Il disagio professionale e l`azione del dirigente

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Il disagio professionale e l`azione del dirigente
Il disagio professionale
e l’azione del dirigente scolastico
di Paola Serafin
N
egli ultimi anni ha assunto particolare rilievo, anche nelle istituzioni scolastiche, il
tema della prevenzione dello stress correlato alle attività lavorative e del disagio
psicofisico del personale della scuola.
Gli episodi di burnout tra gli operatori scolastici sono sempre più frequenti anche per il
variare delle condizioni di lavoro e per il mutare delle emergenze educative, alle quali si
accompagna spesso un sovraccarico emotivo.
Talvolta però si devono fronteggiare vere e proprie patologie mentali conclamate.
Alcuni casi di cronaca, come quello recentissimo della collaboratrice scolastica che ha
tenuto in ostaggio un’intera classe, minacciandola con delle forbici, mettono in evidenza in
modo eclatante un disagio che secondo alcune ricerche è diffuso nella scuola e può colpire
tutte le categorie di personale.
Se la persona in difficoltà è un dirigente scolastico, l’adozione dei necessari provvedimenti
è attribuita al Direttore regionale. Per il restante personale invece la responsabilità è
rimessa al Dirigente scolastico.
Spesso il dirigente scolastico ha la percezione dell’insorgere di criticità a seguito delle
segnalazioni delle famiglie o degli allievi oppure perché il dipendente manifesta reazioni
eccessive, assenze ripetute, ritardi costanti, inadempimenti di rilievo.
Nell’affrontare queste situazioni occorre tuttavia in primo luogo distinguere tra profili di
comportamento che possono essere oggetto di intervento disciplinare e profili che invece
derivano dal possibile insorgere di una patologia o da particolari momenti esistenziali. In
queste brevi note ci concentreremo sulla seconda tipologia di comportamenti.
Con tatto e comprensione, ma senza inerzie
Nell’affrontare il disagio professionale è doveroso agire con particolare delicatezza, con
tatto e attenzione verso la persona; è opportuno cercare di comprendere, per quanto
possibile, quale situazione si stia prefigurando ed eventualmente assumere ogni
provvedimento atto a garantire la sicurezza e l’incolumità del dipendente interessato, degli
alunni e degli altri operatori.
Talvolta il dipendente chiede di sua iniziativa l’accertamento dell’idoneità alla funzione. Si
tratta dei casi più agevoli, ove la persona in difficoltà collabora nella ricerca di una
soluzione.
In altri casi però questa consapevolezza non è presente e la situazione può rivelarsi
estremamente faticosa anche per le implicazioni relazionali e per l’inevitabile scatenarsi di
comportamenti difensivi e di negazione della patologia che talvolta si traducono in minacce
di denuncia per mobbing. Così il dirigente può trovarsi esposto a rischi di denuncia sia da
parte del dipendente che dell’utenza. Inoltre è possibile che sia chiamato a rispondere di
omissione di atti dovuti se si realizza un evento lesivo il cui verificarsi era ragionevolmente
prevedibile in base al ripetersi di episodi legati a condizioni di disagio del personale.
Talvolta i Dirigenti sembrano preferire vie non formali, tentano la strada del
convincimento suggerendo al dipendente di assentarsi dalla scuola per un periodo o di
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chiedere il trasferimento; in questa opera di persuasione può anche avvenire che cerchino
un contatto con i familiari della persona coinvolta. In altri casi si prova a modificare il
contesto in cui la persona opera, agendo sul gruppo dei colleghi o prevedendo una diversa
assegnazione di classe.
Si tratta di soluzioni rischiose e poco condivisibili: spesso hanno solo l’effetto di spostare il
disagio da una scuola all’altra, da una classe all’altra. Appaiono inoltre non rispettose degli
obblighi del Dirigente scolastico che non solo è responsabile dei risultati ma deve anche
tenere presenti i doveri derivanti dalla sua posizione di datore di lavoro così come
prefigurato dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’inerzia dunque potrebbe
comunque tradursi in serie conseguenze per il dirigente scolastico che, come già detto,
verrebbe meno ai propri doveri d’ufficio.
