GUIDA A OPER RATIVA A AL TRA ATTAM MENTO di FINE E RAPP

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o Studio Associato Cavvadini‐Cavaadini‐Marellli SOMMARIO 1. Prefazione 2. Premessa al TFR; 3. l’accantonamento e il Fondo TFR; 4. Imposta sostitutiva sulla Rivalutazione TFR; 5. Il contributo aggiuntivo dello 0,50%; 6. L'istituto dell'anticipazione del TFR (l'interpretazione giuridica). 7. Tassazione del TFR; 8. La rinuncia del TFR da parte del Lavoratore; 9. Il Trattamento di Fine Mandato (imposizione fiscale e contributiva) 10. Introduzione alla previdenza completare; 11. Percorsi a disposizione dei lavoratori per la destinazione del TFR maturando; 12. Ruolo dell'INPS; 13. I Fondi chiusi: il caso COMETA ‐Fondo di Tesoreria INPS‐ 14 . Modalità di finanziamento; 15. Soggetti passivi obbligati al versamento; 16. Modalità per determinare il limite dei 50 dipendenti; 17. Lavoratori per i quali sussiste l'obbligo del versamento; 18. Calcolo della base imponibile; 19. Modalità di versamento al Fondo di Tesoreria; 20. Rivalutazione del TFR e imposta sostitutiva al 31/12/2008 e anni seguenti; 21. Decorrenza dell'obbligo di versamento e relativo importo; 22. Prestazioni erogate dal Fondo; 23. Registrazioni contabili; 24. Codici DM10. 25. Note Bibliografiche PREFAZIONE L'aspettativa di chiunque si avvicini all'articolato mondo delle professioni liberali (come cliente, collega, collaboratore o semplice curioso) è sempre alta e giustamente indirizzata al soddisfacimento immediato di un bisogno o alla soluzione di un problema. Quanto detto vale anche e soprattutto per i commercialisti; i professionisti che amano il proprio lavoro lo sanno e sono in grado di mettere al centro del proprio operato i bisogni e i diritti della persona, oltre che il rispetto delle leggi, nella consapevolezza di operare in un settore molto delicato. Dietro a codici e numeri esistono individui e situazioni spesso molto delicate. Nel presentare questo spazio in cui l'ebook (il libro in formato digitale, quello che, in sintesi, potete scaricare sul vostro eBook reader) incontra materie tecniche e di non semplice lettura non possiamo dunque che essere ancora una volta sinceri: le materie ragionieristiche non sono cariche di promesse come un invito a cena, non hanno i contenuti di un libro che vi farà innamorare e non possiedono la magia di un album dei Pink Floyd; hanno però la non comune facoltà di semplificarci la vita. Non promettono, insomma, di farci camminare lungo sentieri fatati, ma, di certo, se ben utilizzate, possono migliorarci la giornata o, almeno, impedire che piccoli e grandi fastidi ci procurino noia. Avere la possibilità di consultare repentinamente e in ogni luogo le nostre guide vi farà quindi ricredere: la ragioneria (e dintorni!) non sarà più solo una disciplina che si occupa della rilevazione dei fenomeni aziendali e della loro traduzione in scritture contabili, ma un mezzo per semplificare le vite, coerentemente con l'assunto che da sempre guida l'operato dello Studio Cavadini e Marelli: la vostra tranquillità è il nostro successo. Poter consultare in ogni momento una guida (sul TFR e su altre questioni), verificare un'ipotesi, eliminare un dubbio significa soprattutto giovarsi di una costante possibilità di connessione e di informazione, nella massima autonomia e facilità di approccio. Nulla dunque che riguardi un remake de La rivincita dei Nerds o che sia appannaggio di pochi tecnocrati. Ci piace immaginarvi a consultare le nostre guide in situazioni di relax e di serenità, nella speranza che qualche minuto di lettura telematica, magari sdraiati su un prato o con il sole in faccia, vi possa permettere di risolvere un problema e di allungare la vacanza. Spesso si dice che le cose buone fanno male e quelle sane non sono quasi mai golose; con la pubblicazione di queste guide speriamo di poter coniugare facilità con felicità. Anagramma imperfetto? Forse no. Buona consultazione. Dott. Gabriele Locatelli Laureato in Storia a Milano, Storico e Archivista. PREMESSA AL TFR dall’articolo 2120 c.c.: In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si desume che il TFR spetti in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, sia in caso di dimissioni che di licenziamento. In prima analisi bisogna dire che la norma è imperativa e non può essere derogata neppure a favore del lavoratore subordinato, quindi non può essere accantonata a TFR una somma superiore. Il problema dell’interpretazione dell’art. 2120 consiste nel determinare cosa effettivamente sia da ritenersi “retribuzione dovuta”, infatti lo stesso articolo recita: salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l’esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. La norma non definisce cosa siano le somme percepite a titolo non occasionale, causando un vuoto normativo sull’interpretazione oggettiva dell’occasionalità di elementi contributivi. Bisogna precisare che l’occasionalità può provocare effetti diversi sulla continuità: ad esempio uno straordinario svolto sistematicamente durante le chiusure della contabilità di fine anno da parte di un impiegato non avrà carattere continuativo (al cessare del periodo cesseranno anche gli straordinari), ma ai fini del TFR non è neppure da ritenersi occasionale: quindi sarà considerato utile ai fini TFR. Alcuni esempi di indennità che concorrono a far parte della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto sono, in sintesi l’autovettura per uso personale del lavoratore (il controvalore dell’uso); gli alloggi dati in uso gratuito; l’indennità di trasferta quando costituisce un elemento stabile della retribuzione. In via generale non costituiscono retribuzioni utili ai fini del TFR l’autovettura ad uso promiscuo e con il costo a carico del lavoratore e l’indennità chilometrica. I contratti collettivi potrebbero inoltre escludere o includere alcuni istituti a carattere occasionale. Ovviamente rientrano nel computo del calcolo del TFR sia le ferie sia le festività fruite, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso. Prevediamo ad esempio nel caso del CCNL dei metalmeccanici, di cui sarà detto più avanti: viene considerata ai fine della retribuzione utile all’accantonamento del TFR la retribuzione fissata dalla legge con esclusione dei compensi e delle relative maggiorazioni per le prestazioni effettuate oltre l’orario di lavoro così come l’equivalente del costo mensa. Va ricordato che per il contratto dei metalmeccanici non rientrava nel calcolo della retribuzione utile TFR, durante tutto l’anno 1998 e 1999, la tredicesima mensilità. L’ACCANTOMENTO E IL FONDO TFR il TFR annuo maturato viene accantonato al fondo Trattamento di Fine Rapporto che ogni anno, prima dell’accantonamento delle quote percepite nel corso dello stesso anno, viene rivalutato come da art. 2120 del c.c., che prevede la rivalutazione del fondo. In questa rivalutazione non è compresa la quota maturata nell’anno, la sua entità è pari un tasso del 1,5% fisso, più una quota variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente (ISTAT). Nel caso un rapporto di lavoro dovesse cessare nel corso dell’anno il fondo andrebbe rivalutato al tasso del mese di cessazione se interrotto dopo il giorno 15 del mese; se inferiore al 15, si conteggerà il tasso del mese precedente alla cessazione. Naturalmente anche la quota di tasso fisso dovrà essere rapportata in dodicesimi rispetto alla data di cessazione. In questi anni il fondo TFR è stato per il datore di lavoro un’importante risorsa di finanziamento: non venendo erogato anno per anno, la sua entità rimane un debito di finanziamento in conto patrimoniale, e il costo rimane la semplice rivalutazione: la nuova riforma previdenziale, che vedremo in seguito, di fatto toglie ai datori di lavoro questa fonte di finanziamento per privilegiare un percorso previdenziale del lavoratore. IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE Il D.lgs. n. 47/2000 art. 11 comma 3‐4 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari all’11% applicata sull’importo della rivalutazione. L'imposta sostitutiva presenta un carattere autonomo e specifico, peculiarità di tutte le imposte sostitutive sia rispetto ai tributi sostituiti sia sotto il profilo oggettivo e soggettivo ancorché mantenga ‐ nella generalità dei casi ‐ talune connessioni di natura giuridica con le imposte sostituite. All'imposta sostitutiva sul TFR si applica la disciplina prevista per le imposte sui redditi in materia di accertamento, riscossione e contenzioso, con esclusione delle sole eventuali disposizioni che risultino incompatibili con l'applicazione dell'imposta sostitutiva stessa. Ciò che è importante rilevare è che il sostituto d'imposta deve applicare l'imposta sostitutiva se non è diversamente stabilito in modo esplicito. L’imposta viene versata con acconto pari al 90% della rivalutazione maturata nell’anno precedente e viene versata entro il 16 dicembre mediante delega F24 con il codice tributo 1712, mentre il saldo dell’imposta viene versato entro il 16 febbraio con il codice tributo 1713. CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 0,50% Dal 1982 è stato introdotto un contributo volto al miglioramento delle rivalutazioni delle pensioni e come mezzo di finanziamento è stato introdotto un contributo aggiuntivo pari allo 0,50%, non della retribuzione utile TFR, ma del normale imponibile contributivo: praticamente si è configurato un aumento della contribuzione a carico del lavoratore delle aliquote IVS. C’è da fare un distinguo tra le normali aliquote contributive e il contributo aggiuntivo: questo, oltre a essere correlato con il Trattamento di Fine Rapporto, non è dovuto nel caso in cui i lavoratori assunti abbiano in essere con il datore di lavoro un contratto d’apprendistato o inserimento. Il contributo aggiuntivo, inoltre, proprio perché correlato al TFR, è un contributo a carico del lavoratore e non del datore di lavoro Il contributo aggiuntivo viene conteggiato mensilmente, trattenuto dal TFR mensile maturato e viene versato tramite modello DM10 insieme ai contributi maturati. L'ISTITUTO DELL'ANTICIPAZIONE DEL TFR (L'INTERPRETAZIONE GIURIDICA) La legge 29 maggio 1982, n. 297, all’art. 1 ha sostituito l’art. 2120 ed istituito il nuovo Trattamento di Fine Rapporto. La Corte di Cassazione ha precisato che la nuova disciplina del trattamento di fine rapporto, non soltanto si applica a tutte le indennità di fine rapporto comunque denominate e da qualunque fonte disciplinate, ma è dotata di efficacia assolutamente inderogabile sia in melius che in peius. Ciò vale non soltanto nell’ambito dell’autonomia collettiva, ma anche in quello dell’autonomia individuale. (Cass. 2003/840). La Suprema Corte ha peraltro avuto modo di chiarire che la suddetta inderogabilità riguarda esclusivamente le modalità di calcolo dell’indennità di fine rapporto e non anche la diversa materia delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto che il nuovo testo dell’art. 2120 prevede dai commi 6 ad 11. In questa materia sono ammissibili, sia a livello collettivo che a livello individuale, condizioni di miglior favore per i lavoratori. L’ultimo comma dell’art. 2120 dispone, infatti, espressamente che condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione. La Cassazione ha sottolineato a questo proposito che l’ultimo comma dell’art. 2120, per il suo contenuto e la sua collocazione, si riferisce esclusivamente al regime generale delle anticipazioni che il prestatore di lavoro può ottenere sul trattamento di fine rapporto, ma che non può essere interpretato come assenso alla derogabilità in melius del trattamento di fine rapporto (Cass.1998/7546). In conclusione, quella delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto costituisce una disciplina distinta rispetto a quella più generale del trattamento di fine rapporto con la determinazione delle sue modalità di calcolo, e, di conseguenza, l’inderogabilità di quest’ultima non incide sulla disciplina delle anticipazioni che, invece, è derogabile per accordo delle parti, adottato a livello collettivo oppure a livello individuale (Cass. 2007/4133). La giurisprudenza non è invece univoca nello stabilire la liceità del contenuto dei patti in deroga alla disciplina legale in materia di anticipazione del TFR. Secondo un primo filone interpretativo la contrattazione può derogare alla legge solo con riguardo all’anzianità aziendale o alla percentuale massima, ma non alle causali, che non possono differenziarsi da quelle di legge onde evitare discriminazioni tra un lavoratore e l’altro (Trib. Vicenza 12.3.2004). Esiste poi un orientamento giurisprudenziale più elastico che consente che l’intero TFR maturato venga pagato mese per mese insieme alla retribuzione corrente (Trib. Milano 14.12.1999) o che l’anticipazione venga volontariamente concessa dal datore di lavoro per causali diverse ( Trib. Milano 21.5.1996). Si rammenta inoltre che la contrattazione collettiva può stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione (art. 2120 cc ult. comma). Concludendo, occorre sottolineare che per le aziende aventi fino a 24 dipendenti, secondo la Cassazione, non opera l’anticipazione del TFR poiché il 4% del totale dei dipendenti richiede la presenza di almeno 25 unità e per non privare le piccole imprese di una fonte di finanziamento alla cui utilizzazione sono preordinati gli accantonamenti diretti alla costituzione del TFR, senza che, per effetto di tale disciplina, risulti violato il principio costituzionale di uguaglianza (Cass.1992/2749). Occorre chiedersi se le anzidette condizioni di miglior favore possano trovare un limite, per il singolo lavoratore, nell’analogo contestuale diritto alle anticipazioni che pure spetta agli altri dipendenti; e ciò in considerazione della previsione del settimo comma dello stesso art. 2120 che stabilisce una limitazione annuale delle anticipazioni accoglibili alle aliquote del 10% degli aventi titolo, e comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti. Si deve analizzare il problema della derogabilitá o meno dei testè citati limiti percentuali, tenendo presente che l’individuazione di una corretta linea interpretativa non può prescindere, a nostro parere, dall’osservanza del principi di non discriminazione dei lavoratori e di gerarchia delle fonti in materia di diritto del lavoro. È certo che non sia derogabile il disposto dell’art. 2120 comma 7 nella parte in cui stabilisce che le richieste di anticipazione del TFR sono soddisfatte annualmente nei limiti del 4% del numero totale dei dipendenti. Questa tesi è supportata dalla sopra menzionata sentenza della Suprema Corte (1992/2749) che, proprio in virtù dell’asserita inderogabilità della percentuale de qua, ha tassativamente escluso la possibilità di ricorrere all’istituto in esame per le aziende fino a 24 dipendenti. Quindi né un contratto collettivo, né un contratto aziendale, né tantomeno un contratto individuale possono stabilire una percentuale diversa rispetto al 4% del numero totale dei dipendenti. Diverso discorso vale in relazione alla previsione dello stesso comma 7 dell’art. 2120 a tenore del quale le richieste sono soddisfatte annualmente nei limiti del 10% degli aventi titolo (ossia di coloro che hanno almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro). Questa percentuale è derogabile in sede di contrattazione collettiva o aziendale (ma non per il tramite di accordi individuali) in virtù del già citato principio di gerarchia delle fonti in tema di diritto del lavoro. Ammettere la possibilità di elevare la predetta percentuale con patti stipulati tra datore di lavoro e singolo dipendente significherebbe violare palesemente il principio che vieta la disparità di trattamento dei lavoratori. È evidente che il limite del 10% degli aventi titolo o della maggior percentuale stabilita dai contratti collettivi (o aziendali) può trovare concreta applicazione ove non venga superata la percentuale del 4% del totale dei dipendenti. Alcuni esempi numerici possono chiarire il concetto: se un’impresa occupa 2000 dipendenti e 1000 di loro hanno diritto a richiedere l’anticipazione del pagamento del TFR è consequenziale che potranno esser soddisfatte un massimo di 80 richieste, ovvero una percentuale inferiore a quella legale (del 10%) o eventualmente a quella maggiore (per esempio del 15%) convenzionalmente determinata nei contratti collettivi o aziendali, calcolata sugli aventi titolo; nell’ipotesi in cui l’impresa occupi 2000 lavoratori, ma gli aventi titolo siano solo 500, le loro richieste potrebbero essere integralmente soddisfate, sia nella percentuale legale del 10%, sia in quella maggiore (per esempio del 15%) eventualmente prevista dal contratto collettivo, dato che al massimo le istanze degli aventi diritto sarebbero 75 e, dunque, inferiori al tetto massimo di 80; A questo punto, si può verificare quale ambito di operatività possa essere riconosciuto agli accordi privati tra datore e lavoratore volti ad accordare al dipendente non avente titolo il beneficio di ottenere il pagamento anticipato del TFR. Si rammenta che per “non avente titolo” s’intende il lavoratore che non abbia l’anzianità di servizio richiesta dalla legge o che richieda l’anticipazione per causali diverse rispetto a quelle contemplate dalla legge o per una percentuale maggiore a quella del 70%, sancita dal comma 6 dell’art. 2120. Tali accordi potranno concretamente trovare attuazione solo nei limiti in cui essi non pregiudichino il diritto pozione degli aventi titolo, ossia solo nel caso in cui, al termine dell’anno, questi ultimi abbiano esercitato il diritto di richiedere l’anticipazione in numero minore rispetto al plafond stabilito dall’art.2120 comma 7. Il numero degli accordi stipulabili sarà pari alla differenza tra il suddetto tetto massimo e il numero di istanze effettivamente proposte dagli aventi titolo per legge, entro la fine dell’anno. Corollario di tale principio è che il dipendente che si accordi con il datore di lavoro per l’anticipazione del trattamento di fine rapporto in deroga alla normativa vigente si vedrà, in un primo tempo, corrispondere la somma concordata a titolo di finanziamento oneroso; solo al termine dell’anno in corso al momento della richiesta, qualora le domande degli aventi titolo non abbiano raggiunto il limite massimo, detto rapporto di finanziamento sarà trasformato in anticipazione del TFR. Per quanto concerne la misura degli interessi del finanziamento sarà cura delle parti convenire un tasso annuale superiore a quello di riferimento in modo da evitare che gli stessi interessi vengano a costituire base imponibile ai fini dell’IRPEF e contributivi (cfr. art.51 comma 4 lett. B del D.P.R. 1986/917). Esempi numerici Se in un’impresa con 2000 dipendenti vi sono 800 lavoratori ”aventi titolo” il limite massimo delle richieste di anticipazione sarà di 80, in quest’ipotesi un’eventuale accordo individuale “in deroga” potrà produrre effetti di pagamento anticipato del TFR solo se alla fine dell’anno le istanze da parte degli aventi titolo saranno inferiori ad 80; prima di questa scadenza l’anticipazione dovrà essere inquadrata nella categoria dei finanziamenti onerosi. E’ doveroso sottolineare che qualora la percentuale del 10% (o quella maggiore prevista dai contratti collettivi o aziendali) degli aventi titolo sia inferiore al 4% del numero totale dei dipendenti, le istanze di anticipazione del TFR in deroga potranno consacrarsi in accordi individuali immediatamente produttivi di tale effetto giuridico Valga quest’esempio: se in un’azienda che occupa 2000 dipendenti vi sono 500 aventi titolo, il datore di lavoro potrà stipulare ben 30 accordi individuali finalizzati all’anticipazione del pagamento del TFR in deroga alle previsioni di legge ed in tal guisa immediatamente efficaci. TASSAZIONE DEL TFR Il TFR è soggettato a tassazione separata insieme ad altre indennità e tutte le somme percepite all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, ad esempio l’indennità sostitutiva del preavviso o delle somme pagate derivanti da un patto di non concorrenza. A seconda del periodo di maturazione del TFR e delle altre indennità, la legge prevede un diverso sistema di tassazione le cui modifiche sono state introdotte dal D. Lgs. 47/2000. Come primo passaggio bisogna determinare la base imponibile, che deve essere calcolata dividendo la quota maturata di TFR fino all’anno 2000 compresa la parte maturata negli anni successivi. Per gli anni precedenti al 2000 la base imponibile è determinata prendendo la quota maturata fino al 31/12/2000 di Trattamento di Fine Rapporto alla quale viene applicata una deduzione pari a 309,87 euro per ogni anno in cui il TFR è maturato. Per gli anni successivi la base imponibile sarà pari all’imponibile maturato da cui è già dedotta la rivalutazione soggetta a una quota pari all’11% quindi: base imponibile = (TFR maturato al 31/12/200 – 309,87*anni) + (TFR maturato – rivalutazione tassata all’11%) Bisogna fare alcune precisazioni in merito: in caso il rapporto sia a tempo parziale le deduzioni vengono rapportate in proporzione alla percentuale di riduzione dell’orario rispetto al lavoro a tempo pieno. In caso ci dovessero essere altre indennità, esse sono imponibili per il loro importo complessivo al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge e nel caso in cui nel corso del rapporto vi siano stati prelievi per importi destinati al finanziamento di forme di previdenza complementare. Per la determinazione del reddito da tassare, e quindi per determinare l’aliquota applicabile, bisognerà considerare la sola quota rimasta accantonata in azienda aumentata delle somme destinate a fondi previdenziali e lo si dividerà per il numero di anni utili ai fini del TFR; compresi gli anni in cui le somme maturate sono state destinate a forme di previdenza complementare. Il sostituto d’imposta applicherà l’aliquota in base all’art.19 DPR 917/1986 l’imposta si applica, con riferimento all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione, con aliquota corrispondente all’importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero di anni e frazioni di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Il calcolo dell’imposta dovuta in via definita è effettuata dall’Amministrazione finanziaria che applicherà un’aliquota calcolata in