Cani pericolosi: Proposte della SIMeVeP
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Cani pericolosi: Proposte della SIMeVeP
Cani pericolosi: Proposte della SIMeVeP Gruppo di lavoro: A. Camerini (ASL TV) - P. Dalla Villa (IZS A&M) – G. Diegoli (ASL BO) E. Loretti (ASL FI) - V. Perrone (ASL RM/B) - M. Pompameo (ASL NA) – C. Rossi (ASL MI) Donato Sole (ASL BR) - Pierlugi Ugolini (ASL RM E) - A. Volpe (ASL RM G) Premessa Qualsiasi riflessione che riguardi l’ impianto di leggi, decreti, ordinanze o schemi legislativi in genere sul problema dei fenomeni legati ad aggressività dei cani non può non prescindere dall’ analisi preliminare della attuale situazione legislativa. Molte delle problematiche nascono, e non è da dimenticare, da un insufficiente finanziamento del sistema da parte sia del livello centrale che degli enti locali, come anche da una inappropriata allocazione dei pochi fondi disponibili e dall’assenza di qualsiasi forma di programmazione. La norma cardine deve essere, e soprattutto deve rimanere, l’attuale legge quadro sul randagismo, ovvero la legge 281/1991, opportunamente attualizzata. Le criticità emerse negli anni, e soprattutto le cause di parziale applicazione o di non rispondenza dei meccanismi applicativi alle finalità della legge, devono essere analizzate e tradotte in proposte atte ad affrontare in maniera efficace le problematiche cogenti e migliorative rispetto a qualunque meccanismo revisionista. In tal senso la SIMeVeP ha accolto con grande favore la recente emissione dell’ O.M. 6 agosto 2008, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, come strumento utile al rafforzamento di principi basilari quali l’identificazione, la registrazione ed il contestuale inserimento delle informazioni relative alla titolarità degli animali in una sistema informativo a carattere nazionale. La necessità di assicurare in tempi brevi l'intera operatività della banca dati canina nazionale con le anagrafi canine regionali, come previsto dalla stessa O.M., resta un passaggio chiave per l’improrogabile messa a regime del sistema e lo strumento principale per azioni di sanità pubblica orientate alla responsabilizzazione dei proprietari di animali da compagnia. Troppo spesso, nel nostro paese, questi infatti sono considerati elementi accessori, quasi decorativi, sicuramente superflui, da alcuni individui che non esitano ad abbandonarli od a maltrattarli, a volte per il puro gusto di farlo, altre per ignoranza, ma il più delle volte per semplice indifferenza. Vanno poi presi in considerazione una serie di fattori per così dire “accessori” ma sicuramente condizionanti. Se infatti il fenomeno delle lesioni gravi provocate da cani appartenenti a certe tipologie, amplificato dai media, genera allarme nella popolazione, nel contempo 1 italiano su 10 possiede un cane e non è disposto ad accettare che si generalizzi, ipotizzando che tutti (o quasi) i cani siano pericolosi. In questo senso altre Ordinanze Ministeriali sono state accolte in modo negativo, suscitando l’opposizione strutturata di alcune Associazioni Professionali e Protezionistiche. Accanto a questo, alcuni dubbi sulle procedure introdotte ed alcune interpretazioni della Autorità Giudiziaria, hanno determinato l’opportunità di rivedere il dispositivo. Senza dubbio l’incertezza della situazione ha condizionato una sostanziale inadeguatezza delle risposte istituzionali, principalmente per i seguenti motivi: • • • • Carenza di dati certi sulla effettiva consistenza delle popolazioni di animali d’affezione.1 Una insufficiente elaborazione, da parte delle autorità sanitarie centrali, dei dati epidemiologici relativi al fenomeno delle morsicature, rilevabili, almeno come dato grezzo, dalle relazioni trimestrali sulla rabbia, ed eventualmente integrabili con informazioni raccolte dai Servizi Veterinari con altre informazioni utili (razze , referti medici, circostanze degli episodi). La distorsione del problema presentata dagli organi d’informazione, per i quali il problema dei cani pericolosi sembra essere una emergenza sanitaria nazionale, spesso accomunata impropriamente al problema dei combattimenti tra cani e sistematicamente orientata a colpevolizzare esclusivamente gli animali, soprattutto se appartenenti alle razze inserite nella c.d. “Black List”. La diffusione di alcune razze canine, anche influenzata dalle mode. A tal proposito è noto, ma vale la pena di ricordare, come i più sensibili alle mode siano gli individui più “ingenui” e con minor capacità di affrontare decisioni responsabili: dopo pastori scozzesi (lassie) pastori tedeschi (rintintin) dobermann (la banda dei..), dalmata (la carica dei 101), husky e labrador (pubblicità) ora sono i pit-bull (e assimilabili) ad essere “spinti” dai media (pubblicità, films ecc.). Da ultimo va ribadita l’indiscutibile competenza dei Servizi Veterinari Pubblici, storicamente dedicati nella gestione dei cani morsicatori, nell’ambito della profilassi antirabbica e della lotta al randagismo, soprattutto in chiave preventiva. Qualsiasi proposta condivisibile dovrà tener conto di un’esperienza tecnico-scientifica accumulata nel tempo dai veterinari pubblici che talvolta, invece, sono stati coinvolti marginalmente nei processi decisionali . Appare, pertanto, indispensabile mettere a disposizione di tutti il patrimonio culturale della categoria. In tal senso, la Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva si è fatta promotrice, già nel 2006, di una proposta per l’elaborazione condivisa di un progetto di legge ad hoc e della sua relativa diffusione. 1 abbandono delle stime approssimative di numerosità e qualità dei pets presenti nella società italiana a favore di quelle scientifiche, anche con la definizione, nel Programma Statistico Nazionale e nei censimenti da questo previsti, di rilevazioni statistiche di interesse pubblico e dei relativi obiettivi Infatti, il solo strumento dell’ Ordinanza Ministeriale è da ritenersi, anche per la sua natura di strumento limitato nel tempo, un mezzo idoneo ad affrontare situazioni di emergenza ma non a strutturare efficaci politiche che consentano invece una definitiva risoluzione del problema. Appare pertanto opportuno sollecitare nuovamente l’elaborazione di un provvedimento, necessariamente più articolato e di maggiore impatto, come ad esempio uno specifico Decreto Ministeriale o addirittura una puntuale attualizzazione della L.N. 281/91, che riteniamo ancora valida nei principi generali. Tali ipotesi e proposte saranno richiamate al termine del documento, nell’intento di fornire un contributo significativo ai successivi ed oramai imprescindibili lavori parlamentari, indispensabili per scongiurare il reiterarsi di Ordinanze necessariamente orientate ad affrontare gli effetti del problema ma indubbiamente insufficienti a risolverne le cause. In sintesi e ad integrazione delle proposte già inoltrate dalla nostra Società Scientifica nel dicembre del 2006. Nell’ Ordinanza: Andrebbero identificate sia misure coercitive, atte a reprimere il fenomeno o almeno a ridurne la portata, sia misure preventive minime ed idonee alla impostazione di una reale ed efficace politica della prevenzione. Tali misure possono essere sinteticamente ricondotte a : 1. Consapevolezza dei proprietari, politiche di educazione sanitaria e promozione del benessere animale. 2. Lotta al randagismo e promozione del concetto di proprietà responsabile. 3. Lotta a tutti i fenomeni di maltrattamento oltre che di irresponsabile o omessa custodia dei cani. 4. Effettivo coinvolgimento degli enti locali. 5. Definizione, attraverso il confronto tra il livello centrale e le parti interessate istituzionalmente, dei parametri di base che consentano di distinguere soggetti problematici dai soggetti non a rischio, necessari per una corretta applicazione di eventuali misure coercitive o rieducative. 