affitto di ramo d`azienda - Comune di Rodengo Saiano
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affitto di ramo d`azienda - Comune di Rodengo Saiano
ORIGINALE COMUNE DI RODENGO SAIANO PROVINCIA DI BRESCIA DELIBERAZIONE N. 197 del 02.09.2013 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Chiosco comunale per Approvazione affitto di ramo d'azienda. la rivendita di quotidiani e periodici. L’anno duemilatredici addì due del mese di settembre alle ore 12,20 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: ANDREOLI GIUSEPPE ALBERTINI ARTURO GELFI PAOLO EGIDIO MENEGHELLO DIEGO RAFFELLI RAMONA BONO NICOLA P A P P P A Totale presenti Totale assenti 4 2 Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott. Fernando Fauci il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giuseppe Andreoli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. OGGETTO: Chiosco comunale per Approvazione affitto di ramo d'azienda. la rivendita di quotidiani e periodici. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che il Comune di Rodengo Saiano è proprietario di un chiosco per la vendita di quotidiani e periodici sito in via Brescia e dotato di autorizzazione del 26.01.2011 per la vendita al pubblico di prodotti editoriali; che il 01.08.2013 (prot. 11848), il sig. Ignazio Rinaldi attuale affittuario, ha comunicato di voler recedere dal contratto dal settembre- ottobre 2013; che con nota prot. 12005 del 05/08/2103 il Sindaco ha preso atto della decisione del sig. sig. Ignazio Rinaldi; RILEVATA la necessità di individuare un soggetto cui affittare il ramo d’azienda finalizzato alla rivendita di quotidiani e periodici costituito dal chiosco di proprietà comunale ubicato in via Brescia; RICORDATO che con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 10.11.1988 è stato approvato il Piano di localizzazione dei punti di vendita di giornali e riviste; che con deliberazione consiliare n. 24 del 10.06.2003, al fine di adeguarlo alle previsioni normative intervenute in materia nella legislazione nazionale e regionale, è stato approvato un nuovo Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita non esclusivi; che, con riferimento all’affidamento della conduzione del chiosco di rivendita di giornali e riviste di proprietà comunale, l’art. 18 del Piano approvato con delibera consiliare n. 44/1988 dava precise e dettagliate indicazioni; che il Piano approvato con atto consiliare n. 24/2003 ha disposto in merito alle procedure per l’affidamento della conduzione del chiosco di rivendita di giornali e riviste di proprietà comunale; RITENUTO di dover stabilire oggi i criteri per l’individuazione di un soggetto cui affittare il ramo d’azienda finalizzato alla rivendita di quotidiani e periodici costituito dal chiosco di proprietà comunale e dalla autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale del 26.01.2011 intestata al Comune di Rodengo Saiano in continuità con quanto previsto dall’art.18 del Piano approvato con delibera consiliare n. 44/1988 opportunamente rivisto ed aggiornato; VISTI i pareri riportati in calce al presente atto; CON i voti favorevoli di tutti i presenti; DELIBERA 1-Di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto; 2-di approvare l’allegato (allegato A) avviso pubblico per l’individuazione di un soggetto cui affittare il ramo d’azienda finalizzato alla rivendita di quotidiani e periodici costituito dal chiosco di proprietà comunale (come da planimetrie allegate) e dalla autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale del 26.01.2011 intestata al Comune di Rodengo Saiano; 3-di approvare l’allegato (Allegato B) schema di domanda per la partecipazione alla procedura per l’individuazione di un soggetto cui affittare il ramo d’azienda di che trattasi; 4-di disporre che, ad avvenuta individuazione dell’affittuario di che trattasi, si proceda alla sottoscrizione con lo stesso di apposito contratto di affitto di ramo d’azienda come da schema allegato al presente atto con la lettera C; 5-Di autorizzare i competenti Responsabili di area a porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento; Su proposta del sindaco, stante l’urgenza; 6-Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. Allegato A COMUNE DI RODENGO SAIANO PROVINCIA DI BRESCIA ******************** AVVISO PUBBLICO CHIOSCO PER LA RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA BRESCIA. AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA In esecuzione della deliberazione di G.C. n. del , si rende noto che questo Comune ha indetto una procedura per l’individuazione di una persona fisica cui affittare il ramo d’azienda finalizzato alla rivendita di quotidiani