7. Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell`uomo e
Transcript
7. Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell`uomo e
7. Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, conclusa a Roma il 4 novembre 1950 (testo non ufficiale consolidato) (artt. 9-10, 17-18, 53) Storia: Questa convnzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950; è stata via via modificata dai seguenti protocolli: n. 3 del 21 settembre 1970, n. 5 del 20 dicembre 1971 e n. 8 dell’1 gennaio 1990. È stata ratificata dall’Italia in base alla legge 6 settembre 1955 (G.U. 17 settembre 1955) ed è qui entrata in vigore il 26 ottobre 1955 (comunicato 11 ottobre 1955). Paesi aderenti: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia ed Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Czech Republic, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Inghilterra, Islanda, Irlanda, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Ukraina. Altre notizie: la lingua ufficiale è l’inglese; il testo e le notizie qui pupplicate sono tratti dal sito www.echr.coe.int. 9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui. 10. Libertà di espressione. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario. [...] 17. Divieto dell'abuso del diritto. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione. 18. Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti. Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste. [...] 53 Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.