sommario - Confindustria Venezia Giulia
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SOMMARIO INTRODUZIONE ................................................ Le diverse edizioni ............................................... I rischi di un uso «elastico» ................................. L’importanza delle clausole di trasporto ........... Gli Incoterms e i modelli Intrastat ..................... Il metodo di lavoro .............................................. III IV IV V VI VI LA CLASSIFICAZIONE DEI TERMINI ............. Il gruppo F ........................................................... Il gruppo C ........................................................... Il gruppo D .......................................................... Termini di partenza e di arrivo ........................... VI VI VI VII VII EXW - EX WORKS / FRANCO FABBRICA ....... Key elements - Punto critico ...................................... Le osservazioni ..................................................... VII IX IX FCA - FREE CARRIER / FRANCO VETTORE .. Key elements - Punto critico ...................................... Le osservazioni ..................................................... IX X X FAS - FREE ALONGSIDE / FRANCO LUNGO BORDO ................................................................ Key elements - Punto critico ...................................... Le osservazioni ..................................................... XI XI XI FOB - FREE ON BOARD / FRANCO A BORDO Key elements - Punto critico ...................................... Le osservazioni ..................................................... XII XIII XIII CFR - COST AND FREIGHT / COSTO E NOLO XV Le condizioni di nolo .......................................... XVIII Key elements - Punto critico ...................................... XVIII Le osservazioni ..................................................... XVIII CPT - CARRIAGE PAID TO / TRASPORTO PAGATO FINO A ................................................ XX Key elements - Punto critico ...................................... Le osservazioni ..................................................... XX XXI CIF - COST, INSURANCE AND FREIGHT / COSTO ASSICURAZIONE E NOLO ................. XXI CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO / TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A ................................................................. Key elements - Punto critico ...................................... Le osservazioni ..................................................... XXI XXI XXI DAF - DELIVERED AT FRONTIER / RESO FRONTIERA ........................................................ XXII Key elements - Punto critico ...................................... XXIII Le osservazioni ..................................................... XXIII DES - DELIVERED EX SHIP / RESO EX SHIP XXIV Key elements - Punto critico ...................................... XXIV Le osservazioni ..................................................... XXV DEQ - DELIVERED EX QUAY / RESO BANCHINA .......................................................... XXV Key elements - Punto critico ...................................... XXVI Le osservazioni ..................................................... XXVI DDU - DELIVERED DUTY UNPAID / RESO NON SDOGANATO ............................................ XXVII Key elements - Punto critico ...................................... XXVII Le osservazioni ..................................................... XXVIII DDP - DELIVERED DUTY PAID / RESO SDOGANATO ...................................................... XXVIII Key elements - Punto critico ...................................... XXIX Le osservazioni ..................................................... XXIX MILANOFIORI ASSAGO, Strada 1, Palazzo F6, Tel. (02) 82476.086 Incoterms 2000 Clausole e profili applicativi di Maurizio Favaro Giornalista pubblicista e consulente export - Invexport, Venezia (*) Introduzione I primi ad accorgersi che la totale assenza di regole che disciplinassero le relazioni d’affari tra gli Stati americani, «uniti» perché (ri)composti dalla guerra di secessione, minacciava le loro prospettive di arricchimento, furono astuti traders locali che con notevole intraprendenza ma, con scarsa o nulla conoscenza dei suddetti principi, iniziavano i loro traffici attraverso l’immenso paese. Date le enormi distanze e le differenze di lingue, usi e cultura degli interlocutori dell’epoca, una normale vendita mostrava forti analogie con una operazione di esportazione di cui assumeva all’insaputa degli ignari operatori e con grave loro rischio anche le obbligazioni. Pericolo questo che, se non riconosciuto dalle parti, allora come oggi pregiudicava - com’è intuibile - l’esito della transazione e del rapporto commerciale. Non diversa, per (disastrosi) risultati, l’esperienza degli operatori europei che, sempre nel diciannovesimo secolo, prendevano il largo assieme ai loro prodotti verso paesi sempre più lontani grazie a navi d’acciaio, mosse da energia meccanica frutto della rivoluzione industriale. E allora, quanto più si allargava il raggio d’azione degli operatori tanto più crescevano i rischi di controversie per incapacità degli stessi a trovare soluzione anche al problema del «chi fa che cosa» in materia di oneri e rischi nel trasferimento fisico delle merci. Fu così che agli inizi del ventesimo secolo la Camera di Commercio Internazionale (con sede a Parigi) e la Camera di Commercio degli Stati Uniti d’America, quasi contemporaneamente, sollecitate da operatori esausti dalle schermaglie legali volte a dirimere i loro contenziosi, mettevano a punto, pubblicandole, due set di regole - rispettivamente gli Incoterms e le Revised American Foreign Trade Definitions (1) - che potessero essere adottate dal- INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 le parti per l’esatta interpretazione delle clausole del contratto di compravendita inerenti alla resa delle merci. Se non fosse abbastanza chiaro, va sottolineato che gli Incoterms - giacché solo di questi si parlerà in questa sede - non hanno la funzione di clausole contrattuali di trasporto delle merci ma quella di interpretare in una maniera uniforme, costante e autentica le clausole di un contratto di vendita relative al trasferimento delle merci, posto che le parti decidano facoltativamente di includerle nel contratto. In questo modo è formalmente stabilito chi (tra venditore e compratore) abbia da assumersi determinate obbligazioni. Va qui chiarito un altro equivoco relativo alla sfera d’azione degli Incoterms cui non vanno attribuite funzioni e poteri che non hanno. Non andranno infatti ricercate al loro interno soluzioni ai problemi inerenti le forme e la moneta di pagamento, il passaggio di proprietà delle merci, le violazioni contrattuali, le scelte logistiche del compratore o del venditore nei tratti di itinerario non contemplati (come nel precarriage, per esempio) o come le merci raggiungeranno la destinazione finale a consegna perfezionata o soluzioni a problemi di natura assicurativa, ecc. Sono solo alcuni aspetti specifici, e non tutte indiscriminatamente le obbligazioni delle parti nel contratto di vendita (e non di trasporto quindi), Note: (*) Maurizio Favaro ha partecipato in qualità di esperto ai lavori della Sezione Italiana della Camera di Commercio Internazionale per l’Edizione 2000 degli Incoterms. (1) Sulle differenze tra i due set di clausole si veda, dello stesso autore: «Il rischio di attribuire agli Incoterms funzioni a loro estranee» in Gestire i rischi nei trasporti internazionali, Ipsoa, 1999, pag. 123; «Il Fob americano», in Commercio internazionale n. 14/1991; «I “trabocchetti” delle clausole americane» in Commercio internazionale n. 24/1991. III quelli che vengono regolati dagli Incoterms. E su questi, è giusto sottolineare, vanno a prevalere, come si vedrà, gli usi di piazza o del particolare settore commerciale cui merci o operatore appartengono. Le diverse edizioni La necessità poi di «ritarare» gli Incoterms in funzione dei cambiamenti e delle innovazioni nelle tecniche di trasporto e non solo, spiega la periodicità della loro riformulazione che, a partire dal 1936, data della prima edizione, ha comportato ben sei revisioni (con quella attuale), a conferma della grande sensibilità della Cci pronta anche a cogliere non solo le innovazioni tecnologiche nei modi e mezzi di trasporto, ma anche la continua evoluzione dei sistemi informatici (l’aumentato uso di comunicazioni telematiche anche nelle transazioni internazionali d’affari e nella trasmissione di documenti), per arrivare anche a tener conto, nell’Edizione 2000, delle modifiche di comportamenti operativi derivanti dalla recente creazione di zone di libera circolazione delle merci - doganalmente parlando - quale quella rappresentata per esempio dalla Ue (si veda alla tavola 1 una sintesi delle differenze nelle obbligazioni per venditori e compratori tra l’edizione 2000 e quella del 1990). Ma a nulla varrebbe una interpretazione, ancorché corretta, dei termini se le parti, non citassero nel contratto di vendita la fonte cui hanno tra di loro convenuto di affidare la stessa (interpretazione). E posto che il ricorso agli Incoterms è facoltativo, essi non assumono automaticamente efficacia giuridica, ma devono, per questo, essere espressamente indicati a integrazione dei termini applicati in contratto. Meglio ancora, e sempre per la facoltà - mai obbligo - delle parti di ricorrere alla fonte interpretativa a loro più congeniale (Revised American Foreign Trade Definitions o Incoterms, o altro ancora), è anche possibile e quindi legittimo che le parti, per scelta, facciano riferimento, per esempio, a Inco- terms superati e non più esistenti nell’attuale edizione. Si potrà avere così che in un contratto sia applicato un termine Foa (Fob Aeroporto) o un For/Fot delle passate edizioni, perché ritenuto più compatibile con le circostanze, e quindi esigenze delle parti. Libertà assoluta di scelta e di applicazione, ma non quella di sottacere o sottintendere la fonte (per esempio «Incoterms 1980», ecc.) perché niente in un contratto internazionale di vendita viene dato per sottinteso e scontato e in caso di conflitto gli aventi diritto potrebbero ritrovarsi nell’impossibilità di fare affidamento sulla necessaria uniformità interpretativa, a tutto svantaggio dell’obiettività delle decisioni. I rischi di un uso «elastico» Un’ultima riflessione su questo tema. Come logica conseguenza del non obbligo delle parti di ricorrere a termini standardizzati vi è anche la facoltà di adattare i termini «ufficiali», per così dire, e che godono di riconoscimento mondiale alle situazioni particolari e agli usi commerciali (usi di porto, usi locali). La cosa non va sottovalutata per l’ancora massiccio ricorso agli usi che, resistendo al tempo e alle citate innovazioni finiscono, in definitiva, per prevalere sulle formule standard. Si noterà infatti come in un contratto di vendita in Russia, la quotazione richiesta dal cliente (quando il trasporto è per mare) sia prevalentemente Fob/Stivato, oppure che le vendite in paesi del Medio Oriente richiedano contratti Cif. In settori merceologici particolari, come si è detto, alcuni principi mercantili per la loro grande diffusione si sono nel tempo consolidati fino a diventare norma comune: i prodotti (italiani) di oreficeria, per esempio, viaggiano F.co Fabbrica, così come i prodotti tessili. Mentre che altri prodotti ad alto contenuto estetico (calzature, abbigliamento, ecc.) e altri ancora per il quali il cliente estero (normalmente un Department Store americano o giapponese) si avvale dell’opera di un suo buyer di fiducia, viaggiano Fca (o Franco Vettore), o Foa (Fob Aeroporto) per il Tavola 1 - Incoterms: le clausole modificate nell’Edizione 2000 Clausola Tipo di modifica FAS Dogana: lo sdoganamento all’esportazione è curato dal venditore. FCA Consegna: • se il luogo della consegna è presso il venditore: la consegna si effettua al caricamento (a cura e rischio del venditore) della merce sul mezzo di trasporto procurato dal compratore; • se il luogo di consegna è altrove: la consegna si effettua quando il venditore mette la merce a disposizione del compratore (o del di lui vettore e/o ausiliario) a bordo del mezzo del venditore e non scaricata. CFR - CIF Contratto di trasporto: quando il contratto di trasporto marittimo non è tra quelli classificati a carico totale o parziale né di cose determinate, ma è un contratto di noleggio, il venditore non ha l’obbligo di fornire al compratore copia dello stesso (charter party). DAF Scaricamento: lo scaricamento alla frontiera della merce è a cura del compratore. DEQ Dogana: lo sdoganamento all’importazione è curato dal compratore. DDU - DDP Scaricamento: lo scaricamento a destino è a cura del compratore. INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 IV loro consolidamento con altre merci provenienti da diversi fornitori. Nel settore dei mobili, per citare un’altra circostanza, molti sono invece i venditori italiani che consegnano i prodotti a destino con i propri mezzi di trasporto. Per quanto ovvia, legittima e condivisibile possa sembrare questa pratica, occorre tuttavia fare molta attenzione alla conseguente creazione di «zone d’ombra» nella copertura contrattuale degli Incoterms che, anche all’insaputa delle parti, risulterà ridotta o comunque diversa da quella offerta dall’originario termine standard. In altre parole, se le parti, vuoi per gli usi di un particolare commercio o per esigenze contrattuali, convengono che in una resa F.co Fabbrica sia il venditore a curare il caricamento della merce sul mezzo di trasporto, per questa operazione aggiunta, rientrando la stessa tra le tipiche obbligazioni del compratore, non va ricercata nel termine Exw/Incoterms 2000 spiegazione alla distribuzione dei (nuovi) rischi e oneri. Così come per un Fob Stivato, per esempio, in cui il Fob/Incoterms non spenderà una parola sulla ripartizione delle ulteriori obbligazioni per il venditore nascenti dal prolungamento del punto critico. Qualunque manipolazione degli Incoterms (di qualsiasi edizione, sia chiaro) così come i termini (ancorché simili o omonimi) non a essi appartenenti, non godono - occorre fare attenzione - dell’identicità di interpretazione offerta invece da questo set di regole messo a punto dalla Cci. Ma l’insidia di trovarsi di fronte a rischi non previsti, e tantomeno necessari, non deriva solo da queste - pur legittime, come s’è visto, e spesso necessarie - licenze che le parti con più o meno consapevolezza si concedono, ma anche dall’improprio abbinamento dei termini con mezzi e modalità di trasporto. Incompatibilità questa che si verifica più spesso di quanto si creda come, per esempio, sulla unitizzazione delle merci (ossia il loro caricamento in unità standard di trasporto, come il container) in cui la consegna per esempio nel Fob avviene in tutt’altro punto che quello previsto per questo termine marittimo. Il conseguente stravolgimento del «punto critico», ossia del luogo o del tempo in cui avviene il passaggio di oneri e rischi dal venditore al compratore, impoverisce la struttura del termine compromettendone la funzione guida nella ripartizione di impegni e responsabilità tra venditore e compratore. Una buona regola per evitare l’insorgere anche di questi problemi sta appunto nel rispetto della «specializzazione» logistica del termine che se prevede la consegna lungo una banchina portuale o a bordo di una nave non potrà che appartenere a uno dei sei termini esclusivamente marittimi. L’importanza delle clausole di trasporto Prima di passare a esaminare la morfologia degli Incoterms 2000, andrebbe fatta un’ulteriore riflessione sulla scelta migliore degli stessi non già o non tanto in funzione di caratteristiche solo logistiche che, come s’è visto, sono molto importanti, ma an- INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 che in funzione del contratto internazionale di vendita. In una parola, sia consentito in questa sede di entrare anche nel merito delle scelte contrattuali di compratori e venditori bisognosi (più i «commerciali» che gli «amministrativi», per la verità) di maggiore cognizione di questo strumento che se ben utilizzato non solo provvede a tutelare interessi e scongiura rischi, ma contribuisce anche ad apportare all’azienda esportatrice utili marginali e a creare vantaggi competitivi quando il problema del trasporto non viene sbrigativamente liquidato e trasferito interamente sul compratore. Non è una novità, infatti, che un gran numero di esportatori italiani lo risolvono vendendo F.co Fabbrica nella errata presunzione di mettersi al riparo da fastidiose incombenze dovute alla consegna delle merci. Oltre a essere (fin troppo) facilmente confutabile questa tesi, essa si presta anche a una spietata critica dai sostenitori del just-in-time che, sempre più esigenti in materia di velocità di consegna, negativamente considerano l’atteggiamento rinunciatario (per il trasporto) dell’esportatore dovendo il compratore (in lotta contro il tempo) assumersi obbligazioni nel paese di origine delle merci, ossia nel terreno a lui meno congeniale, e da qui organizzarsi in proprio tutta la filiera logistica. Senza considerare poi l’aspetto del vantaggio competitivo di chi oggi riesca a soddisfare velocemente le richieste del mercato, da cui la time-based competition, appunto. Cosa che è meglio realizzabile quando l’esportatore si prende cura e carico del trasporto. Funzione questa che non deve essere considerata un vincolo all’efficienza operativa delle imprese, bensì un fattore di competitività e (quando esercitato da vettori/spedizionieri italiani) di ricchezza per l’intero paese. La realtà di casa nostra invece, vede un disavanzo di diverse migliaia di miliardi di lire nella bilancia commerciale di noli e premi assicurativi, complici anche le vendite F.co Fabbrica. Il nuovo set è sempre composto da tredici termini, solo alcuni dei quali presentano modifiche rispetto all’edizione 1990, a volte anche sostanziali, che comportano una diversa collocazione del punto critico. È verosimile che molti esportatori rinuncino all’utilizzo dell’intero formulario disponibile proprio per la (a volte obiettiva) difficoltà o il timore di non riuscire a individuare con la richiesta precisione tale ristretto e circostanziato limite, cosa che li costringe a ripiegare sul solito F.co Fabbrica o tutt’al più sulle clausole appartenenti al meno impegnativo gruppo F in cui