Il disagio professionale e l`azione del dirigente
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Il disagio professionale e l`azione del dirigente
Il disagio professionale e l’azione del dirigente scolastico di Paola Serafin N egli ultimi anni ha assunto particolare rilievo, anche nelle istituzioni scolastiche, il tema della prevenzione dello stress correlato alle attività lavorative e del disagio psicofisico del personale della scuola. Gli episodi di burnout tra gli operatori scolastici sono sempre più frequenti anche per il variare delle condizioni di lavoro e per il mutare delle emergenze educative, alle quali si accompagna spesso un sovraccarico emotivo. Talvolta però si devono fronteggiare vere e proprie patologie mentali conclamate. Alcuni casi di cronaca, come quello recentissimo della collaboratrice scolastica che ha tenuto in ostaggio un’intera classe, minacciandola con delle forbici, mettono in evidenza in modo eclatante un disagio che secondo alcune ricerche è diffuso nella scuola e può colpire tutte le categorie di personale. Se la persona in difficoltà è un dirigente scolastico, l’adozione dei necessari provvedimenti è attribuita al Direttore regionale. Per il restante personale invece la responsabilità è rimessa al Dirigente scolastico. Spesso il dirigente scolastico ha la percezione dell’insorgere di criticità a seguito delle segnalazioni delle famiglie o degli allievi oppure perché il dipendente manifesta reazioni eccessive, assenze ripetute, ritardi costanti, inadempimenti di rilievo. Nell’affrontare queste situazioni occorre tuttavia in primo luogo distinguere tra profili di comportamento che possono essere oggetto di intervento disciplinare e profili che invece derivano dal possibile insorgere di una patologia o da particolari momenti esistenziali. In queste brevi note ci concentreremo sulla seconda tipologia di comportamenti. Con tatto e comprensione, ma senza inerzie Nell’affrontare il disagio professionale è doveroso agire con particolare delicatezza, con tatto e attenzione verso la persona; è opportuno cercare di comprendere, per quanto possibile, quale situazione si stia prefigurando ed eventualmente assumere ogni provvedimento atto a garantire la sicurezza e l’incolumità del dipendente interessato, degli alunni e degli altri operatori. Talvolta il dipendente chiede di sua iniziativa l’accertamento dell’idoneità alla funzione. Si tratta dei casi più agevoli, ove la persona in difficoltà collabora nella ricerca di una soluzione. In altri casi però questa consapevolezza non è presente e la situazione può rivelarsi estremamente faticosa anche per le implicazioni relazionali e per l’inevitabile scatenarsi di comportamenti difensivi e di negazione della patologia che talvolta si traducono in minacce di denuncia per mobbing. Così il dirigente può trovarsi esposto a rischi di denuncia sia da parte del dipendente che dell’utenza. Inoltre è possibile che sia chiamato a rispondere di omissione di atti dovuti se si realizza un evento lesivo il cui verificarsi era ragionevolmente prevedibile in base al ripetersi di episodi legati a condizioni di disagio del personale. Talvolta i Dirigenti sembrano preferire vie non formali, tentano la strada del convincimento suggerendo al dipendente di assentarsi dalla scuola per un periodo o di www.cislscuola.it 1 chiedere il trasferimento; in questa opera di persuasione può anche avvenire che cerchino un contatto con i familiari della persona coinvolta. In altri casi si prova a modificare il contesto in cui la persona opera, agendo sul gruppo dei colleghi o prevedendo una diversa assegnazione di classe. Si tratta di soluzioni rischiose e poco condivisibili: spesso hanno solo l’effetto di spostare il disagio da una scuola all’altra, da una classe all’altra. Appaiono inoltre non rispettose degli obblighi del Dirigente scolastico che non solo è responsabile dei risultati ma deve anche tenere presenti i doveri derivanti dalla sua posizione di datore di lavoro così come prefigurato dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’inerzia dunque potrebbe comunque tradursi in serie conseguenze per il dirigente scolastico che, come già detto, verrebbe meno ai propri doveri d’ufficio. La strada più corretta sembra allora quella di avviare una procedura di accertamento dell’idoneità psicofisica del dipendente: è un atto dovuto, a tutela della salute del lavoratore e della serenità di tutto l’ambiente scolastico. La procedura può essere avviata anche senza l’accordo del dipendente. Il lavoratore deve però essere informato della richiesta di visita collegiale e deve essere esplicitamente avvertito che potrà farsi assistere da un sanitario di sua fiducia. Avviare la procedura … Il DPR n. 171 del 27 luglio 2011 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica” all’art. 3, prevede che l’amministrazione può avviare la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio. La richiesta deve essere inoltrata dal Dirigente scolastico alla Commissione medica di verifica (CMV), operante in sede regionale nel capoluogo, e integrata da un rappresentante del Miur, designato dal competente Ufficio scolastico regionale. L’istanza deve essere accompagnata da una relazione sintetica del dirigente scolastico e dal riepilogo delle assenze per malattia del dipendente, nell’ultimo triennio. La relazione deve essere documentata e accompagnata da allegati che consentano alla Commissione di avere un’idea precisa dei comportamenti riscontrati. E’ importante pertanto raccogliere preliminarmente elementi circostanziati, dei quali vi sia un riscontro. Questo aspetto è delicato. Non sempre le segnalazioni delle famiglie avvengono in forma scritta. Può essere utile ascoltarne le rimostranze alla presenza di un collaboratore del dirigente e verbalizzare quanto viene riferito. Anche i collaboratori scolastici possono fornire elementi