regolamento per la partecipazione in seno alle consulte delle

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regolamento per la partecipazione in seno alle consulte delle
CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)
REGOLAMENTO
PER LA PARTECIPAZIONE
IN SENO ALLE CONSULTE
DELLE ASSOCIAZIONI
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2015 Divenuta esecutiva
il 02/06/2015
CITTA’ DI GARDONE VAL TROMPIA
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE IN SENO ALLE CONSULTE DELLE
ASSOCIAZIONI
ARTICOLO 1 - PREMESSA
1. La Città di Gardone Val Trompia, ai sensi degli art. 6 e seguenti dello Statuto Comunale,
riconosce, valorizza, promuove e sostiene le libere forme associative, di volontariato e di
cooperazione dei cittadini nonché lo sviluppo delle attività culturali, sociali e sportive,
considerando fondamentale il ruolo dell’associazionismo per la loro progettazione, gestione e
diffusione nel territorio.
2. A tale scopo, l’Amministrazione Comunale istituisce, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto
Comunale, le seguenti consulte: consulta delle associazioni culturali e sociali, consulta delle
associazioni sport e tempo libero, consulta delle associazioni assetto del territorio e ambiente,
consulta delle associazioni economia e lavoro. Le Consulte costituiscono spazi permanenti di
incontro e di reciproco confronto fra i rappresentanti delle Associazioni operanti sul territorio
comunale; luogo di condivisione, di messa in opera di attività che le singole associazioni da
sole non possono sostenere; luogo di comunità nel rispetto delle singole specificità.
ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE
1. Delle Consulte fanno parte:
• ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Comunale, i rappresentanti di tutte le associazioni iscritte al
Registro delle Associazioni secondo le modalità indicate dall’art. 7 e seguenti dello Statuto
stesso e sulla base dell’area di interesse in cui svolgono la propria attività;
• il Sindaco (senza diritto di voto);
• l’Assessore di riferimento (senza diritto di voto).
2. La partecipazione alle Consulte è a titolo gratuito.
ARTICOLO 3 - REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI
1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro delle Associazioni tutte quelle realtà associative che,
secondo l'art. 6 dello Statuto Comunale:
• non perseguono fine di lucro;
• raccolgono al loro interno cittadini residenti, salve quelle di interesse sovra-comunale o di
Valle;
• hanno sede nel territorio del Comune, ovvero una propria sede sezionale, comunque
denominata;
• raccolgono più di dieci membri;
• svolgono la loro attività da più di due anni, con iniziative dirette a favorire lo sviluppo
personale e sociale, culturale, politico, religioso, ricreativo, sportivo o turistico della
Comunità;
• sono dotate di stabile organizzazione, ancorché non costituite in forma associativa ai sensi
del Codice Civile;
• sono rette da un ordinamento democratico.
2. Per richiedere l'iscrizione è necessario presentare domanda scritta redatta su apposito modulo,
disponibile anche sul sito istituzionale dell’Ente, allegando lo statuto o l'atto costitutivo
dell'Associazione, l'elenco dei membri e una breve relazione sulle proprie attività almeno degli
ultimi due anni.
3. Il Registro delle Associazioni viene pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente.
4. La perdita di uno dei requisiti indicati per l’iscrizione comporta la cancellazione dal Registro.
5. Contro la mancata iscrizione o cancellazione dal Registro è data agli interessati la possibilità di
ricorso entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
6. Gli iscritti al Registro sono tenuti a comunicare in maniera tempestiva eventuali variazioni
inerenti l’atto costitutivo e lo statuto, le cariche sociali, l’indirizzo della sede sociale o altre, che
riguardino in maniera specifica i requisiti richiesti per l'iscrizione.
7. Sarà compito dell’Amministrazione Comunale controllare che gli iscritti all’Albo Comunale
non abbiano perso i requisiti di cui al presente articolo.
ARTICOLO 4 – NOMINA DEI COMPONENTI E DURATA IN CARICA
1. Ogni Associazione iscritta al Registro indica il proprio rappresentante per la relativa Consulta.
2. I componenti delle consulte rimangono in carica per tre anni.
3. Nel termine di un mese dalla loro costituzione, le Consulte si riuniscono per eleggere il
presidente e per darsi autonomamente un regolamento interno, su basi di democraticità.
ARTICOLO 5 – SEDE
1. Le Consulte si riuniscono nei locali messi a disposizione a titolo gratuito dall’Amministrazione
comunale o altri locali a propria discrezione dandone tempestiva comunicazione all’Ente.
ARTICOLO 6 – ORGANI
1. Sono organi principali di ogni Consulta:
• il Presidente
• il Vice Presidente
• il Segretario
• l’Assemblea
2. Il Presidente coordina l’attività della propria Consulta e svolge funzione di collegamento con
l’Amministrazione Comunale.
3. Per la definizione dettagliata dei compiti dei singoli organi, la loro composizione, durata in
carica, modalità di nomina o elezione, cause di decadenza o esclusione e relative modalità di
sostituzione si demanda al Regolamento interno di ogni Consulta.
ARTICOLO 7 - FINALITA’ E FUNZIONI
1. Le Consulte hanno il compito di:
• dare voce e valorizzare l'operato delle Associazioni iscritte al Registro delle Associazioni
costituito presso l’amministrazione comunale di Gardone Val Trompia;
• favorire l'incontro tra le associazioni al fine di creare tra di loro sinergie e scambio di
esperienze;
• promuovere la partecipazione delle Associazioni alla progettazione ed alla realizzazione di
iniziative volte a superare le varie difficoltà e a favorire lo sviluppo di attività socialmente
utili;
• sostenere lo scambio di informazioni, notizie, documentazioni tra le Associazioni sulle
realtà locali;
• porre al centro del proprio agire la reale fruizione, per i cittadini residenti nel Comune,
dell’azione culturale e sociale in un’ottica di integrazione che abbia come obiettivo la
crescita personale e della comunità;
• promuovere i beni del territorio facendo conoscere le esigenze e i bisogni emergenti;
• stimolare e favorire il nascere e lo svilupparsi di tutte quelle iniziative che spronano il
potenziamento delle attività culturali, sociali e ricreative, auspicando una maggior
integrazione nella vita sociale anche delle persone in difficoltà;
• svolgere un ruolo di coordinamento dell’associazionismo promuovendo attività e strategie
comuni per la valorizzazione del patrimonio, per promuovere la partecipazione dei cittadini,
per prevenire l’emarginazione e la disabilità, per mantenere vivo il dialogo ed il confronto
costante con le istituzioni, valorizzando i programmi e le iniziative dirette a favorire
l’interazione fra le culture, le generazioni e le componenti sociali;
svolgere un ruolo di collegamento tra le Associazioni del territorio e l'Amministrazione
comunale al fine di realizzare un calendario comune e condiviso delle iniziative proposte sul
territorio;
• reperire finanziamenti a sostegno delle proprie attività attraverso le modalità che riterrà più
opportune.
2. Le Consulte hanno funzione di:
• consultazione, su iniziativa del Sindaco o di singoli assessori o presidenti di commissioni
consiliari, relativamente alle materie di rispettiva competenza, sia oralmente – convocando
una seduta plenaria – sia per iscritto, con quesito rivolto al Presidente;
• iniziativa nei confronti dell’Amministrazione, attraverso incontri o mediante la
presentazione di memorie, progetti, riflessioni, domande.
•
ARTICOLO 8 – COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI COMUNALI
1. Gli uffici comunali preposti:
• collaborano con le Consulte alla stesura di un calendario condiviso delle attività sul
territorio;
• si occupano della promozione delle attività indicate dalle Consulte attraverso i propri canali
interni (a titolo esemplificativo: pubblicazione sul sito istituzionale della biblioteca o del
comune, social network, bacheche elettroniche, invio di newsletter, affissione delle
locandine - fornite dalle associazioni - nelle bacheche comunali);
• supportano - per gli ambiti di propria competenza - le Consulte e le Associazioni iscritte al
Registro nella compilazione delle richieste necessarie per la realizzazione dei singoli eventi
(a titolo esemplificativo: richiesta di patrocinio, chiusura al traffico, autorizzazione
all’effettuazione di pubblico spettacolo, somministrazione di cibi e bevande, occupazione di
suolo pubblico; utilizzo delle sale e degli spazi).
2. Il Presidente e/o il Segretario delle Consulte, secondo quanto stabilito dal proprio regolamento
interno presenta entro fine febbraio un programma di massima delle attività programmate per
l’anno in corso.
ARTICOLO 9 – FACILITAZIONI E FINANZIAMENTI
1. Tutte le cariche in seno alle Consulte sono a carattere volontario e, pertanto, non comportano
alcun emolumento o compenso per 1'opera svolta.
2. Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale, l’Amministrazione può – compatibilmente con il
bilancio e tramite apposito atto di indirizzo approvato dalla Giunta – stabilire facilitazioni e/o
finanziamenti a sostegno delle attività presenti nel programma annuale redatto dalle Consulte e
presentato nei tempi previsti dall’art. 8 del presente Regolamento.
3. Le Consulte saranno tenute a richiedere all’Amministrazione eventuali facilitazioni per ulteriori
iniziative non presenti nel programma annuale.
4. Rimane inoltre in carico alle Consulte o alle singole Associazioni la presentazione – nei tempi
previsti dalla normativa vigente – delle domande per l’ottenimento di autorizzazioni,
concessioni, agevolazioni che comportino pagamento di canoni o tariffe.
5. L’Amministrazione Comunale può, inoltre, affidare alle Consulte – sempre mediante apposito
atto amministrativo – la realizzazione di progetti ed iniziative, con l’osservanza delle procedure
previste dalla normativa vigente e con modalità di rimborso o contribuzione stabilite di volta in
volta.
ARTICOLO 10 – NORME FINALI
1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all’Albo Pretorio online e
abroga gli art. da 3 a 9 del “Regolamento della partecipazione popolare” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 25/10/1993.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti.