Cani pericolosi: Proposte della SIMeVeP

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Cani pericolosi: Proposte della SIMeVeP
Cani pericolosi: Proposte della SIMeVeP
Gruppo di lavoro: A. Camerini (ASL TV) - P. Dalla Villa (IZS A&M) – G. Diegoli (ASL BO) E. Loretti
(ASL FI) - V. Perrone (ASL RM/B) - M. Pompameo (ASL NA) – C. Rossi (ASL MI) Donato Sole (ASL BR) - Pierlugi Ugolini (ASL RM E) - A. Volpe (ASL RM G)
Premessa
Qualsiasi riflessione che riguardi l’ impianto di leggi, decreti, ordinanze o schemi legislativi in
genere sul problema dei fenomeni legati ad aggressività dei cani non può non prescindere dall’
analisi preliminare della attuale situazione legislativa.
Molte delle problematiche nascono, e non è da dimenticare, da un insufficiente finanziamento
del sistema da parte sia del livello centrale che degli enti locali, come anche da una
inappropriata allocazione dei pochi fondi disponibili e dall’assenza di qualsiasi forma di
programmazione.
La norma cardine deve essere, e soprattutto deve rimanere, l’attuale legge quadro sul
randagismo, ovvero la legge 281/1991, opportunamente attualizzata.
Le criticità emerse negli anni, e soprattutto le cause di parziale applicazione o di non
rispondenza dei meccanismi applicativi alle finalità della legge, devono essere analizzate e
tradotte in proposte atte ad affrontare in maniera efficace le problematiche cogenti e
migliorative rispetto a qualunque meccanismo revisionista.
In tal senso la SIMeVeP ha accolto con grande favore la recente emissione dell’ O.M. 6 agosto
2008, concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina,
come strumento utile al rafforzamento di principi basilari quali l’identificazione, la
registrazione ed il contestuale inserimento delle informazioni relative alla titolarità degli
animali in una sistema informativo a carattere nazionale.
La necessità di assicurare in tempi brevi l'intera operatività della banca dati canina nazionale
con le anagrafi canine regionali, come previsto dalla stessa O.M., resta un passaggio chiave per
l’improrogabile messa a regime del sistema e lo strumento principale per azioni di sanità
pubblica orientate alla responsabilizzazione dei proprietari di animali da compagnia.
Troppo spesso, nel nostro paese, questi infatti sono considerati elementi accessori, quasi
decorativi, sicuramente superflui, da alcuni individui che non esitano ad abbandonarli od a
maltrattarli, a volte per il puro gusto di farlo, altre per ignoranza, ma il più delle volte per
semplice indifferenza.
Vanno poi presi in considerazione una serie di fattori per così dire “accessori” ma sicuramente
condizionanti. Se infatti il fenomeno delle lesioni gravi provocate da cani appartenenti a certe
tipologie, amplificato dai media, genera allarme nella popolazione, nel contempo 1 italiano su
10 possiede un cane e non è disposto ad accettare che si generalizzi, ipotizzando che tutti (o
quasi) i cani siano pericolosi. In questo senso altre Ordinanze Ministeriali sono state accolte in
modo negativo, suscitando l’opposizione strutturata di alcune Associazioni Professionali e
Protezionistiche. Accanto a questo, alcuni dubbi sulle procedure introdotte ed alcune
interpretazioni della Autorità Giudiziaria, hanno determinato l’opportunità di rivedere il
dispositivo.
Senza dubbio l’incertezza della situazione ha condizionato una sostanziale inadeguatezza delle
risposte istituzionali, principalmente per i seguenti motivi:
•
•
•
•
Carenza di dati certi sulla effettiva consistenza delle popolazioni di animali
d’affezione.1
Una insufficiente elaborazione, da parte delle autorità sanitarie centrali, dei dati
epidemiologici relativi al fenomeno delle morsicature, rilevabili, almeno come dato
grezzo, dalle relazioni trimestrali sulla rabbia, ed eventualmente integrabili con
informazioni raccolte dai Servizi Veterinari con altre informazioni utili (razze , referti
medici, circostanze degli episodi).