quasi tutte le decisioni (o comunque le più importanti) di natura logistica sono pur sempre lasciate al compratore. È infatti evidente che confrontare tutte le reciproche obbligazioni di ognuno dei tredici termini non sia sempre così semplice né per gli amministrativi (nella funzione di revisori anche delle clausole contrattuali) né tantomeno - per i commerciali che spesso nel pieno di una trattativa si trovano ad essere separati dalla struttura di supporto aziendale (anche di diversi fusi orari quando sono in paesi oltremare). V Gli Incoterms e i modelli Intrastat Un’altra, e ultima, considerazione questa volta invece in materia di Intrastat. Com’è noto - a chi compila i modelli Intrastat, ovviamente - una delle tante indicazioni da riportare è costituita dalle condizioni di consegna che, con opportuna modifica, sostituiscono il regime di trasporto. Per garantire che cedenti e cessionari non si smarriscano di fronte a scelte terminologiche vaghe e soggettive, il legislatore ha attribuito agli Incoterms il compito di rappresentare attraverso i tredici acronimi le diverse situazioni mercantili che contraddistinguono tutte le transazioni (anche) intracomunitarie, nell’intento di facilitare il loro compito contando sull’oggettività e la notorietà di questo diffuso set di regole. Anche se - occorre dirlo - la (spesse volte lamentata) scarsa cognizione degli Incoterms da parte di molti operatori non consente di ottimizzarne l’impiego negli Intrastat. Il problema che più riguarda alcuni nostri operatori - quelli per intenderci che non vendono sempre e soltanto Exw - è l’imbarazzo nella scelta tra i termini del gruppo C e quelli del gruppo D, come quando, per esempio, le condizioni contrattuali (ossia quelle indicate in contratto e/o in fattura) di vendita sono racchiuse in un inadeguato F.co Destino. Dovendo il venditore curare il trasporto, quale sarà - tra un Cpt e un Ddu, poniamo il caso - la resa corretta da indicare nel modello Intra 1-bis? Si è detto che pur rappresentando entrambi i gruppi (C e D) clausole che pongono sul venditore l’obbligazione del trasporto, diverse sono le sue responsabilità sulla merce, o meglio, sul buon fine del trasporto stesso, indipendentemente dal fatto che le merci risultino assicurate (Cip/Cif) o meno (Cpt/Cfr). In altre parole, nelle clausole del gruppo C i rischi di trasporto sono interamente a carico del compratore/cessionario mentre che quelle del gruppo D comportano per il venditore/cedente oltre che l’assunzione degli oneri del trasporto anche quella dei relativi rischi. Conseguentemente, è da ritenersi erronea l’interpretazione (purtroppo diffusa) in base alla quale gli Incoterms Ddu e Ddp (reso sdoganato e reso non sdoganato) siano diventati inutilizzabili con la cessazione dell’obbligo dell’accertamento doganale negli scambi comunitari dal 1 gennaio 1993. La differenza tra la lettera C e la lettera D quindi non sta sul fatto doganale ma soltanto sui rischi e sulle responsabilità di cedente e cessionario. Pertanto, come nota operativa, i compilatori dei modelli Intrastat continueranno ad utilizzare la lettera D come termine di consegna ogni qualvolta il venditore, con il trasporto, se ne assume anche i rischi. Il metodo di lavoro Il cosiddetto «mirror method» di confronto tra le obbligazioni delle parti, adottato dalla stessa Cci, è l’unico approccio agli Incoterms che consenta di intuirne la struttura e rendere possibile, con il loro apprendimento, la soluzione del suddetto problema. INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 Come potrebbe anche rivelarsi utile, a tale scopo, il sistema dei key elements o dell’identificazione degli elementi fondamentali di ciascun termine che si svelano agli utilizzatori rispondendo alle seguenti quattro domande che, poste nella giusta sequenza, ne facilitano (degli utilizzatori, cioè) il lavoro: ■ chi paga il trasporto nel tratto principale? ■ come e dove avviene la consegna della merce? ■ dove e quando avviene il passaggio dei rischi? ■ chi paga per tutte le altre operazioni? La classificazione dei termini La disposizione delle tredici clausole segue come nell’edizione 1990 un andamento progressivo per cumulo di obbligazioni a carico del venditore. Esse iniziano infatti con quella che rappresenta il suo minore impegno, l’Exw, per finire con la più complessa e onerosa delle clausole, la Ddp, che comporta per lui l’assolvimento di incombenze generalmente proprie del compratore anche nel paese di destinazione. All’utilizzatore degli Incoterms più che il loro apprendimento mnemonico nella classica elencazione giova riconoscere a prima vista le caratteristiche dei gruppi cui essi appartengono ricordandone le fondamentali differenze per poterli confrontare: risulterà più facile la scelta del termine più compatibile con la trattativa. Sorvolando sul termine Exw, unica eccezione perché non «fa gruppo» con nessuno, gli altri dodici, come è noto, appartengono ai gruppi F, C e D la cui iniziale sta rispettivamente per: ■ F = Free ■ C = Cost e/o Carriage ■ D = Delivered Il gruppo F Più precisamente al gruppo F, composto dai termini Fca (Free Carrier o Franco Vettore), Fas (Free Alongside o Franco Lungo Bordo) e Fob (Free on Board o Franco a Bordo), corrispondono contratti in cui il trasporto nel tratto principale è pagato dal compratore, che, assieme a quest’onere, si assume anche i relativi rischi a partire dal luogo e dal momento in cui le merci vengono consegnate al vettore da lui (compratore) nominato. L’aggettivo free, comunemente tradotto come Franco, rende meglio se gli si attribuisce il significato di gratis; nel senso che il compratore pretende, in una qualsiasi delle tre clausole F, che le merci vengano portate senza spese né rischi per lui, e quindi gratuitamente, presso il vettore alla partenza da egli stesso scelto e nominato (nel contratto). Il gruppo C Al gruppo C appartengono i quattro termini che attribuiscono al venditore l’onere - ma non il rischio - del trasporto delle merci nella località di destino (necessariamente) precisata assieme al termi- VI ne prescelto. La caratteristica di questo gruppo sta nella sua particolare struttura che prevede - a complicare le cose - non uno ma bensì due punti critici dato che il venditore sostiene costi (punto di tariffa) anche per un periodo successivo a quello dell’avvenuto superamento del punto critico del rischio, che qui avviene sempre ed esclusivamente alla partenza. La lettera C, come si è visto, assume qui due diversi significati a seconda delle modalità di trasporto utilizzate: ■ nelle modalità di terra e nel trasporto intermodale sta a significare carriage, ossia (costo del) trasporto «principale»; ■ nel trasporto marittimo assume invece il significato di cost intendendo la quotazione Cfr o Cif comprensiva del costo della merce, più l’assicurazione (insurance) quando prevista, e il freight, ovvero il nolo marittimo. Il gruppo D E infine le cinque clausole contraddistinte dalla lettera iniziale D ossia Delivered che rappresenta il gruppo delle massime obbligazioni per il venditore, il quale, come si è già visto, assume su di sé oneri e rischi di consegna a una destinazione di arrivo, sostituendosi anche, quando previsto, al compratore nel perfezionamento di alcune importanti formalità cui la stessa consegna è subordinata. Termini di partenza e di arrivo Una immediata e grossolana discriminazione dei tredici termini li ripartisce tra quelli di partenza e di arrivo. Sono compresi tra i primi l’Exw e i termini dei gruppi F e C, mentre che solo quelli del gruppo D si considerano di arrivo. Un equivoco in cui spesso si cade è quello di comprendere tra questi ultimi anche i termini del gruppo C. La spiegazione sta nel fatto che gli operatori percepiscono (soprattutto) il Cif/Cfr come un termine di arrivo dato che solo apparentemente la consegna avviene nel porto del paese di destino mentre la stessa, come il passaggio del rischio nel Fob, avviene al porto di caricamento. Per non parlare del Cip/Cpt in cui è possibile che tale prestazione si perfezioni senza rischio del venditore addirittura al domicilio del compratore come nelle clausole Ddu e Ddp. In base a questa argomentazione si può affermare che i termini del gruppo F e quelli del gruppo C sono della stessa natura, in quanto - per entrambi tutte le obbligazioni del venditore vanno adempiute nel suo paese, o meglio, nel paese di partenza. Poco importa che nel gruppo C la merce arrivi in una località di destino a spese del venditore (e magari anche assicurata, come nel Cif e nel Cip). Cambia solo, come si è già detto, il punto di tariffa nel senso che tutte le clausole C hanno in comune con quelle del gruppo F la consegna che pone il punto critico alla partenza. In altre parole si potrebbe anche considerare le clausole del gruppo C né più e né meno che alla stregua di un upgrading delle meno impegnative clausole del gruppo F. INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 EXW Ex Works (named place) / Franco Fabbrica (luogo convenuto) Una volta che il venditore ha messo nei suoi locali (stabilimento, deposito, fabbrica, ecc.) la merce oggetto del contratto di vendita a disposizione del compratore, di fatto le sue principali incombenze si ritengono in questa clausola soddisfatte. La merce tuttavia sarà disposta, ossia raggruppata separatamente da altre merci o ammassata in maniera visibile e, possibilmente, in luogo circoscritto a evitare anche che il compratore, con l’obbligo contrattuale del caricamento sul suo mezzo di trasporto, non se ne assuma anche un altro, estemporaneo e imprevisto, relativo per esempio alla cernita o prelevamento della stessa dagli scaffali del magazzino. Si perché, confermando la Cci questa clausola come quella del minimo livello di obbligazioni del venditore, anche le funzioni di caricamento a bordo del mezzo (del compratore) e di sdoganamento all’esportazione rimangono di competenza del compratore. Prima di entrare nel merito della scelta di questa clausola va ricordato che anche la documentazione fiscale e tecnica segue il trend della minima obbligazione: solo la fattura di vendita (o tutt’al più il packing list) per il quale andranno eseguite misurazione e pesatura, infatti, va emessa dal venditore, che, pare ovvio, deve comunque produrre, nel caso siano previsti, eventuali certificati e/o libretti tecnici relativi alla merce, come garanzie di varia natura e la sua rispondenza con i prescritti regolamenti in tema di sicurezza, sanità, imballaggio, ecc. E a proposito di quest’ultimo, si ricorda che nel F.co Fabbrica, il venditore non ha l’obbligo della predisposizione di un particolare tipo di imballaggio fintanto che non gliene sia fatta dal compratore esplicita richiesta. Se poi l’imballaggio dovesse anche assumere entità e costi superiori a quelli previsti da quello standard - che è in fondo l’unico imballaggio che il venditore potrebbe predisporre su prodotti fino a che non sa come e dove saranno spediti - dovrà essere oggetto di accordi col cliente. Attenzione anche alla documentazione di trasporto che mai e in nessun modo deve essere rilasciata dal venditore. È bene chiarire che il rilascio di una lettera di vettura, poniamo stradale, (per intenderci quella che con ostinatezza si continua a chiamare Cmr) è compito del mittente (art. 1684 c.c.), che in un contratto F.co Fabbrica risulta essere non il venditore ma il compratore. È infatti quest’ultimo che curando l’intera organizzazione del trasporto, conclude il relativo contratto col vettore a cui fornisce indicazioni e documenti (art. 1683 c.c.) assumendo appunto il ruolo di mittente che dovrà anche preoccuparsi dell’aspetto fiscale, ma non solo, della documentazione. È consequenziale a questa sua posizione infatti che anche il rilascio e la preparazione di documentazione doganale (certificato di origine, visti consolari sui documenti ecc.) e ministeriale (licenze di esportazione) sia a suo carico (del compratore). VII Key elements • Chi paga il trasporto nel tratto principale? Il compratore. • Come e dove avviene la consegna della merce? Nel luogo convenuto (generalmente i locali del venditore o in altro luogo), nel tempo concordato, non sdoganata e non caricata sul mezzo in partenza. • Dove e quando avviene il passaggio dei rischi? Nel luogo convenuto e dal momento della consegna. • Chi paga per tutte le altre operazioni? Il compratore assume tutte le spese a partire dall’atto della consegna. Punto critico Nel luogo e al momento della consegna in cui oneri e rischi passano dal compratore al venditore. Le osservazioni Può capitare che le parti, per praticità o per usi commerciali o per altri motivi ancora, preferiscano ridistribuire tra di loro alcune funzioni in maniera diversa da quella prevista da questa clausola. È il caso (frequentissimo) del caricamento e dello sdoganamento. Nulla lo vieta. È anzi forse più opportuno che il riempimento/caricamento del mezzo in partenza sia effettuato da chi, in quella circostanza, possiede le attrezzature di sollevamento che non è certamente il compratore. Lo stesso dicasi per le operazioni doganali in cui nessuno meglio del «residente» (almeno fino a prova contraria) riesce a compierle. In questo caso, come si è già visto, è indispensabile che le variazioni alla clausola originale, attestanti lo scambio di obbligazioni tra venditore e compratore (2) siano espressamente citate, assieme all’edizione degli Incoterms, per rendere palese e formale tale scelta. Le parti in questi casi faranno bene anche a chiarire come verrà riformulata la ripartizione di oneri e rischi dato che la sola Exw non provvede per le sue manipolazioni. Vi sono controindicazioni per il ricorso (da parte del venditore) a questa clausola? Molte, e più delle indicazioni (3). Per essere precisi l’unica indicazione - a parere della maggioranza di esperti e studiosi della materia starebbe in una vendita intracomunitaria per pagamento anticipato! Condizioni queste che per la loro rarità possono considerarsi solo sul piano teorico o accademico perché è difficile che un cliente comunitario, a meno che non fosse obbligato dalla posizione monopolistica del fornitore, accetti l’imposizione di un pagamento anticipato. Ogni pagamento dilazionato rende a rischio il contratto Exw perché se per una qualsiasi fatalità il trasporto (gestito dal compratore) non andasse a buon fine, con la conseguente mancata consegna (totale o parziale) della merce, ardua (se non in casi estremi impossibile) sarebbe per il compratore la via del pagamento anche se le condizioni contrat- INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 tuali provano la totale estraneità del venditore alle responsabili scelte del compratore in materia di presa in consegna e trasporto fino a destino. Non si può nemmeno escludere la malafede del compratore (spesse volte non conosciuto dal venditore) che trovandosi impossibilitato a ricevere la merce (perché danneggiata, distrutta o perduta in viaggio) tenterà di addurre circostanze attenuanti (quali il caricamento, riempimento e/o stivaggio del camion da parte del venditore), solo a posteriori e artatamente giudicati impropri o non a regola d’arte per non pagare la (mancata) fornitura. Ma anche nell’ipotesi - più accademica che reale in cui il compratore fosse intenzionato a riconoscere comunque il suo debito, non va nemmeno esclusa l’esistenza di restrizioni valutarie presso il paese destinatario che potrebbero vietare o comunque intralciare il trasferimento di divisa all’estero per importazioni mai avvenute! Come non possono esultare i più occulti (sotto l’aspetto commerciale) venditori che abbiano imposto il pagamento anticipato perché in una vendita in un paese terzo, avrebbero per sempre il rischio di un’operazione di sdoganamento (con tutte le implicazioni che la stessa comporta per il mittente) curata interamente dal compratore. A cui bisogna aggiungere l’obbligo della conservazione dei documenti comprovanti l’avvenuta esportazione da parte del venditore che, in questo caso, presenta difficoltà enormi già a riceverli dal venditore. FCA Free Carrier (named place) / Franco Vettore (luogo convenuto) Rappresenta un’evoluzione rispetto al primitivo termine F.co Fabbrica in quanto al venditore competono funzioni che per numero e qualità richiedono (finalmente) un suo maggiore coinvolgimento quantomeno nell’esecuzione di un contratto internazionale, a partire già dalla trattativa. Si avrà così che per questo termine il venditore, che curerà le operazioni doganali all’esportazione delle sue merci, effettuerà la consegna in due diversi modi a seconda del luogo concordato (presso i suoi locali o quelli di un corriere per esempio). Decisione questa su cui generalmente influisce la quantità di merce rispetto al mezzo o unità di carico disponibile e che così si esplicita: Quando il luogo concordato per la consegna è costituito dai locali del venditore la stessa si effettua all’avvenuto caricamento sul mezzo di trasporto messogli a disposizione dal compratore. Note: (2) Per esempio Exw Loaded on the departing vehicle and cleared for export: ma allora sarebbe meglio ricorrere alla vecchia For/Fot, sempre con le dovute precauzioni. Si veda a proposito, dello stesso autore, «I rischi di un Incoterm vecchio», in Commercio internazionale n. 14/1998. (3) Si veda, dello stesso autore, «Vendere con la clausola Franco Fabbrica», in Commercio internazionale n. 12/1995. IX Negli altri casi, la consegna si effettua quando il venditore mette la merce a disposizione del compratore (anche attraverso suoi ausiliari quali un vettore o altra persona) a bordo (e quindi non scaricata) del proprio (ossia del venditore) mezzo di trasporto. È anche regola consolidata, nelle clausole del gruppo F, che qualora il compratore rinunci (espressamente o per negligenza) a nominare sia il luogo di consegna che il vettore, questa scelta competa al venditore che la farà anche in funzione della natura e quantità della merce oltre che del mezzo e modalità designati per il trasporto. Oltre alla documentazione commerciale e quella inerente al fatto dell’esportazione (licenze, autorizzazioni ecc.) il venditore avrà a suo carico anche l’emissione di un documento che comprovi l’avvenuta consegna della merce. Considerando che anche questa clausola non ha una «specializzazione» logistica che ne limiti l’impiego a una precisa modalità, il venditore porrà la massima attenzione alla predisposizione dell’imballaggio che, se non gli sarà nota la modalità prescelta per il main carriage o trasporto principale, seguirà la stessa logica della clausola