La nuova disciplina fiscale per i soggetti IAS

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La nuova disciplina fiscale per i soggetti IAS
La nuova disciplina fiscale per i soggetti IAS
Sommario: 1. Gli interventi del legislatore fiscale: principio di dipendenza e doppio
binario – 2. La Finanziaria 2008 – 3. First Time Adoption – 4. Regime transitorio,
Operazioni Pregresse e Decreto Ministeriale 28 agosto 2009 n. 199 –
5. Disciplina delle transazioni tra soggetti IAS e non IAS
1. Gli interventi del legislatore fiscale: principio di dipendenza e doppio
binario
In seguito al D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, che ha introdotto nel nostro paese i
principi contabili internazionali, in attuazione del regolamento CE 19 luglio 2002 n.
1606, il legislatore fiscale ha dovuto rivisitare la proprie norme al fine di considerare
adeguatamente queste nuove regole di redazione del bilancio. Un primo intervento
legislativo si è reso necessario per non creare una disparità[1] di trattamento tra i
soggetti IAS[2] e i soggetti che continuano ad applicare la normativa interna ed
assicurare così una neutralità[3] dell’imposizione indipendentemente dai principi di
redazione di bilancio adottati[4], e, quindi, per cercare di rendere i principi contabili
internazionali irrilevanti ai fini fiscali[5].
Tale intervento normativo si è avuto con lo stesso D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, che
contiene la disciplina transitoria, e con il quale si è scelto di mantenere il principio di
derivazione (dipendenza) dell’imponibile dall’utile/perdita d’esercizio apportando
modifiche ad alcuni articoli del TUIR; scegliendo di non modificare il criterio secondo il
quale si dà esclusiva rilevanza fiscale all’aspetto giuridico delle operazioni aziendali, e
non alla sostanza economica, come rivendicato dai principi contabili internazionali,
sono emersi notevoli disallineamenti, sia qualitativi che quantitativi, tra le rilevazioni
fiscali e di bilancio[6], con una conseguente complessità amministrativa per le
imprese.
Al legislatore si presentavano due possibilità:
a)
modificare sostanzialmente la disciplina fiscale per assorbire il principio della
sostanza economica sulla forma giuridica, tipico degli IAS, e dare rilevanza così al
reddito maturato e non a quello prodotto (principio di derivazione integrale o
monobinario);
b)
adottare il criterio del doppio binario puro, calcolando il reddito imponibile ai
fini IRES in modo del tutto autonomo dal risultato economico calcolato con i principi
contabili internazionali[7].
In realtà, come su accennato, si è preferito stabilirsi in una posizione intermedia, ma
le novità introdotte nel 2005 non sono state esaustive ed il D. Lgs. stesso non si è
rivelato sufficiente ad affrontare in maniera organica la materia[8], si sono comunque
verificati casi non contemplati dalle norme con conseguente incertezza e difficoltà per i
contribuenti che hanno piu’ volte interpellato l’Amministrazione Finanziaria; è per
questo che è stato necessario dar vita ad un nuovo intervento legislativo che si è
avuto con la L. 24 dicembre 2007 n. 244 ( d’ora in poi “Finanziaria 2008”), norma che
ha rafforzato il principio di derivazione[9] e modificato e corretto ulteriormente il
Testo Unico delle Imposte sui Redditi, abbandonando il principio di neutralità fiscale e
cercando di coordinare la normativa fiscale con gli IAS.
2. La Finanziaria 2008
La Finanziaria 2008 ha sostanzialmente modificato le regole di determinazione del
reddito d’impresa per i soggetti IAS, ed ha rinviato ad un apposito decreto
ministeriale, D. M. 1° aprile 2009 n. 48, le regole di coordinamento e di attuazione
delle indicazioni generali in essa contenute[10]. La novità più importante è stata
quella apportata all’art. 83 del T.U.I.R., ovvero il riconoscimento fiscale dei criteri di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi
contabili internazionali, anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico stesso[11], e
la conseguente eliminazione dell’inciso che prevedeva che il reddito dei soggetti IAS
fosse aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili
internazionali sono imputati direttamente a patrimonio; quindi, a partire dal 2008, le
imprese hanno cominciato a considerare, ai fini dell’imposizione, le operazioni
aziendali non più sulla base dell’aspetto giuridico formale degli atti negoziali, ma sulla
base della loro sostanza economica. Il regolamento attuativo[12] della Finanziaria ha
però chiarito che la portata derogatoria del nuovo art. 83 è limitata alle qualificazioni,
imputazioni temporali e classificazioni, e non anche alle valutazioni e
quantificazioni[13]; ciò significa che il legislatore fiscale ha recepito il principio della
sostanza economica sulla forma giuridica[14], ma non è andato in alcun modo ad
intaccare quelle disposizioni che pongono dei limiti quantitativi alla deducibilità di
costi, o dei vincoli alla totale rilevanza fiscale di stime e valutazioni di bilancio, o che
detassano anche parzialmente componenti positivi di reddito, o che prevedono forme
di rateizzazione.
