C.T.P. Alessandria
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Commiss. Trib. Prov. Piemonte Alessandria Sez. I, Sent., 08-03-2012, n. 38 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA PRIMA SEZIONE ha emesso la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 612/11 depositato il 09/06/2011 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF 2006 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA proposto dal ricorrente: C.A. L.S. 3 15046 S.S.M. A. difeso da: TORRA GIANCARLO VIA CAVOUR 64 15100 ALESSANDRIA AL - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) ADDIZ.COMUNALE 2006 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA proposto dal ricorrente: C.A. L.S. 3 15046 S.S.M. A. difeso da: TORRA GIANCARLO VIA CAVOUR 64 15100 ALESSANDRIA AL - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) ADDIZ.REGIONALE 2006 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA proposto dal ricorrente: C.A. L.S. 3 15046 S.S.M. A. difeso da: TORRA GIANCARLO VIA CAVOUR 64 15100 ALESSANDRIA AL - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF 2007 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA proposto dal ricorrente: C.A. L.S. 3 15046 S.S.M. A. difeso da: TORRA GIANCARLO VIA CAVOUR 64 15100 ALESSANDRIA AL - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) ADDIZ.COMUNALE 2007 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA proposto dal ricorrente: C.A. L.S. 3 15046 S.S.M. A. difeso da: TORRA GIANCARLO VIA CAVOUR 64 15100 ALESSANDRIA AL - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) ADDIZ.REGIONALE 2007 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA proposto dal ricorrente: C.A. L.S. 3 15046 S.S.M. A. difeso da: TORRA GIANCARLO VIA CAVOUR 64 15100 ALESSANDRIA AL SVOLGIMENTO DEL PROCESSO C.A. ricorre contro gli avvisi di accertamento a lui notificati dall'Agenzia delle entrate di Alessandria relativi agli ani 2006 e 2007. L'Ufficio infatti ha rilevato uno scostamento superiore a un quarto rispetto a quello dichiarato in quegli anni, derivanti dalla circostanza che il C. nel 2006 ha acquistato un immobile, per atto pubblico, per il prezzo dichiarato di Euro 150.000,00. In base a tale accertamento, l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il reddito del ricorrente relativo all'anno 2006 in Euro 44.719,00 e per il 2007 in Euro 41.807,00. Sostiene che detto atto di acquisto dell'immobile dal proprio padre, è un atto simulato a cui è ricorso al solo scopo di ottenere da un Istituto di Credito l'erogazione di un mutuo a lui necessario per procedere alla ristrutturazione di un immobile e che detto atto non è contestuale al trasferimento di danaro dal compratore al venditore. Sostiene che non è un atto di compravendita, bensì un atto di donazione. Donazione che non ha potuto formalmente stipulare perché gli istituti di Credito non concedono mutui in relazione a un immobile oggetto di donazione, atteso che la donazione può essere facilmente annullata. Di qui il ricorso a un atto di vendita simulato che in realtà è una donazione fatta da suo padre a lui (essendo irrilevante la circostanza che il C. abbia stipulato l'atto in qualità di procuratore di suo padre). Produce al fine di dimostrare che non vi è stato fra le parti trasferimento di danaro, gli estratti conto suoi e di suo padre da cui non risultano trasferimenti di somme pari o vicini all'importo dell'immobile indicato nell'atto sia in epoca anteriore e sia in epoca successiva alla stipulazione dell'atto. Si è costituito ritualmente l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso, non avendo il ricorrente offerto la prova della simulazione dell'atto di trasferimento. Ritiene la Commissione che il ricorso meriti accoglimento. E' giurisprudenza costante che "in materia di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine della rideterminazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell'art.38 D.P.R. n. 600 del 1973, la sottoscrizione di un atto pubblico, (nella fattispecie una compravendita), contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di danaro da parte del contribuente, può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito da quello posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici, che l'Ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l'accertamento sintetico risalendo da un fatto noto a quello ignoto, senza che possa ravvisarsi, nella disposizione che consente l'esercizio di tale potere, una violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione. In tale caso, infatti, è sempre consentito, anche se a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questo meramente apparente per avere l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente." (Cass.17/6/2002 n.8665). Unitamente al ricorso, il ricorrente ha prodotto tutti gli estratti conto e tutta la disponibilità patrimoniale e finanziaria sue e di suo padre risalenti all'epoca della compravendita e successive. Ritiene pertanto la Commissione che il ricorrente abbia fornito la prova di quanto sostenuto e cioè della natura simulata dell'atto e della natura gratuita del trasferimento dell'immobile. La commissione pertanto ritiene di accogliere il ricorso, ma nel contempo dispone la compensazione delle spese, atteso che l'ufficio non era a conoscenza della documentazione provata con il ricorso. P.Q.M. La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato relativamente all'incremento patrimoniale derivante dall'acquisto della casa paterna con rogito del 25/06/2008.