Ordinanza n. 6 del 1 marzo 2017 loc

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Ordinanza n. 6 del 1 marzo 2017 loc
COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SINDACO
ORDINANZA N. 6 DEL 01/03/2017
OGGETTO:
Ordigno bellico tipo bomba d'aereo, rinvenuto in loc. Roncosambaccio n. 105 nel
Comune di Fano - Bonifica
IL SINDACO
Premesso che in data 11/11/2016 all'interno di un terreno agricolo sito in località Roncosambaccio
n. 105 a seguito di lavori di aratura si rinveniva un ordigno bellico, ovvero una bomba d'aereo di
fabbricazione inglese da 250 libbre di residuato della seconda guerra mondiale;
Che il giorno 27/02/2017 si è svolta presso la Prefettura – UTG di Pesaro e Urbino una riunione di
ccordinamento per definire gli interventi e le misure cautelative da adottare durante le operazioni di
rimozione e brillamento del'ordigno bellico ;
Che in sede di riunione di coordinamento si è convenuto di effettuare nella giornata di sabato 4
marzo p.v. con inizio alle ore 8,00 le operazioni di bonifica che potranno avere la durata di 7 ore in
relazione alla tecnica costruttiva dell'ordigno ed alla naura del suo caricamento;
E' stata richiesta dagli artificieri del genio militare competente per territorio la misura
dell'interdizione dell'area circostante il luogo di ritrovamento dell'ordigno per un raggio di 1.100 mt.
e la necessità dell'evacuazione della zona durante tutta la durata delle operazioni;
Si è stabilito che l'Amministrazione comunale di Fano provvederà tra l'altro:
• all'informazione alla popolazione interessata della necessità dell'evacuazione;
• al censimento dei disabili ammalati ed allettati e nel caso di loro presenza organizzerà il
trasferimento con appositi automezzi;
• al transennamento dell'area una volta completata l'evacuazione dei residenti;
• a disporre un servizio di vigilanza ai varchi di accesso veicolari dell'area interdetta;
VISTA l'ordinanza Prefettizia Prot. 12428 del 1 marzo 2017 acquisita atti Ente con PG. 14992 del 1
marzo 2017 ad oggetto: “Bonifica del 4 marzo 2017 da ordigno bellico tipo bomba da aereo,
rinvenuto in località Roncosambaccio nel Comune di Fano” scaturita dalla sopra citata riunione di
coordinamento con la quale vengono indicate tra l'altro le procedure da porre in atto per garantire la
sicurezza e la tutela della pubblica incolumità durante le operazioni di bonifica e rilevato che
esistono i preasupposti di contingilbilità e di urgenza;
VISTO l'art. 54 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 S.M.I. con norma con la quale il Sindaco,
quale Ufficiale di Governo adotta con atto motivato i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine
di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciono l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione
dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorre, l'assistenza della forza pubblica;
RITENUTO nel caso in esame, in cui le forze dell'ordine sono state già allertate e coinvolte in
materia, che il presente provvedimento, di carattere precauzionale, non debba essere
preventivamente comunicato alla Prefettura già interessata al riguardo e che ha fornito le direttive
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del caso;
VISTO l'art.133, comma n.1, lett.q) del D.Lgs.n.104/2010;
VISTO il D.Lgs 267/2000 ed in particolare art. 147 bis, per cui si attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento che non comporta riflessi diretti
e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
VISTA la Legge n.241/1990;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
1) L'evacuazione delle persone da tutti gli edifici strade e terreni siti all'interno della zona di
salvaguardia, individuata nella planimetria agli atti presso Gabinetto del Sindaco,
precisando quanto segue:
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•
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lo sgombero delle persone dovrà avvenire entro le ore 9,30 della suddetta giornata e il
rientro non potrà avvenire prima del termine delle operazioni (presumibilmente dalle ore
13,30 in poi che sarà opprtunamente comunicato alla cittadinanza);
durante la fase della messa in sicurezza dell'ordigno nessuna persona potrà accedere e
transitare all'interno dell'area interdetta;
sono esclusi tutti i soggetti che devono garantire nell'emergenza la sicurezza e la sanità
pubblica che per comprovati motivi debbano transitare nell'area interessata all'evacuazione.
La popolazione della zona da evacuare è invitata ad agevolare, con la propria disponibilità, le
operazioni di evacuazione ed in particolare a segnalare tempestivamente al Comune eventuali
esigenze per ammalati o anziani da trasferire durante il periodo di sgombro.
Il servizio di Protezione Civile del Comune di Fano, congiuntamente con la Croce Rossa Italiana,
dovrà predisporre eventuali interventi e trasporto di persone disabili.
2) Nell'area in questione nella giornata del 4 marzo 2017:
•
•
è interdetta la circolazione veicolare e pedonale dalle ore 8,00 fino al termine delle
operazioni presuntivamente le ore 13,30 che sarà opportunamente comunicato alla
cittadinanza. A tal fine verrà predisposto da parte del Comando Polizia Municipale e delle
Forze di Polizia e dei volontari di Protezione Civile un servizio di vigilanza ai varchi di
accesso viabili dell'area interdetta per impedire l'avvicinamento nella zona del ritrovamento
dell'ordigno;
sono esclusi tutti i soggetti che devono garantire nell'emergenza la sicurezza e la sanità
pubblica che per comprovati motivi debbano transitare nell'area interessata all'evacuazione;
AVVERTE
che l'inosservanza del punto 1) della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori
all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
che l'inosservanza di cui al punto 2) della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle
sanzione previste dal codice della strada e l'immediato allontanamento dall'area delle persone e dei
veicoli.
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•
All'esecuzione della presente ordinanza provvederà il Corpo di Polizia Municipale assistito
dal Servizio di Protezzione Civile del Comune di Fano provvedendo anche a dare la
massima diffusione a quanto disposto dalla presente ordinanza nonchè a tenere informata la
popolazione delle iniziative che verranno poste in essere ed al momento in cui una volta
eliminato il pericolo I cittadini potranno rientrare nell'area
la presente ordinanza è trasmessa:
- Prefettura di Pesaro e Urbino
- Questura di Pesaro e Urbino
- Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro
- Commissariato di P.S. di Fano
- Comando Compagnia Carabinieri di Fano
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Pesaro
- Comando Provinciale Corpo Forestale di Pesaro
- Reggimento Genio Ferrovieri di Bologna
- Sala Operativa Nazionale Croce Rossa Italiana
- Protezione Civile della Regione Marche
- Responsabile del “118” Soccorso Sanitario di Pesaro
che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune di Fano ai sensi dell'art.8, comma n.3, della L. n. 241/1990 ed il sito internet comunale.
INFORMA
Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso
S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della
stessa.
E' ammesso altresì ricorso giudiziale avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 entro il
termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima
data ai sensi del DPR. n.1199/1971.
La presente ordinanza è firmata digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seg. Del D.Lgs. n.
82/2005.
Il Sindaco
Massimo Seri
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