La mappa del provvedimento

Transcript

La mappa del provvedimento
I L
T E S T O
D E L
D L
S V I L U P P O
GUIDA ALLA LETTURA
La mappa del provvedimento
a cura di Eduardo Racca
TITOLO I
MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE L’EDILIZIA ED I TRASPORTI
CAPO I
Infrastrutture - Misure per l’attrazione di capitali privati
Articolo
1
2
3
4
4-bis
5
6
7
Oggetto
Sintesi
Integrazione della disciplina relativa all’emissione di obbligazioni e di titoli di L’articolo 1 incentiva l’emissione e il collocamento di obbligazioni da parte di
debito da parte delle società di progetto società di progetto mediante agevolazioni fiscali valide per tre anni.
- project bond
L’articolo 2 interviene sull’articolo 18 della legge di stabilità per il 2012 (legge n.
del 2011) per apportare alcune modifiche alla disciplina del finanziamento
Disposizioni in materia di finanziamento 183
infrastrutture mediante defiscalizzazione. In particolare estende l’ambito di
di infrastrutture mediante defiscalizzazio- delle
applicazione della defiscalizzazione a tutte le opere infrastrutturali realizzate in
ne
partenariato pubblico-privato e apporta aggiustamenti alla disciplina della defiscalizzazione relativa alle opere portuali.
Per superare i problemi causati dalle frequenti richieste di modifica al progetto da
parte delle amministrazioni competenti a rilasciare le autorizzazioni necessarie,
che spesso alterano l’equilibrio economico finanziario e la bancabilità di un’opera,
il comma 1 dell’articolo 3, attraverso l’integrazione dell’articolo 14-bis della legge
n. 241 del 1990, rende obbligatoria la conferenza di servizi preliminare, da tenersi
Conferenza di servizi preliminare e requi- sullo studio di fattibilità, ove esso sia posto a base di gara.
siti per la predisposizione degli studi di Attraverso l’integrazione dell’articolo 153 del Codice dei contratti, il comma 2
fattibilità nella finanza di progetto
dell’articolo 3 stabilisce che lo studio di fattibilità da porre a base di gara va
redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti
soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell’approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità.
Precisa che, in caso di carenza in organico di personale idoneo e qualificato, le
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilità a soggetti esterni attraverso le procedure previste dal Codice dei contratti.
Percentuale minima affidamento lavori L’articolo 4 eleva al 60% la quota di lavori che i concessionari autostradali sono
a terzi nelle concessioni
tenuti ad affidare a terzi.
L’articolo 4-bis modifica l’articolo 160-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativo
al contratto di disponibilità, attribuendo al contratto il compito di determinare le modalità
Contratto di disponibilità
di ripartizione tra le parti dei rischi, che possono comportare variazioni dei corrispettivi,
derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità.
CAPO II
Infrastrutture - Misure di semplificazione e accelerazione
L’articolo 5 dispone che i parametri per la liquidazione dei compensi giudiziali (fissati con il
decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell’articolo 9 del decreto legge n. 1 del 2012)
siano utilizzati anche nell’ambito dei contratti pubblici relativi ai servizi di ingegneria e
architettura per determinare l’importo da porre a base di gara. Affida a detto decreto
ministeriale anche il compito di definire le classificazioni delle prestazioni professionali
Determinazione corrispettivi a base di relative a tali servizi. Precisa che i parametri individuati non possono condurre alla
gara per gli affidamenti di contratti di determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione
servizi attinenti all’architettura e all’inge- delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del Dl 1/2012. Dispone infine
gneria
che, fino all’emanazione del citato decreto, le tariffe professionali e le classificazioni delle
prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2012
possono continuare a essere utilizzate, ai soli fini dell’individuazione delle prestazioni
professionali e della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
6 consente ai comuni di utilizzare dal 2012 i crediti d’imposta sui
Utilizzazione crediti d’imposta per la rea- L’articolo
dividendi a essi distribuiti dalle società che gestivano servizi pubblici locali per la
lizzazione di opere infrastrutturali
realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per migliorare i servizi pubblici.
L’articolo 7 detta disposizioni in materia di verifiche antincendio nelle gallerie
Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie. Modifica il comma 2 dell’articolo 59 del testo unico per
stradali e ferroviarie e di laboratori autoriz- l’edilizia per quanto attiene al regim e delle autorizzazioni per i laboratori che
zati a effettuare prove e indagini
effettuano prove sui materiali da costr uzione, indagini geotecniche in sito e prove
di laboratorio su terre e rocce.
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
45
N˚ 35
1 SETTEMBRE 2012
I L
T E S T O
D E L
D L
S V I L U P P O
GUIDA ALLA LETTURA
Articolo
Oggetto
8
Grande evento EXPO 2015 e Fondazione
La Grande Brera
9
Ripristino Iva per cessioni e locazioni
nuove costruzioni
10
Ulteriori misure per la ricostruzione e la
ripresa economica nei territori colpiti
dagli eventi sismici del maggio 2012
11
Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
12
Piano nazionale per le città
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
Sintesi
L’articolo 8 reintegra i finanziamenti autorizzati dall’articolo 14 del decreto legge n. 112
del 2008 destinati all’Expo 2015. Precisa che una quota di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014 è destinata a interventi straordinari per il Duomo di Milano.
Consente al sindaco di Milano, nella sua veste di Commissario straordinario del Governo
per l’attività preparatoria urgente, di nominare uno o più delegati per specifiche funzioni.
Esclude i finanziamenti destinati all’Expo 2015 dal taglio lineare previsto per la copertura
dei maggiori oneri derivanti dal presente decreto legge. Autorizza la spesa di 4.092.408
euro per il 2012, di 4.680.489 euro per il 2013, di 3.661.620 euro per il 2014 e di
987.450 euro per il 2015. Dispone che il sindaco di Milano sia nominato commissario
straordinario senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Affida poi al ministro per i Beni e le attività culturali il compito di istituire a Milano nel
corso del 2013 la fondazione ”La Grande Brera” con atto costitutivo di diritto privato
che preveda il conferimento ad essa della collezione della Pinacoteca di Brera,
dell’immobile che la ospita, degli ulteriori beni mobili e immobili individuati con apposito
decreto ministeriale. Dispone che possono partecipare alla nuova fondazione - oltre al
ministero per i Beni e le attività culturali, che assume la qualità di fondatore - gli enti
territoriali nel cui ambito la fondazione ha sede, che assumano l’impegno di contribuire
stabilmente al fondo di gestione in misura non inferiore al ministero. Possono altresì
diventare soci, previo consenso del fondatore e dei soci promotori, altri soggetti,
pubblici e privati, i quali contribuiscono a incrementare il fondo di dotazione e il fondo di
gestione della Fondazione nella misura e secondo le modalità stabilite dallo statuto.
Precisa che il funzionamento della fondazione è assicurato mediante un apposito fondo
di gestione (alimentato annualmente dal ministero per i Beni e le attività culturali per un
importo pari a due milioni di euro) e che la fondazione può avvalersi di personale del
ministero per i Neni e le attività culturali e degli enti territoriali soci promotori, sulla base
di protocolli d’intesa. La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo
della Corte dei conti.
CAPO III
Misure per l’edilizia
L’articolo 9 prevede che, sulle cessioni e sulle locazioni di abitazioni effettuate dai
costruttori, si applichi l’Iva anche se sono trascorsi cinque anni dall’ultimazione dei lavori.
L’articolo 10 contiene ulteriori misure per favorire la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma del maggio scorso. In particolare esso detta disposizioni
per l’apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori e di moduli destinati a uso
scolastico e di edifici pubblici. Autorizza i commissari a reperire alloggi per le persone
sgomberate la cui assegnazione è affidata ai sindaci. Autorizza l’Inail a finanziare
interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e
degli impianti industriali danneggiati o distrutti. Conferisce a Fintecna l’incarico di
assicurare alla Regione Emilia-Romagna il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare le esigenze delle popolazioni. Autorizza i presidenti
delle regioni colpite dal sisma a costituire un’apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o
distacco, nel limite di quindici unità.
L’articolo 11 consente di detrarre dall’imposta lorda ai fini Irpef il 50% delle
spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26
giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, fino a un ammontare complessivo non
superiore a 96.000 euro. Autorizza altresì a detrarre, nella misura del 55%, le
spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1˚ gennaio al
30 giugno 2013.
L’articolo 12 affida al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il compito di
predisporre un piano nazionale per le città, finalizzato alla riqualificazione di aree
urbane degradate. Istituisce una cabina di regia e ne determina la composizione.
Detta le procedure per la predisposizione del piano, affidando ai comuni il
compito di inviare proposte di contratti di valorizzazione urbana alla cabina di
regia la quale, sulla base degli apporti e delle risorse messe a disposizione dai
vari organismi che la compongono, definisce gli investimenti attivabili. Affida
alla cabina di regia il compito di promuovere, d’intesa con il comune interessato,
la sottoscrizione del contratto di valorizzazione urbana che regolamenta gli
impegni dei vari soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la revoca dei
finanziamenti in caso di inerzia. Precisa che l’insieme dei contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per le città. Istituisce dal 2012 e fino al
31 dicembre 2017, nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti, il fondo per l’attuazione del piano nazionale per le città, nel quale
confluiscono le risorse non utilizzate o revocate, scaturenti da individuati
programmi.
46
N˚ 35
1 SETTEMBRE 2012
I L
T E S T O
D E L
D L
S V I L U P P O
GUIDA ALLA LETTURA
Articolo
12-bis
13
13-bis
13-ter
14
15
16
17
17-bis
17-ter
Sintesi
Per coordinare le politiche urbane delle amministrazioni centrali e per assicurare il
Istituzione del Comitato interministeria- concerto con le regioni e con le autonomie locali, l’articolo 12-bis istituisce,
le per le politiche urbane
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le
politiche urbane disciplinandone la composizione, i compiti e il funzionamento.
L’articolo 13 dispone che, per ciascun procedimento amministrativo, venga pubblicato,
sul sito istituzionale dell’amministrazione, il soggetto cui è attribuito il potere sostituivo
Semplificazioni in materia di autorizzazio- in caso di inerzia e al quale l’interessato può rivolgersi per la conclusione del
ni e pareri per l’esercizio dell’attività procedimento. Semplifica ulteriormente la procedura in materia di segnalazione certifiedilizia
cata di inizio attività (Scia). Modifica alcune norme del testo unico dell’edilizia di cui al
Dpr n. 380 del 2001 relative alla disciplina dello sportello unico per l’edilizia e ai
procedimenti amministrativi relativi alla denuncia di inizio attività.
L’articolo 13-bis modifica l’articolo 6 del testo unico dell’edilizia di cui al Dpr
Modifiche all’articolo 6 del testo unico 380/2001, relativo all’attività edilizia libera, stabilendo tra l’altro che non è
di cui al decreto del Presidente della necessario alcun titolo abilitativo, per le modifiche interne sulla superficie coperta
Repubblica 6 giugno 2001 n. 380
dei fabbricati adibiti a esercizio di impresa e per le modifiche della destinazione
d’uso dei locali adibiti a esercizio d’impresa.
13-ter sostituisce il comma 28 dell’articolo 35 del decreto legge n. 223
Disposizioni in materia di responsabilità L’articolo
del 2006 e vi aggiunge i commi 28-bis e 28-ter in tema di soggetti responsabili
solidale dell’appaltatore
per il versamento di somme all’erario nel caso di appalto di opere e di servizi.
CAPO IV
Misure per i trasporti
L’articolo 14 istituisce nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e
Autonomia finanziaria dei porti
dei trasporti un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei
porti e ne fissa le modalità di ripartizione.
Disposizioni finanziarie in materia di in- L’articolo 15 è finalizzato a recuperare ulteriori risorse da destinare a interventi di
frastrutturazione portuale
infrastrutturazione portuale.
L’articolo 16 attribuisce risorse per garantire la continuità del servizio pubblico di
navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, per la prosecuzione del
servizio intermodale dell’autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus
Disposizioni urgenti per la continuità di e per l’esercizio della Funivia Savona-San Giuseppe. Consente inoltre allo Stato di
alcuni servizi di trasporto
trasferire la proprietà di due società - Ferrovie della Calabria Srl e Ferrovie del
Sud-Est e Servizi Automobilistici Srl - rispettivamente alle Regioni Calabria e
Puglia. Interviene in materia di trasporto ferroviario regionale campano, delineando una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di
definizione dei piani di rientro.
17 proroga fino al 31 dicembre 2012 l’emanazione del decreto che
Disposizioni in materia di autoservizi L’articolo
avrebbe
dovuto
adottare disposizioni tese a impedire l’esercizio abusivo del
pubblici non di linea
servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.