La distorsione del problema presentata dagli organi d’informazione, per i quali il
problema dei cani pericolosi sembra essere una emergenza sanitaria nazionale, spesso
accomunata impropriamente al problema dei combattimenti tra cani e sistematicamente
orientata a colpevolizzare esclusivamente gli animali, soprattutto se appartenenti alle
razze inserite nella c.d. “Black List”.
La diffusione di alcune razze canine, anche influenzata dalle mode. A tal proposito è
noto, ma vale la pena di ricordare, come i più sensibili alle mode siano gli individui più
“ingenui” e con minor capacità di affrontare decisioni responsabili: dopo pastori
scozzesi (lassie) pastori tedeschi (rintintin) dobermann (la banda dei..), dalmata (la
carica dei 101), husky e labrador (pubblicità) ora sono i pit-bull (e assimilabili) ad
essere “spinti” dai media (pubblicità, films ecc.).
Da ultimo va ribadita l’indiscutibile competenza dei Servizi Veterinari Pubblici,
storicamente dedicati nella gestione dei cani morsicatori, nell’ambito della profilassi
antirabbica e della lotta al randagismo, soprattutto in chiave preventiva.
Qualsiasi proposta condivisibile dovrà tener conto di un’esperienza tecnico-scientifica
accumulata nel tempo dai veterinari pubblici che talvolta, invece, sono stati coinvolti
marginalmente nei processi decisionali .
Appare, pertanto, indispensabile mettere a disposizione di tutti il patrimonio culturale della
categoria.
In tal senso, la Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva si è fatta promotrice, già
nel 2006, di una proposta per l’elaborazione condivisa di un progetto di legge ad hoc e
della sua relativa diffusione.
1
abbandono delle stime approssimative di numerosità e qualità dei pets presenti nella società italiana a favore di
quelle scientifiche, anche con la definizione, nel Programma Statistico Nazionale e nei censimenti da questo
previsti, di rilevazioni statistiche di interesse pubblico e dei relativi obiettivi
Infatti, il solo strumento dell’ Ordinanza Ministeriale è da ritenersi, anche per la sua natura
di strumento limitato nel tempo, un mezzo idoneo ad affrontare situazioni di emergenza ma
non a strutturare efficaci politiche che consentano invece una definitiva risoluzione del
problema.
Appare pertanto opportuno sollecitare nuovamente l’elaborazione di un provvedimento,
necessariamente più articolato e di maggiore impatto, come ad esempio uno specifico
Decreto Ministeriale o addirittura una puntuale attualizzazione della L.N. 281/91, che
riteniamo ancora valida nei principi generali.
Tali ipotesi e proposte saranno richiamate al termine del documento, nell’intento di fornire
un contributo significativo ai successivi ed oramai imprescindibili lavori parlamentari,
indispensabili per scongiurare il reiterarsi di Ordinanze necessariamente orientate ad
affrontare gli effetti del problema ma indubbiamente insufficienti a risolverne le cause.
In sintesi e ad integrazione delle proposte già inoltrate dalla nostra Società Scientifica nel
dicembre del 2006.
Nell’ Ordinanza:
Andrebbero identificate sia misure coercitive, atte a reprimere il fenomeno o almeno a ridurne
la portata, sia misure preventive minime ed idonee alla impostazione di una reale ed efficace
politica della prevenzione.
Tali misure possono essere sinteticamente ricondotte a :
1. Consapevolezza dei proprietari, politiche di educazione sanitaria e promozione del
benessere animale.
2. Lotta al randagismo e promozione del concetto di proprietà responsabile.
3. Lotta a tutti i fenomeni di maltrattamento oltre che di irresponsabile o omessa custodia
dei cani.
4. Effettivo coinvolgimento degli enti locali.
5. Definizione, attraverso il confronto tra il livello centrale e le parti interessate
istituzionalmente, dei parametri di base che consentano di distinguere soggetti
problematici dai soggetti non a rischio, necessari per una corretta applicazione di
eventuali misure coercitive o rieducative.
