regolamento edilizio e di ornato

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regolamento edilizio e di ornato
COMUNE DI CAORLE
-PROVINCIA DI VENEZIA-
REGOLAMENTO EDILIZIO
E DI ORNATO
INDICE
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - Contenuto, limiti e validità del Regolamento
Art. 2 - Richiamo a disposizioni di Legge e Regolamento
Art. 3 - Responsabilità dei committenti, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori. Requisiti dei
progettisti, dei direttori dei lavori e degli assuntori dei lavori
Titolo II
AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE
Art. 4 - Opere soggette a concessione
Art. 5 - Opere soggette ad autorizzazione
Art. 6 - Opere soggette a denuncia
Art. 7 - Opere non soggette a concessione, autorizzazione o denuncia
Art. 8 - Domanda di concessione o autorizzazione e di giudizio preliminare
Art. 9 - Denuncia di opera
Art. 10 - Norme per la presentazione dei progetti
Art. 11 - Concessione e autorizzazione
Art. 12 - Piani urbanistici attuativi
Art. 13 - Evidenza della concessione o dell'autorizzazione del progetto
Art. 14 - Validità della concessione e della autorizzazione - voltura della concessione o della autorizzazione
Titolo III
LA COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 15 - Attribuzioni della Commissione Edilizia Comunale
Art. 16 - Formazione della Commissione Edilizia Comunale
Art. 17 - Funzionamento della Commissione Edilizia Comunale
Titolo IV
ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 18 - Punti di linea e di livello - attacchi fognature e acquedotto
Art. 19 - Inizio dei lavori
Art. 20 - Occupazione e manomissione di suolo e sottosuolo pubblico
Art. 21 - Vigilanza sulle costruzioni
Art. 22 - Annullamento della concessione e della autorizzazione
Titolo V
USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI
Art. 23 - Certificato di abitabilità e agibilità
PARTE SECONDA
NORME EDILIZIE
Titolo I
CARATTERISTICHE EDILIZIE
Art. 24 - Cortili
Art. 25 - Chiostrine
Art. 26 - Rientranze
Art. 27 - Costruzioni accessorie
Titolo II
ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI
Art. 28 - Decoro degli edifici
Art. 29 - Decoro degli spazi
Art. 30 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico
Art. 31 - Comignoli, antenne, mensole e sovrastrutture varie
Art. 32 - Recinzioni
Art. 33 - Alberature
Art. 34 - Coperture
Art. 35 - Scale esterne
Art. 36 - Marciapiedi
Art. 37 - Portici
Titolo III
PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE
Art. 38 - Interventi in zone di interesse ambientale o monumentale
Art. 39 - Rinvenimenti di carattere archeologici o storico-artistico
Art. 40 - Indicatori stradali ed apparecchi per servizi collettivi
Art. 41 - Numeri civici
PARTE TERZA
NORME IGIENICHE E SANITARIE
Titolo I
PRESCRIZIONI IGIENICO COSTRUTTIVE
Art. 42 - Igiene del suolo e del sottosuolo
Art. 43 - Protezione dall'umidità
Art. 44 - Isolamento acustico
Art. 45 - Rumori, fumi, polveri ed esalazioni
Titolo II
FOGNATURE
Art. 46 - Allacciamenti alla rete di fognatura
Art. 47 - Scarichi sul suolo e nel sottosuolo
Art. 48 - Scarichi in corpi idrici superficiali
Art. 49 - Prescrizioni particolari
Titolo III
REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI
Art. 50 - Classificazione dei locali
Art. 51 - Locali abitabili
Art. 52 - Cucine
Art. 53 - Locali per servizi igienici
Art. 54 - Scale ed ascensori
Art. 55 - Locali accessori
Art. 56 - Scantinati e sotterranei
Art. 57 - Aereazione e illuminazione con mezzi artificiali
Art. 58 - Parametri abitativi
Art. 59 - Interventi di restauro e ristrutturazione
Titolo IV
COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE
Art. 60 - Edifici e locali di uso collettivo
Art. 61 - Barriere architettoniche
Art. 62 - Stabilimenti industriali, depositi, magazzini, autorimesse
Art. 63 - Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli
Art. 64 - Impianti al servizio dell'agricoltura
PARTE QUARTA
STABILITÀ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI
Titolo I
NORME DI BUONA COSTRUZIONE
Art. 65 - Stabilità delle costruzioni
Art. 66 - Manutenzione
Art. 67 - Provvedimenti per costruzioni pericolanti
Titolo II
PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO
Art. 68 - Impiego di materiali lignei
Art. 69 - Preventivo nulla-osta dei Vigili del Fuoco
Art. 70 - Collaudo di competenza dei Vigili del Fuoco
Titolo III
CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 71 - Opere a carattere provvisorio
Art. 72 - Scavi e demolizioni
Art. 73 - Movimento ed accumulo dei materiali
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 74 - Entrata in vigore del presente Regolamento
Art. 75 - Norme abrogate
Art. 76 - Sanzioni
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO
ART.
1
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CONTENUTI, LIMITI E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento contiene le norme intese a disciplinare in tutto il territorio comunale ogni attività comportante
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio stesso.
ART.
2
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RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTO
Le attività di cui ai successivi articoli, oltre che dalle disposizioni del presente Regolamento sono disciplinate dalle
norme tecniche del Piano Regolatore Generale, dagli altri Regolamenti comunali, dal testo unico delle Leggi sanitarie,
dalla Legge Comunale e Provinciale e dalle Leggi generali e Speciali della Repubblica Italiana e della Regione Veneto.
ART.
3
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RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTOTI E
DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI. REQUISITI DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI
DEI LAVORI E DEGLI ASSUNTORI DI LAVORI
Tutti i firmatari di progetti sono solidamente responsabili di ogni osservanza delle presenti norme e delle modalità
fissate nella concessione o nella autorizzazione. L’osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità dei
committenti richiedenti la concessione o l’autorizzazione, dei progettisti, dei direttori dei lavori e degli assuntori dei
lavori, nei termini stabiliti dalle leggi e disposizioni vigenti.
I progettisti e direttori dei lavori devono essere – nell’ambito delle rispettive competenze – ingegneri, architetti,
geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agraria, iscritti ai relativi albi professionali.
Titolo II
AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE
ART.
4
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OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE
Per eseguire le opere sottoelencate, nell’ambito del territorio comunale, deve essere fatta preventiva richiesta al Sindaco
di apposita concessione.
a) costruzione, ricostruzione, ampliamento di edifici;
b) ristrutturazione di costruzioni esistenti;
c) variazioni delle destinazioni d’uso delle costruzioni con esecuzione di opere a ciò preordinate;
d) costruzione, modificazione di cappelle funerarie;
e) collocazione, modificazione e rimozione di chioschi, edicole, distributori di carburante, monumenti, fontane,
costruzioni prefabbricate leggere ancorchè a carattere provvisorio ( case mobili, boxes, tettoie, ecc.);
f) esecuzione di intonacature, coloriture, decorazioni pittoriche, rivestimenti ed ornamenti di qualunque genere sulle
pareti esterne che comportino modifiche di forme e colori delle costruzioni all’interno del Centro Storico;
g) esecuzione o modifica di opere di urbanizzazione relative o meno ad un piano urbanistico attuativo, ponti, ecc.;
h) sistemazione aree aperte al pubblico (campeggi, cinema all’aperto, zoo, ecc.) creazione, sistemazione e modifica di
boschi e parchi;
i) realizzazione di impianti sportivi all’aperto di uso privato e pubblico;
j) ogni altra opera non precedentemente elencata che modifichi in senso urbanistico ed edilizio le condizioni attuali
del territorio. Sempre che, ai sensi del successivo articolo 5 non sia previsto il rilascio di una autorizzazione.
Si richiama altresì l’obbligo a chiedere ed ottenere una nuova concessione edilizia per varianti di qualunque natura da
apportare alle opere elencate nel presente articolo.
ART.
5
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OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
Per eseguire le opere sottoelencate, deve essere richiesta al Sindaco apposita autorizzazione:
k) opere, costituenti pertinenze non autonomamente utilizzabili o impianti tecnologici per edifici esistenti, la cui
superficie utile non superi comunque 1/3 di quella dell’edificio esistente;
l) occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
m) opere di demolizione, i riporti di terreno e gli scavi eseguiti a scopo di sistemazione ambientale o per interventi
urbanistici o edilizi;
n) interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi delle lettere b) e c)
dell’art. 31 della Legge n. 457/1978;
o) variazione della destinazione d’uso degli immobili senza opere a ciò preordinate.
Deve inoltre essere richiesta l’autorizzazione per il collocamento o modificazione di insegne, targhe, decorazioni,
addobbi esterni, cartelli e materiali pubblicitari, vetrinette, distributori automatici, tende esterne, lapidi ecc. nel centro
storico.
ART.
6
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OPERE SOGGETTE A DENUNCIA
Per eseguire le opere sottoelencate, nell’ambito del territorio comunale, deve essere fatta preventiva denuncia al
Sindaco:
p) collocamento o modificazione di insegne, targhe, decorazioni, addobbi esterni, cartelli e materiali pubblicitari,
vetrinette, distributori automatici, tende esterne, lapidi, ecc. all’esterno del centro storico;
q) opere di manutenzione ordinaria interna ed esterna degli edifici;
r) parchi divertimenti, circhi, luminarie, ecc.;
s) collocamento di elementi singoli a carattere provvisorio di limitata importanza e non incidenti sui fattori posti a
tutela dell’ambiente.
ART.
7
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OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O DENUNCIA
Non sono soggette a concessione, autorizzazione o a denuncia:
t) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata, ordinate dal Sindaco;
u) la costruzione di baracche da cantiere nelle quali sia esclusa la permanenza notturna degli addetti;
v) le protezioni stagionali.
ART.
8
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DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE E DI GIUDIZIO PRELIMINARE
Le domande di concessione o di autorizzazione per eseguire le opere citate nei precedenti articoli 4 e 5, bollate a termini
di legge e redatte sui moduli a stampa rilasciati dal Comune, debbono essere indirizzate al Sindaco con allegati, nel
numero di copie necessarie, gli elaborati compilati secondo le norme elencate nel successivo articolo 10 e ogni altra
documentazione richiesta.
All’atto della presentazione, la domanda e le copie di tutti i disegni debbono essere firmati per esteso:
a) dal proprietario del terreno o del fabbricato o da chi abbia titolo per richiedere la concessione;
b) dal progettista.
Nella domanda devono essere riportati, per ognuna delle persone suindicate, nome e cognome, numero di codice fiscale,
residenza o domicilio legale nel Comune; nel caso si tratti di persona giuridica deve essere indicata la sede legale.
Nella stessa richiesta di concessione o autorizzazione, o successivamente, comunque prima dell’inizio dei lavori,
devono essere designati il Direttore dei lavori, se necessario, l’assuntore dei lavori.
Il Direttore dei lavori non è richiesto per le opere di cui ai punti c), f) dell’art. 4.
Gli eventuali cambiamenti nelle persone del richiedente, del Direttore dei lavori o dell’assuntore dei lavori devono
essere denunciati al Sindaco, mediante lettera raccomandata con R.R., entro gli 8 giorni successivi, pena la sospensione
dei lavori.
Qualora la documentazione di cui al successivo art. 10 risultasse incompleta, il Sindaco può non accettare la domanda.
Alla domanda di concessione e di autorizzazione devono essere allegati tutti i pareri delle Amministrazioni competenti,
necessari alla realizzazione dell’oggetto della concessione o dell’autorizzazione stessa (ad esempio quello della
Sovrintendenza ai Monumenti, del Compartimento Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell’A.N.A.S. ecc.). il Sindaco
chiede, quando previsto dalle disposizioni vigenti, il parere di Enti o Organi competenti e ne dà comunicazione al
richiedente; in tal caso il termine concessogli dalla legge per le proprie determinazioni viene interrotto.
Qualunque progetto può essere preceduto da un più semplice elaborato di massima, allegato alla domanda sottoscritta
dalle persone di cui al comma 3° del presente articolo, inteso ad ottenere un giudizio preliminare sia urbanistico che
compositivo, che non impegna in alcun modo il Comune.
ART.
9
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DENUNCIA DI OPERA
Le denuncie per l’esecuzione delle opere citate al precedente art. 6, bollate a termini di legge, redatte sui modelli
rilasciati dal Comune, debbono essere indirizzate al Sindaco con allegati i disegni compilati secondo le norme elencate
al successivo art. 10 e con ogni altra documentazione richiesta.
La documentazione e i disegni debbono essere firmati per esteso dal richiedente.
Deve essere indicato nella denuncia il domicilio del firmatario.
Qualora la documentazione risultasse incompleta, il Sindaco può chiedere l’integrazione della medesima.
Le opere denunciate non possono essere iniziate prima di 20 giorni dalla data della denuncia. Entro tale termine il
Sindaco, può comunicare le sue determinazioni.
Alla denuncia devono essere allegati tutti i pareri delle Amministrazioni competenti, necessari alla realizzazione dei
lavori oggetto della denuncia stessa.
ART.
10
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NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Le domande di concessione o di autorizzazione con riferimento alle singole opere previste dagli artt. 4 e 5 devono
contenere:
1) Per i nuovi edifici anche prefabbricati
a)
planimetria della località in scala catastale, estesa per un raggio di almeno ml 100 (ml 50 per il centro
storico) rispetto al punto ove si intenda eseguire l’opera o collocare il manufatto progettato, aggiornata sul
posto per un raggio di almeno 50 ml rispetto al punto suddetto e con indicata la toponomastica; a tratteggio
dovrà altresì essere indicata la nuova costruzione;
b)
estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall’Ufficio Tecnico Erariale in data non
anteriore a sei mesi;
c)
stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente o della planimetria generale del piano
urbanistico attuativo approvato di cui il progetto faccia parte;
d)
eventuale relazione sommaria;
e)
planimetria in scala non inferiore a 1:500, rilevata topograficamente, con l’indicazione del lotto sul quale
deve sorgere l’edificio, completa di tutte le quote orizzontali e verticali, riferite a caposaldi interni ed esterni
al lotto stesso, atte ad individuarne l’andamento planimetrico ed altimetrico compresi i fabbricati, anche
accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali, quotati, sia da
fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di
qualsiasi genere relativi all’area in esame:
f)
planimetria, in scala non inferiore a 1:200, quotata della planivolumetria di progetto e della sistemazione
dell’area, con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli eventuali spazi per il parcheggio e
la manovra dei veicoli, alle aree a verde e alla recinzione, per la quale sono inoltre richiesti gli elaborati di cui
ai punti c), d) ed e) del successivo punto 3. Nella stessa planimetria od in altra separata dovranno essere
indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;
g)
2)
3)
4)
5)
6)
tutte le piante dei vari piani, e del sottotetto se praticabile, quando non siano identiche fra loro, in scala
1:100, quotate e recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali; nel caso di edifici costituiti da
ripetizioni di cellule tipo è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200 corredate da
piante delle singole cellule nel rapporto 1:50;
h)
la pianta in scala 1:100 delle coperture con l’indicazione dei volumi tecnici (camini, torrette, vani scala,
sovrastrutture varie, ecc.);
i)
tutti i prospetti in scala 1:100 con l’indicazione dei volumi tecnici; qualora l’edificio sia aderente ad altri
fabbricati, i disegni dei prospetti dovranno comprendere anche almeno parte di quelli delle facciate adiacenti;
l)
tutte le sezioni verticali tipo quotate, in scala 1:100, con indicata la quota di riferimento per le altezze;
m)
i dati metrici relativi alla superficie fondiaria, alla superficie utile, all’altezza del fabbricato, all’area
destinata a parcheggio ed altri indici di utilizzazione.
Con cifra si dovranno indicare in modo particolare nei disegni:
- le altezze interne dei locali di ogni piano, lo spessore dei solai, le quadrature dei locali e le dimensioni
delle finestre;
- le altezze dei muri frontali di fabbrica;
- le dimensioni planimetriche degli spazi pubblici e privati circostanti.
Nel caso di complessi edilizi di notevole estensione, gli elaborati di cui alle lettere g), h), i), l) del presente
punto, possono essere rappresentati in scala 1:200.
Per gli ampliamenti, il restauro e la modificazione degli edifici esistenti
le stesse indicazioni del punto precedente sia per lo stato attuale che per la definitiva sistemazione; è
consentita la rappresentazione delle stato di fatto e di progetto sugli stessi grafici, nel qual caso devono essere
adottati colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso);
fotografie dei fabbricati esistenti documentati esaurientemente lo stato di fatto.
Per la nuova costruzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, modificazione di recinzioni
a)
planimetria della località in scala catastale con indicata la toponomastica;
b)
planimetria in scala 1:200, con l’andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali,
riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento;
c)
sezione e prospetto tipo della recinzione, in scala 1:20;
d)
sezione quotata in scala 1:100 dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
e)
l’indicazione dei materiali impiegati.
Per la demolizione degli edifici
a)
planimetria della località in scala catastale;
b)
planivolumetria, ed almeno una sezione, quotata, in scala non inferiore a 1:200 dello stato attuale del
fabbricato con l’indicazione in colore (giallo) indelebile delle parti da demolire;
c)
adeguata documentazione fotografica di tutti i prospetti.
Per il collocamento, la modificazione o la rimozione delle opere di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 4
a)
planimetria quotata, in scala 1:100, qualora necessaria, o documentazione fotografica;
b)
prospetti e sezioni quotati, o particolari, in scala 1:20;
c)
indicazione dei materiali e dei colori.