e periodici costituito dal chiosco di proprietà comunale ubicato in via Brescia e dalla autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale del 26.01.2011 intestata al Comune di Rodengo Saiano. -DURATA, DECORRENZA ED AMMONTARE DEL CONTRATTO D’AFFITTO La durata del contratto di affitto è di anni 5 (cinque) decorrenti . Il canone annuo di affitto ammonta ad € (Euro diecimila/00), oltre l’IVA se dovuta. Il canone è soggetto all’incremento annuo ISTAT pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati avvenuta nell’anno precedente; -SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Sono ammessi a partecipare alla procedura per l’individuazione dell’Affittuario tutti coloro che (persone fisiche) alla data di pubblicazione del presente avviso a)-siano cittadini italiani o di uno stato appartenente all’Unione Europea oppure, in caso di cittadinanza di altro Stato, abbiano in Italia la residenza da almeno cinque anni; b)-siano residenti in Rodengo Saiano; c)-siano nella condizione di gestire autonomamente l’attività di rivendita quotidiani e periodici, ovvero avvalendosi esclusivamente dell’aiuto di coniuge, genitori, fratelli e figli; d)-siano in possesso dei requisiti previsti dall’art.71 del D. Lgs. 26.03.2010, n. 591; 1 - l’art.71 del D. Lgs. 59/2010 testualmente dispone: Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e)- non si trovano in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/20062; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e I'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287. 2 L’art.38 del D. Lgs. n.163/2006 testualmente dispone: 38. Requisiti di ordine generale. 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore f)- non hanno contenziosi pendenti e non hanno posizioni debitorie nei confronti del Comune di Rodengo Saiano, -MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’affittuario sarà individuato in base ai seguenti criteri stabiliti dalla giunta comunale di Rodengo Saiano con proprio atto n. del : a)-Persona con invalidità riconosciuta non inferiore al 60%, in età lavorativa, certificata ai sensi della legge n.68/1999 e riconosciuta collocabile al lavoro punti 25 grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario. 2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente: a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. 5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. b)-Persona nel cui nucleo famigliare vi sia una persona con invalidità riconosciuta non inferiore al 60%, certificata ai sensi della legge n.68/1999, riconosciuta NON collocabile al lavoro e avente un’età inferiore ad anni 50 punti 20 c)-Soggetto disoccupato da oltre 12 mesi punti 15 d)-Soggetto disoccupato da oltre sei mesi e fino a dodici punti 12 e)-Soggetto il cui nucleo familiare ha un reddito ISEE inferiore ad € 7.501,87 (minimo vitale 2013) punti 10 f)-Soggetto il cui nucleo familiare ha un reddito ISEE da € 7.501,87 ad € 13.000,00 punti 6 g)-Soggetto il cui nucleo familiare ha un reddito ISEE da € 13.000,00 ad € 18.000,00punti 4 h) Soggetto il cui nucleo familiare ha un reddito ISEE superiore ad € 18.000,00 punti zero Nel caso in cui dall’applicazione dei criteri di cui sopra dovesse risultare una parità di punti fra due o più soggetti con invalidità certificata, la priorità verrà stabilita tenendo conto della maggiore percentuale di invalidità certificata. In caso di ulteriore parità, verrà favorito il soggetto con invalidità certificata il cui nucleo familiare ha il reddito ISEE più basso. Nel caso in cui dall’applicazione dei criteri di cui sopra dovesse risultare una parità di punti fra due soggetti di cui uno con invalidità certificata, la priorità sarà attribuita al soggetto con invalidità certificata. Nel caso in cui dalla dall’applicazione dei criteri di cui sopra dovesse risultare una parità di punti fra due o più soggetti che NON siano invalidi certificati, si procederà al sorteggio fra gli stessi. I soggetti interessati al presente avviso dovranno far pervenire (in qualunque modo) entro le ore 12.00 del giorno presso il Comune di Rodengo Saiano, Ufficio Segreteria e Protocollo, Piazza Vighenzi, n.1 – 25050 Rodengo Saiano (BS) - un plico chiuso riportante all’esterno la seguente dicitura: ″procedura per l’affitto del ramo d’azienda chiosco-edicola” contenete la documentazione di seguito specificata: a) copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; b) domanda di ammissione e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dal sottoscrittore dell’istanza da redigere secondo il Modello A (disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito internet); -ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA L’apertura delle domande pervenute avverrà, in seduta pubblica, presso la sala della Giunta del Comune il giorno a partire dalle ore . Eventuali variazioni in merito saranno rese note attraverso il sito internet. -MODALITA’ DI GESTIONE, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AFFITTUARIO Le modalità di gestione del chiosco, nonché, gli obblighi e le responsabilità dell’affittuario sono specificate nello schema di contratto di affitto di ramo d’azienda approvato con deliberazione della giunta comunale n. del (disponibile presso gli uffici comunali e scaricabile dal sito internet). -TEMPI E MODI DI PUBBLICAZIONE Il presente Avviso Pubblico sarà pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.rodengosaiano.net. -PRIVACY Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai partecipanti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per eventuale successiva stipula di apposita scrittura privata. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Paglieta. -INFORMAZIONI ED ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE Per l’accesso alla documentazione della procedura di che trattasi ed ulteriori informazioni rivolgersi presso gli uffici comunali ovvero sul sito internet comunale. -RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Procedimento è il dott. Vincenzo Vecchio. Allegato B Al Comune di Rodengo Saiano Piazza Vighenzi, 1 RODENGO SAIANO OGGETTO: procedura per l’individuazione di un soggetto cui affittare il ramo d’azienda finalizzato alla rivendita di quotidiani e periodici costituito dal chiosco di proprietà comunale e dalla autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale del 26.01.2011 intestata al Comune di Rodengo Saiano - Dichiarazione sostitutiva unica. N.B.: nella dichiarazione che segue cancellare le parti inerenti a requisiti e informazioni non pertinenti alla propria fattispecie, situazione o condizione. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome e nome) nato/a a _________________________ (luogo di nascita) il __________________ (data di nascita) - Codice Fiscale: ____________________________ - residente nel Comune di ________________________________ (Comune e Provincia) Via/Piazza ____________________________ Telefono n. ______________________________ Fax ______________________________ visto l’Avviso Pubblico relativo alla procedura per l’individuazione di un soggetto cui affittare il ramo d’azienda finalizzato alla rivendita di quotidiani e periodici costituito dal chiosco di proprietà comunale e dalla autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale del 26.01.2011 intestata al Comune di Rodengo Saiano CHIEDE di essere ammesso a detta procedura e, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi vigenti in materia di falsità negli atti (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) oltre alle conseguenze previste per le procedure relative agli appalti pubblici, a tal fine DICHIARA 1)- di essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure, in caso di cittadinanza di altro Stato, di avere in Italia la residenza da almeno cinque anni alla data dell’avviso. 2)-di essere residente in Rodengo Saiano; 3)-di essere nella condizione di gestire autonomamente l’attività di rivendita quotidiani e periodici, ovvero avvalendosi esclusivamente dell’aiuto di coniuge, genitori, fratelli e figli; 4)-di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.71 del D. Lgs. 26.03.2010, n. 59; 5)-di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 del D. Lgs. n.163/2006; eventualmente specificare situazioni alternative 6)-di non avere contenziosi pendenti e posizioni debitorie nei confronti del Comune di Rodengo Saiano 7)-di essere persona con invalidità riconosciuta non inferiore al 60%, in età lavorativa, certificata ai sensi della legge n.68/1999 e riconosciuta collocabile al lavoro; 8)-di essere persona nel cui nucleo famigliare c’è una persona con invalidità riconosciuta non inferiore al 60%, certificata ai sensi della legge n.68/1999, riconosciuta NON collocabile al lavoro e avente un’età inferiore ad anni 50; 9)-di essere soggetto disoccupato da oltre 12 mesi; 10)-di essere soggetto disoccupato da oltre sei mesi; 11)-di essere soggetto il cui nucleo familiare ha un reddito ISEE inferiore ad € 7.501,87; 12)-di essere soggetto il cui nucleo familiare ha un reddito ISEE da € 7.501,87 ad € 13.000,00; 13)-di essere soggetto il cui nucleo familiare ha un reddito ISEE da € 13.000,00 ad € 18.000; 14)-di aver preso visione dello schema di contratto di affitto di ramo d’azienda approvato con deliberazione della giunta comunale di Rodengo Saiano n. del e di accettare tutte le norme e le condizioni contenute nello stesso; 15) che il proprio recapito cui inviare l’eventuale richiesta di documentazione, anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché ogni altra comunicazione inerente alla gara, è il seguente __________________________________________________________________________. 16) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. per quanto sopra dichiarato, SI ALLEGA alla presente dichiarazione la copia non autenticata di un documento di identità del sottoscritto in corso di validità. (luogo), lì __________ (data) Firma ____________________________ Allegato C CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA Il presente contratto è stipulato in Rodengo Saiano (BS) in giorno ________ del mese di ________________ , (di seguito il "Contratto”) TRA - il sig. _____________________________, residente in …….. via ………. (di seguito "Affittuario") E - il “COMUNE DI RODENGO SAIANO” con sede in Rodengo Saiano (BS) - Piazza Vighenzi, n.1- rappresentato dal sig. Giuseppe Andreoli, nella sua qualità di sindaco protempore (di seguito denominato “Concedente”) Le parti sopra individuate, insieme le "Parti", PREMESSO CHE -il Concedente è attualmente proprietario del chiosco per la vendita di quotidiani e periodici posto in via Brescia dotato di autorizzazione del 26.01.2011 per la vendita al pubblico di prodotti editoriali; -il sig. _________________________ è una ditta individuale (di nuova costituzione) iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio al n….. in data …………. abilitata alla vendita di quotidiana e periodici; Il Comune di Rodengo Saiano con delibera/determinazione n. ….. del ……., esecutiva ai sensi di legge, a seguito di apposita procedura, ha individuato il sig. ________________ quale affittuario del ramo d’azienda oggetto del presente contratto d’affitto; Ciò premesso, tenuto conto delle dichiarazioni, garanzie, impegni ed altri accordi stabiliti qui di seguito, le Parti stipulano e convengono quanto segue: Articolo 1 - Premesse Le premesse costituiscono ad ogni effetto parte del Contratto come fossero trascritte nel Contratto stesso. Articolo 2 - Definizioni oltre agli altri termini altrove definiti nel presente contratto, le seguenti parole e termini avranno il significato qui di seguito indicato. 2.1 "Affittuario": il sig. ______________________ così come più ampiamente identificato nella introduzione del contratto. 2.2 "Concedente": il Comune di Rodengo Saiano, così come più ampiamente identificato nella introduzione del contratto. 2.3 "Contratto": il presente Contratto sottoscritto dalle Parti le cui firme saranno autenticate dal segretario comunale di Rodengo Saiano il quale riceverà il presente contratto conservandolo nei propri atti e rilasciandone copia nei modi e per gli usi di legge. , dalle ore 00.00 dalla quale decorrerà l'affitto del Ramo di 2.4 "Data di Affitto": la data del Azienda previsto dal presente Contratto. 2.5 "Data di Restituzione": la data nella quale il ramo di azienda sarà riconsegnato dall’Affittuario al Concedente, ovvero la data del ; 2.6 "Parte o Parti": il Concedente da una parte o l'Affittuario dall'altra parte o entrambi a seconda del contesto. 2.7 "Ramo di Azienda": “l’insieme dei mezzi organizzati, al fine di svolgere una attività economica, sia essa essenziale od accessoria” finalizzato all'esercizio dell'attività relativa alla gestione della rivendita di quotidiani e periodici costituito dagli elementi descritti qui di seguito: a) Chiosco b) Mobili e arredi; c) Cespiti come da inventario di cui al successivo art. 3 d) Licenze ed autorizzazioni per l’esercizio dell’attività commerciale. Articolo 3 - Oggetto 3.1 Affitto del Ramo di Azienda. Con decorrenza dalla Data di Affitto, il Comune di Rodengo Saiano concede in affitto al sig. _______________________, che accetta, il proprio Ramo di Azienda relativo al complesso di beni, autorizzazioni amministrative, per la gestione della rivendita di quotidiani e periodici in Via Brescia; quindi con decorrenza dalla data di Affitto si produrranno gli effetti previsti da questo contratto. 3.2 Canone. Quale corrispettivo per l'affitto del Ramo di Azienda, l’Affittuario corrisponderà al Comune di Rodengo Saiano un canone annuale nella misura di € 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre ad I.V.A. Il canone è soggetto all’incremento annuo ISTAT pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati avvenuta nell’anno precedente; Il canone annuale dovrà essere corrisposto in n. 2 rate di pari importo aventi scadenza l’una il l’altra il di ciascun anno; 3.3. Interessi di mora. In caso di ritardato pagamento, decorreranno a favore del Concedente gli interessi di mora in misura pari al Tasso Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti percentuali ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002. Articolo 4 - Durata L'affitto del Ramo di Azienda di cui al presente Contratto avrà durata di anni 5 (cinque) scadenti il . Pertanto il presente contratto a detta scadenza cesserà di produrre effetti, eccezion fatta per quelle disposizioni che per loro natura siano destinate a protrarre la loro efficacia oltre la data di scadenza dell'affitto del Ramo di Azienda o a determinarne la cessazione anticipata; Articolo 5 - Gestione del Ramo di Azienda 5.1 Esercizio dell'attività. L'Affittuario si impegna a gestire l'azienda con la dovuta diligenza, senza modificare l'attuale destinazione e conservando l'efficienza dell'organizzazione e delle dotazioni patrimoniali. In particolare l'Affittuario si impegna a: a)-custodire ed utilizzare il complesso aziendale in conformità alle leggi vigenti ed alle disposizioni, anche regolamentari, che ne disciplinano il funzionamento; b)-effettuare tutte le denunce e/o sottoporre il ramo aziendale a tutte le manutenzione, collaudi o verifiche che fossero, anche in futuro, prescritti per la natura o l'impiego degli stessi. Articolo 6 - Restituzione del Ramo di Azienda 6.1. Restituzione del Ramo di Azienda. Alla scadenza dei Contratto, l’Affittuario provvederà a restituire il Ramo di Azienda al Concedente nello stato di efficienza in cui lo aveva ricevuto. Articolo 7 - Investimenti e manutenzione ordinaria Ogni e qualsiasi onere inerente la conservazione o manutenzione, ordinaria o straordinaria, dei beni concessi in affitto resterà ad esclusivo carico del l’Affittuario. Sono a carico dell’Affittuario tutte le spese relative al funzionamento del chiosco (utenza luce, gas, acqua, fognatura, ecc.) L’Affittuario potrà apportare ai beni trasferiti addizioni, migliorie, sostituzioni ed ampliamenti solo previa formale autorizzazione dal Concedente. Articolo 8 – Volture , Opere, Coperture assicurative 8.1. Obbligo di collaborazione. Il Concedente presta il proprio consenso e si impegna e a porre in essere tutte le attività necessarie per consentire le necessarie volturazioni delle autorizzazioni amministrative comprese nel Ramo di Azienda a favore della Affittuaria. 8.2 Consenso alle opere. Il Concedente si riserva di esprimere formale consenso a tutte le opere che l'Affittuario ritenesse necessarie sui beni affittati per l'adeguamento alle norme di legge e per il miglioramento del servizio. 8.3 Copertura assicurativa. L'Affittuario si impegna a fornire adeguata copertura assicurativa per incendio, scoppio, rischio locativo, furto, responsabilità civile verso terzi. All'uopo si impegna a stipulare, entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del presente atto, apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione per adeguati massimali, ovvero a subentrare nelle polizze eventualmente già stipulate dal Concedente a copertura dei medesimi eventi di rischio. 8.4. Verifica della normativa vigente. Le Parti si impegnano a verificare con cadenza annuale gli eventuali mutamenti normativi intercorsi al fine di adeguare le pattuizioni qui assunte al fine di una migliore efficacia del servizio. Articolo 9 - Clausola risolutiva espressa 9.1. Clausola risolutiva espressa. Il presente contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi: a) fallimento dell'Affittuario ovvero ammissione ad altre procedure concorsuali; b) gravi inadempienze; c) il venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l’assegnazione; Nel caso indicato alla lettera c), il Concedente è tenuto a concedere a mezzo formale diffida, un congruo termine per rimuovere l'inadempienza. Decorso inutilmente il termine concesso, il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto. 9.2. Obbligo di continuazione della conduzione. In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto, l'Affittuario avrà l'obbligo di continuare la conduzione del Ramo di Azienda finché la conduzione del Ramo di Azienda non venga assunta da altro soggetto. Articolo 10 - Spese ed oneri fiscali 10.1 Spese e imposte. Fatto salvo quanto espressamente previsto in altre clausole del presente Contratto, qualsivoglia costo, imposta, tassa o onere derivante dalle operazioni previste nel presente Contratto sono a carico dell’Affittuario (eventuali imposte di registro, spese ed onorari notarili, ecc.). 10.2 Regime IVA. Si dà espressamente atto che le prestazioni menzionate in questo Contratto sono soggette al regime IVA. Articolo 11 - Disposizioni Generali 11.1 Modifiche. Qualsiasi modifica a questo Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti. 11.2 Divieto di Cessione. L’Affittuario non può cedere questo Contratto, né in tutto né in parte, né può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto del Concedente. 