - Legge 30/12/2004, n. 311 - L. 08/11/2013 n. 128 i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 ad € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Qualora i preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento non facciano rispettare le singole disposizioni, sono essi stessi soggetti alla sanzione amministrativa, prevista dalla normativa vigente, del pagamento di una somma da € 220,00 ad € 2.200,00. Ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/81 per la violazione commessa è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo della anzidetta sanzione amministrativa, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione. Se la violazione è perpetrata da un dipendente della Scuola, potrà essere avviato nei suoi confronti anche apposito procedimento disciplinare. Al personale dipendente dell’Istituto è vietato riscuotere direttamente la sanzione amministrativa. Art. 11: INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE Il Dirigente Scolastico si impegna a promuovere tutte le attività di sensibilizzazione di cui all'art. 2 , terzo e quarto comma, oltre ad eventuali altre iniziative opportune e/o necessarie relative al tabagismo. I Docenti responsabili dei progetti di Educazione alla Salute sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultano indispensabili a rendere operativo il presente regolamento. Art. 12: RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento faranno fede le norme vigenti. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data stabilita dal decreto di emanazione. ALLEGATI I seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento: a) Allegato n. 1: attestato di attribuzione della funzione di agente accertatore. b) Allegato n. 2: verbale di contestazione per la violazione della normativa sul divieto di fumo. c) Allegato n. 3: rapporto al Prefetto. d) Allegato n. 4: cartellonistica di divieto di fumo. 4