Sintesi - Ordine degli Avvocati di Milano

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Sintesi - Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Prof. Fausto Capelli
Diritto comunitario e internazionale
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Sintesi
dell’intervento del Prof. Fausto CAPELLI
Collegio europeo / Università di Parma
al Convegno di Milano del 25 ottobre 2013
organizzato dall' Ordine degli avvocati di Milano
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ITALIANI TIPICI
E TRADIZIONALI
I.
Due parole sui prodotti agroalimentari di qualità con denominazione protetta
e con riconoscimenti nazionali e regionali.
1. Questi prodotti hanno la caratteristica di essere collegati al territorio di
provenienza tramite la denominazione di riferimento. La denominazione è
riservata al prodotto indipendentemente dall’impresa che lo produce (mentre il
marchio commerciale tutela espressamente l’impresa e i suoi prodotti).
L’acquirente di un prodotto con denominazione di origine non conosce l’impresa
che lo produce (ad esempio non conosce il produttore della porzione di
Parmigiano Reggiano o di Prosciutto di Parma che egli acquista).
2. E’ una tradizione europea (Francia/Italia) che parte dai vini/legati al territorio.
3. In America, Australia, Canada si privilegiano invece i marchi (senza riferimento
al territorio).
4. A causa del successo ottenuto sui mercati internazionali, le denominazioni
protette di origine italiana (e di altri paesi europei) vengono imitate.
5. La tutela delle denominazioni è garantita in Europa mediante le registrazioni
effettuate a Bruxelles. Una tutela analoga è invece assente in sede internazionale.
6. Grazie al diritto europeo sono state quindi vinte le cause nelle controversie
contro i produttori esteri di Parmesan/Parmetta e Parmeso e di altri prodotti di
imitazione.
II. Aspetti economici
1. In Italia, il primo vantaggio dell’impiego delle denominazioni è per il settore
agricolo: ad esempio il 50% del latte italiano è impiegato per produrre formaggi
di pasta dura (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Asiago etc.), il 30% per
formaggi a pasta molle (gorgonzola, mozzarelle etc.) e il 20% per latte da bere e
per altri usi. Senza le denominazioni protette, il latte italiano non troverebbe
impiego in Italia, perché costa 30-40% in più del latte di importazione. Con le
denominazioni deve invece obbligatoriamente essere utilizzato latte italiano
proveniente dalle aree protette.
2. Le denominazioni protette sono strumenti di penetrazione dei mercati esteri
(diffusione del nome/notorietà). Si può quindi approfittare della notorietà dei
prodotti di imitazione per intervenire sugli stessi mercati pubblicizzando i
prodotti autentici.
3. Le denominazioni protette sono anche strumenti di attrazione dei turisticonsumatori sui luoghi di produzione. Sviluppo rurale. Un formaggio, un
prosciutto che prende il nome da un’area geografica determinata, la valorizza
con un elemento di pregio che resta impresso nella memoria del consumatore.
Accanto ai prodotti agricoli si possono pertanto promuovere anche quelli
artigianali/culturali mediante manifestazioni appositamente organizzate.
III. Promozione dei prodotti nei punti di ingresso (Aeroporti, Porti, Stazioni
ferroviarie etc.)
1. Considerato l'enorme aumento del turismo internazionale nei prossimi anni
(EXPO 2015 etc.), se i punti di ingresso dei turisti devono diventare le vetrine di
questi prodotti (e di altri con origine locale), occorre pensare alle alleanze tra:
(a)
(b)
(c)
(d)
Consorzi dei produttori dei prodotti tipici
Associazioni delle imprese di prodotti alimentari / Federalimentare
Istituzioni (Regioni, Provincie, Comuni)
Enti (Camere di Commercio, Organizzazioni agricole, Associazioni
commerciali, etc.).
(e) Organizzazioni aeroportuali che si occupano dei servizi.
2. Modalità di promozione
(a) Il nome di un prodotto alimentare legato ad una zona di origine che rimane
impresso nella mente del consumatore può evocare ricordi non solo legati
alla gastronomia.
