nucleo familiare casa di abitazione patrimonio immobiliare
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nucleo familiare casa di abitazione patrimonio immobiliare
nota n. 5/2011 NUCLEO FAMILIARE ■ Caso di un dichiarante (separato, residente con il figlio che frequenta la scuola di infanzia) sottoposto a procedura fallimentare, per il quale il commercialista afferma di non potere preparare la dichiarazione dei redditi e, quindi, con l’impossibilità di ottenere l’Isee: può l’altro genitore compilare la DSU insieme al figlio minore, pur se non residente con lui? No, in quanto i figli minori conviventi con uno dei genitori, anche se a carico Irpef di altre persone, fanno parte del nucleo familiare a cui appartiene il genitore stesso. ■ Nel caso di figlio minore residente con i nonni materni, la madre residente altrove può includere il figlio minore nella propria dichiarazione ISEE? Sì, se il minore è a suo carico IRPEF. ■ Stato di famiglia composto da: dichiarante, i suoi genitori e suo fratello coniugato. Nella DSU manca il fratello e, a seguito di controllo in banca dati, la moglie del fratello non risulta avere attestazioni Isee: per l’esclusione del fratello dal nucleo è necessaria una sua dichiarazione di responsabilità che, ai fini Isee, sceglie il nucleo della moglie? Non è necessario, essendo la situazione verificabile in banca dati in tempo reale. CASA DI ABITAZIONE (*) Il Tavolo Tecnico Isee (TTI) è stato costituito nel marzo 2004 nell’ambito dell’attività di supporto e coordinamento svolta dalla Amministrazione Provinciale di Modena per sostenere l’attività degli Enti del territorio tenuti all’applicazione dell’Isee. Al TTI partecipano, anche in rappresentanza di altri Enti: Provincia di Modena, INPS di Modena, Comuni di Carpi, Castelfranco Emilia, Maranello, Modena, Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, Unione Terre di Castelli, ASP “Giorgio Gasparini”, ACER, ARESTUD, Caf CGIL, Caf CIA, Caf CISL, Caf CNA, Caf ACLI. La documentazione prodotta dal Tavolo Tecnico ISEE costituisce un orientamento di studi sulla norma a supporto degli Enti territoriali che applicano l’ISEE ed in quanto tale non ha valore vincolante per gli stessi Enti, con esonero di qualsiasi relativa responsabilità. Le note esposte sono frutto esclusivo del pensiero dei partecipanti al tavolo tecnico senza carattere impegnativo. Redazione testi: Dr.ssa Cantella – INPS Modena ■ Nel caso di un soggetto che ha richiesto la residenza nel comune, munito di regolare ricevuta di presentazione della domanda, è possibile rifiutare di acquisire la sua DSU nelle more del cambio? Si ricorda che l’accertamento del cambio di residenza ha efficacia retroattiva e, cioè, decorre sin dalla data di presentazione della relativa domanda, senza alcun ulteriore onere a carico del richiedente (è opportuno segnalare il cambio in corso nelle note). ■ E’ stata dichiarata come casa di abitazione, usufruendo della relativa detrazione, un immobile composto da due porzioni, che hanno mantenuto ciascuno i propri identificativi catastali, come le categorie e le rendite catastali (sono due A4) e distinte particelle. Tale unione di fatto dei due immobili è stata comunicata in catasto, tanto che il relativo certificato catastale la riporta espressamente tra le annotazioni: è corretto applicare la detrazione per la prima casa di abitazione sull'intero immobile composto dalle due porzioni o la detrazione andrebbe applicata su una sola porzione? La questione è rilevante perché, negando la sopra citata possibilità e applicando la detrazione su una sola porzione, il richiedente supererebbe la soglia massima di Isee stabilita per avere diritto al beneficio. Occorre verificare al Comune come sono considerate le unità immobiliari, se si tratta di unità contigue utilizzate come abitazione principale, in fase di accorpamento e se per le stesse sia o meno dovuta l’ICI. PATRIMONIO IMMOBILIARE ■ Per la formulazione di quesiti: [email protected] www.provincia.modena.it Novembre 2011 All’esito del controllo di una DSU, è risultato che il valore degli immobili riportati nelle visure catastali non corrispondono alle rendite dei fabbricati inserite nella dichiarazione dei redditi: come bisogna comportarsi? Dovrebbero prevalere