Testo Unificato delle entrate tributarie e patrimoniali

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Testo Unificato delle entrate tributarie e patrimoniali
Città di Lainate
Provincia di Milano
TESTO UNIFICATO DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
_
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 dell’11/03/2010, esecutiva.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie
1
SOMMARIO
PARTE PRIMA ................................................................................................................................................................ 8
PRINCIPI GENERALI.................................................................................................................................................... 8
TITOLO I....................................................................................................................................................................... 8
DISPOSIZIONI GENERALI ......................................................................................................................................... 8
Art. 1 - Natura e ambito di applicazione................................................................................................................... 8
Art. 2 - Principi generali........................................................................................................................................... 8
TITOLO II...................................................................................................................................................................... 9
STATUTO DEL CONTRIBUENTE ............................................................................................................................. 9
CAPO I........................................................................................................................................................................... 9
PRINCIPI GENERALI .................................................................................................................................................. 9
Art. 3 - Chiarezza delle norme regolamentari........................................................................................................... 9
Art. 4 - Certezza delle norme .................................................................................................................................... 9
Art. 5 - Chiarezza nella motivazione degli atti e degli avvisi.................................................................................... 9
Art. 6 - Pubblicità dei provvedimenti comunali ........................................................................................................ 9
Art. 7 - Diritto all’informazione per via telematica .................................................................................................. 9
Art. 8 - Semplificazione degli adempimenti tributari ................................................................................................ 9
Art. 9 - Avviso bonario ............................................................................................................................................ 10
CAPO II ....................................................................................................................................................................... 10
RAPPORTO CON I CONTRIBUENTI ....................................................................................................................... 10
Art. 10 - Informazione, comunicazione, pubblicità, correttezza e buona fede ........................................................ 10
Art. 11 - Comunicazioni al servizio tributi.............................................................................................................. 10
Art. 12 - Assistenza al contribuente......................................................................................................................... 11
Art. 13 - Rapporti con i cittadini residenti all’estero .............................................................................................. 11
Art. 14 - Dichiarazioni e comunicazioni ................................................................................................................. 11
CAPO III ...................................................................................................................................................................... 11
DIRITTO DI INTERPELLO........................................................................................................................................ 11
Art. 15 - Oggetto del presente capo ........................................................................................................................ 11
Art. 16 - Diritto di interpello................................................................................................................................... 11
Art. 17 - Istanza di interpello .................................................................................................................................. 12
Art. 18 - Competenze in materia di interpello......................................................................................................... 12
Art. 19 - Effetti dell’interpello................................................................................................................................. 12
TITOLO III .................................................................................................................................................................. 13
CONTROLLI............................................................................................................................................................... 13
CAPO I......................................................................................................................................................................... 13
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO................................................................................................................ 13
Art. 20 - Avviso di accertamento ............................................................................................................................. 13
Art. 21 - Poteri istruttori dell’ente e accertamento induttivo.................................................................................. 13
Art. 22 – Notificazione ............................................................................................................................................ 14
CAPO II ....................................................................................................................................................................... 14
ACCERTAMENTO CON ADESIONE....................................................................................................................... 14
Art. 23 - Definizione degli accertamenti ................................................................................................................. 14
Art. 24 - Competenza all’accertamento con adesione............................................................................................. 14
Art. 25 - Elementi oggetto di accertamento con adesione....................................................................................... 14
Art. 26 - Avvio del procedimento............................................................................................................................. 15
Art. 27 - Istanza del contribuente preliminare all’avviso di accertamento............................................................. 15
Art. 28 - Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento................................................................... 15
Art. 29 - Atto di accertamento con adesione ........................................................................................................... 16
Art. 30 - Perfezionamento dell’atto di accertamento con adesione ........................................................................ 16
Art. 31 - Versamento delle somme........................................................................................................................... 16
Art. 32 - Effetti dell’accertamento con adesione..................................................................................................... 16
CAPO III SANZIONI E INTERESSI........................................................................................................................... 17
Art. 33 - Oggetto delle norme.................................................................................................................................. 17
Art. 34 – Criteri di determinazione della sanzione ................................................................................................. 17
Art. 35 - Contestazione delle sanzioni..................................................................................................................... 17
Art. 36 - Irrogazione immediata.............................................................................................................................. 18
Art. 37 – Misura delle sanzioni ............................................................................................................................... 19
Art. 38 – Ravvedimento ........................................................................................................................................... 20
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Art. 39 – Interessi.................................................................................................................................................... 20
Art. 40 - Violazioni formali ..................................................................................................................................... 20
CAPO IV RAVVEDIMENTO OPEROSO .................................................................................................................. 20
Art. 41 – Oggetto..................................................................................................................................................... 20
Art. 42 - Cause ostative........................................................................................................................................... 20
Art. 43 - Ravvedimento per versamenti irregolari od omessi e per altre violazioni ............................................... 20
Art. 44 – Procedura................................................................................................................................................. 21
CAPO V AUTOTUTELA............................................................................................................................................ 21
Art. 45 - Potere di autotutela .................................................................................................................................. 21
Art. 46 - Annullamento e revoca d’ufficio ............................................................................................................... 21
Art. 47 - Rinuncia all’imposizione .......................................................................................................................... 21
Art. 48 - Ipotesi di esercizio del potere di autotutela .............................................................................................. 22
Art. 49 – Priorità..................................................................................................................................................... 22
Art. 50 - Organo competente................................................................................................................................... 22
Art. 51 - Atti e adempimenti dell’Organo competente e degli Uffici....................................................................... 22
TITOLO IV GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE........................................................ 23
CAPO I GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI .............................................................................................. 23
Art. 52 - Forme di gestione delle entrate ................................................................................................................ 23
Art. 53 - Gestione della riscossione ........................................................................................................................ 23
Art. 54 - Limiti di esenzione .................................................................................................................................... 24
Art. 54 bis - Limiti di esenzione – pagamenti su denuncia e/o versamento diretto da parte del contribuente........ 24
Art. 54 tris - Limiti di esenzione – Rimborsi, pagamenti conseguenti ad attività di controllo da parte degli uffici
comunali.................................................................................................................................................................. 24
Art. 54 quater - Limiti di esenzione – Recupero credito per tributi nei confronti di soggetti sottoposti a procedure
concorsuali.............................................................................................................................................................. 24
Art. 55 - Il funzionario responsabile ....................................................................................................................... 25
Art. 56 - Difesa e rappresentanza ........................................................................................................................... 25
Art. 57 - La notifica degli atti di riscossione........................................................................................................... 25
Art. 58 - Ingiunzione fiscale: efficacia e termini ..................................................................................................... 25
Art. 58 bis – Accertamento ed Ingiunzione fiscale: spese e maggiorazioni ............................................................ 26
Art. 59 - Espropriazione forzata ............................................................................................................................. 26
Art. 60 - Spese relative a procedure esecutive ........................................................................................................ 26
CAPO II RATEAZIONE DELLE SOMME DA VERSARE ....................................................................................... 28
Art. 61 - Oggetto delle norme.................................................................................................................................. 28
Art. 62 – Principi generali ...................................................................................................................................... 28
Art. 63 – Procedura................................................................................................................................................. 28
Art. 64 – Rate e garanzie......................................................................................................................................... 29
CAPO III COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI ................................................................... 30
Art. 65 – Oggetto..................................................................................................................................................... 30
Art. 66 - Compensazione verticale .......................................................................................................................... 30
Art. 67 - Compensazione orizzontale ...................................................................................................................... 30
Art. 68 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione.................................................................................. 30
PARTE SECONDA ........................................................................................................................................................ 31
DISPOSIZIONI PARTICOLARI ................................................................................................................................. 31
TITOLO V ENTRATE TRIBUTARIE............................................................................................................................ 31
PARTE I REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI .................................................... 31
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ......................................................................................................................... 31
Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento....................................................................................... 31
Art. 2 - Presupposto oggettivo................................................................................................................................ 31
Art. 3 - Presupposto soggettivo .............................................................................................................................. 31
CAPO II FABBRICATI............................................................................................................................................... 34
Art. 4 - Definizione.................................................................................................................................................. 34
CAPO III BASE IMPONIBILE ................................................................................................................................... 35
Art. 5 - Fabbricati A, B, C, D.................................................................................................................................. 35
Art. 6 - Fabbricati in costruzione............................................................................................................................ 35
Art. 7 - Rendita presunta ......................................................................................................................................... 36
Art. 8 - Rendita definitiva........................................................................................................................................ 36
Art. 9 - Fabbricati costruiti abusivamente .............................................................................................................. 36
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Art. 10 - Fabbricati rurali e di interesse storico ..................................................................................................... 36
Art. 11 - Norma antielusiva..................................................................................................................................... 38
CAPO IV ABOLIZIONE ............................................................................................................................................. 38
Art. 12 - Abitazione principale................................................................................................................................ 38
Art. 13 - Abitazione costituita da due unità immobiliari......................................................................................... 39
Art. 14 - Pertinenze ................................................................................................................................................. 39
CAPO V RIDUZIONI.................................................................................................................................................. 40
Art. 15 - Riduzione e detrazioni dell’imposta.......................................................................................................... 40
Art. 16 - Fabbricati inagibili o inabitabili .............................................................................................................. 40
Art. 16bis – Qualificazione fabbricati del centro storico ........................................................................................ 41
Art. 16ter – Abitazioni non locate ........................................................................................................................... 41
Art. 16quater – Fabbricati invenduti ...................................................................................................................... 41
CAPO VI ESENZIONI ................................................................................................................................................ 41
Art. 17 - Esenzioni................................................................................................................................................... 41
CAPO VII AREE FABBRICABILI ............................................................................................................................. 42
Art. 18 - Definizione................................................................................................................................................ 42
CAPO VIII BASE IMPONIBILE ................................................................................................................................ 42
Art. 19 - Determinazione della base imponibile, buona fede del Contribuente, adeguamento automatico delle
stime ........................................................................................................................................................................ 42
Art. 20 - Utilizzazione edificatoria dell’area – demolizione del fabbricato – interventi di restauro, ristrutturazione
edilizia e urbanistica ............................................................................................................................................... 44
Art. 21 - Diritto di superficie costituito sull’area fabbricabile ............................................................................... 44
Art. 22 - Area fabbricabile contigua a terreno agricolo ......................................................................................... 44
CAPO IX AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI - RIMBORSI......................................................................................... 44
Art. 23 - Area fabbricabile in condizioni di inedificabilità ..................................................................................... 44
CAPO X TERRENI AGRICOLI.................................................................................................................................. 45
Art. 24 - Definizione................................................................................................................................................ 45
CAPO XI BASE IMPONIBILE ................................................................................................................................... 45
Art. 25 - Base imponibile......................................................................................................................................... 45
CAPO XII AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI ............................................................................................................. 45
Art. 26 - Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli .................................................... 45
CAPO XIII ESENZIONI.............................................................................................................................................. 45
Art. 27 - Esenzioni................................................................................................................................................... 45
CAPO XIV VERSAMENTO E SOGGETTI OBBLIGATI ......................................................................................... 46
Art. 28 - Periodo di possesso dell’immobile ........................................................................................................... 46
Art. 29 - Versamenti dell’ICI dovuta nell’anno d’imposta...................................................................................... 46
Art. 30 - Importi minimi .......................................................................................................................................... 46
Art. 31 - Soggetti obbligati ad effettuare il versamento .......................................................................................... 46
Art. 32 - Ipotesi di contitolarità .............................................................................................................................. 46
Art. 33 - Modalità di versamento ............................................................................................................................ 46
Art. 34 - Modalità di compilazione del bollettino di versamento ............................................................................ 46
Art. 35 - Rimborsi.................................................................................................................................................... 47
CAPO XV DICHIARAZIONI ..................................................................................................................................... 47
Art. 36 - Dichiarazione ........................................................................................................................................... 47
Art. 37 – Soggetti obbligati alla dichiarazione ....................................................................................................... 48
Art. 38 – Termini di presentazione delle dichiarazioni ........................................................................................... 48
CAPO XVI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ............................................................................................ 48
Art. 39 - Norme di rinvio......................................................................................................................................... 48
Art. 40 - Entrata in vigore....................................................................................................................................... 48
PARTE II REGOLAMENTO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF..................................................... 49
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ......................................................................................................................... 49
Art. 1 - Finalità e contenuto del regolamento ......................................................................................................... 49
Art. 2 - Istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF....................................................................................... 49
CAPO II DETERMINAZIONE, ESENZIONE E VERSAMENTO ............................................................................ 49
Art. 3 - Determinazione dell’aliquota ..................................................................................................................... 49
Art. 4 - Versamento ................................................................................................................................................. 49
PARTE III REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L’APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA ......................................................................................................... 50
CAPO I........................................................................................................................................................................ 50
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FINALITA’ E CONTENUTO ..................................................................................................................................... 50
Art. 1 - Finalità e contenuto del regolamento ......................................................................................................... 50
Art. 2 - Tipologie di occupazioni............................................................................................................................. 50
CAPO II ...................................................................................................................................................................... 50
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE SUL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AD OCCUPARE SUOLO
PUBBLICO.................................................................................................................................................................. 50
Art. 3 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione ......................................... 50
Art. 4 - Domanda di concessione e/o autorizzazione .............................................................................................. 51
Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo .................................................................... 51
Art. 6 - Istruttoria.................................................................................................................................................... 51
Art. 7 - Conclusione del procedimento.................................................................................................................... 52
Art. 8 - Concessione e/o autorizzazione .................................................................................................................. 52
Art. 9 - Cauzione ..................................................................................................................................................... 53
Art. 10 - Occupazioni d'urgenza.............................................................................................................................. 54
Art. 11 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.......................................................................................... 54
Art. 12 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione ..................................................................................... 55
Art. 13 - Revoca della concessione e/o autorizzazione ........................................................................................... 55
Art. 14 - Obblighi del concessionario .................................................................................................................... 55
Art. 15 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive ......................................................................... 56
Art. 16 – Occupazione del sottosuolo e soprassuolo.............................................................................................. 56
Art. 16bis - Costruzione gallerie sotterranee ......................................................................................................... 56
Art. 17 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante..................................... 57
CAPO III ..................................................................................................................................................................... 57
DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA ............................................................................................................ 57
Art. 18 - Contenuto del presente capo del regolamento......................................................................................... 57
Art. 19 - Classificazione del Comune..................................................................................................................... 57
Art. 20 - Suddivisione del territorio in categorie ................................................................................................... 57
Art. 21 - Tariffe ...................................................................................................................................................... 57
Art. 22 - Soggetti passivi ........................................................................................................................................ 58
Art. 23 – Denunce ................................................................................................................................................... 58
Art. 24 - Criterio di applicazione della tassa .......................................................................................................... 58
Art. 25 - Misura dello spazio occupato ................................................................................................................... 59
Art. 26 - Passi carrabili .......................................................................................................................................... 59
Art. 27 - Autovetture per trasporto pubblico........................................................................................................... 59
Art. 28 - Distributori di carburante......................................................................................................................... 59
Art. 29 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi e generi vari ...................................................................... 60
Art. 30 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento -..................................................................... 60
Art. 31 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo ..................................................................................................... 60
Art. 32 - Maggiorazioni della tassa......................................................................................................................... 60
Art. 33 - Riduzione della tassa per le occupazioni permanenti............................................................................... 61
Art. 34 - Riduzione della tassa per le occupazioni temporanee .............................................................................. 61
Art. 35 - Esenzione dalla tassa................................................................................................................................ 62
Art. 36 - Esclusione dalla tassa............................................................................................................................... 63
Art. 37 - Versamento della tassa ............................................................................................................................. 63
Art. 38 - Rimborsi.................................................................................................................................................... 64
Art. 39 - Controlli.................................................................................................................................................... 64
Art. 40 – Sanzioni tributarie e interessi ................................................................................................................. 64
Art. 41 – Sanzioni amministrative .......................................................................................................................... 64
Art. 42 - Riscossione coattiva.................................................................................................................................. 64
Art. 43 - Norme finali .............................................................................................................................................. 64
Art. 44 - Entrata in vigore....................................................................................................................................... 64
PARTE IV REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’, DELLE AFFISSIONI E PER
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI ................................................................................................................................................................... 66
CAP I ........................................................................................................................................................................... 66
DISPOSIZIONI GENERALI ....................................................................................................................................... 66
Art. 1 - Oggetto del regolamento............................................................................................................................. 66
Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione............................................................................................................. 66
CAPO II ....................................................................................................................................................................... 66
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ ......................................................................................................................... 66
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Art. 3 - Disciplina generale degli impianti pubblicitari.......................................................................................... 66
Art. 4 - Tipologia dei mezzi pubblicitari ................................................................................................................. 67
Art. 5 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione ....................................................................... 68
Art. 6 - Autorizzazioni ............................................................................................................................................. 68
Art. 7 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.................................................................................................... 69
Art. 8 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità................................................................................. 69
Art. 9 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade.......................................................................... 70
CAPO III ...................................................................................................................................................................... 71
DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI............................................................................................................................ 71
Art. 10 - Finalità ..................................................................................................................................................... 71
Art. 11 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico........................................................................................ 71
Art. 12 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio .................................................................................... 72
CAPO IV...................................................................................................................................................................... 73
IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ................................................................................... 73
Art. 13 - Criteri generali ......................................................................................................................................... 73
Art. 14 - La pubblicità esterna ................................................................................................................................ 74
Art. 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni..................................................................................................... 75
CAPO V ....................................................................................................................................................................... 76
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI..... 76
DISCIPLINA GENERALE.......................................................................................................................................... 76
Art. 16 - Applicazione dell'imposta e del diritto...................................................................................................... 76
Art. 17 - Classificazione del Comune...................................................................................................................... 76
Art. 18 - La deliberazione delle tariffe .................................................................................................................... 76
CAPO VI...................................................................................................................................................................... 76
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA ..................................................................................................... 76
Art. 19 - Presupposto dell'imposta .......................................................................................................................... 76
Art. 20 - Soggetto passivo ....................................................................................................................................... 77
Art. 21 - Modalità di applicazione dell'imposta...................................................................................................... 77
Art. 22 - Dichiarazione ........................................................................................................................................... 78
Art. 23 - Rettifica ed accertamento d'ufficio ........................................................................................................... 79
Art. 24 - Pagamento dell'imposta e del diritto ........................................................................................................ 79
CAPO VII .................................................................................................................................................................... 80
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE ........................................................................................................... 80
Art. 25 - Tariffe ....................................................................................................................................................... 80
Art. 26 - Pubblicità ordinaria ................................................................................................................................. 80
Art. 27 - Pubblicità ordinaria con veicoli ............................................................................................................... 80
Art. 28 - Pubblicità con veicoli dell'impresa........................................................................................................... 81
Art. 29 - Pubblicità con pannelli luminosi .............................................................................................................. 81
Art. 30 - Pubblicità con proiezioni.......................................................................................................................... 81
Art. 31 - Pubblicità varia ........................................................................................................................................ 81
Art. 32 - Imposta sulla pubblicità - riduzioni .......................................................................................................... 82
Art. 33 - Imposta sulla pubblicità - esenzioni.......................................................................................................... 82
CAPO VIII ................................................................................................................................................................... 83
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE ........................................................................................ 83
Art. 34 - Tariffe - applicazione e misura ................................................................................................................. 83
Art. 35 - Tariffa - Riduzioni..................................................................................................................................... 84
Art. 36 - Diritto - esenzioni ..................................................................................................................................... 84
CAPO IX...................................................................................................................................................................... 85
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE................................................................................................................ 85
Art. 37 - Sanzioni tributarie .................................................................................................................................... 85
Art. 38 - Sanzioni Amministrative ........................................................................................................................... 85
Art. 39 - Riscossione coattiva.................................................................................................................................. 86
Art. 40 - Entrata in vigore - effetti - disciplina transitoria...................................................................................... 86
PARTE V REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE ................ 86
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ......................................................................................................................... 86
Art. 1 - Oggetto del regolamento............................................................................................................................. 86
Art. 2 - Istituzione della tariffa................................................................................................................................ 86
Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore............................................................................ 87
Art. 4 - Presupposto della tariffa e soggetti passivi ................................................................................................ 87
CAPO II DETERMINAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA TARIFFA................................................................. 88
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Art. 5 - Termini per l’applicazione della tariffa...................................................................................................... 88
Art. 6 - Determinazione della tariffa ....................................................................................................................... 89
Art. 7 - Articolazione della tariffa ........................................................................................................................... 89
Art.8 - Classificazione delle utenze non domestiche ............................................................................................... 89
Art. 9 - Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche................................. 90
Art. 10 - Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche........................ 90
Art. 11 - Determinazione del numero degli occupanti ............................................................................................ 91
Art. 12 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.......................................................................................... 91
Art. 13 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche................................................................................... 91
Art. 14 - Tariffa giornaliera di smaltimento............................................................................................................ 92
Art. 15 - Esclusioni.................................................................................................................................................. 92
Art. 16 - Riduzioni ................................................................................................................................................... 93
Art. 17 - Determinazione dei criteri per la concessione delle riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati
utenze domestiche ................................................................................. 93
Art. 18 - Determinazione dei criteri per la concessione delle riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati
utenze non domestiche ................................................................. 94
Art. 19 - Misura massima di applicazione delle riduzioni. ..................................................................................... 94
Art. 20 - Esenzioni e agevolazioni a carattere sociale ............................................................................................ 94
CAPO III DICHIARAZIONI E RAPPORTI CON GLI UTENTI ................................................................................ 95
Art. 21 - Adempimenti a carico degli utenti ............................................................................................................ 95
Art. 22 - Riscossione della tariffa............................................................................................................................ 95
Art. 23 - Rimborsi.................................................................................................................................................... 96
Art. 24 - Attività di controllo, accertamento e recupero. ........................................................................................ 96
Art. 25 – Cooperazione tra enti.............................................................................................................................. 97
Art. 26 - Sanzioni..................................................................................................................................................... 97
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI ............................................................................................................................. 98
Art. 27 - Norme di rinvio......................................................................................................................................... 98
Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali. ............................................................................................................... 98
Art. 29 - Entrata in vigore....................................................................................................................................... 98
TITOLO VI ENTRATE PATRIMONIALI ..................................................................................................................... 99
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ......................................................................................................................... 99
Art. 1 – Oggetto della disciplina del regolamento .................................................................................................. 99
Art. 2 - Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali ......................................................................... 99
CAPO II ....................................................................................................................................................................... 99
DISCIPLINA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI.................................................................................................. 99
Art. 3 - Regolamenti speciali................................................................................................................................... 99
Art. 4 - Determinazione delle tariffe. ...................................................................................................................... 99
Art. 5 - Forme di gestione delle entrate .................................................................................................................. 99
Art. 6 - Soggetti responsabili della gestione ........................................................................................................... 99
Art. 7 - Attività di verifica e di controllo ............................................................................................................... 100
Art. 8 - Caratteri dell’attività e degli atti di gestione............................................................................................ 100
Art. 9 - Procedimenti sanzionatori ........................................................................................................................ 100
Art. 10 - Procedimenti contenziosi ........................................................................................................................ 100
Art. 11 - Riscossione volontaria ............................................................................................................................ 100
Art. 12 - Riscossione coattiva................................................................................................................................ 100
ALLEGATO A – MODULO PER LA RICHIESTA DI RATEAZIONE ..................................................................... 101
ALLEGATO B – ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE ......... 103
ALLEGATO C – ELENCO IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONI................................................................ 106
ALLEGATO D – CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE.................................................................. 110
Testo Unificato delle Entrate Tributarie e Patrimoniali – Città di Lainate
7
PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Natura e ambito di applicazione
Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3 e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n 446. Esso disciplina la
gestione delle entrate tributarie del Comune di Lainate, ivi comprese le attività di accertamento,
rimborso, riscossione, autotutela, ravvedimento operoso in funzione del diritto all’informazione
e alla buona fede del Contribuente e nel perseguimento dell’adeguatezza, differenziazione e
sussidiarietà dei processi amministrativi della fiscalità locale.
2. La struttura del presente Regolamento in Testo Unificato è legittimata dall’art. 5 comma 1 della
L. 212/2000 in attuazione degli artt. 14 e 119 della Costituzione.
3. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le
disposizioni previste dalle leggi vigenti, da norme regolamentari comunali sul procedimento
amministrativo, da risoluzioni o atti ministeriali o di Agenzie o di Autorità amministrative
indipendenti.
1.
Art. 2 - Principi generali
1.
2.
3.
4.
5.
Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività
del Comune quale soggetto attivo dei tributi, nel rispetto dei principi generali di equità,
chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di
collaborazione con il Contribuente, improntato alla tutela della sua buona fede e delle sue
legittime aspettative in condizioni di parità e di ragionevolezza con l’amministrazione
finanziaria.
Le norme del presente Regolamento non hanno effetto retroattivo. Si applica, comunque, in
merito agli effetti dell’entrata in vigore, quanto previsto dall’art. 27 comma 8 della L. 448 del
28 dicembre 2001.
Al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, spetta la
determinazione delle aliquote, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente
previsti dalla Legge, relativi alle entrate di propria competenza.
La deliberazione di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno.
Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono
prorogate le aliquote fissate per l’anno precedente a quello per cui si deve determinare la nuova
misura.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
8
TITOLO II
STATUTO DEL CONTRIBUENTE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 3 - Chiarezza delle norme regolamentari
1.
Le norme del presente Regolamento sono redatte in modo chiaro, al fine di consentirne
un’agevole interpretazione e facile lettura da parte dei cittadini, garantendo la certezza
nell’applicazione delle disposizioni adottate.
Art. 4 - Certezza delle norme
Le norme regolamentari non possono introdurre obblighi, a carico del Contribuente, che
scadano prima di 60 giorni dalla loro entrata in vigore.
2. Al fine di verificare e di garantire la certezza delle norme è istituito e promosso, a favore del
contribuente, il diritto di interpello, di cui al Capo III.
1.
Art. 5 - Chiarezza nella motivazione degli atti e degli avvisi
1.
Gli atti di natura tributaria emanati dal Comune devono essere motivati secondo quanto
prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990 nr. 241, concernente la motivazione dei
provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell’Amministrazione. Devono, inoltre, contenere i dati di cui al
successivo art. 20 comma 4 del presente Testo.
Art. 6 - Pubblicità dei provvedimenti comunali
1.
Il Comune garantisce ai contribuenti la conoscenza dei provvedimenti e delle varie iniziative
comunali in materia di tributi, attraverso gli strumenti di cui all’art. 10.
Art. 7 - Diritto all’informazione per via telematica
1.
Il Contribuente ha il diritto di poter accedere alle informazioni tributarie in generale, e a quelle
relative alla propria posizione, attraverso la rete informatica. Ciò consente al
Contribuente/Cittadino di tutelare il proprio diritto all’informazione anche in zone esterne al
Comune interessato, ovviando all’onere di recarsi fisicamente presso l’ufficio competente.
Art. 8 - Semplificazione degli adempimenti tributari
Il presente Regolamento semplifica gli adempimenti posti a carico dei contribuenti dalle
disposizioni di legge, prevedendo anche strumenti che garantiscono un trattamento più
favorevole per lo stesso rispetto a quello sancito dalla legge.
2. Concretizzano tali esigenze di semplificazione tributaria i seguenti interventi:
a. Sono unificati le modalità di pagamento dei tributi, nonché la misura degli interessi sia a
debito che a credito dei contribuenti;
b. Per il versamento dell’ICI, laddove possibile, gli importi da versare saranno pre-calcolati ed
indicati nei bollettini di ccp allegati agli avvisi di pagamento;
c. è istituito un servizio di assistenza diretta al Cittadino di cui al successivo art. 12
d. è stato introdotto l’istituto della compensazione tributaria.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
9
Art. 9 - Avviso bonario
Prima di procedere all’emissione di atti di accertamento o di irrogazione di sanzioni inerenti ad
un tributo, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il funzionario
responsabile ha l’obbligo di invitare il Contribuente, a mezzo di avviso postale o telematico, a
chiarire la sua posizione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell’ufficio.