6. Valutazione delle pur elementari metodiche di controllo predittivo, quali guinzaglio, museruola, Andranno poi richiamati, per essere successivamente affrontati nel sollecitato strumento normativo, i punti che necessitano di un più ampio respiro politico, ovvero la formazione e l’aggiornamento professionale attraverso il coinvolgimento delle Facoltà di Medicina Veterinaria per l’implementazione di percorsi formativi nelle scienze del comportamento animale ai fini del possibile recupero di soggetti aggressivi o con aggressività incontrollata. Entrando quindi nel dettaglio dei punti sintetizzati e di quanto si considera utile inserire in un siffatto strumento normativo si definiscono i seguenti punti : a) Nella piena condivisione del principio di responsabilità individuale dei proprietari/detentori2 dei cani, si reitera la necessità imprescindibile di massimizzare rapidamente i passaggi necessari per arrivare ad una anagrafe canina nazionale efficiente e capillare . b) Parimenti si concorda con l’inappropriatezza dell’approccio basato sulla sola individuazione di liste di proscrizione per le razze cosiddette pericolose. c) Definizione, nelle opportune sedi, ma sicuramente dal livello centrale in attesa di un più compiuto esame della materia, di alcuni parametri minimi ed idonei ad identificare i soggetti problematici e da seguire con particolare attenzione, anche per attuare programmi di recupero. A tal proposito giova ricordare come uno degli elementi di maggiore criticità nell’ applicazione della norma quadro sull’ anagrafe canina, la Legge 281/91 sia stata proprio l’eccessiva discrezionalità lasciata alle regioni di regolare il sistema. Criteri minimi andrebbero peraltro definiti, a maggior ragione trattandosi di fenomeni basati sull’evidenza scientifica e non su meccanismi regolamentari o finanziari. La proposta in tal senso potrebbe essere quella di definire come "a rischio di aggressività” i soggetti di cui vengano riferiti almeno 2 episodi di aggressività contro altri animali non causati da attacco ( e quindi difensivi) o episodi di aggressività verso persone in situazioni non usuali, collegandolo eventualmente al referto prognostico (> a 20 giorni). Le modalità di certificazione e di notifica ai servizi Veterinari, che inseriscono i soggetti in un archivio e periodicamente registrano e valutano il comportamento del cane vanno previste. d) Divieto, fino alla compiuta definizione della normativa in materia ed in quelle zone in cui il fenomeno del randagismo è particolarmente presente, di autorizzare la presenza di cani liberi accuditi, il cd. cane di quartiere, allo scopo di evitare aggregazioni di animali e logiche per così dire "di branco". Anche qui è il livello centrale a definire, su proposta delle regioni, in quali aree consentire ed in quali escludere tale possibilità. e) Incentivare tutte le politiche utili ad una adeguata educazione preventiva dei proprietari, partendo possibilmente dalla scuola, con opuscoli informativi e comunicazione positiva del tipo “un buon cane ha un buon padrone, responsabile ed informato”. f) Incentivare attraverso la leva fiscale tutti gli interventi idonei alla prevenzione del randagismo, di fenomeni legati all'aggressività, inclusi i programmi 2 A questo scopo l’anagrafica umana deve essere unica (quella del sistema Tessera Sanitaria Nazionale) rieducativi, con il chiaro aggancio all'identificativo dell’animale ed all’iscrizione in banca dati. g) Prevedere il ricorso, sempre incentivato dalla leva fiscale, a meccanismi assicurativi, in alcuni casi obbligatori, sempre con il criterio di cane identificato ed iscritto in anagrafe. A tal proposito si evidenzia come i già vigenti meccanismi fiscali dovrebbero eliminare l’attuale minimo (anacronistico rispetto al costo reale delle prestazioni) ed il parametro del 19% (inferiore rispetto all’ IVA applicata sulle prestazioni veterinarie), ricomprendendo “in toto” il costo della prestazione. h) Va poi previsto l’ esplicito divieto di utilizzare strumenti coercitivi particolari (ad es. collari elettrici). Deve essere esplicitamente vietato sottoporre gli animali ad interventi medici o chirurgici tali da esaltarne la naturale tendenza aggressiva o di stressarli rendendoli pertanto maggiormente predisposti all’attacco. Parimenti va previsto il divieto di utilizzare il guinzaglio estensibile per i cani di grossa taglia e per quelli classificati "a rischio di aggressività”. i) Sperimentazione metodica collare d’avviso: tale metodica dovrebbe essere focalizzata in positivo, ad identificare cani ben socializzati e con proprietario adeguato. j) Nel caso dei soggetti maschi va tenuto conto dell’ opportunità di interventi di castrazione anche per ridurne l' aggressività, ed in tal caso tali interventi sono da considerarsi obbligatori se in tali episodi aggressivi sia dimostrabile la reiterazione di comportamenti antisociali. Va poi potenziato il ruolo che dei Servizi Veterinari Regionali e delle AASSLL, mentre agli Ordini Provinciali andrebbe affidato il ruolo di aggiornare l’elenco dei veterinari in possesso dei titoli universitari idonei per impostare programmi sia di screening che di recupero, aggiornandolo e rendendolo disponibile per la consultazione agli attori istituzionali, ovvero i Servizi Veterinari Territoriali e Regionali. In tal caso i programmi di screening sui soggetti potenzialmente a rischio verrebbero prescritti al proprietario, con idonei provvedimenti coercitivi dal Servizio Veterinario competente, attraverso l’emanazione di apposito provvedimento (Ordinanza Sindacale). L’applicazione pratica di tali programmi spetterebbe a veterinari Liberi Professionisti identificati tra coloro in possesso di idonei requisiti. Gli esiti sarebbero successivamente verificati di concerto con i veterinari LP responsabili dei programmi di recupero dal Servizio Veterinario competente. Ciò consentirebbe di determinare la possibile cancellazione o il mantenimento dell’animale nella lista dei cani in precedenza classificati "a rischio di aggressività”. A puro titolo esemplificativo si cita il percorso individuato dalla Regione Emilia Romagna: I Servizi Veterinari, partendo da un incontro con il proprietario, attivano un percorso mirato alla rilevazione del rischio potenziale: 1. in caso di morsicatura, così come specificato dagli articoli 86 e 87 del DPR 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria"; 2. come attività di prevenzione a seguito di segnalazioni da parte di Istituzioni (Polizia Municipale, Forze dell’Ordine, ecc.), Associazioni (Organizzazioni di Volontariato, Associazioni Consumatori, ecc.,), Veterinari liberi professionisti, o scritte e firmate di privati cittadini della presenza di cani con aggressività non controllata. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, comprovato dal contesto in cui si è svolta la manifestazione aggressiva o dalla gravità delle lesioni provocate, per garantire una sicurezza sufficiente e tutelare l’incolumità fisica delle persone o degli altri animali, tenuto conto delle caratteristiche del cane, delle modalità di custodia, dell’esito del sopralluogo effettuato, della diagnosi propongono al Sindaco l’adozione di apposito provvedimento avente in oggetto le procedure di recupero comportamentale dell’animale. k) Infine va richiamata, per essere successivamente sviluppata nell’impianto normativo, la necessità di sviluppare idonei programmi finalizzati alla riduzione del randagismo canino, che prevedano anche obiettivi di salute pubblica a medio-lungo termine. Per questi aspetti sarà infatti indispensabile sia prevedere lo stanziamento di fondi destinati alla ricerca per la definizione di indicatori di benessere animale in canile, sia lo studio delle dinamiche di popolazione e l’applicazione della analisi del rischio ai piani di controllo