rispetto ad accadimenti che ragionevolmente fanno supporre l’insorgere di situazioni di patologia. E’ importante che la fase istruttoria sia sviluppata con discrezione e che non siano offerti appigli per eventuali contestazioni di attività persecutoria da parte del datore di lavoro o dei colleghi del dipendente interessato. Nella Relazione il tono deve essere il più possibile neutro, limitandosi alla descrizione dei fatti ed evitando giudizi o deduzioni o, peggio, ipotesi diagnostiche che non sono certo di competenza del Dirigente scolastico. E’ però essenziale che la Commissione medica possa www.cislscuola.it 2 avere dalla relazione del Dirigente scolastico e dagli allegati una corretta ed esaustiva percezione della situazione in tutti i suoi risvolti. Si deve comunque ricordare che il dipendente può ottenere copia della documentazione inviata dall’Amministrazione alla Commissione medica di verifica. E se il dipendente non si presenta alla visita medico collegiale? Se il dipendente non si presenta alla visita medico collegiale, la CMV archivia il procedimento e restituisce gli atti alla scuola. Non esiste un limite numerico alle richieste di visita collegiale da parte dell’Amministrazione che dunque può reiterare la domanda, sempre informando il dipendente. Se il lavoratore rifiuta di presentarsi alla visita medica collegiale può essere sottoposto ad una procedura disciplinare il cui esito può essere la risoluzione del contratto di lavoro. Infatti, in caso di rifiuto ingiustificato del dipendente di sottoporsi alla visita medica, reiterato per due volte, l’Amministrazione risolve il rapporto di lavoro con preavviso, a conclusione del procedimento di cui all’art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (Dpr 171/2011art. 6); il dipendente, rifiutando la visita medico collegiale, si sottrae al dovere contrattuale di cui dall'art. 5, comma 3, della legge 300/1970 e viene anche meno ad uno degli obblighi previsti dal Dlsg. 81/2008, art. 20, c. 2. Il verbale della Commissione medica Il verbale della CMV non deve riportare la diagnosi ma un giudizio di idoneità o inidoneità psicofisica assoluta o relativa del dipendente. La formula dell’inidoneità psicofisica assoluta esprime lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; nel caso dell’inidoneità relativa è dichiarata l’impossibilità allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento. A queste formulazioni si aggiunge poi la determinazione temporale. Infatti l’inidoneità può essere permanente oppure temporanea. Ma le formulazioni utilizzate dalle Commissioni mediche sono talvolta integrate da indicazioni temporali più stringenti o da particolari limitazioni all’attività lavorativa, costringendo il Dirigente scolastico ad esercizi interpretativi, tanto da rendere necessario talvolta richiedere chiarimenti alla Commissione anche per evitare errori nelle successive determinazioni dirigenziali. Il dipendente può comunque fare ricorso avverso il verbale della CMV in via amministrativa alla Commissione medica di seconda istanza. Inidoneità assoluta Se è stata dichiarata l’inidoneità permanente assoluta il Dirigente scolastico previa comunicazione al lavoratore (entro 30 giorni dal ricevimento del verbale) predispone il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro e il provvedimento di liquidazione dell’indennità di mancato preavviso. Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto dev’essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficio fino alla scadenza indicata nel verbale della Commissione medica di verifica. Occorre ricordare che il periodo in malattia d’ufficio si cumula con le altre assenze per malattia nel periodo di comporto ed è opportuno perciò fare attenzione alle conseguenze economiche e che non si determini il superamento del periodo di conservazione del posto (art. 17 CCNL 2007). www.cislscuola.it 3 Inidoneità relativa Se l’inidoneità è relativa, l’art. 7, c. 2, del Dpr 171/2011 prevede che “l'amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione”. Per l’utilizzazione in altri compiti, per il personale ATA deve essere fatto riferimento all'art. 4 del CCNI 25 giugno 2008, secondo il quale l'utilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia essa temporanea che definitiva, è disposta nell'ambito dello stesso circolo o istituto, sulla base della certificazione medico collegiale, tenendo anche conto della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. L'utilizzazione conformemente a quanto previsto nel CCNI sulle utilizzazioni può essere disposta a domanda anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative." La legge n. 128/2013 (Legge di conversione con modificazioni del Dl. 104/2013) ha invece introdotto, come è noto, delle innovazioni per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti. Per coloro che erano già collocati fuori ruolo (3084 docenti all’11/3/2013) le alternative prefigurate dalla legge sono il ritorno alla funzione docente (qualora una nuova visita presso la CMV certifichi l’idoneità), il transito a domanda nei ruoli Ata oppure la mobilità intercompartimentale. Le ultime due ipotesi riguardano anche coloro che sono riconosciuti permanentemente inidonei alla propria funzione per motivi di salute, ma idonei ad altri compiti a partire dal 1/1/2014. Ad oggi solo 198 docenti hanno presentato domanda per transitare nei ruoli amministrativi. Gli insegnanti che non hanno presentato domanda e che non hanno ottenuto l’idoneità in esito al rinnovo della visita presso la CMV (con conseguente ritorno al ruolo docente), nelle more dell’avvio della mobilità intercompartimentale e comunque sino all’anno scolastico 2015/2016, sono adibiti alle mansioni previste dal CCNI del 25/06/2008 oppure ad iniziative per l’orientamento, per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. 31 marzo 2014 www.cislscuola.it 4