Detrazione spese sanitarie modello 730/2016

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Detrazione spese sanitarie modello 730/2016
Detrazione spese sanitarie
modello 730/2016
Assistenza sanitaria integrativa (Metasalute – Fasi Fiat – Unisalute ecc.)
quali sono le spese sanitarie che posso ancora detrarre?
Si considerano a carico del contribuente la parte restante delle spese sanitarie sostenute nel 2015
che non sono state rimborsate da assicurazioni sanitarie integrative.
È possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese
sostenute per:
 prestazioni chirurgiche;

analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
 prestazioni specialistiche;

acquisto o affitto di protesi sanitarie;
 prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di
medicina omeopatica);
 ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano
in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla
retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere
separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di
anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E25);

acquisto di medicinali;
 spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per
aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla
fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che
deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
20/E del 13/05/2011);

spese relative al trapianto di organi;

importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale.
È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19 per cento
anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:
 assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
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 prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto
all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato
all’assistenza diretta della persona;
 prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
 prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia
occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili
anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento
attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario
(circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).
Documentazione da conservare
Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la seguente documentazione
fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali gli scontrini fiscali contenenti la
natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di
ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
 per le protesi che non rientrano tra i dispositivi medici, oltre alle relative fatture, ricevute o
quietanze, anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in
base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati
a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o
quietanza non sia rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, il medesimo
attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.Anche in questa ipotesi, in
alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici,
un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle
predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici
dell’Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a
carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
 per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una
certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto
a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto
portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992.
Spese mediche all’estero
Le spese mediche sostenute all’estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe
sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la
documentazione debitamente quietanzata. Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al
soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che
danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie
.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano;
in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la
traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una
lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
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Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è
necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.
La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da
una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia
Giulia, appartiene alla minoranza slovena.
Spese sanitarie per persone con disabilità
Tra le spese sanitarie rientrano le:
spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al
sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992,
per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese
sostenute per:
 l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il
contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
 le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con
disabilità(spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni
specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese
sanitarie che danno diritto ad
 una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11
 l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
 la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
 la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle
abitazioni;
 l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.
Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la
quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 o del 36 o del 50 per cento per
le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da
E41
a E53)
spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità
d’integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992.
Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un
sussidio
telematico (rigo E3);
spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite
capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E4). Sono tali le spese
sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1,
lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.
Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata
dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non
solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti
coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del
riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la
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locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non
vedenti e dei sordi, individuati dall’art. 1, della L. 12 marzo 1999, n. 68.
La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche:
1) ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di
accompagnamento;
2) agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
3) ai soggetti affetti da pluriamputazioni.
Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall’art. 3, c. 3, della
L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della
deambulazione. La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione
per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al
punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento,
emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.
Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione
della capacità di deambulazione”, le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” sussistono
ogni qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione
per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende
necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di
invalidità.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano “ridotte o impedite
capacità motorie permanenti” la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non
può essere effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità
motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in
alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta
Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o
impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art.8 della L. n. 449 del 1997.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie,
purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285.
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della
carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso
gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, rientrano:





pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nell’abitacolo della
persona con disabilità;
 sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
 sportello scorrevole.
Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli
sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un
collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
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I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi
equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti
sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In
questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al
momento
della concessione dei benefici pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche
mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione
sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non
essere autenticata
se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che
l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a
precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità,
considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell’invalidità medesima.
Si precisa che la detrazione compete a tutte le persone con disabilità con ridotte o impedite
capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia della
persona con disabilità che dei soggetti cui risulta a carico.
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:
 motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al
massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea
carrozzeria (lett. b) - art. 53);

motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e
cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c)
- art. 53);

motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate
cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).
Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:
 autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti
compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));

autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico
non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di
persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente (art. 54, lett. c));

autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di
persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
 autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per
essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il
conducente (art. 54, lett. m)).
Farmaci detraibili
Indipendentemente dalla patologia tutti i farmaci acquistati durante l’anno d’imposta a
cui fa riferimento la dichiarazione dei redditi rientrano nella categoria delle spese mediche
detraibili.
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Farmaci non detraibili
I farmaci non detraibili invece sono quei prodotti non classificati come medicinali,
(senza il bugiardino sottoscritto dal Ministero della Salute Italiana).
Il parafarmaco per esempio non è considerato come un medicinale, ma più simile
ad un integratore.
Sintetizzando, rientrano tra i farmaci non detraibili:
 i parafarmaci;
 gli integratori alimentari;
 i prodotti bambini (latte in polvere, integratori etc.).
Sono escluse dalle detrazioni le spese per acquisto di farmaci
 Con Risoluzione 256/2008 è stato chiarito che per quanto riguarda gli integratori, in
quanto“appartenenti all’area alimentare” non è consentita la detrazione.

Con Risoluzione 396/2008 è stato inoltre precisato che nemmeno per i parafarmaci è
consentita la detrazione, in quanto, pur in presenza di ricetta specialistica, essi non
possono essere equiparati a medicinali, poiché non vantano proprietà di tipo terapeutico
Come si documentano le spese mediche
E’ essenziale per ottenere le detrazioni spese mediche del 19% ai fini IRPEF, conservare con
cura le ricevute che attestino l’effettiva spesa medico-sanitaria sostenuta.
In base al tipo di prestazione o prodotto acquistato è necessario tenere da parte
determinati documenti. Il cosiddetto scontrino parlante va conservato per 4 anni anche
in caso di dichiarazione dei redditi mediante modello 730 precompilato. Nel dettaglio,
bisognerà conservare:
 medicinali e dispositivi medici: fattura o “scontrino parlante” che specifica generalità
del contribuente e della farmacia (parafarmacia o altro esercizio commerciale), natura,
quantità e qualità del farmaco (grazie al codice alfanumerico);
 protesi: oltre alle fatture ( quietanze o ricevute) è utile conservare la richiesta di
prescrizione redatta dal medico curante, fatta eccezione per i medici che intrattengono,
in maniera diretta, rapporti col paziente (in quel caso basterà un’autocertificazione delle
spese mediche unita alla fattura).
 Visite mediche: fattura redatta dal medico che riporti le caratteristiche della prestazione, il
prezzo, la data e le generalità di entrambe i soggetti (medico e paziente).
Detrazione dispositivi medici
Tratto da CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 20/E del 13 maggio 2011
Per definire la nozione di dispositivi medici è stato acquisito il parere del Ministero della Salute.
Sulla base di tale parere si precisa che: • sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le
strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1,
comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00), e
che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette
normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive
europee di settore; • non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare.
38 Per agevolare l’attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla
detrazione, il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e
dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi
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medici di uso più comune (allegato alla presente circolare). Dal punto di vista fiscale, fermo
restando che la generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la
detrazione della relativa spesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr, risoluzione n.
253 del 2009) si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:
• dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la
descrizione del dispositivo medico; • è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto
per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici
contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE,
90/385/CEE e 98/79/CE; per i dispositivi medici compresi nell’elenco, ovviamente, il contribuente
non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che
rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per
ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato
ha la marcatura CE.
ALLEGATO DISPOSITIVI MEDICI DI USO PIÙ COMUNE
1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997 - Lenti oftalmiche correttive
dei difetti visivi - Montature per lenti correttive dei difetti visivi - Occhiali premontati per presbiopia Apparecchi acustici - Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate - Siringhe - Termometri - Apparecchio
per aerosol - Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa - Penna pungidito e lancette per il
prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia - Pannoloni per incontinenza - Prodotti
ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.) Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..) - Lenti a contatto - Soluzioni per lenti a
contatto - Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.) - Materassi ortopedici e
materassi antidecubito
2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del
2000 • Contenitori campioni (urine, feci) • Test di gravidanza • Test di ovulazione • Test menopausa •
Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio • Strisce/Strumenti per la determinazione del
colesterolo totale, HDL e LDL • Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi • Test autodiagnostici
per le intolleranze alimentari • Test autodiagnosi prostata PSA • Test autodiagnosi per la determinazione del
tempo di protrombina (INR) • Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci • Test autodiagnosi per la
celiachia
Detrazione acquisto lenti a contatto
La detrazione delle spese per l’acquisto delle lenti a contatto è regolata dall’articolo 15,
comma 1, lettera c), del Dpr n.917/86. Nello specifico, questo articolo stabilisce che tanto il costo
delle lenti a contatto quanto delle soluzioni può essere detratto nella dichiarazione dei
redditi Modello 730 o Modello Unico.
La detrazione del costo delle lenti a contato e delle soluzioni si applica nella misura del 19%
dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche). Questa detrazione riguarda in maniera
specifica le spese sanitarie che però non rientrano nella categoria delle spese “mediche generiche
e di assistenza specifica”. E la detrazione si applica alla parte che eccede una soglia minima di
spesa per lenti a contatto o soluzioni: questa soglia è pari a 129,11 euro.
La normativa sulla detrazione delle lenti a contatto prevede anche un altro, importante vantaggio:
nel Modello 730 o nel Modello Unico possono essere detratte anche le spese per le lenti a contatto
che hanno sostenuto i famigliari“fisicamente a carico”.
Ovviamente per usufruire della detrazione bisogna poter presentare i regolari scontrini (o in
alternativa delle regolari fatture) che attestino l’acquisto dei prodotti in questione. Dallo scontrino o
dalla fattura deve risultare il soggetto che sostiene la spesa, e anche la descrizione del dispositivo
medico in questione. Inoltre il soggetto che chiede la detrazione deve anche conservare gli
appositi documenti che attestano la marcatura CE del dispositivo medico acquistato.
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La detrazione del costo delle lenti a contatto dalla dichiarazione dei redditi è possibile perché
queste lenti rientrano nella categoria dei dispositivi medici: questo importante aspetto è stato
anche chiarito da una circolare diramata dall’Agenzia delle entrate in data 13 maggio 2011.
Detrazione acquisto di occhiali –
Spesa detraibile. Con particolare riferimento al caso della detrazione di spese sostenute per
l’acquisto di occhiali certificate dall’emissione da parte dell’ottico del solo scontrino fiscale, con la
Circolare n. 95/E del 12 maggio 2000, è stato sostenuto che detta spesa deve essere documentata
oltre che dallo scontrino fiscale anche da un’attestazione dell’ottico dalla quale risulti che l’acquisto
della protesi è necessaria a sopperire ad una patologia della vista del contribuente o dei suoi
familiari a carico, esplicitamente escludendo la possibilità dei ricorrere ad una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio per giustificare l’acquisto. Nello stesso senso si è espressa la Circolare n.
55/E del 14 giugno 2001.
Detrazione visita medica rinnovo patente –
portare fattura / ricevuta della visita medica rinnovo patente
Detrazione fisioterapia
La Fattura che il Fisioterapista rilascia può quindi essere detratta dalle imposte anche in assenza
di Prescrizione Medica (Con circolare 1° luglio 2010, n. 39/E, par. 3.2,) , ai fini della detrazione ,
dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista dovranno risultare la
relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Detrazione attrezzature sanitarie
Questa categoria fa riferimento agli apparecchi per aerosol, acquistati o presi a nolo, misuratori di
pressione, termometri, misuratori di glicemia, aghi, garze, siringhe, flebo, idropulsori, inalatori
termali, ortopedici, test e contenitori per esami, compresi i contenitori per le urine (cfr. Circ. n° 95
del 12/05/2000, Paragrafo 1.1.6). Sono prodotti inclusi nella definizione di "Dispositivo medico".
Nel 2010,, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di rendere noto l’elenco delle sigle che identificano
farmaci detraibili. Nella dichiarazione dei redditi, potranno rientrare nelle spese mediche gli
scontrini su cui sono riportate le diciture: “farmaco”, “medicinale”, “med.”, “f.co”, “otc” e “sop” (sigle
che indicano i medicinali di automedicazione, senza prescrizione medica), “omeopatico”, “ticket” o
“preparazione galenica”. Niente detrazione, invece, per i prodotti definiti come “integratori” o
“fitoterapici”.Un ulteriore innovazione, inoltre, riguarda le modalità di presentazione della
documentazione. Agli scontrini che riportano la dicitura “ticket”, non dovrà più essere allegata
una fotocopia della ricetta con cui il farmaco è stato prescritto. Tale obbligo era paradossale: i
pochi centesimi della fotocopia allegata, infatti, sottoponevano il consumatore a un costo superiore
a quanto recuperato al momento della dichiarazione dei redditi.
Detrazione Plantare – Corsetto
Corsetto , plantare portare la richiesta del medico e la fattura / scontrino.
Detrazione prestazioni eseguite da dietisti e chiropratici
Spesa detraibile se le prestazioni sanitarie sono rese da soggetti diversi dai medici, la detrazione
è ammissibile solo a condizione che le prestazioni stesse, oltre ad essere collegate alla cura di una
patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (circolare
23 aprile 2010, n. 21/E , punto 4.6).
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Detrazione prestazioni sanitarie rese dal podologo, dal fisioterapista e
dal logopedista
– Spesa detraibile purché siano state prescritte da un medico (circolare 1 luglio 2010, n.
39/E). Tale interpretazione è stata poi superata dalla Circolare 19/E del 1° giugno 2012 la quale
ha previsto per le figure sanitarie elencate nel D.M. 29 marzo 2001, (podologo, fisioterapista,
logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della
riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale) di poter beneficiare
della detrazione Irpef anche senza la prescrizione medica. Tuttavia, ai fini della detrazione, dal
documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno
risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Detrazione ausili per incontinenti (esempio, pannoloni)
Spesa detraibile. Per documentare la spesa è necessario lo scontrino fiscale emesso dal
rivenditore commerciale, che deve necessariamente contenere la descrizione del prodotto
acquistato, e in ogni caso, in alternativa, la prescrizione del medico oppure un’autocertificazione
attestante la necessità per la quale è stato acquistato l’ausilio (Circolare 18 maggio 2006, n. 17/ E).
Detrazione materassi –
Spesa detraibile, ma solo per l’acquisto di materassi che presentino le caratteristiche tipologiche
individuate dal D.M. n. 332/1999 come idonee a consentire la riconduzione alla categoria dei
materassi antidecubito (Risoluzione 26 gennaio 2007, n. 11/E).
Detrazione macchinari per magnetoterapia e fisiokinesiterapia
Spesa detraibile, se rientrano nella classificazione nazionale dei dispositivi medici (Risoluzione 29
settembre 2009, n. 253/E).
Detrazioni parrucche
Spesa detraibile, se servono a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia (ad
esempio in caso di cure chemioterapiche) e ad alleviare una condizione di grave disagio
psicologico nelle relazioni di vita quotidiana (Risoluzione 16 febbraio 2010, n. 9/E).
Integratori alimentari
–
Spesa non detraibile, anche se assunti a scopo terapeutico su prescrizione di un medico
specialista (Risoluzione 20 giugno 2008, n. 256/E).
Parafarmaci –
Spesa non detraibile (Risoluzione 22 ottobre 2008, n. 396/E).
Spese sostenute per conservare le cellule staminali del cordone
ombelicale per uso futuro proprio –
Spesa non detraibile (Risoluzione 12 giugno 2009, n. 155/E).
Detrazione spese sostenute per l’affitto di apparecchiature sanitarie –
Sono detraibili le spese sostenute per l’affitto di apparecchiature sanitarie quali macchie per
aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna (Circolare 1° giugno 1999, n. 122/E).
Detrazione prestazioni professionali di psicologi e psicoterapeuti –
Spesa detraibile, in quanto equiparabile alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i
cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica: pertanto è possibile
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ammettere alla detrazione per spese mediche le prestazioni sanitarie rese da psicologi e
psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica (Circolare 13 maggio 2011, n.
20/E).
Detrazione spese specialistiche quali epidurale , inseminazione
artificiale,amniocentesi, villo centesi e diagnosi prenatale
Spesa detraibile. Rientrano tra le spese specialistiche anche l’anestesia epidurale, l’inseminazione
artificiale, l’amniocentesi, la villocentesi e altre analisi di diagnosi prenatale (C.M. 3 maggio 1996,
n. 108/E).
Detrazione perizie medico legali –
Spesa detraibile. Le spese mediche sostenute per perizie medico-legali sono detraibili (C.M. 12
maggio 2000, n. 95).
Detrazione acquisto dispositivi medici presso erboristerie –
Spesa detraibile. È possibile beneficiare della detrazione d’imposta anche in relazione ai
dispositivi medici acquistati presso le erboristerie, purché risultino soddisfatte le condizioni indicate
nella Circolare n. 20/E del 2011 (Circolare 1° giugno 2012, n. 19/E).
Detrazioni prestazioni rese dagli osteopati
Spesa non detraibile. Sono invece detraibili le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili
alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese
da iscritti a dette professioni sanitarie (Circolare 21 maggio 2014, n. 11/E).
Detrazione spese sostenute per visite nutrizionali eseguite da biologi
con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate –
Spesa detraibile. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato
dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione
sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica (Circolare n. 19/E/2012, par. 2.2).
La non necessità della prescrizione medica va correttamente vista nell’ottica della semplificazione
degli adempimenti fiscali per i contribuenti, e non implica, né sul piano normativo, né sul piano del
concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività
sanitarie in difformità dalle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplina (Circolare 21
maggio 2014, n. 11/E).
Spese sostenute per il trasporto in ambulanza ?
Le spese sostenute per il trasporto in ambulanza non rientrano tra le spese mediche per le quali
spetta la detrazione che , invece compete per quelle di assistenza medica sostenute durante il
tragitto (cfr. circolare ministeriale n.108/E del 03/05/1996 al punto 2.4.1)
Sono invece ammesse alla detrazione del 19% per l’ intero ammontare (senza togliere la
franchigia di 129,11 €) le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del soggetto portatore di
handicap .
Detrazione
spese
mediche
sostenute
per
Chiroterapia
Fisiochinesiterapia/chinesiterapia –Massaggi – Massofisioterapia –
Osteopata - Riflessologia - Tecarterapia
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È ammessa la detrazione delle spese sostenute per l’agopuntura purchè certificate
da ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o dal ticket, se la prestazione è resa
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Si precisa che l'agopuntura – ricompresa tra
le spese mediche generiche – può essere praticata in Italia solamente da medici laureati;
pertanto, non è necessaria la prescrizione medica.
Chiroterapia
Le spese sostenute per prestazioni rese da un chiropratico possono essere portate in
detrazione purchè prescritte da un medico ed eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la
responsabilità
di
uno
specialista.
Ciò è dovuto al fatto che in Italia la figura del chiropratico non è riconosciuta e non è ancora stata
attuata l’istituzione di un apposito albo.
Riferimento: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 18 maggio 2006 (quesito 1).
Fisiochinesiterapia/chinesiterapia
Sono detraibili le spese sostenute per le prestazioni di fisiochinesiterapia, chinesiterapia,
magnetoterapia, e laserterapia. Essendo tali prestazioni erogate da figure professionali non
riconosciute, ai fini della detrazione, è necessaria la prescrizione medica e la ricevuta fiscale o
fattura della spesa sostenuta da parte della struttura autorizzata operante sotto il controllo di un
medico specialista.
Si precisa infine che le spese sostenute per l’acquisto dei macchinari (c.d. “macchinari di nuova
generazione”) necessari per l’esecuzione delle terapie sopra indicate sono detraibili se rientranti
nell’elenco dei dispositivi medici approvata dal Ministero della Salute (elenco aggiornato con il
D.M. 7 ottobre 2011).
Per comprovare l’acquisto è necessario lo scontrino o la fattura con indicato il soggetto che
sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico. È inoltre necessario che il contribuente
dimostri che il prodotto risponde alla definizione di dispositivo medico di cui all'art. 1, comma 2, dei
tre D.Lgs. di settore (n. 507/92, n. 46/97, n. 332/00) ed è contrassegnato dalla marcatura CE che
ne attesta la conformità alle Direttive Europee (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).
Riferimento: Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 13 maggio 2011 (quesito 5.16 e allegato)
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 253 del 29 settembre 2009
Massaggi
Possono godere della detrazione del 19 per cento i massaggi necessari per la cura di una
determinata patologia eseguiti da un medico. Se invece tali prestazioni sono eseguite da
persone diverse, le spese sostenute possono essere detratte solamente se prescritte da un
medico ed eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità di uno specialista.
Si precisa infine che non sono mai detraibili le spese sostenute per i massaggi Shiatsu.
Massofisioterapia
Sono detraibili le spese sostenute dal contribuente per cicli di cure massofisioterapiche.
Per la documentazione necessaria alla detrazione di tale onere è necessario distinguere il
momento del conseguimento del titolo da parte della figura professionale. Se infatti il
massofisioterapista ha conseguito il diploma con formazione triennale entro il 17 marzo 1999 la
prestazione può essere portata in detrazione in dichiarazione dei redditi previa presentazione della
ricevuta fiscale o fattura da lui rilasciata o del ticket se la prestazione è resa nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale. Diversamente, se il masso fisioterapista ha conseguito il titolo
abilitativo successivamente alla data del 17 marzo 1999, oltre alla ricevuta fiscale/fattura è
necessaria la prescrizione medica.
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Riferimento: Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96 del
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 Aprile 2015
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ottobre
2012
Osteopata
Si rammenta che l’attività svolta dall’osteopata non è considerata in Italia attività medicosanitaria. Pertanto le spese sostenute per trattamenti eseguiti dall'osteopata non si ritengono
detraibili ai fini IRPEF.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 ha risposto alla domanda
riguardante la detraibilità come spese mediche degli importi pagati per le prestazioni rese
dall’osteopata. E il Fisco risponde dopo aver interpellato il Ministero della salute. Quest’ultimo,
come si legge nella circolare, “ha precisato che a tutt’oggi la figura dell’osteopata non è
annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute, il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale
del Ministero stesso”.Continua l’Agenzia delle Entrate: “Il Ministero della Salute precisato, altresì,
che, in attesa di un eventuale riconoscimento normativo, le attività che in altri Paesi sono svolte
dall’osteopata afferiscono in Italia alle professioni sanitarie. In considerazione del parere fornito dal
Ministero della Salute, si ritiene che le prestazioni rese dagli osteopati non consentano la
fruizione della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, e che le spese per
prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni
sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie”.
Riferimento: Agenzia delle Entrate nella circolare n. 11/E del 21 maggio 2014
Riflessologia
Le spese sostenute per cicli di cure di riflessologia non possono essere detratte in dichiarazione
dei redditi, neanche previa prescrizione medica. La riflessologia come la naturopatia, i massaggi
Shiatsu e le altre prestazioni di medicina olistica non sono rese da personale medico o
paramedico.
Tecarterapia
Sono detraibili le spese sostenute per sedute di tecarterapia purchè in presenza di
prescrizione medica e di ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta da parte della struttura
autorizzata operante sotto il controllo di un medico specialista.
RIPARTIZIONE DELLE SPESE MEDICHE TRA I GENITORI
Le spese mediche sostenute per i figli a carico possono essere detratte da uno solo dei
genitori, anche se la documentazione della spesa è intestata al figlio?
 Il criterio di ripartizione degli oneri tra i genitori, previsto dalla nuova formulazione
dell’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, vale esclusivamente ai fini della ripartizione,
tra i genitori stessi, delle detrazioni per familiari a carico.Per quanto riguarda le modalità di
ripartizione tra i coniugi delle deduzioni di cui all’articolo 10, comma 2, e delle detrazioni di
cui all’articolo 15, comma 2, del TUIR, restano confermate le indicazioni già fornite dai
precedenti documenti di prassi ed in particolare dalle istruzione ai modelli di dichiarazione.

In particolare, quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la
deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa.

Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere
suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento.Qualora i genitori
intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel
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documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione tramite l’ apposita
autocertificazione che viene fatta compilare dal CAF.
Le spese mediche sostenute dalla moglie a carico al 100% possono essere imputate al
marito?
 Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare
detraibile l’intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.
Un nucleo familiare è composto dai genitori e una figlia convivente non fiscalmente a
carico. La ragazza ha sostenuto nel corso dell’anno diverse spese sanitarie e non tutte
potranno essere detratte per motivi di incapienza dovuti al basso reddito percepito. I
genitori hanno la possibilità di detrarre le spese sanitarie della figlia che non trovano
capienza nella dichiarazione dei redditi della stessa tenendo conto che si riferiscono a
visite specialistiche private, prodotti omeopatici, prodotti alimentari acquistati in farmacia
per intolleranza al glutine?


Come indicato nelle Istruzioni Ministeriali del mod. 730, nel rigo E2 dei genitori, possono
essere indicate esclusivamente le spese sanitarie sostenute a favore di un familiare non a
carico affetto dapatologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per
le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell’imposta da questo dovuta.
L’art. 15, comma 2 del TUIR prevede che la detrazione spetta per la parte che non trova
capienza nell’imposta dovuta relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali
patologie ed entro il limite annuo di euro 6.197,48.Nel caso in esame pertanto non
riteniamo possibile la detrazione nella dichiarazione dei genitori.
Marca da bollo da 2 € su fatture mediche ecc.
La marca da bollo su fatture mediche e minimi 2015 da applicare alle fatture sia cartacee che
elettroniche è obbligatoria per importi superiori a € 77,47 così come stabilito dal DM 24.5.2005.
Il bollo su fatture 2015 va assolto tramite l'acquisto, l'applicazione e l'annullamento della marca,
ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio o in modo virtuale, ed è obbligatoria sia
per fatture nazionali che verso Stati Esteri mediante l’apposizione sul documento del contrassegno
autoadesivo rilasciato, con modalità telematiche, da parte degli intermediari convenzionati con
l’Agenzia delle Entrate e acquistabili presso i tabaccai mentre per quelle elettroniche la marca di
bollo va assolta in modo virtuale mediante versamento con il modello F24.
Bollo su fatture esenti da imposta 2 euro
La marca da bollo su fatture da 2 euro è esente e quindi non va apposta:

se l’importo del documento contabile è inferiore a € 77,47

su documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti

su fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti
riguardanti operazioni soggette a IVA. Per operazioni assoggettate ad IVA si intendono le
operazioni per le quali è “effettivamente dovuto il tributo

se le fatture riguardano operazioni non imponibili relative a esportazioni di merci sia
dirette che indirette ed a cessioni intracomunitarie

su bollette ed altri documenti doganali di ogni specie
L’esenzione dall’imposta di bollo prevista per le fatture e gli altri documenti relativi ad
importazioni/esportazioni è applicabile anche alle fatture ed agli altri documenti relativi
alle operazioni intracomunitarie. Va tenuto altresì presente che, come affermato nella citata CM
n. 415755, le fatture relative ad operazioni assimilate alle esportazioni (artt. 8-bis, 9, 72, DPR n.
633/72 ecc.) non possono usufruire dell’esenzione dall’imposta di bollo di cui al citato art. 15, in
quanto l’assimilazione ai fini IVA ha carattere autonomo e non può essere considerata di valenza
generale, mentre l’esenzione dall’imposta di bollo attiene le fatture emesse in relazione alle
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esportazioni di beni e “non può avere efficacia per quei documenti emessi per operazioni
economiche assimilate alle esportazioni ai soli effetti dell’applicazione dell’IVA”.
Bollo su fatture mediche:
Per le fatture rilasciate da professionisti e medici che lavorano in campo sanitario è obbligatorio il
contrassegno telematico, ovvero, l’imposta di bollo da 2,00 euro. Tale obbligo, spetta al debitore
come stabilito dall’art 1199 c.c., anche se per il pagamento dell’imposta ed eventuali sanzioni
amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia
delle Entrate con la risoluzione n. 444/E del 18 novembre 2008 proprio sul bollo fatture mediche,
chi riceve la fattura senza bollo, è esente da responsabilità solo se la presenta entro 15 giorni
all’Agenzia delle Entrate e provvede a pagare l'imposta e solo in questo caso sanzione per
omesso bollo, colpisce chi ha emesso il documento.
La marca da bollo dove si compra?
La marca da bollo su fatture ha un costo di 2,00 € ed è obbligatoria per le fatture con importo
superiore ai 77,47 euro. Il contrassegno telematico adesivo dell’imposta di bollo può essere
acquistato presso i tabaccai che emettono valori bollati, oppure, può essere assolta per via
telematica con il bollo virtuale.
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