Regali ai dipendenti comunali in pensione: non sono spese di

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Regali ai dipendenti comunali in pensione: non sono spese di
Regali ai dipendenti comunali in pensione: non sono spese di rappresentanza
CC Sez. controllo Lombardia del. n. 306-15 Iadc
Sono illegittime le spese sostenute dall’ente per conferire un riconoscimento ai dipendenti
comunali collocati in quiescenza.
Tale tipologia di spesa, non avendo finalità rappresentativa verso l’esterno, non può essere
ricondotta nell’ambito delle spese di rappresentanza.
Questo quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, con la deliberazione n. 306
depositata il 23 settembre 2015, nell’ambito del controllo-monitoraggio del prospetto delle spese di
rappresentanza sostenute da un comune.
Nel caso di specie l’ente, sulla base di una deliberazione del consiglio comunale del 1986 con la
quale erano state individuate le modalità di assegnazione e i tipi di riconoscimenti ai dipendenti
comunali collocati in quiescenza, aveva acquistato, mediante ricorso al Sistema telematico
regionale (Sintel), medaglie d’oro e diplomi per alcuni dipendenti collocati in pensione con più di
25 anni di servizio.
La nozione di spese di rappresentanza, così come ricostruita dalla magistratura contabile, è
riconducibile alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra una p.a. e la cittadinanza, al fine
di crearne un’immagine positiva.
È, possibile, dunque, definire spese di rappresentanza quelle effettuate allo scopo di promuovere
l’immagine o l’azione dell’ente pubblico, mediante attività rivolte all’esterno.
Al centro di tale tipologia di spese si pone quindi lo scopo promozionale dell’immagine dell’ente.
Dalle numerose pronunce della Corte dei Conti si possono ricavare i seguenti elementi di carattere
procedimentale e sostanziale che contraddistinguono le spese di rappresentanza, e in particolare
che tali spese:
- devono essere strettamente correlate alle finalità istituzionali dell’ente. Pertanto, “le spese di
rappresentanza possono essere ritenute lecite, solo se sono rigorosamente giustificate e documentate,
con l'esposizione, caso per caso, dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del
rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa, della qualificazione del soggetto destinatario e
dell'occasione della spesa” (Corte dei Conti, sez. II giur. centrale d’appello, sentenza 64/2007);
- devono avere uno scopo promozionale per l’ente. In tal senso, è indispensabile che la stessa
sia effettuata per la promozione dell’immagine o delle attività dell’ente. “Le attività di
rappresentanza, in altri termini, garantiscono una proiezione esterna dell’amministrazione verso la
collettività amministrata e sono finalizzate ad apportare vantaggi che l’ente trae dall’essere
conosciuto”( Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, del. 356/2012);
- devono rispondere a criteri di ragionevolezza, sobrietà e congruità, sia con riguardo
all’evento eventualmente realizzato, sia con riferimento ai valori di mercato;
- devono avere i caratteri dell’ufficialità e dell’eccezionalità. Nel primo senso devono, quindi,
finanziare “manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l’attenzione
di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla
conoscenza dell’attività amministrativa. L’attività di rappresentanza ricorre in ogni
manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di
spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento”(Corte dei Conti, sez.
contr. Lombardia, del. 466/2012).
- devono essere inserite, nell’ambito della programmazione di bilancio, in apposito capitolo
di spesa dedicato a tali oneri;
Agg. 03/03/2015
SELF – Agenzia Formativa accreditata
Via IV Novembre, 57 – 56028 San Miniato, tel. 0571/418873- fax 0571/1826507
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devono essere rendicontate analiticamente, evidenziandone, in modo documentale, la
natura, le circostanze che l’hanno generata, i modi e i tempi di tali erogazioni (Corte dei
Conti, sez. giur. Toscana, sentenza 246/2013).
La consolidata giurisprudenza contabile ha chiarito che non hanno finalità rappresentativa verso
l’esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti dell’Ente.
Inoltre, come evidenziato dai magistrati contabili, il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici (art. 4 del d.p.r. 62/2013) stabilisce che gli stessi non possono accettare regali o altre utilità
che abbiano un valore superiore a quello che si intende per “modico”.
Tale disposizione ricomprende anche i riconoscimenti conferiti dalla stessa amministrazione
presso la quale il soggetto beneficiato presta servizio, considerato che la relativa spesa non può che
configurarsi come ulteriore rispetto a quella consentita dalla disciplina del rapporto di lavoro.
I magistrati contabili, rilevata la non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute
dal comune, hanno disposto la segnalazione alla procura contabile per un possibile danno erariale.
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