C.T.P. Alessandria

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C.T.P. Alessandria
Commiss. Trib. Prov. Piemonte Alessandria Sez. I, Sent., 08-03-2012, n. 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
PRIMA SEZIONE
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 612/11
depositato il 09/06/2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF 2006
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA
proposto dal ricorrente:
C.A.
L.S. 3 15046 S.S.M. A.
difeso da:
TORRA GIANCARLO
VIA CAVOUR 64 15100 ALESSANDRIA AL
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) ADDIZ.COMUNALE 2006
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA
proposto dal ricorrente:
C.A.
L.S. 3 15046 S.S.M. A.
difeso da:
TORRA GIANCARLO
VIA CAVOUR 64 15100 ALESSANDRIA AL
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) ADDIZ.REGIONALE 2006
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA
proposto dal ricorrente:
C.A.
L.S. 3 15046 S.S.M. A.
difeso da:
TORRA GIANCARLO
VIA CAVOUR 64 15100 ALESSANDRIA AL
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF 2007
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA
proposto dal ricorrente:
C.A.
L.S. 3 15046 S.S.M. A.
difeso da:
TORRA GIANCARLO
VIA CAVOUR 64 15100 ALESSANDRIA AL
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) ADDIZ.COMUNALE 2007 contro AG.ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA
proposto dal ricorrente:
C.A.
L.S. 3 15046 S.S.M. A.
difeso da:
TORRA GIANCARLO
VIA CAVOUR 64 15100 ALESSANDRIA AL
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) ADDIZ.REGIONALE 2007 contro AG.ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA
proposto dal ricorrente:
C.A.
L.S. 3 15046 S.S.M. A.
difeso da:
TORRA GIANCARLO
VIA CAVOUR 64 15100 ALESSANDRIA AL
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.A. ricorre contro gli avvisi di accertamento a lui notificati dall'Agenzia
delle entrate di Alessandria relativi agli ani 2006 e 2007.
L'Ufficio infatti ha rilevato uno scostamento superiore a un quarto rispetto a
quello dichiarato in quegli anni, derivanti dalla circostanza che il C. nel 2006
ha acquistato un immobile, per atto pubblico, per il prezzo dichiarato di Euro
150.000,00.
In base a tale accertamento, l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente il
reddito del ricorrente relativo all'anno 2006 in Euro 44.719,00 e per il 2007 in
Euro 41.807,00.
Sostiene che detto atto di acquisto dell'immobile dal proprio padre, è un atto
simulato a cui è ricorso al solo scopo di ottenere da un Istituto di Credito
l'erogazione di un mutuo a lui necessario per procedere alla ristrutturazione di
un immobile e che detto atto non è contestuale al trasferimento di danaro dal
compratore al venditore.
Sostiene che non è un atto di compravendita, bensì un atto di donazione.
Donazione che non ha potuto formalmente stipulare perché gli istituti di Credito
non concedono mutui in relazione a un immobile oggetto di donazione, atteso che
la donazione può essere facilmente annullata.
Di qui il ricorso a un atto di vendita simulato che in realtà è una donazione
fatta da suo padre a lui (essendo irrilevante la circostanza che il C. abbia
stipulato l'atto in qualità di procuratore di suo padre).
Produce al fine di dimostrare che non vi è stato fra le parti trasferimento di
danaro, gli estratti conto suoi e di suo padre da cui non risultano
trasferimenti di somme pari o vicini all'importo dell'immobile indicato
nell'atto sia in epoca anteriore e sia in epoca successiva alla stipulazione
dell'atto.
Si è costituito ritualmente l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso, non
avendo il ricorrente offerto la prova della simulazione dell'atto di
trasferimento.
Ritiene la Commissione che il ricorso meriti accoglimento.
E' giurisprudenza costante che "in materia di accertamento dell'imposta sui
redditi ed al fine della rideterminazione sintetica del reddito annuale
complessivo, secondo la previsione dell'art.38 D.P.R. n. 600 del 1973, la
sottoscrizione di un atto pubblico, (nella fattispecie una compravendita),
contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di danaro da parte del
contribuente, può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente
il reddito da quello posseduto, in base all'applicazione di presunzioni
semplici, che l'Ufficio finanziario è legittimato ad applicare per
l'accertamento sintetico risalendo da un fatto noto a quello ignoto, senza che
possa ravvisarsi, nella disposizione che consente l'esercizio di tale potere,
una violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, di cui
all'art. 53 della Costituzione.
In tale caso, infatti, è sempre consentito, anche se a carico del contribuente,
la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità
patrimoniale, essendo questo meramente apparente per avere l'atto stipulato, in
ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa
apparente." (Cass.17/6/2002 n.8665).
Unitamente al ricorso, il ricorrente ha prodotto tutti gli estratti conto e
tutta la disponibilità patrimoniale e finanziaria sue e di suo padre risalenti
all'epoca della compravendita e successive.
Ritiene pertanto la Commissione che il ricorrente abbia fornito la prova di
quanto sostenuto e cioè della natura simulata dell'atto e della natura gratuita
del trasferimento dell'immobile.
La commissione pertanto ritiene di accogliere il ricorso, ma nel contempo
dispone la compensazione delle spese, atteso che l'ufficio non era a conoscenza
della documentazione provata con il ricorso.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato
relativamente all'incremento patrimoniale derivante dall'acquisto della casa
paterna con rogito del 25/06/2008.