2. Il Contribuente ha la facoltà di procedere entro il termine di cui al comma precedente, a
regolarizzare la propria posizione per mezzo dell’esibizione di documenti mancanti, alla
sanatoria di documenti incompleti o non regolari e alla correzione di errori formali.
3. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1.
CAPO II
RAPPORTO CON I CONTRIBUENTI
Art. 10 - Informazione, comunicazione, pubblicità, correttezza e buona fede
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Il servizio di informazione e comunicazione ai cittadini in materia di tributi locali è svolto per
mezzo di appositi sportelli aperti al pubblico, di materiale informativo sui tributi, di pubbliche
affissioni di avviso e informazione e per mezzo di collegamenti informatici messi a disposizione
dei cittadini.
Le informazioni e comunicazione ai cittadini riguardano le scadenze di pagamento, gli ambiti di
riferimento e la natura dei tributi da pagare, le decisioni comunali assunte. Il Contribuente ha il
diritto di richiedere al Comune ed ottenerne, entro i termini stabili dal Regolamento per il diritto
di accesso ai documenti amministrativi, copia del presente Regolamento, qualora non sia
disponibile sul sito internet del Comune ovvero del soggetto gestore, nonché copia delle
deliberazioni tariffarie e di identificazione delle basi imponibili dei singoli tributi.
Le informazioni sono fornite al Cittadino nel rispetto della riservatezza dei dati personali e
patrimoniali. E’ diritto del Contribuente richiedere agli uffici competenti appuntamenti riservati.
Il diritto di informazione del Contribuente è tutelato e salvaguardato nel rispetto della buona
fede e del legittimo affidamento dello stesso, attraverso contenuti di comunicazione semplici, in
grado di rendere concretamente comprensibile il messaggio informativo, per scongiurare
situazioni di fatto che producano, in contrasto con l’art. 3 comma 2 della Costituzione, disparità
di trattamento nell’accesso alle informazioni.
In ragione dell’art. 3 comma 2 della Costituzione, il Contribuente non può invocare come
propria buona fede l’ignoranza delle comunicazioni ed informazioni diffuse dal Comune, né
assumere, come causa di legittimo affidamento, l’impossibilità di conoscere gli atti comunali, se
questi sono reperibili e accessibili nelle diverse forme di cui al primo comma del presente
articolo.
Se la motivazione di un atto fa riferimento ad un altro atto comunicato, informato o
pubblicizzato nelle forme descritte dal presente articolo, non si procede all’allegazione, bensì al
richiamo degli estremi di identificazione e descrizione delle modalità di comunicazione.
Se alcuna forma di comunicazione, informazione o pubblicizzazione è stata realizzata, qualsiasi
atto rivolto al Contribuente deve contenere le allegazioni prescritte dall’art. 6 comma 1 del
D.Lgs. 32/2001.
Art. 11 - Comunicazioni al servizio tributi
1.
Ai fini dell’accertamento dei tributi, dello snellimento e velocizzazione delle operazioni inerenti
i tributi comunali, tutti gli uffici competenti dell’Amministrazione comunale, sono tenuti a
comunicare e a trasmettere all’ufficio tributi ovvero al soggetto gestore, periodicamente e
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
10
comunque non meno di una volta al mese, i movimenti anagrafici significativi e tutti gli atti
amministrativi o contrattuali che siano rilevanti ai fini dell’applicazione dei tributi stessi.
2. Il Comune non può richiedere documenti e informazioni già in possesso dell’ente o di altre
amministrazioni pubbliche indicate dal Contribuente, il quale ha, comunque, la facoltà di
comunicarli al fine di agevolare e snellire il procedimento.
Art. 12 - Assistenza al contribuente
Il Comune, al fine di agevolare il Contribuente nella gestione dei propri tributi, ha istituito
direttamente o attraverso il soggetto gestore un servizio di assistenza gratuita per mezzo di uno
sportello aperto al pubblico al quale rivolgersi per la compilazione delle dichiarazioni, delle
denunce varie, per il calcolo delle somme dovute, per informazioni su quanto è stato già pagato
e sull’eventuale sussistenza di un diritto di rimborso.
2. Il Comune, per il solo tributo ICI, ha messo a disposizione dei cittadini, inoltre, un’applicazione
on-line per il calcolo delle somme dovute e per il controllo della propria posizione.
1.
Art. 13 - Rapporti con i cittadini residenti all’estero
I contribuenti residenti all’estero, ai sensi del D.M. 17 maggio 2001, n. 281, possono presentare
le dichiarazioni ed effettuare i pagamenti delle imposte avvalendosi del servizio telematico.
2. Le dichiarazioni e le comunicazioni possono essere inviate via email all’indirizzo di posta
elettronica che il Comune ovvero il soggetto gestore mette a disposizione dei cittadini.
3. I versamenti possono essere effettuati tramite bonifici on-line con accredito sul conto corrente
postale o bancario del Comune ovvero del soggetto gestore.
1.
Art. 14 - Dichiarazioni e comunicazioni
Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi e alle altre entrate
comunali è attivato uno sportello di assistenza aperto al pubblico.
2. Le comunicazioni o dichiarazioni possono essere presentate mediante lettera raccomandata. In
questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell’ufficio postale.
3. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è
attivato un sistema di ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni, mediante telefax o
tramite posta elettronica.
4. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione, occorre che si alleghi ai documenti inviati
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La documentazione, se
regolarmente sottoscritta dal Contribuente, si considera presentata nel giorno in cui è stata
inviata e ricevuta.
1.
CAPO III
DIRITTO DI INTERPELLO
Art. 15 - Oggetto del presente capo
1.
Il presente capo del regolamento disciplina la possibilità per i contribuenti di avanzare istanze di
interpello al Comune in materia inerenti i tributi di competenza del Comune stesso, in
riferimento a quanto previsto dall’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Art. 16 - Diritto di interpello
1.
Il contribuente ha diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di
applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune stesso in
materia di tributi locali.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
11
Le richieste, per essere accolte, devono essere avanzate qualora ricorrano obiettive condizioni di
incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa comunale di natura tributaria e
devono avere per oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale
dell’istante.
3. L’interpello deve essere presentato dal contribuente prima di porre in essere il comportamento o
di dare attuazione alla norma di cui si chiede interpretazione.
2.
Art. 17 - Istanza di interpello
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Le istanze di interpello debbono essere presentate per iscritto in carta libera e indirizzate
all’Ufficio Tributi del Comune ovvero al soggetto gestore.
Le istanze debbono contenere a pena di inammissibilità:
a. i dati identificativi del contribuente;
b. l’indicazione precisa del quesito da sottoporre al Comune con le specifiche del caso
concreto e personale a cui fa riferimento il quesito stesso;
c. in modo chiaro e univoco l’interpretazione ed il comportamento che il contribuente intende
adottare;
d. l’indicazione del domicilio del contribuente presso il quale devono essere effettuate le
comunicazioni del Comune;
e. la sottoscrizione del contribuente.
Le istanze devono essere corredate dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso,
qualora questa non sia già posseduta dal Comune e qualora questa sia insufficiente per dare una
risposta, l’ufficio comunale può chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la
documentazione stessa.
Sono ammesse anche le istanze inviate per via telematica (e-mail o altro) purché rispettino le
condizioni previste dal presente capo del regolamento comunale.
Il Comune deve rispondere nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di
ricezione dell’istanza.
Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine
di cui al comma precedente, e nel caso in cui tale risposta fosse difforme dall’interpretazione
indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni per eventuali violazioni commesse
dal contribuente medesimo nell’arco di tempo compreso tra il termine previsto dal comma
precedente e quello di effettiva conoscenza della risposta tardiva.
Art. 18 - Competenze in materia di interpello
Competente a gestire la procedura di interpello ed a fornire le risposte è il funzionario
responsabile del tributo al quale l’interpello si riferisce.
2. Qualora il funzionario responsabile chieda al contribuente documentazione o informazioni
aggiuntive ai fini della risposta, i termini di cui al precedente articolo del presente regolamento
riprendono a decorrere ex novo dalla data di avvenuta ricezione di quanto richiesto.
1.
Art. 19 - Effetti dell’interpello
La risposta del Comune ha efficacia solo ed esclusivamente nei confronti del contribuente
istante e limitatamente al caso concreto ed all’oggetto dell’istanza.
2. Le istanze di interpello non hanno effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla
decorrenza dei termini di decadenza e non comportano interruzione o sospensione dei termini di
prescrizione.
3. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente a seguito di
istanza di interpello e tale mutamento può avvenire solo a seguito di circostanze obiettive,
debitamente motivate e deve essere comunicato per iscritto al contribuente.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
12
4.
Non sono applicabili sanzioni per eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data
in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere nel caso previsto dal comma precedente.
TITOLO III
CONTROLLI
CAPO I
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
Art. 20 - Avviso di accertamento
Mediante motivato avviso d’accertamento, il Comune emette:
a. avvisi di accertamento in rettifica scaturenti dai controlli effettuati sulle dichiarazioni o
denunce incomplete o infedeli, regolarmente presentate, e sui versamenti effettuati ma non
corretti o effettuati oltre i termini;
b. avvisi di accertamento d’ufficio per l’omessa presentazione della dichiarazione e l’omesso
versamento dell’imposta.
2. In entrambi i casi, tali avvisi devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono
stati o sarebbero dovuti essere effettuati.
3. Qualora la compilazione dell’avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al
Contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o
la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile
stampato sull’atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche
l’apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti (ex art. 1, comma 87, della legge
549/95).
4. Gli atti emessi devono rispettare i seguenti criteri:
a. essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno
determinati;
b. se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca
il contenuto essenziale;
c. contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
complete in merito all'atto notificato;
d. contenere l’indicazione del responsabile del procedimento;
e. contenere l’indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
f. indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
g. indicare il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento;
h. essere sottoscritti dal funzionario responsabile designato.
1.
Art. 21 - Poteri istruttori dell’ente e accertamento induttivo
Per l’espletamento dell’attività di controllo, gli uffici competenti, possono esercitare i poteri
istruttori volti a chiarire la posizione tributaria del Contribuente.
2. Gli uffici competenti al fine dell’esercizio di tali poteri istruttori, con atto motivato, possono:
a. Invitare i contribuenti a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e
notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti. Le richieste fatte dall’ufficio e
le risposte ricevute devono risultare da apposito processo verbale sottoscritto anche dal
Contribuente o dal suo rappresentante i quali hanno diritto ad averne una copia.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
13
Inviare ai contribuenti questionari, redatti su appositi stampati, relativi a dati e notizie di
carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, con invito a
restituirli compilati e firmati. I questionari dovranno essere restituiti compilati nel termine di
30 giorni dalla richiesta. In caso di mancata restituzione o compilazione, o qualora questa
ultima sia incompleta o infedele trova applicazione la sanzione amministrativa come
risultato del combinato disposto degli articoli di cui al capo III del presente Titolo.
c. Invitare i contribuenti ad esibire atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro
confronti.
3. Qualora il Contribuente non fornisca, nei termini, i dati e le notizie richieste, ovvero non
presenti gli atti richiesti, l’Amministrazione può procedere alle ispezioni mediante accesso agli
immobili del Contribuente. Tale accesso è previsto e disciplinato dall’art. 4, comma 5 del D.L.
nr. 66/89 e dall’art. 73, comma 2 del D.Lgs 507/93. Per quanto concerne la tutela dei diritti e
delle garanzie del Contribuente si fa rinvio all’art. 12 dello Statuto del Contribuente. In caso di
mancata collaborazione del Contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione,
l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, aventi i caratteri previsti
dall’art. 2729 c.c. e dall’art. 73, comma 3 D.lgs 507/93.
b.
Art. 22 – Notificazione
La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al
Contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall’ufficio comunale con l’invio, a
mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. La notifica degli avvisi di accertamento si ritiene efficace e quindi interrompe i termini di
decadenza, per la Pubblica Amministrazione, nel momento in cui questa compie tutte le
formalità prescritte dalla legge e poste a suo carico. La data di ricezione dell’avviso è rilevante
per il contribuente/destinatario, decorrendo da essa i termini per la proposizione del ricorso.
1.
CAPO II
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art. 23 - Definizione degli accertamenti
In forza dell’art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e degli articoli 52 e 59, comma 1,
lettera m), del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della riduzione del
contenzioso tra ente e contribuenti, e per dare una maggiore razionalizzazione e speditezza alla
azione amministrativa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della
gestione della pubblica amministrazione, si applica l’istituto dell’accertamento con adesione del
contribuente a tutti i tributi comunali.
2. La procedura è basata sui criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e specificati per
l’ente dagli articoli seguenti.
1.
Art. 24 - Competenza all’accertamento con adesione
1.
Competente alla definizione degli accertamenti è il Funzionario responsabile del tributo, il quale
può richiedere, con atto scritto motivato, che sulla definizione si pronunci la Giunta Comunale
in relazione ad eventuali casi di difficile definizione.
Art. 25 - Elementi oggetto di accertamento con adesione
1.
La definizione operata tramite accertamento con adesione riguarda la materia imponibile e deve
essere limitato ai casi in cui il presupposto del tributo e la base imponibile risultano in
condizioni di obiettiva incertezza circa la loro precisa individuazione.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
14
2.
L’accertamento con adesione non può riguardare errori di accertamento dell’amministrazione,
in quanto in tale caso si applica eventualmente l’istituto dell’autotutela, né definizioni circa
l’entità delle sanzioni da applicare per le quali è possibile addivenire a definizione agevolata
tramite il pagamento entro i termini per impugnare l’atto ai sensi degli articoli 16, comma 3 e
17, comma 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Art. 26 - Avvio del procedimento
Il Funzionario responsabile del tributo, qualora durante le proprie verifiche, ispezioni e
accertamenti, rilevi delle maggiori imposte a carico dei contribuenti per fattispecie imponibili su
cui esistono obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del successivo articolo 27 del presente
regolamento, ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di invitare il contribuente a
comparire, preliminarmente alla emissione dell’atto di accertamento, al fine dell’eventuale
definizione con adesione dell’accertamento stesso.
2. L’invito al contribuente deve contenere sia gli elementi tributari accertabili nei suoi confronti,
compresi gli anni d’imposta suscettibili di accertamento, sia il giorno della comparizione presso
gli Uffici Tributari del Comune ovvero presso i locali del soggetto gestore per definire
l’accertamento con adesione, compresa l’indicazione di recapiti telefonici per concordare
eventuali altri giorni qualora quello fissato nell’invito non risultasse disponibile per il
contribuente.
3. L’invito a comparire non ha carattere obbligatorio per il contribuente e la sua mancata risposta
non è sanzionabile.
4. Il mancato invito da parte del Funzionario responsabile non preclude la possibilità di adesione
da parte del contribuente che può sempre agire ai sensi dei successivi articoli 27 e 28 del
presente regolamento.
1.
Art. 27 - Istanza del contribuente preliminare all’avviso di accertamento
Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche da parte
dell’Ente, ovvero che autonomamente si accorge di non avere adempiuto a degli obblighi di
pagamento di tributi comunali, può chiedere all’Ufficio Tributario del Comune ovvero al
soggetto gestore, con apposita istanza in carta libera, che venga esperita la procedura
dell’accertamento con adesione.
2. Nell’istanza di cui al comma precedente del presente articolo, il contribuente può formulare una
propria proposta di definizione da sottoporre all’esame del Funzionario Responsabile.
3. Qualora il Funzionario responsabile non ritenga ammissibile la richiesta del contribuente, o non
si raggiunga un accordo, invia una comunicazione di diniego motivata al contribuente ed emette
il regolare avviso di accertamento, sul quale non è più possibile esperire la procedura di
accertamento con adesione.
4. L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati e la
definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento
dell’obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
1.
Art. 28 - Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento
Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento d’ufficio o
accertamento in rettifica, non preceduto dall’invito di cui al precedente articolo 26 del presente
regolamento, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi all’organo
giurisdizionale competente, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, eventualmente
anche su appositi moduli predisposti dall’Ufficio.
2. In caso di tale istanza, i termini per l’impugnazione dell’atto e dell’eventuale pagamento delle
somme indicate nello stesso, riportati anche sull’avviso di accertamento, così come l’eventuale
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
15
3.
4.
5.
6.
7.
iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli, sono sospesi per un periodo di novanta (90) giorni dalla
data di presentazione dell’istanza del contribuente.
Entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento dell’istanza, il Funzionario Responsabile
invita il contribuente e definisce l’avviso di accertamento.
All’atto del perfezionamento dell’accertamento con adesione, l’avviso di accertamento oggetto
di istanza notificato in precedenza al contribuente perde efficacia.
In caso di non accoglimento dell’istanza, il Funzionario responsabile emette comunicazione
motivata di diniego all’istanza stessa e dalla data di notifica della stessa al contribuente
riprendono a decorrere i termini per l’impugnativa dell’atto e per il pagamento delle somme
dovute.
L’impugnazione dell’avviso di accertamento notificato al contribuente comporta rinuncia
all’istanza di definizione dello stesso.
Non è ammissibile l’istanza di definizione del contribuente e l’accertamento con adesione nel
caso in cui l’atto di accertamento notificato sia divenuto definitivo o sia stato impugnato.
Art. 29 - Atto di accertamento con adesione
L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal
contribuente e dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Nell’atto devono essere specificatamente indicati:
a. il tributo oggetto di adesione;
b. il periodo d’imposta;
c. gli elementi oggetto di definizione;
d. le motivazioni della definizione;
e. la liquidazione dell’imposta, con indicazione delle maggiori imposte dovute;
f. le sanzioni applicate e le eventuali ulteriori somme accessorie dovute;
g. l’eventuale rateizzazione delle somme dovute.
1.
Art. 30 - Perfezionamento dell’atto di accertamento con adesione
1.
Il perfezionamento dell’atto avviene con il versamento delle somme dovute per effetto dell’atto
stesso, ovvero con il versamento della prima rata nel caso di concessione del pagamento
rateizzato.
Art. 31 - Versamento delle somme
Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro 8
(otto) giorni dalla stipulazione dell’atto di adesione, mediante versamento presso il Tesoriere
comunale o su conto corrente postale dell’Ente ovvero su ccp del soggetto gestore.
2. L’ufficio Tributi del Comune provvede a mettere a disposizione del contribuente gli appositi
ordinativi d’incasso o bollettini postali di versamento su conto corrente al momento della
sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione.
1.
Art. 32 - Effetti dell’accertamento con adesione
L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o
modificabile da parte dell’ufficio e non rileva a fini extratributari, né ai fini di altri tributi
comunali non specificati nell’atto.
2. La definizione non esclude l’esercizio di ulteriori azioni accertatrici da parte dell’ente, entro i
termini previsti dalla legge, se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è
possibile accertare una maggiore imposta dovuta non inferiore al 30 % di quella definita, ovvero
se la definizione riguardava accertamenti parziali.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
16
3.
A seguito della definizione dell’accertamento, le sanzioni amministrative per le violazioni
concernenti il tributo oggetto di adesione e rilevate a seguito dell’accertamento stesso, si
applicano nella misura di ¼ del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle relative
all’omesso versamento del tributo dovuto per le quali non si applica alcuna definizione
agevolata ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
CAPO III
SANZIONI E INTERESSI
Art. 33 - Oggetto delle norme
1.
2.
3.
4.
5.
Con il presente Capo del Regolamento vengono definiti gli indirizzi ed i criteri per
l’applicazione delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni della normativa in materia di
entrate tributarie del Comune in base alle disposizioni previste per i singoli tributi, in conformità
ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni, ed alle
altre disposizioni di legge vigenti.
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme di cui ai
decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e dei provvedimenti che disciplinano
ciascun tributo comunale.
Si applicano altresì i principi generali stabiliti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed in particolare ai sensi dell’art. 10 della Legge
212/2000, il funzionario responsabile decide sulla non punibilità dell’autore della violazione nei
casi indicati dalla norma stessa, ed in merito anche alla non applicazione delle sanzioni per meri
errori formali, valutando la gravità dell’errore stesso in relazione alle difficoltà causate
all’Ufficio comunale.
La misura delle sanzioni applicabili sono indicate all’art. 37 del presente Capo.
I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa sono aggiornati in conformità a quanto
disposto dal quarto comma dell’articolo 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Art. 34 – Criteri di determinazione della sanzione
1.
Per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti massimo e minimi stabiliti
dalla legge, dovranno essere seguiti i seguenti criteri:
a. applicazione della sanzione in misura massima prevista dalla legge in caso di omessa
presentazione della dichiarazione o denuncia;
b. applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo ed il massimo previsto dalla
legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
c. applicazione della sanzione in misura massima stabilita dalla legge in caso di mancata
esibizione o trasmissione di atti e documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata,
incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste
legittimamente formulate dal Comune o dal soggetto gestore;
d. con riferimento alla recidività prevista dal comma 3 dell’art. 7 D.Lgs. 472/97 la sanzione
viene aumentata della metà.
Art. 35 - Contestazione delle sanzioni
La competenza alla applicazione delle sanzioni è del funzionario responsabile del singolo
tributo, nominato tale con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il Comune ovvero il soggetto gestore notifica atto di contestazione delle sanzioni con
indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle
norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della
loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
17
L’atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la notificazione è stata
eseguita entro tale data ad almeno uno degli autori o dei soggetti obbligati in solido, il termine è
prorogato di un anno.
4. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla notificazione possono
alternativamente:
a. definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione
irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni
più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata è applicabile alle sole
violazioni per le quali è prevista dalla disciplina di ciascun tributo; la sua applicazione
impedisce l’irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie;
b. produrre al Comune deduzioni difensive. Il Comune decide in merito a tali deduzioni e nel
caso che le ritenga fondate modifica od annulla l’atto di contestazione. Nel caso in cui le
deduzioni non siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro
presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in relazione al
contenuto delle deduzioni presentate;
c. proporre ricorso alla competente commissione tributaria ovvero per i tributi rispetto ai quali
non sussiste la loro giurisdizione, nei modi previsti dall’articolo 18, comma 2, D.Lgs. 18
dicembre 1997, n. 472.
5. Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei
modi indicati alle lettere precedenti entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di
contestazione, il Comune procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.
3.
Art. 36 - Irrogazione immediata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Le sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono possono essere irrogate senza previa
contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il
procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di
accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, notificato, a pena di decadenza entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
Il procedimento di cui al primo comma è attivato dal funzionario responsabile, limitatamente
alle sanzioni collegate all’ammontare del tributo, ove lo stesso ritenga opportuno, per motivi di
funzionalità, speditezza ed economicità dell’azione amministrativa, provvedere all’irrogazione
delle sanzioni contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica, e quando
la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento del tributo.
Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia in modo
agevolato con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque
non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a
ciascun tributo, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Nel caso di mancato pagamento entro il termine di cui al comma precedente il contribuente
dovrà versare l’intera sanzione insieme al tributo al quale si riferisce, oltre ad interessi e spese di
notifica.
Successivamente, nel caso di mancato pagamento entro il termine di 90gg, si procederà ad
iscrizione a ruolo ovvero alla riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale ai sensi del R.D.
14/4/1910 n. 639.
Contro il provvedimento di cui al primo comma è ammesso ricorso in conformità a quanto
previsto dall’articolo 18 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
La riscossione delle sanzioni avverrà con le stesse modalità con le quali avviene il tributo al
quale si riferisce.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
18
Art. 37 – Misura delle sanzioni
I.C.I.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(ART. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)
TIPO VIOLAZIONE
SANZIONE
OMESSO o TARDIVO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
30% dell’imposta non versata oltre interessi e spese
di notifica
[art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471]
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
200% dell’ammontare del tributo dovuto oltre
interessi e spese di notifica, con un minimo di 51,65€
DENUNCIA INFEDELE, INCOMPLETA O INESATTA
75% della maggiore imposta o diritto dovuto oltre
interessi e spese di notifica
MANCATA ESIBIZIONE O TRASMISSIONE DI ATTI E
DOCUMENTI
da 51,65€ a 258,23€ oltre a spese di notifica
ERRORI FORMALI
NESSUNA SANZIONE
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI
(ART. 23, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
TIPO VIOLAZIONE
SANZIONE
OMESSO o TARDIVO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
30% dell’imposta non versata, oltre interessi e spese
di notifica
[art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471]
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
200% dell’ammontare del tributo dovuto oltre
interessi e spese di notifica, con un minimo di 51,65€
DENUNCIA INFEDELE, INCOMPLETA O INESATTA
75% della maggiore imposta o diritto dovuto oltre
interessi e spese di notifica
MANCATA ESIBIZIONE O TRASMISSIONE DI ATTI E
DOCUMENTI
da 51,65€ a 258,23€ oltre a spese di notifica
ERRORI FORMALI
NESSUNA SANZIONE
T.O.S.A.P.
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART. 53, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)
TIPO VIOLAZIONE
SANZIONE
OMESSO o TARDIVO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
30% dell’imposta non versata, oltre interessi e spese
di notifica
[art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471]
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
200% dell’ammontare del tributo dovuto oltre
interessi e spese di notifica, con un minimo di 51,65€
DENUNCIA INFEDELE, INCOMPLETA O INESATTA
75% della maggiore imposta o diritto dovuto oltre
interessi e spese di notifica
MANCATA ESIBIZIONE O TRASMISSIONE DI ATTI E
DOCUMENTI
da 51,65€ a 258,23€ oltre a spese di notifica
ERRORI FORMALI
NESSUNA SANZIONE
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
19
T.I.A.
TARIFFA di IGIENE AMBIENTALE
TIPO VIOLAZIONE
SANZIONE
OMESSO o TARDIVO VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
30% dell’imposta non versata, oltre interessi e spese
di notifica
[art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471]
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
100% dell’ammontare del tributo dovuto oltre
interessi e spese di notifica, con un minimo di 51,65€
DENUNCIA INFEDELE, INCOMPLETA O INESATTA
75% della maggiore imposta o diritto dovuto oltre
interessi e spese di notifica
MANCATA ESIBIZIONE O TRASMISSIONE DI ATTI E
DOCUMENTI
258,23€ oltre a spese di notifica
ERRORI FORMALI
NESSUNA SANZIONE
Art. 38 – Ravvedimento
1.
Per tutto quanto concerne il ravvedimento si rimanda al Capo IV.
Art. 39 – Interessi
La misura degli interessi, sia per le somme a debito che per quelle a credito del Contribuente, è
fissata con la misura pari al saggio legale calcolato giorno per giorno.
2. La misura degli interessi di cui al comma 1, si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi
diritto di tributi corrisposti e non dovuti.
1.
Art. 40 - Violazioni formali
1.
Le violazioni puramente formali non producono sanzioni.
CAPO IV
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Art. 41 – Oggetto
1.
Il presente Capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.
Art. 42 - Cause ostative
Costituisce causa ostativa al ravvedimento l’avvio di un’attività di accertamento da parte del
Comune, di cui l’interessato abbia ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l’attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti
diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del Cittadino.
1.
Art. 43 - Ravvedimento per versamenti irregolari od omessi e per altre
violazioni
1.
La sanzione è ridotta, purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali
l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
a. Ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se
esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
20
Ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica entro un anno
dall’omissione o dall’errore;
c. Ad un ottavo del minimo, di quella prevista per l’omissione della presentazione della
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero
ad un ottavo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione
periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto se questa viene presentata con
ritardo non superiore a trenta giorni.
b.
Art. 44 – Procedura
Competente alla gestione della procedura è il soggetto gestore delle entrate comunali.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione
del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, aumentati di tre punti
percentuale.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l’esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di
liquidazione. L’Amministrazione provvederà di conseguenza a liquidare il tributo, gli interessi
legali e la sanzione ridotta secondo la disciplina della relativa entrata.
1.
2.
CAPO V
AUTOTUTELA
Art. 45 - Potere di autotutela
1.
Il presente capo del regolamento determina le modalità di applicazione per l’esercizio del potere
di annullamento d’ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione nel caso in cui l’Ente
riscontri, anche in pendenza di giudizio o in casi di non impugnabilità, atti illegittimi, infondati
o errati di carattere tributario.