Franco Fabbrica. Solo quando, o se le esigenze logistiche gli saranno rese note il venditore dovrà adeguarvisi. Altrimenti vi è anche il rischio per lui di predisporre un imballaggio sovradimensionato e più costoso di quello realmente necessario quale risulterebbe quello marittimo rispetto a quello terrestre o aereo. Key elements • Chi paga il trasporto nel tratto principale? Il compratore. • Come e dove avviene la consegna della merce? – Al caricamento sul mezzo di trasporto messo a disposizione del compratore o da suo ausiliario, quando il luogo concordato per la consegna sia lo stabilimento (o i locali in genere) del venditore. – Alla presa in consegna da parte del vettore, o di altra persona, della merce posta a bordo (e quindi non scaricata) del mezzo di trasporto del venditore, negli altri casi. • Dove e quando avviene il passaggio dei rischi? – Al caricamento della merce sul mezzo di trasporto quando questa operazione avviene presso i locali del venditore. – A bordo del camion (all’arrivo al terminale del vettore), negli altri casi in cui la consegna non avviene presso i locali del venditore. – Allo scadere del tempo concordato tra le parti per la consegna nel caso di mancata comunicazione da parte del compratore delle informazioni ad essa inerenti. • Chi paga per tutte le altre spese? Le operazioni doganali di esportazione, qualora necessarie, sono a carico del venditore così come quelle di caricamento/stivaggio del camion e/o di trasporto fino al terminale del vettore, a seconda di come avviene la consegna. Punto critico Il mezzo sopra il quale avviene la consegna. INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 Le osservazioni La peculiare caratteristica di questo termine, molto duttile (e fungibile con altri) ma anche poco conosciuto sta nella dicotomia del luogo di consegna, la cui designazione non nasce certamente a caso, ma è funzionale al quantitativo della merce. Vi sono infatti le indicazioni per il caricamento presso il locali del venditore quando, generalmente, il quantitativo di merce giustifichi il riempimento completo di un mezzo di trasporto o di una unità di carico: il container Fcl (Full Container Loaded) per esempio. In questo caso il venditore deve ricordare che sono di sua competenza non solo oneri e rischi del caricamento, stivaggio, centraggio del carico (nel rispetto del suo baricentro) nel mezzo di trasporto o nell’unità di carico, fissaggio e/o rizzaggio, ma anche quello dell’approvazione del mezzo procurato dal compratore che può venire rilasciata solo dopo che ne sia stata verificata (dal venditore) la sua compatibilità e omologazione con le caratteristiche del carico e (qualora a sua conoscenza) del viaggio. La funzione è molto delicata e non va sottovalutata, tantomeno trascurata. Un danno rilevabile a destino e attribuibile (magari da un esperto commissario di avarie per conto dell’assicuratore) a difetti del mezzo (infiltrazioni d’acqua per fori o falle del container sono molto comuni), difficilmente sarà indennizzabile almeno per la sua globalità in quanto potrebbe configurarsi l’esistenza di una delle più frequenti cause liberatorie della responsabilità del vettore che sta proprio nel vizio dell’imballaggio (quale viene anche considerato il container). Così come sarà difficile ottenere indennizzi per danni a un carico risultante bagnato all’arrivo quando, alla partenza, (ossia nel momento deputato al controllo da parte del venditore) il telone di copertura risultava scondizionato. Anche un danno conseguente a contaminazione del carico con residui organici presenti nel mezzo o nel container che dopo il trasporto di animali vivi, per esempio, non sia stato sufficientemente ripulito, lavato e disinfettato, sarà di difficile recupero. Il venditore, indipendentemente da chi paga il trasporto ha, più che il diritto, il dovere di effettuare questo controllo del mezzo messogli a disposizione, in via preliminare. Dopo, ossia a danno avvenuto, sarà tutto più complicato. Quando invece la merce, perché di minore quantità, viaggia a collettame o groupage il venditore, sollevato dall’onere e dal rischio del riempimento del mezzo, ne assume un altro non meno insidioso, quello cioè del trasporto della merce sul suo mezzo (o di un corriere, ovviamente) fino al luogo convenuto che non necessariamente e non sempre potrebbe trovarsi a poca distanza (e quindi con poco rischio) dallo stabilimento di partenza. La duttilità di questo termine, cui si faceva cenno in premessa, lo rende realmente adattabile a situazioni potenzialmente a rischio per le parti, quali quelle che si presentano ogni qualvolta esiste una discrasia tra l’aspetto formale del contratto e la sua effettiva esecuzione (come nel F.co Fabbrica, per X esempio, in cui il venditore si va a sostituire al compratore nell’operazione di caricamento in partenza), ma anche quando si utilizza male (si potrebbe anche dire a sproposito) una clausola. Una vendita Fob, allora - come avremo modo di approfondire più avanti - prevede che la nave sia del tipo convenzionale (con la murata, cioè), altrimenti se appartenesse alla classe «Ro-Ro» sarebbe impossibile fissare il punto critico di un termine mercantile all’attraversamento della murata. Così come difficile, o meglio impossibile, risulterebbe in un Fob Aeroporto (4), o Foa, dell’Edizione 1980 degli Incoterms in cui anche l’aeromobile - privo di murata - potrebbe ingenerare qualche perplessità sulla collocazione del punto critico, non per niente la consegna in questo caso andrebbe effettuata al vettore aereo (e allora, tanto vale cambiare clausola). In questi casi e in tutti quelli che lasciano le parti nel dubbio o nell’indecisione (del punto critico) è consigliabile adottare il Fca piuttosto che forzare, manipolandole, altre clausole pur di adattarle alle circostanze. FAS Free Alongside (named port of shipment) / Franco Lungo Bordo (porto di imbarco convenuto) Porre la merce sdoganata all’esportazione sottobordo o lungo il bordo di una nave in partenza, è l’obbligazione caratteristica e primaria del venditore che dovrà assumersi poche altre incombenze in questa clausola che, come il Fca, segna quasi un’evoluzione dell’Exw. Lo spostamento in avanti del punto critico rispetto all’Exw (con cui fino all’Edizione 1990 condivideva anche l’obbligazione doganale del compratore per le merci in esportazione), comporta però, per il venditore, non solo l’assunzione di maggiori obbligazioni, com’è ovvio, ma anche una particolare attenzione a un nuovo elemento: gli usi di porto o gli usi commerciali. Nella consegna sottobordo infatti, il venditore - soprattutto di cereali, fosfati, carbone e rinfuse in genere - dovrà tener conto anche e soprattutto degli usi locali che, pubblicati quasi sempre dalle Camere di Commercio, regolano in aggiunta e al di fuori di quanto gli Incoterms dicono, le modalità con cui le operazioni e le manovre inerenti a questa funzione debbano essere svolte. La (più fisiologica) collocazione, poi, dello sdoganamento all’esportazione nella sfera dei doveri del venditore, comporta l’adozione di tutte le misure ad esso attinenti (in termini anche di rilascio di autorizzazioni, licenze, ecc.). Il compratore, invece, in una clausola F - e a maggiore ragione quando c’è di mezzo una nave - ha sempre la responsabilità che qualcosa non funzioni a dovere nella presa in consegna della merce dipendendo da un vettore non propriamente flessibile con il conseguente rischio di dover pagare di tasca sua spese aggiuntive, con l’intuibile grave pregiudizio soprattutto se non previste. Il suo ob- INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 bligo, infatti, di concludere un contratto di trasporto con un vettore di sua scelta si estende anche all’osservanza delle date e delle scadenze, comunicate al compratore relative alle operazioni di carico della nave. Se questa ritarda o riparte prima di prendere a bordo le merci, le spese conseguenti a questa irregolarità (sosta, trasferimento in un altro porto, ecc.) sono a carico del compratore che sarà anche responsabile dell’eventuale sua omissione nel dare per tempo la suddetta comunicazione. Key elements • Chi paga il trasporto principale? Il compratore. • Come e dove avviene la consegna? Lungo il bordo, o sottobordo, della nave e nel porto nominati dal compratore. • Dove e quando avviene il passaggio dei rischi? – All’atto della consegna lungo il bordo o sottobordo della nave. – Allo scadere del tempo concordato tra le parti per la consegna nel caso di mancata comunicazione da parte del compratore delle informazioni ad essa inerenti o di ritardi della nave. • Chi paga tutte le altre spese? Il trasporto nel pre-carriage (dallo stabilimento di partenza a sottobordo), le operazioni doganali di esportazione, le operazioni di consegna secondo gli usi, l’emissione della documentazione attestante la consegna della merce sono a carico del venditore. Punto critico Sottobordo o lungo il bordo della nave in partenza, verosimilmente lungo la banchina da dove avviene il caricamento. Qualora però questa manovra avvenisse in mare da un mezzo galleggiante, ossia in rada e non dalla banchina, il punto critico si sposta in quell’ambito. Le osservazioni Il venditore deve sempre tener presente l’eventualità che, una volta presentatosi al porto designato e nei tempi comunicati dal compratore, la nave non si trovi in banchina. Ciò può avvenire anche all’insaputa del compratore, per la verità per diversi motivi: l’altezza della marea per esempio, che potrebbe risultare al di sotto dei limiti di pescaggio della nave, oppure la non disponibilità di punti di attracco in banchina per congestione del porto. Queste e altre situazioni che possono dipendere sia dal Comandante che dalla Port Authority possono indurre la nave a trovare ormeggio altrove come in mare, appunto, per guadagnare tempo e per non incorrere nel superamento dei tempi di stallia assegnati col conseguente pagamento di controstallie. Nota: (4) Si veda, dello stesso autore, «Incoterms: I limiti del Fob Aeroporto», in Commercio internazionale n. 12/1997. XI Quali che siano i motivi di questo no-show della nave in banchina, il suo ancoraggio in mare comporta per il venditore (ignaro) un’estensione del punto critico per tutta la distanza che separa la nave dalla banchina. Distanza, più o meno lunga e rischiosa, che andrebbe ovviamente coperta da un mezzo galleggiante da cui una volta affiancata la nave, le merci andranno caricate a bordo. E quando il Comandante o un suo ufficiale le prendono in consegna, qui, come in banchina, è il compratore che risulta esserne in possesso. Per ritornare alle patologie del caricamento marittimo (ritardi, no-show, chiusura anticipata delle operazioni di caricamento, ecc.), è bene che il compratore, se non vuole poi avere problemi col venditore, si accerti, prima di prenotare lo spazio a bordo, sulla regolarità del servizio (scali, toccate, orari, Eta - extimated time of arrival - ecc.) offerto dalla compagnia di navigazione prescelta. Fino a qualche tempo fa si poteva senz’altro attribuire maggiore affidabilità alle cosiddette «Compagnie di Conferenza» (5) (non a caso esse venivano prescritte anche in molte lettere di credito), ma oggigiorno le diversità (almeno in questo campo) tra Conference e Non-Conference si sono assottigliate, per non dire in alcuni casi del tutto annullate, ed è più difficile l’orientamento e più insidiosa la scelta per il compratore il cui errore di valutazione può comportare disagi e pregiudizi anche per il venditore. Ma nemmeno l’anticipata chiusura delle operazioni di caricamento, con il conseguente mancato caricamento a bordo di parte della merce, è cosa da sottovalutare. La decisione, presa dal Comandante, può anche non dipendere da gravi motivi di sicurezza, navigabilità (maree), condizioni meteorologiche o altro ma, per esempio, dalla necessità di non accumulare ritardi nel round trip, nel qual caso il compratore (che abbia un preciso motivo per non rinunciare all’imbarco) può preventivamente informarsi con la compagnia sulla situazione della congestione del porto di interesse ed eventualmente (anche tramite la locale Camera di Commercio) sulle rate di carico e scarico che determinano i citati tempi di stallia. Alla base di tutte queste discrasie che possono sorgere nella presa in consegna della merce (indipendentemente dalle cause) è bene sottolineare come negli Incoterms sia costante il principio secondo cui il trasferimento di oneri e rischi sul compratore (cui non dovrebbe essere data la possibilità di ritardare tale trasferimento) avvenga sia nell’ipotesi di un suo ritardo nella presa in consegna che nella sua mancata comunicazione al venditore degli elementi utili alla consegna. Trasferimento che in queste condizioni avviene (comunque) ma prematuramente e a condizione che le merci siano state identificate tra quelle effettivamente destinate o riservate al compratore. Va anche ricordato che il Fas degli Incoterms non corrisponde all’omonimo Fas delle «Condizioni di Nolo» della nave. L’acronimo si legge comunque Free Alongside, ma con diversi significati: il primo come termine commerciale tra venditore e compra- INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 tore, l’altro come termine tecnico/mercantile tra la nave e la merce. FOB Free on Board (named port of shipment) / Franco a Bordo (porto di imbarco convenuto) Rappresenta per il venditore un ulteriore appesantimento di obbligazioni che qui raggiungono il massimo tra quelle previste dai termini del gruppo F. Ha molto in comune con il Fas di cui condivide (tra i molti aspetti) anche quello decisionale e organizzativo del trasporto interamente nelle mani del compratore (6). Nella progressività di elencazione degli Incoterms, per cumulo di responsabilità del venditore, il Fob rappresenta un’evoluzione del Fas dato che qui il venditore cura anche il caricamento della merce a bordo con tutti i rischi che da questa estensione del punto critico gli deriva. La consegna pertanto avviene a bordo della nave dopo che la merce abbia superato la linea di «bastingaggio», più nota come murata della nave. La preposizione inglese on (board) significa che le merci devono essere entrate a bordo (on significa su, sopra, ma con contatto, altrimenti si direbbe over). L’espressione over the ship’s rail, invece, dagli inglesi utilizzata per indicare il superamento della murata rende bene l’idea che il superamento del punto critico avviene per aria. Questa apparentemente futile precisazione lessicale diventa utile a considerare come effettivamente avvenga la consegna della merce compresa quella unitizzata in container. Va chiarito come nella resa Fob lo stivaggio non sia - secondo l’interpretazione degli Incoterms - operazione di competenza del venditore anche se clienti appartenenti ad alcuni paesi, soprattutto arabi, lo vorrebbero. Come regola generale già vista per l’Exw qualsiasi adattamento del termine è previsto (con le riserve già viste in merito alla «scopertura» interpretativa, ovviamente) purché le diverse pattuizioni vengano, come si è visto, indicate sia assieme al termine che nel contratto di vendita. Sarà quindi possibile indicare Fob Stivato o Fob Stowed quando il venditore intende assumersi tale ulteriore obbligazione. Anche nel Fob come nel Fas valgono molto gli usi di porto o commerciali. Occorre comunque porre attenzione al problema dei (nuovi) rischi nascenti da una clausola ampliata come la Fob Stowed. Con l’aggiunta, per il venditore, del costo di stivaggio, che non è sempre e immediatamente chiaro fino a che punto egli si assuma anche i rischi di perdita o danni che si verificassero successivamente all’attraversamento della murata (punto critico tradizionale del passaggio dei rischi). In questo caso, come in Note: (5) Si veda, dello stesso autore, «Trasporti con Compagnie di Conferenza» in Commercio internazionale n. 20/1995. (6) Si veda, dello stesso autore, «La compatibilità tra Fob e pagamento con lettera di credito» in Commercio internazionale n. 6/1998. XII tutti quelli conseguenti a manipolazioni dei termini, è necessario che le parti rendano palesi le loro intenzioni citando appositamente chi (tra venditore e compratore, ovviamente) si assumerà con gli oneri anche i rischi di una ulteriore manovra come quella - non da poco - dello stivaggio. In questo caso un termine completo, che restituisca sicurezza alle parti, sarà così formulato: «Fob Stowed, costs and risks of loading (and trimming) at the seller’s charge» in cui si stabilisce che le spese e i rischi di stivaggio, caricamento e sistemazione in stiva della merce sono a carico del venditore. Tra la documentazione di competenza del compratore vi sarà ovviamente anche la polizza di carico marittima, dato che il contratto di trasporto è di sua competenza; anche se - e la cosa è assai frequente molti compratori Fob la chiedono al venditore, che non può ovviamente esimersi dal farlo (7). Così come per tutti i venditori con contratti dei gruppi E ed F che devono garantire la loro collaborazione al compratore per agevolare il rilascio (a suo onere e rischio) di tutta la documentazione necessaria. Anche il certificato di origine, per essere precisi, farebbe parte della documentazione di esclusiva pertinenza (e naturalmente interesse) del compratore e come tale dovrebbe seguire la stessa logica. Si tratta infatti di un documento che consente all’importatore straniero di beneficiare - qualora esistenti - di particolari trattamenti daziari di favore. Alcune «scuole», per questo motivo, ne attribuiscono l’onere e il rischio del rilascio esclusivamente al compratore. Nella pratica - anche perché pochi sono a conoscenza di questa sottile discriminazione è il venditore che se ne occupa. Ma su questo, le parti possono trovare un accordo seguendo anche gli usi eventualmente esistenti in merito. Key elements • Chi paga il trasporto principale? Il compratore. • Come e dove avviene la consegna? A bordo della nave nominata dal compratore, secondo gli usi. • Dove e quando avviene il passaggio dei rischi? Al superamento (da parte della merce) della murata della nave al porto di imbarco indicato dal compratore. • Chi paga per tutte le altre spese? Al venditore che non abbia da curare lo stivaggio competono oneri fino a bordo (dentro cioè) della nave. Tutte le altre spese da quel momento e dal quel luogo sono a carico del compratore. Punto critico La murata (o fiancata, o bordo) della nave al porto di partenza convenuto. Al superamento da parte della merce di tale punto avviene il trasferimento di oneri e