i documenti in un credito documentario
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i documenti in un credito documentario
Antonio Di Meo Specializzato in pagamenti internazionali e crediti documentari con Studio a Padova. Giornalista Pubblicista, Professore a contratto presso SDA Bocconi, l’Università Cattolica Milano e Università di Padova e Verona, è autore di pubblicazioni in materia. Questo mese Vi parlo di … “I DOCUMENTI IN UN CREDITO DOCUMENTARIO” L a fase relativa alla presentazione dei documenti in un Credito documentario risulta essere molto importante perché, dal controllo che le banche effettueranno per accertarne la conformità formale alle prescrizioni del credito, dipende l’accettazione o il rifiuto degli stessi e, quindi, l’effettuazione della prestazione promessa a favore del beneficiario. Proprio perché l’accettazione dei documenti da parte della banca, chiamata ad eseguire la prestazione a favore del beneficiario, è subordinata alla loro completa conformità a tutti i termini e condizioni del Credito documentario, a quanto stabilito dalle Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari (NUU), pubblicazione 600 della Camera di Commercio Internazionale (CCI) di Parigi e a quella che è la Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (PBIU), raccolta dalla CCI nella pubblicazione 745, è di fondamentale importanza per il beneficiario non trascurare la preparazione dei documenti che saranno presentati ad utilizzo del Credito documentario. È, necessario, quindi, che il beneficiario del Credito documentario presti molta attenzione al rapporto che instaurerà con tutti i soggetti che, a vario titolo, saranno coinvolti nell’operazione e che dovranno consegnargli i documenti di loro competenza che, insieme a tutti gli altri documenti richiesti nel credito documentario, dovranno essere presentati ad utilizzo dello stesso. Tra i vari soggetti coinvolti nell’operazione, nel caso l’oggetto della transazione commerciale riguardi la “merce”, non si può, ad esempio, non pensare all’operatore di trasporto (spedizioniere/vettore/Compagnia navale o aerea/etc.) che, a fronte della presa in carico della merce per la conseguente spedizione, consegnerà il documento di trasporto relativo (Polizza di carico o Lettera di vettura aerea/camionistica) oppure alla Compagnia di assicurazione, là dove il termine di consegna della merce preveda che il beneficiario debba farsi carico dell’assicurazione merce (Incoterms® CIF o CIP), con conseguente necessità di esibire, insieme agli altri documenti richiesti nel credito, la relativa polizza o certificato di assicurazione. In considerazione di quanto sopra è, evidente quanto sia importante una collaborazione con questi operatori, così come con eventuali altri soggetti che fossero chiamati a rilasciare certificati, dichiarazioni o altri documenti prescritti nel credito in modo che gli stessi risultino conformi (nella forma, natura, contenuti, firme, numero di originali e copie, eventuali correzioni, etc.) a quanto prescritto nel testo di emissione del Credito, nelle eventuali modifiche che, nel frattempo, fossero intervenute e a quanto stabilito dalle norme sopra richiamate. 2016 03 NEWS LETTER VERIFICHE IN FASE DI PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI La collaborazione di spedizionieri, vettori, agenzie marittime, assicuratori e quanti altri risultino convolti nella produzione dei documenti da presentare alla banca ad utilizzo del Credito documentario, risulta essere più facile, per l’esportatore/beneficiario con un termine di consegna delle merci (Incoterms®) CPT/CIP o CFR/CIF in quanto con tali termini gli operatori sopra richiamati saranno scelti ed incaricati direttamente dall’esportatore/beneficiario a cui spetta l’organizzazione del trasporto fino ad una certa destinazione ed il coordinamento con i medesimi per il rilascio dei predetti documenti. Nel caso, invece, di importazione di merci, per il compratore/ordinante è da preferire l’acquisto con un termine di consegna merce (Incoterms®), FCA o FOB in modo da permettergli di fare le scelte logistiche e di affidarsi ad un operatore di trasporto per il ritiro e la spedizione della merce, che gli garantisca mezzi, tempi, servizi professionalità, ecc., che riducano al minimo il rischio che quanto ordinato vada danneggiato o perso durante il trasporto con la conseguenza che, se la presentazione dei documenti da parte del fornitore/beneficiario estero risulterà conforme, la banca emittente il Credito documentario dovrà pagare e addebitare il relativo importo all’ordinante/compratore. Proprio per questo motivo, là dove possibile, si consiglia: - all’esportatore di concordare un Incoterms® CPT/CIP o, nel caso di trasporto port to port, un CFR/CIF; _2 - all’importatore, di prevedere un’Incoterms® FCA o FOB. Di seguito forniamo alcune indicazioni, non certamente esaustive, al fine permettere all’esportatore/beneficiario di verificare se la preparazione dei documenti, da presentare ad utilizzo del credito, sta avvenendo in modo corretto e conforme alle prescrizioni del credito stesso: • Stiamo presentando i documenti nel numero di esemplari richiesto dal credito? • Stiamo presentando i documenti con lo stesso numero di