CAPO IV-BIS
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive
L’articolo 17-bis precisa che il capo IV-bis è finalizzato allo sviluppo della mobilità
sostenibile e all’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. Detta le caratteristiche delle reti infrastrutturali e dei veicoli. Stabilisce e che la realizzazione nel
territorio nazionale delle reti infrastrutturali costituisce obiettivo prioritario e urgente
degli interventi statali e regionali a tutela della salute e dell’ambiente, degli
interventi per la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, per la diversificazione
delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento
Finalità e definizioni
globale prodotto dall’uso di combustibili fossili, degli interventi per l’ammodernamento del sistema stradale, per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore
delle tecnologie avanzate e per l’incentivazione dell’economia reale e per l’adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati. Dispone che lo
Stato, le regioni e gli enti locali perseguono tale obiettivo mediante interventi di
incentivazione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di
definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell’attività edilizia.
L’articolo 17-ter stabilisce che entro sei mesi:
il Governo promuova un’intesa con le regioni per assicurare l’armonizzazione degli
Legislazione
interventi in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a
regionale
energia elettrica;
le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei
principi fondamentali espressi nel presente Capo e dei contenuti dell’intesa.
GUIDA AL DIRITTO
Oggetto
IL SOLE-24 ORE
47
N˚ 35
1 SETTEMBRE 2012
I L
T E S T O
D E L
D L
S V I L U P P O
GUIDA ALLA LETTURA
Articolo
Sintesi
L’articolo 17-quater stabilisce che le reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli a basse
emissioni rispondano agli standard fissati dagli organismi di normazione europea e
internazionale Iec (International Electrotechnical Commission) e Ceneled (Comité Eu17-quater
Normalizzazione
ropéèn de Normalisation Electrotechnique). Fa salve le competenze dell’Unione europea
stabilite dalla direttiva n. 98/34/Ce. Dispone che gli organismi nazionali di normalizzazione adottino i provvedimenti di propria competenza entro tre mesi.
Attraverso la modifica dell’articolo 4 del testo unico dell’edilizia di cui al Dpr
380/2001, l’articolo 17-quinquies dispone che, dal 1˚ giugno 2014, per ottenere il
titolo abilitativo edilizio, debba essere obbligatoriamente prevista l’installazione di
elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessio17-quinquies Semplificazione dell’attività edilizia e di- infrastrutture
ne di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da
ritto ai punti di ricarica
ciascun box auto per gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello
residenziale con superficie utile superiore a mq 500 e per i relativi interventi di
ristrutturazione. Precisa che detta disposizione non si applica agli immobili di
proprietà delle amministrazioni pubbliche.
L’articolo 17-sexies dispone che le infrastrutture, anche private, destinate alla
ricarica dei veicoli elettrici costituiscano opere di urbanizzazione primaria. Affida
alle leggi regionali il compito di stabilire, con la fissazione di modalità e termini
17-sexies
tassativi, che gli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali prevedano uno
Disposizioni in materia urbanistica
standard minimo di impianti pubblici di ricarica, in coerenza con il piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica di veicoli alimentati a energia elettrica previsto nel
successivo articolo 17-septies, anche a corredo delle nuove attività commerciali,
terziarie e produttive di nuovo insediamento.
L’articolo 17-septies affida a un Dpcm l’approvazione di un Piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici, da adottare entro sei mesi e da
aggiornare entro il 30 giugno di ogni anno. Affida al ministero delle Infrastrutture e
Piano nazionale infrastrutturale per la dei trasporti il compito di promuovere accordi di programma, per concentrare gli
interventi del Piano in funzione delle effettive esigenze. Consente ai comuni di
17-septies ricarica dei veicoli alimentati
a energia elettrica
concedere esoneri e agevolazioni sulla tassa per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche in favore dei proprietari di immobili che installano e attivano infrastrutture di ricarica elettrica veicolare. Finanzia il piano con un apposito fondo, dotato di
20 milioni per il 2013 e di 15 milioni per ciascuna annualità 2014 e 2015.
L’articolo 17-octies prevede un’apposita linea di finanziamento, a valere sulle
risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in
17-octies
Azioni di sostegno alla ricerca
ricerca, per programmi di ricerca tecnologica tesi alla realizzazione delle reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici.
L’articolo 17-novies prevede che, entro un mese dall’approvazione del Piano nazionale
di cui all’articolo 17-septies, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Indicazioni all’Autorità per l’energia elet- ministro dello Sviluppo economico, formuli indicazioni all’Autorità per l’energia elettrica
17-novies
e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici. Stabilisce
trica e il gas
che, entro due mesi dall’avvenuta formulazione delle indicazioni, l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas assuma i provvedimenti di sua competenza.
L’articolo 17-decies prevede un contributo per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di
un veicolo nuovo a basse emissioni complessive previa consegna di un veicolo da
rottamare da parte del proprietario o dell’utilizzatore, in caso di locazione finanziaria, da
almeno 12 mesi. Il contributo - che per il comma 5 è corrisposto dal venditore mediante
17-decies
Incentivi per l’acquisto di veicoli
compensazione con il prezzo di acquisto - è riconosciuto in percentuale del 20% (nel 2013
e 2014) o del 15% (nel 2015) del prezzo d’acquisto, fino a determinati massimali. Sono
previsti diversi casi a seconda delle emissioni complessive del veicolo.
L’articolo 17-undecies istituisce nello stato di previsione della spesa del ministero
dello Sviluppo economico un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per il
17-undecies Fondo per l’erogazione degli incentivi
2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per provvedere
all’erogazione dei contributi statali di cui all’articolo 17-decies.
L’articolo 17-duodecies reca la copertura finanziaria degli oneri recati dagli articoli
17-septies, comma 8, e 17-undecies, comma 1.
Ai fini del finanziamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei
veicoli alimentati a energia elettrica, l’articolo 17-septies, comma 8, istituisce,
nello stato di previsione del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un
17-duodecies Copertura finanziaria
apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2013 e a 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
Istituisce un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015
nello stato di previsione della spesa del ministero dello sviluppo economico per
l’erogazione dei contributi statali.
GUIDA AL DIRITTO
Oggetto
IL SOLE-24 ORE
48
N˚ 35
1 SETTEMBRE 2012
I L
T E S T O
D E L
D L
S V I L U P P O
GUIDA ALLA LETTURA
Articolo
Oggetto
Sintesi
Norme per il sostegno e lo sviluppo L’articolo 17-terdecies affida al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti il
17-terdecies della riqualificazione elettrica dei veicoli compito di fissare con proprio decreto norme specifiche per la trasformazione del
circolanti
motore dei veicoli, volta a renderlo a esclusiva trazione elettrica.