modo totalmente diverso: l’ufficio infatti riliquida l’imposta in base all’aliquota media di tassazione del reddito complessivo del dipendente nei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR. Se in uno dei 5 anni non vi è stato reddito imponibile, l’aliquota media è calcolata con riferimento agli anni in cui vi è stato un reddito imponibile, e se per caso non vi è stato reddito imponibile in alcun anno, si applica l’aliquota minima. Lettera inviata dall’Agenzia delle ENTRATE: MODELLO F24 prederminato, inviato dall’Agenzia delle Entrate Calcolo dell’imposta riliquidata da parte dell’AGENZIA DELLE ENTRATE Ricalcolo con il prospetto degli importi annui per il quale l’amministrazione finanziaria calcola l’aliquota media di tassazione del reddito complessivo del dipendente e con gli importi rilevanti la differenza tra l’imposta versata dal sostituto d’imposta e l’imposta riliquidata; la differenza darà l’imposta da versare. LA RINUNCIA DEL TFR DA PARTE DEL LAVORATORE In relazione alla rinuncia al TFR da parte del lavoratore, il consolidato orientamento giurisprudenziale della Cassazione effettua un netto distinguo tra rinuncia fatta anteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro e rinuncia effettuata dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Più precisamente la Suprema Corte ha statuito che l’indisponibilità del diritto alla liquidazione del TFR del socio lavoratore di cooperativa, ancora in servizio al momento dell’adesione ad una deliberazione assembleare che prevedeva il ripianamento del debito della società mediante rinuncia da parte dei soci al TFR, rende tale rinuncia radicalmente nulla ai sensi dell’art. 1418 c.c. e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all’art. 2113 c.c., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva. Pertanto l’acquisizione del TFR da parte della società cooperativa non può derivare né da un atto unilaterale (la delibera assembleare che imponga ai soci della cooperativa la rinuncia al trattamento di fine rapporto), né da una cessione convenzionale prima della maturazione del diritto, attesa la nullità del negozio per mancanza dell’oggetto. (Cass. 7/3/2005 n. 4822). Quindi, a giudizio della Suprema Corte, la rinuncia al TFR da parte del lavoratore è nulla se fatta anteriormente alla maturazione del diritto, ossia in costanza del rapporto di lavoro; è invece solo annullabile (art. 2113 c.c). Su istanza del lavoratore (da proporsi entro 6 mesi dalla data della rinuncia stessa), se effettuata posteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro. E’, dunque, evidente che il lavoratore possa ben rinunciare al TFR dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che la validità della rinuncia si consolidi definitivamente trascorsi 6 mesi dalla sua effettuazione, qualora il lavoratore non proponga impugnazione ai sensi dell’art.2113 c.c. Per quanto concerne la natura giuridica dell’atto negoziale in oggetto, non vi è dubbio che la predetta rinuncia al TFR integri una donazione indiretta dal lavoratore al datore di lavoro, non soggetta, come tale, a vincoli di forma.Sotto il profilo del trattamento fiscale, alla rinuncia al TFR dovrebbe applicarsi l’imposta di donazione nella misura fissa prevista per l’imposta di registro (euro 168,00), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 59 e 12 del D.lgs n. 346/1990. IL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO (imposizione fiscale e contributiva) Il Trattamento di Fine Mandato è un indennità “analoga” al TFR che spetta, ove prevista, in caso di cessazione del rapporto di mandato degli amministratori delle società o dei collaboratori. Il legislatore non ha previsto nessuna norma che dia diritto al TFM; l’ammontare deve quindi risultare da una contrattazione individuale o da un verbale di assemblea del Consiglio di amministrazione; in linea di massima l’indennità non dovrebbe superare il 20‐25% dell’ammontare dei compensi annui. Il TFM può essere determinato sia in percentuale sia in quota fissa. La prassi, soprattutto in riferimento a TFM derivante da rapporti di amministrazione, si esplica in un accantonamento da parte delle società mediante la stipulazione di polizze assicurative di accumulo. In presenza di una vacatio legis si pongono due questioni: l’assoggettamento fiscale e l’assoggettamento contributivo. In relazione alla prima questione esiste un orientamento ben delineato: il Trattamento di Fine Mandato può essere assoggettato sia alla Tassazione Separata (come d’altro canto disposto dall’art. 50 del TUIR) che alla Tassazione Ordinaria. Per beneficiare della Tassazione Separata la condizione essenziale è che l’accettazione della carica di amministratore risulti da un atto avente data certa (verbale dell’assemblea o atto costitutivo), anteriore all’inizio del rapporto di “collaborazione”; per i rapporti di collaborazione a progetto è necessario che risulti una data certa di sottoscrizione del contratto (invio del contratto sottoscritto tramite posta elettronica certificata, marca da bollo temporale, bollo postale sul contratto). In mancanza della data certa il TFM sarà obbligatoriamente tassato in maniera ordinaria. Si ricorre sempre alla data certa in quanto si lascia la possibilità, all’atto dell’erogazione del TFM, di optare per una delle due tassazioni (solitamente viene preferita la Tassazione Separata in quanto ritenuta più conveniente). Con riferimento alla seconda annosa questione relativa all’inclusione o no nella base imponibile ai fini della contribuzione delle indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione osserviamo quanto segue: l’INPS , con protocollo 15 marzo 2002, ha risposto che il TFM dovesse essere assoggettato a contribuzione della Gestione Separata. Tale conclusione viene motivata con l’affermazione che “in qualsiasi caso il TFM costituisce un reddito derivante da collaborazione coordinata continuativa e come tale deve essere sottoposto alla contribuzione della gestione separata nel momento in cui è effettivamente corrisposto all’amministratore”. In realtà la dottrina critica l’orientamento proposto dall’INPS con due fondamentali argomentazioni: in primo luogo sostiene che la tesi dell’INPS è priva di motivazioni giuridiche; in seconda istanza si mette in risalto l’illogicità dei richiami agli orientamenti dell’Amministrazione fiscale, laddove invece sarebbero stati da vagliare gli orientamenti dell’Amministrazione competente in materia previdenziale, ovvero il Ministero del Lavoro. Secondo l’indirizzo nettamente prevalente in dottrina, anche se l’applicazione in via diretta ai collaboratori coordinati e continuativi delle norme previste per i dipendenti dall’art. 6 Dlgs n. 314/1997 (esclusione dall’imponibile previdenziale del TFR) non di semplice fattibilità, il TFM assolve a una funzione previdenziale identica a quella del TFR per i lavoratori dipendenti; pertanto proprio questa identità di funzione tra TFR e TFM autorizza a sostenere per l’uno e per l’altro istituto un’identica ragione di esclusione da contribuzione. Non riscuote invece molto consensi la tesi di una parte minoritaria della dottrina, che motiva l’esclusione dell’equiparazione tra i due compensi con il fatto che il TFR sia previsto dalla legge (art. 2120 c.c.), e quindi obbligatorio, mentre il TFM rappresenti un emolumento previsto solo contrattualmente e puramente eventuale. È stato infatti prontamente rilevato che la diversa fonte regolatrice, legge o