specie di flora spontanea protette in modo rigoroso
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specie di flora spontanea protette in modo rigoroso
In Lombardia siamo dotati di una legge innovativa ed efficace, che è certamente di esempio, almeno per i principi generali a cui si ispira, per molte altre regioni europee e non solo. Ma quali sono i cardini della nuova normativa regionale? Ricordiamo alcuni aspetti salienti della LR 10/2008. Intanto sono le entità specifiche (o alcuni generi o famiglie o comunità animali precise, come vedremo) ad essere protette, indipendentemente dal fatto che il territorio in cui vivono sia protetto o meno. Quindi non si possono raccogliere/catturare in generale o comunque danneggiare le singole piante della flora protetta o i singoli esemplari di fauna tutelata. Tratto da "Flora e piccola fauna protetta in Lombardia" Regione Lombardia 2011 Per quanto riguarda le piante, una novità importante di questa legge, rispetto alla LR 33/1977, è la presa in considerazione non solo di piante così dette “superiori” (Pteridofite e Spermatofite), ma anche per la prima volta di piante non-vascolari, cioè Licheni, Epatiche e Briofite (es. muschi), dal momento che in passato anch’essi hanno subito danni alle loro popolazioni naturali. Inoltre, sempre tra le novità salienti a livello di “divieto”, vi è l’introduzione a livello regionale della categoria delle specie di flora spontanea protette in modo rigoroso, di cui cioè non è possibile neanche la raccolta di uno scapo fiorale (categoria C1). Questa norma non era contemplata dalla LR 33/1977, dove di fatto tale divieto era imponibile solo a livello provinciale ad opera dei Presidenti delle singole province. Ora invece vige tale divieto, visto il livello preoccupante di minaccia che grava in modo estensivo sulla flora lombarda. A questa categoria di protezione rigorosa appartengono sia singole specie (in numero di 306) che gruppi collettivi (21 generi, 2 famiglie) tra Licheni, Briofite e Pteridofite (es. Felci), nonché Gimnosperme ed Angiosperme (piante con fiori e semi). • Nella categoria C2 troviamo invece le specie di flora spontanea con raccolta regolamentata, di cui, come nella vecchia LR 33/1977, è possibile raccogliere fino ad un massimo di 6 esemplari, come scapi fiorali o fronde (se trattasi di felce). Nel 1977 questo limite era per tutte le entità, ora solo per questa categoria C2. Resta ancora in vigore la norma che permette alle Province di predisporre il passaggio di entità dall’elenco C2 a quello C1, con atti autonomi; introducendo una normativa più restrittiva rispetto a quella regionale. Nella categoria C2 troviamo 121 entità specifiche (non vi sono gruppi collettivi). • In totale, le entità protette (C1 più C2), incluse quelle appartenenti ai gruppi collettivi di C1, ammontano a 663, un numero veramente considerevole, che corrisponde a circa il 20% della flora spontanea autoctona regionale. • Sono considerate protette anche le piante officinali spontanee elencate nel Regio Decreto n.772/1932 (Elenco delle piante dichiarate officinali), la cui raccolta, se comprese negli elenchi delle specie di flora spontanea a raccolta regolamentata (C2), è consentita previa autorizzazione da parte dell’ente competente territorialmente per questa legge (Amministrazioni provinciali, parchi). Ferme restando le limitazioni di cui al citato RD, per le specie di cui all’elenco C2 è ammessa la raccolta massima di cinquanta esemplari per persona, per giorno di raccolta. Si tratta di fatto di limitazioni più restrittive rispetto al RD, ma giudicate sufficienti per un uso personale (ad es. a scopo liquoristico o medicamentoso). Si limita invece l’uso a scopo industriale, che dovrà basarsi su piante comunque coltivate, anche se possibilmente negli stessi ambienti di vita naturale delle specie, per garantire una buona qualità del prodotto. Una novità assoluta, inoltre, è rappresentata dall’art. 10, che per la prima volta in Lombardia (e probabilmente in Italia), introduce il concetto che le piante protette vadano tutelate non solo con limiti o divieti di raccolta, ma anche, dove necessario e possibile, con interventi attivi di rafforzamento delle popolazioni esistenti o addirittura attraverso la reintroduzione nei siti dove le entità si sono estinte, qualora le condizioni ambientali garantiscano il successo dell’intervento. In tal caso, si sono stabilite delle procedure obbligatorie per evitare reintroduzioni facili o “discutibili”: il progetto di reintroduzione o ripopolamento deve essere infatti realizzato da personale competente, secondo linee guida fornite dalla Regione, deve essere autorizzato preventivamente dalla Regione stessa, e l’operazione deve risultare iscritta obbligatoriamente in un registro regionale. In tal modo si potranno distinguere popolazioni naturali e popolazioni reintrodotte e si eviteranno interventi non adeguati alle finalità di conservazione delle specie. Per quanto concerne la fauna, le novità sono probabilmente ancora maggiori. Come si è detto la LR 33/1977 non tutelava che poche specie animali, alle quali per lo più si riconosceva importanza alimentare o comunque interesse applicativo; viceversa, la LR 10/2008 oggi tutela ben 43 specie di invertebrati e tutti gli anfibi e i rettili autoctoni in Lombardia (33 specie). Facendo tesoro delle considerazioni svolte nel citato Programma Regionale del 2001, tenuto conto del fatto che la distinzione delle singole specie di invertebrati è spesso preclusa ai non specialisti, sono inoltre tutelate 8 comunità di invertebrati, ritenute di particolare importanza sotto l’aspetto scientificoconservazionistico; tali comunità sono elencate di seguito e comprendono decine e decine di specie endemiche: spugne d’acqua dolce; efemerotteri stenoeci planiziali; plecotteri planiziali; tricotteri stenoeci planiziali; molluschi delle sorgenti e delle acque sotterranee; invertebrati troglobi; invertebrati dei prati secchi, di brughiera e delle oasi xerotermiche; insetti saproxilofagi degli alberi cavi. Inoltre, fatto assai importante, alla tutela dei singoli esemplari appartenenti alle specie protette si accompagna l’indispensabile tutela degli ambienti caratteristici delle specie di interesse: a che servirebbe infatti, ad esempio, tutelare gli anfibi se poi sparissero le zone umide a loro indispensabili per la riproduzione? In sostanza, anche sotto l’aspetto faunistico, la LR 10/2008 è una norma originale e moderna: se da un lato assume come propri i tradizionali principi che impongono la rigorosa protezione delle specie minacciate ai fini della loro conservazione, dall’altro non si riduce ad un mero elenco di divieti, perché entra piuttosto nel merito di indispensabili interventi finalizzati alla gestione attiva della natura. La legge contiene poi un’ulteriore importante novità: le liste nere, ossia l’elenco di specie animali e vegetali esotiche e indesiderabili perché invasive e particolarmente distruttive nei confronti delle specie autoctone e degli habitat ad esse indispensabili. Non solo è vietata l’introduzione negli ambienti naturali di tali specie, ma, sulla base di considerazioni circa l’effettivo rischio connesso alla diffusione delle stesse, le liste nere suggeriscono di volta in volta le misure da adottare, dal semplice monitoraggio alla completa eradicazione dal territorio regionale.