TITOLO II
MISURE URGENTI PER L’AGENDA DIGITALE E LA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’articolo 18 impone di pubblicare su internet la concessione, nel corso dell’anno, di
vantaggi economici di qualunque genere e di importo superiore a mille euro, previsti
dall’articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a favore di imprese e di altri soggetti
economici. Precisa le modalità e i contenuti di detta pubblicazione a cui sono obbligate
Amministrazione aperta
18
tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le
società in house. Dispone che dal 1˚ gennaio 2013 tale pubblicazione costituisce
condizione legale di efficacia dell’atto di concessione e di attribuzione di importo
complessivo superiore a mille euro. Affida a un regolamento il compito di individuare le
modalità di attuazione della normativa introdotta dall’articolo in esame.
19 istituisce l’Agenzia per l’Italia digitale che deve attenersi ai principi di
Istituzione dell’Agenzia per l’Italia digita- L’articolo
autonomia
organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di econo19
le
micità e perseguire obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione,
partecipazione dei cittadini e delle imprese.
L’articolo 20 definisce le funzioni dell’Agenzia per l’Italia digitale. Precisa che a
essa sono attribuite:
le funzioni già riconducibili a DigitPA e all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;
le funzioni facenti capo al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, destinato a essere riorganizzato con successivo decreto del Presidente
Funzioni
20
del Consiglio dei ministri;
le funzioni dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione in materia di sicurezza delle reti;
specifiche competenze dirette a contribuire alla diffusione delle tecnologie dell’informazione, ad assicurare la piena interoperabilità dei sistemi informatici della
pubblica amministrazione e tra questi e quelli dell’Unione europea realizzando, al
contempo, la razionalizzazione della spesa pubblica informatica e il pieno coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale.
L’articolo 21 individua gli organi dell’Agenzia per l’Italia digitale. Essi sono il
direttore generale, il comitato di indirizzo e il collegio dei revisori dei conti.
Definisce la modalità di nomina del direttore generale e di approvazione dello
Organi e statuto
21
statuto. Demanda allo statuto il compito di disciplinare le modalità di nomina, le
attribuzioni e le regole di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di
nomina del collegio dei revisori.
Soppressione di DigitPa, dell’Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per L’articolo 22 sopprime la DigitPA e l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
22
l’innovazione, successione dei rapporti l’innovazione e disciplina la fase transitoria e il passaggio delle risorse umane e
e individuazione delle effettive risorse strumentali dagli enti soppressi all’Agenzia per l’Italia digitale.
umane e strumentali
TITOLO III
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
CAPO I
Misure per la crescita sostenibile
L’articolo 23, dopo aver esplicitato le finalità perseguite mirate sostanzialmente
alla creazione di nuova occupazione, provvede a riordinare le agevolazioni di cui
all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46. Ridenomina il fondo speciale
rotativo ivi previsto in fondo per la crescita sostenibile, che si pone come
obiettivo prioritario il finanziamento di programmi e interventi per la competitività
e il sostegno dell’apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse
nazionale, capaci di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese. Tali progetti
23
Fondo per la crescita sostenibile
sono articolati su tre linee strategiche: promozione di progetti di ricerca, sviluppo
e innovazione, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di
ricerca e sviluppo delle imprese; rafforzamento della struttura produttiva, in
particolare del Mezzogiorno, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
promozione della presenza internazionale delle imprese e attrazione di investimenti dall’estero.
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
49
N˚ 35
1 SETTEMBRE 2012
I L
T E S T O
D E L
D L
S V I L U P P O
GUIDA ALLA LETTURA
Articolo
23
24
24-bis
Oggetto
Sintesi
L’articolo 23 precisa che con decreto di natura non regolamentare sono individuate le priorità e le forme di aiuto concedibili nell’ambito del fondo. Stabilisce che il
fondo operi attraverso due distinte contabilità speciali: una per i finanziamenti
agevolati e l’altra per gli interventi cofinanziati. Dispone l’abrogazione di un
consistente numero di leggi di fatto non operative, non rifinanziate od obsolete e
Fondo per la crescita sostenibile
non più suscettibili di determinare un effettivo impatto sul sistema economico.
Consente il reimpiego delle economie provenienti da interventi agevolativi in via di
esaurimento o abrogati dal presente decreto per finanziare nuovi interventi in
ambiti strategici della politica di incentivazione dell’attività imprenditoriale. Fa
salvo il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l’85 per cento delle
risorse e il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord.
L’articolo 24 stabilisce che a tutte le imprese va concesso un contributo
sotto forma di credito d’imposta del 35% (con un limite massimo pari a 200,
mila euro annui a impresa) del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a
tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca
Contributo tramite credito di imposta universitario conseguito presso una università italiana o estera riconosciuta
per le nuove assunzioni di profili alta- equipollente e di personale in possesso di laurea magistrale in discipline di
mente qualificati
ambito tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo.
Precisa come ottenere il credito d’imposta, quando e come decade, come è
gestito, come va richiesto e come avvengono i controlli. Affida a un decreto
del ministro dello Sviluppo economico il compito di dettare le disposizioni
applicative necessarie. Autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2012 e di
50 milioni per il 2013.
Misure a sostegno della tutela dei dati L’articolo 24-bis regolamenta l’attività dei call center con almeno 20 dipendenti e
personali, della sicurezza
fuori dal territorio nazionale. Detta disposizioni per la tutela dei dati
nazionale, della concorrenza e dell’occu- delocalizzati
personali
e
della
sicurezza nazionale. Stabilisce che non possono essere erogati i
pazione nelle attività svolte da call cen- benefici previsti dalla
legge n. 407 del 1990 alle aziende che delocalizzano attività
ter
in Paesi esteri.
25
Monitoraggio, controlli, attività ispettiva
26
Moratoria delle rate di finanziamento
dovute dalle imprese concessionarie di
agevolazioni
27
Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
Per vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni concesse in base al presente
decreto legge, l’articolo 25 consente al ministero dello Sviluppo economico di
avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della
Guardia di finanza, allo scopo di eseguire accertamenti ispettivi con poteri di
controllo più penetranti. Obbliga i soggetti beneficiari degli interventi a fornire al
ministero dello Sviluppo economico ogni informazione utile al monitoraggio dei
programmi agevolati. Precisa che la non corretta alimentazione del sistema di
monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari comporta, fino al ripristino, la
sospensione dell’erogazione dei benefici.
L’articolo 26 concede una moratoria di un anno alle imprese beneficiarie di
finanziamenti agevolati concessi dal ministero dello Sviluppo economico a valere
sulle misure di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46 (Fondo per
l’innovazione tecnologica).