Art. 46 - Annullamento e revoca d’ufficio
Il potere di annullamento d’ufficio di un atto recante una pretesa tributaria viene esercitato nel
caso in cui, in qualunque modo, si venga a conoscenza diretta di fatti, atti, dati ed elementi
ulteriori tali da rendere opportuno estinguere totalmente gli effetti dell’atto.
2. Il potere di revoca d’ufficio di un atto recante una pretesa tributaria viene esercitato nei casi
indicati nel comma precedente del presente articolo quando si rende opportuno estinguere
parzialmente gli effetti dell’atto.
1.
Art. 47 - Rinuncia all’imposizione
Il potere di rinuncia all’imposizione viene esercitato esclusivamente in considerazione di criteri
di interesse pubblico e di economicità, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi
connessi all’importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.
2. Il criterio di economicità, per l’esercizio del potere di rinuncia alla pretesa tributaria, è riferibile
anche al caso in cui si abbiano motivi certi e documentati su una forte possibilità di
soccombenza in sede contenziosa sull’atto impugnato, con conseguente condanna al rimborso
delle spese di giudizio.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
21
Art. 48 - Ipotesi di esercizio del potere di autotutela
L’Amministrazione comunale può procedere all’annullamento o alla rinuncia all’imposizione,
in tutto o in parte, oltre che su istanza di parte anche senza tale istanza e anche nel caso di
pendenza di giudizio o di atti definitivi e non impugnabili, qualora sussista illegittimità o errore
dell’atto, tra l’altro per:
a. errore di persona;
b. evidente errore logico o di calcolo;
c. errore sul presupposto del tributo;
d. doppia imposizione o tassazione;
e. mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
f. sussistenza dei requisiti per fruire di riduzioni, detrazioni e regimi agevolativi negati per
errore nell’atto;
g. pagamenti riscontrati regolarmente eseguiti.
2. Non si procede all’annullamento d’ufficio, o alla rinuncia all’imposizione, per motivi sui quali
sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione comunale.
3. In pendenza di giudizio l’annullamento di un atto deve essere preceduto dall’analisi dei seguenti
fattori:
a. grado di probabilità di soccombenza dell’Amministrazione;
b. valore della lite;
c. costo della difesa;
d. costo della soccombenza;
e. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
4. Qualora dall’analisi di cui al comma precedente del presente articolo emerga la non
convenienza nel resistere nella lite, il funzionario, dimostrata la sussistenza dell’interesse
pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento oggetto della lite.
1.
Art. 49 – Priorità
1.
Nell’applicazione delle facoltà di cui ai precedenti articoli del presente capo è data priorità alle
fattispecie di rilevante interesse pubblico e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto o vi
sia il rischio di un elevato contenzioso con danno grave all’Ente.
Art. 50 - Organo competente
1.
Il potere di annullamento o revoca d’ufficio, totale o parziale, o di rinuncia all’imposizione, è
attribuito al Funzionario Responsabile del tributo che ha emanato l’atto viziato, ovvero, in via
sostitutiva e solo in caso di grave inerzia del responsabile, al Sindaco.
Art. 51 - Atti e adempimenti dell’Organo competente e degli Uffici
In caso di annullamento d’ufficio o revoca, totale o parziale, l’organo competente emette un
apposito atto contenente gli estremi dell’atto annullato o revocato e i dati essenziali in questo
riportati, specificando le motivazioni e gli effetti dell’annullamento o revoca.
2. L’atto di cui al comma precedente del presente articolo deve essere notificato al contribuente
interessato, all’organo giurisdizionale presso cui è eventualmente pendente il relativi ricorso,
nonché, in caso di esercizio del potere sostitutivo del Sindaco, all’Ufficio e al responsabile che
ha emanato l’atto.
3. L’esercizio del potere di rinuncia all’imposizione è esercitato dall’organo competente con
proprio atto: determinazione per il Funzionario Responsabile del tributo, ordinanza per il
Sindaco
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
22
4.
Le istanze dei contribuenti di annullamento o revoca sono indirizzate al Responsabile del
Tributo ovvero al Sindaco e in quest’ultimo caso assumono la veste giuridica di ricorso
gerarchico.
TITOLO IV
GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
CAPO I
GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
Art. 52 - Forme di gestione delle entrate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il servizio di gestione, accertamento, riscossione (anche coattiva) delle entrate tributarie può
essere gestito direttamente dal Comune ovvero affidato a soggetto terzo individuato ai sensi
dell’art. 52 comma 5 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e dell’art. 113 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs n. 267/2000.
In caso di affidamento a soggetto terzo, a quest’ultimo, che acquista la qualifica di responsabile
dell’entrata, sono attribuite tutte le funzioni e tutti i poteri necessari alle attività di gestione,
accertamento, riscossione (anche coattiva) dell’entrata affidata. Il soggetto gestore svolge la
propria funzione con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all’amministrazione
pubblica.
Allo stesso gestore dei tributi comunali possono essere affidate, in base ad apposito contratto di
servizio, le stesse funzioni di cui al comma 1 per le altre entrate non tributarie ovvero soltanto le
attività di riscossione.
La riscossione coattiva è effettuata tramite iscrizione a ruolo ovvero per mezzo dell’ingiunzione
fiscale, così come disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive disposizioni.
La società incaricata della riscossione cura l’incasso e la rendicontazione al Comune delle
entrate, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa, nei termini di legge ed ove sia
necessario, i tempi di riversamento delle entrate nella tesoreria del Comune, di rimborso al
contribuente, di trasmissione delle informazioni sui pagamenti ed ogni altra modalità o termine
dell’attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge, dal regolamento o da altre norme
rilevanti.
Qualunque affidamento in gestione a terzi delle attività non deve comportare oneri aggiuntivi
per i contribuenti.
Art. 53 - Gestione della riscossione
Il versamento dell’imposta dovuta, al fine di consentire la velocizzazione delle entrate, potrà
essere eseguito secondo tutte le forme commerciali in comune commercio, quali:
a. Tramite c/c postale intestato alla tesoreria del Comune ovvero intestato al soggetto gestore;
b. Tramite bonifico bancario su c/c intestato alla tesoreria del Comune ovvero intestato al
soggetto gestore;
c. Attraverso bonifici on-line su c/c postale o c/c bancario di cui ai punti precedenti;
d. Tramite bancomat presso gli sportelli del soggetto gestore durante il mese di scadenza;
e. Tramite F24.
2. Con deliberazioni della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate
tributarie, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti,
interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e
individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
23
Art. 54 - Limiti di esenzione
Ai sensi dell’art. 17 comma 88 della Lg. 127/97 e dell’art. 25 della Legge 27/12/2002 n. 289, si
intendono quali limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di tributi comunali ed entrate
patrimoniali valutate di modica entità, gli importi fino ai quali il versamento o il rimborso del
tributo non è dovuto.
2. Gli importi sono stabiliti tenendo conto delle modalità previste per i pagamenti, delle spese di
riscossione, degli adempimenti a carico dell’ente per la riscossione ed i rimborsi, in generale del
vantaggio economico della riscossione.
1.
Art. 54 bis - Limiti di esenzione – pagamenti su denuncia e/o versamento
diretto da parte del contribuente
1.
Per i casi nei quali il pagamento deve avvenire a seguito di denuncia del soggetto passivo, con
ruolo ordinario o con suo versamento diretto, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:
Tributi
Limiti di esenzione
ICI
€ 2,17
(ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D.L. 330/1994)
€ 5,16
€ 5,16
€ 10
€ 5,16
€ 5,16
€ 5,16
TOSAP (temporanea)
TOSAP (permanente)
TIA
Imposta Pubblicità (temporanea)
Imposta Pubblicità (permanente)
Diritto Pubbliche affissioni
Detti limiti di esenzione sono intesi autonomamente per ogni singolo tributo e per ogni singola
entrata, o accessorio, e per singola annualità.
Art. 54 tris - Limiti di esenzione – Rimborsi, pagamenti conseguenti ad
attività di controllo da parte degli uffici comunali
1.
Per i casi nei quali il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli
uffici comunali e per i casi di rimborsi sono fissati i seguenti limiti di esenzione:
Tributi
Limiti di esenzione
ICI
TOSAP
TIA
Pubblicità
Pubbliche affissioni
€ 12
€ 12
€ 12
€ 12
€ 12
Detti limiti si intendono individuati nell’importo complessivo dell’eventuale atto di
accertamento comprensivo di sanzioni ed interessi.
Art. 54 quater - Limiti di esenzione – Recupero credito per tributi nei confronti
di soggetti sottoposti a procedure concorsuali
1.
Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per tributi
comunali o sanzioni amministrative o per ogni altra entrata dell’ente, è consentita al funzionario
responsabile, di concerto con l’ufficio legale, la valutazione dell’opportunità del perseguimento
del credito sotto il profilo economico; si intende comunque antieconomico il perseguimento di
crediti :
a. complessivamente inferiori a € 50 per ogni tributo pendente (importo riferito a tutte le
annualità pendenti; comprensivo di tributo ed eventuali sopratasse e interessi accessori);
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
24
b.
di importo inferiore o pari alle spese previste per le necessarie procedure.
Art. 55 - Il funzionario responsabile
1.
Il funzionario responsabile cura l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale
dell’entrata, ed in particolare:
a. controlla il corretto adempimento delle obbligazioni cui sono tenuti i cittadini per effetto di
norme di legge, di regolamenti comunali o di un rapporto negoziale intervenuto con il
comune;
b. sottoscrive gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni per le entrate tributarie;
c. sottoscrive i provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui all’art. 2 del R.D. n. 639/1910;
d. cura ogni atto del procedimento e tiene i rapporti con i cittadini interessati secondo l’art. 4
della L. 241/90.
e. cura tutte le attività per la gestione del recupero del credito compresa la fase esecutiva
mobiliare ed immobiliare, ove occorra anche con l’ausilio di soggetti privati, competenti per
professionalità e mezzi;
f. gestisce il contenzioso dell’ente ed è abilitato alla rappresentanza in giudizio dell’ente.
Art. 56 - Difesa e rappresentanza
Il Comune sta in giudizio davanti alle commissioni tributarie mediante l’organo di
rappresentanza previsto dal proprio ordinamento, ai sensi dell’art. 11 del D.Lg. 546/92.
2. La rappresentanza processuale può essere delegata al funzionario responsabile del tributo con
specifico provvedimento motivato o con procura generale.
3. Qualora il Comune, in deroga al disposto di cui al comma 2, intenda demandare la
rappresentanza e difesa, ad un professionista abilitato esterno, deve indicarne, con
provvedimento motivato, le ragioni di opportunità.
1.
Art. 57 - La notifica degli atti di riscossione
Gli atti della riscossione sono notificati dagli ufficiali giudiziari o da altri soggetti abilitati nelle
forme previste dalla legge ovvero, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento; in tal caso, l’ingiunzione è notificata in plico chiuso e la notifica si considera
avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da persone
di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda o dal portiere dello stabile dove è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
2. Nei casi previsti dall'art. 140 del Codice di procedura civile, la notificazione dell’ingiunzione si
effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e si ha per
eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del
Comune.
3. Per tutto quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del
predetto decreto.
1.
Art. 58 - Ingiunzione fiscale: efficacia e termini
L’atto di ingiunzione fiscale assume efficacia mediante l’apposizione della sottoscrizione del
funzionario responsabile, ai sensi dell’art. 229 del D.Lgs 19 febbraio 1998, n. 51.
2. Le ingiunzioni devono essere notificate al contribuente, pena decadenza, entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
3. L’atto è notificato al debitore nei modi e nelle forme previste dall’articolo 57 del presente
regolamento.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
25
Il debitore ingiunto deve adempiere al pagamento nel termine di 30 giorni dall’avvenuta
notifica. In caso contrario può proporre opposizione all’ingiunzione nello stesso termine di cui
sopra, dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio, indipendentemente
dalla provenienza del gettito solo per gli aspetti formali e non sostanziali, essendo stato
preceduto da opportuno atto di accertamento.
5. Qualora il debitore non adempia nel termine di cui al comma 5, l’atto diviene definitivo e
costituisce titolo per l’esecuzione forzata sui beni del debitore da parte del Comune.
4.
Art. 58 bis – Accertamento ed Ingiunzione fiscale: spese e maggiorazioni
Per gli atti di accertamento emessi, oltre alle sanzioni, agli interessi e alle spese di notifica, il
debitore dovrà corrispondere un importo fisso pari a 30€, quale spesa per il procedimento.
2. Oltre alle sanzioni, agli interessi ed alle spese di notifica già comminate in fase di accertamento,
il debitore ingiunto dovrà corrispondere le maggiorazioni per il mancato pagamento
dell’accertamento, i costi per la procedura ingiuntiva, gli ulteriori interessi maturati e le relative
spese di notifica.
3. Le maggiorazioni da applicare all’ingiunzione sono calcolate a scaglioni sull’importo
dell’accertamento in ragione della seguente tabella:
1.
importo accertamento
Maggiorazioni
Costi per la procedura
20€ fisse
+
€ 40
€ 50
€ 60
€ 70
€ 100
da € 0 a € 150
da € 151 a € 300
da € 301 a € 500
Da € 501 a € 1.000
Oltre € 1.000
Art. 59 - Espropriazione forzata
Qualora l’ingiunzione fiscale non venga pagata, il Comune procederà a:
a. fermo amministrativo del veicolo (ganasce fiscali) di proprietà del debitore e possibilità di
successivo pignoramento;
b. pignoramento di parte dei crediti del debitore verso terzi, derivanti da affitti, da redditi da
lavoro autonomo o dipendente, da attività artigianale o d’impresa, ecc.;
c. l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore, se il debito è superiore a
4mila euro, nonché il pignoramento e la vendita degli stessi se il debito è superiore a 8mila
euro;
d. ad ogni altra procedura esecutiva a norma di legge, sulla base dell’atto di ingiunzione, che
costituisce titolo esecutivo.
2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in
rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del titolo II del
D.P.R. 602/73 come successivamente integrate e modificate; gli atti relativi a tale procedimento
sono notificati con le modalità previste dall'articolo 57.
