STATUTO GRUPPO ARTISTICO OCCHIO CUGGIONO

Transcript

STATUTO GRUPPO ARTISTICO OCCHIO CUGGIONO
ASSOCIAZIONE GRUPPO ARTISTICO OCCHIO – CUGGIONO
Sede Legale Piazza 25 Aprile – 20012 Cuggiono – Codice Fiscale 93020840158
STATUTO GRUPPO ARTISTICO OCCHIO CUGGIONO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA
ART. 1 – E’ costituita, ai sensi degli art. 36 e segg. Del cod. civ., un’associazione culturale, senza fini di lucro
Ed apolitica, denominata:
“GRUPPO ARTISTICO OCCHIO CUGGIONO”
ART. 2 – L’associazione ha sede in Cuggiono (MI), piazza XXV Aprile.
ART. 3 - L’associazione ha per scopo:
•
la promozione della cultura e dell’arte, del dialogo culturale e della conoscenza reciproca della cultura e
della storia locale (del territorio del “Cuggionese”), regionale, nazionale ed europea;
•
la promozione della creatività e della diffusione locale, regionale, nazionale e transnazionale della cultura,
specialmente nel campo artistico, nonché della circolazione della stessa degli artisti e delle loro opere,
dando rilievo in particolare ai giovani ed alle persone socialmente svantaggiate e alla diversità culturale;
•
la valorizzazione della diversità culturale e lo sviluppo di nuove forme di espressione culturale,
specialmente nel campo dell’ arte;
•
promuovere attività e progetti intesi a sensibilizzare tutti i cittadini ed in particolar modo i fanciulli, i giovani
i degenti presso le strutture ospedaliere e le persone socialmente svantaggiate, al patrimonio culturale,
artistico, pittorico e architettonico della zona del “Cuggionese” e della Regione Lombardia;
•
partecipare alla vita cittadina proponendo mostre di disegno, pittura, scultura ed artigianato artistico dei
propri aderenti;
•
proporre opere d’altri operatori in campo artistico;
•
promuovere l’educazione all’immagine, stimolare gli allievi alla percezione visiva e alla produzione grafica,
pittorica e plastica;
•
promuovere incontri di studio e dibattiti col pubblico sui temi inerenti alla cultura artistica;
•
promuovere visite presso Pinacoteche e Monumenti d’interesse storico artistico;
•
promuovere la produzione del gruppo presso i paesi limitrofi;
•
collaborare con altri gruppi operanti nella zona;
•
creare eventuali pinacoteche o musei d’arti applicate;
Essa può compiere tutte le operazioni di qualsiasi natura, utili e necessarie per il raggiungimento del proprio scopo.
ASSOCIAZIONE GRUPPO ARTISTICO OCCHIO – CUGGIONO
Sede Legale Piazza 25 Aprile – 20012 Cuggiono – Codice Fiscale 93020840158
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa
Strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie , in quanto integrative alle stesse.
ART. 4 – L’Associazione è costituita a scopo indeterminato
TITOLO II
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
ART. 5 – Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diventeranno proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con precedenti eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali
b) dai contributi straordinari dei soci e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
c) da sponsorizzazioni e da utili provenienti da eventuali iniziative;
d) da contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o i regime di
accreditamento, di attività aventi finalità sociali in conformità ai fini istituzionali.
ART. 6 – L’esercizio finanziario inizia il primo di gennaio e si conclude il 31 dicembre d’ogni anno. Alla fine
d’ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo
del successivo esercizio.
TITOLO III
SOCI
ART. 7 – Sono soci coloro che, stimando l’attività dell’Ente, intendono favorirla con un loro intervento economico.
Chi intende diventare socio presenta domanda al Consiglio Direttivo che ne decide l’accettazione o meno. In caso di
rifiuto, il Consiglio avrà l’obbligo di motivare la propria decisione.
La quota annuale di associazione è fissata dal Consiglio Direttivo.
Perdono la qualità di socio coloro che non effettuano il pagamento della quota annuale secondo la scadenza fissata
Dal Consiglio. Il socio si impegna al versamento della quota associativa almeno per tre anni.
I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro nel rispetto
Del rapporto associativo, essi hanno diritto unicamente al rimborso delle spese documentate.
TITOLO IV
ASSEMBLEE
ART. 8 – L?assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina i
componenti del Consiglio Direttivo ed il Revisore dei conti, delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione
Dell’ Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata
Almeno una volta all’’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno
nonché sulla nomina e poteri dei liquidatori.
ART. 9 – Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo con lettera inviata al domicilio dei
Soci almeno cinque giorni prima della riunione. La lettera deve contenere ordine del giorno, luogo e data della
Convocazione. L’Assemblea può essere convocata su richiesta scritta di almeno 1/10 dei soci, nella quale devono essere
indicate le materie da trattare.