Allo scopo di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l’attrazione di nuovi investimenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali nelle situazioni
di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale
nazionale, l’articolo 27 autorizza il ministero dello Sviluppo economico ad adottare
progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Definisce poi le fattispecie
situazioni di crisi industriale complessa, escludendo le situazioni di crisi risolvibili
con risorse e strumenti di competenza regionale. Stabilisce che detti progetti,
adottati mediante appositi accordi di programma, promuovono, anche mediante
cofinanziamento regionale e con l’utilizzo di tutti i regimi d’aiuto disponibili per cui
ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la
riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la
riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l’efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli
interventi. Affida al ministro dello Sviluppo economico (sentita la Conferenza
Stato-regioni) il compito di disciplinare con decreto di natura non regolamentare
le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e di
determinare i criteri per la definizione e l’attuazione dei progetti di riconversione e
riqualificazione industriale. Definisce le modalità per reperire le risorse finanziarie
occorrenti.
50
N˚ 35
1 SETTEMBRE 2012
I L
T E S T O
D E L
D L
S V I L U P P O
GUIDA ALLA LETTURA
Articolo
28
29
29-bis
30
31
32
32-bis
33
34
Oggetto
Sintesi
L’articolo 28 stabilisce termini certi per la definizione dei procedimenti agevolativi
riferiti ai progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito delle aree
tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove
Semplificazione dei procedimenti agevo- tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il Made in Italy e delle tecnologie
lativi di ”Industria 2015”
innovative per i beni e le attività culturali e turistiche prevedendo la revoca delle
agevolazioni qualora l’impresa non abbia avanzato almeno una richiesta di
erogazione per stato d’avanzamento o non abbia consegnato la documentazione
necessaria.
Accelerazione della definizione di proce- L’articolo 29 prevede modalità semplificate per accelerare la chiusura dei procedidimenti agevolativi
menti agevolativi concessi a imprese che operano in aree sottoutilizzate.
L’articolo 29-bis consente alle amministrazioni interessate a interventi per la
territoriale e la crescita economica di avvalersi dell’Agenzia nazionale
Accelerazione degli interventi strategici coesione
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, in qualità di centrale di
per il riequilibrio economico e sociale
committenza ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006. Precisa che il ricorso
all’Agenzia deve avvenire sulla base di apposite convenzioni.
Disposizioni relative al Fondo rotativo L’articolo 30 razionalizza l’attuale quadro normativo del Fondo rotativo per il
per il sostegno alle imprese e gli investi- sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca.
menti in ricerca - Fri
L’articolo 31 destina alla chiusura delle iniziative di cui alla legge n. 388 del
2000 le residue disponibilità del fondo (previsto dall’articolo 4 del decreto
legge n. 40 del 2010) per il sostegno della domanda finalizzata a obiettivi di
efficienza energetica. Stabilisce che, al bilancio dello Stato, siano acquisite
le disponibilità del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, per destinarle al fondo speciale per gli interventi a salvaguarUlteriori disposizioni finanziarie
dia dei livelli di occupazione. Consente l’utilizzazione, previo accordo con le
regioni interessate, per iniziative a favore delle Pmi delle somme assegnate
al ministero dello Sviluppo economico la cui gestione non sia stata assunta
dalle regioni ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 sulla devoluzione
delle competenze.
CAPO II
Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese
32 consente alle società di capitali e alle società cooperative e mutue
Strumenti di finanziamento per le impre- L’articolo
assicuratrici
diverse dalle banche e dalle micro-imprese di emettere cambiali
se
finanziarie.
32-bis consente di applicare il regime Iva per cassa in favore delle
Liquidazione dell’Iva secondo la contabi- L’articolo
imprese e dei lavoratori autonomi con volume d’affari non superiore a 2
lità di cassa
milioni.
CAPO III
Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali
L’articolo 33 modifica la legge fallimentare per incentivare l’impresa a denunciare
per tempo la propria situazione di crisi. In linea generale, detto articolo:
q amplia i casi di non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare;
q nel concordato preventivo anticipa l’applicabilità delle misure a tutela del
debitore e introduce la possibilità di sciogliersi in alcuni casi da contratti in
corso di esecuzione;
q negli accordi di ristrutturazione del debito introduce una moratoria legale dei
Revisione della legge fallimentare per
pagamenti;
favorire la continuità aziendale
q individua misure di finanza interinale per consentire finanziamenti o pagamenti
del debitore nelle more della definizione dei procedimenti di ristrutturazione del
debito e di concordato preventivo;
q inserisce per le società in crisi deroghe alla disciplina sulla perdita di capitale;
q prevede il concordato con continuità aziendale, con prosecuzione dell’attività
d’impresa;
q adegua la disciplina fiscale sulle sopravvenienze attive e la deducibilità delle
perdite.
CAPO IV
Misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico
Disposizioni per la gestione e la contabi- L’articolo 34 detta misure per razionalizzare la filiera di produzione dei biocarburanti da
lizzazione dei biocarburanti
utilizzare nel settore dei trasporti e per favorire il sistema produttivo nazionale e
comunitario, rispetto ai prodotti finiti importati da Paesi extra-comunitari.
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
51
N˚ 35
1 SETTEMBRE 2012
I L
T E S T O
D E L
D L
S V I L U P P O
GUIDA ALLA LETTURA
Articolo
35
36
36-bis
37
38
38-bis
38-ter
39
40
41
41-bis
Sintesi
L’articolo 35 stabilisce un’unica e più rigida fascia di rispetto per qualunque nuova
Disposizioni in materia di ricerca ed attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, passando dal minimo
estrazione di idrocarburi
di 5 miglia alle 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree
marine e costiere protette.
una serie di modifiche a normative preesistenti, l’articolo 36 tenta di
Semplificazioni di adempimenti per il Attraverso
semplificare
alcuni adempimenti da parte degli operatori del settore, con particolasettore petrolifero
re attenzione al settore della raffinazione.
L’articolo 36-bis detta una serie di disposizioni in materia di criteri di individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale. In particolare, integra l’articolo 252 del
Codice dell’ambiente, inserendo, tra i principi e i criteri direttivi per l’individuazioRazionalizzazione dei criteri di individua- ne dei siti nazionali, i siti interessati da attività di raffinerie, impianti chimici
zione di siti di interesse
integrati e acciaierie. Include in ogni caso tra i siti di interesse nazionale, ai fini
nazionale
della bonifica, quelli in cui si è prodotto ed estratto amianto. Stabilisce che, su
richiesta della regione interessata, può essere ridefinito, con decreto del ministero
dell’Ambiente, il perimetro dei siti di interesse nazionale.
L’articolo 37 fornisce chiarimenti sulle interferenze della nuova disciplina generale
in materia di servizi pubblici locali, contenuta nell’articolo 25 del decreto legge
liberalizzazioni (decreto legge n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del
Disciplina delle gare per la distribuzione di sulle
2012), con le norme specifiche che regolano le imminenti gare per l’affidamento
gas naturale e nel settore idroelettrico
del servizio di distribuzione del gas per ambiti sovra comunali (177 in tutta Italia)
da parte di consorzi di comuni. Modifica la tempistica e i criteri di aggiudicazione
delle gare per le concessioni idroelettriche.
