Sintesi - Ordine degli Avvocati di Milano
Transcript
Sintesi - Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Prof. Fausto Capelli Diritto comunitario e internazionale Tel. (0039) 02.867892 r.a. - 02.804162 Telefax (0039) 02.86463480 20123 Milano – Via Torino, 51 E-mail: [email protected] Sintesi dell’intervento del Prof. Fausto CAPELLI Collegio europeo / Università di Parma al Convegno di Milano del 25 ottobre 2013 organizzato dall' Ordine degli avvocati di Milano VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ITALIANI TIPICI E TRADIZIONALI I. Due parole sui prodotti agroalimentari di qualità con denominazione protetta e con riconoscimenti nazionali e regionali. 1. Questi prodotti hanno la caratteristica di essere collegati al territorio di provenienza tramite la denominazione di riferimento. La denominazione è riservata al prodotto indipendentemente dall’impresa che lo produce (mentre il marchio commerciale tutela espressamente l’impresa e i suoi prodotti). L’acquirente di un prodotto con denominazione di origine non conosce l’impresa che lo produce (ad esempio non conosce il produttore della porzione di Parmigiano Reggiano o di Prosciutto di Parma che egli acquista). 2. E’ una tradizione europea (Francia/Italia) che parte dai vini/legati al territorio. 3. In America, Australia, Canada si privilegiano invece i marchi (senza riferimento al territorio). 4. A causa del successo ottenuto sui mercati internazionali, le denominazioni protette di origine italiana (e di altri paesi europei) vengono imitate. 5. La tutela delle denominazioni è garantita in Europa mediante le registrazioni effettuate a Bruxelles. Una tutela analoga è invece assente in sede internazionale. 6. Grazie al diritto europeo sono state quindi vinte le cause nelle controversie contro i produttori esteri di Parmesan/Parmetta e Parmeso e di altri prodotti di imitazione. II. Aspetti economici 1. In Italia, il primo vantaggio dell’impiego delle denominazioni è per il settore agricolo: ad esempio il 50% del latte italiano è impiegato per produrre formaggi di pasta dura (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Asiago etc.), il 30% per formaggi a pasta molle (gorgonzola, mozzarelle etc.) e il 20% per latte da bere e per altri usi. Senza le denominazioni protette, il latte italiano non troverebbe impiego in Italia, perché costa 30-40% in più del latte di importazione. Con le denominazioni deve invece obbligatoriamente essere utilizzato latte italiano proveniente dalle aree protette. 2. Le denominazioni protette sono strumenti di penetrazione dei mercati esteri (diffusione del nome/notorietà). Si può quindi approfittare della notorietà dei prodotti di imitazione per intervenire sugli stessi mercati pubblicizzando i prodotti autentici. 3. Le denominazioni protette sono anche strumenti di attrazione dei turisticonsumatori sui luoghi di produzione. Sviluppo rurale. Un formaggio, un prosciutto che prende il nome da un’area geografica determinata, la valorizza con un elemento di pregio che resta impresso nella memoria del consumatore. Accanto ai prodotti agricoli si possono pertanto promuovere anche quelli artigianali/culturali mediante manifestazioni appositamente organizzate. III. Promozione dei prodotti nei punti di ingresso (Aeroporti, Porti, Stazioni ferroviarie etc.) 1. Considerato l'enorme aumento del turismo internazionale nei prossimi anni (EXPO 2015 etc.), se i punti di ingresso dei turisti devono diventare le vetrine di questi prodotti (e di altri con origine locale), occorre pensare alle alleanze tra: (a) (b) (c) (d) Consorzi dei produttori dei prodotti tipici Associazioni delle imprese di prodotti alimentari / Federalimentare Istituzioni (Regioni, Provincie, Comuni) Enti (Camere di Commercio, Organizzazioni agricole, Associazioni commerciali, etc.). (e) Organizzazioni aeroportuali che si occupano dei servizi. 