3. Le attività di riscossione coattiva sono demandate agli ufficiali della riscossione ovvero
all’ufficiale giudiziario oppure a soggetto, esterno alla dotazione organica, in possesso della
qualifica professionale necessaria ai sensi dell’art. 110 del D.L. 267/2000.
1.
Art. 60 - Spese relative a procedure esecutive
1.
2.
Le spese per la gestione della procedura esecutiva sono a carico del debitore.
Ai fini del calcolo della maggiorazione la misura del rimborso si calcola prendendo a base
l’importo complessivo dell’atto di ingiunzione secondo la seguente tabella:
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
26
SCAGLIONI
Attività /
procedura
Descrizione
FERMO
Preavviso di fermo
Revoca/Cancellazione
fermo
IMMOBILIARE
MOBILIARE
TERZI
fino a
1.033€
da
1.033€ a
5.165€
da 5.165€
a 51.646€
da 51.646
a
258.228€
da
516.457€
a oltre
123,95
49,58
da
258.228€
a
516.457€
185,92
74,37
30,99
12,39
61,97
24,79
92,96
37,18
Preavviso
Iscrizione di ipoteca
Cancellazione ipoteca
Pignoramento
immobiliare
Surroga
Incanto immobiliare 1°
Incanto immobiliare 2°
Incanto immobiliare 3°
Incanto immobiliare 4°
Iscrizione di causa a
ruolo
Comparazione davanti
al G.E.
Istanza di attribuzione
ricavato
30,99
154,94
56,81
180,76
30,99
309,87
113,62
361,52
30,99
464,81
170,43
542,28
30,99
619,75
227,24
723,04
30,99
929,62
340,86
1.084,56
30,99
1.704,31
624,91
1.988,36
18,59
41,32
41,32
41,32
41,32
8,26
37,18
82,63
82,63
82,63
82,63
16,53
55,78
123,95
123,95
123,95
123,95
24,79
74,37
165,27
165,27
165,27
165,27
33,05
111,35
247,90
247,90
247,90
247,90
49,58
204,52
454,48
454,48
454,48
454,48
90,90
41,32
82,63
123,95
165,27
247,90
454,48
27,89
55,78
83,67
111,55
167,33
306,78
Preavviso
Pignoramento
mobiliare
Surroga
Comparazione davanti
al G.E.
Istanza di attribuzione
ricavato
18,59
18,59
18,59
37,18
18,59
55,78
18,59
74,37
18,59
111,55
18,59
204,52
18,59
41,32
37,18
82,63
55,78
123,95
74,37
165,27
111,55
247,90
204,52
454,48
27,89
55,78
83,67
111,55
167,33
306,78
Preavviso terzi
Pignoramento presso
terzi
Pignoramenti fitti e
pigioni
Iscrizione di causa a
ruolo
Comparazione davanti
al G.E.
27,89
27,89
27,89
55,78
27,89
83,67
27,89
111,55
27,89
167,33
27,89
306,78
27,89
55,78
83,67
111,55
167,33
306,78
340,86
136,34
8,26
16,53
24,79
33,05
49,58
90,90
41,32
82,63
123,95
165,27
247,90
454,48
Per l’esecuzione mobiliare il diritto del Comune a percepire il rimborso sorge all’atto in cui
l’ufficiale si presenta per eseguire il pignoramento, anche se il contribuente paga il suo debito
all’atto stesso.
4. Oltre alle spese per la gestione della procedura esecutiva, al Comune compete anche il rimborso
delle spese sostenute per quelle attività necessariamente compiute da soggetti esterni,
funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il rimborso
di tali spese spetta nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione
corredati da idonea documentazione.
5. Le imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari sono a carico dell’aggiudicatario o
dell’acquirente ove sia eseguita l’aggiudicazione o l’acquisto; in caso contrario le stesse sono a
carico del contribuente.
3.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
27
CAPO II
RATEAZIONE DELLE SOMME DA VERSARE
Art. 61 - Oggetto delle norme
Ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 602/1973, con il presente capo del regolamento viene
disciplinata la procedura da utilizzare nel caso di rateazione delle somme dovute per avviso di
accertamento o a seguito di procedura di accertamento con adesione o in casi di ingiunzione
fiscale.
2. Si considerano non dilazionabili, quindi, i crediti per i quali è prevista la riscossione spontanea
tramite “autoliquidazione” ( ad esempio ICI ed ICP) o nei casi in cui l’importo sia, già
dall’inizio, ripartito in più rate.
1.
Art. 62 – Principi generali
1.
Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata
dell’interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente
comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, delle somme dovute, secondo i
seguenti limiti:
a. Il pagamento può essere dilazionato fino a ad un massimo di 12 rate;
b. E’ possibile ottenere la rateazione anche dopo l’inizio della procedura esecutiva.
Art. 63 – Procedura
Il Contribuente che si dovesse trovare in “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”1 dovrà
presentare all’ufficio tributi del Comune ovvero al soggetto gestore istanza di rateazione redatta
su apposito modulo (allegato A). Tra i dati da indicare nel modulo della richiesta dovranno
essere riportati i seguenti dati:
a. Dati del Contribuente;
b. Motivazione della richiesta;
c. Numero e data degli avvisi di accertamento e/o delle ingiunzioni;
d. Importo totale da dilazionare;
e. Indirizzo eletto quale domicilio – per le comunicazioni che si dovranno ricevere.
2. L’istanza potrà essere presentata, compilata in ogni sua parte, direttamente allo sportello oppure
inviata via fax o via email all’attenzione del funzionare responsabile del tributo, desumibile
dall’atto di accertamento.
3. In attesa che venga valutata la richiesta, la presentazione dell’istanza di rateazione ha i seguenti
effetti sulle procedure coattive:
a. Non determinerà la revoca delle misure cautelari (fermi amministrativi ed ipoteche)
precedentemente adottate;
b. Non inibirà l’adozione di nuove azioni cautelari;
c. Precluderà l’avvio di nuove azioni esecutive e sospenderà la prosecuzione delle procedure
esecutiva già avviate.
4. Per qualsiasi importo venga richiesta la rateazione, si procederà all’accertamento dell’esistenza
della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e cioè dell’impossibilità di pagare in unica
soluzione il debito iscritto e, tuttavia, la possibilità per il Contribuente di sopportare l’onere
finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo alla sua
situazione patrimoniale. Tale situazione è da ritenersi sussistente,a titolo esemplificativo, nei
seguenti casi:
a. Carenza temporanea di liquidità finanziaria;
1.
1
Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 15/2000
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
28
Stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio;
Trasmissione ereditaria dell’obbligazione;
Contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie;
Precaria situazione reddittuale.
Il numero di rate in cui dilazionare il pagamento sarà pari a quello richiesto dal Contribuente
all’atto della presentazione dell’istanza, tenendo conto che il numero massimo di rate dovrà
essere pari a 12 e che l’importo minimo di ogni rata sarà di € 100,00, derogabile solo in casi di
particolari situazioni di comprovata indigenza.
Il Comune ovvero il soggetto gestore predisporrà un piano di ammortamento tenendo conto
dell’importo del tributo, delle sanzioni ed interessi maturati, dei costi sostenuti nella gestione
della procedura di riscossione e di ogni altro costo da sostenere.
L’accettazione o meno dell’istanza di rateazione sarà notificata al Contribuente entro il termine
di 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Se la rateazione verrà accettata, al
relativo provvedimento sarà allegato anche il piano di ammortamento con l’importo di ogni
singola rata. La scadenza della prima rata non sarà inferiore ad 8 (otto) giorni lavorativi dalla
data della notifica dell’accettazione.
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del
pagamento rateizzato e deve provvedere all’adempimento dell’obbligazione residua entro trenta
giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione
coattiva delle somme dovute.
b.
c.
d.
e.
5.
6.
7.
8.
Art. 64 – Rate e garanzie
Per la rateazione di importi fino a 2.500,00 € non vi obbligo di prestazione di garanzia ma si
accerterà solamente la condizione di temporanea obiettiva difficoltà, salvo che per importi fino a
1.000,00€ per i quali la rateazione sarà concessa fino ad un massimo di 10 rate a semplice
richiesta motivata di parte.
5. Per gli importi tra 1.000€ e 2.500€ l’accertamento in parola dovrà essere effettuato in modo
semplificato.
6. Per importi superiori a 2.500,00€, una volta accertata la temporanea situazione di obiettiva
difficoltà, ai fini dell’accettazione dell’istanza, si dovrà acquisire dal Contribuente apposita
garanzia in una delle seguenti forme:
a. Polizza fideiussoria e fideiussione
Il Contribuente dovrà prestare a favore del Comune o del soggetto gestore per l’intero
periodo della dilazione aumentato di un anno, una garanzia fideiussoria a prima richiesta
rilasciata da una banca o da un’assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni.
L’importo garantito sarà pari a quello complessivo del credito, vale a dire alla somma
dell’ammontare del tributo, degli interessi di mora,degli interessi di rateazione,dei costi di
notifica e dei costi sostenuti per la procedura esecutiva.
b. Ipoteca di cui all’art. 77 del DPR n. 602/1973
La garanzia può consistere anche nell’iscrizione di ipoteca, naturalmente di primo grado o
secondo grado, sui beni immobili di proprietà del debitore non gravati da formalità
pregiudizievoli, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del DPR n. 602/1973 per il doppio del
credito complessivo, sempreché il valore catastale o commerciale sia sufficiente ad
assicurare la copertura dell’importo.
c. Ipoteca volontaria
Ai sensi degli artt. 2821 ss, cod.civ., il debitore può concedere ipoteca volontaria di primo
grado o secondo grado, per un importo pari al doppio delle somme dovute, sugli immobili,
non gravati da formalità pregiudizievoli di cui è proprietario esclusivo, sempreché il valore
catastale o commerciale sia sufficiente ad assicurare la copertura dell’importo.
4.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
29
CAPO III
COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI
Art. 65 – Oggetto
1.
E’ ammessa la compensazione nell’ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente
capo.
Art. 66 - Compensazione verticale
Il Contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali
eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non
sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il Contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro
trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti
elementi:
a. Generalità e codice fiscale del Contribuente;
b. Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
c. L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
d. L'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o
l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere
utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne
può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del
diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
1.
Art. 67 - Compensazione orizzontale
Il Contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali
eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti,
senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente
alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione
contenente almeno i seguenti elementi:
a. Generalità e codice fiscale del Contribuente;
b. Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
c. L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo;
d. L'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o
l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere
utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne
può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del
diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
1.
Art. 68 - Competenza sulla dichiarazione di compensazione
1.
Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario
responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio
incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario
predetto.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
30
PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
TITOLO V
ENTRATE TRIBUTARIE
PARTE I
REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
Il presente Regolamento, in attuazione degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n.
446, disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) del Comune di Lainate, sulla base di
quanto disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 504.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti in materia e le norme del Testo Unificato delle Entrate Tributarie, in quanto con questo
compatibili.
1.
Art. 2 - Presupposto oggettivo
Presupposto oggettivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili è il possesso a qualunque titolo,
proprietà o altro diritto reale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio del
Comune a qualsiasi uso destinati.
2
2. Gli immobili soggetti a ICI sono così definiti :
a. Fabbricato: singola unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano,
comprese in tale definizione l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza.
b. Area fabbricabile: area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici
generali o attuativi. E’ sufficiente che l’edificabilità risulti da un piano regolatore generale.
Non sono considerati fabbricabili i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori
agricoli a titolo principale, che sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali vi sia
utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali.
c. Terreno agricolo: terreno adibito ad attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento del
bestiame e alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione di prodotti agricoli che
rientrino nel normale esercizio dell’agricoltura.
1.
Art. 3 - Presupposto soggettivo
Soggetto attivo ICI è il Comune per quegli immobili la cui superficie insiste, interamente o
prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
2. L’imposta non si applica per gli immobili di proprietà del Comune o sui quali questo sia titolare
di diritti reali di godimento, quando la loro superficie insiste interamente sul suo territorio. In
caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il
1.
2
Art. 2 Dlgs. 31.12.1992 n. 504
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
31
Comune nel cui territorio l’immobile risulta ubicato al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si
riferisce.
3. Se l’immobile sito sul territorio di più comuni ha diverse rendite catastali, si è in presenza di
distinte unità immobiliari, per cui si dovrà assumere per ognuno di essi un autonomo valore
catastale sul quale calcolare l’imposta da versare al comune sul cui territorio insiste la superficie
del singolo fabbricato3.
4. I Soggetti passivi ICI sono elencati nell'art. 3 del Dlgs n. 504 del 30 dicembre 1992, modificato
dall'art. 58 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
La norma dispone che i soggetti passivi dell' ICI sono il proprietario di immobili, ovvero il
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il locatario
finanziario e i concessionari di aree demaniali, a prescindere dalla residenza dei soggetti o dalla
sede
legale
o
amministrativa
dell'esercizio
dell'attività.
Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, formatosi
con atto tra vivi o per successione, obbligato al pagamento dell'ICI non è il nudo proprietario,
ma
il
titolare
del
relativo
diritto
reale
di
godimento.
Non hanno parimenti alcun obbligo agli effetti dell'ICI il locatario, l'affittuario e il comodatario
dell'immobile, poiché detti soggetti non sono titolari di un diritto reale di godimento
sull'immobile stesso, ma lo utilizzano in base a un contratto di locazione, di affitto o di
comodato.
Sono invece soggetti passivi:
a. il donante, in caso di donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto;
b. il donatario, in presenza di donazione della piena proprietà;
c. il coltivatore diretto, nell'ipotesi di affitto del terreno agricolo di sua proprietà.
5. Rientra tra i diritti reali, se effettivamente esercitato, il diritto reale di abitazione spettante al
coniuge superstite ai sensi dell'art. 540, comma 2, del Codice civile. Pertanto, il coniuge
superstite è obbligato al pagamento dell'intera imposta dovuta per l'abitazione coniugale,
indipendentemente dal fatto che contitolari del diritto di proprietà sulla casa in questione siano
anche altri eredi, come ad esempio i figli. Qualora invece il defunto non sia stato titolare del
diritto di proprietà, non è possibile la costituzione di alcun diritto di abitazione.