6. Valutazione delle pur elementari metodiche di controllo predittivo, quali guinzaglio,
museruola,
Andranno poi richiamati, per essere successivamente affrontati nel sollecitato strumento
normativo, i punti che necessitano di un più ampio respiro politico, ovvero la formazione e
l’aggiornamento professionale attraverso il coinvolgimento delle Facoltà di Medicina
Veterinaria per l’implementazione di percorsi formativi nelle scienze del comportamento
animale ai fini del possibile recupero di soggetti aggressivi o con aggressività incontrollata.
Entrando quindi nel dettaglio dei punti sintetizzati e di quanto si considera utile inserire in un
siffatto strumento normativo si definiscono i seguenti punti :
a) Nella piena condivisione del principio di responsabilità individuale dei
proprietari/detentori2 dei cani, si reitera la necessità imprescindibile di
massimizzare rapidamente i passaggi necessari per arrivare ad una anagrafe
canina nazionale efficiente e capillare .
b) Parimenti si concorda con l’inappropriatezza dell’approccio basato sulla sola
individuazione di liste di proscrizione per le razze cosiddette pericolose.
c) Definizione, nelle opportune sedi, ma sicuramente dal livello centrale in attesa di
un più compiuto esame della materia, di alcuni parametri minimi ed idonei ad
identificare i soggetti problematici e da seguire con particolare attenzione, anche
per attuare programmi di recupero.
A tal proposito giova ricordare come uno degli elementi di maggiore criticità
nell’ applicazione della norma quadro sull’ anagrafe canina, la Legge 281/91 sia
stata proprio l’eccessiva discrezionalità lasciata alle regioni di regolare il
sistema. Criteri minimi andrebbero peraltro definiti, a maggior ragione
trattandosi di fenomeni basati sull’evidenza scientifica e non su meccanismi
regolamentari o finanziari. La proposta in tal senso potrebbe essere quella di
definire come "a rischio di aggressività” i soggetti di cui vengano riferiti
almeno 2 episodi di aggressività contro altri animali non causati da attacco ( e
quindi difensivi) o episodi di aggressività verso persone in situazioni non usuali,
collegandolo eventualmente al referto prognostico (> a 20 giorni). Le modalità
di certificazione e di notifica ai servizi Veterinari, che inseriscono i soggetti in
un archivio e periodicamente registrano e valutano il comportamento del cane
vanno previste.
d) Divieto, fino alla compiuta definizione della normativa in materia ed in quelle
zone in cui il fenomeno del randagismo è particolarmente presente, di
autorizzare la presenza di cani liberi accuditi, il cd. cane di quartiere, allo scopo
di evitare aggregazioni di animali e logiche per così dire "di branco". Anche qui
è il livello centrale a definire, su proposta delle regioni, in quali aree consentire
ed in quali escludere tale possibilità.
e) Incentivare tutte le politiche utili ad una adeguata educazione preventiva dei
proprietari, partendo possibilmente dalla scuola, con opuscoli informativi e
comunicazione positiva del tipo “un buon cane ha un buon padrone,
responsabile ed informato”.
f) Incentivare attraverso la leva fiscale tutti gli interventi idonei alla prevenzione
del randagismo, di fenomeni legati all'aggressività, inclusi i programmi
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A questo scopo l’anagrafica umana deve essere unica (quella del sistema Tessera Sanitaria Nazionale)
rieducativi, con il chiaro aggancio all'identificativo dell’animale ed all’iscrizione
in banca dati.
g) Prevedere il ricorso, sempre incentivato dalla leva fiscale, a meccanismi
assicurativi, in alcuni casi obbligatori, sempre con il criterio di cane identificato
ed iscritto in anagrafe.