(b) Si potrebbe quindi mettere a punto particolari forme di presentazione dei
prodotti negli stessi aeroporti e negli altri punti di ingresso dei turisti
(c) Ci sono prodotti che vantano citazioni in celebri capolavori della letteratura
mondiale: cfr. Parmigiano-Reggiano (Boccaccio;Molière, Stevenson: Isola
del Tesoro, Tolstoj: Anna Karenina, Rablais, etc.). Si potrebbe pensare alla
presentazione dei prodotti (con degustazione) attraverso la copia anastatica
del passo originale del libro con tutte le traduzioni che stanno intorno.
(d) La stessa "Alitalia" che "vola" in cattive acque potrebbe avvalersi di tali
apporti per acquisire passeggeri.
(e) Ci sono inoltre Consorzi ed Associazioni di imprese che organizzano premi
destinati ai migliori produttori di un determinato prodotto. Si può pensare di
organizzare, di tanto in tanto, le manifestazioni anche negli aeroporti.
(f) Occorre infine, ricordarsi della dieta mediterranea (scoperta da un
americano: Ancel Keys) che è divenuta Patrimonio immateriale
dell’UNESCO. Si può quindi pubblicizzare i prodotti alimentari italiani non
solo per le loro qualità gastronomiche, ma anche per le loro proprietà
salutistiche.
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(g) In considerazione della rilevanza dei risultati che si possono ottenere
valorizzando i prodotti agroalimentari italiani tipici e tradizionali, occorre
pertanto proteggere le loro denominazioni sotto il profilo giuridico. Poiché
le denominazioni di tali prodotti sono circa 4500 in tutta Italia e di queste
soltanto 230 (circa) vengono protette in sede europea come DOP e IGP,
occorre provvedere alla difesa delle altre con strumenti nazionali. Tale
difesa risulta ostacolata dalla sentenza della Corte di giustizia emessa l'8
settembre 2009 nella causa Bud II (n. C 478/2007), nella quale la Corte di
giustizia ha riservato in via esclusiva all'Unione europea il potere di
registrare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di
provenienza dei prodotti agroalimentari. Si tratta di una sentenza, a mio
avviso, sbagliata come ho cercato di dimostrare nel commento pubblicato
nella Rivista "Diritto comunitario e degli scambi internazionali", 2010, p.
401 ss. Se non si consente agli Stati membri di proteggere, registrandole in
sede nazionale, le denominazioni che non hanno una grande diffusione al di
fuori delle zone di produzione, sarà impossibile tutelarle in futuro, perché
l'Unione europea, che ha impiegato venti anni per registrare 230 (circa)
denominazioni italiane, non riuscirà mai a tutelare le rimanenti 4250, le
quali resteranno pertanto prive di tutela. Senza contare che la registrazione
in sede europea di denominazioni relative a prodotti di scarsa diffusione,
rischia di inflazionarne il numero con il risultato di banalizzarle. Se si tratta
di assicurare una qualche notorietà a prodotti tipici e tradizionali di scarsa
diffusione, dopo averle registrate in sede nazionale si potrebbe comunque
pubblicizzarle tramite un registro europeo. Nel caso in cui, con l'andare del
tempo, una denominazione registrata in sede nazionale dovesse avere una
diffusione più ampia al di fuori della regione di produzione, si potrebbe
sempre registrarla successivamente in sede europea. (Per un
approfondimento su tali tematiche v. F. CAPELLI, Tutela della qualità dei
prodotti agroalimentari sotto il profilo giuridico: riflessioni sulla riforma
della disciplina dell’Unione europea, in Diritto comunitario e degli scambi
internazionali, 2011, p. 789 ss.).
IV. Finanziamenti pubblici
1. Per le iniziative sopra indicate, oltre alla partecipazione degli operatori
interessati (Consorzi, singoli produttori, Associazioni, etc.) è possibile chiedere
l’intervento finanziario pubblico.
2. Il finanziamento pubblico può provenire:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
dall’Unione europea (Regolamenti n. 3/2008 e n. 501/2008)
dai Ministeri
dalle Regioni
dalle Province
dai Comuni
dalle Camere di commercio.
Si potrebbe quindi preparare, insieme ai Consorzi dei produttori interessati, idonei
progetti in grado di ottenere finanziamenti adeguati.
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