6. In caso di separazione coniugale, consensuale o giudiziale o di divorzio, non sorge il diritto di
abitazione a favore del coniuge cui è attribuito il diritto di abitare nella casa di residenza
familiare, pertanto sono soggetti passivi ICI coloro che detengono il diritto di proprietà,
ciascuno per la propria quota di possesso (Sentenza 16 marzo 2007, n. 6192 della Corte di
Cassazione).
7. Il socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, relativamente all'alloggio assegnato,
ancorché in via provvisoria, diventa soggetto passivo ai fini ICI dal momento dell'assegnazione
dell'alloggio, in quanto si trasferisce all'assegnatario un diritto reale sull'immobile.
Per le cooperative a proprietà indivisa, invece, la soggettività passiva rimane in capo alle stesse,
in quanto i soci non hanno alcun diritto sugli immobili.
8. L'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP), concessogli in locazione
con patto di futura vendita e riscatto, non può considerarsi soggetto passivo ai fini ICI, in quanto
non è titolare di un diritto reale di godimento, bensì di un diritto personale di credito (Corte di
Cassazione, sentenza n. 654 del 14 gennaio 2005).
9. Analoghe considerazioni possono essere fatte valere per le abitazioni dei lavoratori agricoli
dipendenti costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e assegnate a riscatto.
10. Dal 1° gennaio 1998 la soggettività passiva è stata estesa al superficiario, all'enfiteuta ed al
locatario finanziario, per effetto delle disposizioni dell'art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del
3
risoluzione ministeriale 9 aprile 1996 n. 53
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
32
1997.
In questi nuovi casi di soggettività passiva sia il nudo proprietario dell'immobile e sia il locatore
finanziario dell'immobile non hanno alcun obbligo ai fini ICI. Di conseguenza, il superficiario,
l'enfiteuta ed il locatario finanziario devono calcolare l'imposta sul valore intero dell'immobile.
Per quando concerne il diritto di superficie, l'imposta gravante sul suolo su cui è stato costituito
tale diritto di godimento è dovuta dal superficiario, anche se non ha ancora realizzato alcuna
costruzione. Riguardo alla locazione finanziaria, il passaggio della soggettività passiva dal
locatore al locatario si ha al momento della consegna dell'immobile al locatario, mentre nel
periodo precedente a detta consegna soggetto passivo ICI resta il locatore finanziario.
11. In presenza di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario diviene soggetto passivo di
imposta a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato
stipulato il contratto di leasing ovvero a quello della consegna dell'immobile.
In caso di costituzione di un fondo patrimoniale, nel cui atto risulti specificato che la proprietà
dei beni immobili rimane esclusivamente in capo al coniuge conferente, la soggettività passiva
competerebbe unicamente al coniuge proprietario, non essendosi verificato alcun trasferimento
o costituzione di diritto reale (Commissione tributaria centrale, sezione V, decisione n. 966 del
27 marzo 1996). L'assunto trova conforto anche nella circolare ministeriale n. 221/E del 30
novembre 2000, la quale precisa che la costituzione del fondo patrimoniale costituito con beni
appartenenti ad uno solo dei coniugi che se ne riserva la proprietà, non produce effetto
traslativo.
12. Altri soggetti passivi di imposta sono il curatore fallimentare e il liquidatore, mentre sono
esentati da ogni obbligo ai fini ICI il custode giudiziario e il creditore anticretico.
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il compito
di provvedere al versamento dell'ICI nonché alla presentazione della relativa dichiarazione
grava dunque sul curatore fallimentare o il commissario liquidatore. Al riguardo, l'art. 1, comma
173 della Finanziaria 2007, ha così sostituito il comma 6 dell'art. 10 del Dlgs n. 504 del 1992:
"Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore
o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono
presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della
procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di
durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di
trasferimento degli immobili".
13. A partire dal 1° gennaio 2001 sono soggetti passivi di imposta:
a. i titolari di diritti reali di godimento a tempo parziale (multiproprietà o proprietà turnaria).
In tal caso l'ICI deve essere versata dall'amministratore del condominio o della comunione,
con successivo addebito ai singoli titolari delle somme dovute da ciascuno di essi sulla base
del riparto effettuato dallo stesso amministratore;
b. i concessionari, per gli immobili insistenti su aree demaniali.
14. In caso di decesso del contribuente il tributo dovrà essere pagato dall’erede o dal titolare del
diritto di abitazione. Ogni erede dovrà adempiere al pagamento a proprio nome e per la propria
quota di possesso. Sarà imputabile a questi l’imposta maturata dal periodo successivo al
decesso, ossia dal momento in cui si è aperta la successione4.
15. In caso di contitolarità di più diritti reali sulla stessa unità immobiliare, ciascuno è responsabile
per la propria quota di possesso.
16. Si riporta di seguito una tabella esemplificativa della soggettività e non soggettività ICI:
4
Commissione tributaria provinciale di Foggia, sentenza 27/08/02, n. 205.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
33
SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA E SOGGETTI ESCLUSI
SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA
SOGGETTI ESCLUSI DALL' IMPOSTA
Proprietario dell' immobile
......
Eredi
Rinunciatari dell'eredità
Usufruttuario
Nudo proprietario
Titolare del diritto d'uso
Concedente in uso
Titolare del diritto di abitazione
Concedente in abitazione
Enfiteuta
Concedente in enfiteusi
Superficiario
Concedente in superficie
Locatario finanziario
Locatore finanziario
Società di leasing
Utilizzatore
Locatore
Locatario o inquilino
Comodante
Comodatario
Proprietario del terreno
Affittuario del terreno
Concessonario su area demaniale
Concedente
Donante con riserva di usufrutto
Donatario
Donatario con proprietà piena
Donante
Multiproprietario immobiliare
Multiproprietario azionario
Assegnatario
Cooperativa a proprietà divisa
Cooperativa a proprietà indivisa
Assegnatario
Amministratore societario
Custode giudiziario
Amministratore condominiale
Creditore anticretico
Curatore fallimentare
Comune possessore di immobili sul proprio territorio
Liquidatore
Minore
CAPO II
FABBRICATI
Art. 4 - Definizione
1.
Sono fabbricati le singole unità immobiliari, iscritte o da iscrivere nel catasto edilizio urbano,
comprese in tale definizione l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
34
CAPO III
BASE IMPONIBILE
Art. 5 - Fabbricati A, B, C, D
Per i fabbricati iscritti in catasto, la rendita risultante al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
anche se di recente attribuzione, va rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i seguenti
coefficienti:
a. 100, se si tratta di unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A (abitazioni) e C
(negozi, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
b. 140, se trattasi di unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B (collegi, convitti,
ecc.);
c. 50, se trattasi di unità immobiliari classificate nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e
nel gruppo D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.);
d. 34, se si tratta di unità immobiliari classificate nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
2. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B, l'art. 2, comma 45, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262 (convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) ha disposto la rivalutazione da
100 a 140 del moltiplicatore da applicare alla rendita catastale. Tale rivalutazione è entrata in
vigore il 3 ottobre 2006 ed ha avuto effetto solo sugli ultimi 3 mesi del 2006, cioè sul saldo Ici
pagato nel mese di dicembre 2006. Essa non costituisce, di per sé, causa di variazione e, quindi,
non ha determinato l'obbligo di presentazione della dichiarazione.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati, si applica lo specifico criterio contabile, in base al
quale i costi registrati vanno moltiplicati, separatamente per ciascun anno di formazione, per i
coefficienti di aggiornamento stabiliti con apposito decreto del Ministero delle Finanze. Per
l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna assumere il coefficiente relativo
all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione o i costi incrementativi sono stati
contabilizzati. Il criterio contabile deve essere seguito fino al termine dell'anno di imposizione
nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale, oppure viene annotata negli atti catastali
la rendita "proposta" mediante la procedura Doc-Fa disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701.
In tal caso, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta è dato dalla rendita risultante in catasto al 1°
gennaio dell'anno di imposizione, aumentata del 5% e poi moltiplicata per 50.
1.
LA BASE IMPONIBILE
FABBRICATI
categorie catastali
AeC
B
A/10, D
C/1
RENDITA
x 1,05 x 100
RENDITA
x 1,05 x 140
RENDITA
x 1,05 x 50
RENDITA
x 1,05 x 34
Art. 6 - Fabbricati in costruzione
1.
Il valore imponibile per i fabbricati in costruzione ovvero oggetto di interventi di recupero o di
demolizione è determinato dal valore venale dell’area fabbricabile, senza computare il valore
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
35
del fabbricato in corso d’opera fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente,
fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato.
2. Il valore imponibile per i fabbricati oggetto di interventi di sopraelevazione, risultante da
apposito progetto registrato, non è il valore del fabbricato ma dell’area su cui questo insiste, fino
ad ultimazione dei lavori e rilascio di certificato di abitabilità.
Art. 7 - Rendita presunta
Per i fabbricati che non sono iscritti in catasto il valore imponibile è determinato con riferimento
alla rendita presunta, ossia alla rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto sino ad
attribuzione della rendita definitiva.
2. Il contribuente potrà richiedere l’attribuzione di una rendita all’ufficio del catasto competente,
utilizzando un apposito modulo di richiesta appositamente predisposto, ovvero proporre una
rendita catastale secondo un sistema particolare DOC-FA da utilizzare fino al momento
dell’attribuzione della rendita definitiva. Tale determinazione proposta dal richiedente su
appositi moduli diventa definitiva se non è rettificata dall’ufficio del territorio entro un anno
dalla sua proposizione.
1.
Art. 8 - Rendita definitiva
In riferimento a quanto stabilito dal comma 1, art. 74 Legge 342/2000, gli atti che attribuiscono
o modificano le rendite catastali, devono essere notificati da parte degli organi competenti,
ovvero dall’ufficio del territorio competente, all’intestatario della partita tramite servizio
postale.
2. Le rendite acquisiscono efficacia dal giorno dell’avvenuta notifica. Fino alla data dell'avvenuta
comunicazione della rendita non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova
determinazione della rendita catastale, nel caso in cui la rendita presunta utilizzata ai fini del
versamento dell’imposta fosse inferiore a quella definitiva.
3. Dalla data di notifica decorre il termine di 60 giorni per impugnare la rendita dinanzi alla
Commissione Tributaria competente.
4. Nel caso in cui la rendita sia attribuita nel corso dell’anno, l’imposta sarà calcolata tenendo in
considerazione i due periodi dell’anno in cui l’immobile era in possesso di due differenti
rendite.
1.
Art. 9 - Fabbricati costruiti abusivamente
1.
Per i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata
presentata o meno istanza di sanatoria edilizia, il valore imponibile è determinato con
riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti, ovvero alla proposizione della rendita
tramite il sistema DOC-FA..
Art. 10 - Fabbricati rurali e di interesse storico
I fabbricati rurali non concorrono direttamente alla determinazione della base imponibile, ma la
loro rendita confluisce nel reddito dominicale cui il fabbricato è asservito, anche se il fabbricato
è autonomamente iscritto al catasto e rispetta le condizioni di cui al successivo comma 2.
2. Sono considerati fabbricati rurali destinati ad edilizia abitativa, i fabbricati che soddisfino
contemporaneamente le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 9 del decreto legge n. 557 del
30 dicembre 1993 (convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994 n. 133), così come
modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 139 del 23 marzo 1998, e precisamente:
a. requisito soggettivo di possesso: il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del
diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso
o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
36
conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di
trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi
quelli di riversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali. Secondo la
circolare ministeriale n. 73/E del 27 maggio 1994, risposta 2.1.1, la presenza di familiari non
a carico del titolare dell'azienda agricola e, quindi, l'utilizzazione del fabbricato da parte del
nucleo familiare, non fa venir meno le caratteristiche di ruralità;
b. requisito soggettivo di utilizzo: l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai
soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero dai dipendenti esercenti
attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero
annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia
di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
c. requisito oggettivo di superficie: il terreno cui il fabbricato è asservito deve essere situato
nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a
10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario.
Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra
coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere
almeno di 3.000 metri quadrati;
d. requisito oggettivo del volume di affari: il volume di affari derivante da attività agricole del
soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà (50%) del suo reddito
complessivo, senza tener conto dei trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività
svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune montano, il predetto limite deve
risultare superiore ad un quarto (25%) del reddito complessivo, al netto dei trattamenti
pensionistici. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione IVA si
presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, e cioè:
i) euro 2.582,28 (pari a lire 5 milioni) per i terreni ubicati in comuni non considerati
montani;
ii) euro 7.746,85 (pari a lire 15 milioni) qualora si tratti di terreni situati in comuni montani.
Al riguardo, il Ministero delle Finanze ha più volte ribadito che il requisito in questione
si riferisce "esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può
essere diverso da quello che utilizza l'immobile adibito ad uso abitativo sulla base di un
titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare
di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo
è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei
confronti di chi conduce il fondo" (appendice alle istruzioni per la compilazione del
modello Unico 2002);
e. requisito oggettivo di tipologia: i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche
delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni signorili) ed A/8
(abitazioni in ville), ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministero dei
Lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408, non possono comunque essere riconosciuti rurali.
3. Il comma 3-bis dello stesso articolo 9 riconosce il carattere rurale anche:
a. alle costruzioni strumentali alle attività agricole definite dall'art. 29 del TUIR (testo unico
delle imposte sui redditi), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (coltivazione del terreno,
silvicoltura, allevamento di animali, ecc.);
b. alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla
conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione;
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
37
ai fabbricati destinati all' agriturismo.
Per espressa previsione (art. 1, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 139 del 1998), le costruzioni rurali
costituenti unità immobiliari destinate ad abitazione e loro pertinenze devono essere censite
autonomamente mediante l'attribuzione di classamento, sulla base dei quadri di qualificazione
vigenti in ciascuna zona censuaria. Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola
diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vanno invece
censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività
agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non
consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono
originariamente costruite.