A tal proposito si evidenzia come i già vigenti meccanismi fiscali dovrebbero
eliminare l’attuale minimo (anacronistico rispetto al costo reale delle
prestazioni) ed il parametro del 19% (inferiore rispetto all’ IVA applicata sulle
prestazioni veterinarie), ricomprendendo “in toto” il costo della prestazione.
h) Va poi previsto l’ esplicito divieto di utilizzare strumenti coercitivi particolari
(ad es. collari elettrici). Deve essere esplicitamente vietato sottoporre gli animali
ad interventi medici o chirurgici tali da esaltarne la naturale tendenza aggressiva
o di stressarli rendendoli pertanto maggiormente predisposti all’attacco.
Parimenti va previsto il divieto di utilizzare il guinzaglio estensibile per i cani di
grossa taglia e per quelli classificati "a rischio di aggressività”.
i) Sperimentazione metodica collare d’avviso: tale metodica dovrebbe essere
focalizzata in positivo, ad identificare cani ben socializzati e con proprietario
adeguato.
j) Nel caso dei soggetti maschi va tenuto conto dell’ opportunità di interventi di
castrazione anche per ridurne l' aggressività, ed in tal caso tali interventi sono da
considerarsi obbligatori se in tali episodi aggressivi sia dimostrabile la
reiterazione di comportamenti antisociali.
Va poi potenziato il ruolo che dei Servizi Veterinari Regionali e delle AASSLL, mentre
agli Ordini Provinciali andrebbe affidato il ruolo di aggiornare l’elenco dei veterinari in
possesso dei titoli universitari idonei per impostare programmi sia di screening che di
recupero, aggiornandolo e rendendolo disponibile per la consultazione agli attori
istituzionali, ovvero i Servizi Veterinari Territoriali e Regionali.
In tal caso i programmi di screening sui soggetti potenzialmente a rischio
verrebbero prescritti al proprietario, con idonei provvedimenti coercitivi dal
Servizio Veterinario competente, attraverso l’emanazione di apposito
provvedimento (Ordinanza Sindacale).
L’applicazione pratica di tali programmi spetterebbe a veterinari Liberi
Professionisti identificati tra coloro in possesso di idonei requisiti.
Gli esiti sarebbero successivamente verificati di concerto con i veterinari LP
responsabili dei programmi di recupero dal Servizio Veterinario competente.
Ciò consentirebbe di determinare la possibile cancellazione o il mantenimento
dell’animale nella lista dei cani in precedenza classificati "a rischio di
aggressività”.
A puro titolo esemplificativo si cita il percorso individuato dalla Regione Emilia
Romagna:
I Servizi Veterinari, partendo da un incontro con il proprietario, attivano un
percorso mirato alla rilevazione del rischio potenziale:
1. in caso di morsicatura, così come specificato dagli articoli 86 e 87 del
DPR 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
2. come attività di prevenzione a seguito di segnalazioni da parte di
Istituzioni (Polizia Municipale, Forze dell’Ordine, ecc.), Associazioni
(Organizzazioni di Volontariato, Associazioni Consumatori, ecc.,),
Veterinari liberi professionisti, o scritte e firmate di privati cittadini
della presenza di cani con aggressività non controllata.
I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato,
comprovato dal contesto in cui si è svolta la manifestazione aggressiva o dalla
gravità delle lesioni provocate, per garantire una sicurezza sufficiente e tutelare
l’incolumità fisica delle persone o degli altri animali, tenuto conto delle
caratteristiche del cane, delle modalità di custodia, dell’esito del sopralluogo
effettuato, della diagnosi propongono al Sindaco l’adozione di apposito
provvedimento avente in oggetto le procedure di recupero comportamentale
dell’animale.
k) Infine va richiamata, per essere successivamente sviluppata nell’impianto
normativo, la necessità di sviluppare idonei programmi finalizzati alla riduzione
del randagismo canino, che prevedano anche obiettivi di salute pubblica a
medio-lungo termine.
Per questi aspetti sarà infatti indispensabile sia prevedere lo stanziamento di
fondi destinati alla ricerca per la definizione di indicatori di benessere animale in
canile, sia lo studio delle dinamiche di popolazione e l’applicazione della analisi
del rischio ai piani di controllo del randagismo che valutare la modalità con cui
impostare sondaggi attraverso questionari o focus-groups sulla percezione
pubblica delle principali problematiche di igiene urbana veterinaria.