La strada più corretta sembra allora quella di avviare una procedura di accertamento
dell’idoneità psicofisica del dipendente: è un atto dovuto, a tutela della salute del
lavoratore e della serenità di tutto l’ambiente scolastico. La procedura può essere avviata
anche senza l’accordo del dipendente. Il lavoratore deve però essere informato della
richiesta di visita collegiale e deve essere esplicitamente avvertito che potrà farsi assistere
da un sanitario di sua fiducia.
Avviare la procedura …
Il DPR n. 171 del 27 luglio 2011 “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del
rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti
pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica” all’art. 3, prevede che
l’amministrazione può avviare la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica
del dipendente in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei
seguenti casi: a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di
conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; b) disturbi del
comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza
dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio; c) condizioni fisiche che
facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.
La richiesta deve essere inoltrata dal Dirigente scolastico alla Commissione medica di
verifica (CMV), operante in sede regionale nel capoluogo, e integrata da un rappresentante
del Miur, designato dal competente Ufficio scolastico regionale. L’istanza deve essere
accompagnata da una relazione sintetica del dirigente scolastico e dal riepilogo delle
assenze per malattia del dipendente, nell’ultimo triennio. La relazione deve essere
documentata e accompagnata da allegati che consentano alla Commissione di avere
un’idea precisa dei comportamenti riscontrati. E’ importante pertanto raccogliere
preliminarmente elementi circostanziati, dei quali vi sia un riscontro. Questo aspetto è
delicato.
Non sempre le segnalazioni delle famiglie avvengono in forma scritta. Può essere utile
ascoltarne le rimostranze alla presenza di un collaboratore del dirigente e verbalizzare
quanto viene riferito. Anche i collaboratori scolastici possono fornire elementi rispetto ad
accadimenti che ragionevolmente fanno supporre l’insorgere di situazioni di patologia. E’
importante che la fase istruttoria sia sviluppata con discrezione e che non siano offerti
appigli per eventuali contestazioni di attività persecutoria da parte del datore di lavoro o
dei colleghi del dipendente interessato.
Nella Relazione il tono deve essere il più possibile neutro, limitandosi alla descrizione dei
fatti ed evitando giudizi o deduzioni o, peggio, ipotesi diagnostiche che non sono certo di
competenza del Dirigente scolastico. E’ però essenziale che la Commissione medica possa
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avere dalla relazione del Dirigente scolastico e dagli allegati una corretta ed esaustiva
percezione della situazione in tutti i suoi risvolti. Si deve comunque ricordare che il
dipendente può ottenere copia della documentazione inviata dall’Amministrazione alla
Commissione medica di verifica.
E se il dipendente non si presenta alla visita medico collegiale?
Se il dipendente non si presenta alla visita medico collegiale, la CMV archivia il
procedimento e restituisce gli atti alla scuola. Non esiste un limite numerico alle richieste
di visita collegiale da parte dell’Amministrazione che dunque può reiterare la domanda,
sempre informando il dipendente. Se il lavoratore rifiuta di presentarsi alla visita medica
collegiale può essere sottoposto ad una procedura disciplinare il cui esito può essere la
risoluzione del contratto di lavoro. Infatti, in caso di rifiuto ingiustificato del dipendente di
sottoporsi alla visita medica, reiterato per due volte, l’Amministrazione risolve il rapporto
di lavoro con preavviso, a conclusione del procedimento di cui all’art. 55-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 (Dpr 171/2011art. 6); il dipendente, rifiutando la visita medico
collegiale, si sottrae al dovere contrattuale di cui dall'art. 5, comma 3, della legge 300/1970
e viene anche meno ad uno degli obblighi previsti dal Dlsg. 81/2008, art. 20, c. 2.