2. Modalità di promozione (a) Il nome di un prodotto alimentare legato ad una zona di origine che rimane impresso nella mente del consumatore può evocare ricordi non solo legati alla gastronomia. (b) Si potrebbe quindi mettere a punto particolari forme di presentazione dei prodotti negli stessi aeroporti e negli altri punti di ingresso dei turisti (c) Ci sono prodotti che vantano citazioni in celebri capolavori della letteratura mondiale: cfr. Parmigiano-Reggiano (Boccaccio;Molière, Stevenson: Isola del Tesoro, Tolstoj: Anna Karenina, Rablais, etc.). Si potrebbe pensare alla presentazione dei prodotti (con degustazione) attraverso la copia anastatica del passo originale del libro con tutte le traduzioni che stanno intorno. (d) La stessa "Alitalia" che "vola" in cattive acque potrebbe avvalersi di tali apporti per acquisire passeggeri. (e) Ci sono inoltre Consorzi ed Associazioni di imprese che organizzano premi destinati ai migliori produttori di un determinato prodotto. Si può pensare di organizzare, di tanto in tanto, le manifestazioni anche negli aeroporti. (f) Occorre infine, ricordarsi della dieta mediterranea (scoperta da un americano: Ancel Keys) che è divenuta Patrimonio immateriale dell’UNESCO. Si può quindi pubblicizzare i prodotti alimentari italiani non solo per le loro qualità gastronomiche, ma anche per le loro proprietà salutistiche. 2 (g) In considerazione della rilevanza dei risultati che si possono ottenere valorizzando i prodotti agroalimentari italiani tipici e tradizionali, occorre pertanto proteggere le loro denominazioni sotto il profilo giuridico. Poiché le denominazioni di tali prodotti sono circa 4500 in tutta Italia e di queste soltanto 230 (circa) vengono protette in sede europea come DOP e IGP, occorre provvedere alla difesa delle altre con strumenti nazionali. Tale difesa risulta ostacolata dalla sentenza della Corte di giustizia emessa l'8 settembre 2009 nella causa Bud II (n. C 478/2007), nella quale la Corte di giustizia ha riservato in via esclusiva all'Unione europea il potere di registrare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di provenienza dei prodotti agroalimentari. Si tratta di una sentenza, a mio avviso, sbagliata come ho cercato di dimostrare nel commento pubblicato nella Rivista "Diritto comunitario e degli scambi internazionali", 2010, p. 401 ss. Se non si consente agli Stati membri di proteggere, registrandole in sede nazionale, le denominazioni che non hanno una grande diffusione al di fuori delle zone di produzione, sarà impossibile tutelarle in futuro, perché l'Unione europea, che ha impiegato venti anni per registrare 230 (circa) denominazioni italiane, non riuscirà mai a tutelare le rimanenti 4250, le quali resteranno pertanto prive di tutela. Senza contare che la registrazione in sede europea di denominazioni relative a prodotti di scarsa diffusione, rischia di inflazionarne il numero con il risultato di banalizzarle. Se si tratta di assicurare una qualche notorietà a prodotti tipici e tradizionali di scarsa diffusione, dopo averle registrate in sede nazionale si potrebbe comunque pubblicizzarle tramite un registro europeo. Nel caso in cui, con l'andare del tempo, una denominazione registrata in sede nazionale dovesse avere una diffusione più ampia al di fuori della regione di produzione, si potrebbe sempre registrarla successivamente in sede europea. (Per un approfondimento su tali tematiche v. F. CAPELLI, Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari sotto il profilo giuridico: riflessioni sulla riforma della disciplina dell’Unione europea, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2011, p. 789 ss.). IV. Finanziamenti pubblici 1. Per le iniziative sopra indicate, oltre alla partecipazione degli operatori interessati (Consorzi, singoli produttori, Associazioni, etc.) è possibile chiedere l’intervento finanziario pubblico. 2. Il finanziamento pubblico può provenire: (a) (b) (c) (d) (e) (f) dall’Unione europea (Regolamenti n. 3/2008 e n. 501/2008) dai Ministeri dalle Regioni dalle Province dai Comuni dalle Camere di commercio. Si potrebbe quindi preparare, insieme ai Consorzi dei produttori interessati, idonei progetti in grado di ottenere finanziamenti adeguati. 3