Per le opere di urbanizzazione: lettera g) dell’art. 4
a)
planimetria in scala catastale dello stato di fatto planimetricogeografico della località e del suo
intorno, con particolare illustrazione dei servizi esistenti;
b)
estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall’Ufficio Tecnico Erariale in data non
anteriore ai 6 mesi;
c)
stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente o planimetria generale del piano urbanistico
attuativo di cui il progetto faccia parte;
d)
rilievo topografico in scala 1:500 della zona nella quale si inserisce l’opera, esteso alle aree limitrofe
per una fascia di almeno ml 50, completo di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a capo-saldi interni ed
esterni dell’area stessa e con l’indicazione delle strade, dei fabbricati, delle recinzioni, dei fossati e delle
essenze arboree esistenti nonché delle servitù e vincoli di qualsiasi genere relativi all’area in esame;
e)
progetto delle opere di urbanizzazione costituito da planimetrie, sezioni e particolari tecnici in scala
appropriata, relativo anche all’allacciamento alle opere di urbanizzazione esistenti e con allegati gli accordi
preventivi con gli Enti interessati;
f)
computo metrico estimativo;
g)
relazione illustrativa;
h)
schema di convenzione per l’esecuzione e la cessione al Comune delle opere (se necessario).
7) Per la sistemazione e la modifica di aree al pubblico, di parchi, per la esecuzione di opere in sottosuolo, per la
realizzazione di impianti sportivi all’aperto; lettere h), i) dell’art. 4
a) stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente o della planimetria generale del Piano Urbanistico
attuativo approvato;
b) planimetria della località in scala catastale estesa per un raggio di almeno ml 150 rispetto al punto ove si intenda
eseguire l’opera con indicata la toponomastica;
c) planimetria in scala 1:200 quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto;
d) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati in scala adeguata.
8) Per le opere di cui alle lettere c) e q) dell’art. 4 e degli articoli 5 e 6
a) relazione illustrativa;
b) grafici in scala adeguata, atti ad illustrare compiutamente l’opera oggetto della richiesta di concessione o di
autorizzazione o della denuncia.
9) Per le varianti da apportare a progetti approvati
elaborato del progetto approvato con le modifiche richieste.
Tutti gli elaborati devono essere prodotti in copia eliografica o simile ed essere piegati nelle dimensioni di cm. 21x30;
gli elaborati devono essere riuniti possibilmente in unica tavola.
È facoltà del Sindaco, sentita la C.C.E., chiedere ulteriori delucidazioni, relazioni illustrative, grafici, fotografie,
plastici, fotomontaggi, campionature in corso d’opera, planivolumetrie, simulacri in sito ecc., e comunque ogni altra
documentazione necessaria per l’esatta valutazione dell’opera per la quale è richiesta la concessione o l’autorizzazione
o fatta la denuncia.
I termini di cui al successivo articolo restano nel frattempo sospesi; l’ulteriore documentazione richiesta deve essere
prodotta entro 120 giorni dalla richiesta stessa; scaduto tale periodo di tempo la domanda presentata cessa di avere
qualsiasi validità.
ART.
11
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CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE
Le determinazioni del Sindaco, o dell’Assessore a tale compito esplicitamente delegato, sulle domande di concessione o
autorizzazione, motivata in caso di diniego, sono notificate all’interessato, al recapito indicato nella domanda, nei
termini previsti dall’art. 79 della L.R. 61/85.
Dell’avvenuto rilascio della concessione o della autorizzazione viene data comunicazione mediante avviso affisso
all’albo pretorio per 15 giorni e la concessione o l’autorizzazione è disponibile, con i relativi atti, presso la sede
comunale ove chiunque può prenderne visione, previa domanda scritta al Sindaco.
La concessione o l’autorizzazione deve comunque essere ritirata, dopo l’avvenuto perfezionamento delle denuncie e
dopo l’avvenuto versamento dei contributi previsti dalle leggi vigenti, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla
notifica.
Ad ogni rilascio di concessione o di autorizzazione l’Amministrazione comunale provvede a riportare su apposite
planimetrie in scala catastale, tenuta a libera visione del pubblico, il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso
corrispondente, gravata di vincolo ai sensi delle norme tecniche del P.R.G..
La concessione o l’autorizzazione, sebbene sia da concedersi in conformità alle disposizioni vigenti, non costituisce
prova della legittimità o rispondenza delle opere stesse alle leggi e regolamenti in vigore.
Essa non esonera le parti interessate dall’obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti sotto la propria responsabilità
rimanendo sempre salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, anche se il provvedimento del Sindaco non contenga
espressa menzione al riguardo.
ART.
12
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PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono redatti, presentati al Comune ed approvati in osservanza con le
norme e le procedure previste dalla legislazione vigente.
Per la loro attuazione è necessaria l’autorizzazione del Sindaco che viene rilasciata dopo la stipula, registrazione e
trascrizione della convenzione relativa al piano attuativo.
L’autorizzazione viene sempre rilasciata salvi e impregiudicati i diritti dei terzi anche se il provvedimento del Sindaco
non contenga espressa menzione al riguardo.
ART.
13
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EVIDENZA DELLA CONCESSIONE O DELL’AUTORIZZAZIONE E DEL PROGETTO
La concessione o l’autorizzazione e i disegni allegati, firmati dal Sindaco o dall’Assessore a tale compito delegato,
devono essere disponibili in cantiere per essere esibiti ai funzionari preposti al controllo.
In ogni cantiere relativo alle opere di cui alle lettere a), b), h), i) e l) del precedente art. 4 deve essere apposto
all’esterno, ben visibile un tabellone nel quale debbono essere indicati:
a) l’oggetto e la destinazione dell’opera;
b) il titolare e gli estremi della concessione;
c) il progettista;
d) il direttore dei lavori;
e) l’assuntore dei lavori.
ART.
14
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VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE O DELLA AUTORIZZAZIONE – VOLTURA
DELLA CONCESSIONE O DELL’AUTORIZZAZIONE
Nell’atto di concessione o di autorizzazione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine per l’inizio può essere superiore ad un anno, decorrente dalla data di notifica della concessione; il termine di
ultimazione, entro il quale deve essere presentata la richiesta del certificato di abitabilità o di agibilità, non può essere
superiore a tre anni decorrenti dalla data di inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo
nei casi previsti dalla legislazione vigente.
Se i lavori non vengono iniziati e completati entro i termini indicati nella concessione o nella autorizzazione, il titolare
deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione o autorizzazione; nel caso di lavori non completati nel
termine stabilito la nuova concessione concerne la parte non realizzata.
La concessione o l’autorizzazione è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è
stata rilasciata.
Gli eredi e gli aventi causa del titolare della concessione o della autorizzazione debbono chiedere la variazione
dell’intestazione ed il Sindaco, una volta accertatane la legittimità, provvede alla relativa volturazione.
La voltura della concessione o dell’autorizzazione è ammissibile purchè non comporti frazionamento della concessione
o della autorizzazione stessa: resta stabilito che in conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun
modo i termini di validità e di decadenza previsti per concessione o autorizzazione originale.
Titolo III
LA COMMISSIONE EDILIZIA
ART.
15
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ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
La Commissione Edilizia è convocata per la valutazione dei progetti insistenti in ambito tutelato ai sensi del D.L.vo
42/04, allo scopo del rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al Testo Unico delle Disposizioni Legislative in
materia di Beni Ambientali e Culturali.
I pareri resi dalla Commissione, nel caso di progettazione in ambito tutelato come sopra individuato, sono obbligatori e
non vincolanti. La Commissione esprime valutazioni di natura estetico – compositiva. Può prescrivere particolari
soluzioni costruttive o modalità di finitura per le opere oggetto di giudizio, anche allo scopo di garantirne un migliore
inserimento all’interno dell’ambiente circostante.
Il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, anche su richiesta del responsabile dell’istruttoria, può
richiedere alla Commissione Edilizia dei pareri, non vincolanti, nel merito di trasformazioni urbanistico – edilizie del
territorio o usi dello stesso, necessitanti ulteriori livelli di approfondimento stante la complessità o le particolarità, anche
qualora gli stessi non insistano in ambito tutelato.
La Commissione Edilizia può anche essere sentita nel merito di proposte di modificazione del presente Regolamento
Edilizio.
ART.
16
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FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
La Commissione Edilizia Comunale è composta di un membro di diritto e di tre membri elettivi, di cui due esperti in
materia di bellezze naturali e tutela ambientale, ai sensi dell’art. 6 della L. R. 63/94. La nomina di un membro elettivo è
riservata alla Minoranza Consiliare.
E’ componente di diritto della Commissione Edilizia Comunale:
- il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata (o suo delegato) che ha funzione di Presidente
della Commissione.
I membri elettivi vengono nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato a uno, sulla base di curriculum e
competenze documentate in materia di bellezze ambientali e naturali. La documentazione in materia di bellezze naturali
ed ambientali è necessaria per la nomina dei due esperti. I due membri elettivi esperti di bellezze naturali e tutela
ambientale devono essere laureati in architettura, urbanistica, ingegneria, agraria e materie ambientali o artistico monumentali o equipollenti; il terzo deve essere tecnico abilitato del ramo edilizio.
Il Consiglio Comunale ha altresì la facoltà di nominare un membro elettivo supplente, sentiti i Capigruppo.