Il verbale della Commissione medica
Il verbale della CMV non deve riportare la diagnosi ma un giudizio di idoneità o inidoneità
psicofisica assoluta o relativa del dipendente.
La formula dell’inidoneità psicofisica assoluta esprime lo stato di colui che a causa di
infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di
svolgere qualsiasi attività lavorativa; nel caso dell’inidoneità relativa è dichiarata
l’impossibilità allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o
qualifica di inquadramento. A queste formulazioni si aggiunge poi la determinazione
temporale. Infatti l’inidoneità può essere permanente oppure temporanea. Ma le
formulazioni utilizzate dalle Commissioni mediche sono talvolta integrate da indicazioni
temporali più stringenti o da particolari limitazioni all’attività lavorativa, costringendo il
Dirigente scolastico ad esercizi interpretativi, tanto da rendere necessario talvolta
richiedere chiarimenti alla Commissione anche per evitare errori nelle successive
determinazioni dirigenziali.
Il dipendente può comunque fare ricorso avverso il verbale della CMV in via
amministrativa alla Commissione medica di seconda istanza.
Inidoneità assoluta
Se è stata dichiarata l’inidoneità permanente assoluta il Dirigente scolastico previa
comunicazione al lavoratore (entro 30 giorni dal ricevimento del verbale) predispone il
provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro e il provvedimento di liquidazione
dell’indennità di mancato preavviso.
Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto dev’essere
collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficio fino alla scadenza indicata nel
verbale della Commissione medica di verifica. Occorre ricordare che il periodo in malattia
d’ufficio si cumula con le altre assenze per malattia nel periodo di comporto ed è
opportuno perciò fare attenzione alle conseguenze economiche e che non si determini il
superamento del periodo di conservazione del posto (art. 17 CCNL 2007).
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Inidoneità relativa
Se l’inidoneità è relativa, l’art. 7, c. 2, del Dpr 171/2011 prevede che “l'amministrazione può
adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area
professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito
dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area
contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione”.
Per l’utilizzazione in altri compiti, per il personale ATA deve essere fatto riferimento all'art.
4 del CCNI 25 giugno 2008, secondo il quale l'utilizzazione del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia essa temporanea che
definitiva, è disposta nell'ambito dello stesso circolo o istituto, sulla base della
certificazione medico collegiale, tenendo anche conto della preparazione culturale e
professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. L'utilizzazione
conformemente a quanto previsto nel CCNI sulle utilizzazioni può essere disposta a
domanda anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative."
La legge n. 128/2013 (Legge di conversione con modificazioni del Dl. 104/2013) ha invece
introdotto, come è noto, delle innovazioni per il personale docente dichiarato
permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri
compiti. Per coloro che erano già collocati fuori ruolo (3084 docenti all’11/3/2013) le
alternative prefigurate dalla legge sono il ritorno alla funzione docente (qualora una nuova
visita presso la CMV certifichi l’idoneità), il transito a domanda nei ruoli Ata oppure la
mobilità intercompartimentale. Le ultime due ipotesi riguardano anche coloro che sono
riconosciuti permanentemente inidonei alla propria funzione per motivi di salute, ma
idonei ad altri compiti a partire dal 1/1/2014.
Ad oggi solo 198 docenti hanno presentato domanda per transitare nei ruoli
amministrativi. Gli insegnanti che non hanno presentato domanda e che non hanno
ottenuto l’idoneità in esito al rinnovo della visita presso la CMV (con conseguente ritorno
al ruolo docente), nelle more dell’avvio della mobilità intercompartimentale e comunque
sino all’anno scolastico 2015/2016, sono adibiti alle mansioni previste dal CCNI del
25/06/2008 oppure ad iniziative per l’orientamento, per la prevenzione della dispersione
scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni
scolastiche.
31 marzo 2014
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