Pietro Paris - Centro Reach

Transcript

Pietro Paris - Centro Reach
CLP: TAVOLA ROTONDA
Pietro Paris
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
5°Conferenza Sicurezza Prodotti: Il Regolamento CLP
Milano, 24 giugno 2010
1
ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(legge 6 agosto 2008, n. 133) accorpa Agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica e Istituto Centrale per la
Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare
ISPRA (ex APAT) svolge i compiti e le attività tecnicoscientifiche di interesse nazionale relativamente a:
protezione dell'ambiente
tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo
coordinamento tecnico-scientifico ARPA
ISPRA : attività REACH e CLP
ISPRA è organismo tecnico di supporto al Min. della
salute (AC) per l’attuazione nazionale del regolamento
REACH e del regolamento CLP
valuta rischi per l’ambiente delle sostanze chimiche e
collabora con ISS (Centro Sostanze Chimiche) nella
valutazione
dell’esposizione
dell’uomo
attraverso
l’ambiente
supporta l’AC e le altre amministrazioni (vigilanza,
sviluppo laboratori saggio, metodi alternativi, ricerca,
formazione e informazione, helpdesk)
partecipa e supporta le altre amministrazioni negli
organismi comunitari
Regolamento CLP: Pericoli per l’ambiente
(Allegato I, Parte 4 e 5)
classi/categorie di pericolo
1.
Pericoloso per l’ambiente acquatico
pericolo acuto (categoria 1)
pericolo cronico (categorie 1, 2, 3 e 4)
2.
Pericoloso per lo strato di ozono
Criteri di classificazione
i criteri per la classificazione di una sostanza in
Categoria acuta 1 sono definiti sulla base dei dati di
tossicità acquatica acuta (EC50 or LC50)
i criteri per la classificazione nelle categorie croniche
combinano due tipi di informazioni: dati di tossicità
acquatica acuta e dati di destino ambientale
(degradabilità e bioaccumulabilità)
Pericoli l’ambiente : confronto dir. 67/548 e CLP
N; R50
Acuta 1
N; R50-53
Acuta 1; Cronica 1
N; R51-53
Cronica 2
R52-53
Cronica 3
R53
Cronica 4
log Kow ≥ 3
log Kow ≥ 4
BCF ≥ 100
BCF ≥ 500
uso NOEC > 1 mg/l per non classificare cat. 2, 3 e 4 tossicità
6
cronica
2°ATP del CLP
recepisce la Rev. 3 del GHS
terminologia: non più “pericolo cronico” ma “pericolo a lungo
termine”
introduce modifiche ai criteri di classificazione per il pericolo
a lungo termine, restano invariati quelli per il pericolo acuto
pericolo a lungo termine (procedura per tappe successive): si
considerano, se disponibili, dati tossicità cronica altrimenti si
combinano dati tossicità acuta e dati di destino ambientale
(degradabilità e bioaccumulazione)
sostanze PBT/vPvB
Article 53(2) regolamento CLP:
“Gli stati membri e la Commissione… promuovono
l’armonizzazione dei criteri di classificazione e di
etichettatura delle sostanze persistenti, bioaccumulanti e
tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulanti
(vPvB) a livello di nazioni Unite.”
sostanze PBT/vPvB
diversi paesi (Canada, USA, Giappone, EU) e
organizzazioni internazionali hanno stabilito criteri per
l’individuazione di sostanze PBT/vPvB
i criteri di identificazione PBT/vPvB non sono schemi di
classificazione nel senso del GHS
il GHS permette l’inclusione nell’etichetta di informazioni
aggiuntive sui pericoli, ma non prevede l’adozione di
nuove etichettature senza prima aver sviluppato criteri di
classificazione armonizzata
sostanze PBT/vPvB
GHS (Rev. 2) consente già di classificare come pericolose
per l’ambiente (e in alcuni casi anche pericolose per la
salute) molte sostanze PBT/vPvB
le sostanze PBT (a bassa tossicità acuta per organismi
acquatici) attualmente non classificate, dovrebbero
rientrare nel GHS (Rev. 3) con l’introduzione dei criteri di
tossicità cronica
Commissione UE propone di monitorare gli effetti del GHS
(Rev. 3) su C&L delle sostanze PBT/vPvB e giudicare se
necessaria una ulteriore etichettatura
Nanomateriali
nanomaterial: any form of a material that is composed of
discrete functional parts, many of which have one or more
dimensions of the order of 100 nm or less
(SCENIHR)
dimensioni nano e struttura ingegnerizzata determinano
proprietà diverse da altri materiali, attribuibili all’elevato
rapporto superficie/volume e agli effetti quantici non
osservabili a scala più grande
di cosa ci dobbiamo preoccupare?
differenti interazioni con la fisiologia umana e con
l'ambiente diverse o specifiche proprietà (eco-)tossicologiche delle
sostanze in nanoforma rispetto alle corrispondenti
sostanze tradizionali (forma BULK) rischio potenziale per la salute umana e l’ambiente
difficile da estrapolare sulla base dei dati disponibili
dosimetria tradizionale inadeguata
la concentrazione (massa/volume) non descrive adeguatamente
l’esposizione ai nanomateriali, descrittori più accurati sono il
numero di particelle e la superficie
nanomateriali : C&L
regolamento CLP fornisce il quadro generale
classificazione ed etichettatura dei nanomateriali
per
“nel valutare le informazioni disponibili ai fini della
classificazione, fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle
considerano le forme e gli stati fisici in cui la sostanza o
miscela è immessa sul mercato e in cui si può ragionevolmente
prevedere che sarà utilizzata” (CLP Art. 9(5))
una sostanza presente sia in forma bulk sia in forma nano può
essere classificata in modo diverso se i dati sulle proprietà
intrinseche indicano differenze nelle classi di pericolo
essenziale un’appropriata identificazione della sostanza
Nanomateriali : C&L
i registranti devono considerare i seguenti aspetti:
data sharing dovrebbe comprendere tutte le informazioni
rilevanti (dimensioni, forme e morfologie)
come i cambiamenti nelle proprietà intrinseche incidono sulla
pericolosità
esaminare tutte le informazioni scientifiche disponibili per la
valutazione di pericolo
particolare attenzione a preparazione del campione e
dosimetria utilizzate nei test
Classificazione ed Etichettatura effettuata caso per caso
GRAZIE
per l’attenzione
16