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Ordinanze permanenti
COMUNE DI CESENA
SETTORE INFRASTRUTTURE e MOBILITÀ
SERVIZIO MOBILITÀ
Piazza del Popolo 10 - 47023 CESENA (FC)
Tel. 0547/356 451
Fax 0547/356 396
e-mail: [email protected]
P.G.N. 52221/331
Oggetto:
Cesena 24 agosto 2010
zona residenziale dello STADIO
- Via CAMPANIA, all’intersezione con Via Puglie,
- Viale ABRUZZI, all’intersezione con Rotonda Stadio,
- Via del MARE, all’intersezione con Rotonda Stadio,
- Via PIEMONTE, all’intersezione con Via Marzolino I,
- Via BALBO, all’intersezione con Via Marzolino I,
- Via CUOCO, all’intersezione con Via Marzolino I,
- Viale MARCONI (c/o n.c. 771), all’intersezione con Viale Marconi,
- Via F.lli SPAZZOLI, all’intersezione con Viale Marconi,
- Via LUCANIA, all’intersezione con Viale Marconi,
- Via LAZIO, all’intersezione con Viale Marconi,
istituzione della ZONA 30 e ZONA RESIDENZIALE:
IL RESPONSABILE
P.O.
Preso atto:
- delle precedenti ordinanze che regolamentano la circolazione nel cosiddetto quartiere STADIO, a
parziale e temporanea modifica;
Considerato:
- che è stato studiato e progettato con il “Piano della sicurezza stradale nel quartiere STADIO”, in
collaborazione con i cittadini residenti ed operanti nello stesso quartiere (incontri del 3 febbraio, 18
febbraio e 22 marzo u.s.), dove si sono ampiamente condivise le principali scelte sulla riorganizzazione
della mobilità nel quartiere, soprattutto con gli obiettivi di garantire:
• singole strade e l’intera rete stradale organizzata nel rispetto delle norme vigenti;
• percorsi pedonali continui;
• strade con carreggiata e corsie di transito a norma del CdS;
• sensi unici nelle strade dove è limitata la sezione stradale;
• posti auto segnalati a terra dove è possibile e regolare istituire la sosta;
• regolamentazione delle intersezioni condizionato dal sistema di circolazione e dalla visibilità di ogni
singolo incrocio (visibilità condizionata anche dalla presenza di alberi);
• maggiore tutela della sicurezza stradale;
- che il progetto è stato condiviso nel cosiddetto “progetto partecipato” con i cittadini nei tre incontri
suddetti, dove si sono esaminate le problematiche storiche della rete stradale del quartiere e le
possibilità di intervento per ridurre l’irregolarità o l’inadeguatezza della stessa rete stradale e
riorganizzarla per raggiungere il più possibile i parametri di qualità e sicurezza stradale previsti per le
nuove strade ovvero per l’adeguamento delle strade esistenti;
- che lo stesso piano definitivo elaborato dal “progetto partecipato” dovrà essere presentato in un pubblica
assemblea a tutti i cittadini del quartiere e che, per l’attesa della formale istituzione dello stesso nuovo
Quartiere Fiorenzuola non è stato possibile convocare l’assemblea pubblica in tempi utili (causa il
periodo di ferie dei mesi di luglio e agosto), e quindi procedere alla definitiva approvazione del progetto
da parte della Giunta;
- che il suddetto iter sarà comunque completato entro il prossimo mese di settembre, ma che è opportuno
iniziare parte dei lavori che interessano esclusivamente la segnaletica verticale ed orizzontale nei mesi
estivi più propizi a tali opere e che, soprattutto, nel quartiere stadio è opportuno intervenire in anticipo
rispetto al prossimo campionato di calcio di serie “A” del “Cesena Calcio”;
- che il progetto è stato già esaminato e valutato dalla Giunta Comunale e, con specifico parere, dal
Quartiere Fiorenzuola;
Abruzzi e altre-ZONA 30 65P-10.doc
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Ordinanze permanenti
Preso inoltre atto:
- del sistema viario di “strade locali urbane” a carattere residenziale e terziario di parte delle strade della
zona denominata STADIO, delimitata dalla “viabilità principale” di Via MARZOLINO I, parte di Via
PIEMONTE (da Via marzolino a Viale Marconi), di Viale MARCONI, Via PUGLIE, Rotonda STADIO e
linea ferroviaria;
- che in tale “settore urbano di strade locali” con elevata densità residenziale e servizi commerciali e
terziari prevalentemente di quartiere, è presente un rilevante movimento di “utenti deboli” (art. 3, comma
1, punto 53bis), in qualità di pedoni, ciclisti, bambini, anziani, con mobilità sia all’interno dello stesso
quartiere sia “da e per” l’adiacente centro cittadino e centro storico e distanze pedonali e ciclabili (circa
800-1000 metri);
- che in considerazione di tale quotidiano e continuo movimento pedonale, ciclabili e di ulteriori “utenti
deboli” sono stati già realizzati interventi strutturali di limitazione della velocità (DOSSI);
- della continua istituzione, nell’area urbana del Comune di Cesena, delle “ZONE RESIDENZIALI-ZONA
30” nei QUARTIERI RESIDENZIALI o a RILEVANTE PRESENZA di “UTENTI DEBOLI”, con conseguenti
interventi di moderazione del traffico, maggiore sicurezza stradale, riduzione della quantità e
gravità degli incidenti stradali, tutela dell’ambiente (artt. 1, 3 punto 58, 13 del Codice della Strada), e
che tali interventi si sono dimostrati efficaci per la diminuzione degli incidenti stradali, e soprattutto per la
qualità diffusa della organizzazione delle sedi stradali, del corretto comportamento degli utenti nonché
per la continuità e sicurezza del movimento dei pedoni e degli utenti deboli;
- che l’Amministrazione favorisce, con diversi tipologie di opere, l’uso pedonale e ciclabile nelle aree
