regolamento per la partecipazione in seno alle consulte delle
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regolamento per la partecipazione in seno alle consulte delle
CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA (Provincia di Brescia) REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE IN SENO ALLE CONSULTE DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2015 Divenuta esecutiva il 02/06/2015 CITTA’ DI GARDONE VAL TROMPIA REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE IN SENO ALLE CONSULTE DELLE ASSOCIAZIONI ARTICOLO 1 - PREMESSA 1. La Città di Gardone Val Trompia, ai sensi degli art. 6 e seguenti dello Statuto Comunale, riconosce, valorizza, promuove e sostiene le libere forme associative, di volontariato e di cooperazione dei cittadini nonché lo sviluppo delle attività culturali, sociali e sportive, considerando fondamentale il ruolo dell’associazionismo per la loro progettazione, gestione e diffusione nel territorio. 2. A tale scopo, l’Amministrazione Comunale istituisce, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Comunale, le seguenti consulte: consulta delle associazioni culturali e sociali, consulta delle associazioni sport e tempo libero, consulta delle associazioni assetto del territorio e ambiente, consulta delle associazioni economia e lavoro. Le Consulte costituiscono spazi permanenti di incontro e di reciproco confronto fra i rappresentanti delle Associazioni operanti sul territorio comunale; luogo di condivisione, di messa in opera di attività che le singole associazioni da sole non possono sostenere; luogo di comunità nel rispetto delle singole specificità. ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE 1. Delle Consulte fanno parte: • ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Comunale, i rappresentanti di tutte le associazioni iscritte al Registro delle Associazioni secondo le modalità indicate dall’art. 7 e seguenti dello Statuto stesso e sulla base dell’area di interesse in cui svolgono la propria attività; • il Sindaco (senza diritto di voto); • l’Assessore di riferimento (senza diritto di voto). 2. La partecipazione alle Consulte è a titolo gratuito. ARTICOLO 3 - REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI 1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro delle Associazioni tutte quelle realtà associative che, secondo l'art. 6 dello Statuto Comunale: • non perseguono fine di lucro; • raccolgono al loro interno cittadini residenti, salve quelle di interesse sovra-comunale o di Valle; • hanno sede nel territorio del Comune, ovvero una propria sede sezionale, comunque denominata; • raccolgono più di dieci membri; • svolgono la loro attività da più di due anni, con iniziative dirette a favorire lo sviluppo personale e sociale, culturale, politico, religioso, ricreativo, sportivo o turistico della Comunità; • sono dotate di stabile organizzazione, ancorché non costituite in forma associativa ai sensi del Codice Civile; • sono rette da un ordinamento democratico. 2. Per richiedere l'iscrizione è necessario presentare domanda scritta redatta su apposito modulo, disponibile anche sul sito istituzionale dell’Ente, allegando lo statuto o l'atto costitutivo dell'Associazione, l'elenco dei membri e una breve relazione sulle proprie attività almeno degli ultimi due anni. 3. Il Registro delle Associazioni viene pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente. 4. La perdita di uno dei requisiti indicati per l’iscrizione comporta la cancellazione dal Registro. 5. Contro la mancata iscrizione o cancellazione dal Registro è data agli interessati la possibilità di ricorso entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. 6. Gli iscritti al Registro sono tenuti a comunicare in maniera tempestiva eventuali variazioni inerenti l’atto costitutivo e lo statuto, le cariche sociali, l’indirizzo della sede sociale o altre, che riguardino in maniera specifica i requisiti richiesti per l'iscrizione. 7. Sarà compito dell’Amministrazione Comunale controllare che gli iscritti all’Albo Comunale non abbiano perso i requisiti di cui al presente articolo. ARTICOLO 4 – NOMINA DEI COMPONENTI E DURATA IN CARICA 1. Ogni Associazione iscritta al Registro indica il proprio rappresentante per la relativa Consulta. 2. I componenti delle consulte rimangono in carica per tre anni. 3. Nel termine di un mese dalla loro costituzione, le Consulte si riuniscono per eleggere il presidente e per darsi autonomamente un regolamento interno, su basi di democraticità. ARTICOLO 5 – SEDE 1. Le Consulte si riuniscono nei locali messi a disposizione a titolo gratuito dall’Amministrazione comunale o altri locali a propria discrezione dandone tempestiva comunicazione all’Ente. ARTICOLO 6 – ORGANI 1. Sono organi principali di ogni Consulta: • il Presidente • il Vice Presidente • il Segretario • l’Assemblea 2. Il Presidente coordina l’attività della propria Consulta e svolge funzione di collegamento con l’Amministrazione Comunale. 