definizione_superficie_di_vendita.
Transcript
definizione_superficie_di_vendita.
REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE Direzione Regionale Attività Produttive Area L10 Commercio Roma, lì...19 febbraio..2007.………. Prot ……22065……… MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI ED I SERVIZI Ufficio d2 – DISCIPLINA COMMERCIO Via Sallustiana 53 00187 ROMA FAX 06/47055357 e, p. c. Municipio ROMA 19 MONTE MARIO S.U.A.P. UFFICIO COMMERCIO Via Mattia Battistini 464 00167 ROMA OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito all’art. 4, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 114/1998 – superficie di vendita. Con riferimento alla nota di codesto Ministero, n. 239 del 10.01.2007, con la quale si forniscono chiarimenti in merito alla definizione del concetto di “superficie di vendita”, si precisa quanto segue. L’art. 23, comma 1, lett. b) della L.R. 33/99 (lettera modificata dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 12), definisce la superficie di vendita come: “l’area coperta o scoperta destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili o destinata a stanzini di prova; non costituisce superficie di vendita l’area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, scale di accesso, corridoi e simili nonché l'area scoperta destinata ad esposizione delle merci di cui al comma 2 bis dell’articolo 24”. Da tale definizione è evidente che non costituisce superficie di vendita esclusivamente l’area destinata all’esposizione delle merci di cui comma 2 bis dell’articolo 24. Se ne deduce, a contrario, che l’area destinata all’esposizione di altre merci, non rientranti nell’elenco di cui a tale comma, costituisce superficie di vendita a tutti gli effetti, sia essa all’interno del locale commerciale principale o all’esterno di esso. Appare superfluo ricordare che, con la riforma del titolo V della Costituzione, i Comuni devono applicare prioritariamente la citata legge regionale sul commercio n. 33/99 che, come si è visto, è chiara sul punto: la superficie di vendita ricomprende l’area coperta o scoperta compresa quella destinata all’esposizione delle merci non rientranti nell’elenco di cui al comma 2 bis dell’art. 24 della stessa legge. Il Direttore vicario del Dipartimento Dr. Guido Magrini Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. 06/51681-51683821 – FAX 51683756