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Servizi alla Comunità
AUTORIPARAZIONE
IL NUOVO SISTEMA DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI
PNEUMATICI FUORI USO:
TUTTO QUELLO CHE È NECESSARIO SAPERE
IN 16 DOMANDE
D 1) Perché è stato istituito il Contributo Ambientale sui pneumatici fuori uso?
R) Il DLGS 152 Testo unico dell’ambiente, prevede che ogni produttore o importatore di pneumatici per autoveicoli è responsabile del corretto smaltimento dei prodotti immessi sul mercato, quando essi giungono a
fine vita. Infatti si stima che circa 100.000 tonnellate di pneumatici delle 380.000 immesse sul mercato,
vengano dispersi in circuiti e discariche illegali, provocando un ingente danno non solo di tipo ambientale
ma anche economico. Per garantire quindi la raccolta e lo smaltimento dei PFU i produttori hanno costituito apposite strutture operative che hanno il compito di recuperare in modo legale e trasparente i PFU. Per
finanziare questa attività è stato istituito il contributo ambientale.
Tra le strutture costituite e autorizzate per questa attività (ma non sono le sole) ci sono: ECOPNEUS
(www.ecopneus.it ) ed ECOTYRE (www.ecotyre.it).
Sui siti internet di queste due strutture sono pubblicati i listini con i diversi contributi ambientali, articolati
per tipologia di pneumatico. Lo stesso importo del Contributo Ambientale pagato al momento dell’acquisto
dal gommista deve essere riversato al momento della vendita, sia come imponibile sia come IVA. Non rientrano in questo provvedimento e quindi non sono assoggettati al citato Contributo Ambientale obbligatorio
i pneumatici per bicicletta, le camere d’aria ed i relativi protettori (flap), le guarnizioni in gomma, i pneumatici per aeroplani ed aeromobili in genere, i pneumatici oggetto di ricostruzione o di successivo utilizzo.
D 2) Come si paga il contributo ambientale?
R) Il contributo viene pagato al momento dell’acquisto dei pneumatici, da parte del primo soggetto della filiera commerciale e riversato nei successivi passaggi di commercializzazione fino al consumatore finale sul
quale effettivamente grava questo onere.
D 3) Da quando è in vigore questo sistema?
R) In base alla normativa vigente dal 7/9/2011 per il mercato del ricambio del pneumatico.
D 4) Si deve pagare su tutte le marche di pneumatici?
R) Il sistema è strutturato in modo tale, che una volta a regime tutti i pneumatici immessi sul mercato saranno assoggettati al contributo ambientale.
D 5) Come faccio a sapere se sul pneumatico che acquisto devo pagare il contributo?
R) Alla data del 7/9/2011 tutti i pneumatici dei produttori aderenti al Consorzio ECOPNEUS (vale a dire
Bridgestone, Pirelli, Michelin, Dunlop, GoodYear, Marangoni, Continental - compresi i pneumatici commercializzati con altri marchi ma prodotti da queste stesse case) vengono assoggettati al Contributo
Ambientale, poiché questi produttori hanno chiesto ed ottenuto dal Ministero dell’Ambiente
l’approvazione della tabella dei Contributi.
Al Consorzio ECOPNEUS possono aderire anche altri produttori e importatori.
Il Consorzio ECOTYRE -regolarmente autorizzato - raggruppa altri produttori e importatori di pneumatici.
Sarà quindi il soggetto che immette sul mercato il pneumatico a richiedere il Contributo Ambientale, in
quanto obbligato dal Dlgs 152 art 228 a garantire il recupero ed il corretto smaltimento dei PFU.
D 6) Quali sono i vantaggi per i gommisti derivanti da questo sistema?
R) Il vantaggio per il gommista è quello di eliminare i costi di raccolta e smaltimento dei pneumatici usati,
in quanto verranno ritirati gratuitamente da questi Consorzi.
D 7) E’ obbligatorio per un gommista aderire ad una di queste Strutture?
R) No, ma è decisamente conveniente perché altrimenti il gommista dovrà provvedere a proprie spese alla
raccolta ed allo smaltimento dei PFU.
D 8) E’ legale richiedere al consumatore finale di pagare questo contributo?
R) Certamente si, ogni qual volta si vende un pneumatico nuovo. Questo obbligo è previsto dalla Legge. La
legge impone anche che il Contributo Ambientale sia bene evidenziato nella documentazione fiscale (sia essa fattura, ricevuta o scontrino fiscale di vendita).
D 9) Se il consumatore si oppone al pagamento in quanto sostiene di provvedere in proprio allo smaltimento degli PFU come ci si deve comportare?
R) Questa è un’ipotesi non prevista dalla norma. Tuttavia se il contributo è pagato all’origine deve essere riversato obbligatoriamente sull’acquirente al momento della vendita. Vale la pena ricordare che un
gommista che sostituisce i pneumatici non può restituire i pneumatici sostituiti perché diventano rifiuti da
lui prodotti e come tutti i rifiuti debbono esser smaltiti dal produttore attraverso strutture regolari a ciò
autorizzate. Il cliente privato non è tra questi. Stando così le cose non si vede che interesse possa avere un
automobilista, dopo aver comunque pagato il contributo, a provvedere allo smaltimento in proprio.
D 10) Se il pneumatico viene acquistato direttamente dal consumatore presso un rivenditore autorizzato
( Grande Distribuzione, Internet, ecc) e si rivolge al gommista per il montaggio, come ci si deve comportare ai fini del contributo ambientale?
R) In questo caso il contributo è stato pagato al momento dell’acquisto e il gommista esegue esclusivamente una mera prestazione di servizio, consistente nello smontaggio e montaggio dei pneumatici e non deve
quindi richiedere il Contributo Ambientale.