3. Per la definizione dettagliata dei compiti dei singoli organi, la loro composizione, durata in carica, modalità di nomina o elezione, cause di decadenza o esclusione e relative modalità di sostituzione si demanda al Regolamento interno di ogni Consulta. ARTICOLO 7 - FINALITA’ E FUNZIONI 1. Le Consulte hanno il compito di: • dare voce e valorizzare l'operato delle Associazioni iscritte al Registro delle Associazioni costituito presso l’amministrazione comunale di Gardone Val Trompia; • favorire l'incontro tra le associazioni al fine di creare tra di loro sinergie e scambio di esperienze; • promuovere la partecipazione delle Associazioni alla progettazione ed alla realizzazione di iniziative volte a superare le varie difficoltà e a favorire lo sviluppo di attività socialmente utili; • sostenere lo scambio di informazioni, notizie, documentazioni tra le Associazioni sulle realtà locali; • porre al centro del proprio agire la reale fruizione, per i cittadini residenti nel Comune, dell’azione culturale e sociale in un’ottica di integrazione che abbia come obiettivo la crescita personale e della comunità; • promuovere i beni del territorio facendo conoscere le esigenze e i bisogni emergenti; • stimolare e favorire il nascere e lo svilupparsi di tutte quelle iniziative che spronano il potenziamento delle attività culturali, sociali e ricreative, auspicando una maggior integrazione nella vita sociale anche delle persone in difficoltà; • svolgere un ruolo di coordinamento dell’associazionismo promuovendo attività e strategie comuni per la valorizzazione del patrimonio, per promuovere la partecipazione dei cittadini, per prevenire l’emarginazione e la disabilità, per mantenere vivo il dialogo ed il confronto costante con le istituzioni, valorizzando i programmi e le iniziative dirette a favorire l’interazione fra le culture, le generazioni e le componenti sociali; svolgere un ruolo di collegamento tra le Associazioni del territorio e l'Amministrazione comunale al fine di realizzare un calendario comune e condiviso delle iniziative proposte sul territorio; • reperire finanziamenti a sostegno delle proprie attività attraverso le modalità che riterrà più opportune. 2. Le Consulte hanno funzione di: • consultazione, su iniziativa del Sindaco o di singoli assessori o presidenti di commissioni consiliari, relativamente alle materie di rispettiva competenza, sia oralmente – convocando una seduta plenaria – sia per iscritto, con quesito rivolto al Presidente; • iniziativa nei confronti dell’Amministrazione, attraverso incontri o mediante la presentazione di memorie, progetti, riflessioni, domande. • ARTICOLO 8 – COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI COMUNALI 1. Gli uffici comunali preposti: • collaborano con le Consulte alla stesura di un calendario condiviso delle attività sul territorio; • si occupano della promozione delle attività indicate dalle Consulte attraverso i propri canali interni (a titolo esemplificativo: pubblicazione sul sito istituzionale della biblioteca o del comune, social network, bacheche elettroniche, invio di newsletter, affissione delle locandine - fornite dalle associazioni - nelle bacheche comunali); • supportano - per gli ambiti di propria competenza - le Consulte e le Associazioni iscritte al Registro nella compilazione delle richieste necessarie per la realizzazione dei singoli eventi (a titolo esemplificativo: richiesta di patrocinio, chiusura al traffico, autorizzazione all’effettuazione di pubblico spettacolo, somministrazione di cibi e bevande, occupazione di suolo pubblico; utilizzo delle sale e degli spazi). 2. Il Presidente e/o il Segretario delle Consulte, secondo quanto stabilito dal proprio regolamento interno presenta entro fine febbraio un programma di massima delle attività programmate per l’anno in corso. ARTICOLO 9 – FACILITAZIONI E FINANZIAMENTI 1. Tutte le cariche in seno alle Consulte sono a carattere volontario e, pertanto, non comportano alcun emolumento o compenso per 1'opera svolta. 2. Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Comunale, l’Amministrazione può – compatibilmente con il bilancio e tramite apposito atto di indirizzo approvato dalla Giunta – stabilire facilitazioni e/o finanziamenti a sostegno delle attività presenti nel programma annuale redatto dalle Consulte e presentato nei tempi previsti dall’art. 8 del presente Regolamento. 3. Le Consulte saranno tenute a richiedere all’Amministrazione eventuali facilitazioni per ulteriori iniziative non presenti nel programma annuale. 4. Rimane inoltre in carico alle Consulte o alle singole Associazioni la presentazione – nei tempi previsti dalla normativa vigente – delle domande per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, agevolazioni che comportino pagamento di canoni o tariffe. 5. L’Amministrazione Comunale può, inoltre, affidare alle Consulte – sempre mediante apposito atto amministrativo – la realizzazione di progetti ed iniziative, con l’osservanza delle procedure previste dalla normativa vigente e con modalità di rimborso o contribuzione stabilite di volta in volta. ARTICOLO 10 – NORME FINALI 1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all’Albo Pretorio online e abroga gli art. da 3 a 9 del “Regolamento della partecipazione popolare” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 25/10/1993. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti.