7. Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell`uomo e

Transcript

7. Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell`uomo e
7. Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, conclusa a Roma il 4 novembre 1950 (testo non ufficiale consolidato) (artt. 9-10,
17-18, 53)
Storia: Questa convnzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950; è stata via via
modificata dai seguenti protocolli: n. 3 del 21 settembre 1970, n. 5 del 20 dicembre 1971 e n. 8
dell’1 gennaio 1990. È stata ratificata dall’Italia in base alla legge 6 settembre 1955 (G.U. 17
settembre 1955) ed è qui entrata in vigore il 26 ottobre 1955 (comunicato 11 ottobre 1955).
Paesi aderenti: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia ed
Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Czech Republic, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Georgia, Germania, Grecia, Inghilterra, Islanda, Irlanda, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania,
Lussemburgo, Malta, Moldova, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Russia,
San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Ukraina.
Altre notizie: la lingua ufficiale è l’inglese; il testo e le notizie qui pupplicate sono tratti
dal sito www.echr.coe.int.
9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto
include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria
religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il
culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di
restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una
società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale
pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.
10. Libertà di espressione.
Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e
la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da
parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce
agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di
televisione.
L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere
sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che
costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per
l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei
reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti
altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e
l'imparzialità del potere giudiziario.
[...]
17. Divieto dell'abuso del diritto.
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante
il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri
alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi
diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.
18. Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti.
Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà
possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.
[...]
53 Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da
limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti
in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.