i valori indicati nella visura catastale, potendo la dichiarazione dei redditi contenere degli errori. La documentazione prodotta dal Tavolo Tecnico ISEE costituisce un orientamento di studi sulla norma a supporto degli Enti territoriali che applicano l’ISEE ed in quanto tale non ha valore vincolante per gli stessi Enti, con esonero di qualsiasi relativa responsabilità. Le note esposte sono frutto esclusivo del pensiero dei partecipanti al tavolo tecnico senza carattere impegnativo. nota n. 5/2011 Occorre verificare se si è trattato di un errore di inserimento da parte dell’operatore oppure del dichiarante stesso, per poi procedere, rispettivamente, alla relativa rettifica o all’acquisizione di una nuova DSU corretta. ■ ■ Coniugi separati legalmente, intestatari al 50% di un' immobile (era ex casa di abitazione familiare), che con la sentenza di separazione viene assegnato quale casa di abitazione all'ex marito. Facendo riferimento alla legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) in materia di ICI, il coniuge separato non proprietario di altra abitazione nel Comune, puo' usufruire delle agevolazioni per l'immobile come abitazione principale, anche se non è residente. Ai fini dell'Isee nel quadro F6, per il coniuge non assegnatario, è giusto indicare la quota di proprietà al 50% dell'immobile, ovviamente non barrando la casella "casa di abitazione"? Si precisa che il coniuge non assegnatario vive in un'altra abitazione in locazione. Sì, in quanto comproprietario della casa familiare, il coniuge non assegnatario è tenuto a pagare l’ICI pro quota e a indicare nel quadro F6 della DSU il relativo valore ai fini ICI, quale casa non di abitazione. Si segnala la seguente ordinanza della Corte di Cassazione sull’argomento: “In tema di ICI, il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, ex art. 3, D.Lgs. n. 504/1992”. “Con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, sicché in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l'unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta in parola sull'immobile”. (Cass. Civ., Sez. Tributaria, ordinanza 6/7/11 n. 14920) Si ricorda che le DSU possono essere acquisite solo dagli enti autorizzati, muniti di apposito pin rilasciato dall’Inps: compilare la dichiarazione (che comunque resta un’autocertificazione del dichiarante) non equivale ad acquisirla in banca dati. REDDITI ■ Caso di una persona gravemente handicappata ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001, il cui coniuge può assentarsi dal lavoro per un massimo di due anni per assisterlo, con pagamento diretto da parte del proprio datore di lavoro, che poi recupera dall’Inps le somme anticipate (con il riconoscimento dei contributi figurativi per i due anni). L’indennità ricevuta in detti due anni va dichiarata nella DSU, tenuto conto che ai fini pensionistici viene riconosciuto l’intero periodo? Oppure va considerata alla stessa stregua della indennità di accompagnamento e, quindi, non va inserita nel calcolo dell’attestazione? Il reddito del coniuge in congedo straordinario viene certificato nel CUD del datore di lavoro (si tratta di un pagamento a conguaglio) e va indicato nel quadro F4 della DSU. La sentenza della C.Cost. n. 19/ 2009 ha esteso ai fratelli conviventi e ai coniugi conviventi ciò che prima era riconosciuto solo a genitori e figli. ■ La dichiarante nel corso dell’anno ha usufruito di 2 mesi di maternità e di 5 mesi di disoccupazione: entrambi detti redditi sono da dichiarare nella DSU? E’ integrato il requisito dei 6 mesi lavorativi di cui al terzo punto del quadro B? Tali redditi, certificati da modelli CUD, vanno indicati nel quadro F4. I mesi indennizzati con la disoccupazione non soddisfano il requisito dei sei mesi, a differenza della maternità retribuita, che va considerata attività di lavoro a tutti gli effetti. ■ Il dichiarante ha dei terreni in affitto al 31/12/2010; nel suo modello Unico 2011, al quadro RA, è presente il reddito dominicale, agrario, codice 4 per il titolo, i giorni e la percentuale di possesso, e il reddito dominicale imponibile uguale a zero: nel quadro F6 della DSU bisogna indicare questi terreni (in affitto), e quindi poi calcolarne il 20% del loro valore ai fini ICI, oppure necessita l'inserimento solo quando questi immobili sono di proprietà? Il codice 4 indica che il dichiarante è conduttore: il reddito dominicale è uguale a zero perché deve essere dichiarato dal proprietario. ■ I redditi percepiti dall'Inpdap e dall’Inps (che si evincono dal 770 semplificato) vanno tutti indicati nella dichiarazione ISEE? I redditi percepiti dall'Inail, dalla Cassa Edile e dalla C.i.m.l.a. vanno indicati nella dichiarazione ISEE? Laddove è emesso un CUD i relativi redditi vanno sempre indicati nella DSU, ad eccezione di eventuali redditi a tassazione separata. ■ Caso di modello Unico, RN compilato a zero, quadro RH partecipazioni positivo, ma compensato dalle perdite di anni precedenti: da qui RN uguale a zero (unico 2008 per 2007, dichiarazione ISEE anno 2008). Il reddito indicato nel quadro F4 della DSU va indicato con l’importo zero oppure va indicata la partecipazione positiva? Bisogna indicare il risultato prima delle perdite? Nel caso in esame, nel quadro F4 della DSU va indicato l’importo zero rilevato dal rigo RN1. PATRIMONIO MOBILIARE ■ Le partecipazioni al capitale sociale di una società di persone ricevute in eredità vanno dichiarate nel quadro F5 della DSU, anche se possono essere riscattate solo con delibera sociale all’unanimità in tal senso? Sì, in quanto rientrano nel patrimonio mobiliare. PROBLEMI PROCEDURALI ■ ■ E’ possibile utilizzare, per acquisire dichiarazioni Isee per il Comune, il pin al cittadino rilasciato dall’Inps? Assolutamente no: il pin al cittadino può essere utilizzato, tra l’altro, per acquisire direttamente solo la propria dichiarazione Isee e per consultare le dichiarazioni presenti in banca dati, nelle quali si compare come componente del nucleo. Diversamente, soltanto con il pin rilasciato dall’Inps alle amministrazioni, agli enti che erogano le prestazioni e ai Caf si è autorizzati ad acquisire le dichiarazioni Isee degli interessati. Una persona ha segnalato che, benché il commercialista le avesse compilato la DSU, ha scoperto che poi questa non è mai stata trasmessa alla banca dati Isee. La documentazione prodotta dal Tavolo Tecnico ISEE costituisce un orientamento di studi sulla norma a supporto degli Enti territoriali che applicano l’ISEE ed in quanto tale non ha valore vincolante per gli stessi Enti, con esonero di qualsiasi relativa responsabilità. Le note esposte sono frutto esclusivo del pensiero dei partecipanti al tavolo tecnico senza carattere impegnativo. nota n. 5/2011 RETTIFICA ISEE ■ Caso di un’attestazione ISEE dell’ottobre 2010, nella quale figura il dichiarante e sua moglie, quest’ultima con un codice fiscale errato, non validato al Fisco. La moglie ha ottenuto il codice fiscale dall’Agenzia delle Entrate solo a luglio del 2011 e l’Ente che eroga la prestazione ha richiesto la rettifica della DSU: può il Caf oggi rettificare la suddetta DSU, inserendo un codice fiscale che è stato appena rilasciato dal Fisco? Sì, poiché il Caf acquisisce off line e la procedura non si blocca in presenza di codici fiscali non validati all’Agenzia delle Entrate. SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA ■ Un cittadino non comunitario, munito di permesso di soggiorno ed iscritto al Centro per l’Impiego, può ottenere l’attestazione ISEE se non è residente in Italia? No, è necessaria l’iscrizione all’Anagrafe italiana. VALIDITÀ ATTESTAZIONE ISEE ■ Con riferimento a due DSU acquisite dal Caf a luglio e settembre 2010, senza alcuna differenza tra loro, è risultato che la seconda DSU è stata acquisita al solo scopo di cambiare il codice di identificazione del figlio studente a carico da “I” (soggetto a carico ai fini IRPEF) a “N” (coniuge e figli non presenti nello stato di famiglia), avendo trasferito altrove la propria residenza. Il Tavolo segnala che comunque tale variazione non era necessaria, non incidendo sul valore Isee del nucleo. La documentazione prodotta dal Tavolo Tecnico ISEE costituisce un orientamento di studi sulla norma a supporto degli Enti territoriali che applicano l’ISEE ed in quanto tale non ha valore vincolante per gli stessi Enti, con esonero di qualsiasi relativa responsabilità. Le note esposte sono frutto esclusivo del pensiero dei partecipanti al tavolo tecnico senza carattere impegnativo.