In tal modo la nuova norma ha introdotto un regime di determinazione del reddito
imponibile per i soggetti IAS di stretta derivazione[15] (o derivazione forzata) dal
risultato di bilancio, anche per semplificarne la determinazione , gli adempimenti
dichiarativi e ridurre il rischio di errore causati da una più difficile gestione del doppio
binario, abbandonando così il criterio di neutralità fiscale che generava, come già
detto, disallineamenti contabili-fiscali di difficile gestione[16], ed attribuendo rilevanza
agli IAS anche da un punto di vista fiscale. Tuttavia, come vedremo, il principio di
neutralità sopravvive in sede di prima applicazione dei principi contabili
internazionali[17] (FTA) e del relativo trattamento tributario. L’art. 83, come novellato
nel 2005, stabiliva che, per non generare oneri o vantaggi fiscali per le imprese, ma
proprio per garantire una parità di trattamento, ai fini del calcolo dell’imponibile
fiscale, il risultato di bilancio doveva essere aumentato/diminuito degli elementi
positivi e negativi di reddito che per effetto dei principi contabili internazionali erano
imputati direttamente a patrimonio netto[18], e, per il rispetto del criterio di
imputazione ex art. 109 del T.U.I.R., le componenti negative si consideravano
imputate a conto economico; quindi in sede di prima applicazione degli IAS l’utile o la
perdita d’esercizio doveva essere incrementata/decrementata delle componenti
reddituali imputati a patrimonio netto per effetto degli stessi principi. E’ importante
sottolineare che con il sistema ante Finanziaria 2008, i soggetti IAS, nel determinare il
reddito imponibile dovevano sommare tutti gli elementi positivi di reddito e sottrarre
quelli negativi imputati a patrimonio netto, e poi fare variazioni opposte nel caso in cui
questi non assumessero rilevanza ai fini fiscali; oggi invece è sufficiente apportare
variazioni in aumento e diminuzione solo per gli elementi imputati a patrimonio che
assumono effettiva rilevanza impositiva[19].
3. First Time Adoption (FTA)[20]
Quando una società utilizza per la prima volta, nella redazione del bilancio, i principi
contabili internazionali, deve, al fine di avere i dati dell’esercizio comparativo,
applicarli anche al bilancio dell’anno precedente, ormai conclusosi e redatto secondo i
principi contabili italiani e per il quale è già stata presentata dichiarazione dei redditi;
in questo modo si ottiene lo Stato Patrimoniale di apertura del primo esercizio IAS,
con un incremento o decremento del patrimonio netto dovuto alle differenze nei criteri
di valutazione dei diversi principi contabili, nazionali e internazionali[21].
Il trattamento fiscale delle FTA è disciplinato dall’art.13 del D. Lgs. 28 febbraio 2005
n. 38, fatto salvo dalla Finanziaria 2008 sia per mantenere un regime di neutralità in
sede di prima applicazione ed evitare effetti positivi o negativi per le imprese[22], sia
per uguagliare il trattamento tributario dei soggetti che hanno adottato gli IAS già a
partire dal 2005 e quelli che hanno effettuato tale passaggio a partire dal 2008[23].
Come abbiamo visto però l’art. 83 del T.U.I.R. è stato nuovamente modificato dalla
Finanziaria, introducendo il criterio della sostanza sulla forma e sopprimendo l’inciso
che prevedeva che il reddito dei soggetti IAS fosse aumentato o diminuito dei
componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati a
patrimonio netto. Questa nuova disposizione rileva per gli esercizi a regime di
applicazione degli IAS, e quindi per le componenti reddituali che nascono in costanza
d’applicazione di tali principi, mentre si ritiene che per gli incrementi/decrementi di
patrimonio netto derivanti dalla FTA permanga quella neutralità derivante dalla
rilevanza fiscale degli elementi giuridici su quelli sostanziali, con la gestione di un
doppio binario[24], e con l’applicazione di norme fiscali diverse rispetto a quelle
applicate in fase di regime; bisogna quindi rifarsi alla dicitura dell’art. 83 anteriore alla
Finanziaria (con irrilevanza fiscale delle riserva di FTA), che non ha modificato, quindi,
il regime di neutralità fiscale delle differenze che emergono nel primo anno di
applicazione degli IAS.
La conseguenza della neutralità fiscale della FTA è una divergenza tra valori civili e
valori imponibili[25], per le quali il regolamento anti-crisi ha previsto la possibilità di
un riallineamento oneroso; tale divergenza è dovuta, in questa fase di transizione,
all’applicazione del principio della forma giuridica sulla sostanza economica,
differentemente dal criterio che viene applicato a regime. In conclusione, le imprese
che hanno adottato i principi contabili internazionali prima del 2008, e quelle che li
hanno adottati a partire da tale esercizio, devono ancora gestire le differenze di FTA
con il metodo del doppio binario, fino al loro completo esaurimento, ma, come
accennato, il legislatore ha dato la facoltà di affrancare i disallineamenti, nuovi e
pregressi, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
dell’IRAP e delle eventuali addizionali[26], l’affrancamento ha natura opzionale e la
facoltà può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi. Tale regime è però
applicabile alle sole differenze positive tra valori di bilancio (IAS) e valori fiscali,
ovvero quelle che hanno un effetto positivo sul reddito d’impresa imponibile negli anni
futuri, mentre per le differenze negative di FTA, con effetti negativi sugli esercizi
futuri, non essendo possibile l’affrancamento, si dovrà obbligatoriamente continuare
ad applicare il sistema del doppio binario[27].
4. Regime transitorio, Operazioni Pregresse e Decreto Ministeriale 28 agosto
2009 n. 199
Come già accennato, per garantire un passaggio dal regime della neutralità[28] a
quello della derivazione forzata[29] senza tante difficoltà e complicazioni per i
contribuenti ed il fisco stesso, il regolamento attuativo ha previsto una disciplina
transitoria con regimi facoltativi di riallineamento delle divergenze tra valori fiscali e
contabili determinatisi a partire dal 2005[30] (anno di prima adozione degli IAS). Il
problema è stato affrontato dall’art. 15 del D. L. 11 novembre 2008 n. 185 che
contiene la disciplina del riallineamento di tali differenze, valida sia ai fini IRES che
IRAP[31].
Per ciò che riguarda le operazioni pregresse, sorte prima del 2008, che hanno
generato dei disallineamenti per effetto dell’applicazione delle vecchia disciplina ed i
cui effetti reddituali e patrimoniali non si siano ancora esauriti, vi è l’obbligo di
continuare ad applicare i criteri fiscali precedenti fino ad esaurimento dei loro effetti
reddituali e patrimoniali, a meno che non si tratti di operazioni per le quali il soggetto
IAS abbia già attribuito valenza fiscale alle qualificazioni, imputazioni temporali e
classificazioni in bilancio previste dagli IAS[32], e a patto che l’impresa non decida di
optare per uno dei regimi facoltativi di riallineamento[33]; per il resto sono riallineabili
le divergenze esistenti al 1° gennaio 2009, con effetto a partire da tale data,
ovviamente non rilevano quelle differenze che, se pur sorte nel triennio precedente, si
siano riassorbite entro il 31/12/2008[34]. Ribadiamo che il riallineamento è
facoltativo[35] ma oneroso, con il pagamento di un’imposta ad aliquota ordinaria o
ridotta in base alla tipologia di affrancamento scelta; il legislatore ha previsto poi
diverse categorie di riallineamento in base alle diverse fattispecie di differenze
contabili-fiscali, siano esse quantitative o qualitative, e l’impresa deve apertamente
manifestare la volontà di avvalersene in dichiarazione[36]. Il regime transitorio opera
ovviamente solo per i soggetti che hanno adottato gli IAS prima del 2008, e in
mancanza di un riallineamento tali soggetti devono continuare a gestire un doppio
binario contabile-fiscale[37].
Quindi, sintetizzando, per evitare che il passaggio al nuovo regime possa causare
doppie imposizioni o nessuna imposizione di componenti positivi, e doppie deduzioni o
nessuna deduzione di componenti negativi, il su citato art. 15 ha stabilito che le
norme contenute nella Finanziaria esplicassero la loro efficacia in riferimento ai
componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a partire dal 1° gennaio 2009,
perciò applicando le vecchie norme fiscali fino al riassorbimento delle divergenze
createsi prima del 2008, ma per non creare ulteriori oneri amministrativi si è data la
possibilità di riallineare, ai fini IRES ed IRAP, le differenze tra valori civili e fiscali,
esistenti al 1° gennaio 2009, con il pagamento di un’imposta sostitutiva.
La Finanziaria ha previsto anche una clausola di salvaguardia[38] per i comportamenti
pregressi di quelle società che hanno attribuito rilevanza fiscale agli IAS già a partire
da esercizi precedenti al 2008 facendo salvi gli effetti sulla determinazione
dell’imposta prodotti dai comportamenti di tali imprese purché questi siano stati
adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, e
siano coerenti con quei comportamenti che sarebbero derivati dall’applicazione delle
disposizioni introdotte dalla Finanziaria stessa. Inoltre è prevista una deroga al
principio dell’applicazione coerente del trattamento fiscale nel caso in cui il
contribuente non abbia tenuto in origine un comportamento coerente alla nuova
disciplina per adeguarsi ad un interpello che è stato poi disconosciuto dalle modifiche
delle Finanziaria 2008, in tal caso è possibile modificare il regime fiscale adottato con
una dichiarazione rettificativa[39], ciò per consentire una parità di trattamento
rispetto a quei soggetti che avendo applicato un regime poi rivelatosi coerente con la
nuova normativa potrebbero avere un migliore trattamento fiscale.
Oggi il riallineamento delle divergenze su menzionate è a regime[40], infatti quanto
detto sopra si è concretizzato nel D. M. 30 luglio 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
ed in vigore dal 28 agosto 2009 (n. 199), che regola gli effetti fiscali dei cambiamenti
dei principi contabili internazionali ed il passaggio dal regime fiscale precedente a
quello IAS in sede di prima applicazione di tali principi; le disposizioni del decreto
valgono sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
5. Disciplina delle transazioni tra soggetti IAS e non IAS
Questo è uno degli aspetti più critici dell’introduzione della nuova normativa fiscale dei
soggetti IAS, tanto che la Finanziaria, anche in questo caso, ha rinviato la disciplina di
tali transazioni all’apposito regolamento attuativo, ministeriale al fine di evitare che
l’applicazione del nuovo art. 83 del T.U.I.R. generi una doppia o nessuna tassazione di
componenti positivi, o una doppia o nessuna deduzione di componenti negativi; infatti
l’art. 3 della bozza del regolamento prevede che la rilevazione ed il trattamento
tributario delle operazioni tra soggetti IAS e non IAS siano determinate, in capo ad
ognuno, sulla base dei principi contabili da ciascuno adottati proprio per tener conto
delle diverse regole contabili applicate dalle due controparti[41]. Quindi ciascun
soggetto determina il reddito imponibile ai fini IERS in base al proprio regime
contabile e al sistema fiscale collegato, prescindendo dalle regole, contabili e fiscali,
adottate dall’altra parte del rapporto negoziale[42]. Il fatto di non considerare la
correlazione tra il trattamento contabile dell’operazione adottato dalle due parti, evita
il pericolo di doppia imposizione o doppia deduzione limitatamente allo stesso
soggetto, ed implica che non si abbia una visione complessiva e d’insieme
dell’operazione stessa, in tal modo viene meno il rapporto di simmetria che scongiura
la doppia imposizione economica dell’intera operazione, simmetria impositiva che si
ricompone con il sanarsi delle divergenze temporali degli effetti fiscali prodottisi in
capo alle controparti per l’applicazione di regimi differenti[43]; questa disposizione ha
l’obiettivo di evitare complicazioni negli adempimenti altrimenti richiesti ai
contribuenti[44].
In alcuni casi però il legislatore ha previsto che il regime fiscale applicabile
all’operazione debba essere rilevato in base alla forma giuridica dell’operazione e non
alla sua sostanza economica, anche in questo caso per evitare eventuali complicazioni.
Ciò vale ad esempio per le operazioni in titoli[45], al fine di non creare difficoltà
nell’individuazione del soggetto a cui spettano i guadagni dello strumento
finanziario[46] poiché, qualora sia avvenuto il passaggio dei rischi e benefici
economici connessi al titolo, ma non della relativa proprietà, entrambe i soggetti
potrebbero contabilizzarne i frutti; quanto detto vale anche nei casi in cui bisogna
individuare il soggetto cui attribuire ritenute o crediti d’imposta[47].
In conclusione è importante sottolineare che:
−
con questa nuova disciplina, anche se ancora in una fase embrionale e
bisognosa delle opportune rifiniture, il legislatore ha optato per una razionalizzazione
e semplificazione della determinazione dell’imponibile dei soggetti IAS e dei relativi
adempimenti;
−
la valenza fiscale dei criteri IAS e il principio della stretta derivazione
dell’imponibile dal risultato di bilancio potrà comportare dei problemi in merito al
diritto di giudizio dell’Autorità Finanziaria[48] circa la corretta applicazione dei principi
contabili internazionali e il diritto di contestazione delle impostazioni di bilancio, poiché
la valenza fiscale dei criteri di rappresentazione contabile fa sì che la qualificazione del
dato civilistico non sia piu’ avulsa dall’azione accertatrice dell’Amministrazione
Finanziaria[49], con conseguenze sul rapporto tra fisco e contribuenti, problema che
apparentemente prima non si poneva, ma di fatto anche con la vecchia disciplina non
erano pochi i casi di contenzioso tra Fisco e Contribuente;
−
la rilevanza fiscale attribuita ai principi contabili internazionali potrebbe allora
essere vista come un’occasione per creare un migliore e più efficiente sistema
tributario[50].
Dot.ssa Anna Cirelli
[1] La disparità si viene a creare per il principio di derivazione o dipendenza del
reddito imponibile dal risultato di bilancio che varia in base alle regole con le quali
viene stilato.
[2] Il D. Lgs 28 febbraio 2005 n. 38 ha obbligato all’adozione dei principi contabili
internazionali per la redazione dei bilanci consolidati, le società emittenti di strumenti
finanziari quotati o diffusi tra il pubblico, le banche ed altri intermediari vigilati e le
compagnie di assicurazione, e l’ha resa facoltativa per le altre società indicate nell’art.
2; ancora ha sancito il dovere di redigere il bilancio di esercizio in conformità agli IAS
per le società obbligate ad applicarli per il consolidato. Le altre società, diverse da
quelle su menzionate, e che non redigono il bilancio in forma abbreviata, hanno la
facoltà di redazione dei bilanci, consolidati e d’esercizio, secondo gli IAS, a partire
dall’anno che è individuato con apposito decreto dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze e il Ministero delle Giustizia.
[3] Per garantire che i soggetti IAS adopter pervenissero a risultati fiscali omogenei
rispetto ai soggetti non IAS.
[4] F. Crovato, La fiscalità degli IAS, Il sole 24 ore, Milano, giugno 2009, p. 2.
[5] Centro Studi del CNDC, Principio di derivazione e doppio binario in connessione
all’adozione degli IAS/IFRS, in Corriere Tributario, 2007, n.44, p. 3620.
[6] A. Trabucchi, G. Manguso, Decorrenza delle nuove regole di determinazione del
reddito dei soggetti “IAS adopter”, in Corriere Tributario, 2009, n.16.
[7] Cit. a nt. 5, p. 3619.
[8] R. Parisotto, Bilancio IAS e reddito d’impresa, in Guida della contabilità e bilancio,
22 gennaio 2008, n. 1, p 62.
[9] Che non viene applicato in modo integrale, ma sempre con variazioni da apportare
al risultato economico di bilancio, ciò implica ancora una divergenza tra reddito di
bilancio e reddito imponibile.
[10] Cit. a nt. 4.
[11] M. Piazza, A. Scagliarini, Soggetti IAS pronti al riallinemaneto, in Il sole 24 ore,
24 agosto 2009.
[12] Regolamento anti-crisi, D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, che ha integrato le norme delle
Finanziaria 2008 con un articolato regime transitorio per un passaggio più graduale al
nuovo sistema, cercando di risolvere i problemi applicativi che si sarebbero avuti con
l’adozione integrale della nuova disciplina già a partire dal 1° gennaio 2008, anche
perché altrimenti nel solo 2008 avrebbero assunto immediato rilievo fiscale tutte le
differenze di valore, sia positive che negative, accumulatesi nei tre esercizi precedenti.
[13] Cit. a nt. 4, p. 3.
[14] Perché si è giunti alla conclusione che il pericolo non sta nella modalità di
esposizione di ciò che onestamente si dichiara all’erario, ma nell’evasione fiscale.
[15] Che comunque non elimina tutte le possibili divergenze tra i valori civili e fiscali,
in quanto restano dei disallineamenti di carattere strutturale (causate sia da norme
specificamente rivolte ai soggetti IAS, sia da alcune norme del Testo Unico che
vengono fatte salve) che, secondo la circolare del 10 luglio 2009, non sono ammessi
alla procedura di riallineamento. Inoltre ai fini IRAP, la Finanziaria 2008, ha previsto il
principio della diretta derivazione dal risultato di bilancio.
[16] Con notevole aggravio dei costi amministrativi per i contribuenti.
[17] G. Andreani, F. Giommoni, “First Time Adoption e affrancamento fiscale delle
differenze contabili, in Corriere Tributario, 2009, n.5.
[18] E che invece secondo la normativa nazionale sarebbero dovuti andare a conto
economico.
[19] Cit. a nt. 17.
[20] E’ l’IFRS 1 che disciplina la transizione agli IAS.
[21] Cit. a nt. 4, p 276.
[22] Che con l’applicazione del principio di valutazione del fair value, vedono
emergere plusvalenze patrimoniali fino ad allora latenti.
[23] Cit. a nt. 4, p. 280.
[24] La neutralità riguarda solo la FTA, e quindi il doppio binario rimane solo per le
relative differenze, mentre per il primo esercizio IAS si applica il principio di
derivazione forzata ed il nuovo art. 83 del T.U.I.R.
[25] I disallineamenti più rilevanti tra principi contabili nazionali ed internazionali
nascono proprio in sede di FTA.
[26] Cit a nt. 17.
[27] Cit a nt. 17.
[28] Vigente fino al 31/12/2007.
[29] Introdotto dalla Finanziaria 2008.
[30] Cit a nt. 6.
[31] A. Betunio, G. Molinaro, La disciplina dei riallineamenti per i soggetti IAS, in
Corriere Tributario, 2009, n.1, p 23.
[32] La Finanziaria ha infatti previsto una clausola di salvaguardia per quei soggetti
IAS adopter che già nei tre anni precedenti abbiano attribuito rilevanza fiscale, anche
se in violazione del T.U.I.R., alle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni
in bilancio previste dai principi contabili internazionali.
[33] Cit a nt. 6.
[34] Cit. a nt. n. 31.
[35] Qualora l’impresa non intenda optare per tale regime, deve continuare a gestire
tali disallineamenti con il criterio del doppio binario.
[36] Cit. a nt. 31.
[37] Cit a nt. 4, p 291.
[38] Sorta di sanatoria per le imprese che hanno adottato per prime gli IAS senza
però avere chiare indicazioni dal legislatore fiscale, trovandosi spesso in grandi
difficoltà operative, con grande dispendio di costi di gestione ed amministrativi e con il
rischio di notevoli errori. (F. Crovato, La fiscalità degli IAS, Il sola 24 ore, Milano,
giugno 2009, p. 298)
[39] A. Vicini Ronchetti, I principi IAS nella disciplina dei comportamenti adottati negli
esercizi pregressi, in Corriere Tributario, 2009, n. 6, p. 404.
[40] M. Piazza, Il riallineamento è a regime, in Il sole 24 ore, 19 agosto 2009.
[41] M. Damiani, La fiscalità delle transazioni tra soggetti IAS e non IAS, in Corriere
Tributario, 2009, n. 5, p. 357.
[42] Principio delle separata rilevanza fiscale delle transazioni tra soggetti IAS e non
IAS.
[43] Cit. a nt. 41.
[44] Ad esempio per i soggetti IAS bisognerebbe introdurre un doppio binario di
rilevazioni ed un monitoraggio delle operazioni con i soggetti non IAS difficilmente
attuabile.
[45] Anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusioni delle azioni proprie
e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio.
[46] Poiché vi è divergenza tra principi contabili nazionali e internazionali in
riferimento al momento in cui è possibile iscrivere il titolo in bilancio: per gli IAS
,quando si ha il passaggio dei rischi e benefici economici connessi al titolo; per la
normativa civilistica, quando si ha il trasferimento delle relativa proprietà.
[47] Cit. a nt. 41.
[48] La quale potrebbe reinterpretare i principi contabili a danno dei contribuenti.
[49] Cit a nt. 39, p. 401.
[50] Cit. a nt. 4, p. 5.