bilancio dell`esercizio 2010
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bilancio dell`esercizio 2010
BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2010 AMMORTAMENTI - PRINCIPIO DI DERIVAZIONE LEASING MANUTENZIONI - INCREMENTATIVE E NON PERDITE SU CREDITI COMPENSI AMMINISTRATORI PERDITE DI CAPITALE PREMI ASSICURATIVI POSTE IN VALUTA - STRUMENTI DERIVATI RIADDEBITI – MANDATO CON O SENZA RAPPRESENTANZA (aggiornato al 15 marzo 2011) REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 2 AMMORTAMENTI – PRINC. DI DERIVAZIONE PRINCIPIO DI DERIVAZIONE – dal 2008 L’ammortamento “fiscale” deve trovare fondamento nell’amm. civilistico anche con riferimento a beni acquistati ante 2008. CONSEGUENZE: da ciò deriva che se l’ammortamento: A) CIVILISTICO > A QUELLO DEI COEFF. FISCALI: la differenza: • costituisce variazione in aumento in Unico • allunga la durata dell’ammortamento (diviene deducibile solo “alla fine”) Esempio: impianto acquistato nel 2001 per 100.000 (aliquota fiscale 10%). Al 31/12/2009 il fondo è pari a 85.000. Nel 2010 viene ammortizzato per 15.000 (al 15%): - in Unico2011 va appostata una variazione in aumento di 5.000 - a libro cespiti va indicata una quota dedotta di 10.000 Nel 2011 se il bene (che risulta contabilmente totalmente ammortizzato): ⇒ è presente al 31/12: si calcola l’amm. fiscale (a libro cespiti) di 5.000 e si effettua una variazione in diminuzione in Unico ⇒ viene ceduto per 6.000, la plusvalenza: - civilistica: sarà pari a 6.000 - fiscale: andrà rettificata della quota ancora non dedotta: 6.000 - 5.000 = 1.000 REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 3 B) CIVILISTICO < COEFF. FISCALI MA E’ CONSIDERATO DAI VERIFICATORI: 1) “TROPPO BASSO”: l’Agenzia potrà ricondurre il tutto al caso B) e rendere non più ammortizzabile una quota del costo storico (eventualmente recuperando gli ammortamenti già eseguiti su tale quota di costo). Esempio: cespite acquistato nel 2007: ammortamento civilistico al 20%. Negli esercizi 2009-2010 si riduce l’aliquota al 10% (al fine di ridurre la perdita di esercizio): la deduzione fiscale negli ultimi periodi di imposta potrà essere contestata dall’Agenzia, ove il contribuente non riesca a dimostrare che l’utilizzo del cespite nel biennio 20092010 si era ridotto rispetto agli anni precedenti. 2) “TROPPO ALTO”: E’ un caso che non si ritiene trovi mai applicazione (i coeff. fiscali rappresentano di fatto una sorta di franchigia). CIVILISTICO < A QUELLO DEDOTTO: la differenza: • non sarà più deducibile • sarà “recuperata” solo ove si ceda il bene quale minore plusv. (o maggiore minus.). Esempio: nell’esempio del caso A) precedente si supponga che: nel 2010: • viene ammortizzato per 10.000 (pari all’aliquota massima fiscale) • ma si effettua una variazione in diminuzione in Unico per 4.000 tale variazione andrà indicata a libro cespiti quale quota non più deducibile REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 4 Nel 2011 viene ammortizzato per 5.000 (il fondo ha raggiunto il costo storico) con valenza sia civile che fiscale. Nel 2012 il bene (che risulta contabilmente totalmente ammortizzato) viene ceduto per 6.000: la plusvalenza: - civilistica: sarà pari a 6.000 - fiscale: andrà rettificata della quota non dedotta: 6.000 - 4.000 = 2.000 Nota: il comportamento è “assurdo” in quanto non dà vantaggi fiscali e peggiore l’utile civile. Dubbio: se il bene viene dismesso, è comunque possibile operare una variazione si diminuzione in Unico? NUOVI POTERI DELL’AGENZIA (art. 34 Finanziaria 2008): l’Agenzia può - contestare le scelte civilistiche in tema di ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore - non coerenti con i comportamenti adottati in passato e che potrebbero far presupporre un "addomesticamento" del bilancio con finalità fiscali Nota: la coerenza dei comportamenti potrà essere dimostrata con qualsiasi elemento utile, tra cui principalmente le informazioni fornite in Nota integrativa (CM 12/2008). FISCALITA’ DIFFERITA: non si genererà più alcuna fiscalità differita sugli ammortamenti. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 5 BENI INFERIORI A €. 516,46 • rimane la deduzione integrale nell’esercizio di acquisizione Considerato che non è più ammesso effettuare una variaz. in diminuzione in Unico, sarà possibile alternativamente: - spesarlo a conto economico (non viene capitalizzato, ma va stanziato a rimanenza se ancora presente al 31/12 – in sostanza diviene un “materiale di consumo”) - ammortizzarlo con aliquota propria e portare a minusvalenza il residuo, sostenendo che ha esaurito la vita utile nell’anno (il bene è “distrutto”). QUADRO EC – AMM. “ANTICIPATO” • non è più “alimentabile” con nuove eccedenze • permane nell’UNICO per il monitoraggio del riassorbimento delle eccedenze pregresse (ante 2008) e della “riserva indisponibile” di utili con gli ammortamenti. PERIODO AMM. RIDOTTO AMM. ANTICIPATO AMM. ACCELERATO DED. BENI < 516 fino al 2003 SI SI SI SI 2004‐2007 NO SI (EC) SI SI dal 2008 NO NO NO SI REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 6 LEASING IMMOBILI - CALCOLO DELLA QUOTA INDEDUCIBILE A) Leasing di IMMOBILE GIÀ EDIFICATO Si determina con il semplice scorporo del 20% (30% se “industriale”) alla “quota capitale” del canone di leasing. N.B.: dal 2007 (con la Finanziaria 2008) è divenuto irrilevante il numero di periodi da cui è già in essere il contratto. Fabbricato industriale % scorporo: 30% Contratto stipulato in data 01/06/2004 Scadenza 01/06/2012 a) Costo sostenuto dalla soc. di leasing 503.545,00 b) Giorni di durata del contratto 2.920 c) Giorni del periodo d'imposta 365 d) Riscatto 50.354,45 e) Q.ta capitale annuale dei canoni 56.648,82 Canoni annuali 4.753,47 Numero canoni 95 (30%) (70%) Cap. Area: 151.063,50 Cap. Fabb. (30%) 352.481,50 (70%) Cap. Area: 15.106,34 Cap. Fabb. 35.248,12 [(a-d)/b)*c] Maxicanone 79.560,00 Totale canoni (incluso maxicanone) 531.139,65 Somma Anno gg Canoni di Quota Quota Quota Quota Q.ta cap. Anno comp. capitale Interessi terreno fabbricato fabbricato riscatto 2.004 213 38.744 33.058 5.686 9.917 23.141 23.141 2.005 365 66.392 56.649 9.744 16.995 39.654 62.795 - 2.006 365 66.392 56.649 9.744 16.995 39.654 102.449 - 2.007 365 66.392 56.649 9.744 16.995 39.654 142.103 - 2.008 365 66.392 56.649 9.744 16.995 39.654 181.757 - 2.009 365 66.392 56.649 9.744 16.995 39.654 221.412 - 2.010 365 66.392 56.649 9.744 16.995 39.654 261.066 - 2.011 365 66.392 56.649 9.744 16.995 39.654 300.720 - 2.012 152 27.648 23.591 4.058 7.077 16.514 317.233 - - - - 50.354 - 15.106 35.248 352.482 Riscatto Totale 2.920 531.140 503.545 77.949 151.064 352.482 Riscatto: mantiene la stessa % di scorporo REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 7 MORATORIA DEI DEBITI: il recente accordo tra ABI e Confindustria ⇒ fruibile fino al 31/07/2011 ⇒ permette alle PMI che alla data del 30/09/2008 non presentavano con la banca posizioni scadute o sconfinanti da oltre 180gg o procedure esecutive in corso ⇒ analoga situazione sia presente alla data della presentazione della domanda ⇒ in presenza di “temporanea” illiquidità (sono necessari dei requisiti di vitalità da evidenziare con appositi rendiconti econom./patrim./finanz.) ⇒ permette per un periodo di 12 mesi: • di differire il pagamento della quota capitale dei canoni • rimanendo dovuti i soli interessi. In tal caso con riferimento al conto economico (v. Studio CNDCEC): - andranno annotati i soli interessi passivi addebitati - andrà riparametrato il piano di ammortamento dei “costi sospesi” (maxicanoni, canoni di prelocazione, ecc.). Qualsiasi altra impostazione, sarà sindacabile in sede di eventuale verifica. B) LEASING COSTRUENDO (RM 211/07) Se all’acquisto dell’area vi procede la soc. di Leasing: - ai canoni “di competenza” ed al successivo riscatto - si applica la seguente % decucibilità (determinata sulla base dei costi sostenuti dalla soc. di Leasing): costo di edificazione (costo area + costi di edificazione) REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 8 CESSIONE DEL CONTRATTO (RM 212/07) Non rileva più se la cessione avviene verso l’inizio o alla fine del contratto. In ogni caso occorre: 1. determinare ciò che è un “valore di mercato” del bene dato da: • il “valore normale” del bene • al netto di canoni residui e prezzo di riscatto attualizzati (sommatoria delle quote capitale nei canoni “accollata”) (è il dato di partenza per determinare la sopravvenienza attiva in capo al cedente) 2. tale valore è per il cessionario un “costo sospeso” che andrà capitalizzato al costo del riscatto per determinare il futuro costo ammortizzabile (NB: il cessionario non deduce il costo fino al riscatto, pur utilizzando il bene) 3. l’eventuale surplus (differenza tra corrispettivo pagato e valore normale “netto” del punto 1): - per il cedente: un componente positivo di reddito imponibile - per il cessionario: una costo pluriennale (deducibile in quote costanti per la residua durata del contratto). Esempio: Valore “di mercato” del bene: 1.000.000 Debito “accollato” il linea capitale: 900.000 Pertanto si ha: Valore “normale” netto: CASO1: Prezzo di cessione: 100.000 120.000 • cedente: prezzo di cessione (ricavo quale “prestazione di servizi”) è > val. normale: nessuna sopravvenienza attiva • subentrante: - il valore netto di 100.000 è “immobilizzazione in corso” (fino al riscatto non deduce alcun costo) - la differenza di 20.000: va ammortizzata per la durata residua del leasing. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 9 CASO2: Prezzo di cessione: 90.000 • cedente: prezzo 90.000 (ricavo) < val. normale: sopravvenienza attiva di 10.000 • subentrante: - valore netto 90.000: “immobilizzazione in corso” (fino al riscatto non deduce alcun costo) - la differenza è azzerata: il subentrante non ha alcun costo pluriennale Se il bene non subisce obsolescenza, costituisce “costo sospeso” per il subentrante esattamente quanto già dedotto dal cedente per quota capitale nei canoni. No sopravv. per il cedente ammort. x durata res. Valore Normale Netto (10.000) Sopravv. per il cedente costo sospeso costo sospeso ALTRI ASPETTI RILEVANTI CANONI di PRELOCAZIONE – leasing costruendo - ancorché siano determinati in funzione degli interessi passivi sulle somme sborsate dalla società di leasing nel corso della costruzione - ai fini redditi mantengono la natura di “canoni” (non di “interessi”) - pertanto sono deducibili solo al momento della “utilizzazione” del bene (vanno riscontati) [posizione di Assilea] RATEIZZAZIONE PLUSVALENZA – Periodo possesso (RM 379/07) Ai fini del computo del periodo di possesso “triennale” (1.095 gg) del bene, rilava anche il periodo di conduzione in leasing. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 10 LEASING FINANZIARIO Civilisticamente: • ammesso solo per chi adotta gli IAS • per gli altri, si potrà addurre la “deroga” al Cod. Civ. per il “quadro fedele” (art. 2423bis CC) Fiscalmente: • si deducono i canoni (e non interessi passivi + ammortamento) • ma non è più ammessa la variazione in diminuzione a EC (diviene indeducibile?) LOCAZIONE DI IMMOBILE ASSUNTO IN LEASING (Cass. 3706 del 17/02/2010): per le imprese “non immobiliari”: • l’Iva sui canoni non è detraibile (e, si ritiene, il costo non deducibile) • posto che non si considera “inerente”. ATTENZIONE: ¾ necessita attivare il relativo codice attività immobiliare ¾ all’Agenzia Entrate e alla CCIAA REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 11 MANUTENZIONI INCREMENTATIVE SU BENI PROPRI – se aumentano produttività/vita residua (sono “incrementative” - CM 10/2005 e 27/2005): ammortamento unitamente al bene – in caso contrario: sono dedotte nell’esercizio (concorrono al 5%) SU BENI DI TERZI (in LOCAZIONE, COMODATO, LEASING) a) migliore “separabili”: immobilizzazioni “materiali” – B.II ammortamento “proprio” (v. CM 46/2009) b) migliorie non “separabili”: immobilizzazioni immateriali – B.I.7 ammortamento pro-rata temporis Contratto non prevede deroghe per le spese incrementive: - civilisticamente: spettano al proprietario (non al conduttore) - fiscalmente: non sono deducibili (Cass. 11213/2002) N.B.: è opportuno che il conduttore documentari la necessità di sostenere le spese incrementative, per dimostrare l’inerenza del costo. PRESTAZIONI CORRISPETTIVE Spese “straordinarie” che il conduttore si impegna a sostenere prima di stipulare il contratto di locazione: spesso il locatore riconosce uno “sconto” sul canone a fronte della obbligazione assunta dal conduttore di sistemare l’immobile. Al fine di evitare contestazioni (es.: in applicazione della cd. “minimum tax” sulle locazioni), sarà preferibile configurare una “permuta” e considerare le prestazioni autonomamente. Esempio: 1° soluzione: il locatore addebita un canone ridotto, da considerarsi “normale” causa le condizioni fatiscenti dei locali (in presenza di richiesta di chiarimenti, dovrà poter fornire la prova) REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 12 2° soluzione: - il conduttore paga le spese anticipandole per conto del locatore: le riaddebita successivamente a quest’ultimo senza incassare immediatamente - il locatore addebita un canone “ordinario”, ma ne incassa solo una quota; mese per mese il debito sarà abbattuto, fino ad annullarsi alla scadenza. PERIODO DI AMMORTAMENTO TITOLO Locaz. o affitto PERIODO DI AMMORTAMENTO DELLE SPESE Con diritto al rinnovo: durata residua del contratto compreso il periodo del rinnovo Senza diritto al rinnovo: durata residua del contratto All’inizio del contratto: durata residua del contratto Nel corso della durata del contratto: durata residua del contratto Leasing Poco prima della scadenza: “Immobilizzazioni in corso e acconti”; al riscatto è “girato” all’immobilizzazione a incremento del riscatto A tempo determinato: residua durata del contratto Comodato A tempo indeterminato: presunta durata residua del bene Periodo di utilità presunta del bene < durata residua del contratto: ammortamento con riferimento al periodo di utilità del bene. MANUTENZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI DELLE IMPRESE Immobili “non strum.” (cd. “Patrimonio”): locazione • il canone di locazione è ridotto del minore tra - il 15% del canone - le manutenzioni ordinarie Fabbricati strumentali o merce: sempre a costi/ricavi “effettivi” REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 13 PERDITE SU CREDITI REQUISITO DELLA “CERTEZZA” • procedure esecutive: - “individuali” infruttuoso) con esito negativo (verbale di pignoramento - “concorsuali” (v. oltre) • rinuncia formale al credito (cd. “remissione”) • transazione per iscritto • prescrizione del diritto • cessione pro-soluto (purchè l’insolvenza fosse già manifesta) • riconoscimento di un minor credito in sede di Giudizio • crediti esteri: documentazione di insolvenza/irreperiribilità di una Pubblica Amministrazione estera altro, purché le prove siano documentate. RM 16/2009: la “temporanea” illiquidità (anche se avvalorata da un pignoramento infruttuoso) non ha il requisito di “certezza” REQUISITO DELLA INERENZA La perdita è deducibile, alternativamente: ⇒ in quanto derivante da credito di valore trascurabile rispetto al volume d’affari ⇒ in quanto “economica”. N.B.: è bene che la antieconomicità del ricorso giurisdizionale (i costi da sopportare anche in caso di vittoria per insolvenza del debitore eccedono il credito) sia attestata da un “esperto” (società di recupero crediti, avvocato, ecc.) REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 14 PROCEDURE FALLIMENTARI A) FALLIMENTO 1) Agenzia Entrate: solo nell’esercizio della sentenza 2) Cassazione: a) Sent. 12831/2002: - sia all’esercizio di apertura del fallimento; - sia ad un esercizio successivo a quello di apertura della procedura b) Sent. 16330/2005: soluzione mediana (Norma 172 ADC): si svaluta: • nell’anno del fallimento: la quota di credito persa con certezza • negli anni successivi: quanto evidenziatosi solo successivamente PERD. SU CREDITI inizio svalut. NOTA DI CREDITO ‐ data iniziale ‐ SOPR. ATT. FALLIMENTO / LIQ. COATTA AMM. Sentenza di fallim. (1) Termine di opposizione alla esecutorietà del Riparto finale (15gg dalla racc. A/R) (3) NO CONCORDATO FALLIMENTARE Sentenza di fallim. (1) Termine di opposizione all'omologa (30gg dalla racc. A/R) NO CONCORDATO PREVENTIVO Omologa (2) Termine di opposizione all'omologa (15gg dalla racc. A/R) NO AMMIN. CONTROLL./ STRAORDINARIA Omologa (1) (regole ordinarie) SI (regole ordinarie) (regole ordinarie) SI PROCEDURA PROCEDURE STRAGIUDIZIALI (Concord. Stragiudiz., Ristruttur. del debito) (1) Si svaluta per obbligo la quota presumibilmente persa con ragionevole certezza. (2) Si svaluta per obbligo la quota non ammessa (chirografi); in seguito l’eventuale eccedenza. (3) Se inesistente, termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 15 COMPENSI AMMINISTRATORI Principio “di attrazione” all’attività “professionale” (mai all’attività di impresa): qualora gli amministratori siano: 1. iscritti ad un “Albo”: ove il relativo regolamento preveda tra mansioni tipiche esercitabili l’amministrazione (es.: Commercialisti) 2. iscritti ad Albo senza previsioni o non inscritti ad Albo: la società amministrata eserciti attività “oggettivamente connessa” alle mansioni tipiche della professione esercitata Esempi: - avvocato o commercialista per qualsiasi tipo di società - ingegnere/geometra amministratore di Srl edile - agronomo/perito agrario in aziende agricole Trattamento fiscale Commercialisti (Dottori o Ragionieri) Altri professionisti con albo (Es.: ingegneri, avvocati, biologi, ecc.) Altri soggetti (Es.: prof. senza Albo, • lavoro autonomo • fattura – ritenuta 20% - IVA 20% • contributo professionale • lavoro autonomo se l'attività è compresa tra le mansioni abituali o vi è connessa • fattura – ritenuta 20% - IVA 20% • contributo professionale • reddito “assimilato” al dipendente • busta paga + CUD imprenditori, privati) REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 16 COMPENSI FISSI AMMINISTRATORE “ASSIMILATO” SOCIETA’ AL DIPENDENTE compensi pagati entro il 12 gennaio compensi pagati entro il 12 gennaio dell’anno successivo dell’anno successivo si considerano percepiti nell’anno deducibili nell’anno precedente (princ. di cassa “allargata”) precedente AMMINISTRATORE SOCIETA’ PROFESSIONISTA compensi tassati nel periodo compensi deducibili nell’anno del d’imposta dell'effettiva percezione pagamento (principio “di (principio “di cassa”) cassa”) Esempio Esempio compenso di competenza 2009 pagato: compenso di compet. 2009 pagato: • il 27/12/2009: reddito nel 2009 • il 27/12/2009: deducibile nel 2009 • il 5/01/2010: reddito nel 2010 • il 5/01/2010: deducibile nel 2010 Contributi previdenziali (Cassa o 4% Inps): deducibili per competenza COMPENSI VARIABILI Contabilmente • per la società: non è costo (è distribuzione utili) Fiscalmente • la società: deduce per cassa • per l’amministratore: busta paga (o fattura) REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 17 all’approvazione bilancio UTILE DELL’ESERCIZIO a diversi 100.000 a RISERVA LEGALE 5.000 a AMMIN. C/EMOLUMENTI 10.000 a RISERVA STATUTARIA 85.000 al pagamento AMMIN. C/COMPENSI a diversi 10.000 a BANCA C/C 7.620 a ERARIO C/RITENUTE 2.000 a INPS C/CONTRIBUTI 380 In Unico: variazione in diminuzione per €. 10.000 CONGRUITA’ DEL COMPENSO: nel silenzio della norma, si rileva: • prassi: non è sindacabile (si guarda solo la delibera dell’Assemblea) – in tal senso anche una interrogazione parlamentare del 2010 • giurisprudenza: - pro valutaz. della congruità: Cass. n. 18702//2010; n. 24188/2006, n. 20748/2006, n. 13478/2001, n. 12813/2000 e 9948/2000 - contro valutazione della congruità: Cass. n. 24957/2010, n. 28595/2008, n. 21155/2005e n. 6599/2002 RINUNCIA AL COMPENSO Incasso giuridico: la CM 73/1994 chiarisce che: - Ammin. socio: presuppone l’incasso (!) e l’aumento del costo fiscale - Ammin. NON socio: non presuppone l’incasso né incrementa il costo fiscale (non si applica alcuna ritenuta) Suggerimento: fare delibera che ridetermina il compenso. INPS – CASSAZIONE SS.UU: ALTERNATIVITÀ TRA IVS E ESTIONE SEPARATA • Si applica ai soci di Srl artigiane o del terziario REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 18 POLIZZA T.F.M. CASO 1 – BENEFICIARIO: LA SOCIETA’ Pagato premio alla Compagnia assicurativa CREDITO VS/ASSICURAZIONE a BANCA/CASSA €. 500 a FONDO TFM €. 550 Accantonata quota di TFR ACCANTONAMENTO TFM Alla cessazione del mandato la società: • incassa la somma dall’Assicurazione (contratto stipulato entro il 31/12/2000) BANCA € 5.350 ERARIO C/RITENUTE 12,5% (su 400) € 50 a CREDITO VS/ASSICURATORE € 5.000 a PROVENTI FINANZIARI € 400 • rileva il pagamento del TFM (data certa anteriore) FONDO TFM a a a a diversi € 5.550 CASSA / BANCA € 4.156 ERARIO C/RITEN. 20% € 1.039 INPS C/RITENUTE € 335 CASO 2 – BENEFICIARIO: L’AMMINISTRATORE Pagato premio alla Compagnia assicurativa CREDITO PER ANTICIP. TFM a BANCA/CASSA €. 465 a FONDO TFM €. 465 Accantonata quota di TFM ACCANTONAMENTO TFM Alla cessazione del mandato la società: • stornato il Fondo TFM col credito per anticipi TFM FONDO TFM a CREDITO PER ANTICIP. TFM REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE €. 4.650 19 TASSAZIONE SEPARATA: a. necessaria di delibera con data certa anteriore all’inizio del mandato b. in mancanza: - amministratore: tassato in via ordinaria (cedolino) - società: deduc. per competenza (dottrina - per cassa la N.C. 125/95) Ritenute sul TFM – Beneficiario: A) la società: 1) la Compagnia applica: - contratti stipulati fino al 1995: ritenuta 12,5% “secca” sui rendimenti - contratti stipulati fino al 2000: ritenuta 12,5% “d’acconto” sui rendimenti - contratti stipulati dal 2001: nessuna ritenuta sui rendimenti 2) la società: applica la ritenuta 20% (se data certa anteriore) B) l’Amministratore: 1) la Compagnia: - di norma applica la ritenuta 20% (è possibile che la versi alla società, se questa vuole essere sostituto d’imposta, mentre versa il netto all’amministratore) - trattiene il 12,5% “secco” sui rendimenti (non vanno a tassazione separata) 2) la società: applica il contributo Inps (si fa riversare 1/3 a carico Ammin.). C) la società per il TFM; l’Amministratore per i rendimenti: - Compagnia trattiene il 12,5% “secco” sui rendimenti all’Ammin. (no RM) - la società applica la ritenuta 20% sul TFM Base imponibile ritenuta 20%: al netto dell’Inps a carico Ammin. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 20 PERDITE DI CAPITALE Società di capitale: soggette ad particolare disciplina delle perdite: 1. che riducono il capitale sociale per almeno 1/3 2. che portano il capitale sociale sotto il minimo legale (SI CONSIDERA IL CAPITALE SOCIALE, NON QUELLO “VERSATO”) PERDITE SUPERIORI A 1/3 DEL CAPITALE ⇒ perdita non superiore al terzo del capitale sociale • Capitale sociale €. 40.000 • Riserve 0 • Perdita d’esercizio €. 5.000 Art. 2446 c.1 (e 2482-bis) : non trova applicazione. ⇒ perdita superiore al terzo del capitale sociale Perdita d’esercizio €. 15.000 Art. 2446 c. 1 (e 2482-bis): trova applicazione L’assemblea può alternativamente deliberare: • l’immediata riduzione del capitale sociale per coprire integralmente la perdita d’esercizio (con la maggioranza per le modifiche statutarie) • il riporto a nuovo della perdita all’esercizio successivo Esercizio successivo: se le perdite in bilancio: • non sono ridotte a meno di 1/3: ripianamento intera perdita • sono ridotte a meno di 1/3:, l’assemblea non è obbligata a deliberare. Verifica della consistenza delle perdite (d’esercizio + pregresse): solo dopo l’utilizzo delle riserve. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 21 Caso1 • Capitale sociale €. 100.000 • Riserve €. 50.000 • Perdita €. 30.000 perdita residua: 0 Non si verifica il disposto dell’art. 2446 Caso2 • Capitale sociale €. 100.000 • Riserve €. 50.000 • Perdita €. 55.000 perdita residua: €. 5.000 La perdita residua non supera il terzo del capitale sociale (100 mil.); non si applica l’art.2446. Caso3 • Capitale sociale €. 100.000 • Riserve €. 10.000 • Perdita €. 60.000 perdita residua: €. 50.000 Presupposti previsti dall’articolo 2446. PERDITA CHE PORTA IL CAPITALE SOTTO IL MINIMO Art. 2447/2482-ter – Riduz. < minimo (€.10.000 Srl e €.120.000 Spa) Va deliberato alternativamente: - copertura (obbligo di azzeramento del cap. o di mera ricostituzione?) - trasformazione in società di persone (snc o sas) - scioglimento Caso1 • Capitale Sociale €. 50.000 (Srl) • Riserve €. 10.000 • Perdita d’esercizio €. 30.000 L’eccedenza di perdita non incide sul limite legale. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 22 Caso2 • Capitale €. 20.000 • Riserva €. 40.000 • Perdita d’esercizio €. 50.000 Scattano gli adempimenti previsti dall’art. 2447. DUBBI: non è chiaro se: 1) adempimenti per capitale < minimo legale a) Se scattino: • solo in presenza di perdita > 1/3 del capitale • oppure in qualsiasi caso in cui il capitale vada sotto il minimo b) Se vi sia: un obbligo inderogabile di azzeramento del capitale + successiva ricostituzione un mero obbligo “sostanziale” di ricostituzione del capitale entro termini ragionevoli (Trib. Di Genova sent. 12/02/2002) 2) situazione in caso di perdite: in Assemblea vada presentato: ⇒ anche il Conto Economico (che spiega l’origine della perdita) ⇒ sia sufficiente lo Stato Patrimoniale 3) Copertura perdite immediata o anche differita: la giurisprudenza: ha ritenuto assolti gli obblighi in presenza di “promessa di versamento” a fondo perduto da parte dei soci ove gli amministratori abbiano proceduto a verificare l’effettiva solvibilità dei soci; sugli stessi graverà in tal caso l’onere e di vigilare sul successivo versamento, eventualmente attivando il recupero coattivo. Utili infrannuali dell’anno in corso Ammesso considerarli nel computo della perdita complessiva (Cass. 5740 del 23/03/2004). REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 23 IL TERMINE “SENZA INDUGIO” Non dovrebbe superare 60 gg (Corte d’Appello di Milano, 15.5.1981 e 2.7.1985 - Tribunale di Milano 10.10.1984 e 18.1.1985). Problema se il termine decorre: • dalla “effettiva conoscenza” (approvaz. del bilancio da parte del CdA • dalla “conoscibilità” (obbligo di predisporre un bilancino infrannuale) Convocazione dell’Assemblea Deve menzionare la situazione di perdita e l’obbligo di assumere gli adempimenti conseguenti. Deposito della situazione contabile presso la Sede Lo Statuto può prevederne l’esonero in capo agli amministratori. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 24 PREMI ASSICURATIVI ASSICURAZIONI DI AMMINISTRATORI/DIRIGENTI DI SOCIETÀ A) a PURO RISCHIO: A.1) “inerenti” al rischio di impresa: coprono rischi propri della società (questa né è la beneficiaria) e pertanto: - non imponibili in capo al beneficiario - deducibili in capo alla società A.2) “non inerenti”: coprono rischi propri dell’amministratore/dirigente (questi ne è il beneficiario) e pertanto: - tassati al beneficiario - deducibili per datore di lavoro (quale reddito di lavoro/assimilato) Assicurazioni “inerenti”: - RC terzi per danni provocati da amministratori/dirigenti (senza colpa – RM 178/2003) - rischio infortuni “professionali” (CM 326/97) non coperti dall’INAIL Pertanto ove alternativamente: - beneficiario sia l’amministratore/dirigente (non per danni imputabili direttamente a lui stesso, anche in via di rivalsa, né per infortuni sul lavoro eccedenti la copertura Inail) - il contratto abbia copertura “promiscua” tra “inerenti” e “non inerenti”, senza dettaglio dei relativi premi ritornano tra quelle “non inerenti” per l’intero importo. Assicurazioni “non inerenti”: - rischi “extra-professionali” Esempi: - rischio “puro” vita (CM 326/97) - infortuni non professionali (incidenti domestici, ecc.) REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 25 Polizza key-man: • in teoria è prevedibile • in pratica la Compagnia non analizza la “redditività” dell’impresa e pertanto il premio non è commisurato al rischio di perdita del reddito da parte dell’impresa B) a CAPITALIZZAZIONE In generale rappresentano un investimento finanziario. - polizza TFR e TFM - polizze “vita a capitalizzazione” (non anche il puro “rischio vita”) B.1) Beneficiaria la società Non sono “costi” ma crediti verso la Compagnia assicurativa B.2) Beneficiario l’amministratore/dirigente Sono “costi” di lavoro dipendente/assimilato, essendo tassati in capo al beneficiario. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 26 POSTE IN VALUTA ESTERA e DERIVATI Sono abrogati: - l’accantonamento rischi su cambi (decreto IRES) - la rilevanza fiscale della conversione in Euro (D.lgs. 38/05) N.B.: il fondo rischi su cambi non deve più comparire a bilancio (se il fondo è stato dedotto fiscalmente la sua eliminazione sarà tassata). A decorrere dal 2005, pertanto: CIVILISTICAMENTE: vanno convertite: 1) Attivo non immobilizzato, passivo e conto economico: al tasso di cambio “a pronti” al 31/12 (come da prospetti di Borsa) 2) Immobilizzazioni (finanziarie e non): al minore tra tasso “a pronti”: - al momento dell’acquisto - al termine dell’esercizio (se si ritiene durevole) FISCALMENTE: a) utili/perdite su cambi “non realizzati” (tasso di cambio al 31/12) - sono fiscalmente irrilevanti - necessita applicare la fiscalità differita/anticipata - ed il quadro RV b) utili/perdite su cambi “realizzati” - fiscalmente rilevanti Esempi: - conto corrente in valuta estera: monetario (cambio al 31/12) - azioni immobilizzate in mercati esteri (in valuta): non monetario REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 27 Utili/perdite “realizzati” e non: opportuno creare conti distinti per differenziare il trattamento fiscale Riserva di utili su cambi: da accantonare ad una riserva indisponibile (utilizzabile a copertura perdite) Utile d’esercizio: €. 10.000 include utile su cambi di €. 4.000 Utile d’esercizio a Riserva legale Ris. Utili su cambi 500 4.000 Riserva straordinaria 5.500 Nota integrativa: deve evidenziare: - incrementi/utilizzi della riserva - sua possibilità di utilizzo - rischio paese dei crediti in valuta - variazioni significative dei tassi dopo la chiusura dell’esercizio Conti correnti in valuta: si ne consiglia la gestione - con contabilità “plurimonetaria” (art. 110 c. 2 Tuir) - e conversione “unica” dei saldi al 31/12. In sua assenza occorrerà operare come segue: - incassi: ai versamenti sul C/C si applica il cambio “a pronti” - aggiornamento del “costo di carico” delle valute (Lifo, fifo, costo medio ponderato) - prelievi: ai pagamenti in valuta si applica il criterio Lifo, fifo, costo medio ponderato come sopra determinato. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 28 STRUMENTI DERIVATI Contabilizzazione: nei Conti d’ordine (cd. “operazioni fuori bilancio”) Valutazione ASPETTI FISCALI: se il derivato ha finalità: a) DI COPERTURA: i relativi componenti positivi/negativi: • derivanti “da valutazione” o “da realizzo” • sono fiscalmente rilevanti secondo le stesse regole che disciplinano i componenti positivi e negativi coperti Es.: utile/perdita su cambi su un credito estero: - fino al pagamento (“realizzo”): non sono rilevanti e pertanto non lo è neppure l’utile/perdita sul derivato a copertura - al realizzo: l’utile/perdita su cambio è rilevante e pertanto lo è anche l’utile/perdita sul derivato (anche se non ancora “chiuso” al 31/12 e pertanto solo stimato). REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 29 b) SPECULATIVA: i componenti positivi/negativi derivanti: • da valutazione: occorre distinguere se in bilancio l’impresa: valuta contabilmente tali operazioni: utili/perdite sono rilevanti anno per anno (quale differenza tra il valore del contratto alla stipula - o al 31/12 dell’anno precedente – e quello al 31/12 dell'esercizio) non valuta contabilmente tali operazioni: utili/perdite stimate non sono rilevanti (lo saranno solo al realizzo) • da realizzo: rilevano ordinariamente per competenza. Esempio1 - swap di copertura su TASSI di INTERESSE In data 1/07 si stipula: • un finanziamento zero coupon (a rata unica) per €. 1.000.000 al tasso Euribor a 6 mesi + 1% di spread, pari al 3,5% alla data di sottoscrizione • un interest rate swap su €. 1.000.000 che sterilizza gli incrementi di tasso rispetto a quello del mutuo superiori all’1% (premio dello swap €. 5.000). Se il tasso al 30/06 dell’anno successivo sarà: - superiore a 4,5% (cioè 3,5% + 1%): l’eccedenza di interessi sarà coperta dal derivato - inferiore a 2,5% (cioè 3,5% - 1%): i minori interessi saranno comunque “dovuti” dall’impresa, in applicazione del derivato - tra 2,5% ed il 4,5%: il derivato non si attiva (in tale range il rischio di aumento/diminuzione tasso è a carico dell’impresa). In sostanza l’impresa si garantisce che sopporterà un massimo di €. 45.000 (ed un minimo di €. 25.000) di interessi. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 30 In bilancio si iscrive: a) alla sottoscrizione: Commissioni a Banca 5.000 (Conto economico) b) al 31/12: si supponga che il tasso sia salito al 6%: Conti d‘ordine: 10.000 Interessi da ricevere a Crediti per interessi 10.000 [pari al solo rischio non coperto: 1% x 1.000.000] Se il tasso è salito a meno del 4,5% o è sceso, nulla andrà indicato. Nota integrativa: va indicato il fair value dello swap, unitamente alle informazioni sulla sua natura (di copertura) ed entità. c) al 30/06/n+1: il tasso sia salito al 5%; si contabilizza: c.1) gli interessi pagati sul finanziamento: Interessi passivi a Banca 50.000 c.2) la perdita: • su tassi “coperta” pari a €. 10.000 [cioè (4,5% - 3,5%) x 1.000.000] (viene controbilanciata dall’utile sullo swap) • su tassi “non coperta” per €. 5.000 [cioè (5% - 4,5%) x 1.000.000] Interessi attivi a Banca 10.000 Interessi passivi a Banca 5.000 VARIANTE: SWAP SPECULATIVO Se lo swap non viene stipulato a fronte di un a posizione debitoria: se il tasso al 30/06 dell’anno successivo sarà: - superiore a 4,5%: l’eccedenza di interessi sarà pagata dal derivato - inferiore a 4,5%: la differenza sarà “dovuta” dall’impresa, in applicazione del derivato REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 31 Scritture contabili: a) alla sottoscrizione: Commiss. a Banca 5.000 b) al 31/12: si supponga che il tasso sia sceso al 4%: Conti d‘ordine: 5.000 Interessi da ricevere a Crediti per interessi 5.000 [pari all’intero rischio: (4,5% - 4%) x 1.000.000] Se il tasso è salito a meno oltre lo 4,5%, nulla andrà indicato. Nota integrativa: va indicato il fair value dello swap, unitamente alle informazioni sulla sua natura (di copertura) ed entità. Fair value: è pari al valore di mercato del contratto e quindi il prezzo da pagare per il subentro (pari al guadagno presunto in quel momento, corretto delle variazioni attese fino a scadenza); se al 31/12: • il tasso è al 4%: è un valore negativo di - 5.000 • il tasso è al 6%: è un valore positivo di - 15.000 Di norma è comunicato dall’intermediario finanziario. d) al 30/06/n+1: il tasso sia salito al 5%; si contabilizza la perdita definitiva su tassi per €. 5.000 [cioè (5% - 4,5%) x 1.000.000] Interessi passivi a Banca 5.000 Discorso del tutto analogo per le cessioni “a termine” (cd. future) di valuta o titoli. Esempio2 - swap di copertura su CAMBI Fornitura al 1/12/2010 negli USA per $ 1.000.000 al tasso di parità (1 $ = 1 €). REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 32 Si stipula uno swap per pari importo al tasso 0,9 $/€ (si rischia di incassare al minimo €. 900.000). In bilancio si iscrive nei Conti ‘ordine: 100.000 Valute da ricevere a Crediti per valute 100.000 Al momento dell’incasso il dollaro è sceso a 0,7; la perdita: • su cambi di €. 200.000: viene controbilanciata dall’utile sullo swap • su cambio non coperta per €. 100.000: va dedotta a conto economico. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 33 RIADDEBITI ¾ RIADDEBITI NON “ACCESSORI” A OPERAZIONI PRINCIPALI 1) MANDATO “SENZA RAPPRESENTANZA” A) IVA Stessa natura del costo riaddebitato e quindi (RRMM 6/1998, 146/1999, 35/2001, 168/2002, 250/2002, 261/2002, 10/2005): • stesso regime Iva (imponibilità, non imponibilità, esclusione o esenzione) • stessa aliquota Iva Esempio1: agenzia d’affari che acquista uno spazio in una fiera per conto di una azienda cliente sostiene una spesa di €. 1.000 + Iva 20%: - detrae l’Iva - riaddebita la spesa applicando la medesima Iva 20% (detraibile per l’azienda cliente), oltre alla mediazione Se il riaddebito non è analitico (non distingue le diverse voci addebitate) si applica l’Iva 20%. Bene ad Iva “oggettivamente” indetraibile (RM 10/2005) Il mandatario rimane neutrale rispetto alle ipotesi di in detraibilità oggettiva, che deve gravare sul mandante. Esempio2: società A, controllata dalla società B, paga le spese di albergo di un cliente della soc. B: Mandatario – soc. A • detrae l’Iva (il 100% dell’Iva addebitata per l’albergo del cliente del mandante) • riaddebita alla stessa aliquota alla società B (aliquota 10% sulle spese di albergo) REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 34 Mandante – soc. B • non detrae l’Iva (Iva 10% sul pernotto del proprio cliente non è detraibile). N.B.: analoga conclusione ove fosse B ad accollarsi direttamente la spesa. In tal caso, tuttavia la spesa alberghiera potrà (dipende dagli accordi contrattuali) configurarsi quale “onere accessorio” all’operazione commerciale di B: applicherà la stessa aliquota dell’operazione principale e non potrà detrarre l’Iva sul pernotto del cliente (v. oltre). B) REDDITI GESTIONE A STATO PATRIMONIALE Anche per i redditi il mandatario rimane “neutrale” (non contabilizza un “costo” per gli esborsi, ma un “credito” verso il mandatario). Trova numerose applicazioni in presenza di uno “specifico” mandato a procurarsi un bene o un servizio attribuito ad un soggetto che non lo “trasforma” all’interno della sua attività. Esempio3: nell’esempio1, la società che riaddebita il costo per lo stand fieristico contabilizza: Ricevuta fattura dall’Ente Fiera Diversi a Debiti vs/fornitori Crediti vs/Mandante Iva a credito 1.200 1.000 200 Riaddebitato il costo al mandante Crediti a Diversi 1.320 Crediti vs/Mandante 1.000 Ricavi 100 Iva a credito 220 Iva 20% su : • riaddebito di 1.000 • maggiorazione di 100 BENI PARZIALMENTE DEDUCIBILI Analogamente all’Iva indetraibile, non trovano applicazione i casi di indeducibilità “oggettiva”, ove applicabili Esempio4: il riaddebito del noleggio di un’autovettura per €. 5.000 non avrà riflessi sul mandatario (che, peraltro, contabilizza un credito e non un costo), ma solo sul mandante. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 35 Ritenuta: è sostituto di imposta chi materialmente “paga” (il mandatario – CM 203/1994) 2) AL DI FUORI DI UN “MANDATO” E’ il classico caso dell’impresa che, per fornire un “pacchetto” completo di servizi alla clientela, acquisisce a sua volta servizi da terzi (lo fa nel suo esclusivo interesse). CONCETTO DI “MANDATO”: si rientra nella fattispecie quando si agisce: indifferentemente in nome proprio o di terzi (rispettivamente senza e con rappresentanza) ma “per conto terzi” (e non nel proprio interesse). Non vi si rientra, al contrario, ove si sia in presenza genericamente di un incarico a fornire un “servizio completo” e l’acquisto del mandatario si configuri come strumentale alla sua attività propria (che agisce pertanto “per conto proprio”). Esempio5: l’avvocato che ha l’incarico di patrocinare il cliente in Cassazione, non ha un “mandato” specifico per la spesa dell’albergo per il pernotto a Roma; la spesa è sostenuta nel “proprio interesse”. L’Agenzia parla di “spese per la produzione del proprio reddito” proprio (RM 20/98). A) IVA Bene/servizi con Iva oggettivamente detraibile: • per addebiti “specifici” e scindibili dal servizio complessivamente offerto (non accessori) • sia il riaddebito che il servizio principale hanno aliquota e regime Iva propria Esempio6: ad una Srl che allestisce le fiere è richiesto sia l’allestimento dello stand sia la messa a disposizione di servizi accessori, che la Srl acquisisce da terzi. La Srl addebiterà separatamente tali servizi, applicando l’aliquota propria, separatamente dall’allestimento dello stand. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 36 Bene/servizi ad Iva “oggettivamente” indetraibile (RM 168/2002): a) se bene oggetto della “attività propria”: • detrazione Iva • riaddebito stessa aliquota Esempio7: società che organizza convegni che acquista prestazioni alberghiere da inserire nei pacchetti forniti ad aziende clienti sostiene spese per alloggio di €. 1.000 + Iva 10%: - detrae l’Iva - riaddebita tali prestazioni separatamente dalle altre ed applica l’Iva 10% (indetraibile per le aziende clienti) b) se non oggetto della “attività propria”: • Iva indetraibile • riaddebito Iva 20% Esempio8: nel caso sopra, si supponga che il mandatario non sia una agenzia turistica ma una società controllata dal mandante, che le ha commissionato l’organizzazione del convegno.. La controllata mandataria: - registra l’esborso per €. 1.100 (l’Iva è indetraibile e diviene costo accessorio) - riaddebita la spesa per €. 1.100 + Iva 20% B) REDDITI Si distingue tra (RM 377/02): B.1) RIDUZIONE DEL COSTO: E’ il caso del riaddebito forfettario di costi comuni Esempio9: • professionista sostiene costi per utenze di studio per €. 3.000 • riaddebita parte di tali utenze per €.1.000 agli altri professionisti ospitati nello studio il titolare dello studio potrà dedurre utenze per €. 2.000 (€. 3.000 – €. 1.000). REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 37 Se il riaddebito è analitico è possibile applicare l’Iva propria delle diverse utenze addebitate (es: energia elettrica 10%; riscaldamento: 20%, ecc.) B.2) GESTIONE A STATO PATRIMONIALE Come nel caso del mandato. 3) MANDATO “CON RAPPRESENTANZA” Il documento non è intestato al mandatario che pertanto: • non detrae l’Iva • non deduce ai fini rediti rimanendo tali aspetti di competenza del mandante. ¾ RIADDEBITI “ACCESSORI” AD OPERAZIONI PRINCIPALI Stesso regime prestazione principale. Esempio10: riaddebito del trasporto in sede di cessione di un bene; al trasporto si applica aliquota e regime Iva del bene ceduto. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 3 AMMORTAMENTI – PRINC. DI DERIVAZIONE PRINCIPIO DI DERIVAZIONE – dal 2008 L’ammortamento “fiscale” deve trovare fondamento nell’amm. civilistico anche con riferimento a beni acquistati ante 2008. CONSEGUENZE: da ciò deriva che se l’ammortamento: A) CIVILISTICO > A QUELLO DEI COEFF. FISCALI: la differenza: • costituisce variazione in aumento in Unico • allunga la durata dell’ammortamento (diviene deducibile solo “alla fine”) Esempio: impianto acquistato nel 2001 per 100.000 (aliquota fiscale 10%). Al 31/12/2009 il fondo è pari a 85.000. Nel 2010 viene ammortizzato per 15.000 (al 15%): - in Unico2011 va appostata una variazione in aumento di 5.000 - a libro cespiti va indicata una quota dedotta di 10.000 Nel 2011 se il bene (che risulta contabilmente totalmente ammortizzato): ⇒ è presente al 31/12: si calcola l’amm. fiscale (a libro cespiti) di 5.000 e si effettua una variazione in diminuzione in Unico ⇒ viene ceduto per 6.000, la plusvalenza: - civilistica: sarà pari a 6.000 - fiscale: andrà rettificata della quota ancora non dedotta: 6.000 - 5.000 = 1.000 REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 4 B) CIVILISTICO < COEFF. FISCALI MA E’ CONSIDERATO DAI VERIFICATORI: 1) “TROPPO BASSO”: l’Agenzia potrà ricondurre il tutto al caso B) e rendere non più ammortizzabile una quota del costo storico (eventualmente recuperando gli ammortamenti già eseguiti su tale quota di costo). Esempio: cespite acquistato nel 2007: ammortamento civilistico al 20%. Negli esercizi 2009-2010 si riduce l’aliquota al 10% (al fine di ridurre la perdita di esercizio): la deduzione fiscale negli ultimi periodi di imposta potrà essere contestata dall’Agenzia, ove il contribuente non riesca a dimostrare che l’utilizzo del cespite nel biennio 20092010 si era ridotto rispetto agli anni precedenti. 2) “TROPPO ALTO”: E’ un caso che non si ritiene trovi mai applicazione (i coeff. fiscali rappresentano di fatto una sorta di franchigia). CIVILISTICO < A QUELLO DEDOTTO: la differenza: • non sarà più deducibile • sarà “recuperata” solo ove si ceda il bene quale minore plusv. (o maggiore minus.). Esempio: nell’esempio del caso A) precedente si supponga che: nel 2010: • viene ammortizzato per 10.000 (pari all’aliquota massima fiscale) • ma si effettua una variazione in diminuzione in Unico per 4.000 tale variazione andrà indicata a libro cespiti quale quota non più deducibile REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 5 Nel 2011 viene ammortizzato per 5.000 (il fondo ha raggiunto il costo storico) con valenza sia civile che fiscale. Nel 2012 il bene (che risulta contabilmente totalmente ammortizzato) viene ceduto per 6.000: la plusvalenza: - civilistica: sarà pari a 6.000 - fiscale: andrà rettificata della quota non dedotta: 6.000 - 4.000 = 2.000 Nota: il comportamento è “assurdo” in quanto non dà vantaggi fiscali e peggiore l’utile civile. Dubbio: se il bene viene dismesso, è comunque possibile operare una variazione si diminuzione in Unico? NUOVI POTERI DELL’AGENZIA (art. 34 Finanziaria 2008): l’Agenzia può - contestare le scelte civilistiche in tema di ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore - non coerenti con i comportamenti adottati in passato e che potrebbero far presupporre un "addomesticamento" del bilancio con finalità fiscali Nota: la coerenza dei comportamenti potrà essere dimostrata con qualsiasi elemento utile, tra cui principalmente le informazioni fornite in Nota integrativa (CM 12/2008). FISCALITA’ DIFFERITA: non si genererà più alcuna fiscalità differita sugli ammortamenti. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 6 BENI INFERIORI A €. 516,46 • rimane la deduzione integrale nell’esercizio di acquisizione Considerato che non è più ammesso effettuare una variaz. in diminuzione in Unico, sarà possibile alternativamente: - spesarlo a conto economico (non viene capitalizzato, ma va stanziato a rimanenza se ancora presente al 31/12 – in sostanza diviene un “materiale di consumo”) - ammortizzarlo con aliquota propria e portare a minusvalenza il residuo, sostenendo che ha esaurito la vita utile nell’anno (il bene è “distrutto”). QUADRO EC – AMM. “ANTICIPATO” • non è più “alimentabile” con nuove eccedenze • permane nell’UNICO per il monitoraggio del riassorbimento delle eccedenze pregresse (ante 2008) e della “riserva indisponibile” di utili con gli ammortamenti. PERIODO AMM. RIDOTTO AMM. ANTICIPATO AMM. ACCELERATO DED. BENI < 516 fino al 2003 SI SI SI SI 2004‐2007 NO SI (EC) SI SI dal 2008 NO NO NO SI REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 7 LEASING IMMOBILI - CALCOLO DELLA QUOTA INDEDUCIBILE A) Leasing di IMMOBILE GIÀ EDIFICATO Si determina con il semplice scorporo del 20% (30% se “industriale”) alla “quota capitale” del canone di leasing. N.B.: dal 2007 (con la Finanziaria 2008) è divenuto irrilevante il numero di periodi da cui è già in essere il contratto. Fabbricato industriale % scorporo: 30% Contratto stipulato in data 01/06/2004 Scadenza 01/06/2012 a) Costo sostenuto dalla soc. di leasing 503.545,00 b) Giorni di durata del contratto 2.920 c) Giorni del periodo d'imposta 365 d) Riscatto 50.354,45 e) Q.ta capitale annuale dei canoni 56.648,82 Canoni annuali 4.753,47 Numero canoni 95 (30%) (70%) Cap. Area: 151.063,50 Cap. Fabb. (30%) 352.481,50 (70%) Cap. Area: 15.106,34 Cap. Fabb. 35.248,12 [(a-d)/b)*c] Maxicanone 79.560,00 Totale canoni (incluso maxicanone) 531.139,65 Somma Anno gg Canoni di Quota Quota Quota Quota Q.ta cap. Anno comp. capitale Interessi terreno fabbricato fabbricato riscatto 2.004 213 38.744 33.058 5.686 9.917 23.141 23.141 2.005 365 66.392 56.649 9.744 16.995 39.654 62.795 - 2.006 365 66.392 56.649 9.744 16.995 39.654 102.449 - 2.007 365 66.392 56.649 9.744 16.995 39.654 142.103 - 2.008 365 66.392 56.649 9.744 16.995 39.654 181.757 - 2.009 365 66.392 56.649 9.744 16.995 39.654 221.412 - 2.010 365 66.392 56.649 9.744 16.995 39.654 261.066 - 2.011 365 66.392 56.649 9.744 16.995 39.654 300.720 - 2.012 152 27.648 23.591 4.058 7.077 16.514 317.233 - - - - 50.354 - 15.106 35.248 352.482 Riscatto Totale 2.920 531.140 503.545 77.949 151.064 352.482 Riscatto: mantiene la stessa % di scorporo REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 8 MORATORIA DEI DEBITI: il recente accordo tra ABI e Confindustria ⇒ fruibile fino al 31/07/2011 ⇒ permette alle PMI che alla data del 30/09/2008 non presentavano con la banca posizioni scadute o sconfinanti da oltre 180gg o procedure esecutive in corso ⇒ analoga situazione sia presente alla data della presentazione della domanda ⇒ in presenza di “temporanea” illiquidità (sono necessari dei requisiti di vitalità da evidenziare con appositi rendiconti econom./patrim./finanz.) ⇒ permette per un periodo di 12 mesi: • di differire il pagamento della quota capitale dei canoni • rimanendo dovuti i soli interessi. In tal caso con riferimento al conto economico (v. Studio CNDCEC): - andranno annotati i soli interessi passivi addebitati - andrà riparametrato il piano di ammortamento dei “costi sospesi” (maxicanoni, canoni di prelocazione, ecc.). Qualsiasi altra impostazione, sarà sindacabile in sede di eventuale verifica. B) LEASING COSTRUENDO (RM 211/07) Se all’acquisto dell’area vi procede la soc. di Leasing: - ai canoni “di competenza” ed al successivo riscatto - si applica la seguente % decucibilità (determinata sulla base dei costi sostenuti dalla soc. di Leasing): costo di edificazione (costo area + costi di edificazione) REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 9 CESSIONE DEL CONTRATTO (RM 212/07) Non rileva più se la cessione avviene verso l’inizio o alla fine del contratto. In ogni caso occorre: 1. determinare ciò che è un “valore di mercato” del bene dato da: • il “valore normale” del bene • al netto di canoni residui e prezzo di riscatto attualizzati (sommatoria delle quote capitale nei canoni “accollata”) (è il dato di partenza per determinare la sopravvenienza attiva in capo al cedente) 2. tale valore è per il cessionario un “costo sospeso” che andrà capitalizzato al costo del riscatto per determinare il futuro costo ammortizzabile (NB: il cessionario non deduce il costo fino al riscatto, pur utilizzando il bene) 3. l’eventuale surplus (differenza tra corrispettivo pagato e valore normale “netto” del punto 1): - per il cedente: un componente positivo di reddito imponibile - per il cessionario: una costo pluriennale (deducibile in quote costanti per la residua durata del contratto). Esempio: Valore “di mercato” del bene: 1.000.000 Debito “accollato” il linea capitale: 900.000 Pertanto si ha: Valore “normale” netto: CASO1: Prezzo di cessione: 100.000 120.000 • cedente: prezzo di cessione (ricavo quale “prestazione di servizi”) è > val. normale: nessuna sopravvenienza attiva • subentrante: - il valore netto di 100.000 è “immobilizzazione in corso” (fino al riscatto non deduce alcun costo) - la differenza di 20.000: va ammortizzata per la durata residua del leasing. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 10 CASO2: Prezzo di cessione: 90.000 • cedente: prezzo 90.000 (ricavo) < val. normale: sopravvenienza attiva di 10.000 • subentrante: - valore netto 90.000: “immobilizzazione in corso” (fino al riscatto non deduce alcun costo) - la differenza è azzerata: il subentrante non ha alcun costo pluriennale Se il bene non subisce obsolescenza, costituisce “costo sospeso” per il subentrante esattamente quanto già dedotto dal cedente per quota capitale nei canoni. No sopravv. per il cedente ammort. x durata res. Valore Normale Netto (10.000) Sopravv. per il cedente costo sospeso costo sospeso ALTRI ASPETTI RILEVANTI CANONI di PRELOCAZIONE – leasing costruendo - ancorché siano determinati in funzione degli interessi passivi sulle somme sborsate dalla società di leasing nel corso della costruzione - ai fini redditi mantengono la natura di “canoni” (non di “interessi”) - pertanto sono deducibili solo al momento della “utilizzazione” del bene (vanno riscontati) [posizione di Assilea] RATEIZZAZIONE PLUSVALENZA – Periodo possesso (RM 379/07) Ai fini del computo del periodo di possesso “triennale” (1.095 gg) del bene, rilava anche il periodo di conduzione in leasing. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 11 LEASING FINANZIARIO Civilisticamente: • ammesso solo per chi adotta gli IAS • per gli altri, si potrà addurre la “deroga” al Cod. Civ. per il “quadro fedele” (art. 2423bis CC) Fiscalmente: • si deducono i canoni (e non interessi passivi + ammortamento) • ma non è più ammessa la variazione in diminuzione a EC (diviene indeducibile?) LOCAZIONE DI IMMOBILE ASSUNTO IN LEASING (Cass. 3706 del 17/02/2010): per le imprese “non immobiliari”: • l’Iva sui canoni non è detraibile (e, si ritiene, il costo non deducibile) • posto che non si considera “inerente”. ATTENZIONE: ¾ necessita attivare il relativo codice attività immobiliare ¾ all’Agenzia Entrate e alla CCIAA REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 12 MANUTENZIONI INCREMENTATIVE SU BENI PROPRI – se aumentano produttività/vita residua (sono “incrementative” - CM 10/2005 e 27/2005): ammortamento unitamente al bene – in caso contrario: sono dedotte nell’esercizio (concorrono al 5%) SU BENI DI TERZI (in LOCAZIONE, COMODATO, LEASING) a) migliore “separabili”: immobilizzazioni “materiali” – B.II ammortamento “proprio” (v. CM 46/2009) b) migliorie non “separabili”: immobilizzazioni immateriali – B.I.7 ammortamento pro-rata temporis Contratto non prevede deroghe per le spese incrementive: - civilisticamente: spettano al proprietario (non al conduttore) - fiscalmente: non sono deducibili (Cass. 11213/2002) N.B.: è opportuno che il conduttore documentari la necessità di sostenere le spese incrementative, per dimostrare l’inerenza del costo. PRESTAZIONI CORRISPETTIVE Spese “straordinarie” che il conduttore si impegna a sostenere prima di stipulare il contratto di locazione: spesso il locatore riconosce uno “sconto” sul canone a fronte della obbligazione assunta dal conduttore di sistemare l’immobile. Al fine di evitare contestazioni (es.: in applicazione della cd. “minimum tax” sulle locazioni), sarà preferibile configurare una “permuta” e considerare le prestazioni autonomamente. Esempio: 1° soluzione: il locatore addebita un canone ridotto, da considerarsi “normale” causa le condizioni fatiscenti dei locali (in presenza di richiesta di chiarimenti, dovrà poter fornire la prova) REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 13 2° soluzione: - il conduttore paga le spese anticipandole per conto del locatore: le riaddebita successivamente a quest’ultimo senza incassare immediatamente - il locatore addebita un canone “ordinario”, ma ne incassa solo una quota; mese per mese il debito sarà abbattuto, fino ad annullarsi alla scadenza. PERIODO DI AMMORTAMENTO TITOLO Locaz. o affitto PERIODO DI AMMORTAMENTO DELLE SPESE Con diritto al rinnovo: durata residua del contratto compreso il periodo del rinnovo Senza diritto al rinnovo: durata residua del contratto All’inizio del contratto: durata residua del contratto Nel corso della durata del contratto: durata residua del contratto Leasing Poco prima della scadenza: “Immobilizzazioni in corso e acconti”; al riscatto è “girato” all’immobilizzazione a incremento del riscatto A tempo determinato: residua durata del contratto Comodato A tempo indeterminato: presunta durata residua del bene Periodo di utilità presunta del bene < durata residua del contratto: ammortamento con riferimento al periodo di utilità del bene. MANUTENZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI DELLE IMPRESE Immobili “non strum.” (cd. “Patrimonio”): locazione • il canone di locazione è ridotto del minore tra - il 15% del canone - le manutenzioni ordinarie Fabbricati strumentali o merce: sempre a costi/ricavi “effettivi” REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 14 PERDITE SU CREDITI REQUISITO DELLA “CERTEZZA” • procedure esecutive: - “individuali” infruttuoso) con esito negativo (verbale di pignoramento - “concorsuali” (v. oltre) • rinuncia formale al credito (cd. “remissione”) • transazione per iscritto • prescrizione del diritto • cessione pro-soluto (purchè l’insolvenza fosse già manifesta) • riconoscimento di un minor credito in sede di Giudizio • crediti esteri: documentazione di insolvenza/irreperiribilità di una Pubblica Amministrazione estera altro, purché le prove siano documentate. RM 16/2009: la “temporanea” illiquidità (anche se avvalorata da un pignoramento infruttuoso) non ha il requisito di “certezza” REQUISITO DELLA INERENZA La perdita è deducibile, alternativamente: ⇒ in quanto derivante da credito di valore trascurabile rispetto al volume d’affari ⇒ in quanto “economica”. N.B.: è bene che la antieconomicità del ricorso giurisdizionale (i costi da sopportare anche in caso di vittoria per insolvenza del debitore eccedono il credito) sia attestata da un “esperto” (società di recupero crediti, avvocato, ecc.) REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 15 PROCEDURE FALLIMENTARI A) FALLIMENTO 1) Agenzia Entrate: solo nell’esercizio della sentenza 2) Cassazione: a) Sent. 12831/2002: - sia all’esercizio di apertura del fallimento; - sia ad un esercizio successivo a quello di apertura della procedura b) Sent. 16330/2005: soluzione mediana (Norma 172 ADC): si svaluta: • nell’anno del fallimento: la quota di credito persa con certezza • negli anni successivi: quanto evidenziatosi solo successivamente PERD. SU CREDITI inizio svalut. NOTA DI CREDITO ‐ data iniziale ‐ SOPR. ATT. FALLIMENTO / LIQ. COATTA AMM. Sentenza di fallim. (1) Termine di opposizione alla esecutorietà del Riparto finale (15gg dalla racc. A/R) (3) NO CONCORDATO FALLIMENTARE Sentenza di fallim. (1) Termine di opposizione all'omologa (30gg dalla racc. A/R) NO CONCORDATO PREVENTIVO Omologa (2) Termine di opposizione all'omologa (15gg dalla racc. A/R) NO AMMIN. CONTROLL./ STRAORDINARIA Omologa (1) (regole ordinarie) SI (regole ordinarie) (regole ordinarie) SI PROCEDURA PROCEDURE STRAGIUDIZIALI (Concord. Stragiudiz., Ristruttur. del debito) (1) Si svaluta per obbligo la quota presumibilmente persa con ragionevole certezza. (2) Si svaluta per obbligo la quota non ammessa (chirografi); in seguito l’eventuale eccedenza. (3) Se inesistente, termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 16 COMPENSI AMMINISTRATORI Principio “di attrazione” all’attività “professionale” (mai all’attività di impresa): qualora gli amministratori siano: 1. iscritti ad un “Albo”: ove il relativo regolamento preveda tra mansioni tipiche esercitabili l’amministrazione (es.: Commercialisti) 2. iscritti ad Albo senza previsioni o non inscritti ad Albo: la società amministrata eserciti attività “oggettivamente connessa” alle mansioni tipiche della professione esercitata Esempi: - avvocato o commercialista per qualsiasi tipo di società - ingegnere/geometra amministratore di Srl edile - agronomo/perito agrario in aziende agricole Trattamento fiscale Commercialisti (Dottori o Ragionieri) Altri professionisti con albo (Es.: ingegneri, avvocati, biologi, ecc.) Altri soggetti (Es.: prof. senza Albo, • lavoro autonomo • fattura – ritenuta 20% - IVA 20% • contributo professionale • lavoro autonomo se l'attività è compresa tra le mansioni abituali o vi è connessa • fattura – ritenuta 20% - IVA 20% • contributo professionale • reddito “assimilato” al dipendente • busta paga + CUD imprenditori, privati) REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 17 COMPENSI FISSI AMMINISTRATORE “ASSIMILATO” SOCIETA’ AL DIPENDENTE compensi pagati entro il 12 gennaio compensi pagati entro il 12 gennaio dell’anno successivo dell’anno successivo si considerano percepiti nell’anno deducibili nell’anno precedente (princ. di cassa “allargata”) precedente AMMINISTRATORE SOCIETA’ PROFESSIONISTA compensi tassati nel periodo compensi deducibili nell’anno del d’imposta dell'effettiva percezione pagamento (principio “di (principio “di cassa”) cassa”) Esempio Esempio compenso di competenza 2009 pagato: compenso di compet. 2009 pagato: • il 27/12/2009: reddito nel 2009 • il 27/12/2009: deducibile nel 2009 • il 5/01/2010: reddito nel 2010 • il 5/01/2010: deducibile nel 2010 Contributi previdenziali (Cassa o 4% Inps): deducibili per competenza COMPENSI VARIABILI Contabilmente • per la società: non è costo (è distribuzione utili) Fiscalmente • la società: deduce per cassa • per l’amministratore: busta paga (o fattura) REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 18 all’approvazione bilancio UTILE DELL’ESERCIZIO a diversi 100.000 a RISERVA LEGALE 5.000 a AMMIN. C/EMOLUMENTI 10.000 a RISERVA STATUTARIA 85.000 al pagamento AMMIN. C/COMPENSI a diversi 10.000 a BANCA C/C 7.620 a ERARIO C/RITENUTE 2.000 a INPS C/CONTRIBUTI 380 In Unico: variazione in diminuzione per €. 10.000 CONGRUITA’ DEL COMPENSO: nel silenzio della norma, si rileva: • prassi: non è sindacabile (si guarda solo la delibera dell’Assemblea) – in tal senso anche una interrogazione parlamentare del 2010 • giurisprudenza: - pro valutaz. della congruità: Cass. n. 18702//2010; n. 24188/2006, n. 20748/2006, n. 13478/2001, n. 12813/2000 e 9948/2000 - contro valutazione della congruità: Cass. n. 24957/2010, n. 28595/2008, n. 21155/2005e n. 6599/2002 RINUNCIA AL COMPENSO Incasso giuridico: la CM 73/1994 chiarisce che: - Ammin. socio: presuppone l’incasso (!) e l’aumento del costo fiscale - Ammin. NON socio: non presuppone l’incasso né incrementa il costo fiscale (non si applica alcuna ritenuta) Suggerimento: fare delibera che ridetermina il compenso. INPS – CASSAZIONE SS.UU: ALTERNATIVITÀ TRA IVS E ESTIONE SEPARATA • Si applica ai soci di Srl artigiane o del terziario REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 19 POLIZZA T.F.M. CASO 1 – BENEFICIARIO: LA SOCIETA’ Pagato premio alla Compagnia assicurativa CREDITO VS/ASSICURAZIONE a BANCA/CASSA €. 500 a FONDO TFM €. 550 Accantonata quota di TFR ACCANTONAMENTO TFM Alla cessazione del mandato la società: • incassa la somma dall’Assicurazione (contratto stipulato entro il 31/12/2000) BANCA € 5.350 ERARIO C/RITENUTE 12,5% (su 400) € 50 a CREDITO VS/ASSICURATORE € 5.000 a PROVENTI FINANZIARI € 400 • rileva il pagamento del TFM (data certa anteriore) FONDO TFM a a a a diversi € 5.550 CASSA / BANCA € 4.156 ERARIO C/RITEN. 20% € 1.039 INPS C/RITENUTE € 335 CASO 2 – BENEFICIARIO: L’AMMINISTRATORE Pagato premio alla Compagnia assicurativa CREDITO PER ANTICIP. TFM a BANCA/CASSA €. 465 a FONDO TFM €. 465 Accantonata quota di TFM ACCANTONAMENTO TFM Alla cessazione del mandato la società: • stornato il Fondo TFM col credito per anticipi TFM FONDO TFM a CREDITO PER ANTICIP. TFM REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE €. 4.650 20 TASSAZIONE SEPARATA: a. necessaria di delibera con data certa anteriore all’inizio del mandato b. in mancanza: - amministratore: tassato in via ordinaria (cedolino) - società: deduc. per competenza (dottrina - per cassa la N.C. 125/95) Ritenute sul TFM – Beneficiario: A) la società: 1) la Compagnia applica: - contratti stipulati fino al 1995: ritenuta 12,5% “secca” sui rendimenti - contratti stipulati fino al 2000: ritenuta 12,5% “d’acconto” sui rendimenti - contratti stipulati dal 2001: nessuna ritenuta sui rendimenti 2) la società: applica la ritenuta 20% (se data certa anteriore) B) l’Amministratore: 1) la Compagnia: - di norma applica la ritenuta 20% (è possibile che la versi alla società, se questa vuole essere sostituto d’imposta, mentre versa il netto all’amministratore) - trattiene il 12,5% “secco” sui rendimenti (non vanno a tassazione separata) 2) la società: applica il contributo Inps (si fa riversare 1/3 a carico Ammin.). C) la società per il TFM; l’Amministratore per i rendimenti: - Compagnia trattiene il 12,5% “secco” sui rendimenti all’Ammin. (no RM) - la società applica la ritenuta 20% sul TFM Base imponibile ritenuta 20%: al netto dell’Inps a carico Ammin. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 21 PERDITE DI CAPITALE Società di capitale: soggette ad particolare disciplina delle perdite: 1. che riducono il capitale sociale per almeno 1/3 2. che portano il capitale sociale sotto il minimo legale (SI CONSIDERA IL CAPITALE SOCIALE, NON QUELLO “VERSATO”) PERDITE SUPERIORI A 1/3 DEL CAPITALE ⇒ perdita non superiore al terzo del capitale sociale • Capitale sociale €. 40.000 • Riserve 0 • Perdita d’esercizio €. 5.000 Art. 2446 c.1 (e 2482-bis) : non trova applicazione. ⇒ perdita superiore al terzo del capitale sociale Perdita d’esercizio €. 15.000 Art. 2446 c. 1 (e 2482-bis): trova applicazione L’assemblea può alternativamente deliberare: • l’immediata riduzione del capitale sociale per coprire integralmente la perdita d’esercizio (con la maggioranza per le modifiche statutarie) • il riporto a nuovo della perdita all’esercizio successivo Esercizio successivo: se le perdite in bilancio: • non sono ridotte a meno di 1/3: ripianamento intera perdita • sono ridotte a meno di 1/3:, l’assemblea non è obbligata a deliberare. Verifica della consistenza delle perdite (d’esercizio + pregresse): solo dopo l’utilizzo delle riserve. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 22 Caso1 • Capitale sociale €. 100.000 • Riserve €. 50.000 • Perdita €. 30.000 perdita residua: 0 Non si verifica il disposto dell’art. 2446 Caso2 • Capitale sociale €. 100.000 • Riserve €. 50.000 • Perdita €. 55.000 perdita residua: €. 5.000 La perdita residua non supera il terzo del capitale sociale (100 mil.); non si applica l’art.2446. Caso3 • Capitale sociale €. 100.000 • Riserve €. 10.000 • Perdita €. 60.000 perdita residua: €. 50.000 Presupposti previsti dall’articolo 2446. PERDITA CHE PORTA IL CAPITALE SOTTO IL MINIMO Art. 2447/2482-ter – Riduz. < minimo (€.10.000 Srl e €.120.000 Spa) Va deliberato alternativamente: - copertura (obbligo di azzeramento del cap. o di mera ricostituzione?) - trasformazione in società di persone (snc o sas) - scioglimento Caso1 • Capitale Sociale €. 50.000 (Srl) • Riserve €. 10.000 • Perdita d’esercizio €. 30.000 L’eccedenza di perdita non incide sul limite legale. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 23 Caso2 • Capitale €. 20.000 • Riserva €. 40.000 • Perdita d’esercizio €. 50.000 Scattano gli adempimenti previsti dall’art. 2447. DUBBI: non è chiaro se: 1) adempimenti per capitale < minimo legale a) Se scattino: • solo in presenza di perdita > 1/3 del capitale • oppure in qualsiasi caso in cui il capitale vada sotto il minimo b) Se vi sia: un obbligo inderogabile di azzeramento del capitale + successiva ricostituzione un mero obbligo “sostanziale” di ricostituzione del capitale entro termini ragionevoli (Trib. Di Genova sent. 12/02/2002) 2) situazione in caso di perdite: in Assemblea vada presentato: ⇒ anche il Conto Economico (che spiega l’origine della perdita) ⇒ sia sufficiente lo Stato Patrimoniale 3) Copertura perdite immediata o anche differita: la giurisprudenza: ha ritenuto assolti gli obblighi in presenza di “promessa di versamento” a fondo perduto da parte dei soci ove gli amministratori abbiano proceduto a verificare l’effettiva solvibilità dei soci; sugli stessi graverà in tal caso l’onere e di vigilare sul successivo versamento, eventualmente attivando il recupero coattivo. Utili infrannuali dell’anno in corso Ammesso considerarli nel computo della perdita complessiva (Cass. 5740 del 23/03/2004). REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 24 IL TERMINE “SENZA INDUGIO” Non dovrebbe superare 60 gg (Corte d’Appello di Milano, 15.5.1981 e 2.7.1985 - Tribunale di Milano 10.10.1984 e 18.1.1985). Problema se il termine decorre: • dalla “effettiva conoscenza” (approvaz. del bilancio da parte del CdA • dalla “conoscibilità” (obbligo di predisporre un bilancino infrannuale) Convocazione dell’Assemblea Deve menzionare la situazione di perdita e l’obbligo di assumere gli adempimenti conseguenti. Deposito della situazione contabile presso la Sede Lo Statuto può prevederne l’esonero in capo agli amministratori. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 25 PREMI ASSICURATIVI ASSICURAZIONI DI AMMINISTRATORI/DIRIGENTI DI SOCIETÀ A) a PURO RISCHIO: A.1) “inerenti” al rischio di impresa: coprono rischi propri della società (questa né è la beneficiaria) e pertanto: - non imponibili in capo al beneficiario - deducibili in capo alla società A.2) “non inerenti”: coprono rischi propri dell’amministratore/dirigente (questi ne è il beneficiario) e pertanto: - tassati al beneficiario - deducibili per datore di lavoro (quale reddito di lavoro/assimilato) Assicurazioni “inerenti”: - RC terzi per danni provocati da amministratori/dirigenti (senza colpa – RM 178/2003) - rischio infortuni “professionali” (CM 326/97) non coperti dall’INAIL Pertanto ove alternativamente: - beneficiario sia l’amministratore/dirigente (non per danni imputabili direttamente a lui stesso, anche in via di rivalsa, né per infortuni sul lavoro eccedenti la copertura Inail) - il contratto abbia copertura “promiscua” tra “inerenti” e “non inerenti”, senza dettaglio dei relativi premi ritornano tra quelle “non inerenti” per l’intero importo. Assicurazioni “non inerenti”: - rischi “extra-professionali” Esempi: - rischio “puro” vita (CM 326/97) - infortuni non professionali (incidenti domestici, ecc.) REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 26 Polizza key-man: • in teoria è prevedibile • in pratica la Compagnia non analizza la “redditività” dell’impresa e pertanto il premio non è commisurato al rischio di perdita del reddito da parte dell’impresa B) a CAPITALIZZAZIONE In generale rappresentano un investimento finanziario. - polizza TFR e TFM - polizze “vita a capitalizzazione” (non anche il puro “rischio vita”) B.1) Beneficiaria la società Non sono “costi” ma crediti verso la Compagnia assicurativa B.2) Beneficiario l’amministratore/dirigente Sono “costi” di lavoro dipendente/assimilato, essendo tassati in capo al beneficiario. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 27 POSTE IN VALUTA ESTERA e DERIVATI Sono abrogati: - l’accantonamento rischi su cambi (decreto IRES) - la rilevanza fiscale della conversione in Euro (D.lgs. 38/05) N.B.: il fondo rischi su cambi non deve più comparire a bilancio (se il fondo è stato dedotto fiscalmente la sua eliminazione sarà tassata). A decorrere dal 2005, pertanto: CIVILISTICAMENTE: vanno convertite: 1) Attivo non immobilizzato, passivo e conto economico: al tasso di cambio “a pronti” al 31/12 (come da prospetti di Borsa) 2) Immobilizzazioni (finanziarie e non): al minore tra tasso “a pronti”: - al momento dell’acquisto - al termine dell’esercizio (se si ritiene durevole) FISCALMENTE: a) utili/perdite su cambi “non realizzati” (tasso di cambio al 31/12) - sono fiscalmente irrilevanti - necessita applicare la fiscalità differita/anticipata - ed il quadro RV b) utili/perdite su cambi “realizzati” - fiscalmente rilevanti Esempi: - conto corrente in valuta estera: monetario (cambio al 31/12) - azioni immobilizzate in mercati esteri (in valuta): non monetario REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 28 Utili/perdite “realizzati” e non: opportuno creare conti distinti per differenziare il trattamento fiscale Riserva di utili su cambi: da accantonare ad una riserva indisponibile (utilizzabile a copertura perdite) Utile d’esercizio: €. 10.000 include utile su cambi di €. 4.000 Utile d’esercizio a Riserva legale Ris. Utili su cambi 500 4.000 Riserva straordinaria 5.500 Nota integrativa: deve evidenziare: - incrementi/utilizzi della riserva - sua possibilità di utilizzo - rischio paese dei crediti in valuta - variazioni significative dei tassi dopo la chiusura dell’esercizio Conti correnti in valuta: si ne consiglia la gestione - con contabilità “plurimonetaria” (art. 110 c. 2 Tuir) - e conversione “unica” dei saldi al 31/12. In sua assenza occorrerà operare come segue: - incassi: ai versamenti sul C/C si applica il cambio “a pronti” - aggiornamento del “costo di carico” delle valute (Lifo, fifo, costo medio ponderato) - prelievi: ai pagamenti in valuta si applica il criterio Lifo, fifo, costo medio ponderato come sopra determinato. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 29 STRUMENTI DERIVATI Contabilizzazione: nei Conti d’ordine (cd. “operazioni fuori bilancio”) Valutazione ASPETTI FISCALI: se il derivato ha finalità: a) DI COPERTURA: i relativi componenti positivi/negativi: • derivanti “da valutazione” o “da realizzo” • sono fiscalmente rilevanti secondo le stesse regole che disciplinano i componenti positivi e negativi coperti Es.: utile/perdita su cambi su un credito estero: - fino al pagamento (“realizzo”): non sono rilevanti e pertanto non lo è neppure l’utile/perdita sul derivato a copertura - al realizzo: l’utile/perdita su cambio è rilevante e pertanto lo è anche l’utile/perdita sul derivato (anche se non ancora “chiuso” al 31/12 e pertanto solo stimato). REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 30 b) SPECULATIVA: i componenti positivi/negativi derivanti: • da valutazione: occorre distinguere se in bilancio l’impresa: valuta contabilmente tali operazioni: utili/perdite sono rilevanti anno per anno (quale differenza tra il valore del contratto alla stipula - o al 31/12 dell’anno precedente – e quello al 31/12 dell'esercizio) non valuta contabilmente tali operazioni: utili/perdite stimate non sono rilevanti (lo saranno solo al realizzo) • da realizzo: rilevano ordinariamente per competenza. Esempio1 - swap di copertura su TASSI di INTERESSE In data 1/07 si stipula: • un finanziamento zero coupon (a rata unica) per €. 1.000.000 al tasso Euribor a 6 mesi + 1% di spread, pari al 3,5% alla data di sottoscrizione • un interest rate swap su €. 1.000.000 che sterilizza gli incrementi di tasso rispetto a quello del mutuo superiori all’1% (premio dello swap €. 5.000). Se il tasso al 30/06 dell’anno successivo sarà: - superiore a 4,5% (cioè 3,5% + 1%): l’eccedenza di interessi sarà coperta dal derivato - inferiore a 2,5% (cioè 3,5% - 1%): i minori interessi saranno comunque “dovuti” dall’impresa, in applicazione del derivato - tra 2,5% ed il 4,5%: il derivato non si attiva (in tale range il rischio di aumento/diminuzione tasso è a carico dell’impresa). In sostanza l’impresa si garantisce che sopporterà un massimo di €. 45.000 (ed un minimo di €. 25.000) di interessi. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 31 In bilancio si iscrive: a) alla sottoscrizione: Commissioni a Banca 5.000 (Conto economico) b) al 31/12: si supponga che il tasso sia salito al 6%: Conti d‘ordine: 10.000 Interessi da ricevere a Crediti per interessi 10.000 [pari al solo rischio non coperto: 1% x 1.000.000] Se il tasso è salito a meno del 4,5% o è sceso, nulla andrà indicato. Nota integrativa: va indicato il fair value dello swap, unitamente alle informazioni sulla sua natura (di copertura) ed entità. c) al 30/06/n+1: il tasso sia salito al 5%; si contabilizza: c.1) gli interessi pagati sul finanziamento: Interessi passivi a Banca 50.000 c.2) la perdita: • su tassi “coperta” pari a €. 10.000 [cioè (4,5% - 3,5%) x 1.000.000] (viene controbilanciata dall’utile sullo swap) • su tassi “non coperta” per €. 5.000 [cioè (5% - 4,5%) x 1.000.000] Interessi attivi a Banca 10.000 Interessi passivi a Banca 5.000 VARIANTE: SWAP SPECULATIVO Se lo swap non viene stipulato a fronte di un a posizione debitoria: se il tasso al 30/06 dell’anno successivo sarà: - superiore a 4,5%: l’eccedenza di interessi sarà pagata dal derivato - inferiore a 4,5%: la differenza sarà “dovuta” dall’impresa, in applicazione del derivato REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 32 Scritture contabili: a) alla sottoscrizione: Commiss. a Banca 5.000 b) al 31/12: si supponga che il tasso sia sceso al 4%: Conti d‘ordine: 5.000 Interessi da ricevere a Crediti per interessi 5.000 [pari all’intero rischio: (4,5% - 4%) x 1.000.000] Se il tasso è salito a meno oltre lo 4,5%, nulla andrà indicato. Nota integrativa: va indicato il fair value dello swap, unitamente alle informazioni sulla sua natura (di copertura) ed entità. Fair value: è pari al valore di mercato del contratto e quindi il prezzo da pagare per il subentro (pari al guadagno presunto in quel momento, corretto delle variazioni attese fino a scadenza); se al 31/12: • il tasso è al 4%: è un valore negativo di - 5.000 • il tasso è al 6%: è un valore positivo di - 15.000 Di norma è comunicato dall’intermediario finanziario. d) al 30/06/n+1: il tasso sia salito al 5%; si contabilizza la perdita definitiva su tassi per €. 5.000 [cioè (5% - 4,5%) x 1.000.000] Interessi passivi a Banca 5.000 Discorso del tutto analogo per le cessioni “a termine” (cd. future) di valuta o titoli. Esempio2 - swap di copertura su CAMBI Fornitura al 1/12/2010 negli USA per $ 1.000.000 al tasso di parità (1 $ = 1 €). REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 33 Si stipula uno swap per pari importo al tasso 0,9 $/€ (si rischia di incassare al minimo €. 900.000). In bilancio si iscrive nei Conti ‘ordine: 100.000 Valute da ricevere a Crediti per valute 100.000 Al momento dell’incasso il dollaro è sceso a 0,7; la perdita: • su cambi di €. 200.000: viene controbilanciata dall’utile sullo swap • su cambio non coperta per €. 100.000: va dedotta a conto economico. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 34 RIADDEBITI ¾ RIADDEBITI NON “ACCESSORI” A OPERAZIONI PRINCIPALI 1) MANDATO “SENZA RAPPRESENTANZA” A) IVA Stessa natura del costo riaddebitato e quindi (RRMM 6/1998, 146/1999, 35/2001, 168/2002, 250/2002, 261/2002, 10/2005): • stesso regime Iva (imponibilità, non imponibilità, esclusione o esenzione) • stessa aliquota Iva Esempio1: agenzia d’affari che acquista uno spazio in una fiera per conto di una azienda cliente sostiene una spesa di €. 1.000 + Iva 20%: - detrae l’Iva - riaddebita la spesa applicando la medesima Iva 20% (detraibile per l’azienda cliente), oltre alla mediazione Se il riaddebito non è analitico (non distingue le diverse voci addebitate) si applica l’Iva 20%. Bene ad Iva “oggettivamente” indetraibile (RM 10/2005) Il mandatario rimane neutrale rispetto alle ipotesi di in detraibilità oggettiva, che deve gravare sul mandante. Esempio2: società A, controllata dalla società B, paga le spese di albergo di un cliente della soc. B: Mandatario – soc. A • detrae l’Iva (il 100% dell’Iva addebitata per l’albergo del cliente del mandante) • riaddebita alla stessa aliquota alla società B (aliquota 10% sulle spese di albergo) REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 35 Mandante – soc. B • non detrae l’Iva (Iva 10% sul pernotto del proprio cliente non è detraibile). N.B.: analoga conclusione ove fosse B ad accollarsi direttamente la spesa. In tal caso, tuttavia la spesa alberghiera potrà (dipende dagli accordi contrattuali) configurarsi quale “onere accessorio” all’operazione commerciale di B: applicherà la stessa aliquota dell’operazione principale e non potrà detrarre l’Iva sul pernotto del cliente (v. oltre). B) REDDITI GESTIONE A STATO PATRIMONIALE Anche per i redditi il mandatario rimane “neutrale” (non contabilizza un “costo” per gli esborsi, ma un “credito” verso il mandatario). Trova numerose applicazioni in presenza di uno “specifico” mandato a procurarsi un bene o un servizio attribuito ad un soggetto che non lo “trasforma” all’interno della sua attività. Esempio3: nell’esempio1, la società che riaddebita il costo per lo stand fieristico contabilizza: Ricevuta fattura dall’Ente Fiera Diversi a Debiti vs/fornitori Crediti vs/Mandante Iva a credito 1.200 1.000 200 Riaddebitato il costo al mandante Crediti a Diversi 1.320 Crediti vs/Mandante 1.000 Ricavi 100 Iva a credito 220 Iva 20% su : • riaddebito di 1.000 • maggiorazione di 100 BENI PARZIALMENTE DEDUCIBILI Analogamente all’Iva indetraibile, non trovano applicazione i casi di indeducibilità “oggettiva”, ove applicabili Esempio4: il riaddebito del noleggio di un’autovettura per €. 5.000 non avrà riflessi sul mandatario (che, peraltro, contabilizza un credito e non un costo), ma solo sul mandante. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 36 Ritenuta: è sostituto di imposta chi materialmente “paga” (il mandatario – CM 203/1994) 2) AL DI FUORI DI UN “MANDATO” E’ il classico caso dell’impresa che, per fornire un “pacchetto” completo di servizi alla clientela, acquisisce a sua volta servizi da terzi (lo fa nel suo esclusivo interesse). CONCETTO DI “MANDATO”: si rientra nella fattispecie quando si agisce: indifferentemente in nome proprio o di terzi (rispettivamente senza e con rappresentanza) ma “per conto terzi” (e non nel proprio interesse). Non vi si rientra, al contrario, ove si sia in presenza genericamente di un incarico a fornire un “servizio completo” e l’acquisto del mandatario si configuri come strumentale alla sua attività propria (che agisce pertanto “per conto proprio”). Esempio5: l’avvocato che ha l’incarico di patrocinare il cliente in Cassazione, non ha un “mandato” specifico per la spesa dell’albergo per il pernotto a Roma; la spesa è sostenuta nel “proprio interesse”. L’Agenzia parla di “spese per la produzione del proprio reddito” proprio (RM 20/98). A) IVA Bene/servizi con Iva oggettivamente detraibile: • per addebiti “specifici” e scindibili dal servizio complessivamente offerto (non accessori) • sia il riaddebito che il servizio principale hanno aliquota e regime Iva propria Esempio6: ad una Srl che allestisce le fiere è richiesto sia l’allestimento dello stand sia la messa a disposizione di servizi accessori, che la Srl acquisisce da terzi. La Srl addebiterà separatamente tali servizi, applicando l’aliquota propria, separatamente dall’allestimento dello stand. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 37 Bene/servizi ad Iva “oggettivamente” indetraibile (RM 168/2002): a) se bene oggetto della “attività propria”: • detrazione Iva • riaddebito stessa aliquota Esempio7: società che organizza convegni che acquista prestazioni alberghiere da inserire nei pacchetti forniti ad aziende clienti sostiene spese per alloggio di €. 1.000 + Iva 10%: - detrae l’Iva - riaddebita tali prestazioni separatamente dalle altre ed applica l’Iva 10% (indetraibile per le aziende clienti) b) se non oggetto della “attività propria”: • Iva indetraibile • riaddebito Iva 20% Esempio8: nel caso sopra, si supponga che il mandatario non sia una agenzia turistica ma una società controllata dal mandante, che le ha commissionato l’organizzazione del convegno.. La controllata mandataria: - registra l’esborso per €. 1.100 (l’Iva è indetraibile e diviene costo accessorio) - riaddebita la spesa per €. 1.100 + Iva 20% B) REDDITI Si distingue tra (RM 377/02): B.1) RIDUZIONE DEL COSTO: E’ il caso del riaddebito forfettario di costi comuni Esempio9: • professionista sostiene costi per utenze di studio per €. 3.000 • riaddebita parte di tali utenze per €.1.000 agli altri professionisti ospitati nello studio il titolare dello studio potrà dedurre utenze per €. 2.000 (€. 3.000 – €. 1.000). REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE 38 Se il riaddebito è analitico è possibile applicare l’Iva propria delle diverse utenze addebitate (es: energia elettrica 10%; riscaldamento: 20%, ecc.) B.2) GESTIONE A STATO PATRIMONIALE Come nel caso del mandato. 3) MANDATO “CON RAPPRESENTANZA” Il documento non è intestato al mandatario che pertanto: • non detrae l’Iva • non deduce ai fini rediti rimanendo tali aspetti di competenza del mandante. ¾ RIADDEBITI “ACCESSORI” AD OPERAZIONI PRINCIPALI Stesso regime prestazione principale. Esempio10: riaddebito del trasporto in sede di cessione di un bene; al trasporto si applica aliquota e regime Iva del bene ceduto. REDAZIONE FISCALE - a cura del Dott. ANDREA CIRRINCIONE