Circa i procedimenti di autorizzazione di infrastrutture energetiche strategiche, l’articolo 38
prevede che il ministero dello Sviluppo economico, esperiti tutti i possibili tentativi di leale
collaborazione con la regione, faccia ricorso alla presidenza del Consiglio dei ministri per
Semplificazioni delle attività di realizza- una decisione definitiva, in modo da pervenire alla chiusura del procedimento. Introduce
zione di infrastrutture energetiche e libe- modalità più efficienti per l’allocazione dei servizi di stoccaggio di gas naturale destinati
ralizzazioni nel mercato del gas naturale alla flessibilità del sistema di importazione, al servizio di modulazione stagionale per i
clienti civili e al servizio di stoccaggio per utenti industriali e termoelettrici, passando da
un sistema di attribuzione pro-quota e con volumi segmentati per tipologia di utenza a un
sistema di asta competitiva sul complesso delle capacità disponibili.
Individuazione degli impianti di produzio- L’articolo 38-bis dispone che il ministro dello Sviluppo economico individui entro il 31
ne di energia elettrica
luglio di ogni anno le esigenze di potenza produttiva, alimentabile a olio combustibile e
necessari per situazioni di emergenza e altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità, e le procedure atte a
delle relative condizioni di esercizio e individuare, nei successivi 30 giorni, gli specifici impianti di potenza superiore a 300
funzionamento
MW destinati a far fronte a emergenze nel successivo anno termico.
38-ter inserisce gli impianti per l’estrazione di energia geotermica tra le
Inserimento dell’energia geotermica tra L’articolo
infrastrutture e gli insediamenti strategici ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera
le fonti energetiche strategiche
i), della legge n. 239 del 2004.
Criteri di revisione del sistema delle accise L’articolo 39 è finalizzato a identificare le categorie di imprese a forte consumo di
sull’elettricità e sui prodotti energetici e energia secondo i criteri dati dalla direttiva europea n. 2003/96 in materia di
degli oneri generali di sistema elettrico per tassazione energetica, con riferimento non solo al valore assoluto di energia
le imprese a forte consumo di energia; consumata, ma anche al peso che riveste il costo dell’energia sui costi di
regimi tariffari speciali per i grandi consu- produzione e sull’attività di impresa, per riequilibrare in modo più equo le attuali
matori industriali di energia elettrica
agevolazioni.
Modifiche al decreto legislativo 28 mag- Attraverso la modifica dell’articolo 3, comma 1, del decreto sul federalismo
gio 2010 n. 85, in materia di attribuzio- demaniale (decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85), l’articolo 40 stabilisce che
ne a comuni, province, città metropolita- le province trasferiscano le miniere di minerali solidi al patrimonio indisponibile
ne e regioni di un proprio patrimonio
delle regioni.
CAPO V
Ulteriori misure a sostegno delle imprese
Razionalizzazione dell’organizzazione dell’Ice - Agenzia per la promozione all’este- L’articolo 41 detta disposizioni per razionalizzare l’organizzazione dell’Ice-Agenzia
ro e l’internazionalizzazione delle impre- per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione dell’imprese italiane, e
se italiane e dell’Enit - Agenzia naziona- dell’Enit-Agenzia nazionale per il turismo all’estero.
le per il turismo all’estero
Incentivazione dei flussi imprenditoriali L’articolo 41-bis incrementa del 10 per cento la tariffa dei diritti consolari. Destina
e turistici verso l’Italia e promozione le maggiori entrate così conseguite a interventi strutturali e informatici a beneficio
delle relazioni economiche in ambito in- degli uffici all’estero del ministero degli Affari esteri e a potenziare i contingenti di
ternazionale
impiegati degli uffici all’estero.
GUIDA AL DIRITTO
Oggetto
IL SOLE-24 ORE
52
N˚ 35
1 SETTEMBRE 2012
I L
T E S T O
D E L
D L
S V I L U P P O
GUIDA ALLA LETTURA
Articolo
42
43
Oggetto
Sintesi
Sostegno all’internazionalizzazione delle L’articolo 42 riordina la procedura per l’elargizione di agevolazioni finanziarie per
imprese e consorzi per l’internazionaliz- favorire l’internazionalizzazione delle imprese e rivede l’ordinamento e l’attività dei
zazione
consorzi a tal fine costituiti.
43 chiarisce che alle Camere di commercio spetta il potere di irrogare le
Potere sanzionatorio in materia di Made L’articolo
sanzioni pecuniarie in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di
in Italy
Made in Italy dalla legge n. 350 del 2003.
44
Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
45
Contratto di rete
46
Adeguamento del sistema sanzionatorio
delle cooperative
46-bis
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n.
92, e misure in materia di accordi di
lavoro
47
Semplificazione della governance di
Unioncamere
48
Lodo arbitrale
49
Commissario ad acta
50
Modifiche al decreto legislativo 8 luglio
1999 n. 270
51
Cedibilità tax credit digitale
51-bis
Misure per lo sviluppo delle imprese
culturali dello spettacolo
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
L’articolo 44 introduce nell’ordinamento la società a responsabilità limitata a
capitale ridotto. Al riguardo stabilisce che:
q le società a responsabilità limitata a capitale ridotto possono essere costituite
con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i
trentacinque anni di età alla data della costituzione;
q l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli
elementi di cui al comma 2 dell’articolo 2463-bis del codice civile, ma per
disposizione dello stesso atto costitutivo l’amministrazione della società può
essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci;
q la denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del
registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli
atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla
comunicazione.
L’articolo 45 semplifica la forma contrattuale del contratto a rete (prevedendo che
possa essere redatto anche come atto firmato digitalmente) e le modalità di
iscrizione presso il Registro delle imprese delle eventuali modifiche intervenute.
L’articolo 46 stabilisce che agli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza
o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la
sanzione amministrativa da 50.000 a 500.000 euro per il periodo in corso alla data di
riscontro del comportamento elusivo da parte dell’autorità di vigilanza e per ciascuno
dei successivi periodi fino alla cessazione dell’irreperibilità.
L’articolo 46-bis apporta alcune modifiche alla recente legge n. 92 del 2012 di
riforma del mercato del lavoro e alla disciplina sul mantenimento dei diritti dei
lavoratori nei casi di trasferimento d’azienda o di parte di essa.
L’articolo 47 dispone che i rappresentanti del ministro dello Sviluppo economico e
della Conferenza unificata passano dallo status di membri a quello di invitati
permanenti alle riunioni dell’organo amministrativo dell’Unioncamere.