Come poi premesso riteniamo necessario fornire un primo contributo,
prodromico alle successive discussioni che il Ministero vorrà avviare con il
tavolo tecnico per impostare un progetto di legge, che sia “ad hoc” o una più
completa revisione della vigente Legge quadro 281/91.
Riteniamo, e teniamo pertanto a ribadirlo, che tale impostazione sia necessaria
per uscire dalla palude del reiterarsi delle ordinanze, magari con inserimenti o
cancellazioni di parte di esse oltre che per impostare uno strumento normativo
articolato ed idoneo a risolvere il problema, uscendo dalle emergenze mediatiche
ed impostando un quadro normativo idoneo,
Obiettivi minimi, ma comunque da ridefinire
1.
2.
3.
4.
5.
Identificare e definire i destinatari della norma
Dare istruzioni su come affrontare il problema
Prevenzione
Individuare gli attori, le risorse, le sanzioni e le modalità di verifica dei risultati
Permettere l’adattamento alle realtà territoriali e reprimere i combattimenti per
scommessa
1. Destinatari
I destinatari della norma sono i proprietari di cani di pericolosità oggettiva anche se potenziale,
ai quali imporre, a seconda delle situazione:
• restrizioni, nei casi in cui i propri cani abbiano già dimostrato di essere
effettivamente pericolosi;
• misure preventive se i propri cani posseggono certe tipologie fisiche e d’indole
di oggettiva pericolosità.
Restrizioni:
•
•
CANE DI COMPROVATA PERICOLOSITA’: cani che hanno al loro attivo un certo
numero di episodi aggressivi diretti alle persone producendo lesioni con prognosi
superiori ad un certo limite (20 gg)3, certificate da medici (o veterinari in caso di lesioni
ad altri animali) e riportate sulle denunce di lesione.
Il numero di tali episodi andrà definito nel documento tecnico,
In tali casi i Servizi Veterinari competenti possono procedere con ordinanze contingibili ed
urgenti atte ad imporre determinati comportamenti al proprietario, il mancato rispetto dovrà
costituire violazione penale (art.650 CP). Tale procedura permette una valutazione caso per
caso (eventualmente integrata, se necessario, con una valutazione comportamentale del
soggetto e delle modalità di conduzione) e quindi di assegnare le prescrizioni più adeguate
ed efficaci. La norma deve prevedere il potere, per l’autorità sanitaria, d’imporre interventi
limitativi del diritto di proprietà (dall’uso congiunto di guinzaglio e museruola al di fuori
dell’ambiente domestico, alla sterilizzazione, alla confisca) fino all’eutanasia coatta, come
peraltro già avviene per gli animali da reddito.
Misure preventive:
•
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CANE POTENZIALMENTE PERICOLOSO:
Il codice penale classifica le lesioni personali dolose e colpose in base alla gravità (582-583), usando la
terminologia consolidata della medicina forense: lievissime (prognosi fino a 20gg.) lievi (prognosi da 21 a 40 gg)
gravi (prognosi superiore a 40 gg) e gravissime (malattia certamente o probabilmente insanabile)
una certificazione classifica come tali i cani con certe tipologie fisiche e di indole, di
pericolosità oggettiva anche se potenziale.
Il limite maggiore che s’incontra in questo caso è la valutazione oggettiva delle
caratteristiche comportamentali dei cani. Non ci si può limitare ad indicare particolari
razze, producendo quindi un elenco, ancorché ragionato, in quanto i soggetti iscritti ai libri
genealogici italiani sono in numero inferiore alla loro effettiva presenza, sia come esemplari
tipici ma non iscritti che come incroci tra più razze. Inutile appare quindi il tentativo di
sviluppare un elenco esaustivo. Più utile è l’identificazione di quali sono gli aspetti
morfologici e d’indole che, se associati, rendono oggettivamente più temibile, come
conseguenza medica, il morso di un cane rispetto ad un altro. Peso e dimensioni del cane,
associato alla conformazione anatomo-fisiologica dell’apparato masticatore, potrebbero
rappresentare un criterio. Prove comportamentali d’indole un altro. Naturalmente la
definizione di questi aspetti utili per il rilascio della certificazione, va lasciata agli esperti e
disposta con un provvedimento tecnico. L’emanazione deve essere prevista dalla norma e le
modifiche successive terranno conto dei risultati derivanti dal flusso dei dati
epidemiologici. Il provvedimento dovrà anche prevedere un elenco di razze da escludere a
priori, non includibili per standard nei criteri della norma.
