Pietro Paris - Centro Reach
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CLP: TAVOLA ROTONDA Pietro Paris Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 5°Conferenza Sicurezza Prodotti: Il Regolamento CLP Milano, 24 giugno 2010 1 ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (legge 6 agosto 2008, n. 133) accorpa Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare ISPRA (ex APAT) svolge i compiti e le attività tecnicoscientifiche di interesse nazionale relativamente a: protezione dell'ambiente tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo coordinamento tecnico-scientifico ARPA ISPRA : attività REACH e CLP ISPRA è organismo tecnico di supporto al Min. della salute (AC) per l’attuazione nazionale del regolamento REACH e del regolamento CLP valuta rischi per l’ambiente delle sostanze chimiche e collabora con ISS (Centro Sostanze Chimiche) nella valutazione dell’esposizione dell’uomo attraverso l’ambiente supporta l’AC e le altre amministrazioni (vigilanza, sviluppo laboratori saggio, metodi alternativi, ricerca, formazione e informazione, helpdesk) partecipa e supporta le altre amministrazioni negli organismi comunitari Regolamento CLP: Pericoli per l’ambiente (Allegato I, Parte 4 e 5) classi/categorie di pericolo 1. Pericoloso per l’ambiente acquatico pericolo acuto (categoria 1) pericolo cronico (categorie 1, 2, 3 e 4) 2. Pericoloso per lo strato di ozono Criteri di classificazione i criteri per la classificazione di una sostanza in Categoria acuta 1 sono definiti sulla base dei dati di tossicità acquatica acuta (EC50 or LC50) i criteri per la classificazione nelle categorie croniche combinano due tipi di informazioni: dati di tossicità acquatica acuta e dati di destino ambientale (degradabilità e bioaccumulabilità) Pericoli l’ambiente : confronto dir. 67/548 e CLP N; R50 Acuta 1 N; R50-53 Acuta 1; Cronica 1 N; R51-53 Cronica 2 R52-53 Cronica 3 R53 Cronica 4 log Kow ≥ 3 log Kow ≥ 4 BCF ≥ 100 BCF ≥ 500 uso NOEC > 1 mg/l per non classificare cat. 2, 3 e 4 tossicità 6 cronica 2°ATP del CLP recepisce la Rev. 3 del GHS terminologia: non più “pericolo cronico” ma “pericolo a lungo termine” introduce modifiche ai criteri di classificazione per il pericolo a lungo termine, restano invariati quelli per il pericolo acuto pericolo a lungo termine (procedura per tappe successive): si considerano, se disponibili, dati tossicità cronica altrimenti si combinano dati tossicità acuta e dati di destino ambientale (degradabilità e bioaccumulazione) sostanze PBT/vPvB Article 53(2) regolamento CLP: “Gli stati membri e la Commissione… promuovono l’armonizzazione dei criteri di classificazione e di etichettatura delle sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulanti (vPvB) a livello di nazioni Unite.” sostanze PBT/vPvB diversi paesi (Canada, USA, Giappone, EU) e organizzazioni internazionali hanno stabilito criteri per l’individuazione di sostanze PBT/vPvB i criteri di identificazione PBT/vPvB non sono schemi di classificazione nel senso del GHS il GHS permette l’inclusione nell’etichetta di informazioni aggiuntive sui pericoli, ma non prevede l’adozione di nuove etichettature senza prima aver sviluppato criteri di classificazione armonizzata sostanze PBT/vPvB GHS (Rev. 2) consente già di classificare come pericolose per l’ambiente (e in alcuni casi anche pericolose per la salute) molte sostanze PBT/vPvB le sostanze PBT (a bassa tossicità acuta per organismi acquatici) attualmente non classificate, dovrebbero rientrare nel GHS (Rev. 3) con l’introduzione dei criteri di tossicità cronica Commissione UE propone di monitorare gli effetti del GHS (Rev. 3) su C&L delle sostanze PBT/vPvB e giudicare se necessaria una ulteriore etichettatura Nanomateriali nanomaterial: any form of a material that is composed of discrete functional parts, many of which have one or more dimensions of the order of 100 nm or less (SCENIHR) dimensioni nano e struttura ingegnerizzata determinano proprietà diverse da altri materiali, attribuibili all’elevato rapporto superficie/volume e agli effetti quantici non osservabili a scala più grande di cosa ci dobbiamo preoccupare? differenti interazioni con la fisiologia umana e con l'ambiente diverse o specifiche proprietà (eco-)tossicologiche delle sostanze in nanoforma rispetto alle corrispondenti sostanze tradizionali (forma BULK) rischio potenziale per la salute umana e l’ambiente difficile da estrapolare sulla base dei dati disponibili dosimetria tradizionale inadeguata la concentrazione (massa/volume) non descrive adeguatamente l’esposizione ai nanomateriali, descrittori più accurati sono il numero di particelle e la superficie nanomateriali : C&L regolamento CLP fornisce il quadro generale classificazione ed etichettatura dei nanomateriali per “nel valutare le informazioni disponibili ai fini della classificazione, fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle considerano le forme e gli stati fisici in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato e in cui si può ragionevolmente prevedere che sarà utilizzata” (CLP Art. 9(5)) una sostanza presente sia in forma bulk sia in forma nano può essere classificata in modo diverso se i dati sulle proprietà intrinseche indicano differenze nelle classi di pericolo essenziale un’appropriata identificazione della sostanza Nanomateriali : C&L i registranti devono considerare i seguenti aspetti: data sharing dovrebbe comprendere tutte le informazioni rilevanti (dimensioni, forme e morfologie) come i cambiamenti nelle proprietà intrinseche incidono sulla pericolosità esaminare tutte le informazioni scientifiche disponibili per la valutazione di pericolo particolare attenzione a preparazione del campione e dosimetria utilizzate nei test Classificazione ed Etichettatura effettuata caso per caso GRAZIE per l’attenzione 16