del randagismo che valutare la modalità con cui impostare sondaggi attraverso questionari o focus-groups sulla percezione pubblica delle principali problematiche di igiene urbana veterinaria. Come poi premesso riteniamo necessario fornire un primo contributo, prodromico alle successive discussioni che il Ministero vorrà avviare con il tavolo tecnico per impostare un progetto di legge, che sia “ad hoc” o una più completa revisione della vigente Legge quadro 281/91. Riteniamo, e teniamo pertanto a ribadirlo, che tale impostazione sia necessaria per uscire dalla palude del reiterarsi delle ordinanze, magari con inserimenti o cancellazioni di parte di esse oltre che per impostare uno strumento normativo articolato ed idoneo a risolvere il problema, uscendo dalle emergenze mediatiche ed impostando un quadro normativo idoneo, Obiettivi minimi, ma comunque da ridefinire 1. 2. 3. 4. 5. Identificare e definire i destinatari della norma Dare istruzioni su come affrontare il problema Prevenzione Individuare gli attori, le risorse, le sanzioni e le modalità di verifica dei risultati Permettere l’adattamento alle realtà territoriali e reprimere i combattimenti per scommessa 1. Destinatari I destinatari della norma sono i proprietari di cani di pericolosità oggettiva anche se potenziale, ai quali imporre, a seconda delle situazione: • restrizioni, nei casi in cui i propri cani abbiano già dimostrato di essere effettivamente pericolosi; • misure preventive se i propri cani posseggono certe tipologie fisiche e d’indole di oggettiva pericolosità. Restrizioni: • • CANE DI COMPROVATA PERICOLOSITA’: cani che hanno al loro attivo un certo numero di episodi aggressivi diretti alle persone producendo lesioni con prognosi superiori ad un certo limite (20 gg)3, certificate da medici (o veterinari in caso di lesioni ad altri animali) e riportate sulle denunce di lesione. Il numero di tali episodi andrà definito nel documento tecnico, In tali casi i Servizi Veterinari competenti possono procedere con ordinanze contingibili ed urgenti atte ad imporre determinati comportamenti al proprietario, il mancato rispetto dovrà costituire violazione penale (art.650 CP). Tale procedura permette una valutazione caso per caso (eventualmente integrata, se necessario, con una valutazione comportamentale del soggetto e delle modalità di conduzione) e quindi di assegnare le prescrizioni più adeguate ed efficaci. La norma deve prevedere il potere, per l’autorità sanitaria, d’imporre interventi limitativi del diritto di proprietà (dall’uso congiunto di guinzaglio e museruola al di fuori dell’ambiente domestico, alla sterilizzazione, alla confisca) fino all’eutanasia coatta, come peraltro già avviene per gli animali da reddito. Misure preventive: • 3 CANE POTENZIALMENTE PERICOLOSO: Il codice penale classifica le lesioni personali dolose e colpose in base alla gravità (582-583), usando la terminologia consolidata della medicina forense: lievissime (prognosi fino a 20gg.) lievi (prognosi da 21 a 40 gg) gravi (prognosi superiore a 40 gg) e gravissime (malattia certamente o probabilmente insanabile) una certificazione classifica come tali i cani con certe tipologie fisiche e di indole, di pericolosità oggettiva anche se potenziale. Il limite maggiore che s’incontra in questo caso è la valutazione oggettiva delle caratteristiche comportamentali dei cani. Non ci si può limitare ad indicare particolari razze, producendo quindi un elenco, ancorché ragionato, in quanto i soggetti iscritti ai libri genealogici italiani sono in numero inferiore alla loro effettiva presenza, sia come esemplari tipici ma non iscritti che come incroci tra più razze. Inutile appare quindi il tentativo di sviluppare un elenco esaustivo. Più utile è l’identificazione di quali sono gli aspetti morfologici e d’indole che, se associati, rendono oggettivamente più temibile, come conseguenza medica, il morso di un cane rispetto ad un altro. Peso e dimensioni del cane, associato alla conformazione anatomo-fisiologica dell’apparato masticatore, potrebbero rappresentare un criterio. Prove comportamentali d’indole un altro. Naturalmente la definizione di questi aspetti utili per il rilascio della certificazione, va lasciata agli esperti e disposta con un provvedimento tecnico. L’emanazione deve essere prevista dalla norma e le modifiche successive terranno conto dei risultati derivanti dal flusso dei dati epidemiologici. Il provvedimento dovrà anche prevedere un elenco di razze da escludere a priori, non includibili per standard nei criteri della norma. Per rendere consapevole i destinatari della norma, in quanto possessori di soggetti che rientrano nelle caratteristiche individuate, al momento dell’iscrizione all’anagrafe canina (obbligatoria su tutto il territorio nazionale) il veterinario dovrà certificare attraverso il segnalamento se il soggetto risponde o meno ai requisiti tecnici di cui sopra riportando la classificazione sul certificato d’iscrizione all’anagrafe canina. Nel caso che l’età o la tipologia apparente non lo permetta in quel momento (es. cucciolo meticcio), deve vigere comunque l’obbligo per ogni veterinario, di denunciare il raggiungimento dei requisiti in ogni momento dovesse rilevarli e l’obbligo per il proprietario di acquisire una certificazione veterinaria qualora l’animale dovesse raggiungere un certo peso (il peso idoneo è stabilito dal provvedimento tecnico, tenendo conto anche di quando un soggetto comincia a essere potenzialmente pericoloso). In ogni caso (ed in prima applicazione) fino al momento del risultato della certificazione, tutti i cani di peso superiore a quello indicato, hanno l’obbligo dell’uso congiunto di guinzaglio e museruola al di fuori dell’ambiente domestico. La certificazione può essere sostituita dalla documentazione ufficiale ENCI di iscrizione ai libri genealogici, per le razze escluse a priori dal provvedimento tecnico. In caso di contenzioso, sarà comunque il servizio pubblico a certificare l’appartenenza. I cani classificati hanno l’obbligo di uso congiunto di museruola e guinzaglio al di fuori dall’ambito domestico. In caso di violazione accertata, si adottano le restrizioni già previste per i cani di comprovata pericolosità. Il proprietario del cane classificato può dimostrare in ogni momento che lo stesso ha seguito un apposito corso di idoneità comportamentale, le cui caratteristiche sono definite nel provvedimento tecnico e che deve essere accreditato dall’autorità sanitaria. L’attestato ufficiale del corso permette la richiesta di variazione della classificazione nell’anagrafe ed il rilascio di una nuova certificazione. L’identificazione a distanza dei cani classificati è utile per favorire i controlli da parte dell’Autorità e per permettere alla popolazione di adeguare i propri comportamenti per prevenire gli incidenti dovuti ad un contatto imprudente. A questo scopo, tutti i proprietari di cani non4 classificati come pericolosi e di peso superiore a quello previsto (vedi sopra) possono rendere riconoscibile il proprio cane con un collare d’avviso verde. Naturalmente l’uso improprio del collare deve comportare severe conseguenze. 2. Prevenzione La prevenzione si articola in più direzioni: a. L’argomento cani pericolosi deve rientrare nella comunicazione istituzionale prevista dal PSN. Destinatari di progetti di educazione (sia all’adozione responsabile che alla corretta gestione) devono essere i proprietari di animali, gli operatori del settore, gli operatori sanitari sia veterinari che medici, scuole e cittadini in genere, in quanto è opportuno che tutti conoscano i comportamenti più idonei per evitare i rischi di una aggressione. Una particolare attenzione dovrebbe essere dedicata ai professionisti dell’informazione, per sensibilizzarli sull’argomento e renderli consapevoli dei rischi connessi alla pubblicizzazione (diretta ed indiretta) di certi cani; b. Limitazioni al commercio ed addestramento: vietare la riproduzione e l’allevamento per i cani classificati, se non in allevamenti riconosciuti ENCI che s’impegnano ad intraprendere una selezione “in positivo”. Vietare l’importazione, se non per fini di miglioramento di cui sopra. Normare il settore dell’addestramento. c. Controllo demografico: (anche ai fini del controllo dell’abbandono come possibile conseguenza del provvedimento) possibilità di sterilizzazione dei cani ricoverati nei canili dal decimo giorno, se non reclamati dal legittimo proprietario. Obbligo di sterilizzazione nei casi previsti dall’autorità sanitaria (vedi sopra). Incentivi economici alla sterilizzazione volontaria (vedi altre proposte della Società) 3. Attori Chi fa che cosa, nel rispetto dei principi del federalismo e delle autonomie (ministero, regioni, aassll, comuni, ordini, associazioni ecc.) In una norma di questo tipo è importante il coinvolgimento delle associazioni, in particolare nella formazione dei proprietari (con operatori qualificati professionalmente e corsi accreditati). 4. Risorse Fatte salve le prestazioni istituzionali del SSN, gli interventi previsti dalla norma sono resi nell’interesse del privato e quindi i relativi costi possono essere a suo carico (a meno di una decisione “politica” diversa, nel cui caso vanno identificate opportune risorse aggiuntive). Per fronteggiare gli oneri diretti ed indiretti che il SSN sopporta in seguito a lesioni provocate da animali ed alla gestione del problema “cani pericolosi”, può essere ipotizzato uno specifico (modesto) contributo annuale al SSN a carico di tutti i proprietari di cani (come avviene ad esempio nel campo delle assicurazioni automobilistiche e di conseguenza detraibile dai redditi). Il contributo potrebbe essere raccolto tramite i propri database, da chi ha la titolarità 4 Aspetto psicologico: il riconoscimento esteriore del bravocane/bravopadrone è una “medaglia al valore” ambita (come già avviene in altri paesi) mentre il riconoscimento del cane pericoloso è un “marchio d’infamia” rifiutato. dell’anagrafe (diversa nelle varie regioni) e versato nei rispettivi FSR, per finanziare specifici fondi funzione per gli interventi di prevenzione delle AASSLL. Per incentivare la sterilizzazione volontaria dei cani di proprietà, si può prevedere l’esenzione dal contributo per chi presenta una certificazione di avvenuta sterilizzazione. 5. Sanzioni Particolare attenzione deve essere posta all’identificazione del titolare della funzione ed alla applicabilità concreta (sia come possibilità di far rispettare la norma che come entità della sanzione). 6. Studio epidemiologico e verifiche risultati Il Ministero della Salute deve riorganizzare e fornire ulteriori istruzioni per la raccolta e l’invio obbligatorio dei dati statistici della profilassi della rabbia mediante strumenti informatici. I dati devono essere elaborati secondo criteri epidemiologici ed in mancanza di risorse interne al Ministero, anche tramite un centro di referenza nazionale [es. IZS], con obbligo di rendicontazione alle fonti e rimodulazione periodica dei provvedimenti tecnici. 7. Realtà territoriali locali Nella norma vanno salvaguardate le sperimentazioni in corso, in particolare nel sud d’Italia (cani di quartiere e similari e progetti locali), per compendiare gli obblighi per i proprietari e/o detentori responsabili con la realtà locale. 8. Scommesse sui combattimenti Pur non essendo un argomento direttamente collegato alla legge, ma poiché la riproduzione di certe razze può essere stimolata anche da questo uso, si possono prevedere particolari istruzioni agli organi di pubblica sicurezza deputati alla repressione del fenomeno. Allegati: 1) Studio Epidemiologico aggressioni mortali Dr.Carlo Ciceroni ASL FI 2) Legge Regione Emilia Romagna 4 3) Studio effetti ordinanze Università di Pisa/ASL FI