Per rendere consapevole i destinatari della norma, in quanto possessori di soggetti che rientrano
nelle caratteristiche individuate, al momento dell’iscrizione all’anagrafe canina (obbligatoria su
tutto il territorio nazionale) il veterinario dovrà certificare attraverso il segnalamento se il
soggetto risponde o meno ai requisiti tecnici di cui sopra riportando la classificazione sul
certificato d’iscrizione all’anagrafe canina. Nel caso che l’età o la tipologia apparente non lo
permetta in quel momento (es. cucciolo meticcio), deve vigere comunque l’obbligo per ogni
veterinario, di denunciare il raggiungimento dei requisiti in ogni momento dovesse rilevarli e
l’obbligo per il proprietario di acquisire una certificazione veterinaria qualora l’animale
dovesse raggiungere un certo peso (il peso idoneo è stabilito dal provvedimento tecnico,
tenendo conto anche di quando un soggetto comincia a essere potenzialmente pericoloso).
In ogni caso (ed in prima applicazione) fino al momento del risultato della certificazione, tutti i
cani di peso superiore a quello indicato, hanno l’obbligo dell’uso congiunto di guinzaglio e
museruola al di fuori dell’ambiente domestico. La certificazione può essere sostituita dalla
documentazione ufficiale ENCI di iscrizione ai libri genealogici, per le razze escluse a priori
dal provvedimento tecnico. In caso di contenzioso, sarà comunque il servizio pubblico a
certificare l’appartenenza.
I cani classificati hanno l’obbligo di uso congiunto di museruola e guinzaglio al di fuori
dall’ambito domestico. In caso di violazione accertata, si adottano le restrizioni già previste per
i cani di comprovata pericolosità. Il proprietario del cane classificato può dimostrare in ogni
momento che lo stesso ha seguito un apposito corso di idoneità comportamentale, le cui
caratteristiche sono definite nel provvedimento tecnico e che deve essere accreditato
dall’autorità sanitaria. L’attestato ufficiale del corso permette la richiesta di variazione della
classificazione nell’anagrafe ed il rilascio di una nuova certificazione.
L’identificazione a distanza dei cani classificati è utile per favorire i controlli da parte
dell’Autorità e per permettere alla popolazione di adeguare i propri comportamenti per
prevenire gli incidenti dovuti ad un contatto imprudente.
A questo scopo, tutti i proprietari di cani non4 classificati come pericolosi e di peso superiore a
quello previsto (vedi sopra) possono rendere riconoscibile il proprio cane con un collare
d’avviso verde. Naturalmente l’uso improprio del collare deve comportare severe conseguenze.
2. Prevenzione
La prevenzione si articola in più direzioni:
a. L’argomento cani pericolosi deve rientrare nella comunicazione istituzionale prevista dal
PSN. Destinatari di progetti di educazione (sia all’adozione responsabile che alla corretta
gestione) devono essere i proprietari di animali, gli operatori del settore, gli operatori
sanitari sia veterinari che medici, scuole e cittadini in genere, in quanto è opportuno che
tutti conoscano i comportamenti più idonei per evitare i rischi di una aggressione. Una
particolare attenzione dovrebbe essere dedicata ai professionisti dell’informazione, per
sensibilizzarli sull’argomento e renderli consapevoli dei rischi connessi alla
pubblicizzazione (diretta ed indiretta) di certi cani;
b. Limitazioni al commercio ed addestramento: vietare la riproduzione e l’allevamento per
i cani classificati, se non in allevamenti riconosciuti ENCI che s’impegnano ad
intraprendere una selezione “in positivo”. Vietare l’importazione, se non per fini di
miglioramento di cui sopra. Normare il settore dell’addestramento.