rischi dal venditore al compratore. Le osservazioni Tre sono gli aspetti più delicati in questa diffusissima clausola marittima: INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 ■ il ritardo della nave al porto di caricamento o la sua inabilità a prendere a bordo la merce; ■ la citata incompatibilità di questa resa con la unitizzazione del carico; ■ la difficoltà di collocamento del punto critico dovuta alla struttura della nave (quando non appartiene al tipo convenzionale o tradizionale ma alle imbarcazioni roll on-roll off ). Mancato o ritardato caricamento Per quanto riguarda il primo va detto che, apparentemente i costi e i rischi del mancato caricamento o dei quelli conseguenti al ritardo (soste della merce in porto, guardianaggio, movimentazione ecc.) dovrebbero essere a carico del compratore nel caso egli si astenga dall’inviare pronto avviso al venditore del ritardo della nave o di condizioni e fatti nel frattempo sopravvenuti che compromettono il caricamento della merce. Faccia comunque attenzione il venditore che fintanto che la merce si trova in suo possesso e che quindi non ha superato la murata della nave ha pur sempre la responsabilità della sua custodia. Nel senso che la sola circostanza del ritardo o dell’inabilità della nave - al compratore o al di lui vettore imputabile, indifferentemente - non lo autorizza a lasciare le merci in stato di abbandono, o quasi, in attesa che si ripristino le condizioni di caricamento, perché in tale irresponsabile atteggiamento (derivante dall’assunto che il cliente - nel Fob - abbia sempre e comunque, in tema di trasporto, responsabilità) si potrebbe configurare il «fatto del mittente» ossia una delle cause liberatorie della responsabilità del vettore stabilita dall’articolo 1693 del Codice civile. Merce, quella in possesso del venditore, che comunque andrà custodita propriamente e anche assicurata a evitare pregiudizi per tutte le parti contrattuali coinvolte (compreso il vettore). Ma il compratore chiamato in causa, in grado di provare (con l’onere della prova a suo carico, quindi) di non essere stato egli stesso avvisato delle mutate circostanze avrà titolo per compulsare l’inadempiente vettore (8). Sull’opportunità per il venditore di provvedere per un’assicurazione sulla merce «fino a Fob» non dovrebbero esserci dubbi anche perché non sempre e non necessariamente il porto e il punto di caricamento scelti dal compratore (ma non sarebbe meglio per lui a questo punto vendere Cif?) sono prossimi allo stabilimento di produzione e quindi ai locali del venditore, ma potrebbero anche trovarsi in località lontane se non addirittura in altri paesi (alcune destinazioni particolari sono servite da linee Note: (7) Si veda, dello stesso autore, «Fob: obblighi del compratore e validità del contratto» in Commercio internazionale n. 18/1999. (8) Fa riflettere a questo proposito un caso appartenente alla giurisprudenza inglese in cui il vettore impossibilitato a raggiungere via fax lo spedizioniere marittimo del compratore con cui aveva stipulato il trasporto, risultando la stessa apparecchiatura fax inagibile o spento, sia stato comunque ritenuto negligente (e quindi responsabile) per non aver usato il telegramma o altri mezzi alternativi. XIII che fanno scalo solo in alcuni porti europei o, indipendentemente dalle destinazioni, porti più semplicemente ritenuti dal compratore a lui più convenienti) (9). E sempre in merito alle varie patologie alla consegna, vanno fatte ulteriori precisazioni: innanzitutto che i tredici Incoterms fissano il (luogo e il momento del) trasferimento dei rischi dal venditore al compratore all’avvenuta consegna. E poiché il compratore, con il suo comportamento, non può rendersi responsabile di un loro ritardato trasferimento, ne consegue che, qualora egli ritardi o manchi di prendere in consegna la merce subito dopo il suo arrivo o si astenga dal dare al venditore le necessarie informazioni sulle circostanze della consegna (luogo e tempo, ecc.), questa obbligazione (che non può essere procrastinata in eterno) con i suoi oneri e rischi debba intendersi comunque soddisfatta anche allo scadere della data concordata in contratto. Quando ciò (ossia una consegna «virtuale» perché di fatto le merci non hanno fisicamente superato il punto critico) avviene, si parla di passaggio prematuro dei rischi (a danno del compratore, ovviamente). «Unitizzazione» del carico La seconda critica situazione di un contratto Fob sta nella possibilità che il compratore (che svolge il maggior ruolo nelle scelte logistiche) o - a sua insaputa - il suo spedizioniere utilizzino il contenitore come unità di carico che (sia che venga riempito e stivato interamente dal venditore presso i suoi locali o dallo spedizioniere a seguito di consolidazione del carico con altre merci presso un terminalista) pur rappresenta un luogo di consegna diverso dalla murata della nave. In queste circostanze (diffusissime ormai data la schiacciante preminenza dell’intermodalità) vi è una sorta di «sfalsamento» del punto critico che non è più all’attraversamento della murata ma prima, ossia al caricamento del container o all’arrivo del camion del venditore presso il terminalista, esattamente come il Fca. Che dire allora di un termine che di fatto sposta il punto critico in un punto (Fca) ma che di diritto (sui documenti, cioè) lo fissa in un altro (Fob)? È, questa, la stessa ambigua situazione in cui si trovano le parti quando, nel caricamento delle merci in partenza (da parte del venditore) contravvengono all’Exw degli Incoterms. Più fisiologico quindi il Fca del Fob nel caso di unitizzazione o containerizzazione delle merci. Navi non tradizionali La terza situazione totalmente a rischio per (l’ignaro) venditore sta nella classificazione della nave che, come si è già visto, quando non è convenzionale (per quanto riguarda le manovre di caricamento), ma è del tipo Ro-Ro e Lo-Lo (Lift On-Lift Off), non è dotata di un «bastingaggio», cioè di linea di murata, mancando il quale non è possibile identificare nel suo superamento il punto critico. In questo tipo di navi, più comunemente note anche come ferry boats, infatti, il caricamento delle merci non avviene convenzionalmente per solleva- INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 mento della merce dalla banchina (o mezzo galleggiante) a bordo, ma attraverso la prua e la poppa delle stesse in quanto appositamente attrezzate ad accogliere a bordo direttamente i mezzi di trasporto (vagoni, camion, rimorchi ecc) carichi di merce. Le navi di questo tipo non disponendo di murata sopprimono di fatto il punto critico sia del Fob che - per quanto riguarda i rischi - del Cfr/Cif, rendendo impossibile l’esatta (ossia al riparo da contestazioni) ripartizione tra le parti delle eventuali responsabilità. Anche in questo caso, la clausola più indicata risulterebbe senz’altro il Fca. Alcuni commerci particolari, come quello citato dei prodotti petroliferi, hanno sviluppato degli usi a esclusivo utilizzo delle compagnie petrolifere. Quando le loro trattative sono basate su Incoterms di partenza (principalmente Fob e Cfr/Cif ), il punto critico si trova alla flangia d’attacco al porto di caricamento, ossia il punto di raccordo della manichetta alle stive/serbatoio della nave petroliera al porto di partenza ove cioè avviene il travaso (10). Ripartizione dei costi Un’ultima riflessione va fatta a proposito della ripartizione dei costi che sul Fob non mostra meno difficoltà dei rischi. Il punto critico del Fob, la murata della nave, come punto di divisione di funzioni, costi e rischi tra venditore e compratore non è sempre utilizzabile, soprattutto quando, come attualmente succede, l’operazione di caricamento a bordo, (nella forma convenzionale, ovviamente) viene effettuata da squadre di lavoratori portuali. Dato che l’espressione «murata» contenuta nella clausola Fob non dà (sufficienti) indicazioni in merito alla ripartizione dei costi, occorre anche qui fare riferimento agli usi di porto o, ove occorra, a quelli commerciali (vedi il caso del trasporto di sostanze liquide come il petrolio, per esempio) come molto opportunamente sostengono alcuni studiosi tra cui lo svedese prof. Jan Ramberg in un suo lavoro sugli Incoterms. Tali usi tuttavia, variano notevolmente da porto a porto e per questo possono dar luogo a una gamma di diverse soluzioni, le più comuni potrebbero essere così articolate: ■ il venditore sostiene tutti i costi fino a bordo; ■ il compratore paga l’intera operazione di caricamento; ■ i costi vengono ripartiti secondo i diversi usi e metodi (di conteggio) locali. Note: (9) Si veda, dello stesso autore, «Danno di lieve entità in una spedizione Fob» in Commercio internazionale n. 8/1999; e «Rifiuto della merce in una vendita Fob» in Commercio internazionale n. 14/1999. (10) Una nota Compagnia petrolifera così prescrive tra le sue condizioni generali di vendita il passaggio di oneri e rischi: «Title and risks of loss to the oil shall pass to the buyer at the load port as the oil passes the flanges connecting seller’s or seller’s supplier’s delivery loses to the loading connections on the vessel», che, liberamente tradotto, sta per: «I diritti (di proprietà) sul petrolio e i rischi di perdita si trasferiscono sul compratore al porto di imbarco quando il petrolio passa dalla flangia d’attacco della manichetta di rifornimento del venditore o del di lui fornitore a quella della nave». XIV Non è possibile pertanto formulare una regola generalizzata anche se alla luce delle procedure maggiormente seguite nei paesi ad alta tradizione marittima, si può affermare che: ■ se la consegna della spedizione, sia essa per groupage che unitizzata, avviene presso il terminale del vettore marittimo i costi di caricamento a bordo della nave sono generalmente portati a carico del venditore; ■ se, invece, la consegna si effettua, secondo tradizione, all’attraversamento della murata della nave, i costi di manovalanza, affitto dei mezzi di sollevamento ecc. andranno ripartiti tra venditore e compratore secondo il costo orario o il tempo impiegato nelle operazioni effettuate prima e dopo detto attraversamento. Poiché, in effetti, anche tale (apparentemente semplice ed empirico) sistema potrebbe risultare applicabile più su un piano teorico, nella pratica la soluzione va comunque ricercata negli usi di porto. CFR Cost and Freight (named port of destination) / Costo e nolo (porto di destinazione convenuto) Anche qui il venditore, nella logica della progressività di presentazione degli Incoterms, fa un ulteriore «passo avanti» per quanto riguarda l’ampiezza del suo impegno nei confronti del compratore, assumendo il controllo e la gestione del trasporto. E basta. Sì, perché il Cfr è un Fob di cui ha e mantiene tutte le caratteristiche fino al luogo di consegna con l’aggiunta che il contratto di trasporto viene stipulato dal venditore. Questo spiega come i termini di questo gruppo possano essere considerati delle stessa natura di quelli del gruppo F con i quali condividono la caratteristica di termini di partenza (ovunque sia la destinazione finale della merce) in quanto tutte le obbligazioni del venditore - nei due gruppi - sono assolte esclusivamente nel paese di partenza. La conclusione del contratto di trasporto da parte del venditore lo autorizza a scegliere vettore e genere di nave, (su cui caricherà e stiverà, a sue spese e rischio, la merce) che raggiungerà il porto di destinazione seguendo il normale itinerario. Cosa questa evidente in un «trasporto di cose determinate» per il quale si sceglie sempre una nave in regolare servizio di linea in cui rotta ed Eta (Estimated Time of Arrival) sono programmati. Meno evidente, invece, nei contratti di trasporto per carico totale e/o di noleggio (il charter party, per esempio), in cui il caricatore o il noleggiatore, sempre in una vendita Cfr/Cif, può assumere funzioni decisionali anche in merito all’itinerario che in questo caso potrebbe anche non essere usuale nel senso espresso dagli Incoterms, ma senza per questo infrangerne lo spirito. E parlando di contratti di noleggio occorre fare un’ulteriore precisazione in merito. L’edizione 2000 degli Incoterms solleva il venditore dall’obbligo di produrre il contratto di noleggio, o meglio co- INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 pia di esso, assieme all’altra documentazione necessaria al compratore per lo svincolo della merce. Questa modifica, rispetto alla scorsa edizione, migliora l’intero processo di controllo dei documenti di crediti documentari in considerazione che nel mentre nel trasporto di cose determinate la polizza di carico funge anche da contratto di trasporto, in quello a carico totale la polizza «segue il contratto» divenendone un completamento. Poteva succedere che, allorquando veniva richiesta dal credito la presentazione, tra gli altri documenti, del contratto di noleggio, questo - integrandosi con la polizza - poteva non essere considerato dalla banca (per contenuto letterale del titolo o altro) conforme, così come la stessa polizza di carico assumeva in questa sorta di «simbiosi» col contratto di noleggio, caratteristiche non compatibili col credito. A evitare il rischio che, da tali sottili ragionamenti, soggettive interpretazioni portassero all’accettazione con riserva dei documenti, viene meno l’obbligo del venditore di presentare questo ingombrante documento. Ritornando alle differenze col Fob, il termine Cfr, a dire il vero, a non andrebbe considerato troppo sbrigativamente come un semplice suo upgrading. Perché è vero che in questo termine, a parità di rischio, il venditore paga il trasporto, ma è altresì vero che nel mentre nel Fob tutte (o quasi) le scelte anche logistiche sono del compratore che difficilmente conviene con il venditore porti, navi, scali, ecc., nel Cfr invece il venditore si appropria di questa parte della trattativa organizzando il tutto, ancorché secondo l’itinerario usuale, a suo piacere e convenienza a cominciare, ovviamente, dall’anteporto o pre-carriage, decisione questa che nel Fob nonostante le regole - potrebbe invece risultare anche influenzata dalle decisioni del compratore. La più vistosa differenza tra i termini del gruppo C con tutti gli altri sta principalmente nel fatto che le quattro clausole Cfr/Cif e Cpt/Cip hanno due punti critici anziché uno soltanto: uno, il cosiddetto punto di tariffa che riguarda i costi e l’altro invece che riguarda i soli rischi. Per questo sdoppiamento che comporta un equivoco di fondo sull’ampiezza delle obbligazioni del venditore, questi termini vengono spesso ed erroneamente considerati di arrivo. Nel Cfr pertanto i rischi del venditore si trasferiscono sul compratore al superamento della murata della nave al porto di partenza. E poiché - come si è visto - i rischi negli Incoterms seguono sempre la consegna, col trasferimento dei rischi si perfeziona anche quest’ultimo. A trarre in inganno è il pagamento del trasporto da parte del venditore fino al porto del paese di destinazione che viene così percepito come luogo di consegna. E non sarebbe di arrivo, il Cfr, nemmeno se si assumesse il venditore anche l’onere dello scaricamento in banchina o su mezzo galleggiante al porto di destinazione. Questa obbligazione, sia chiaro, viene sempre assunta (come oneri e rischi) dal compratore in quanto il punto di tariffa del Cfr prevede oneri per il venditore fino all’arrivo della nave al porto di destino, con merce in stiva. La merce quindi andrà «disistivata» e scaricata dal compratore. XV Le condizioni di nolo A meno che nel nolo pagato dal venditore non siano già comprese queste due manovre. In questo caso le condizioni di nolo, ovvero i termini in cui è espresso il costo del trasporto marittimo, non potrebbero che essere Pal o Liner Terms. Il nolo infatti può includere o meno - oltre alla «trazione» marittima vera e propria - anche alcune operazioni (11) ad essa accessorie quali appunto il caricamento e lo stivaggio in partenza e il disistivaggio e lo scaricamento all’arrivo. Queste diverse condizioni (ed è intuibile quanto rischioso possa essere per venditori e compratori non conoscerle all’atto del calcolo dei preventivi) vengono riassunte da espressioni quali: ■ Fas (Free Alongside) (che non ha niente a che fare con l’omonimo Fas degli Incoterms); ■ Pal (Palanco e Palan); ■ Fio (Free in out). In pratica, se la quotazione del nolo marittimo è alle condizioni Fas/Fas (ossia Fas sia in partenza che all’arrivo), esso comprende le operazioni di caricamento e stivaggio, nonché quelle di disistivaggio e scarico a destino. Quelle Pal/Pal, invece, comprendono (oltre alla trazione marittima che, ovviamente, non manca mai) lo stivaggio e il disistivaggio, ma non il caricamento e lo scaricamento che sarà a carico della merce, ovvero del compratore o del venditore. Mentre alle condizioni Fio/Fio, che corrispondono a quelle meno onerose per la nave, il servizio offerto è limitato alla sola trazione marittima, tutte le altre spese incombendo su caricatori e ricevitori (a seconda delle clausole commerciali di vendita). Altra usata espressione, anche se meno precisa delle precedenti è la nota Liner Terms, secondo la quale e in forza degli usi tra le compagnie che gestiscono servizi regolari di linea, le operazioni di scaricamento sono generalmente incluse nel nolo. Tecnicamente, tuttavia, l’espressione Liner Terms aggiunta a una quotazione di nolo non da l’automatica certezza che lo scaricamento sia ivi compreso, perché con tale espressione molte compagnie - di linea regolare o no - indicano che al porto di arrivo i costi di alcune operazioni (disistivaggio e scaricamento) andranno ripartiti secondo le condizioni locali, ossia quelle in vigore al porto di destinazione. Per evitare allora dubbi e incertezze, qualora le parti di un contratto Cfr intendano attribuire al venditore tale incombenza (non da poco, considerato il costo e il rischio) faranno bene aggiungere al termine questa precisa e circostanziata pattuizione. Key elements • Chi paga il trasporto nel tratto principale? Il compratore. • Come e dove avviene la consegna? A bordo della nave nel porto di imbarco e nel tempo concordato. • Dove e quando avviene il passaggio dei rischi? All’attraversamento della murata della nave al porto di partenza. INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 • Chi paga per tutte le altre operazioni? Lo sdoganamento all’esportazione, il rilascio dei documenti (licenze, certificati vari ecc.), il caricamento e lo stivaggio (nella misura in cui non siano già inclusi