I membri elettivi durano in carica fino allo scadere del Consiglio Comunale che li ha nominati e comunque non oltre
anni cinque a datare dall’esecutività della delibera di nomina e non sono immediatamente rieleggibili (tale divieto si
estende anche ai professionisti associati al componente della Commissione). Nel caso di mancato rinnovo dei membri
elettivi della Commissione Edilizia entro i termini di cui sopra, i componenti esercitano comunque le loro funzioni, fino
alla nomina dei successori.
Non può far parte della Commissione Edilizia chi sia parente di primo e secondo grado, affine di primo grado, adottato
o adottante di altro membro della Commissione Edilizia.
Alle sedute della Commissione Edilizia assiste, in qualità di Segretario verbalizzante e senza diritto di voto, un
dipendente dell’ufficio Urbanistica e Edilizia Privata delegato dal Dirigente. In caso di assenza del Segretario, il
Presidente incarica uno dei presenti della verbalizzazione della seduta.
Alle sedute della Commissione Edilizia partecipa altresì, in qualità di relatore, e senza diritto di voto (salvo il caso in
cui risulti delegato dal Dirigente a rappresentarlo in quanto membro di diritto) il responsabile dell’istruttoria delle
pratiche edilizie sottoposte all’attenzione della Commissione.
Ai membri elettivi della Commissione Edilizia spetta un gettone di presenza la cui entità è stabilita dal Consiglio
Comunale in occasione della nomina.
ART.
17
--
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
La Commissione Edilizia si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno in
relazione all’attività istruttoria dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata.
L’avviso di convocazione deve pervenire ai componenti della Commissione Edilizia almeno cinque giorni prima
della seduta e può essere recapitato: tramite messo comunale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a
mezzo fax o anche per posta elettronica.
Qualora il Consiglio Comunale abbia nominato anche un membro elettivo supplente, della convocazione della
seduta viene data comunicazione anche a questi.
I tre membri elettivi titolari sono tenuti a dare comunicazione della eventuale impossibilità a partecipare alla
seduta entro i tre giorni precedenti alla stessa, in modo tale da consentire la convocazione del membro supplente
entro le 48 ore precedenti alla seduta. L’avviso di convocazione definitiva al membro elettivo supplente avviene a
mezzo fax o per posta elettronica.
Le sedute della Commissione Edilizia non sono pubbliche.
La Commissione è regolarmente costituita quando sono presenti:
- il Presidente (il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata o suo delegato);
- almeno due dei membri elettivi.
Qualora uno dei componenti elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il
Consiglio Comunale lo dichiara decaduto e provvede alla sua sostituzione. Il Consiglio Comunale sostituisce
anche quei componenti che, per qualsivoglia motivo, non possano più rivestire l’incarico (morte, dimissioni,
incompatibilità ai sensi del precedente art. 16, ecc...). I componenti subentranti restano in carica fino al termine del
mandato dell’intera commissione.
I pareri della Commissione Edilizia sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti. La votazione è palese. Nel
caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione Edilizia può effettuare sopralluoghi e svolgere tutte
le attività utili al fine di acquisire gli elementi necessari per una più completa valutazione delle opere sulle quali è
chiamata a esprimere parere.
Il parere della Commissione Edilizia deve essere motivato.
I membri della Commissione Edilizia presenti a ciascuna seduta, sottoscrivono gli elaborati costituenti ogni
progetto visionato.
Il Segretario è tenuto a redigere un verbale per ciascuno dei progetti visionati dalla Commissione, riportante il
parere della medesima e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
Quando la Commissione tratti uno o più progetti sui quali vi siano interessi di uno dei suoi membri, questi, se
presente, è tenuto a dichiarare la propria posizione e ad abbandonare temporaneamente i lavori, non potendo né
esaminare né esprimersi sui medesimi. Nel verbale della seduta ne viene presa nota. Alla valutazione del progetto
devono comunque presenziare un numero di membri tale da garantire la regolare costituzione della Commissione.
I componenti della Commissione sono tenuti a mantenere il segreto sui lavori della stessa.
Titolo IV
ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
ART.
18
--
PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO – ATTACCHI FOGNATURE E ACQUEDOTTO
Il titolare della concessione, con esclusione di quelle di cui ai punti c), d), g) dell’art. 4, prima di dare inizio ai
lavori deve chiedere all’Ufficio tecnico la determinazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote
verticali), che devono essere osservati scrupolosamente, oltre ai punti di immissione degli scariche nelle fognature
principali e i punti di presa dell’acquedotto.
Per la consegna dei punti fissi l’assuntore dei lavori deve preventivamente provvedere alla materiale
identificazione della proprietà e delle opere progettate mediante tracciamento e cippi di vertice ben visibili; deve
inoltre fornire a sue spese personale e mezzi d’opera e prestarsi a tutte le operazioni che all’uopo gli verranno
indicate dagli incaricati municipali.
L’Ufficio tecnico comunale effettua il sopralluogo entro 10 giorni dalla domanda e redige un verbale in
contradditorio con la parte che richiama i grafici approvati, senza il quale comunque non si può dare inizio ai
lavori.
ART.
19
--
INIZIO LAVORI
Il titolare della concessione, con esclusione di quelle di cui ai punti c), d), g) dell’art. 4, e il titolare delle
autorizzazioni di cui all’art. 5 deve denunciare al Sindaco entro 6 giorni la data di inizio dei lavori.
Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si configura alla data del completamento dell’escavo delle
fondazioni.
Negli altri casi previsti dai punti a), b), dell’art. 4 per inizio dei lavori si intende l’istante in cui l’immobile
esistente viene in qualunque modo manomesso al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate.
Nel caso di demolizione parziale o totale di edifici la dichiarazione di inizio dei lavori può essere omessa salvo il
caso di opere interessanti strade e aree pubbliche.
Nel caso di opere di urbanizzazione l’inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra.
In mancanza delle dichiarazioni di cui al 1° comma del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dal presente
Regolamento a carico dei contravventori, è assunta come data di inizio dei lavori la data della concessione o
dell’autorizzazione.
Non sono ammessi atti di notorietà se non per causa di forza maggiore non prevista dal presente regolamento.
Qualora nella domanda di cui all’art. 8 non siano stati indicati i nominativi del Direttore e dell’Assuntore dei
lavori, essi devono risultare, ove richiesti dal medesimo articolo, dalla denuncia di inizio dei lavori.
In ogni caso la denuncia di inizio deve essere sottoscritta anche da questi e deve contenere l’indicazione del
domicilio e la dichiarazione di conoscenza della concessione o dell’autorizzazione e degli elaborati allegati.
ART.
20
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OCCUPAZIONE E MANOMISSIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO
Ove per l’esecuzione di opere autorizzate sia necessaria l’occupazione temporanea o permanente o la
manomissione di suolo o sottosuolo pubblico, o spazio aereo pubblico, l’interessato deve presentare apposita
domanda al Sindaco ed ottenere l’autorizzazione. La domanda deve precisare l’ubicazione, la durata e lo scopo
dell’opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.
Le modalità di occupazione o di esecuzione sono fissate nell’autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere
condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.
Il Sindaco ha la facoltà di revocare e di imporre il ripristino, provvedendovi d’ufficio e a spese dell’interessato in
caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dall’interruzione dei lavori non causata da ragioni
climatiche.
La tassa di occupazione viene determinata in base alle disposizioni vigenti.
In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Sindaco subordina il rilascio dell’autorizzazione al
versamento di una congrua cauzione che viene restituita d’ufficio entro 60 giorni, dopo che le pavimentazioni, i
manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d’arte, su conforme dichiarazione
dell’Ufficio comunale competente. In caso di inadempienza, si procede d’ufficio a spese dell’interessato.
ART.
21
--
VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge, dei Regolamenti ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nella
autorizzazione.
Per tale vigilanza il Sindaco si vale di funzionari ed agenti comunali.
Per l’esercizio della vigilanza predetta ed in particolare per il riscontro e la rispondenza delle opere eseguite od in
esecuzione a quelle autorizzate e per l’accertamento di opere non autorizzate i funzionari e gli agenti hanno diritto
al libero accesso agli immobili.
ART.
22
--
ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE E DELLA AUTORIZZAZIONE
Il Sindaco può per motivi di legittimità, annullare le concessioni e le autorizzazioni rilasciate.
Prima di adottare il provvedimento di annullamento della concessione o della autorizzazione, che deve essere
motivato, il Sindaco deve sentire la Commissione edilizia.
Titolo V
USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI
ART.
23
--
CERTIFICATO DI ABITABILITÀ E AGIBILITÀ
Prima di usare i fabbricati e i manufatti di cui ai punti a), b), c), f), h), i), l) del precedente art. 4 e quelli di cui
all’art. 5 il titolare della concessione o della autorizzazione deve richiedere al Sindaco, il certificato di abitabilità
per gli edifici comprendenti i locali di cui al successivo art. 51, o di agibilità per gli altri manufatti allegando alla
domanda:
a)
copia del certificato di collaudo statico, quando prescritto, munito degli estremi di deposito
presso l’Ufficio del Genio Civile;
b)
il certificato di ultimazione e di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori
attestante la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato;
c)
il nulla-osta, quando prescritto, degli Enti e degli Organi competenti;
d)
la documentazione, quando prescritta, relativa agli adempimenti di cui alla Legge 30 aprile
1976, n. 373.
Il Sindaco previa ispezione del sanitario dell’U.S.L. e dell’incaricato del Settore Urbanistica del Comune, i quali
controllano la rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato ed alle norme della legislazione e dei
regolamenti vigenti, autorizza l’occupazione degli immobili o l’uso dei manufatti entro il termine di 30 giorni
dalla data di presentazione della domanda con gli allegati relativi di cui al primo comma del presente articolo.
PARTE SECONDA
NORME EDILIZIE
Titolo I
CARATTERISTICHE EDILIZIE
ART.
24
--
CORTILI
Si definisce cortile lo spazio, delimitato da fabbricazione lungo il suo perimetro, destinato ad illuminare e ventilare
anche locali abitabili, come definiti al successivo art. 50.
I cortili devono avere una superficie non inferiore al 20% della somma della superficie delle pareti che li
circondano, comprese le superfici degli eventuali muri di cinta.
La distanza minima tra pareti opposte deve essere quella stabilita dalle norme delle relative zone residenziali per
distanze tra i fabbricati.
ART.
25
--
CHIOSTRINE
Si definisce chiostrina lo spazio, delimitato da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro, destinato
esclusivamente alla illuminazione ed aereazione di locali non abitabili.
Le pareti delimitate da chiostrine dovranno avere un’altezza non superiore a quattro volte la distanza minima tra le
opposte pareti, che non dovrà comunque essere inferiore a ml 3.
Detta altezza si misura dal piano del pavimento del più basso locale illuminato dalla chiostrina, alla cornice di
coronamento dei muri perimetrali.
L’area delle chiostrine si intende al netto della proiezione orizzontale di ballatoi, gronde e qualsiasi altra
sporgenza. Ogni chiostrina sarà munita, alla base, di una o più aperture, comunicanti con l’esterno in modo da
assicurarne l’accessibilità e la circolazione d’aria.
Il pavimento deve essere di materiale impermeabile con chiusino per la raccolta delle acque.
Le chiostrine in confine con altre proprietà, anche se i lati di detti confini non siano fabbricati, o siano fabbricati
per un’altezza inferiore a quella massima regolamentare, si considerano delimitate da un muro avente l’altezza
massima consentita.
ART.
26
--
RIENTRANZE
Si definisce rientranza l’arretramento di parte del prospetto di un edificio per una profondità inferiore a ml 1,50; le
rientranze su cui si aprono finestre di locali abitabili non devono avere profondità maggiore di metà della
larghezza e le rientranze su cui si aprono finestre di locali non abitabili e scale non possono avere larghezza
inferiore alla profondità.
ART.
27
--
COSTRUZIONI ACCESSORIE
Nelle zone residenziali tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc., devono far
parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale.
Le superfici utili di dette costruzioni sono da computarsi ai fini del calcolo dell’indice di utilizzazione.
Titolo II
ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI
ART.
28
--
DECORO DEGLI EDIFICI
Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto
urbano.
A tal riguardo il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre ai proprietari
l’esecuzione di opere (intonacatura, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni,
coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire
soluzioni più corrette.
Qualora a seguito di demolizione o di interruzione dei lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico,
costituiscano deturpamento dell’ambiente, è facoltà del Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia,
di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
Il Sindaco ingiungendo l’esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indica le modalità di esecuzione e
fissa i termini dell’inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento sostitutivo ai sensi della
legislazione vigente.
ART.
29
--
DECORO DEGLI SPAZI
Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazione,
essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati.
A tal riguardo il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre la
manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi e
materiali, insegne e di quant' altro possa deturpare l' ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
È ammessa l’affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto
delle caratteristiche ambientali.
Il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre la recinzione e la
manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi e pericolosi.
Il Sindaco, ingiungendo l’esecuzione di opere di cui ai commi precedenti, indica le modalità di esecuzione e fissa i
termini di inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione
vigente.
ART.
30
--
ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO
PUBBLICO
Gli sbalzi aperti, come pensiline, poggioli, cornici, ecc. su spazi parti al pubblico, sono regolamentati nel modo
seguente:
a)
fino a ml 4,50 di altezza sono ammessi, solo se esiste il marciapiede, con un arretramento dal
limite della carreggiata stradale di almeno cm 10;
b)
oltre i ml 4,50 di altezza sono consentiti anche in mancanza di marciapiede, a condizione che
la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di ml 1,00.
Nelle vie di larghezza inferiore a ml 6,00 è vietato ogni aggetto sull’area stradale superiore a cm 10.
Debbono essere osservate anche le seguenti prescrizioni:
1.
per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al
pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml 2,20 e la proiezione della
sporgenza massima deve distare almeno cm 50 dal filo esterno del marciapiede; l’apposizione delle tende può
essere vietata quando esso costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;
2.
ART.
per lanterne, lampade, fanali, insegne e da altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle
facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo.
Valgono comunque le prescrizioni dei precedenti artt. 28 e 29.
I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza inferiore a ml 4,50 devono potersi aprire
senza sporgere dal paramento esterno.
Sotto i portici pubblici o di uso pubblico e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea
stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, o da inferriate a maglie fitte;
possono venire praticate aperture negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini purchè munite di
opportune difese.
31
--
COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE
Gli eventuali elementi sporgenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con
materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. È vietata l’apposizione delle figurazioni
o scritte pubblicitarie al di sopra della linea di gronda degli edifici.
Si richiamano comunque le prescrizioni dei precedenti artt. 28 e 29.
ART.
32
--
RECINZIONI
Le aree edificate e non, fronteggianti vie o piazze aperte al pubblico paesaggio, possono essere delimitate o
recintate.
Le recinzioni devono avere aspetto decoroso e intonato all’ambiente.
Nel centro storico devono essere mantenute le recinzioni esistenti aventi valore di documento storico, in caso di
nuove recinzioni, particolare cura dovrà essere riservata ai materiali d’uso e alla forma dei manufatti, in modo che
essi si inseriscano correttamente nell’ambiente.
Nelle zone residenziali e turistiche le recinzioni, sia su strada che a confine, devono avere le seguenti
caratteristiche:
1)
l’eventuale parte in muratura non deve superare l’altezza di ml 0,60 dal livello della strada e
dal livello del piano di campagna del lotto (o del lotto più alto nel caso di lotti a quote diverse);
2)
la parte soprastante del muro dovrà essere realizzata: a) sul fronte strada con cancellata
metallica di disegno semplice fino ad un’altezza massima dell’intera opera, compreso il muro, di ml 1,70; b)
in confine con altri lotti, con cancellata o con rete metallica fino ad un’altezza complessiva di ml 1,70.
Possono essere ammesse anche recinzioni in elementi prefabbricati di cotto o cemento, o di latro tipo, che
dovranno sottostare al giudizio della Commissione comunale per l’edilizia, con particolare attenzione alla visibilità
per la circolazione.
Sono ammesse specchiature di sostegno chiuse fino a ml 1,70 ma per una ampiezza mai superiore a ml 1,00
intervallate di specchiature aperte non inferiori a ml 2,00.
Nelle zone produttive (artigianali e industriali) sono ammesse recinzioni in muratura, sia su strada che in confine,
fino a una altezza massima di ml 2,50. Le eventuali parti aperte potranno essere realizzate sia in cancellata che in
rete metallica, anche sul fronte strada.
Nelle zone agricole sono da distinguere i seguenti casi:
1)
nel caso di corti con valore storico-ambientale censite secondo quanto previsto dalla legge
regionale 1958, le recinzioni seguiranno le norme previste per il centro storico;
2)
nelle zone agricole comuni, non edificate o con edificazioni non protette come nel caso
precedente, sono ammesse recinzioni con siepi, rete metallica, cancellata, o anche fino a una altezza massima
di ml 1,70 ma sempre assicurando la visibilità per la circolazione.
ART.
33
--
ALBERATURE
Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici, debbono essere sistemati e
sistemati e mantenuti a verde possibilmente arborato.
Qualora si proceda alla messa a dimora di piante d’alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze dovrà
essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche delle condizioni locali.
ART.
34
--
COPERTURE
Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; esse devono pertanto essere concepite in
relazione alle caratteristiche dell’ambiente circostante.
Soltanto in casi di rilevante impegno architettonico sono ammesse le coperture piane, a falde sfasate e quelle con
falde rivolte verso l’interno.
La pendenza delle falde delle coperture deve essere compresa tra il 20% e il 40%.
ART.
35
--
SCALE ESTERNE
Sono ammesse le scale esterne aperte per accedere non oltre il primo piano degli edifici; sono ammesse inoltre,
quando prescritte, le scale esterne di sicurezza antincendio.