L’articolo 48 riguarda i giudizi arbitrali per la risoluzione di controversie inerenti o
comunque connesse ai lavori pubblici, forniture e servizi. Esso stabilisce che il lodo è
impugnabile davanti alla Corte di appello, oltre che per motivi di nullità, anche per
violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Tale disposizione si
applica anche ai giudizi arbitrali per i quali non sia scaduto il termine per l’impugnazione
davanti alla Corte d’appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
L’articolo 49 dispone che il 31 dicembre 2013 cessa l’attività del commissario ad acta
di cui all’articolo 86 della legge n. 289 del 2002, nominato con decreto del ministro
delle Attività produttive 21 febbraio 2003, per la definitiva chiusura di tutti gli interventi
infrastrutturali nelle aree di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Dispone altresì che, entro detta data, il
commissario deve consegnare i beni, le trattazioni e i rapporti alle amministrazioni
individuate con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
ministro dello Sviluppo economico e deve presentare ai citati ministri la relazione
conclusiva dell’attività svolta.
L’articolo 50 interviene sul decreto legislativo n. 270 del 1999 (Nuova disciplina
della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza)
con modifiche finalizzate al contenimento dei costi concernenti la determinazione
dei compensi degli organi delle procedure e i criteri di attribuzione di incarichi di
collaborazione e consulenza professionale.
L’articolo 51 rende ammissibile la cedibilità del tax credit digitale verso intermediari bancari, finanziari e assicurativi e verso la società fornitrice dell’impianto di
digitalizzazione in relazione al quale si richiede il credito d’imposta.
L’articolo 51-bis riconosce agli organismi dello spettacolo la qualifica di micro, piccola e
media impresa ai sensi della disciplina dell’Unione europea vigente in materia. Consente a dette imprese di usufruire delle agevolazioni nazionali e dell’Unione europea
previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese. Esenta dall’imposta la
pubblicità effettuata mediante proiezioni all’interno delle sale cinematografiche a condizione che sia visibile solo dai titolari del biglietto d’ingresso.
53
N˚ 35
1 SETTEMBRE 2012
I L
T E S T O
D E L
D L
S V I L U P P O
GUIDA ALLA LETTURA
Articolo
52
53
54
55
56
57
58
59
59-bis
59-ter
59-quater
Sintesi
L’articolo 52 sospende, fino al compimento delle verifiche amministrative e
Disposizioni in materia di tracciabilità funzionali del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e comunque
dei rifiuti
non oltre il 30 giugno 2013, il termine di entrata in operatività del Sistri, nonché
ogni altro adempimento informatico a esso relativo.
CAPO VI
Misure per accelerare l’apertura dei servizi pubblici locali al mercato
L’articolo 53 apporta alcune modificazioni all’articolo 3-bis del decreto legge n. 138 del
Modificazioni al decreto legge 13 ago- 2011,
materia di ambiti territoriali e criteri di organizzazione e svolgimento dei servizi
sto 2011 n. 138, convertito dalla legge pubbliciin locali,
e al successivo articolo 4, riguardante l’adeguamento della disciplina dei
14 settembre 2011 n. 148
servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea.
CAPO VII
Ulteriori misure per la giustizia civile
Attraverso modifiche e integrazioni al libro secondo del codice di procedura civile,
l’articolo 54 tende a scremare le impugnazioni sia di merito che di legittimità,
Appello
mediante un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole
fondatezza del gravame, formulata in via preliminare dal giudice dell’appello.
L’articolo 55 modifica la disciplina dei procedimenti concernenti la domanda di
indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo, attualmente
Modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. disciplinati dalla legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), al fine di razionalizzare il carico di
lavoro che grava sulle Corti d’appello, di evitare che la durata di tali procedimenti dia
89
luogo a sua volta a responsabilità dello Stato per violazione dell’articolo 6 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e di contenere i conseguenti oneri a carico
della finanza pubblica.
L’articolo 56 apporta due modifiche sostanziali al decreto legislativo n. 26 del 2006.
Innanzitutto lo modifica nella parte in cui prevede che con decreto del ministro della
Giustizia di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, vengano individuate
necessariamente tre sedi della Scuola di Magistratura, attribuendo al ministro la facoltà
Modifiche Scuola magistratura ed eso- di individuare fino a un massimo di tre sedi. E poi lo modifica nella parte in cui dispone
nero parziale dall’attività giurisdizionale che i magistrati in servizio nominati nel comitato direttivo siano collocati fuori del ruolo
organico della magistratura per tutta la durata dell’incarico, prevedendo che sia facoltà
del singolo magistrato chiedere, in luogo del collocamento fuori ruolo, di usufruire di un
esonero parziale dall’attività giurisdizionale.
CAPO VIII
Misure per l’occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo
L’articolo 57 interviene sulla destinazione delle risorse del fondo rotativo per il
Misure per lo sviluppo dell’occupazione finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto sia per
giovanile nel settore della green eco- modificare il novero dei settori in cui operano i soggetti destinatari dei fondi che
per subordinare l’accesso ai finanziamenti ai progetti di investimento che prevedonomy
no occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni.
L’articolo 58 prevede l’istituzione, presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(Agea), di un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di
derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana.
Fondo per la distribuzione di derrate Dispone che le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli. Affida a un decreto del ministro delle Politiche agricole
alimentari alle persone indigenti
alimentari e forestali, di concerto con il ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, il compito di
approvare il programma annuale di distribuzione. Tale programma identifica le
tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie e le modalità di
attuazione. L’articolo 58 affida all’Agea l’attuazione del programma.
Disposizioni urgenti per il settore agrico- L’articolo 59 detta disposizioni sanzionatorie in materia di controlli e obblighi
relativi alle denominazioni di origine protetta e alle indicazioni geografiche.
lo
L’articolo 59-bis affida al ministro per le Politiche agricole il compito di definire le
modalità per l’integrazione dell’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con
Sistemi di sicurezza contro le contraffa- sistemi di sicurezza realizzati dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritazioni dei prodotti agricoli e alimentari
riamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati e
prevedendo, ove possibile, l’utilizzo di dispositivi di controllo e di rilevamento a distanza.
L’articolo 59-ter istituisce presso ogni capitaneria di porto il registro elettronico
Informatizzazione del registro dei pesca- dei pescatori marittimi. Stabilisce che coloro che intendono esercitare la pesca
tori marittimi
marittima professionale devono conseguire l’iscrizione al registro.
la modifica dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 4 del
Modifiche al decreto legislativo 9 genna- Attraverso
2012, l’articolo 59-quater riconduce le attività di «pesca turismo» e di «ittituriio 2012, n. 4
smo» tra le attività di pesca professionale, se effettuate dall’imprenditore ittico.