nel nolo) sono oneri di competenza del venditore. Punto critico Il punto critico del rischio si ha, come per il Fob, all’attraversamento della murata. Il punto critico del costo corrisponde al luogo e al momento fino al quale il venditore sostiene costi di trasporto. Le osservazioni Se è vero che il ricorso indiscriminato al F.co Fabbrica è discutibile soprattutto per chi non conosce altre clausole o presume di ritenersi, così facendo, al riparo da ogni rischio, è altrettanto vero che l’uso del Cfr può portare se non se ne conoscono bene le caratteristiche anche a situazioni molto critiche e pregiudizievoli per il venditore (soprattutto), ma anche il per compratore. Vi sono almeno tre situazioni critiche in cui un venditore Cfr può venirsi a trovare che, se non riconosciute, potrebbero rappresentare rischi. Ci si riferisce qui ai problemi derivanti da: ■ trasbordi; ■ data di arrivo a destino delle merci; ■ vendita di merci viaggianti. Sono situazioni queste che dimostrano come le parti di un contratto internazionale di vendita oltre a inserirvi le clausole di resa delle merci, ossia gli Incoterms (o altre), debbano in via preliminare accordarsi anche su quegli aspetti non sempre (o sufficientemente) contemplati dagli Incoterms. E non sono solo i citati problemi di scaricamento a rappresentare occasioni di contestazione, ma altri ancora che potrebbero, per la loro gravità, portare anche all’annullamento del contratto di vendita ossia del negozio giuridico principale. Trasbordi Cominciamo dal trasbordo che, per la sua frequenza, meriterebbe ben altra attenzione dalle parti soprattutto nella fase preliminare del contratto di vendita ossia quella in cui si chiariscono anche gli aspetti tecnici relativi a trasporto, assicurazioni, forme di pagamento, ecc. Ed è solo quando una lettera di credito espressamente vieta il trasbordo che il beneficiario ne fa la conoscenza, limitandosi magari a consegnare al suo spedizioniere una copia della lettera di credito senza chiedersi se effettivamente, per l’intero itinerario, quel trasporto da lui (venditore) organizzato necessiterà o meno (nonostante il divieto) di trasbordo. Situazione, questa del trasbordo, che non è mai ben vista dall’ordiNota: (11) Sullo stesso argomento si veda, dello stesso autore, «Trasporto di cose e trasporto di carico totale» in I trasporti internazionali, Ipsoa, Milano, 1995, p. 74 e ss. XVIII nante del credito perché, al di là del ritardo conseguente alla interruzione del flusso logistico delle merci, esso comporta un potenziale aggravamento del rischio e un sicuro aumento dei costi. Condizioni queste che, se non bene o altrimenti evidenziate e risolte a monte dalle parti, finiranno certamente per creare conflitti. Innanzitutto, va chiarito da quale motivazione il trasbordo nasce: ■ se è funzionale a un trasporto intermodale, da porta-a-porta o da magazzino-a-magazzino, in cui intervenendo più modalità di trasporto è giocoforza che il carico si trasferisca da un mezzo all’altro, il trasbordo è sicuramente fisiologico e inevitabile e sarà effettuato a costo e rischio del venditore che avrà anche stipulato quasi sicuramente un unico contratto di trasporto, verosimilmente con un Mto o Multimodal Transport Operator. In questo caso è perfettamente inutile che l’ordinante del credito vi si opponga perché dimostra di non essere a conoscenza delle regole dell’intermodalità. Anche se, il beneficiario (in questo caso il venditore con contratto Cfr) non riuscisse a farsi emendare il credito (cosa che sarebbe comunque consigliabile), l’eventuale operazione di trasbordo che emergesse in sede di controllo di conformità dei documenti da parte della banca non darebbe comunque luogo a riserve (12); ■ quando invece il trasbordo viene effettuato da un vettore nel pieno rispetto del diritto di scelta dell’itinerario da parte del comandante della nave che dovrà essere il più sicuro per le vite umane e per il carico, allora i costi e i relativi rischi derivanti da questa operazione verranno portati a carico del compratore. In altre parole, se durante il trasporto il vettore (soprattutto quello marittimo, maggiormente contraddistinto da avvenimenti imprevisti) intravede in particolari condizioni sia atmosferiche («cattivi tempi» in navigazione, ecc.) che politiche (guerra, scioperi, sommosse, ecc.) un pericolo per sé e per tutti coloro i quali hanno lo stesso interesse al buon fine del viaggio (proprietari del carico, del mezzo, armatori, noleggiatori, ecc.), egli è autorizzato a esercitare - tra gli altri - il diritto di trasbordo. Situazione questa però che non si traduce esclusivamente in un maggiore onere economico per il compratore - dato che il vettore ha l’obbligo di stipulare un contratto di trasporto solo usuale ma anche in un preciso obbligo (se la merce è assicurata) del contraente e/o assicurato, soggetti che possono essere sia il venditore che il compratore a seconda, di denunciarla all’assicuratore in quanto corrispondente a una vera e propria deviazione dell’itinerario e come tale rappresenta un potenziale aggravamento del rischio, soprattutto se la stessa non risulta in copertura. Data di arrivo convenuta Passando invece a tutt’altra situazione, non imprevista ma non meno rischiosa per il venditore Cfr, quale quella rappresentata da una data convenuta di arrivo a destino della merce, occorre ribadire quanto sconsigliabile sia per il venditore assumersi, in tutte le clausole del gruppo C, obbligazioni (soprattutto quelle) che lo impegnino per un tempo INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 successivo a quello della consegna, come il rispetto di una data convenuta per la resa a destino delle merci, appunto. Ove ciò, la puntualità, per intenderci, non avvenisse - indipendentemente dalla causa - si creerebbe per le parti un problema di interpretazione (di questa obiettiva inadempienza contrattuale del venditore) rendendola fortemente ambigua e soggettiva. Non è chiaro infatti se le parti (siamo nel diritto pattizio) intendano interpretare l’inadempienza come causa di nullità del contratto di compravendita oppure se la stessa natura dei termini del gruppo C (che attribuiscono al compratore il rischio del trasporto dall’avvenuta consegna) debba prevalere su tale interpretazione. Ove per le parti fosse irrinunciabile indicare la data di consegna a destino, sarà necessario che le stesse convengano in via preliminare anche quale delle due soluzioni (nullità o interpretazione secondo gli Incoterms) sarà adottata in caso di ritardato arrivo delle merci. L’insistenza e la fretta del venditore nel chiudere la vicenda attraverso la rescissione del contratto possono legittimamente ingenerare il sospetto che questi, impossibilitato o incapace di piazzare le merci acquistate, strumentalizzi il ritardo a suo vantaggio per evitare di pagare una fornitura dall’incerto successo commerciale. L’unica concessione del venditore con contratti del gruppo C in merito a date di consegna potrà essere fatta per la data di disponibilità della merce (i tempi di esecuzione dell’ordine sono gestibili dal venditore) e per quella di spedizione. Discorso a parte invece andrà fatto per il performance bond (13) che si suppone venga rilasciato dal venditore consapevole dei suoi rischi e quindi a ragion veduta. Compravendita di merci viaggianti Ultimo - se non per importanza, almeno per minore frequenza - il rischio del compratore Cfr (qui sono solo le clausole marittime dei quattro Incoterms del gruppo C a essere toccate) per acquisti di merci viaggianti. La polizza di carico marittima infatti, in quanto documento di trasporto negoziabile, può come un normale titolo di credito essere trasferita a favore di un terzo (artt. 2003 - 2022 e 2023 c.c.). La negoziabilità per girata del titolo (quando non è al portatore) può avvenire non solo a merce ferma ma anche viaggiante. In questa seconda ipotesi le parti, come nel caso della ritardata consegna, si trovano di fronte a un altro dubbio interpretativo sempre in merito al passaggio del rischio, o meglio alla collocazione del punto critico del rischio. Note: (12) È la stessa Pubblicazione 500 della Camera di Commercio Internazionale sui crediti documentari che, a margine dell’articolo 26 sui documenti del trasporto intermodale, stabilisce che: «Anche se il credito proibisce il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto intermodale indicante che un trasbordo può o potrebbe aver luogo, a condizione che l’intero trasporto sia coperto dallo stesso e unico documento di trasporto intermodale». (13) Si veda, dello stesso autore, I trasporti Internazionali, cit., p. 7. XIX In pratica c’è da chiedersi se il passaggio del rischio (di avaria alle merci) dal venditore al compratore sia già avvenuto al superamento della murata al porto di partenza oppure solo alla conclusione del contratto di vendita per merci in viaggio considerando che in tale particolare situazione esso (passaggio) avverrebbe successivamente alla girata della polizza al suo nuovo prenditore (compratore). Farà difficoltà il compratore ad accettare un rischio che decorre a partire da un momento antecedente all’acquisto. Ma sarebbe altresì difficile, o pressoché impossibile, effettuare un controllo delle merci in una nave viaggiante per verificarne lo stato (di conservazione). Per non lasciare irrisolto il problema del rischio del compratore nei contratti di merci viaggianti occorre che le parti facciano riferimento alla legge applicabile al contratto di vendita, che potrebbe essere anche la Convenzione di Vienna. Anche se, va detto, nella pratica potrebbe essere considerata più praticabile la strada dell’interpretazione degli Incoterms che pone in capo al compratore i rischi del trasporto comunque avvenga la vendita. A meno che il venditore, al momento della vendita, (nel caso di viaggio marittimo, tramite la girata della polizza) non fosse a conoscenza dell’avaria alle merci tenendone all’oscuro il compratore (14). Una nota di carattere invece tariffario, ma che potrebbe anch’essa diventare motivo di rischio per il venditore Cfr (rischio, beninteso, di natura economica) va fatta sui fattori correttivi del nolo se alla conclusione del contratto di trasporto marittimo, egli non viene a conoscenza delle voci che compongono il nolo marittimo. Ove a quest’ultimo venissero aggiunti dei fattori di correzione o aggiustamento (Desu, Delay Surcharge; Baf, Bunker Adjustment Factor ; Cav, Coefficiente di Adeguamento Valutario, ecc.) non previsti all’atto della quotazione da parte dello spedizioniere (e quindi non considerati nel preventivo), il costo economico dell’ignaro venditore potrebbe risultarne pregiudicato al momento del consuntivo. CPT Carriage Paid To (named place of destination) / Trasporto pagato fino a (luogo di destinazione convenuto) Diversamente dal Fca, termine col quale il Cpt ha notevoli affinità, il Cpt prevede che il venditore effettui la consegna nelle mani del vettore da lui stesso scelto e che sostenga gli oneri del trasporto fino a un luogo concordato. E poiché si tratta di una clausola che trova la sua ottimale indicazione nel trasporto multimodale - anche se può essere utilizzata per ogni modalità di trasporto, beninteso - il vettore designato potrà essere il primo della serie di vettori che partecipano alle diverse combinazioni di modalità di trasporto, con i quali avrà stipulato uno o più contratti di trasporto nei termini (per quanto riguarda itinerari, mezzi e modalità) ritenuti consueti. INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 Particolari, diverse esigenze del compratore andranno comunque prese in considerazione dal venditore che, se non ritenute troppo onerose - e insolite, appunto - andranno soddisfatte senza aggravamento di costi per il compratore che diversamente sarà invece disponibile ad accettare un diverso prezzo di acquisto per le sue richieste «opzionali». Tutte le altre obbligazioni del venditore sono tipiche delle clausole del gruppo C che lo obbligano a sdoganare la merce all’esportazione e a fornire al compratore i documenti commerciali, di qualità e controllo, di trasporto e transito e comunque quanto previsto a tale riguardo dal contratto di vendita. E come regola generale, anche qui, dall’avvenuta consegna in poi oneri e rischi sopravvenuti sono a carico del compratore, compresi quelli di un suo omesso avviso al venditore circa il tempo di spedizione (qualora sia stato concordato tra le parti in via preliminare, beninteso) e il luogo di destinazione. Key elements • Chi paga il trasporto nel tratto principale? Il venditore. • Come e dove avviene la consegna? Presso il vettore (o il primo vettore nei trasporti combinati e multimodali) scelto dal venditore. Ciò può avvenire sia presso i locali del venditore che del vettore (in analogia con il Fca). • Dove e quando avviene il passaggio dei rischi? Al tempo e luogo della consegna presso il vettore. • Chi paga per tutte le altre operazioni? – Sono a carico del venditore il rilascio dei normali e usuali documenti (comprese eventuali licenze), lo sdoganamento, il caricamento (ed eventuale sistemazione del carico a bordo del mezzo), lo scaricamento delle merci a destino se tale operazione è inclusa nel nolo. – Al compratore, anche qui come in altri Incoterms, andranno tutti gli altri oneri, compresi quelli gravanti sulle merci per la loro detenzione, custodia o altro, a partire dalla data di consegna, se una data è stata concordata col venditore, nel caso in cui non gli abbia per tempo comunicato il ritardo o la difficoltà della presa in consegna. Punto critico Il passaggio dei rischi avviene alla consegna al primo vettore, quello degli oneri, come per tutto il gruppo C del resto, si ha nel punto in cui, pagato il trasporto, e l’eventuale assicurazione, il venditore non ha più spese che verranno invece sostenute, da quel punto in avanti, dal compratore. Come per tutti gli Incoterms la suddivisione dei costi avviene al punto di consegna. Nota: (14) A questa conclusione perviene la citata Convenzione di Vienna o dell’Onu sui contratti di vendita internazionale di merci affermando innanzitutto, all’articolo 68, il principio generale del passaggio del rischio al perfezionamento del contratto per poi successivamente precisare che tale trasferimento potrebbe anche avvenire successivamente (cioè al momento della consegna al vettore) se le circostanze lo implicano, ribadendo anche con precisione che «se (…) al mo(segue) XX Le osservazioni Questa clausola, come il Fca, oltre a essere particolarmente indicata nel trasporto multimodale, come si è visto, trova la sua migliore applicazione quando le merci vengono unitizzate (in contenitori, per esempio) e quando vengono consegnate al vettore in un punto diverso dal bordo della nave (cui invece si adattano le clausole Fas e Cfr/Cif) (15). In questo modo, l’obbligazione del venditore di consegnare la merce si perfeziona presso il vettore e non presso il mezzo di trasporto marittimo. Per quanto riguarda il soggetto presso il quale avviene la consegna, ossia il vettore, va precisato che questi non necessariamente deve essere un vettore effettivo, ossia esercitare egli stesso l’attività di trasporto, ma può senz’altro essere anche un vettore contrattuale (uno spedizioniere Mto, per esempio). Si è affermato anche come la consegna possa avvenire nelle mani del primo vettore in caso di trasporto multimodale. Tale situazione sembra tipica dei trasporti door-to-door o warehouse-to-warehouse in cui, verosimilmente, il luogo di partenza (per esempio lo stabilimento di produzione) e/o quello di destinazione non siano porti di mare ma località interne, raggiungibili solo da treni o camion. Questo principio pertanto è riservato ai termini «terrestri» del gruppo C (Cpt/Cip), e non al Cfr/Cif a meno che l’anteporto (il citato pre-carriage) non avvenga per via marittima, come sarebbe nel caso di navi in feeder service quelle cioè che fanno la spola tra un porto di partenza (o di arrivo) e uno «scambiatore» in cui avviene il trasbordo da o su una nave oceanica impiegata in un viaggio di linea. La ricorrente citazione del Fca parlando di Cpt fa anche considerare la disposizione quasi simmetrica di alcuni Incoterms che, se colta, aiuta molto a un’immediata visione d’insieme dell’intero sistema utile a chi conduce una trattativa commerciale in cui sia richiesta flessibilità e conoscenza anche in questo campo. Alcune clausole del gruppo C, per esempio, si prestano - non indiscriminatamente - a essere considerate degli upgrading di quelle del gruppo F di cui condividono il solo punto critico dei rischi ma alle quali aggiungono per il venditore il costo del trasporto e/o dell’assicurazione. Proprio per questo, la consegna in alcuni contratti C, avviene come nei più «conservativi» termini del gruppo F. È il caso del Fob e del Cfr/Cif e, in una certa misura, anche del Fca e del Cpt. Un’altra simmetria esiste tra il Fas e il Deq, soprattutto in questa Edizione degli Incoterms in cui le operazioni doganali di esportazione e di importazione sono state fisiologicamente attribuite rispettivamente al venditore in partenza e al compratore all’arrivo. Per entrambe, la consegna avviene in banchina a ridosso della murata della nave, ossia lungo il suo bordo. Così come simmetria o meglio affinità di consegna esiste tra i termini di partenza (marittimi) Fob, Cfr/Cif e quello di arrivo Des in cui il venditore si obbliga a consegnare la merce a bordo della nave INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 (con ben diversi oneri e responsabilità, sia chiaro). Anche per le operazioni di scaricamento a destino, si possono trarre analoghe considerazioni sui termini Cpt/CIP e Ddu/Ddp. Ancorché non sia il concetto di simmetria o di affinità un «metodo» di elencazione degli Incoterms, rimane pur sempre un utile accorgimento (e solo questo) alla loro memorizzazione. CIF Cost, Insurance and Freight (named port of destination) / Costo Assicurazione e Nolo (porto di destinazione convenuto) CIP Carriage and Insurance Paid to (named place of destination) / Trasporto e Assicurazione Pagati fino a (luogo di destinazione convenuto) Due clausole pressoché uguali rispettivamente al Cfr e Cpt con l’unica ulteriore obbligazione per il venditore dell’assicurazione delle merci per la copertura minima. La sua durata dovrà necessariamente coincidere con quella del trasporto fino al luogo di destinazione convenuto e deve garantire al compratore la necessaria copertura dal momento in cui avviene il trasferimento del rischio. Key elements Come per il Cfr e Cpt. Punto