residenziali e negli spostamenti modali tra queste ed i centri dei servizi e commercio, determinando le
zone a traffico pedonale privilegiato (“Decreto Ministeriale per la redazione ed attuazione del Piani Urbani
del Traffico” del giungo 1995), dove, appunto, gli autoveicoli devono accedere e procedere con
particolare attenzione al movimento dei pedoni e dei ciclisti che risulta particolarmente elevato nella
tradizione della città e dei quartieri adiacenti al centro cittadino;
- del “Piano regolatore Integrato della Mobilità – PRIM” approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
138 del 19 luglio 2007, dove, tra l’latro, si evidenzia la necessità di attuare interventi per la moderazione
del traffico e la sicurezza stradale in varie aree residenziali con particolare attenzione agli utenti deboli
(ciclisti e pedoni), tra cui le aree e le strade oggetto del presente atto;
- che, per i suddetti motivi di elevata mobilità ciclopedonale e, in particolare, di anziani e bambini, è
opportuno ridurre ulteriormente la velocità massima veicolare consentita a 30 km/ora considerato che
studi diffusi hanno indicato l’aumento esponenziale di rischio di morte e danni permanenti per un pedone
investito a velocità superiore a 30 km/ora;
- che per tale obiettivo si ritiene opportuno individuare la suddetta area urbana – come da planimetria
allegata – come “ZONA RESIDENZIALE e ZONA 30” al fine di indicare agli utenti dei veicoli a motore la
necessità di adeguare il proprio comportamento a maggiore prudenza (segnaletica di inizio/fine ZONA
RESIDENZIALE - figura II 318 e ZONA 30 figura II 323/a di cui all’art. 135, comma 12 e comma 14 del
“Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada”);
Considerato inoltre:
- che, in attesa della definitiva approvazione del “Piano della sicurezza stradale nel quartiere STADIO”, si
ritiene opportuno procedere per singole ordinanze “temporanee” limitatamente alle strade interessate
dalla modifica della mobilità in ogni rispettivo giorno, per poi raggruppare in un’unica ordinanza
riassuntiva e conclusiva l’intero nuovo SISTEMA di CIRCOLAZIONE e SOSTA nel quartiere stadio per
una più chiara e facile consultazione degli atti;
Visto:
- gli articoli in merito del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 “Codice della Strada” (CdS) e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme sulla circolazione stradale, ed in particolare:
• art. 1 (Principi generali) comma 1 e 2;
• art. 2 (Definizione e classificazione delle strade);
• art. 3 (Definizioni stradali e di traffico), e in particolare i punto 53-bis (utente debole della strada), 58
(zona residenziale);
• art. 5 (Regolamentazione della circolazione in generale);
• art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati);
• art. 37 (Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale);
• art. 39 (Segnali verticali);
• art. 40 (Segnali orizzontali) e in particolare il comma 3 e il comma 10 lettera a);
Abruzzi e altre-ZONA 30 65P-10.doc
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Ordinanze permanenti
e gli articoli del Regolamento di esecuzione del CdS, ed in particolare quelli corrispondenti ai sopracitati
articoli dello stesso CdS;
- l’art. 40 comma 5 dello Statuto del Comune di Cesena approvato con delibera C.C. n. 54/2002;
ORDINA
che, per i motivi citati in premessa, dalle ore 12.00 del giorno sabato 28 agosto 2010, siano istituiti:
1. la “ZONA RESIDENZIALE” (Figura II 318, art. 135 comma 12) e la “ZONA a VELOCITA’ LIMITATA”
con il limite di 30 km/ora (Figura II 323, art. 135 comma 14), nell’area come individuata e delimitata
nell’allegata planimetria e con specifica segnaletica composita di inizio e fine, in corrispondenza dei
seguenti “ingressi-uscite” dall’area suddetta (nelle strade a senso unico il segnale di fine zona 30
al’ingresso della strada è collocato per informare i pedoni della fine della stessa zona 30-zona
residenziale):
a. Via CAMPANIA, all’intersezione con Via Puglie,
INIZIO e FINE (per i pedoni);
b. Viale ABRUZZI, all’intersezione con Rotonda Stadio,
INIZIO e FINE
c. Via del MARE, all’intersezione con Rotonda Stadio,
INIZIO e FINE
d. Via PIEMONTE, all’intersezione con Via Marzolino I,
INIZIO e FINE
e. Via BALBO, all’intersezione con Via Marzolino I,
INIZIO e FINE
f. Via CUOCO, all’intersezione con Via Marzolino I,
INIZIO e FINE (per i pedoni)
g. Viale MARCONI (c/o n.c. 771), all’intersezione con Viale Marconi, INIZIO (per i pedoni) e FINE;
h. Via F.lli SPAZZOLI, all’intersezione con Viale Marconi,
INIZIO e FINE
i. Via LUCANIA, all’intersezione con Viale Marconi,
INIZIO e FINE
j. Via LAZIO, all’intersezione con Viale Marconi,
INIZIO e FINE.
La presente ordinanza sia portata a conoscenza dell’utente stradale con l’apposizione di idonea
segnaletica in loco e di preavviso, in base alle prescrizione del citato D.L.vo 30/04/92 n. 285 e relativo
regolamento di esecuzione e che il Servizio Segnaletica provveda all’esecuzione della presente ordinanza.
Gli Agenti dell’Ordine siano incaricati di vigilare sulla piena osservanza della presente ordinanza da parte
degli utenti della strada;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture entro 60 gg. ai sensi
dell’art. 37 comma 3 del D.L.vo n. 285 del 30/04/92.
Il Responsabile P.O. Arch. Gastone Baronio
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