D 11) Un consumatore si rivolge al gommista per la sostituzione dei pneumatici che ha acquistato direttamente su Internet o presso la Grande Distribuzione. Come si deve comportare il gommista
relativamente alle vecchie gomme smontate?
R) In questo caso il gommista le ritira e le conferisce allo smaltitore che ha scelto (es: Ecopneus, Ecotyre o
altri.). Questi deve ritirarle gratuitamente al pari di quelle vendute direttamente dal gommista. Infatti una
volta a regime, il sistema prevede che su tutte le gomme immesse sul mercato - attraverso qualsiasi canale
di distribuzione - sia pagato il Contributo Ambientale.
E’ probabile che in questa prima fase di applicazione del provvedimento i gommisti si troveranno a conferire pneumatici sui quali non è stato pagato il Contributo Ambientale, in quanto trattasi di pneumatici
immessi sul mercato prima del 7/9/2011 , ciò comunque è irrilevante ai fini della raccolta che i consorzi faranno ugualmente e gratuitamente.
D 12) Ai fini dell’applicazione del Contributo Ambientale come deve comportarsi un gommista che vende
pneumatici che deteneva in magazzino prima del 7/9/2011?
R) Sulle giacenze di magazzino rispetto alle quali non è stato pagato all’origine il Contributo ambientale
( fattispecie non trattata in maniera compiuta e definitiva nella norma) si può generare un doppia casistica:
a) il gommista applica il Contributo Ambientale. In questo caso l’importo diventa fatturato dell’Impresa.
b) il gommista non applica il contributo. In questo caso è consigliabile tenere a disposizione la documentazione atta a dimostrare che su quella vendita non c’era l’obbligo previsto dal DM 82 (evidenziazione
dell’incasso del Contributo Ambientale), e ciò per evitare una presunzione di evasione dell’IVA che grava sul
contributo. La documentazione a cui si fa riferimento è quella relativa all’acquisto dei pneumatici, da cui si
evidenzi che gli stessi sono stati acquistati prima del 7/9/2011 e non avevano quindi il Contributo Ambientale in fattura.
D 13) Ai fini dell’applicazione del contributo ambientale come deve comportarsi un gommista che acquista pneumatici all’estero direttamente da un distributore o da un produttore o tramite Internet?
R) In questo caso il gommista diventa importatore, ed ai sensi del DLGS 152 TU Ambiente è responsabile del
recupero e smaltimento dei pneumatici immessi sul mercato.
In questo caso il gommista/importatore può percorrere due strade:
a) può avvalersi di strutture terze (tipo Ecopneus , Ecotyre o altre) registrandosi sui loro siti internet seguendo la procedura indicata. Questa iscrizione comporta l’accettazione delle condizioni del servizio
previste da queste strutture terze. Una volta iscritto, il gommista applicherà alle vendite il Contributo Ambientale ai sensi DM 82 e l’incasso del contributo dovrà poi essere versato alla struttura terza secondo le
modalità stabilite nel contratto di adesione.
Attenzione questo aspetto é molto importante perché l’art 228 del DLGS 152 prevede che tutti gli importatori al pari dei produttori siano responsabili dello smaltimento dei pneumatici immessi sul mercato, ed in
caso contrario sono passibili di pesanti sanzioni.
Un significativo vantaggio per il gommista/importatore nell’usare tale strada è rappresentato dal fatto che
il trasferimento all’eventuale struttura operativa a cui si associa (esempio Ecopneus e/o Ecotyre) delle
somme corrispondenti al contributo ambientale costituisce adempimento dell’obbligo di cui al comma 1
dell’art 228, con relativa esenzione da ogni relativa responsabilità.
L’altro vantaggio – ovviamente - è il ritiro gratuito dei PFU.
b) In alternativa il gommista/importatore può organizzarsi singolarmente per adempiere in proprio
all’obbligo del recupero e smaltimento dei PFU rispettando le norme in materia. Questa soluzione ci sembra poco praticabile da una piccola officina e pertanto la sconsigliamo.
D 14) Il contributo è dovuto anche sulle gomme di primo impianto, immesse sul mercato perché montate
su di un veicolo nuovo di fabbrica?
R) L’art. 7 del DM 82 tratta dei PFU derivanti dalla demolizione di veicoli a fine vita. E’ ovvio che un veicolo
nuovo di fabbrica viene immesso sul mercato dotato di pneumatici, ed è altrettanto vero che prima o poi
tale veicolo giungerà a fine vita (per usura, per incidenti ecc). A quel punto qualcuno dovrà occuparsi del
corretto smaltimento del veicolo in quanto rifiuto, ivi compresi i pneumatici.
A tal fine il comma 5 del citato art. 7 prevede che il contributo sia riscosso dal rivenditore
dell’autoveicolo/motociclo/ciclomotore all’atto della vendita. Tale contributo dovrà poi essere versato in
apposito fondo costituito presso l’ACI e verrà utilizzato a copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei
veicoli a fine vita. L’obbligo di riscossione del Contributo Ambientale da parte del venditore decorre dal
7/10/2011 e deve essere evidenziato in apposita riga della fattura di vendita del veicolo.
Sempre entro il 7/10/2011 il Comitato di gestione del fondo citato rende noto l’ammontare del contributo
da applicare.
D 15) Il gommista può decidere di lavorare contemporaneamente con più Consorzi autorizzati al recupero
e smaltimento, e quindi iscriversi ad essi sui siti internet corrispondenti?
R) Si, è possibile e non vi è alcuna preclusione.
D 16) Il gommista, una volta registrato, può cessare il rapporto con la struttura di cui si serve?
R) Si, è possibile in qualsiasi momento,senza pagare alcuna penale.