critico Come per il Cfr e Cpt. Le osservazioni Anche se il venditore in questa assicurazione potrebbe tecnicamente risultare oltre che contraente «per conto altrui», anche assicurato, è bene invece che sia il compratore a presentare l’eventuale reclamo direttamente all’assicuratore e quindi a seguire in prima persona tutto l’iter da rispettare in caso di danno (riserve ai vettori, denuncia e contestazione dei danni in contraddittorio con gli stessi e il Commissario di avarie, richiesta di indennizzo e accettazione della liquidazione). In una complessa articolazione come quella descritta, uno dei rischi per il destinatario che non risulti assicurato (nel caso in cui lo sia il venditore) è Note: (segue nota 14) mento della conclusione del contratto di vendita il venditore era a conoscenza (…) del fatto che le merci erano perite o deteriorate e non ne ha informato il compratore, il perimento o il deterioramento sono a carico del venditore». (15) Si veda, dello stesso autore, «Trasporti via camion con resa Cpt: quali assicurazioni?» in Commercio internazionale n. 16/1995. XXI quello che al ricevimento non vengano elevate riserve propriamente, o ai soggetti qualificati, e quindi di non tutelare gli interessi degli assicuratori nell’azione di regresso o rivalsa nei confronti dei terzi responsabili. A scongiurare questo e altre gravi evenienze che potrebbero compromettere la liquidazione non sarebbe fuori luogo che il venditore rilasciasse al compratore addirittura la polizza (non già o non tanto il certificato) di assicurazione per consentirgli di prendere gli opportuni accordi direttamente con l’assicuratore. La copertura assicurativa Si è fatto cenno all’ampiezza della copertura che, secondo gli Incoterms, corrisponderà a quella minima, ossia quella che indennizza danni conseguenti a un numero assai ristretto di rischi. Uno di questi prodotti - ma non c’è solo questo in commercio, beninteso - è rappresentato dal clausolario C delle «Institute Cargo Clauses» inglesi. Clausole assicurative di grande diffusione, le Icc, messe a punto dall’Institute of London Underwriters, sono costituite da tre diversi clausolari (A, B e C) che «personalizzano» se così si può dire, il prodotto assicurativo di base a seconda delle individuali esigenze dell’assicurato. A fronte di una copertura ampia, tipo All Risks per intenderci, offerta dal clausolario A, la C rappresenta quella minima, come si è visto, e la B quella intermedia. Poiché per la verità la copertura minima non offre, per l’esiguità dei rischi assicurati, buona e rassicurante garanzia soprattutto per i prodotti di un certo valore intrinseco (prodotti finiti e semi lavorati, beni industriali ecc., essendo sorta per consentire l’assicurazione di merci viaggianti), è consigliabile che il compratore ne richieda una più sicura, a costo di sostenere un maggiore onere (maggiorazione del prezzo di vendita o pagamento della differenza), includendovi magari anche i rischi politici (guerra ecc.), sempre trattati separatamente dagli assicuratori, com’è noto. In alternativa il compratore Cif o Cip potrebbe accedere autonomamente al mercato assicurativo acquistando dall’assicuratore di fiducia una Polizza Contingency (16). Questo speciale tipo di polizza - che mai e in nessun modo va confusa con una doppia assicurazione - cura sia l’interesse del compratore che del venditore. Il primo, cioè il compratore, cui non compete l’onere assicurativo, che abbia motivo di ritenersi insicuro e non sufficientemente tutelato da una copertura predisposta dal venditore, può sottoscrivere un’assicurazione che lo tuteli dal rischio di inadempienza dell’assicuratore del venditore quando tale inadempienza deriva esclusivamente da errori di interpretazione, del contratto, insolvibilità dell’assicuratore, restrizioni valutarie, o malafede. Una forma più estesa prevede invece che la Contingency offra tutela a prescindere dall’esistenza di un contratto di assicurazione e si accende quando il compratore voglia essere garantito a tutti gli effetti. Scatta, pertanto, indipendentemente da inadempimenti da parte dell’assicuratore. La po- INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 lizza Contingency del venditore invece viene da quest’ultimo accesa quando egli sia, per contratto, obbligato ad assicurare la merce con una Compagnia estera. Quali che siano le scelte in materia di estensione assicurativa, occorre tuttavia che il venditore comprenda nel valore assicurabile, oltre al nolo e all’assicurazione stessa (ossia il valore Cif o Cip toutcourt) un dieci per cento di utile sperabile. Prassi questa ormai largamente diffusa e consolidata e prevista del resto anche dal nostro Codice della Navigazione. Percentuale questa che come lascia intendere la stessa espressione copre il guadagno che il compratore avrebbe potuto ottenere dalla vendita di merci che non sono mai arrivate a destino. La mancata vendita dà origine a un mancato guadagno (parzialmente rimediato dalla percentuale di «profitto sperato», come dice l’art. 516 del Codice della navigazione). Il valore assicurabile non è mai quindi quello relativo al solo valore della merce, ma deve comprendere anche le voci suddette, che vanno applicate come nell’esempio che segue: Valore Franco Fabbrica Nolo + assicurazione Valore Cif Utile sperabile 10% Valore assicurabile 100.000.000 + 3.200.000 = 103.200.000 + 10.320.000 = 113.520.000 DAF Delivered at Frontier (named place) / Reso Frontiera (luogo convenuto) Primo fra i termini del complesso (per il venditore) gruppo D, che comporta per quest’ultimo l’obbligazione di consegnare la merce sdoganata a una frontiera convenuta col compratore (o in un punto esatto della stessa), oltre a quello di fornire documentazione specifica necessaria al compratore per prendere in consegna le merci. Documenti quindi che possono essere di trasporto, come una lettera di vettura ferroviaria o stradale - data la «specializzazione» di questo termine per queste due modalità (17) - o anche di magazzino (dove la merce vi può sostare) come una fede di deposito. Se la merce attraversa un paese estero per essere consegnata in una frontiera convenuta di un terzo paese, il documento di trasporto sarà diretto, ossia unico per tutto l’itinerario fino al luogo di destinazione - la frontiera convenuta appunto - dove tra l’altro lo scaricamento delle merci, contrariamente a quanto previsto fino all’edizione 1990, avviene a onere e rischio del compratore e non più del venditore. La passata edizione per la precisione poneNote: (16) Si veda, dello stesso autore, «I rischi di annullamento di interessi assicurabili e le polizze contingencies» in Gestire i rischi nei trasporti internazionali, cit., p. 188 e ss. (17) Si veda, dello stesso autore, «Un Incoterm per ogni trasporto» in Commercio internazionale n. 20/1997. XXII va tale obbligo in capo al venditore solo nel caso in cui tale operazione, che poteva comprendere anche il trasbordo e trasporto su chiatte e relativa movimentazione delle merci, fosse dettata da necessità o usi, negli altri casi si trasferiva al compratore. Nell’attuale versione invece lo scaricamento avviene in tutti i casi (e quindi senza i limiti suddetti) a carico del compratore. Salvo patti contrari, ovviamente: questi infatti, in omaggio alla flessibilità di impiego degli Incoterms, possono anche prevedere che sia il venditore a occuparsene. Le parti avranno cura in questo caso di puntualizzare formalmente nel contratto di vendita anche questa obbligazione. Le parti possono anche convenire che il venditore anticipi al compratore il nolo per il tratto di itinerario successivo a quello terminante nella frontiera convenuta. Ovvero che il venditore includa nel contratto di trasporto da egli stipulato tutto l’itinerario dall’origine a un luogo di destinazione diverso dalla frontiera. In aggiunta, può succedere che il compratore richieda al venditore anche assistenza per le operazioni doganali e di transito attraverso terzi paesi. In questi casi, sempre che il venditore accetti, ovviamente, le sue prestazioni addizionali verrebbero effettuate, sia chiaro, a onere e rischio del compratore. Del resto, e cioè è ancora più evidente nel trasporto ferroviario, è più che comprensibile che il compratore avanzi una richiesta del genere in considerazione del fatto che difficilmente la merce verrebbe trasbordata, proprio in frontiera, da un treno all’altro ma che invece sia più probabile che, senza interruzione di flusso logistico, essa continui il suo viaggio fino alla destinazione finale. Nel qual caso il compratore fornirà al venditore istruzioni e documenti necessari. Per entrambi, ma questo è comune in tutti gli Incoterms, vige l’obbligo della reciproca comunicazione delle circostanze inerenti la consegna, (della disponibilità della merce da parte del venditore, del tempo e/o luogo di presa in consegna da parte del compratore). Il compratore poi dovrà prendere in consegna la merce nel luogo convenuto. Key elements • Chi paga il trasporto nel tratto principale? Il venditore. • Come e dove avviene la consegna? La merce, non scaricata dal mezzo in arrivo - se non per diversi accordi tra le parti - è posta a disposizione del compratore in frontiera o meglio, nel luogo di frontiera convenuto (per esempio, il terminal di uno spedizioniere, un magazzino, ecc.). • Dove e quando avviene il passaggio dei rischi? Al luogo e al momento della consegna convenuti tra le parti, ma con il rischio per il compratore di farsi carico del perimento della merce nel caso in cui non abbia comunicato per tempo al venditore le circostanze relative alla presa in consegna. Punto critico Al luogo convenuto della frontiera, a bordo del mezzo di trasporto. INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 Le osservazioni Il gruppo D degli Incoterms rappresenta la serie più impegnativa delle obbligazioni del venditore che, acquistando pieno controllo delle merci, con gli oneri del trasferimento si assume anche quelli dei rischi. E anche se la frontiera è un luogo geograficamente di transito, il termine è pur sempre «di arrivo» perché il luogo convenuto in frontiera, contrattualmente per il Daf, rappresenta per il venditore la sua ultima destinazione. In tutti i termini di questo gruppo, il venditore allora deve mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di destinazione concordato, con l’avvertenza che se dal contratto di vendita non si evince il luogo concordato ma solo il nome della frontiera, il venditore ha la facoltà di eleggerne uno di sua scelta e convenienza (senza quindi concordarlo col compratore). La definizione della frontiera Per quanto riguarda la frontiera, occorre fare attenzione a indicare nel contratto non solo il suo esatto nome geografico (Brennero, Kufstein, Chiasso ecc.) ma anche quello del valico quando la frontiera ne preveda più di uno (Ponte Chiasso e Chiasso, per esempio), separati da una sorta di breve striscia di «terra di nessuno» se così si può dire, tenendo anche presente che secondo la clausola Daf la consegna avviene prima della frontiera doganale del paese limitrofo. In altre parole al valico doganale del paese da cui esce la merce in esportazione per entrare o nel paese di destinazione o in quello di transito, ovviamente. La frontiera, infatti, non è necessariamente solo quella che separa il nostro paese da un altro (poco importa se comunitario o extra-comunitario); per accordi tra le parti può benissimo trovarsi - per esempio - tra l’Ucraina e la Russia o tra un valico comunitario e un paese terzo. Una cosa assolutamente da evitare è l’utilizzo di formule estranee agli Incoterms che, specialmente nel Daf, sono assai frequenti quale il «franco confine», per esempio. Tale espressione rende incerta l’esatta portata del termine per quanto attiene tutte le obbligazioni del venditore, nel senso che pur dando indicazioni sul cosiddetto punto di tariffa ossia il punto fino al quale il venditore sostiene costi, non è sufficientemente chiaro in materia di rischi. In altre parole non spiega in che misura tale punto rappresenti solamente la linea di ripartizione dei costi oppure costituisca un vero e proprio «punto di consegna» (in cui oneri e rischi vengono trasferiti del venditore al compratore). Nella logica (della maggior parte) degli Incoterms - il gruppo C insegna - vi è che il solo fatto che il venditore sostenga delle spese non significa necessariamente che debba anche assumersi i relativi rischi o quelli corrispondenti al trasporto. Se le parti invece usano consapevolmente i termini del gruppo D, in luogo dell’improbabile «franco», significa che concordano in maniera uniforme e univoca sul fatto che il venditore si assume con gli oneri anche i rischi del trasporto. XXIII DES Delivered Ex Ship (named port of destination) / Reso Ex Ship (porto di destinazione convenuto) Fa parte delle sei clausole applicabili quando il trasporto viene eseguito dalla modalità marittima, sia per mare che per acque interne, e comunque quando la consegna avviene, a bordo della nave, al porto indicato in contratto. Diversamente dal Cfr/Cif, però qui il venditore non si limita a pagare il trasporto bensì anche a sostenere i rischi ad esso inerenti fino all’avvenuta consegna. Il venditore, come nel caso dei termini che prevedono a suo carico il trasporto, procurerà (a suo onere e rischio) tutta la documentazione necessaria a sé per quanto riguarda il fatto dell’esportazione oltre a quella necessaria al compratore per prendere in consegna la merce dall’interno della nave. A tale proposito va aggiunto che poiché al Des si fa ricorso specialmente nei contratti di vendita di commodities (anche con trasporti in navi noleggiate) più che di prodotti finiti in singole partite, è d’uso, soprattutto in particolari commerci, che il compratore chieda, in luogo della polizza di carico, l’emissione di delivery orders, ovvero ordini di consegna. Essendo infatti la polizza di carico indivisibile, è chiaro che il compratore/importatore di un’unica ingente partita di merce rivenduta a più suoi clienti nel paese di destinazione, sia impossibilitato a rilasciare a ciascuno di essi il titolo rappresentativo - e negoziabile della merce. Titolo che potrebbe anche costituire strumento di pagamento come la polizza di carico in una lettera di credito. Per poter ottenere quindi da ogni singolo suo cliente il pagamento contro documenti (segnatamente quelli rappresentativi, come s’è visto), il compratore/importatore dovrà presentare un documento alternativo alla polizza di carico (ma ugualmente efficace) ossia l’ordine di consegna. Con esso il cliente finale potrà farsi consegnare dalla compagnia (rappresentata dal comandante o dal raccomandatario marittimo) la sua (e solo quella, ovviamente) parte di merce. Va aggiunto anche che per «ordine» si intende proprio la perentoria disposizione rivolta al comandante o al raccomandatario di consegnare la merce all’avente diritto a fronte di un documento diverso dalla polizza di carico (ma in essa rappresentata), come prevede su questa interessante ma delicatissima situazione l’art. 466 C.d.n. sugli ordini di consegna il cui primo comma dice: «Il vettore o in suo luogo il raccomandatario, quando ciò sia stato convenuto nel contratto di trasporto, sono tenuti ad emettere, dietro richiesta di chi ha il diritto di disporre delle merci mediante disposizione del titolo, ordini di consegna sul Comandante della nave o sul raccomandatario relativi a singole partite delle merci rappresentate dalla polizza ricevuto per l’imbarco o della polizza di carico». Ovvio che, a questo punto, il compratore accetterà come prova della consegna della merce l’ordine di consegna qualora le parti decideranno che lo stesso, e non una polizza, costituisca il documento appropriato a quello scambio. Ritornando al luogo di consegna, va ricordato che INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 anche qui il venditore, cui si attribuisce molta discrezionalità, può scegliere un punto di consegna a suo piacimento qualora esso, per omissione (più o meno intenzionale) delle parti, non sia stato precisato nel contratto di vendita. In merito alle altre obbligazioni delle parti, le stesse (per quanto riguarda operazioni di controllo alla merce in partenza, imballaggio, marcatura, ispezione prima della spedizione, scambio tra le parti di avvisi e informazioni attinenti l’arrivo della merce e la sua presa in consegna), andranno effettuate e sostenute - per oneri e rischi - come per gli altri Incoterms. Key elements • Chi paga il trasporto nel tratto principale? Il venditore. • Come e dove avviene la consegna della merce? A bordo della nave, nel punto concordato per lo scarico, nel porto di destinazione indicato in contratto. • Dove e quando avviene il passaggio dei rischi? Al luogo e nel tempo della consegna della merce. • Chi paga per tutte le altre operazioni? Il disistivaggio e lo scarico - se non compresi nel nolo - sono a carico del compratore. A tale proposito è bene precisare che in un contratto di noleggio (charter party) generalmente il venditore solleva l’armatore dall’onere delle operazioni di disistivaggio e scaricamento (concludendo il contratto alle condizioni Fio) e concorderà con il compratore, dato che in questo caso il costo del trasporto non è quello rappresentato dal nolo di tariffa applicabile da una compagnia, chi e in quale misura sosterrà tali spese. Oltre il luogo e il tempo di consegna tutte le spese sono a carico del compratore. Anche nei contratti di trasporto di cose determinate (sia esso tradizionale o per container) occorre che il venditore verifichi in via preliminare le condizioni di nolo (ossia quali operazioni in aggiunta alla pura «trazione marittima» vi siano comprese): – se queste sono liner terms (ossia condizioni cosiddette di «traffico di linea») spesso l’operazione di scaricamento è già compresa nel nolo e quindi a carico del venditore; tanto varrebbe allora che questi applicasse il termine Deq anziché Des; – alle condizioni Pal, invece, in cui il nolo non comprende lo scaricamento a destino, non sarà più la nave ma la merce, ossia le parti (venditore o compratore) a farsi carico di questa operazione. Anche il traffico per container completi pone simili problemi. Qui il nolo è forfetario, o lumpsum, e spesso comprende le spese di disistivaggio e tiraggio (o scaricamento) a destino. Tecnicamente, queste particolari condizioni di nolo riassunte dall’acronimo Fas (che corrispondono a quelle più impegnative per la nave), attribuendo contrattualmente (ossia nel contratto di vendita) al venditore