originali e di copie • • • • • LA RISPONDENZA DEI DOCUMENTI ALLE CONDIZIONI DEL CREDITO, A QUANTO PRESCRITTO DALLE NUU ED ALLE EVENTUALI MODIFICHE ACCETTATE DALLE PARTI, È UN ASPETTO CHE DEVE SEMPRE ESSERE PRESENTE. • L’esportatore non deve mai dimenticare che la prestazione promessa dalla banca emittente, designata e/o eventuale confermante è sempre subordinata alla presentazione conforme dei documenti prescritti nel credito. Per evitare di perdere gli effetti che derivano da questa forma di pagamento, bisognerà, pertanto, che il beneficiario si adoperi per presentare tutti i documenti richiesti in modo “conforme”, rappresentando la conformità dei documenti, la sola condizione per ottenere il pagamento promesso dalla banca. • • • • • • • prescritte nel credito e, se non specificato nulla, stiamo presentando un originale di ogni documento? I documenti da presentare sono redatti nella stessa forma, lingua e tipologia richiesta nel credito documentario? Sono state convalidate le correzioni, sbianchettature o altro, dal soggetto che appare come il sottoscrittore del documento emesso, con frasi del tipo “correction approved”? I documenti corrispondono a tutte le condizioni fissate nel credito, secondo quanto sancito dalle NUU 600 e delle PBIU 745? I documenti rispondono alla “funzione” per cui sono stati richiesti? I dati riportati su ogni singolo documento appaiono essere compatibili con i dati riportati sugli altri documenti prescritti o con quelli del credito? La data di spedizione che appare sul documento di trasporto è posteriore alla data ultima di spedizione prescritta nel credito? La presentazione dei documenti sta avvenendo al più tardi nei termini previsti dal credito o, in assenza di indicazione del periodo di presentazione, non più tardi di 21 giorni di calendario dalla data di spedizione, ma sempre entro la data di validità del credito (data di scadenza) presso la banca indicata nello stesso? L’importo dei documenti corrisponde a quello per cui è stato emesso il credito, salvo la possibilità che il credito preveda tolleranze nell’importo o nella quantità o nei prezzi unitari fino al 10% in più o in meno o nelle percentuali previste all’art. 30 delle NUU 600? La sottoscrizione dei documenti di trasporto è stata apposta nella forma prevista dalle NUU 600 e, cioè, il firmatario ha dichiarato in che veste appone la sottoscrizione? La descrizione della merce riportata in fattura corrisponde esattamente a quanto indicato nel credito? La descrizione della merce riportata su tutti gli altri documenti diversi dalla fattura, pur se generica rispetto a quanto indicato nel credito, è in contrasto o è incompatibile con la descrizione della merce indicata nel credito? Le disposizioni relative ad eventuali certificazioni e/o legalizzazioni sono state rispettate? I documenti da presentare presentano contrasti tra di essi? C’è corrispondenza tra quanto dichiarato su un documento e quanto appare sugli altri? L’insieme dei documenti si riferisce chiaramente alla stessa operazione? Il numero del credito documentario e la banca che lo ha emesso è stato riportato su tutti i documenti anche se ciò non è espressamente richiesto dal credito? 2016 03 NEWS LETTER _3 • Le misure, i pesi, il numero dei colli e la marcatura corrispondono su tutti i documenti? • La polizza di carico marittima o gli altri eventuali documenti di trasporto, presentano clausole o annotazioni che attestino lo stato difettoso della merce e/o dell’imballaggio? • Nel caso in cui il credito prescriva che la Polizza di carico debba mostrare che è “Clean on board”, è stata apposta tale dicitura? • Il destinatario della merce, “l’order” indicato sulla polizza di carico, corrisponde a quanto richiesto nel credito documentario? • L’indicazione sulla Polizza di carico del porto di imbarco della merce a bordo (on board) nave, corrisponde a quanto prescritto nel credito? • L’indirizzo del “notify”, così come tutti i riferimenti per i contatti, sono stati riportati sulla Polizza di carico o sugli altri documenti di trasporto prescritti? • È stato rispettato l’eventuale divieto di spedizioni/utilizzi parziali? Nel caso di impossibilità è stata richiesta l’autorizzazione con una modifica? • Si è verificato con l’operatore di trasporto che i documenti da lui emessi (documenti di trasporto ed eventuali altri), siano conformi alle prescrizioni del credito? • Si è tenuto conto delle modifiche apportate al credito originario? • I porti e gli aeroporti di imbarco o di partenza e quello di destinazione sono gli stessi prescritti nel credito? • La condizione di resa della merce (Incoterms®) riportata sui documenti corrisponde alle condizioni di consegna prescritte nel credito? • È stato rilasciato il gioco completo degli originali della Polizza di carico nel caso il credito lo richieda? • Il trasporto è soggetto ad un contratto di noleggio (charter party) o la merce è stata caricata “sopra coperta”? • Eventuali annotazioni relative al pagamento del nolo corrispondono alle condizioni di resa della merce indicate nel credito documentario? • È stata effettuata una comparazione dei dati riportati nei documenti richiesti dal credito, al fine di evitare che ci siano contrasti tra i medesimi? 2016 03 NEWS LETTER _4