contratto non incide certo sulla sostanza delle due erogazioni, che hanno comunque una funzione di tipo previdenziale. In buona sostanza, in piena sintonia con l’orientamento dottrinale maggioritario, riteniamo che, a nostro avviso, il TFM debba essere escluso da contribuzione. Da ultimo si fa presente che qualora prevalesse la tesi dell’imponibilità del TFM, si determinerebbe un’immotivata diversità di trattamento previdenziale tra due categorie di lavoratori (dipendenti e collaboratori) che la legge, anche se per determinati profili, ha invece voluto rendere omogenee. INTRODUZIONE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE L'istituto del TFR come lo si conosce è presente nella legislazione italiana dal 1982, però solo negli ultimi anni, a seguito della riforma previdenziale, ha acquisito un ruolo cruciale. L'inevitabile diminuzione delle prestazioni erogate dall’ente pensionistico statale (INPS) ha portato come risposta all’introduzione, accanto alla pensione obbligatoria, di una pensione complementare al fine di assicurare in futuro livelli di copertura previdenziale dignitosi. La struttura previdenziale tende così ad essere costruita su “tre pilastri” (come nei paesi occidentali più avanzati, Svizzera su tutti). Il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria; il secondo da forme pensionistiche complementari e il terzo da polizze assicurative (contratti di assicurazione sulla vita a scopo previdenziale). La finanziaria 2007 ha dato un impulso decisivo proprio alla creazione del secondo pilastro, dando ai lavoratori la possibilità di scegliere se destinare il TFR maturando al finanziamento di una pensione complementare o alla permanenza in azienda. Opzioni da compiere entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già assunti alla data del 31‐12‐2006 o per i neoassunti entro sei mesi dalla data di assunzione. PERCORSI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI PER LA DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO I percorsi decisionali vanno distinti a seconda che si tratti di lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 o successivamente. Nel primo caso è necessaria un'ulteriore distinzione: i lavoratori già iscritti ad una forma di previdenza complementare che versano parte del TFR, la scelta è tra il destinare anche l'ulteriore quota alla forma previdenziale già in essere o mantenerla in azienda (con successivo trasferimento al fondo di tesoreria INPS per le aziende con almeno 50 dipendenti). In caso di silenzio sulla scelta il datore di lavoro destinerà la quota residua di TFR al fondo pensione al quale già iscritto il lavoratore; i lavoratori non iscritti a forme di previdenza complementare questi possono destinare l'intero TFR maturando o quota parte di esso alla forma previdenziale di riferimento o continuare a mantenerlo presso il datore di lavoro (con successivo trasferimento al fondo di tesoreria INPS per le aziende con almeno 50 dipendenti). Da ricordare che nella prima ipotesi in caso d'assenza d'accordi collettivi la misura del versamento non può essere inferiore al 50%. In caso di mancata scelta il datore di lavoro trasferirà le somme maturande a forme di previdenza complementare previste dagli accordi collettivi o in mancanza al fondo residuale istituito dall'INPS. Nel secondo caso si deve distinguere tra: lavoratori già iscritti a forme di previdenza complementare che già versavano tutto il TFR alle forme di previdenza complementare prevista dagli accordi collettivi, in questo caso non si deve effettuare nessuna scelta; lavoratori non iscritti a forme di previdenza complementare possono decidere se mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro (con eventuale trasferimento al fondo di tesoreria INPS per le aziende con più di 50 dipendenti) o conferirlo alla forma pensionistica di riferimento. In caso di mancata scelta il datore di lavoro trasferirà le somme alla forma previdenziale complementare prevista dagli accordi collettivi o in mancanza al fondo residuale istituiti presso l'INPS. In entrambe le ipotesi i lavoratori che hanno deciso di mantenere il TFR in azienda, nel caso di cambio del posto stesso, sono tenuti, entro 6 mesi dalla nuova assunzione, a scegliere nuovamente il proprio percorso decisionale. RUOLO DELL'INPS Alla luce di quanto sopra detto il ruolo dell'INPS risulta duplice: da una parte gestisce direttamente la previdenza complementare attraverso un fondo, denominato FONDOINPS, che si può definire residuale perché in esso confluiscono le quote di TFR maturando nelle ipotesi di silenzio‐assenso del lavoratore (cioè quando non viene compilato alcun modulo), nel caso in cui non vi sia un fondo collettivo contrattuale o un diverso accordo aziendale; dall'altra dovrà gestire per conto dello Stato in un apposito fondo (denominato di Fondo di Tesoreria) il TFR dei lavoratori dipendenti di impresa privata, con più di 49 addetti (pari o superiore a 50) che non hanno inteso assegnare le quote maturande di TFR alla previdenza complementare, ma hanno optato (compilando il modulo apposito) per il suo mantenimento in azienda. In questa ipotesi, a differenza di quanto avviene in caso di versamento ai fondi pensione, il TFR rimane nella disponibilità del lavoratore sia per la concessione di eventuali anticipazioni che per la liquidazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro. I FONDI CHIUSI: IL CASO COMETA Il fondo COMETA è un fondo di previdenza complementare chiuso istituito dieci anni fa tra le parti sociali, al quale possono aderire solo i lavoratori metalmeccanici nella cui azienda si applica il contratto sottoscritto da Federmeccanica‐Intersind Assistal. Il fondo non ha scopo di lucro ma è rivolto alla formazione a favore dei lavoratori iscritti di una pensione complementare da affiancare a quella pubblica. L'adesione al fondo da parte dei lavoratori avviene su base volontaria, mentre per le aziende è automatica nel momento in cui hanno lavoratori – soci del fondo. Da ricordare che all'atto dell'adesione è prevista una quota d'iscrizione “una tantum” a carico per il 50% dell'impresa e per il restante 50% del lavoratore. La gestione del fondo è suddivisa in due parti: la prima amministrativa, è affidata a una società di servizio presso la quale ciascun socio è titolare di un proprio "conto pensionistico individuale" sul quale sono accreditati i da contributi, quelli dell'azienda, la propria quota TFR e i relativi rendimenti. Annualmente ogni socio riceverà il proprio certificato pensionistico (estratto conto) in cui sarà riassunta e aggiornata la sua posizione (i contributi versati, i rendimenti netti, ecc.); La seconda, relativa alla gestione degli investimenti, è affidata a società specializzate e appositamente autorizzate quali compagnie di assicurazioni, Banche, Società di Intermediazione Mobiliare (S.I.M.). Il fondo è finanziato attraverso le trattenute effettuate mensilmente in busta paga ai lavoratori soci nel possibile seguente modo: per l’ Azienda una quota pari all’1% della retribuzione tabellare per ogni dipendente socio mentre al lavoratore è data la possibilità di scegliere tra 5 percentuali: 1,2% da calcolarsi sulla retribuzione convenzionale, 1,24% da calcolarsi sulla retribuzione utile al calcolo del TFR, 2% da calcolarsi sulla retribuzione utile al calcolo del TFR, 3% da calcolarsi sulla retribuzione utile al calcolo del TFR, 4% da calcolarsi sulla retribuzione utile al calcolo del TFR. Le