lo scarico, sono più appropriate a un contratto di vendita con termini di consegna Deq piuttosto che Des. Punto critico A bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. XXIV Le osservazioni Sarebbe limitativo per una trattazione analitica degli Incoterms liquidare il Des semplicemente come una clausola che rispetto alla Cfr/Cif oltre agli oneri di trasporto pone in capo al venditore anche i relativi rischi. Non è solo questione di punti critici (e relativo trasferimento di possesso delle merci), ma di come il venditore acquisti nel Des - anche nella gestione del trasporto - una più ampia autonomia che lo rende indipendente da eventuali indicazioni che su tale aspetto contrattuale gli potessero pervenire dal compratore o da sfumate consuetudini, visto che nella stipula del contratto di trasporto, nelle citate clausole Cfr/Cif, concluso generalmente in nome del venditore ma per conto del compratore, egli (venditore) agirebbe - secondo il prevalente orientamento della dottrina - in qualità di mandatario del compratore. E, al pari del mandatario di un mandato di spedizione (lo spedizioniere, appunto), della funzione trasporto cura alcuni aspetti senza accollarsene i rischi (art. 1737 c.c.). L’influenza, se così si può dire, di fattori esterni nelle scelte e decisioni del venditore in materia di trasporto nelle clausole marittime Cfr/Cif (che non lo rendono quindi del tutto libero e autonomo rispetto a quelli del gruppo D) sta già nel fatto che, come ricordato, le condizioni del contratto di trasporto dovranno essere quelle usuali così come usuale non potrà che risultare anche l’itinerario e il mezzo di trasporto. Nessun condizionamento del genere, invece, nelle clausole del gruppo D in cui il venditore si impegna a far pervenire a destino la merce, non importa come, in un punto concordato col compratore, ma in modo tale che gli sia consentito - solo nel Des, tuttavia - di prelevarla con i mezzi di sollevamento e scaricamento appropriati (e quindi compatibili con le condizioni locali e le merci). E qui il venditore farà molta attenzione anche nell’assumersi obbligazioni di consegna a destino in data concordata (resa garantita), perché in caso di ritardo non avrà a suo favore il beneficio dell’interpretazione «secondo Incoterms» del Cfr/Cif (che come si è visto lo libera dalla responsabilità della ritardata consegna dato il diverso punto critico del rischio posto alla murata della nave in partenza. Da là in avanti tutti i rischi (compreso il ritardo della nave), saranno a carico del compratore. Nelle clausole del gruppo D, infatti, il venditore è responsabile della eventuale inosservanza della data di consegna, qualora sia concordata: l’applicazione di penali, se prevista, sarà corretta così come la rivalsa su un performance bond che il venditore - in questo caso un po’incautamente - potrebbe aver sottoscritto. Il diritto di disposizione delle merci L’analisi dei termini marittimi del gruppo D, o meglio il confronto con i loro corrispondenti del gruppo C, porta inoltre a soffermarsi sull’importante argomento del diritto di disposizione e/o INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 contrordine del venditore sulle merci in corso di trasferimento. Se il venditore in qualità di mandatario del compratore (nel Cfr/Cif) emettesse una polizza di carico a questi intestata (nominativa) o girata (all’ordine del consignee, per esempio), non potrebbe esercitare alcun diritto di contrordine nei confronti del vettore che sarebbe invece vincolato, dal momento dell’imbarco, a ricevere nuove e diverse disposizioni solo dal destinatario in polizza o dal nuovo prenditore della polizza. Cosa ben diversa per venditore con clausole del gruppo D. Anche su questo argomento è bene fare altre precisazioni relative sia alla causalità che all’astrattezza della polizza di carico. Il titolo causale contiene la promessa del comandante della nave di custodire la merce e di riconsegnarla solo al portatore di buona fede dell’originale della polizza stessa (tranne l’evenienza del tutto eccezionale di consentire lo svincolo attraverso una lettera di garanzia o fidejussione). La sua condizione di titolo astratto, poi, le consente di seguire autonomamente il suo iter fino alla restituzione della merce indipendentemente da eventi e situazioni eventualmente sopravvenuti, come per esempio l’ordine di un curatore fallimentare di consegnare la merce a terzi diversi dal legittimo possessore del titolo (nel frattempo, e sempre in questo esempio, colto da provvedimento fallimentare o comunque cautelativo degli interessi dei suoi creditori). La polizza, titolo astratto, contenendo un’obbligazione che non è accessoria ad altre obbligazioni non subisce interferenze di nessun genere, consentendo al comandante (più che obbligandolo) a consegnare la merce esclusivamente al possessore originario (o prenditore per girata) del titolo (sarà poi il fallimento, ma con azione separata e del tutto estranea all’iter descritto che compulserà il destinatario). Il diritto di contrordine nel trasporto marittimo, allora, non è in contrasto con l’astrattezza del titolo perché il comandante, come si è visto, è tenuto a rispettare unicamente gli ordini (compresi quelli nuovi e diversi, quindi) dell’avente diritto e a trascurare gli altri. Ritornando al venditore, quest’ultimo, in qualità di committente del contratto (d’opera) del trasporto, avrà, egli e non altri, il diritto di comunicare al vettore le eventuali variazioni di alcuni aspetti del trasporto in corso di esecuzione (art. 1685 c.c.). DEQ Delivered Ex Quay (named port of destination) / Reso Banchina (Porto di destinazione convenuto) Con lo scaricamento della merce dalla nave nel porto di destinazione (concordato col compratore) il venditore assolve la sua obbligazione principale. È uno dei termini modificati nell’edizione 2000 degli Incoterms: non esiste più infatti l’onere per il venditore dello sdoganamento della merce all’im- XXV portazione nel paese estero di destinazione. A meno che le parti non concordino diversamente. In tal caso questa diversa pattuizione andrà (obbligatoriamente) evidenziata nel contratto. Anche se qui come negli altri Incoterms, le manipolazioni giustificate dell’ottimale adattamento del termine ufficiale a situazioni soggettive sono possibili; occorre quindi prestare attenzione a quanto già detto in merito al rischio di «scopertura interpretativa» conseguente a tali alterazioni. Nel Des, rispetto al Deq, il punto critico si sposta ulteriormente in avanti situandosi (diversamente dalla passata Edizione, come si è visto) prima della linea doganale del paese di destinazione. Come termine «marittimo» il Deq mantiene altresì le stesse prerogative del Des in merito a documenti di trasporto, (polizze di carico e/o delivery orders) . Il venditore avrà quindi l’obbligo di provvedere per il rilascio di documentazione atta a mettere in grado il compratore di prendere in consegna le merci dalla banchina di sbarco. Per quanto riguarda il compratore è bene sottolineare che se gli venisse attribuita la possibilità di scegliere - e non di concordare con il venditore in sede di trattativa - sia il tempo che il luogo della consegna (per comodità, o conoscenza di usi locali, ecc.) avrebbe la responsabilità di avvisare il venditore, prima della fine del viaggio marittimo, sulle circostanze relative alla (presa in) consegna. L’omissione di tale avviso, ancorché in buona fede, comporta per il compratore (in linea con gli altri Incoterms) l’attribuzione dei maggiori rischi e oneri conseguenti a questa inadempienza. Key elements • Chi paga il trasporto nel tratto principale? Il venditore. • Come e dove avviene la consegna della merce? Sulla banchina, o sul molo, concordati col compratore nel porto di destinazione convenuto. • Dove e quando avviene il passaggio dei rischi? Al luogo e nel tempo della consegna della merce. • Chi paga per tutte le altre operazioni? Il disistivaggio e lo scarico indipendentemente dal fatto che siano o meno inclusi nel nolo - condizioni Fas (o Pal, ma per il solo disistivaggio) sono sempre a carico del venditore. Oltre il luogo e il tempo di consegna tutte le spese sono a carico del compratore. Punto critico Sulla banchina o sul molo del porto di destinazione convenuto. Le osservazioni Ritorna, nel Deq, la simmetria, o meglio la specularità con il Fas (degli Incoterms e non delle condizioni di nolo) alla partenza. In entrambi i termini la consegna avviene fuori bordo (generalmente in banchina, come si è visto) ma con ben diverse responsabilità per le parti co- INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 me evidenziato dalla diversa collocazione del punto critico. Ma non basta. Nel Fas la nave potrebbe trovarsi in rada e non all’attracco e anche in questo caso la consegna avverrebbe comunque sotto bordo della nave, ma anziché con la merce in banchina, con la merce in una chiatta o altro mezzo galleggiante, con ben diverse responsabilità e oneri (soprattutto se imprevisti per il venditore). Anche nel Deq la nave potrebbe trovarsi in mare e non in banchina, ma il venditore (in una resa delivered) dovrebbe «mettere in conto» in via preliminare oneri e rischi fino alla banchina o al molo del porto di destinazione. Apparentemente le due situazioni possono apparire analoghe se non fosse che nel Fas è il compratore che deve assumersi oneri e rischi sia del ritardo (o inagibilità a caricare) della nave che della sua omessa comunicazione al venditore dell’esistenza di patologie al caricamento, nel Deq invece l’eventuale ritardo della nave o la sua inagibilità a scaricare sono eventualità di cui è chiamato a rispondere il venditore che, come avrà anticipato al compratore la data stimata di arrivo (Eta) della nave, dovrà anche comunicargli ritardi e/o altro genere di variazioni a evitare che si presenti (il compratore) in banchina inutilmente, con conseguente responsabilità e oneri (per il venditore) per l’eventuale omissione di avviso. Il tempo e il luogo della (presa in) consegna della merce rappresenta il nodo cruciale degli Incoterms, e non per niente si definisce come punto critico. Il ritardo nella consegna È bene qui ricordare come tutte le clausole del gruppo D, comportino l’obbligo del compratore di prendere in consegna la merce non appena questa sia stata messa a sua disposizione nei termini previsti specificatamente da ogni singola clausola (ne consegue che nel Deq la rimozione della merce dalla banchina andrà effettuata non appena la stessa vi è stata depositata). L’eventuale ingiustificato ritardo del compratore è cosa di sua pertinenza sia in termini di oneri che di rischi. Va anche evidenziato che se le merci vengono messe a disposizione del compratore prima del tempo concordato (sempre che esista tale accordo tra le parti, ovviamente) il compratore non è obbligato a ritirarle. In tale caso oneri (per soste, deposito, guardianaggio, ecc.) e rischi sulle merci saranno a carico del venditore. Se invece, le merci vengono messe a disposizione del compratore troppo tardi (rispetto la data concordata), il compratore può (in tutte le clausole D, beninteso) ritenere responsabile il venditore e - come si è già visto nella clausola Cfr/Cif - considerare la sua inadempienza come causa (sufficiente) di annullamento del contratto di vendita. L’enfasi sulla clausola Deq (così come sulla Des) è d’obbligo considerando che con la modalità marittima i ritardi o altre anomalie sono comuni e quasi fisiologici per una «avventura» marittima, come ancora è definito dagli anglosassoni il viaggio per mare. XXVI La copertura assicurativa Proprio per l’alta incidenza di eventi dannosi e sinistri alle merci (ma anche allo scafo e agli uomini, sia chiaro) di questo particolarissimo trasporto non dovrebbe essere trascurato da parte del venditore il ricorso a un’ampia copertura assicurativa in cui egli figuri sia da contraente che da assicurato (diversamente che nel Cif/Cip in cui la polizza potrebbe essere stipulata per conto altrui, e per copertura minima, come si è visto). In tale veste (di assicurato, appunto), il venditore avrà cura non solo di tutelarsi da tutti i rischi compresi quelli politici, ma anche di accertarsi in via preliminare col suo assicuratore sulla disponibilità a destino di un commissario di avarie fiduciario della compagnia che, meglio ancora, potrebbe anche avvalersi sul posto di una sua branch che faciliterebbe tutto il processo di denuncia, accertamento e valutazione dell’eventuale danno per arrivare prima alla sua liquidazione. Clausole complesse, il Deq come il Des, che trovano applicazione soprattutto in particolari commerci come quelli di macchinari e attrezzature, generalmente costosi e delicati, con acquirenti soprattutto di paesi arabi e in via di sviluppo. Le differenze della nuova versione È anche opportuno ricordare che in considerazione del fatto che il termine Deq, nella versione 2000 sopprime l’obbligo dello sdoganamento a destino a cura del venditore, viene meno la sua forte analogia con il Cif Landed, diffuso presso gli operatori nord americani e appartenente a un’altra fonte interpretativa dei termini mercantili nei contratti internazionali; la Revised American Foreign Trade Definitions. Termine questo (Cif Landed), che pone in capo al venditore le stesse obbligazioni previste dal Deq 1990 con, in aggiunta, l’assicurazione delle merci che, per gli americani sottintende anche la copertura dei rischi politici (guerra, scioperi, sommosse, confische, ecc.). È intuibile allora l’importanza per le parti - segnatamente il venditore - di citare sempre l’anno, ovvero l’edizione, di appartenenza degli Incoterms ma anche la fonte interpretativa (Incoterms o Revised American Foreign Trade Definitions) nei casi in cui - Fob e Cif Landed - complice anche l’omonimia, possono nascondersi vere e proprie insidie interpretative. Tra acronimi appartenenti a due «scuole» diverse (quella europea e quella americana), una diversa e non notificata portata del termine rispetto a quella presunta può compromettere l’esito di una transazione. DDU Delivered Duty Unpaid (named port of destination) / Reso Non Sdoganato (luogo di destinazione convenuto) re il tempo e il luogo di destinazione per consegnare la merce, provvede a tutto. E nel caso in cui, indipendentemente dai motivi, un accordo in tal senso non sia stato preventivamente raggiunto (o gli usi locali non ne parlino) soprattutto per quanto riguarda un punto specifico di consegna, il venditore ha facoltà di scegliere quello a lui più compatibile e rispondente ai suoi interessi. In questa edizione (rispetto alle precedenti) è chiaramente posto in capo al compratore l’obbligazione dello scaricamento della merce dal mezzo in arrivo, sciogliendo così ogni dubbio e perplessità che su questa funzione coglieva le parti, obbligandole a pattuizioni extra contrattuali o al ricorso a (non sempre ben definiti) usi locali. A fronte di una lunga serie di obbligazioni del venditore, comuni peraltro agli altri termini di arrivo (ottenimento e rilascio di documentazione di trasporto, transito, licenze, autorizzazioni ecc.) necessari per l’esportazione e per l’importazione e lo svincolo della merce (certificati di origine e di origine preferenziale - il Form A -, polizze di carico o lettere di vettura, ordini di consegna, fedi di deposito, ecc.), esistono le obbligazioni per così dire di routine del compratore che, a parte l’obbligo e il rischio dello scarico (visto che è nella condizione ottimale e fisiologica per farlo e anche meglio del venditore), sono quelle già viste per gli altri termini di arrivo e per buona parte anche di partenza. In tal senso è confermata la complessità e delicatezza per il compratore della presa in consegna che in tutti i termini deve avvenire non appena la merce sia stata messa a sua disposizione alla data ed entro il periodo concordato. E ove ciò non avvenisse (ritardo nello sdoganamento e presa in consegna, che si traduce poi in un onere per sosta del mezzo di trasporto non «sgombrato» delle merci trasportate a destino) dovrebbe assumersi gli oneri aggiuntivi. Così come dovrà assumersi i rischi sulla merce per tutto il tempo che intercorre dalla data concordata per la consegna (sempre che, ovviamente, un termine sia stato effettivamente concordato) a quella dell’effettiva presa in consegna nel caso in cui egli (ritardando a ricevere la merce) non abbia comunicato (per sua negligenza) al venditore l’esistenza o la previsione di un ritardo rispetto al tempo inizialmente da lui (compratore) eventualmente fissato. Key elements • Chi paga il trasporto nel tratto principale? Il venditore. • Come e dove avviene la consegna della merce? La merce, non scaricata dal mezzo di trasporto del venditore, viene messa a disposizione del compratore nel luogo concordato tra le parti. • Dove e quando avviene il passaggio dei rischi? Al luogo e nel tempo di consegna della merce. • Chi paga per tutte le altre operazioni? Scarico, operazioni doganali di importazione, soste del mezzo per ritardato o omesso sdoganamento e ricevimento delle merci, inoltro dal pun- Il venditore, una volta concordato con il comprato- INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 XXVII to di destinazione contrattuale al domicilio del compratore, sono a carico di quest’ultimo. Le altre spese vanno al venditore. Punto critico Il luogo convenuto nel paese di destinazione, (prima della linea doganale, ossia prima delle operazioni doganali di importazione). Qualora si concordi che il luogo di consegna alla località di destinazione sia oltre la linea doganale, (punto di tariffa) il punto critico si sposta in avanti e incide con quello di tariffa. Le osservazioni Clausola complessa questa per il venditore che per il fatto di trasferire sul compratore l’operazione doganale di importazione nel paese di destinazione, non è per questo liberato dal rischio di mancata esecuzione (e quindi mancato pagamento) del contratto. Se infatti lo sdoganamento fosse per qualsiasi causa ostacolato (restrizioni, divieti, vincoli di varia natura) e la nazionalizzazione delle merci risultasse così impedita, il venditore si troverebbe nell’impossibilità di perfezionare la consegna qualora la stessa fosse stata concordata in un luogo posto dopo la linea doganale e al venditore non rimarrebbe che riportarsi indietro la sua merce con il pregiudizio economico che è facile immaginare. Ma la difficoltà a sdoganare le merci potrebbe anche attribuirsi a semplice negligenza o (presunta) incapacità del compratore più che a un «rischio paese» (nel