ASSOCIAZIONE GRUPPO ARTISTICO OCCHIO – CUGGIONO
Sede Legale Piazza 25 Aprile – 20012 Cuggiono – Codice Fiscale 93020840158
All’Assemblea possono intervenire tutti i soci in regola con i versamenti della quota annuale.
Hanno diritto di voto coloro che hanno acquistato la qualifica di socio da almeno 60 giorni.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può delegare un altro socio.
ART. 10 – L’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e qualora lo
ritenesse opportuno, due scrutatori.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli
scrutatori.
ART. 11 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli
associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la sfiducia nei loro confronti, i membri del
Consiglio Direttivo non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno, occorrono la presenza di almeno ¾ degli associati
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
TITOLO V
AMMINISTRAZIONE
ART. 12 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da sette ad
undici membri che rimangono in carica da uno a tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è formato da volontari. In caso
di cessazione per qualsiasi causa di un membro, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione. Il
neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.
ART. 13 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, facoltativamente, una volta al mese per la gestione ordinaria
dell’Associazione. Si riunisce obbligatoriamente due volte all’anno òper la predisposizione e discussione del bilancio
preventivo e consuntivo.
Le convocazioni saranno fatte mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, luogo e data in cui avverrà la
seduta, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione.
Nelle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
In caso di necessità ed urgenza, la convocazione potrà essere fatta per telefono.
ART. 14 – Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
In caso di convocazione telefonica per la validità delle riunioni sarà necessaria la presenza di tutti i consiglieri in carica.
Le delibere saranno valide se prese con la maggioranza dei consiglieri presenti.
ART. 15 – Il Consiglio è l’organo direttivo dell’Associazione. Ad esso competono i poteri di ordinaria
amministrazione.
In particolare:
a)
b)
c)
d)
delibera in merito alla stipulazione di contratti di locazione, forniture e somministrazioni;
delibera l’acquisto e l’alienazione di titoli mobiliari;
delibera sull’ammontare delle quote associative;
predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
Per atti di straordinaria amministrazione è necessaria la delibera dell’Assemblea dei soci.
ART. 16 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta, presieduta dal Consigliere anziano, elegge a maggioranza
assoluta, un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.
ASSOCIAZIONE GRUPPO ARTISTICO OCCHIO – CUGGIONO
Sede Legale Piazza 25 Aprile – 20012 Cuggiono – Codice Fiscale 93020840158
Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione,
presiede i Consigli Direttivi, cura l’esecuzione dei deliberanti del Consiglio dell’Assemblea, compie tutti gli atti
necessari al buon funzionamento dell’Associazione. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai consiglieri.
ART. 17 – Il Consiglio Direttivo nominerà tra i consiglieri un Segretario che redigerà i verbali delle riunioni, ed un
Tesoriere che terrà la contabilità dell’Associazione e ne conserverà tutti i documenti.
Per effettuare incassi e pagamenti il Tesoriere potrà applicare un conto corrente bancario o un libretto di risparmio o
altro deposito, sui quali opererà con firma libera.
ART. 18 – La sfiducia all’intero Consiglio Direttivo o ai singoli membri dello stesso, devono essere trasmessi a ciascun
socio mediante comunicazione scritta, con la firma di almeno 1/5 degli associati aventi diritto al voto.
Le motivazioni della sfiducia al Consiglio o ai singoli membri dello stesso, devono essere trasmesse a ciascun socio
mediante comunicazione scritta, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione della medesima, il Consiglio avrà l’obbligo di
convocare un’Assemblea Straordinaria, per deliberare in merito.
TITOLO VI
REVISORE DEI CONTI
ART. 19 – Il Revisore dei conti è eletto dall’Assemblea e dura in carica 4 anni, vigila sulle attività amministrative e
contabili dell’Associazione, interviene alle sedute del Consiglio dell’Assemblea, redige relazioni sul bilancio preventivo
e sul conto consuntivo.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO
ART. 20 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o
più liquidatori, determinandone i poteri, e delibererà affinché il patrimonio ed ogni eventuale residuo siano devoluti ad
altre Associazioni con finalità analoghe o comunque di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tale deliberazione occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
TITOLO VIII
CONTROVERSIE
ART. 21 – Tutte le controversie tra i soci e tra questi e l’Amministrazione o suoi organi, saranno sottoposte, con
esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea fra i soci, essi
giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
TITOLO IX
REGOLE GENERALI
ART. 22 – Tutte le cariche sono a titolo gratuito. Né patrimonio, né residui, né utili o avanzi di gestione potranno
essere in alcun caso suddivisi tra i soci.
TITOLO X
RINVIO
ART. 23 – Per quanto non disciplinato dal presente statuto, si fa rinvio alle norme del codice civile, nonché delle leggi
speciali in materia in quanto applicabili.