prestazioni erogabili si differenziano a seconda se il lavoratore al momento del pensionamento ha maturato o no la durata di permanenza minima nel fondo in quanto nel primo caso può convertire una parte della pensione integrativa in capitale (fino ad un massimo del 50%) altrimenti nella seconda ipotesi gli verrà rilasciata la liquidazione dell'intero capitale maturato (capitale più investimento). Nel caso in cui il lavoratore perda i requisiti per la permanenza al fondo, è comunque possibile decidere tra tre opzioni: chiedere il riscatto con liquidazione del capitale accantonato e i relativi rendimenti maturati fino al mese precedente. il trasferimento del capitale lordo ad altro fondo pensioni o il mantenimento in affidamento della sua posizione presso il fondo. Infine, in caso di decesso prima della maturazione della pensione, il capitale maturato viene liquidato agli aventi diritto per legge. Da ricordare che non solo la tassazione del capitale erogato è soggetta ad agevolazioni, previste dalla legge, in quanto la pensione complementare è esente da tassazione per il 12,5% del suo ammontare ma anche la quota relativa alla somma dei versamenti del lavoratore è esente da tassazione. La parte restante è tassata con criteri analoghi a quelli previsti per la tassazione del TFR in azienda e quindi con aliquota ridotta. FONDO di TESORERIA INPS: Modalità di finanziamento Il fondo è finanziato da un contributo pari alla quota di TFR, di cui all'articolo 2120 del Codice Civile, maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari. L'accantonamento datoriale del TFR che verrà poi versato all'INPS, assumerà la natura di contribuzione previdenziale, equiparata ai fini dell'accertamento e della riscossione a quella obbligatoria dovuta in capo al datore lavoro. FONDO di TESORERIA INPS: Soggetti passivi obbligati al versamento L'obbligo sussiste per tutti i datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che hanno alle proprie dipendenze almeno 50 dipendenti. Non sono ricompresi nel settore privato e quindi risultano esclusi dall'applicazione della norma le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del D.Lgs 30 Marzo 2001 n°165 e successive modifiche. Nonostante la natura pubblica del datore lavoro, è necessario accertare in concreto che i singoli rapporti di lavoro instaurati siano effettivamente qualificabili come pubblici. FONDO di TESORERIA INPS: Modalità per determinare il limite dei 50 dipendenti Il limite dimensionale dei 50 dipendenti si determina per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 prendendo come riferimento la media annuale dei dipendenti in forza nell'anno 2006. La soglia così determinata vale per tutto il 2007 per cui, anche se nel corso di tale anno l'azienda scende sotto la soglia o la supera, non cambierà il comportamento del datore di lavoro. Con il messaggio INPS 3506 del 2009 è stato chiarito che il limite dimensionale per il versamento del TFR al fondo di tesoreria si verifica e cristallizza al 31 dicembre 2006. Di conseguenza le aziende che non raggiungevano il limite dimensionale dei 50 addetti saranno sempre escluse, così come quelle che lo hanno raggiunto saranno sempre obbligate al versamento anche se negli anni successivi la media annuale sarà inferiore a 50 dipendenti. Per le aziende che iniziano l'attività successivamente al 31 dicembre 2006 il predetto limite numerico viene determinato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività. Nel suddetto limite vanno computati: tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato sia che siano a tempo indeterminato, determinato o a domicilio, ecc. (quindi a prescindere dalla tipologia del rapporto e dell'orario di lavoro). In questo caso ogni lavoratore va considerato come una unità ai fini del calcolo del limite dimensionale. Fa eccezione l'ipotesi del contratto di lavoro a tempo parziale dove per il computo degli addetti trovano applicazione le previsioni dell'articolo 6 del D.Lgs n°61 del 2000 (ad esempio due lavoratori con part‐time al 50% valgono 1). Riassumendo si può affermare che nel computo del limite dimensionale devono essere inclusi tutti i lavoratori subordinati sia destinatari che non delle disposizioni di cui all'articolo 2120 CC; anche i lavoratori assenti (qualunque sia la causa, compresa l'aspettativa per cariche elettive o per motivi di famiglia ecc.), salvo che in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore e in questo caso sarà quest'ultimo ad essere computato; compresi i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato; Nel limite non vanno computati: i lavoratori somministrati, perché rientrano nel calcolo dei lavoratori in capo all'impresa di somministrazione; i lavoratori assunti con contratti c.d para‐subordinati (per esempio lavoratori a progetto), in quanto non maturano nessun trattamento di fine rapporto . I datori di lavoro dovranno rilasciare all'INPS, anche in via telematica, apposita dichiarazione attestante il computo dei lavoratori occupati. FONDO di TESORERIA INPS: Lavoratori per i quali sussiste l'obbligo di versamento L'obbligo sussiste solo nei confronti dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina del trattamento di fine rapporto prevista all'art.2120 del c.c. Non sussiste invece per i lavoratori: con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi (va precisato che per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della norma, il termine da prendere come riferimento è quello previsto dal contratto, mentre in caso di eventuale proroga si deve prendere il termine complessivo di durata del rapporto ed in quest'ultimo caso l'obbligo di versamento al fondo decorre dal periodo della proroga); stagionali del settore agro‐alimentare (per i quali il termine non è prestabilito ma è legato a verificarsi di un evento); a domicilio; impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l'ENPAIA); per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR (ad esempio per il personale marittimo in turni particolari); per i quali i CCNL prevedono l'accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi (ad esempio lavoratori dell'edilizia con TFR accantonato presso le casse edili). FONDO di TESORERIA INPS: Calcolo della base imponibile La disciplina per il calcolo della base imponibile sulla quale matura la quota del TFR non è stata modificata dalla riforma; di conseguenza trova ancora applicazione il disposto comma 2 dell'articolo 2120 del c.c. Si continua quindi a considerare per l'individuazione della base imponibile tutte le somme corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le prestazioni in natura, purché a titolo non occasionale, escludendo solo quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. FONDO di TESORERIA INPS: Modalità di versamento Le quote di TFR maturate andranno corrisposte al Fondo mensilmente, entro il 16 del mese successivo al periodo di paga. Tali quote saranno calcolate per ciascun lavoratore interessato, prendendo in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR. L'importo così ottenuto dovrà essere moltiplicato per l’aliquota del 7,41% (1/13,5) detraendo, per i lavoratori destinatari, il contributo dello 0,50% (volto al miglioramento delle pensioni e che continuerà ad essere esposto unitamente agli altri contributi previdenziali dovuti). La quota così determinata sarà versata al Fondo di Tesoreria in tutto o in parte in relazione alle scelte dei lavoratori. FONDO di TESORERIA INPS: Rivalutazione e Imposta sostitutiva al 31‐12‐2008 e anni seguenti La nuova normativa vigente in materia prevede che l'obbligo di calcolo e comunicazione relativa alla rivalutazione maturata sulle quote versate al Fondo di Tesoreria continuerà a rimanere in carico al datore di lavoro. Dovrà invece essere sostenuto dall'Istituto l'effettivo onere economico proprio per il fatto di avere a disposizione le somme. L'imposta sostitutiva, in misura del 11% sulla rivalutazione, rimarrà invece in capo al datore di lavoro sia per il relativo calcolo che per il corrispondente versamento, salvo poi conguaglio attraverso modello Dm10. FONDO di TESORERIA INPS: Decorrenza dell'obbligo di versamento e relativo importo Al fine d'individuare il momento in cui effettuare il primo versamento utile al fondo è necessario determinare se trattasi di lavoratori già in attività alla data del 31/12/2006 o se l'assunzione è avvenuta successivamente cioè a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i lavoratori assunti prima del 31/12/2006 il termine per scegliere l'opzione cui destinare il TFR maturando scadeva il 30/06/2007. Il mese successivo a tale scelta il datore di lavoro era tenuto a versare al Fondo di Tesoreria gli arretrati maturati a decorrere dal 01/01/07 rivalutati ai sensi dell’art. 2120 del c.c. prendendo come riferimento il tasso ISTAT al 31/12/2006. Ai lavoratori assunti successivamente la legislazione dà la possibilità di scegliere dove destinare il proprio TFR entro 6 mesi dall’assunzione. In questo caso il datore di lavoro è tenuto a versare, il mese successivo alla scelta, anche il TFR maturato dalla data di assunzione, rivalutato sempre ai sensi 2120 c.c.. FONDO di TESORERIA INPS: Prestazioni erogate dal fondo Liquidazione del TFR Il Fondo di Tesoreria è deputato ad erogare il TFR e le relative anticipazioni secondo le consuete modalità previste all'articolo 2120 del c.c., in riferimento alle quote maturate dal dipendente a decorrere dal 1° Gennaio 2007. Nulla è innovato quindi, per il lavoratore che dovrà continuare a presentare domanda di TFR o di eventuali anticipazioni al datore di lavoro, questi provvederà direttamente a liquidare le prestazioni dovute. Va quindi precisato che la liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del fondo. Le aziende dovranno poi, nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del TFR, provvedere al conguaglio delle quote di TFR corrispondenti ai versamenti al Fondo di Tesoreria, a valere sui contributi dovuti, in base al seguente ordine di priorità: 1. contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; 2. in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli Enti previdenziali; Gli Enti interessati di cui sopra sono tenuti a comunicare al Fondo tutte le informazioni necessarie agli obblighi prima descritti. Importante a tal proposito, è ricordare che è sempre necessario dichiarare il conguaglio nella denuncia mensile delle somme anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS (ad esempio per le indennità economiche di maternità) anche se la denuncia stessa, per effetto di dette somme, risulti con saldo a credito dell'azienda. Liquidazioni delle anticipazioni del TFR Le anticipazioni di cui all'articolo 2120 del c.c. sono calcolate sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore, sommando la quota parte di pertinenza del datore di lavoro con quella spettante al Fondo. Queste sono erogate integralmente dal datore di lavoro nei limiti della capienza dell'importo maturato in virtù dell'accantonamento effettuato fino al 31 dicembre 2006. Nel caso in cui l'importo complessivo dell'anticipazione ecceda la quota maturata presso il datore di lavoro, questi effettua il pagamento anche delle quote residue da porre a carico del Fondo, salvo poi conguaglio da effettuarsi con la medesima disciplina di cui sopra. ESEMPIO. Anticipazione per acquisto prima casa Quota TFR maturata presso datore di lavoro: 100 Prestazione maturata presso Fondo Tesoreria 50 Anticipazione (70%) 105 Il datore di lavoro erogherà un'anticipazione pari a 105 e conguaglierà un importo pari a 5 con la denuncia mensile riferita al mese di erogazione. Prestazioni erogate dal fondo in caso di incapienza dei contributi dovuti agli Enti Previdenziali Qualora l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l'azienda è tenuta ad erogare nel mese, sia a titolo di prestazioni finale che anticipazioni, ecceda l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli altri Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l'intera quota a suo carico delle prestazioni richieste. In questo caso il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l'incapienza prodottasi e quest'ultimo dovrà provvedere, entro 30 giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l'importo della prestazione per la quota di propria spettanza. REGISTRAZIONI CONTABILI Le scritture contabili riguardano sia l'ipotesi in cui il dipendente versa tutto o in parte il TFR maturando al fondo di Tesoreria, sia il caso in cui il versamento sia finalizzato al finanziamento di una delle forme di previdenza complementare ad esempio fondo COMETA. Presentiamo qui sotto tre esempi di scritture contabili. Il primo esempio illustra come registrare annualmente, del TFR rilevato, le quote da destinare al Fondo di Tesoreria (sia la quota di TFR che i relativi obblighi connessi, quali l'imposta sostitutiva). accantonamento TFR per un singolo dipendente (Situazione al 31.12.2008) FONDO TFR AL 31.12.2007 (TOTALE ACCANTONATO) € 3.972,00 A carico del datore di lavoro (accantonato fino al 31.12.06) € 2.772,00 a carico del Fondo di Tesoreria (dal primo gennaio 2007) € 1.200,00 RIVALUTAZIONE TOTALE AL 31.12.2008 € 13,85 A carico INPS € 3,85 A carico datore lavoro (su TFR acc.presso datore lavoro fino al 31.12.2006) € 10,00 IMPOSTA SOSTITUTIVA TOTALE AL 31.12.2008 € 1,52 A carico INPS € 0,42 A carico datore lavoro (su TFR acc.presso datore lavoro fino al 31.12.2006) € 1,10 QUOTA MATURATA NELL'ANNO 2008 € 1.248,86 QUOTE VERSATE AL FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA € 120,30 T.F.P. 0,50 % (contributo aggiuntivo INPS) € 76,18 QUOTE VERSATE AL FONDO DI TESORERIA € 1.128,56 TOTALE TFR DA LIQUIDARE AL DIPENDENTE IN CASO DI EROGAZIONE € 5.036,71 Mensilmente andrà versato al fondo di tesoreria la quota maturata sulla retribuzione del periodo e/o ai Fondi previdenza integrativa D. INPS/contributi € 87,45 A. Fondo di tesoreria € 87,45 D. Debiti verso Fondi Pensione € 16,03 A. Crediti dipendenti TFR per fondi pensione € 16,03 D. INPS. c/ contributi € 10,00 A. Crediti Dipendenti su TFR L.297/82 € 10,00 Al 31.12.2008 D. Acc.to TFR € 1.248,86 A. Fondo TFR € 1.248,86 D. Acc.to TFR € 10,00 A. Fondo TFR € 10,00 D. Fondo di tesoreria A. Fondo TFR € 3,85 € 3,85 D. Fondo TFR € 76,18 A. Credito Dipendenti su TFR L. 297/82 D. Fondo TFR € 1,52 € 76,18 A. Erario C/imposta sostitutiva € 1,52 D. Crediti dipendenti TFR per fondi pensione € 120,30 A. Fondo TFR € 120,30 D. INPS C/contributi € 0,42 A. Fondo di Tesoreria € 0,42 il secondo esempio illustra l'erogazione del TFR per un'azienda con più di 50 dipendenti sia della quota a proprio carico che delle quote versate al fondo di tesoreria). Ipotizzato Erogazione a Giugno 2008 FONDO TFR AL 31.12.2007 (TOTALE ACCANTONATO) € 5.820,19 A carico del datore di lavoro (accantonato fino al 31/12/06) € 5.169,21 a carico del Fondo di Tesoreria (dal primo gennaio 2007) € 650,98 RIVALUTAZIONE TOTALE ALL'EROGAZIONE € 115,83 A carico INPS € 15,36 A carico datore lavoro (su TFR acc.presso datore lavoro fino al 31.12.2006) € 100,47 IMPOSTA SOSTITUTIVA TOTALE ALL'EROGAZIONE € 12,74 A carico INPS € 1,69 A carico datore lavoro (su TFR acc.presso datore lavoro fino al 31.12.2006) € 11,05 QUOTA MATURATA fino al Giugno 2008 € 582,78 T.F.P. 0,50 % (contributo aggiuntivo INPS) € 34,47 IRPEF SU TFR € 1.233,76 QUOTE VERSATE AL FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA € 157,89 QUOTA DA VERSARE AL FONDO DI TESORERIA € 1.177,49 relativa all'anno 2008 € 511,15 relativo all'anno precedente € 650,98 Rivalutazione a carico del fondo di tesoreria € 15,36 TOTALE TFR NETTO DA LIQ, AL DIPENDENTE IN CASO DI EROGAZIONE € 5.079,94 D. Fondo TFR € 5.820,19 A. Dipendenti c/salari € 5.820,19 D. Acc. TFR € 582,78 A. Dipendenti c/salari € 582,78 D. Fondo Tesoreria € 15,36 A. Dipendenti c/salari € 15,36 D. Acc.to TFR € 100,47 A. Dipendenti c/salari € 100,47 D. Dipendenti c/salari € 12,74 A. Erario C/imposta Sostitutiva € 12,74 D. Dipendenti c/salari A. Erario C/irpef € 1.233,76 € 1.233,76 D. Dipendenti c/salari A. Banca c/c € 5.079,94 € 5.079,94 D. Dipendenti c/salari € 34,47 A. credito dipendenti su TFR L. 297/82 € 34,47 D. Crediti dipendenti TFR per fondi pensione A. Dipendenti c/salari € 157,89 € 157,89 D. Fondo Tesoreria € 1.177,49 A. Debiti fondi pensione € 1.177,49 il terzo esempio illustra l'accantonamento del TFR di un lavoratore che ha aderito a un fondo di previdenza complementare (nel caso un "fondo chiuso"). TFR MATURATO NELL’ANNO 2007 € 1.618,74 QUOTA AGG. PARI A 1,20% della retribuzione (quota minima obbligatoria) a carico Lavoratore € 281,22 a carico Datore di lavoro € 281,22 Quota iscrizione al fondo di previdenza integrativa (a carico datore di lavoro) € 4,00 D. Acc.to TFR € 1.618,74 A. Debito Verso Fondo di Previdenza Integrativa € 1.618,74 per la quota a carico del datore di lavoro D. Oneri Sociali € 281,22 A. Debito verso il Fondo di Previdenza Integrativa € 281,22 per la quota a carico del lavoratore D. Dipendenti c/salari € 281,22 A. Debito verso il Fondo di previdenza integrativa € 281,22 solo all'atto dell'iscrizione al fondo D. Costi Iscrizione Fondo € 4,00 A. Debito Verso il fondo di Previdenza Integrativa € 4,00 D. Debito Verso Fondo di Previdenza Integrativa € 2.185,17 A. Banca c/c € 2.185,17 CODICI DM10 E MODELLO F24 Con la presente elenchiamo i più frequenti codici per la gestione dei versamenti TFR al Fondo di Tesoreria sui modelli DM10 ‐ F24 . DM10 Quadro B (debiti) ‐ CF01 (valido dal 01/2007) Per versamenti correnti al Fondo di Tesoreria, va indicato solo numero dei lavoratori interessati e relativo importo. ‐ CF02 (valido dal 02/2007) Per versamenti periodi pregressi. ‐ CF11 (valido dal 11/2007) Maggiorazione di versamento su periodi pregressi. Nel caso in cui si trovi nella condizione di dover restituire quote di misure compensative fruite in eccedenza di dovranno utilizzare i seguenti codici: ‐M 123 (valido dal 01/2008) Per quota misura compensativa usufruita in eccedenza a seguito della riderterminazione delle quote di TFR conferite al Fondo di Tesoreria. ‐M 124 (valido dal 01/2008) Per quota misura compensativa usufruita in eccedenza a seguito della riderterminazione delle quote di TFR conferite alla previdenza complementare. Quadro D (crediti) ‐ RF01 (valido dal 06/2007) Per recuperi di quote di TFR erroneamente versati sia nella loro quantificazione e per i versamenti non dovuti. ‐ TF01 (valido dal 01/2007) Misura compensativa (articolo 2 della legge 297/82) che prevede l'esonero dal versamento dello 0,20% per i dipendenti e dello 0,40% per i dirigenti delle aziende industriali (fondo di garanzia), sulle quote di TFR trasferite alla previdenza complementare. ‐ TF02 (valido dal 01/2007) Misura compensativa (articolo 2 legge 297/82) che prevede l'esonero dal versamento dello 0,20% per i dipendenti e 0,40% per i dirigenti delle aziende industriali (fondo di garanzia), sulle quote di TFR trasferite al fondo di tesoreria. Nel caso in cui le misure compensative di cui sopra non siano state fruite mensilmente in riferimento ai lavoratori assunti successivamente al 31.12.2006, dalla prima denuncia utile si potrà conguagliare gli importi errati mediante i codici: ‐TF11 (valido dal 07/2007) Recupero arretrati contributi spettanti a seguito conferimento del TFR alla Previdenza Complementare. ‐TF12 (valido dal 07/2007) Recupero arretrati contributi spettanti a seguito conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria. ‐ PF10 (valido dal 04/2007) Recupero delle prestazioni erogate al lavoratore, in caso di cessazione, per la quota parte del fondo di tesoreria, utilizzando prioritariamente i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria per gli altri lavoratori. ‐ PF20 (valido dal 04/2007) Recupero, sempre in caso di cessazione del lavoratore, delle prestazioni erogate che eccedono l'ammontare del contributo dovuto al Fondo di Tesoreria utilizzando i contributi obbligatori dovuti. ‐PF30 (valido dal 01/2008) Recupero, in caso di cessazione, dell'importo dell'imposta sostitutiva versata relativamente alla rivalutazione della quota TFR accantonata presso il Fondo di Tesoreria. ATTENZIONE: per questi tre ultimi codici non è data la possibilità che il DM10 risulti a credito, quindi non sarà possibile compensare l'importo risultante con i debiti esposti nel modello F24. ‐PA10 (valido dal 04/2007) Recupero delle quote TFR anticipate dal datore al lavoratore per le quote di competenza del Fondo di Tesoreria, utilizzando i contributi dovuti al fondo stesso degli altri lavoratori. ‐PA20 (valido dal 04/2007) Recupero delle quote TFR anticipate dal datore al lavoratore per le quote di competenza del Fondo di Tesoreria, utilizzando i contributi obbligatori dovuti. ‐TF13 (valido dal 01/2008) Misura compensativa (ex art. 8 D.l. n 203 del 30/09/05) che prevede mensilmente il recupero della quota di esonero dei contributi TFR conferiti alla previdenza complementare. ‐TF14 (valido dal 01/2008) Misura compensativa (ex art. 8 D.l. n 203 del 30/09/05) che prevede mensilmente il recupero della quota di esonero dei contributi TFR conferiti al fondo di tesoreria. Nel caso in cui le misure compensative (ex art. 8 D.l. n. 203 del 30.09.2005) non siano sta fruite mensilmente dalla prima denuncia utile si potrà conguagliare gli importi arretrati medianti i seguenti codici: ‐TF15 (valido dal 01/2008) Recupero arretrati contributi spettanti a seguito conferimento TFR alla Previdenza Complementare. ‐TF16 (valido dal 01/01/2008) Recupero arretrati contributi spettanti a seguito conferimento TFR al Fondo di Tesoreria. F24 In sezione INPS causale FOIN per versamento quote TFR al FONDINPS. NOTE BIBLIOGRAFICHE Articolo 2120 c.c. (disciplina del trattamento di fine rapporto); Legge 29 Maggio 1982, n° 297 (Disciplina del TFR e norme in materia pensionistica); D.Lgs n° 252/05 (disciplina delle forme pensionistiche complementari); D. Lgs. 47/2000 art.51 comma 4 lett. B del D.P.R 1986/917; Articolo 1, comma 755 e seguenti della legge n°296 del 2006; Decreto attuativo del 30 Gennaio 2007 (in G.U n° 26 del 1 Febbraio 2007); Cass.1992/2749 Cass.1998/7546 Cass. 2003/840 Cass. 2007/4133 Trib. Milano 21.5.1996 Trib. Milano 14.12.1999 Trib. Vicenza 12.3.2004 Messaggio INPS n.5859 del 7 Marzo 2008. Circolare INPS n° 70 del 3 Aprile 2007 e succ. Circolare dell'agenzia delle entrate n°70 del 18 dicembre 2007.