senso doganale) e in questa eventualità, paradossalmente, meglio sarebbe che l’operazione fosse curata dal venditore attraverso intermediari locali di sua fiducia (uno spedizioniere, per esempio, o un suo rappresentante fiscale, ecc.). In tal caso, se non si adottasse il più appropriato termine Ddp, sarebbe necessario che le parti evidenziassero nel contratto l’aggiunta di questa obbligazione che comporterebbe per il venditore non solo gli obblighi doganali propriamente detti ma tutti gli altri rischi e spese funzionali al fatto dell’importazione compresi quindi soste, operazioni di scaricamento e caricamento, trasbordi, eventuali magazzinaggi ecc. In queste circostanze è bene tener presente che le spese di scaricamento per il fatto dell’importazione sarebbero di competenza del venditore, mentre quelle relative alla consegna rimarrebbero in capo al compratore. Per la precisione le spese di scarico (e conseguente ricarico) eventualmente sostenute per lo sdoganamento in un punto arretrato (cioè anteriore) rispetto a quello di destinazione convenuto sono comunque di competenza del venditore, indipendentemente da chi (tra il venditore e il compratore) effettua l’operazione doganale di importazione data la caratteristica di questo termine che prevede che la consegna (con tutti i relativi rischi e gli oneri per il venditore) avvenga alle condizioni reso (delivered). Un altro aspetto delicato di questa e delle altre clausole di arrivo (gruppo D) rispetto a quelle di partenza con il trasporto pagato (gruppo C) e dato INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 dal fatto che sebbene possa ritenersi che nel gruppo D il venditore abbia la più ampia facoltà di scelta dell’aspetto logistico (trasporto, pick-up, movimentazione ecc.), tale scelta però - e in questo non differisce il gruppo D dal C - va fatta con accuratezza ed evitando di creare al compratore problemi alla consegna. Pertanto il venditore del gruppo D non sarà immune dal rischio che il compratore gli addebiti dei costi aggiuntivi sostenuti al ricevimento della merce qualora la modalità di trasporto, e le altre componenti logistiche scelte dal venditore risultino non compatibili con i mezzi di sollevamento e le strutture di ricevimento a destino o comunque tali da comportare maggiori e impreviste spese al compratore nella presa in consegna. È bene non sottovalutare questo aspetto data la diffusione dei contratti di trasporto door-to-door o anche warehouse-to-warehouse, da magazzino a magazzino, grazie all’intermodalità che rende possibile le vendite a destino «tutto compreso». In quanto termine all’arrivo, anche il Ddu comporta la responsabilità del venditore della mancata osservanza di un termine di resa a destino (eventualmente ed erroneamente) concordata col compratore al quale vanno comunicate con sufficiente preavviso la data di partenza e di arrivo della merce a destino per consentirgli il sincronismo nelle operazioni di ritiro. Anche qui, come negli altri Incoterms, il compratore che ricorra alla clausola Final at loading o Finale all’imbarco (esercitando il diritto di ispezione delle merci direttamente o attraverso istituti fiduciari prima della spedizione anche durante la lavorazione, assiemaggio o prima dell’imballaggio) assume su di sé quest’onere, consapevole anche del fatto che un incidentale ritardo del venditore a consegnare le merci al vettore a causa del protrarsi dell’ispezione (perdendo magari l’imbarco) non sarà inadempienza del venditore. DDP Delivered Duty Paid (named place of destination) / Reso Sdoganato (luogo di destinazione convenuto) A tutte le obbligazioni previste per il venditore nel Ddu, qui si aggiunge anche quella dell’operazione doganale di importazione per la nazionalizzazione nel paese di destinazione e quindi l’immissione in circolazione delle merci esportate. Questo termine rappresenta la massima obbligazione del venditore che si assume il più ampio cumulo di oneri e rischi in contrapposizione con il F.co Fabbrica che lo libera invece da quasi tutte le incombenze (fermo restando le citate contro indicazioni per l’uso indiscriminato o il cattivo uso di questa clausola). Con l’operazione doganale a suo carico il venditore ha facoltà di scegliere (compatibilmente con le esigenze di itinerario, tempi di consegna, richieste del compratore, ecc.) la dogana di suo interesse (dogana di confine, interna, di mare, ecc.) assicu- XXVIII randosi di non avere difficoltà a destino nell’espletamento di atti amministrativi e burocratici (rilascio di autorizzazioni, licenze, pagamento di tasse locali, ecc.) più congeniali a un «residente». L’incapacità (fosse anche per impossibilità manifesta) del venditore a risolvere nel paese di destinazione questi problemi legati all’importazione, gli precluderebbe inevitabilmente la vendita, con l’aggravio dei costi (non recuperabili) fino a quel punto e momento sostenuti (oltre a quelli per il rientro della merce, ovviamente). Key elements • Chi paga il trasporto principale? Il venditore. • Come e dove avviene la consegna della merce? La merce, non scaricata dal mezzo di trasporto del venditore, viene messa a disposizione del compratore nel luogo concordato tra le parti. • Dove e quando avviene il passaggio dei rischi? Al luogo e nel tempo di consegna della merce. • Chi paga per tutte le altre operazioni? Le spese conseguenti alla ritardata presa in consegna della merce, le spese di scarico della merce dal mezzo di trasporto all’arrivo sono a carico del compratore così come è a suo rischio la mancata o errata comunicazione al venditore del tempo e/o luogo di consegna eventualmente scelto dal compratore. Punto critico Il luogo convenuto di destinazione, oltre la linea doganale del paese di destinazione, ossia dopo l’espletamento da parte del venditore delle operazioni doganali di importazione nel paese di destinazione. Le osservazioni Il ricorso a una clausola così densa di obblighi e rischi per il venditore è generalmente dettato da motivazioni di carattere commerciale. Il compratore che si vede sollevato da ogni incombenza e costi relativi all’importazione della merce (assimilando di fatto l’acquisto del prodotto estero a quello nazionale) si trova nella migliore condizione di confrontare prezzi «finiti» ed è quindi agevolato nell’acquisto. Il venditore ha un’arma competitiva nella clausola Ddp (rispetto ai concorrenti) ma non scevra da rischi e come tale va adottata con molta oculatezza. Anche il fatto che alcune imposte locali o territoriali (quelle corrispondenti alla nostra Iva, per esempio) non possono essere «scaricate» - e forse neanche versate - da un non residente (qual è appunto il venditore nazionale che sdogani in un paese estero), dovrebbe far seriamente riflettere sull’utilizzo di questa clausola. Consigliabile, se proprio si ritiene opportuno vendere Ddp, per motivi di marketing o competizione, almeno precisare che tali imposte vengano pagate dall’importatore residente. Una clausola problematica: l’esempio degli Usa Ma sempre in tema di sdoganamento, va fatta un’ulteriore precisazione sulla difficoltà non remo- INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 ta di imbattersi in un grosso (e a volte insormontabile) problema quando questa operazione viene fatta negli Stati Uniti. Sia che si venda Cif Landed che Ddp il venditore, cui compete lo sdoganamento all’importazione, deve accertarsi che il suo customs broker ovvero dichiarante doganale americano sia autorizzato a operare anche per conto del cliente importatore, altrimenti l’operazione sarebbe impossibile. In altre parole, le severissime norme doganali di quel paese non consentono ai customs brokers di presentare alcuna dichiarazione d’importazione per conto di un importatore residente senza che questi abbia rilasciato loro una particolare autorizzazione operativa, il power of attorney, appunto, che attribuisce al dichiarante doganale facoltà di rappresentanza in dogana dell’azienda purché - e qui sta il secondo problema - tale procura sia stata rilasciata solo da persona (dell’azienda importatrice) con poteri adeguati al conferimento di questo genere di atti. A sua volta, il customs broker conserverà questa procura che, vera e propria licenza, sarà a disposizione delle autorità doganali e portuali americane per le periodiche verifiche sul possesso di questi e altri requisiti professionali. Il rischio cui si faceva cenno è che in qualche circostanza il customs broker americano - ultimo anello della filiera logistica che inizia in Italia con lo spedizioniere e il vettore locali - professionista di fiducia dell’esportatore italiano e dallo stesso scelto e pagato - potrebbe non essere altrettanto gradito all’importatore americano che avrebbe così difficoltà a conferirgli una procura così importante per i vincoli e gli impegni che da essa derivano. Per rimuovere o superare quest’incompatibilità, vero e proprio ostacolo operativo alla conclusione di una vendita franco destino sdoganato, i tempi e le modalità non sono, come intuibile, cosa da poco e sulle merci che frattanto vengono depositate in magazzini americani di temporanea custodia, andrebbero a gravare costi di deposito, conservazione, magazzinaggio, soste, assicurazione, ecc. a totale ed esclusivo onere del venditore. E continuando sulle peculiarità di questa clausola, va fatto presente - anche se la cosa può sembrare più una curiosità che una normale procedura - che il venditore potrebbe, con effetto liberatorio, fornire anche merci (al suo cliente) prodotte e comperate nello stesso paese di destinazione. Sul piano tecnico ciò è possibile (anche se poco piacevole su quello commerciale) e viene riportato da qualche autore come una soluzione estrema all’ipotesi di annullamento del contratto per mancata fornitura nella circostanza - non remota, peraltro - di impossibilità per il venditore di ottenere licenze o altre autorizzazioni all’importazione dalle autorità del paese di destinazione. Le clausole cautelative Un altro aspetto che può essere qui riportato, è strettamente collegato al rilascio di autorizzazioni all’importazione o all’esportazione. Esso quindi riguarda sia l’importatore che l’esportatore, ma particolarmente chi in ogni singolo Incoterm deve as- XXIX La cosa è ormai accettata e diffusa nel commercio internazionale al punto che è prevista anche da convenzioni internazionali come quella di Vienna del 1980, altrimenti nota anche come Convenzione delle Nazioni Unite, riguardante i contratti di vendita internazionali di merci, in cui all’articolo 79 in tema di esonero da responsabilità - il primo comma dice testualmente: «Una parte non è responsabile dell’inadempimento alle sue obbligazioni se prova che tale inadempimento è dovuto a un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non si poteva ragionevolmente attendersi da essa che prendesse in considerazione tale impedimento al momento della conclusione del contratto, che lo prevenisse o evitasse o che ne prevenisse o evitasse le conseguenze». sumersi l’onere del fatto dell’esportazione e del fatto dell’importazione. Ossia il venditore e il compratore negli 11 Incoterms centrali, con l’eccezione del F.co Fabbrica e del Ddp in cui le parti si invertono. Nelle operazioni doganali quindi una restrizione all’importazione o all’esportazione non libera l’operatore interessato dai suoi obblighi contrattuali (contratto di compravendita), come si è visto nel caso di acquisti in loco da parte del venditore (esasperato) in una clausola Ddp. Tuttavia alcuni contratti di vendita contengono delle clausole liberatorie in favore delle parti che riconoscono alla parte coinvolta (il venditore o il compratore, a seconda degli Incoterms) la possibilità di proroga della scadenza contrattuale per concedere altro tempo utile a perfezionare la sua obbligazione prima di dichiarare nullo il contratto. Ritornando allora al Ddp, il venditore dovrebbe accertarsi dell’esistenza nel contratto di vendita di clausole cautelative della sua posizione (contrattuale) nei casi degli imprevisti citati (o anche di altri). *** La tavola 2 riporta in sintesi, per tutti i 13 termini, le principali obbligazioni del venditore e del compratore. Tavola 2 –Incoterms: le obbligazioni in sintesi Principali adempimenti del venditore Principali adempimenti del compratore EXW • Mettere la merce imballata a disposizione del compratore nei luoghi e tempi concordati. • Assistere il compratore nel rilascio dei documenti a lui necessari per le operazioni doganali. • Non appena avvisato, ritirare la merce presso i locali del venditore, caricandola a sue spese e rischio nel suo mezzo di trasporto e provvedendo per le operazioni doganali di esportazione. FCA • Consegnare la merce sdoganata all’esportazione al vettore o spedizioniere/vettore nominato dal compratore nel luogo stabilito. • Consegnare la merce in un posto di sua scelta (entro però i limiti della zona concordata col compratore) presso cui avverrà la consegna al vettore, qualora il luogo non sia stato reso noto dal compratore stesso. • Comunicare al venditore il nome del vettore o spedizioniere/vettore designato e il luogo per la presa in consegna della merce e stipulare il contratto di trasporto. • Sopportare oneri e rischi dal momento in cui la consegna è perfezionata. • Sopportare rischi di danni alle merci (per l’eventuale ritardo nella presa in consegna dovuti alla errata, ritardata od omessa comunicazione al venditore del nome del vettore e del luogo di consegna e alla modalità di trasporto) e all’eventuale ritardo del vettore. FAS • Consegnare la merce sdoganata all’esportatore sottobordo della nave al porto di caricamento nominati dal compratore, e nella data dallo stesso stabilita. • Fornire un documento di presa in consegna sottobordo. • Nominare il vettore. • Prendere in consegna la merce sottobordo della nave al porto di caricamento e alla data comunicati al venditore. • Curare lo sdoganamento nel paese di origine della merce in esportazione. FOB • Consegnare la merce a bordo della nave, sdoganata all’esportazione. • Fornire la documentazione che certifichi l’avvenuta consegna della merce. • Assistere il compratore nell’ottenere il documento di trasporto per merce a bordo. • Pagare i costi di caricamento secondo gli usi di porto, se non sono inclusi nel nolo. • Nominare il vettore. • Concludere il contratto di trasporto. • Pagare i costi di caricamento se non sono inclusi nel nolo. • Pagare i costi di scaricamento. (segue) INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 XXX Principali adempimenti del venditore Principali adempimenti del compratore CFR • Concludere un contratto di trasporto e pagare il nolo fino al porto di destinazione. • Consegnare la merce, sdoganata all’esportazione, a bordo della nave in partenza. • Sostenere i costi di caricamento. • Sostenere i costi di scaricamento se sono inclusi nel nolo marittimo. • Fornire i documenti di trasporto e commerciali. • Accettare la consegna della merce messagli a disposizione in nave quando i documenti (commerciali e di trasporto) gli sono stati presentati. • Ricevere la merce dal vettore marittimo al porto di destinazione. • Sostenere i costi di scaricamento se non sono inclusi nel nolo marittimo pagato dal venditore. CPT • Concludere un contratto di trasporto e pagare il nolo fino al luogo di destinazione convenuto. • Consegnare la merce sdoganata all’esportazione al vettore, o al primo vettore in un trasporto intermodale. • Fornire i documenti di trasporto e commerciali. • Accettare la consegna della merce messagli a disposizione dal venditore presso il primo vettore e quando i documenti gli sono stati presentati. • Ricevere la merce dal vettore al luogo di destinazione convenuto. CIF - CIP • Come per la clausola Cfr e Cpt, ma con l’obbligo di assicurare la merce. • Come per la clausola Cfr e Cpt. DAF • Consegnare la merce sdoganata all’esportazione nel punto del confine politico tra due paesi (che viene prima di quello doganale). • Fornire la documentazione necessaria al compratore per prendere in consegna la merce alla frontiera, quale un documento di trasporto e/o di transito (se la frontiera convenuta si raggiunge attraversando altre frontiere di altri paesi), la nota di pegno di un magazzino o deposito presso cui si trova la merce, ecc. • Assistere il compratore (o provvedere direttamente) al rilascio di un documento di trasporto diretto per il trasporto della merce dal paese di spedizione al luogo di destinazione finale. • Sopportare tutti i rischi fino alla frontiera. • Prendere in consegna la merce al confine o al punto di confine convenuto. • Curare a sue spese e rischi l’eventuale inoltro al luogo di destinazione finale (onward-carriage). • Sdoganare la merce nel paese di importazione. DES • Consegnare la merce sdoganata all’esportazione a bordo della nave al porto di destinazione (scelto dal venditore). • Fornire al compratore la documentazione necessaria a svincolare la merce e prenderla in consegna dalla nave, quali polizza di carico, od ordini di consegna. • Svincolare la merce e prenderla in consegna dalla nave al porto di destinazione (non appena è messa a sua disposizione). • Sostenere i costi e i rischi di scaricamento. • Sdoganare la merce all’importazione. DEQ • Consegnare la merce sdoganata all’esportazione sulla banchina al porto di destinazione. • Fornire al compratore la documentazione necessaria a svincolare la merce e prenderla in consegna dalla banchina, quali polizza di carico od ordini di consegna. • Svincolare la merce e prenderla in consegna dalla banchina al porto di destinazione (non appena messa a sua disposizione). DDU • Consegnare la merce sdoganata all’esportazione nel luogo convenuto del paese di destinazione. • Fornire al compratore la documentazione necessaria a svincolare la merce e prenderla in consegna dal luogo convenuto quali ordini di consegna, fede di deposito o documenti di trasporto (quando necessari). • Svincolare e prendere in consegna la merce dal luogo convenuto del paese di importazione (destinazione). • Sdoganare la merce all’importazione. DDP • Consegnare la merce sdoganata all’esportazione e all’importazione nel luogo convenuto del paese di destinazione. • Fornire al compratore la documentazione necessaria a svincolare la merce e prenderla in consegna dal luogo convenuto, quali: ordini di consegna, fede di deposito o documenti di trasporto (quando necessari). INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 3/2000 • Svincolare e prendere in consegna la merce dal luogo convenuto del paese di importazione (destinazione). XXXI