c. Controllo demografico: (anche ai fini del controllo dell’abbandono come possibile
conseguenza del provvedimento) possibilità di sterilizzazione dei cani ricoverati nei
canili dal decimo giorno, se non reclamati dal legittimo proprietario. Obbligo di
sterilizzazione nei casi previsti dall’autorità sanitaria (vedi sopra). Incentivi economici
alla sterilizzazione volontaria (vedi altre proposte della Società)
3. Attori
Chi fa che cosa, nel rispetto dei principi del federalismo e delle autonomie (ministero, regioni,
aassll, comuni, ordini, associazioni ecc.) In una norma di questo tipo è importante il
coinvolgimento delle associazioni, in particolare nella formazione dei proprietari (con operatori
qualificati professionalmente e corsi accreditati).
4. Risorse
Fatte salve le prestazioni istituzionali del SSN, gli interventi previsti dalla norma sono resi
nell’interesse del privato e quindi i relativi costi possono essere a suo carico (a meno di una
decisione “politica” diversa, nel cui caso vanno identificate opportune risorse aggiuntive). Per
fronteggiare gli oneri diretti ed indiretti che il SSN sopporta in seguito a lesioni provocate da
animali ed alla gestione del problema “cani pericolosi”, può essere ipotizzato uno specifico
(modesto) contributo annuale al SSN a carico di tutti i proprietari di cani (come avviene ad
esempio nel campo delle assicurazioni automobilistiche e di conseguenza detraibile dai redditi).
Il contributo potrebbe essere raccolto tramite i propri database, da chi ha la titolarità
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Aspetto psicologico: il riconoscimento esteriore del bravocane/bravopadrone è una “medaglia al valore” ambita
(come già avviene in altri paesi) mentre il riconoscimento del cane pericoloso è un “marchio d’infamia” rifiutato.
dell’anagrafe (diversa nelle varie regioni) e versato nei rispettivi FSR, per finanziare specifici
fondi funzione per gli interventi di prevenzione delle AASSLL. Per incentivare la
sterilizzazione volontaria dei cani di proprietà, si può prevedere l’esenzione dal contributo per
chi presenta una certificazione di avvenuta sterilizzazione.
5. Sanzioni
Particolare attenzione deve essere posta all’identificazione del titolare della funzione ed alla
applicabilità concreta (sia come possibilità di far rispettare la norma che come entità della
sanzione).
6. Studio epidemiologico e verifiche risultati
Il Ministero della Salute deve riorganizzare e fornire ulteriori istruzioni per la raccolta e l’invio
obbligatorio dei dati statistici della profilassi della rabbia mediante strumenti informatici. I dati
devono essere elaborati secondo criteri epidemiologici ed in mancanza di risorse interne al
Ministero, anche tramite un centro di referenza nazionale [es. IZS], con obbligo di
rendicontazione alle fonti e rimodulazione periodica dei provvedimenti tecnici.
7. Realtà territoriali locali
Nella norma vanno salvaguardate le sperimentazioni in corso, in particolare nel sud d’Italia
(cani di quartiere e similari e progetti locali), per compendiare gli obblighi per i proprietari e/o
detentori responsabili con la realtà locale.
8. Scommesse sui combattimenti
Pur non essendo un argomento direttamente collegato alla legge, ma poiché la riproduzione di
certe razze può essere stimolata anche da questo uso, si possono prevedere particolari istruzioni
agli organi di pubblica sicurezza deputati alla repressione del fenomeno.
Allegati:
1) Studio Epidemiologico aggressioni mortali Dr.Carlo Ciceroni ASL FI
2) Legge Regione Emilia Romagna 4
3) Studio effetti ordinanze Università di Pisa/ASL FI