nucleo familiare casa di abitazione patrimonio immobiliare

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nucleo familiare casa di abitazione patrimonio immobiliare
nota n. 5/2011
NUCLEO FAMILIARE
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Caso di un dichiarante (separato, residente con il figlio
che frequenta la scuola di infanzia) sottoposto a
procedura fallimentare, per il quale il commercialista
afferma di non potere preparare la dichiarazione dei
redditi e, quindi, con l’impossibilità di ottenere l’Isee:
può l’altro genitore compilare la DSU insieme al figlio
minore, pur se non residente con lui?
No, in quanto i figli minori conviventi con uno dei
genitori, anche se a carico Irpef di altre persone, fanno
parte del nucleo familiare a cui appartiene il genitore
stesso.
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Nel caso di figlio minore residente con i nonni materni,
la madre residente altrove può includere il figlio minore
nella propria dichiarazione ISEE?
Sì, se il minore è a suo carico IRPEF.
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Stato di famiglia composto da: dichiarante, i suoi
genitori e suo fratello coniugato. Nella DSU manca il
fratello e, a seguito di controllo in banca dati, la moglie
del fratello non risulta avere attestazioni Isee: per
l’esclusione del fratello dal nucleo è necessaria una
sua dichiarazione di responsabilità che, ai fini Isee,
sceglie il nucleo della moglie?
Non è necessario, essendo la situazione verificabile in
banca dati in tempo reale.
CASA DI ABITAZIONE
(*) Il Tavolo Tecnico Isee (TTI) è stato costituito
nel marzo 2004 nell’ambito dell’attività di
supporto e coordinamento svolta dalla
Amministrazione Provinciale di Modena per
sostenere l’attività degli Enti del territorio
tenuti all’applicazione dell’Isee.
Al TTI partecipano, anche in rappresentanza di
altri Enti: Provincia di Modena, INPS di
Modena, Comuni di Carpi, Castelfranco Emilia,
Maranello, Modena, Unione dei Comuni
Modenesi Area Nord, Unione Terre di Castelli,
ASP “Giorgio Gasparini”, ACER, ARESTUD, Caf
CGIL, Caf CIA, Caf CISL, Caf CNA, Caf ACLI.
La documentazione prodotta dal Tavolo
Tecnico ISEE costituisce un orientamento di
studi sulla norma a supporto degli Enti
territoriali che applicano l’ISEE ed in quanto
tale non ha valore vincolante per gli stessi Enti,
con esonero di qualsiasi relativa responsabilità.
Le note esposte sono frutto esclusivo del
pensiero dei partecipanti al tavolo tecnico
senza carattere impegnativo.
Redazione testi:
Dr.ssa Cantella – INPS Modena
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Nel caso di un soggetto che ha richiesto la residenza
nel comune, munito di regolare ricevuta di
presentazione della domanda, è possibile rifiutare di
acquisire la sua DSU nelle more del cambio?
Si ricorda che l’accertamento del cambio di residenza
ha efficacia retroattiva e, cioè, decorre sin dalla data di
presentazione della relativa domanda, senza alcun
ulteriore onere a carico del richiedente (è opportuno
segnalare il cambio in corso nelle note).
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E’ stata dichiarata come casa di abitazione, usufruendo
della relativa detrazione, un immobile composto da due
porzioni, che hanno mantenuto ciascuno i propri
identificativi catastali, come le categorie e le rendite
catastali (sono due A4) e distinte particelle. Tale unione
di fatto dei due immobili è stata comunicata in catasto,
tanto che il relativo certificato catastale la riporta
espressamente tra le annotazioni: è corretto applicare
la detrazione per la prima casa di abitazione sull'intero
immobile composto dalle due porzioni o la detrazione
andrebbe applicata su una sola porzione?
La questione è rilevante perché, negando la sopra
citata possibilità e applicando la detrazione su una sola
porzione, il richiedente supererebbe la soglia massima
di Isee stabilita per avere diritto al beneficio.
Occorre verificare al Comune come sono considerate
le unità immobiliari, se si tratta di unità contigue
utilizzate come abitazione principale, in fase di
accorpamento e se per le stesse sia o meno dovuta
l’ICI.
PATRIMONIO IMMOBILIARE
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Per la formulazione di quesiti:
[email protected]
www.provincia.modena.it
Novembre 2011
All’esito del controllo di una DSU, è risultato che il
valore degli immobili riportati nelle visure catastali non
corrispondono alle rendite dei fabbricati inserite nella
dichiarazione dei redditi: come bisogna comportarsi?
Dovrebbero prevalere i valori indicati nella visura
catastale, potendo la dichiarazione dei redditi
contenere degli errori.
La documentazione prodotta dal Tavolo Tecnico ISEE costituisce un orientamento di studi sulla norma a supporto degli Enti
territoriali che applicano l’ISEE ed in quanto tale non ha valore vincolante per gli stessi Enti, con esonero di qualsiasi relativa
responsabilità. Le note esposte sono frutto esclusivo del pensiero dei partecipanti al tavolo tecnico senza carattere impegnativo.
nota n. 5/2011
Occorre verificare se si è trattato di un errore di
inserimento da parte dell’operatore oppure del
dichiarante stesso, per poi procedere, rispettivamente,
alla relativa rettifica o all’acquisizione di una nuova
DSU corretta.
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Coniugi separati legalmente, intestatari al 50% di un'
immobile (era ex casa di abitazione familiare), che con
la sentenza di separazione viene assegnato quale casa
di abitazione all'ex marito. Facendo riferimento alla
legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) in materia di
ICI, il coniuge separato non proprietario di altra
abitazione nel Comune, puo' usufruire delle
agevolazioni per l'immobile come abitazione principale,
anche se non è residente.
Ai fini dell'Isee nel quadro F6, per il coniuge non
assegnatario, è giusto indicare la quota di proprietà al
50% dell'immobile, ovviamente non barrando la casella
"casa di abitazione"? Si precisa che il coniuge non
assegnatario vive in un'altra abitazione in locazione.
Sì, in quanto comproprietario della casa familiare, il
coniuge non assegnatario è tenuto a pagare l’ICI pro
quota e a indicare nel quadro F6 della DSU il relativo
valore ai fini ICI, quale casa non di abitazione.
Si segnala la seguente ordinanza della Corte di
Cassazione sull’argomento:
“In tema di ICI, il coniuge affidatario dei figli al quale sia
assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di
proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è
soggetto
passivo
dell'imposta
per
la
quota
dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di
proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento,
ex art. 3, D.Lgs. n. 504/1992”.
“Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della
casa coniugale in sede di separazione personale o di
divorzio viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto
personale di godimento e non un diritto reale, sicché in
capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un
diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di
godimento, specificamente previsti dalla norma,
costituenti l'unico elemento di identificazione del
soggetto tenuto al pagamento dell'imposta in parola
sull'immobile”.
(Cass. Civ., Sez. Tributaria, ordinanza 6/7/11 n. 14920)
Si ricorda che le DSU possono essere acquisite solo
dagli enti autorizzati, muniti di apposito pin rilasciato
dall’Inps: compilare la dichiarazione (che comunque
resta un’autocertificazione del dichiarante) non
equivale ad acquisirla in banca dati.
REDDITI
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Caso di una persona gravemente handicappata ai sensi
dell’art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001, il cui coniuge
può assentarsi dal lavoro per un massimo di due anni
per assisterlo, con pagamento diretto da parte del
proprio datore di lavoro, che poi recupera dall’Inps le
somme anticipate (con il riconoscimento dei contributi
figurativi per i due anni).
L’indennità ricevuta in detti due anni va dichiarata nella
DSU, tenuto conto che ai fini pensionistici viene
riconosciuto l’intero periodo? Oppure va considerata
alla
stessa
stregua
della
indennità
di
accompagnamento e, quindi, non va inserita nel
calcolo dell’attestazione?
Il reddito del coniuge in congedo straordinario viene
certificato nel CUD del datore di lavoro (si tratta di un
pagamento a conguaglio) e va indicato nel quadro F4
della DSU.
La sentenza della C.Cost. n. 19/ 2009 ha esteso ai
fratelli conviventi e ai coniugi conviventi ciò che prima
era riconosciuto solo a genitori e figli.
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La dichiarante nel corso dell’anno ha usufruito di 2
mesi di maternità e di 5 mesi di disoccupazione:
entrambi detti redditi sono da dichiarare nella DSU? E’
integrato il requisito dei 6 mesi lavorativi di cui al terzo
punto del quadro B?
Tali redditi, certificati da modelli CUD, vanno indicati
nel quadro F4.
I mesi indennizzati con la disoccupazione non
soddisfano il requisito dei sei mesi, a differenza della
maternità retribuita, che va considerata attività di
lavoro a tutti gli effetti.
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Il dichiarante ha dei terreni in affitto al 31/12/2010; nel
suo modello Unico 2011, al quadro RA, è presente il
reddito dominicale, agrario, codice 4 per il titolo, i
giorni e la percentuale di possesso, e il reddito
dominicale imponibile uguale a zero: nel quadro F6
della DSU bisogna indicare questi terreni (in affitto), e
quindi poi calcolarne il 20% del loro valore ai fini ICI,
oppure necessita l'inserimento solo quando questi
immobili sono di proprietà?
Il codice 4 indica che il dichiarante è conduttore: il
reddito dominicale è uguale a zero perché deve essere
dichiarato dal proprietario.
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I redditi percepiti dall'Inpdap e dall’Inps (che si
evincono dal 770 semplificato) vanno tutti indicati nella
dichiarazione ISEE? I redditi percepiti dall'Inail, dalla
Cassa Edile e dalla C.i.m.l.a. vanno indicati nella
dichiarazione ISEE?
Laddove è emesso un CUD i relativi redditi vanno
sempre indicati nella DSU, ad eccezione di eventuali
redditi a tassazione separata.
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Caso di modello Unico, RN compilato a zero, quadro
RH partecipazioni positivo, ma compensato dalle
perdite di anni precedenti: da qui RN uguale a zero
(unico 2008 per 2007, dichiarazione ISEE anno 2008).
Il reddito indicato nel quadro F4 della DSU va indicato
con l’importo zero oppure va indicata la partecipazione
positiva? Bisogna indicare il risultato prima delle
perdite?
Nel caso in esame, nel quadro F4 della DSU va indicato
l’importo zero rilevato dal rigo RN1.
PATRIMONIO MOBILIARE
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Le partecipazioni al capitale sociale di una società di
persone ricevute in eredità vanno dichiarate nel quadro
F5 della DSU, anche se possono essere riscattate solo
con delibera sociale all’unanimità in tal senso?
Sì, in quanto rientrano nel patrimonio mobiliare.
PROBLEMI PROCEDURALI
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E’ possibile utilizzare, per acquisire dichiarazioni Isee
per il Comune, il pin al cittadino rilasciato dall’Inps?
Assolutamente no: il pin al cittadino può essere
utilizzato, tra l’altro, per acquisire direttamente solo la
propria dichiarazione Isee e per consultare le
dichiarazioni presenti in banca dati, nelle quali si
compare come componente del nucleo.
Diversamente, soltanto con il pin rilasciato dall’Inps
alle amministrazioni, agli enti che erogano le
prestazioni e ai Caf si è autorizzati ad acquisire le
dichiarazioni Isee degli interessati.
Una persona ha segnalato che, benché il
commercialista le avesse compilato la DSU, ha
scoperto che poi questa non è mai stata trasmessa alla
banca dati Isee.
La documentazione prodotta dal Tavolo Tecnico ISEE costituisce un orientamento di studi sulla norma a supporto degli Enti
territoriali che applicano l’ISEE ed in quanto tale non ha valore vincolante per gli stessi Enti, con esonero di qualsiasi relativa
responsabilità. Le note esposte sono frutto esclusivo del pensiero dei partecipanti al tavolo tecnico senza carattere impegnativo.
nota n. 5/2011
RETTIFICA ISEE
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Caso di un’attestazione ISEE dell’ottobre 2010, nella
quale figura il dichiarante e sua moglie, quest’ultima
con un codice fiscale errato, non validato al Fisco. La
moglie ha ottenuto il codice fiscale dall’Agenzia delle
Entrate solo a luglio del 2011 e l’Ente che eroga la
prestazione ha richiesto la rettifica della DSU: può il
Caf oggi rettificare la suddetta DSU, inserendo un
codice fiscale che è stato appena rilasciato dal Fisco?
Sì, poiché il Caf acquisisce off line e la procedura non
si blocca in presenza di codici fiscali non validati
all’Agenzia delle Entrate.
SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA
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Un cittadino non comunitario, munito di permesso di
soggiorno ed iscritto al Centro per l’Impiego, può
ottenere l’attestazione ISEE se non è residente in
Italia?
No, è necessaria l’iscrizione all’Anagrafe italiana.
VALIDITÀ ATTESTAZIONE ISEE
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Con riferimento a due DSU acquisite dal Caf a luglio e
settembre 2010, senza alcuna differenza tra loro, è
risultato che la seconda DSU è stata acquisita al solo
scopo di cambiare il codice di identificazione del figlio
studente a carico da “I” (soggetto a carico ai fini
IRPEF) a “N” (coniuge e figli non presenti nello stato di
famiglia), avendo trasferito altrove la propria residenza.
Il Tavolo segnala che comunque tale variazione non era
necessaria, non incidendo sul valore Isee del nucleo.
La documentazione prodotta dal Tavolo Tecnico ISEE costituisce un orientamento di studi sulla norma a supporto degli Enti
territoriali che applicano l’ISEE ed in quanto tale non ha valore vincolante per gli stessi Enti, con esonero di qualsiasi relativa
responsabilità. Le note esposte sono frutto esclusivo del pensiero dei partecipanti al tavolo tecnico senza carattere impegnativo.