GUIDA AL DIRITTO
Oggetto
IL SOLE-24 ORE
54
N˚ 35
1 SETTEMBRE 2012
I L
T E S T O
D E L
D L
S V I L U P P O
GUIDA ALLA LETTURA
Articolo
60
61
62
63
64
65
Oggetto
Sintesi
CAPO IX
Misure per la ricerca scientifica e tecnologica
Campo di applicazione. Soggetti ammis- L’articolo 60 ridefinisce le tipologie, gli strumenti di intervento e i soggetti
sibili, tipologie e strumenti di intervento ammessi ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica.
L’articolo 61 dispone che le tipologie di intervento di cui all’articolo 60 sono
Fondo per gli investimenti in ricerca sostenute con le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e
tecnologica (First) istituito dall’articolo 1, comma 870, della legge n. 296 del
scientifica e tecnologica (First)
2006.
Modalità di attuazione e procedure di L’articolo 62 ridefinisce le procedure e le modalità di valutazione ed erogazione dei
finanziamenti per la ricerca.
valutazione
L’articolo 63 dispone l’abrogazione del Fondo per gli investimenti della ricerca di
Disposizioni finali
base e delle norme superate dal provvedimento in esame.
CAPO X
Misure per il turismo e lo sport
L’articolo 64 istituisce, presso la presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per
lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli
Fondo per lo sviluppo e la capillare strati della popolazione. Il fondo ha una dotazione finanziaria di 23 milioni per
diffusione della pratica sportiva
realizzare nuovi impianti sportivi, per ristrutturare quelli esistenti e per favorire
l’accesso agli sport di base e le attività delle associazioni sportive dilettantistiche
operanti sul territorio.
Comitato Italiano Paraolimpico - Federa- L’articolo 65 riconosce alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive
zioni sportive nazionali e le discipline associate svolgenti attività sportiva per disabili la natura di associazioni con
sportive
personalità giuridica di diritto privato.
L’articolo 66 affida al ministro degli Affari regionali, del turismo e dello sport il
compito di definire con proprio decreto i criteri e le modalità di realizzazione di
progetti pilota per favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende
del comparto turistico.
L’articolo 66-bis istituisce il fondo nazionale integrativo per la sicurezza del
turismo di montagna con una dotazione, per l’anno 2013, di un milione di euro per
Interventi in favore della sicurezza del finanziare progetti specifici individuati dal ministro per gli Affari regionali, il
66-bis
turismo montano
turismo e lo sport, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il
ministro dell’Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
L’articolo 67 istituisce la Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul
turismo con sede in una delle regioni di cui all’obiettivo convergenza, individuata
Fondazione di Studi Universitari e di dallo statuto, con il compito di provvedere alla progettazione, predisposizione e
67
Perfezionamento sul Turismo
attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche
tramite terzi, per lo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politicoamministrative per il settore turistico.
CAPO X-BIS
Misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma
del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati
L’articolo 67-bis disciplina la fase della cessazione dello stato di emergenza
dichiarato a seguito degli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, che viene
67-bis
Chiusura dello stato di emergenza
anticipata al 31 agosto 2012, anziché al 31 dicembre 2012 come previsto dal
Dpcm 4 dicembre 2011.
L’articolo 67-ter stabilisce che dal 16 settembre 2012 la ricostruzione e ogni
intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di
vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti da Regione,
provincia e comuni sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114
67-ter
Gestione ordinaria della ricostruzione
e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici,
lo sviluppo economico e sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al
centro storico monumentale della città dell’Aquila.
67-quater
In attesa dell’emanazione di una legge regionale organica, l’articolo 67-quater
Criteri e modalità della ricostruzione
disciplina gli obiettivi e le modalità della ricostruzione.
L’articolo 67-quinquies attribuisce ai comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6
67-quinquies Disposizioni transitorie e finali
aprile 2009 il compito di predisporre entro 120 giorni i piani di ricostruzione del
centro storico, gli indirizzi e la stima dei costi.
66
Reti di impresa
GUIDA AL DIRITTO
IL SOLE-24 ORE
55
N˚ 35
1 SETTEMBRE 2012
I L
T E S T O
D E L
D L
S V I L U P P O
GUIDA ALLA LETTURA
Articolo
67-sexies
67-septies
67-octies
68
69
70
Sintesi
L’articolo 67-sexies dà copertura finanziaria all’articolo 67-ter (14,164 milioni per
ciascuno degli anni 2013-2015 e 11,844 milioni a decorrere dal 2016) per la
Copertura finanziaria
ricostruzione delle aree abruzzesi colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e finanzia con
35 milioni gli interventi per il miglioramento sismico degli edifici gravemente
danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 in Umbria.
L’articolo 67-septies estende le disposizioni in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, recate dal decreto legge n. 74
del 2012 e dall’articolo 10 del decreto legge in esame al territorio dei comuni di
Interventi urgenti in favore delle popola- Ferrara e Mantova e - ove risulti l’esistenza del nesso di causalità tra i danni e i
zioni colpite dagli eventi sismici del 20 suindicati eventi sismici - dei Comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo,
e del 29 maggio 2012
Mottegiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso
Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele
Po, Robecco d’Oglio, Argenta.
67-octies attribuisce a imprese e lavoratori autonomi con sede nei
Credito d’imposta in favore di soggetti L’articolo
territori
colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 un contributo, sotto forma di
danneggiati dal sisma del 20 e del 29 credito di imposta,
per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni
maggio 2012
d’impresa distrutti o resi inagibili dal sisma
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
L’articolo 68 stabilisce che, qualora l’imposta sostitutiva sui capitali corrisposti in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sia
Assicurazioni estere
applicata direttamente dalle imprese estere operanti nel territorio dello Stato, la
stessa debba essere applicata dall’intermediario assicurativo intervenuto nel
contratto in qualità di sostituto d’imposta.
L’articolo 69 rifinanzia il Fondo per interventi strutturali di politica economica di
Disposizioni finanziarie
24,9 milioni per il 2012 e di 26,7 milioni per il 2013 e copre gli oneri derivanti dalle
disposizioni contenute nel provvedimento.
L’articolo 70 dispone che il decreto legge n. 83 è in vigore dal 25 giugno 2012,
giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 147.
Entrata in vigore
Le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 134 hanno efficacia dall’12
agosto 2012, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta
Ufficiale» n. 187.
GUIDA AL DIRITTO
Oggetto
IL SOLE-24 ORE
56
N˚ 35
1 SETTEMBRE 2012