11.3 Comunicazioni e Notifiche. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di questo Contratto, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dallo stesso dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, o al momento di accusazione di ricevuta mediante apposita dichiarazione (anche a mezzo fax), o al momento di trasmissione indicata nell'apposito rapporto rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente. se effettuata via telefax, sempre che, sia indirizzata come segue: - a Comune di Rodengo Saiano – Piazza Vighenzi, n.1 – Rodengo Saiano. 11.4 Allegati. Gli allegati formano parte integrante di questo Contratto come se fossero interamente trascritti nello stesso. 11.5 Tolleranza. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti. 11.6 Rubriche. Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura di questo Contratto e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione dello stesso. 11.7 Richiami. Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti ad articoli, sezioni, punti, od allegati si intendono riferiti ad articoli, sezioni, punti od allegati di questo Contratto. 11.8 Interpretazione. Salvo quanto diversamente disposto: (a) i termini scritti con iniziali maiuscole nel testo del presente Contratto avranno il significato definito nel testo del presente Contratto; (b) i termini definiti al singolare hanno il corrispondente significato anche quando usati al plurale e viceversa. 11.9 Annunci. Salvo quanto diversamente disposto da ogni applicabile norma imperativa ovvero da provvedimenti assunti da ogni autorità che risulti avere giurisdizione su ciascuna Parte, nessuna delle Parti darà corso ad annunci pubblicitari, di diffusione o simili, in merito al compimento o all'esecuzione di quanto previsto da questo Contratto, ad alcuna delle clausole o disposizioni del medesimo ovvero ad alcuna delle operazioni, previste dallo stesso, senza il preventivo consenso dell'altra Parte relativamente a forma e contenuto delle predette eventuali comunicazioni. Tale consenso sarà tuttavia presunto qualora non venga sollevata opposizione nel termine di quarantotto (48) ore dal momento in cui la bozza di annuncio, comunicazione o messaggio pubblicitario sia stata comunicata.. Articolo 12 - Controversie Foro competente. Fermo restando quanto sopra disposto si conviene che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo a questo Contratto, ove non, sarà di competenza esclusiva del Foro di Brescia Articolo 13 – Privacy L’Affittuario si impegna ad adottare tutte le garanzie e gli obblighi in materia di Protezione dei Dati Personale di cui al D. Lgs. n. 196/03 L’Affittuario si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini propri e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie. L’Affittuario s’impegna ad assicurare una periodica comunicazione dei dati personali necessari al Comune di Rodengo Saiano per l’espletamento dei propri compiti istituzionali e in materia di servizi sociali e a relazionare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad adottare idonee misure in caso di situazioni anomale o di emergenze. L’Affittuario dichiara che sarà redatto ed aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza e garantisce che il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza indicato nel Codice in materia di protezione dei dati personali. Letto approvato e sottoscritto Per Comune di Rodengo Saiano ________________________ per ………………….. ______________________ Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA Dott.Vincenzo Vecchio 02.09.2013 Letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO Giuseppe Andreoli IL SEGRETARIO COMUNALE Fernando Fauci REFERTO DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale on line il giorno 02.09.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e comunicata ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 ai capigruppo consiliari. Addì 02.09.2013 IL SEGRETARIO COMUNALE Fernando Fauci CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e' stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e, con decorrenza dal quindicesimo giorno, per altri 11 giorni senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, divenendo quindi esecutiva ai sensi di Legge (art. 134 D. Lgs. 267/2000). Addì __________ IL SEGRETARIO COMUNALE Fernando Fauci Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line in data 02.09.2013 Addì 02.09.2013 IL SEGRETARIO COMUNALE Fernando Fauci