Tali strutture se realizzate a sbalzo con aggetto non superiore a ml 1,40 non sono rilevanti per il rispetto delle
distanze dai confini, dalle strade e tra i fabbricati.
ART.
36
--
MARCIAPIEDI
Per le nuove costruzioni il Sindaco può imporre la costruzione del marciapiede fino alla larghezza massima di ml
2,00 a cura del titolare della concessione, indicando gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità
costruttive.
Il Sindaco fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l’intervento sostitutivo ai sensi della
legislazione vigente. Per le zone di nuova formazione i marciapiedi costituiscono opera di urbanizzazione primaria
il cui onere è a carico del lottizzatore.
Nel caso in cui l’edificio sorga arretrato al limite del suolo pubblico l’area compresa tra questo e l’edificio, qualora
non venga recintata per essere riservata all’uso privato, deve essere pavimentata a cure e spese del proprietario
frontista secondo le modalità dei comuni precedenti.
Le opere di manutenzione dei marciapiedi per tutti i guasti e deterioramenti, che non siano causati direttamente dal
proprietario frontista, sono a carico del Comune, salvo rivalsa nei confronti di eventuali responsabili.
Nelle zone storiche ed in quelle sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, i materiali e le forme della
pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle caratteristiche ambientali ed è comunque vietato in esse
l’uso di materiali bituminosi e cementizi.
ART.
37
--
PORTICI
I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, regolarmente registrata e trascritta, devono
essere costruiti e ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.
Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal
Comune.
Nelle zone storiche ed in quelle sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, si applica l’ultimo comma
dell’articolo precedente.
Le opere di manutenzione dei portici non attinenti alla pavimentazione e le opere di riparazione della
pavimentazione per guasti non dovuti all’uso sono a carico dei proprietari.
Il Sindaco fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si riserva l’intervento sostitutivo ai sensi della
legislazione vigente. Sono a carico del proprietario l’installazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura dei
corpi illuminanti, secondo le modalità e i tipi stabiliti dal Comune.
Al Comune spettano la manutenzione delle pavimentazioni e dei corpi illuminanti nonché gli oneri derivanti dalla
fornitura di energia elettrica.
L’ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il fili del muro o delle
vetrine di fondo non può essere minore di ml 2,00 mentre l’altezza non deve essere inferiore a ml 2,70.
Titolo III
PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE
ART.
38
--
INTERVENTI IN ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE O MONUMENTALE
Il Sindaco, prima del rilascio della concessione per opere interessanti aree ed edifici vincolati dalla legislazione
vigente in materia di protezione delle bellezze naturali e di tutela del patrimonio storico ed artistico, chiede il
nulla-osta agli Enti competenti.
Nelle zone a vincolo particolare e nelle zone agricole non è ammessa l’installazione di cartelli pubblicitari.
ART.
39
--
RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO-ARTISTICO
Qualsiasi ritrovamento di interesse storico-artistico, o archeologico deve essere immediatamente denunciato al
Sindaco, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso.
Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico.
ART.
40
--
INDICATORI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVI
Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori
stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
a)
tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
b)
segnaletica stradale e turistica;
c)
piastrine di capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche,
idranti ed altre infrastrutture;
d)
mensole, ganci, tubi, palline per la pubblica illuminazione ordinaria e straordinaria, semafori,
orologi elettrici e simili.
Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente e non
comportano alcun diritto di indennizzo di alcun genere ai privati interessati.
I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati; non possono coprirli o
nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.
ART.
41
--
NUMERI CIVICI
All’atto del rilascio del certificato di cui al precedente articolo 23, il Comune assegna all’immobile il numero
civico.
La spesa conseguente, e la relativa manutenzione, è a carico del privato interessato.
È riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica e di sostituire la segnaletica già posta
in essere ma a cura e spese dell’Amministrazione stessa.
PARTE TERZA
NORME IGIENICHE E SANITARIE
Titolo I
PRESCRIZIONI IGIENICO COSTRUTTIVE
ART.
42
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IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, devono essere garantite la salubrità del
suolo e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le buone regole d’arte del costruire e le
prescrizioni del Regolamento di igiene vigente.
In particolare è vietato costruire su terreni paludosi, golenali, franosi o comunque soggetti ad allagamenti o a
ristagni d’acqua, negli avvallamenti e nelle anfrattuosità naturali ed artificiali del terreno.
È vietato impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni che siano serviti in precedenza come deposito di
immondizie, letame, residui putrescibili, se non quando la riconseguita salubrità del suolo e del sottosuolo siano
state riconosciute dal sanitario dell’U.SL. e dall’Ufficio Tecnico Comunale.
ART.
43
--
PROTEZIONE DALL’UMIDITÀ
Tutti gli edifici devono essere protetti dall’umidità del suolo e del sottosuolo.
Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna
impermeabilizzazione, che impedisca l’imbibizione delle murature per capillarità.
I locali al piano terreno degli edifici, qualora non esista un volume aereato sottostante con un’altezza non inferiore
a cm 50, devono avere il piano di calpestio sopraelevato dal piano stradale di almeno cm 50 per quelli classificati
dal successivo art. 50 alla categoria A1 e almeno cm 15 per quelli di categoria A2.
Il Sindaco, su potere conforme della commissione edilizia, può consentire che la quota del piano di calpestio del
piano terreno degli edifici sia indipendente da quella stradale in tutti i casi in cui le caratteristiche altimetriche del
terreno rendano difficilmente applicabile la norma di cui al comma precedente.
ART.
44
--
ISOLAMENTO ACUSTICO
Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un sufficiente isolamento
acustico nei locali abitabili.
In ogni caso lo spessore (comprensivo di tutti i materiali di finitura) delle strutture tra unità immobiliari diverse
non deve essere inferiore a cm 30 per quelle orizzontali e a cm 25 per quelle verticali.
Devono inoltre essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad attenuare le vibrazioni ed i rumori prodotti dagli
impianti tecnici interni all’edificio.
ART.
45
--
RUMORI, FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI
Il Sindaco, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l’adozione di adeguati
provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza di rumori,
fumi, polveri, esalazioni, ecc. di varia natura.
Il Sindaci fissa i termini dell’inizio e della ultimazione dei lavori e si riserva l’intervento sostitutivo ai sensi della
legislazione vigente.
Titolo II
FOGNATURE
ART.
46
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ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI FOGNATURA
Gli allacciamenti dei privati alla rete comunale di fognatura sono concessi nella osservanza del Regolamento per il
servizio comunale di fognatura che precisa le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’allacciamento, i
limiti di accettabilità delle acque usate e le caratteristiche tecniche degli impianti e dei manufatti.
ART.
47
--
SCARICHI SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO
Lo smaltimento delle acque nere di insediamenti civili e produttivi sul suolo e negli strati superficiali del
sottosuolo è consentito unicamente nel rispetto delle condizioni, procedure e prescrizioni previste dalla
legislazione nazionale e regionale vigente.
ART.
48
--
SCARICHI IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI
Lo smaltimento delle acque nere di insediamenti civili e produttivi in corpi idrici superficiali (fossi, canali, scoline,
fiumi, bacini, ecc.) è consentito unicamente nel rispetto delle condizioni, procedure e prescrizioni previste dalla
legislazione nazionale e regionale vigente.
ART.
49
--
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Le condutture che convogliano le acque nere devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili;
devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro
opportuno, prolungati sopra la linea di gronda del tetto.
Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone.
Le acque meteoriche, qualora le coperture prospettino su spazi aperti al pubblico, devono essere convogliate al
suolo mediante apposite tubazioni con il tratto terminale costruito con tubazioni di ghisa o acciaio per un’altezza
non inferiore a ml 2,00.
Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da particolari soluzioni architettoniche.
Titolo III
REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI
ART.
50
--
CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI
Sono considerati locali di abitazione permanente o locali abitabili ai fini del presente Regolamento tutti quei locali
in cui la permanenza di una o più persone non ha carattere di saltuarietà:
A1 -
soggiorni, pranzi, cucine e camere da letto in edifici di abitazione;
uffici, studi, gabinetti medici;
camere da letto di attrezzature ricettive turistiche;
A2 -
negozi, pubblici esercizi, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, aule scolastiche,
sale di lettura;
- soggiorni, locali di uso comune e cucine di attrezzature ricettive turistiche, di edifici di cura e ospedalieri;
- laboratori scientifici e tecnici, industriali o relativi ad attività di lavoro, officine;
- parti da garges non destinati al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate riparazioni,
lavaggi, controlli, vendite;
- magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico,
scarico e pulizia.
Sono considerati locali accessori o non abitabili quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite
operazioni:
S1 - servizi igienici e bagni, cucinette o camere di cottura;
S2 - a) scale che collegano più di tre piani;
b) corridoi e disimpegni;
c) magazzini e depositi in genere;
d) garages di solo posteggio;
e) salette di macchinari che necessitano solo di avviamento o di scarsa sorveglianza;
f) lavanderie, stenditoi, ripostigli, guardaroba, ecc.
I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio dell’Amministrazione comunale su
parere della Commissione Edilizia.
ART.
51
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LOCALI ABITABILI
I locali di categoria A1 devono avere:
a) una superficie minima di pavimento di almeno mq 9, con larghezza minima di ml 2,20;
b) un’altezza minima (misurata dal pavimento al soffitto finiti), di ml 2,70; nel caso di pavimento e/o soffitto a
diverse quote o di soffitto non orizzontale l’altezza media non deve essere inferiore a ml 2,70 con un minimo
assoluto di ml 1,70;
c) una superficie netta di illuminazione ed aereazione (parte apribile del serramento) direttamente comunicante
con l’esterno non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento del locale, salvo prescrizioni di legge e
regolamenti relativi alle varie categorie di edifici.
I locali di categoria A2 devono avere:
- una superficie minima di mq 24;
- un’altezza minima (misurata dal pavimento al soffitto finiti), di ml 3,00; nel caso di pavimento e soffitto a
quote diverse e di soffitto non orizzontale l’altezza media non deve essere inferiore a ml 3,00, con un minimo
assoluto di mt 2,40; qualora i locali siano forniti di impianto di ventilazione forzata l’altezza netta e minima
può essere ridotta a ml 2,70;
- una superficie di illuminazione ed aereazione come sopra, non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento
del locale.
Nei locali di abitazione, nei negozi, nei depositi e magazzini anche di case preesistenti, gli impalcati a mezz’aria
sono ammessi solamente quando si verifichino le seguenti condizioni:
a)
il locale abbia un’altezza minima netta di ml 4,60;
b)
la proiezione orizzontale del soppalco non superi la metà della superficie del locale;
c)
l’altezza minima non sia inferiore a ml 2,00.
ART.
52
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CUCINE
I locali adibiti a cucina, oltre i requisiti richiesti dall’articolo precedente, devono comunque essere forniti di due
condotti verticali prolungati sopra la linea di colmo del tetto, di cui uno per l’aereazione dell’ambiente e l’altro per
l’eventuale convogliamento dei fumi di combustione.
Sono ammesse cucinette o camere di cottura con una superficie inferiore a mq 9 e un’altezza minima di ml 2,40
purchè comunicanti con il locale di soggiorno e munite di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Per la residenza turistica è ammesso all’interno del locale soggiorno, compreso nei 14 mq minimi prescritti dal
successivo art. 58, l’angolo cottura, purchè adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
ART.
53
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LOCALI PER SERVIZI IGIENICI
Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico dotato di : WC, lavabo e vasca da
bagno o doccia ed avente i seguenti requisiti:
a) superficie non inferiore a mq 4,00 con una larghezza minima di ml 1,20;
b) aereazione ed illuminazione dirette dall’esterno, mediante finestra o lucernario di superficie non inferiore a
mq 0,40; sono ammessi servizi igienici illuminati e aereati artificialmente purchè sia garantito un adeguato
impianto di ventilazione forzata in depressione: l’esistenza e il funzionamento di tale impianto deve essere
accertata prima del rilascio della licenza di abitabilità e di agibilità.
In tali servizi è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera;
c) un’altezza minima di ml 2,40.
È ammessa la comunicazione diretta unicamente tra le camere da letto (ed i locali degli alloggi monostanza)
ed il locale per i servizi igienici.
Nel caso in cui siano previsti negli alloggi ulteriori locali per i servizi igienici, questi possono essere
accessibili da locali abitabili e avere una superficie inferiore a mq 4; devono avere una lunghezza minima di
ml 1,00 e una altezza non inferiore a ml 2,20.
Ogni unità destinata alle attività secondarie (industriali e artigianali) e terziarie (negozi, pubblici esercizi,
attrezzature ricettive turistiche, magazzini, depositi, uffici, ecc.) deve essere dotata di servizi igienici adeguati
aereati direttamente o in depressione; la larghezza minima ammessa è di ml 1,00 e l’altezza minima è di 2,20.
Tutti i locali per i servizi igienici devono avere le pareti trattate o rivestite fino ad un’altezza minima di mt
1,50 con materiale impermeabile o lavabile.
Nel caso di soffitto non orizzontale o a diverse quote l’altezza media non deve essere inferiore a ml 2,40 con
un minimo di ml 1,50 per il servizio igienico principale dell’abitazione e a ml 2,20 con un minimo di 1,50
negli altri casi.
ART.
54
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SCALE ED ASCENSORI
Tutte le scale principali dei fabbricati, con esclusione di quelle interne ad una stessa unità immobiliare.
Devono avere rampe e pianerottoli di larghezza non inferiore a ml 1.20.
Le scale possono essere aereate ed illuminate artificialmente.
Per gli edifici di uso collettivo si applicano le vigenti disposizioni in materia.
In tutti i fabbricati con 3 o più piani abitabili oltre il piano terreno, deve essere previsto l’impianto ascensore.
Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, devono essere attuate le provvidenze indicate
nel precedente articolo 44.
L’impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi deve essere rispondente alle caratteristiche indicate
dalla legislazione vigente in materia. In ogni caso esso deve avere dimensioni tali da consentire l’accesso
delle carrozzine dei bambini e dei minorati fisici.
Le ringhiere ed i parapetti posti a quota superiore a ml 2.00 dal piano su cui prospettano, devono avere
altezza minima di ml 1.00; eventuali forature devono essere dimensionate in modo tale da non consentire il
passaggio di una sfera di cm 12 di diametro.
ART.
55
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LOCALI ACCESSORI
I locali accessori di cat. S2 possono essere illuminati ed aereati in modo indiretto.
L’altezza minima è fissata in ml 2.20; la larghezza minima è fissata in ml 1.00.
ART.
56
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SCANTINATI E SOTTERRANEI
I locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o del terreno circostante l’edificio possono essere
utilizzati come locali accessori e devono avere una altezza minima di ml 2.20; pavimento e murature devono
assicurare un’idonea protezione dall’umidità.
Possono inoltre essere utilizzati per destinazioni di categoria A2 purchè l’altezza netta sia non inferiore a ml
3.00 e venga realizzata una intercapedine aereata alle pareti e al pavimento.
ART.
57
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AEREAZIONE E ILLUMINAZIONE CON MEZZI ARTIFICIALI
Per gli edifici (o parti di essi) a uso collettivo, destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, alla
esposizione, al ristoro, al culto, al commercio, ad attività ospedaliera e/o assistenziale e per gli ambienti
destinati alle attività lavorative in genere (uffici, laboratori, ecc.) esclusa sempre la destinazione o integrata
con adeguata illuminazione artificiale e l’aereazione naturale potrà essere sostituita o integrata con impianti
di trattamento dell’aria (condizionamento, termoventilazione, ventilazione in relazione alle specifiche e
diverse esigenze, secondo le prescrizioni del settore igiene pubblica, rispondenti ai dettami della tecnologia,
con particolare riferimento alle norme UNI).
Tali impianti dovranno essere progettati e realizzati, anche nella loro collocazione, in modo tale da non
provocare alcun fastidio o danno ai vicini (ad esempio: rumorosità, emissioni, ecc.).
L’aria trattata dell’ambiente confinato dovrà essere espulsa attraverso apposita canalizzazione che termini al
di sopra del tetto dell’edificio e/o comunque in modo da non causare molestia.
Quanto sopra non si applica qualora l’autorità sanitaria competente ritenga che la deroga alle norme di cui ai
precedenti articoli non possa essere concessa per l’esistenza di condizioni particolari legate alle
caratteristiche dei locali, all’uso specifico cui si intende destinarli, al tipo di attività o a particolari condizioni
ambientali correlate al ciclo lavorativo.
ART.
58
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PARAMETRI ABITATIVI
In ogni abitazione deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14 per ciascuno dei primi
4 posti letto e mq 10 per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto per le abitazioni stabili devono avere una superficie minima di mq 9 se per una persona e di
mq 14 se per due persone; le stanze da letto per le abitazioni turistiche devono avere una superficie minima di
mq 9.
Ogni abitazione deve essere dotata di una stanza soggiorno di almeno 14 mq e di una stanza da letto di
almeno 14 mq per le residenze stabili e di 9 mq per le residenze turistiche.
Ogni abitazione deve avere una superficie utile, comprensiva di servizi, non inferiore a mq 38 per la
residenza e mq 28 per la residenza turistica.
Sono ammesse abitazioni monostanza purchè abbiano una superficie abitabile comprensiva dei servizi, non
inferiore a mq 28 per una persona e a mq 38 per due persone.
ART.
59
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INTERVENTI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE
I parametri minimi di cui ai precedenti articoli 51, 52, 53, 54, 55, 56 non si applicano per gli interventi di
restauro e di ristrutturazione degli edifici esistenti.
Per detti edifici è consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso e delle specifiche attività dei singoli
locali in atto al momento di entrata in vigore delle presenti norme.
Nel caso di ristrutturazione con traslazione dei solai sono consentite altezze minime dei locali inferiori a
quelle prescritte negli articoli citati nel primo comma, ma comunque non inferiori a ml 2.40 per i locali di
categoria A1, ml 2.50 per quelli di categoria A2, ml 2.20 per quelli di categoria S1 e ml 2.00 per quelli di
categoria S2.
È comunque sempre consentita la realizzazione di rivestimenti isolanti termici (dello spessore massimo di cm
20) sulle pareti esterne degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme.
Per quanto concerne le strutture ricettive alberghiere esistenti all’interno delle Z.T.O. A, B, C, D e fino alla
approvazione della Variante di P.R.G. di cui all’art. 15 della L.R. 3 maggio 1998, n. 24, variante che dovrà
comunque essere adottata entro un anno dalla approvazione definitiva del presente Piano, si conferma la
capacità ricettiva indicata nell’ultima autorizzazione amministrativa all’esercizio anche se in presenza di
lavori di adeguamento igienico sanitario necessari per elevare lo standard qualitativo.
Titolo IV
COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE
ART.
60
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EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO
Per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, alla
esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e ad altre simili attività, esclusa sempre la destinazione
residenziale, devono essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da leggi e regolamenti relativi
alle varie tipologie.
Per gli edifici destinati a collegio, convivenza, convento, ecc. valgono le norme di cui all’art. 51 per i locali
destinati ad usi individuali.
Inoltre:
a) le cucine, le lavanderie, i locali per i servizi igienici, ecc. debbono avere i pavimenti e le pareti lavabili
fino all’altezza di ml 2.00;
b) i servizi igienici debbono essere separati per sesso e le tramezze che dividono i vari servizi di un
raggruppamento possono avere altezza inferiori al soffitto, ma non minori di ml 2.10;
c) ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti;
d) i dormitori devono avere una cubatura minima di mc 15 per letto.
ART.
61
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BARRIERE ARCHITETTONICHE
Nelle progettazioni edilizie ed urbanistiche e particolarmente negli edifici e negli impianti di uso collettivo
devono essere adottate le norme di legge e regolamento atte ad eliminare le barriere architettoniche,
favorendo l’accessibilità e l’agibilità alle persone fisicamente impedite, attraverso l’impianto di idonea
strumentazione tecnica e lo studio di percorsi alternativi.
ART.
62
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STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE
Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare
alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi; devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni
generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli ad essi sussidiari.
Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della
vigente legislazione in materia.
ART.
63
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EDIFICI RESIDENZIALI NELLE ZONE DESTINATE AD USI AGRICOLI
Per gli edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli valgono le disposizioni del precedente art. 42 e
51.
Sono ammesse unicamente le coperture a falde con manto in tegole e pendenze comprese tra il 30 e 35%; non
sono ammessi intonaci e rivestimenti diversi dall’intonaco civile (malta di calce bastarda) dipinto a calce o
tempera con colori tradizionali dell’ambiente agricolo.
Non sono ammessi nel corpo di fabbrica locali ad uso stalle e ricovero animali, fienile, granaio e depositi di
materiali soggetti a fermentazione.
ART.
64
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IMPIANTI AL SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA
I ricoveri per gli animali esistenti che formano corpo con la casa di abitazione, non devono essere a contatto
con gli ambienti abitati.
I ricoveri per gli animali devono essere aereati ed illuminati con finestre di superficie complessiva non
inferiore a 1/20 della superficie del pavimento, il pavimento deve essere costruito con materiale ben
connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a
superficie liscia impermeabile le quali adducano il liquame all’esterno in appositi pozzi stagni.
Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi debbono essere eseguiti con materiali di facile lavatura e
disinfezione.
Le concimaie devono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili; essere munite di pozzetto per il
colaticcio; ove il terreno non sia perfettamente piano, devono essere poste a valle di pozzi, fontane, ecc.
Sono comunque fatti salvi i disposti della L.R. 24/85.
PARTE QUARTA
STABILITÀ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI
Titolo I
NORME DI BUONA COSTRUZIONE
ART.
65
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STABILITÀ DELLE COSTRUZIONI
Ogni fabbricato deve essere realizzato secondo le migliori regole dell’arte del costruire ed in conformità alle
vigenti disposizioni di legge in ordine ai requisiti dei materiali da costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo,
al dimensionamento ed alla esecuzione delle strutture ai fini di assicurare la stabilità di ogni sua parte.
ART.
66
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MANUTENZIONE
I proprietari dei fabbricati hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo da soddisfare
permanentemente ai requisiti dell’articolo precedente, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità.
ART.
67
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PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTI
Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituiscano pericolo alla pubblica
incolumità, il proprietario o il conduttore o l’inquilino hanno l’obbligo di farne immediata denuncia al Sindaco, e
nei casi d’urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento.
Il Sindaco, ricevuta la denuncia di cui al comma precedente e previo sopralluogo dell’Ufficio Comunale
competente, notifica agli interessati i provvedimenti da adottare immediatamente, riservandosi l’intervento
sostitutivo a spese degli interessati.
Quando si tratti di denuncia formale presentata da privati può essere richiesta una relazione stesa da un tecnico
idoneo.
Titolo II
PREVENZIONI DAI PERICOLI DI INCENDIO
ART.
68
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IMPIEGO DI MATERIALI LIGNEI
Per le strutture portanti sono di norma vietati i materiali lignei.
In tutti quei casi in cui particolari condizioni ambientali, tradizioni costruttive locali o qualificate scelte
architettoniche richiedano l’uso di strutture lignee, l’impiego di queste è condizionato all’adozione di trattamenti
ed accorgimenti atti a renderle incombustibili.
ART.
69
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PREVENTIVO NULLA-OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO
Il preventivo nulla-osta dei Vigili del Fuoco è obbligatoriamente richiesto per i lavori di trasformazione, modifica,
ampliamento, nuova costruzione di edifici destinati all’attività di cui al D.M. 7 dicembre 1982 secondo le
procedure di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modifiche ed integrazioni.
Titolo III
CAUTELE DA OSSERVARE NELL' ESECUZIONE DEI LAVORI
ART.
70
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COLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO
Prima del rilascio dei certificati di abitabilità o agibilità concernenti gli edifici di cui al precedente articolo 69 è
richiesto il certificato del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
ART.
71
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OPERE A CARATTERE PROVVISORIO
Nell’esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, modificazioni e demolizioni di fabbricati
esistenti, ecc.) si devono osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo o danno a persone ed a cose, ad
attenuare, per quanto possibile, le molestie che i terzi possano risentirne dall’esecuzione delle opere stesse.
In caso di sopraelevazione di edifici, la cui parte inferiore rimanga adibita o comunque occupata, si deve
provvedere alla formazione a regole d’arte di copertura provvisoria al di sopra della parte abitata ed occupata, al
fine di impedire le infiltrazioni di qualsiasi specie dai locali sovrastanti durante l’esecuzione dei lavori; devono
essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare pericoli e molestie agli occupanti.
Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere con adeguata
recinzione il luogo destinato all’opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi.
In ogni caso devono sempre essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l’incolumità pubblica, deve essere
assicurata la possibilità di transito ed evitata la formazione di ristagni d’acqua.
Le recinzioni provvisorie devono esser di spetto decoroso, avere altezza non minore di ml 2.00 ed essere costruite
secondo gli allineamenti e le modalità prescritte dal Comune.
Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l’interno o essere scorrevoli ai lati.
Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie o di altro genere di riparo devono essere evidenziati mediante
zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole e
comunque durante tutto il tempo in cui funziona l’illuminazione pubblica.
Tutte le soprastrutture provvisorie (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere
requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni legge per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro.
Il punto più basso delle opere provvisorie soprastanti i luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno
di ml 4.00 ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.
Il Sindaco ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l’esecuzione e
riservandosi l’intervento sostitutivo a spese degli interessati.
ART.
72 -- SCAVI E DEMOLIZIONI
Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico, devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle
pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbadacchiate e avere una pendenza rapportata alle
caratteristiche del traffico e comunque inferiore all’angolo di attrito del terreno.
Nelle opere di demolizione, e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare le
cautele atte ad evitare danno a persone ed a cose, scuotimento del terreno e conseguente danneggiamento ai
fabbricati.
Devono comunque osservarsi le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia urbana ed essere evitato il
polverio.
ART.
73
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MOVIMENTO ED ACCUMULO DEI MATERIALI
Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l’accumulo dei materiali di costruzione o di risulta da
scavi e demolizioni.
Solo nei casi di assoluta necessità, il Sindaco, a richiesta dell’interessato, può autorizzare il carico, lo scarico ed il
deposito temporaneo dei materiali, con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso verranno stabilite,
osservando le disposizioni del regolamento di Polizia Urbana, le norme per l’occupazione del suolo pubblico,
nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI FINALI
ART.
74
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ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente Regolamento approvato dall’Autorità competente entra in vigore il giorno successivo ai quindici giorni
di pubblicazione al B.U.R.
ART.
75
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NORME ABROGATE
All’entrata in vigore del presente Regolamento sarà abrogata ogni disposizione regolamentare precedentemente
emanata dal Comune contraria od incompatibile con le norme del presente Regolamento.
ART.
76
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SANZIONI
Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legislazione
vigente.