5. Va inoltre evidenziato che:
a. nel caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono
essere posseduti da almeno una di esse;
b. se sul terreno esistono più unità immobiliari abitative, i requisiti di ruralità devono essere
soddisfatti distintamente per ciascuna di esse;
c. qualora più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in
aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che siano anche rispettati i seguenti limiti
massimi:
i) 5 vani catastali ovvero 80 metri quadrati per un abitante e un vano catastale;
ii) oppure 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.
6. Le costruzioni non utilizzate (sfitte) sono considerabili come rurali a condizione che rispettino i
requisiti sopra elencati tranne ovviamente quello della strumentalità. In tal caso il proprietario
deve autocertificare nei modi e nei termini di legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di
cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se
accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) l'assenza di
allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. Un solo allacciamento esistente
comporta l'impossibilità di considerare rurale il fabbricato in questione.
7. Il valore imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico è ottenuto moltiplicando per il
coefficiente di legge 100, la rendita catastale rivalutata del 5%.
c.
4.
Art. 11 - Norma antielusiva
1.
Fermi restando i requisiti di cui all’articolo precedente, l’Amministrazione Comunale considera
imponibili, ai fini ICI, quei fabbricati che presentano caratteristiche tali da considerarsi non
strumentali all’attività svolta sul fondo (es. piscina, campo da tennis, ecc.). Sarà onere del
soggetto interessato fornire elementi di prova che evidenzino la ruralità dell’oggetto
dell’imposta.
CAPO IV
ABOLIZIONE
Art. 12 - Abitazione principale
1.
2.
Il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 ha abolito l'ICI sull’abitazione principale.
Agli effetti dell’applicazione di tale abolizione si considera abitazione principale:
a. Abitazione di proprietà del soggetto passivo ove questi ha dimora abituale che, salvo prova
contraria a carico del contribuente, coincide con la residenza anagrafica (art. 8 comma 2
D.Lgs. 504/1992);
5
b. Alloggio assegnato da IACP
5
La detrazione si applica solo per gli alloggi che sono stati assegnati dallo IACP
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
38
Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dai soci assegnatari;
d. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile
residente in un istituto di ricovero o sanitario, anche se a tempo indeterminato, purché
l’abitazione non risulti locata;
6
e. Abitazione concessa dal possessore a titolo gratuito a parenti di primo e secondo grado , in
linea retta e collaterale, purchè ciò risulti da autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
445/2000 del possessore con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta.
L’autocertificazione è valida anche per le annualità successive se non intervengono
variazioni. In caso di variazioni il contribuente deve darne tempestiva comunicazione
all’ufficio .
f. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da militari in servizio purché
l’abitazione non risulti locata o sia occupata dai componenti il nucleo familiare del
possessore;
g. Abitazione posseduta da soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune, purché
risulti essere non locata ovvero occupata dai familiari del soggetto passivo;
h. Abitazione posseduta dal soggetto residente all’estero purché risulti essere non locata,
ovvero occupata a titolo di abitazione principale da familiari del Contribuente;
i. Abitazione ex casa coniugale assegnata o non assegnata al coniuge a seguito di
provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, o al coniuge superstite. Per quanto
riguarda l’ex-coniuge non assegnatario l’abolizione vale se lo stesso non è proprietario, o
titolare di diritto reale, di altro immobile destinato ad abitazione situato nel territorio
comunale.
3. Sono escluse dall’abolizione dell’ICI gli immobili “abitazione principale” di categoria A1, A8 e
A9, cioè abitazioni di lusso, ville e castelli per le quali è prevista una detrazione periodicamente
determinata con delibera di Giunta Comunale.
c.
Art. 13 - Abitazione costituita da due unità immobiliari
Due o più unità immobiliari accatastate separatamente, ovvero in possesso di rendite catastali
distinte, contigue e costituenti un’unica abitazione principale possono godere della prevista
esenzione solo se il loro accorpamento non dà origine ad un’abitazione avente caratteristiche di
lusso e quindi rientrante nelle categorie catastali A1, A8 o A97
2. Per poter ottenere l’esenzione per abitazione principale per le diverse unità immobiliari sarà
necessario presentare apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
comprovante l’effettivo utilizzo degli immobili, allegandone, se opportuno, idonea
documentazione (ad es. planimetrie, fotografie, atti ecc.).
1.
Art. 14 - Pertinenze
L'abolizione si applica anche alle pertinenze delle abitazioni principali ( ad eccezioni delle
pertinenze di immobili di categoria A1, A8 e A9 ).
2. Ai sensi dell'art. 817 del codice civile sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a
servizio o a ornamento di un’altra cosa ( abitazione principale ) anche se separatamente
accatastate e/o acquistate successivamente. La destinazione può essere effettuata dal
proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
Il rapporto pertinenziale tra due beni ricorre,quindi,in presenza dei seguenti presupposti:
1.
6
Parenti di primo grado: genitori e figli;
Parenti di secondo grado: nipoti e nonni (linea retta), sorelle e fratelli (linea collaterale);
7
sentenza Corte di Cassazione nr. 25902 del 26 giugno 2008
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
39
Presupposto oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale a servizio o a ornamento
intercorrente fra un bene e un altro di maggior importanza (cosiddetto bene principale) per il
miglior uso di quest’ultimo;
b. Presupposto soggettivo, ossia la volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia il
titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di
strumentalità funzionale con la cosa principale.
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto al comma 1, per pertinenza si intende il garage,
posto auto, cantina e soffitta ubicati o non ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare
nel quale è sita l’abitazione principale, purché tale caratteristica risulti dalla dichiarazione di cui
al successivo comma 5;
Si considera parte integrante dell’abitazione principale anche l’area fabbricabile che, per
espressa dichiarazione del contribuente secondo le modalità di cui al successivo comma 5, ne
costituisce pertinenza (es. giardino o posto auto) e per la quale ricorrano entrambe le condizioni
di cui al precedente comma 2. A tal proposito non assume rilevanza il fatto che l’area sia
accatastata unitamente al fabbricato oppure che lo sia autonomamente.8
E’ onere del contribuente su richiesta del Comune ovvero al momento della denuncia, indicare
quale tra gli immobili posseduti siano da considerarsi pertinenze e parti integranti
dell’abitazione principale, presentando un’apposita dichiarazione, valida anche per gli anni
successivi, in assenza della quale non potranno essere riconosciuti i previsti benefici.
Per gli immobili “abitazione principale” di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville
e castelli è prevista una detrazione periodicamente determinata con delibera di Giunta
Comunale.
a.
3.
4.
5.
6.
CAPO V
RIDUZIONI
Art. 15 - Riduzione e detrazioni dell’imposta
Nell’ambito dei criteri per la determinazione delle aliquote stabilite dal Consiglio comunale, le
aliquote e detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale con
deliberazione adottata prima del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno
di riferimento.
2. Il Comune ha la facoltà di aumentare l’importo della detrazione, con deliberazione annuale
adottata con le modalità ed i termini di cui al comma precedente; in alternativa può prevedere
una riduzione percentuale dell’imposta dovuta; dette facoltà possono essere esercitate anche
limitatamente a situazioni di particolare disagio economico e sociale, individuate con la
medesima deliberazione. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell’anno
durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale.
1.
Art. 16 - Fabbricati inagibili o inabitabili
L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 sono considerati tali:
a. Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
b. Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
c. Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
d. Fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio;
e. Fabbricati dichiarati inagibili dal Sindaco sulla base di una perizia di parte;
1.
8
sentenza Corte Cassazione nr. 19638 del 11 settembre 2009
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
40
Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire
pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
g. Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire
pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
h. Qualora non vi siano i contratti relativi alle utenze domestiche.
L’inagibilità deve essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico
comunale con spese a carico del proprietario, o mediante dichiarazione sostitutiva presentata dal
proprietario ferma restando la possibilità per il Comune di accertarne la veridicità.
Il Contribuente in possesso di un fabbricato che rientri in una di tali tipologie deve darne
comunicazione al Comune entro un mese dal verificarsi della situazione oggettiva che giustifica
l’agevolazione. Resta ferma la possibilità per il Comune di verificare la veridicità delle
dichiarazioni, richiedendo eventuali prove documentali.
Il Comune può concedere l’agevolazione con efficacia retroattiva, qualora sussistano
giustificate condizioni oggettive e soddisfacenti prove a sostegno della tesi del richiedente.
Se l’inagibilità o l’inabitabilità è riferita solo ad alcune delle unità immobiliari, che formano un
intero fabbricato, la riduzione sarà applicata solo a queste.
f.
3.
4.
5.
6.
Art. 16bis – Qualificazione fabbricati del centro storico
L’imposta è ridotta del 50% per gli edifici prospicienti i centri storici di Lainate limitatamente
alle parti riqualificate, i cui proprietari provvedono alla sistemazione delle facciate, così come
stabilito dall’art. 5 del “Regolamento per le agevolazioni relativi agli interventi di manutenzione
nel Centro Storico di Lainate”.
2. La riduzione ha efficacia nell’anno di inizio dei lavori e per i due anni successivi. L’Ufficio
Tecnico del Comune provvederà entro il 31 marzo di ogni anno a trasmettere all’ufficio Tributi
o al soggetto gestore l’elenco dei soggetti passivi ICI e dei relativi immobili (indicando foglio,
mappale e subalterno) che ne hanno beneficio.
1.
Art. 16ter – Abitazioni non locate
1.
Il Consiglio Comunale può adottare un’aliquota differenziata per gli alloggi sfitti. S’intendono
per abitazioni non locate quegli alloggi sfitti per almeno sei mesi consecutivi in un anno e che
non sono oggetto di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione.
Art. 16quater – Fabbricati invenduti
1.
Gli alloggi di nuova costruzione posseduti da Società o da privati costruiti allo scopo di essere
commercializzati per i primi tre anni dalla data della loro ultimazione non saranno oggetto
all’aliquota maggiorata stabilita dal Consiglio Comunale per le abitazioni non locate.
CAPO VI
ESENZIONI
Art. 17 - Esenzioni
1.
Sono esenti dall’imposta:
a. Gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali posseduti da Stato, Regioni,
Province, Comuni, comunità montane, consorzi tra questi, Asl, istituzioni sanitarie
pubbliche autonome e Camere di Commercio. L’esenzione trova applicazione solo con
riferimento ai fabbricati;
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
41
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
I fabbricati con destinazione ad usi culturali quali: musei, biblioteche, archivi, cineteche,
emeroteche aperti al pubblico e non produttivi di reddito per il possessore;
I fabbricati e le relative pertinenze destinati esclusivamente all’esercizio del culto
compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 9 della Costituzione a condizione che gli
stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente stesso, a titolo di proprietà o di
diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario;
I fabbricati di proprietà della Santa Sede esenti a norma del Trattato Lateranense;
I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali era
prevista esenzione da Ilor in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
I fabbricati, che dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati per essere destinati
all’esercizio di attività assistenziali limitatamente al periodo in cui sono adibite allo
svolgimento di tali attività;
Gli immobili di proprietà degli enti pubblici e da questi utilizzati, residenti nel territorio del
Comune e non aventi come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali,
destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività dirette all’esercizio del
culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e
all’educazione cristiana;
Le ONLUS, le associazioni di donatori di sangue, associazioni PRO LOCO, per gli
immobili di proprietà degli stessi, nonché per quelli concessi in comodato gratuito dai
proprietari;
I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
CAPO VII
AREE FABBRICABILI
Art. 18 - Definizione
E’ definita area fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti
urbanistici generali o attuativi. E’ sufficiente che l’edificabilità risulti da un piano regolatore
generale, anche se non ancora approvato dalla Regione.
2. Ai fini dell' ICI, non sono da considerare edificabili:
a. le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o privata, che escludono in via
permanente la possibilità di costruire edifici classificabili nei gruppi catastali A, B, C e D;
b. le aree pertinenziali dei fabbricati, come definite dal precedente art. 14 comma 4, ossia
quelle che risultano comprese nella scheda catastale del fabbricato;
c. i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, che
sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali vi sia utilizzazione agro-silvo pastorale
mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
funghicoltura e allevamento di animali.
1.
CAPO VIII
BASE IMPONIBILE
Art. 19 - Determinazione della base imponibile, buona fede del Contribuente,
adeguamento automatico delle stime
1.
Per le aree fabbricabili il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno
di imposizione, sulla base dei seguenti criteri: indice di edificabilità e della destinazione d’uso
consentita; oneri per eventuali lavori di sistemazione del terreno al fine di rendere possibile la
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
42
costruzione; ubicazione e valori di mercato realizzati nella zona per la vendita di aree con
analoghe caratteristiche.
2. Indipendentemente dalla loro qualificazione, sono soggette ad imposta tutte le aree la cui
edificabilità è desumibile dal piano regolatore generale (o piano di governo del territorio)
adottato dal Comune, a prescindere dall’approvazione del piano stesso da parte della Regione
ovvero dall’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi. In ogni caso, l’effettiva
possibilità di utilizzare il suolo a scopo edificatorio influenza la quantificazione della base
imponibile.9
3. In presenza di atti pubblici (ad es. compravendite, donazioni, successioni ecc.) il valore
imponibile sul quale calcolare l’imposta è quello dichiarato nell’atto stesso. Per gli anni
successivi a quello in cui è avvenuto l’atto, il valore deve essere confrontato con quello venale
in comune commercio di cui al comma 1 e l’imposta deve essere versata sulla base del maggiore
dei due.
4. Non si fa luogo ad accertamento nel caso in cui l’imposta comunale sugli immobili dovuta per
le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli
eventualmente stabiliti dall’Ente per il periodo di imposta di riferimento10, salvo che vi sia un
diverso valore dichiarato in un atto pubblico di cui al precedente comma 3.
5. Per le aree fabbricabili interessate da concessione edilizia (D.I.A. o permesso di costruire) al
primo gennaio dell’anno d’imposizione, è applicata una maggiore del 5% sul valore venale.
6. Per le aree parzialmente edificabili si considererà esclusivamente il valore della parte edificabile
sempre che la parte non edificabile non contribuisca nel calcolo della volumetria complessiva
del lotto edificabile.
7. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell’area,
può produrre all’ufficio comunale i documentati riscontri necessari alle conseguenti
rivalutazioni, sostenute da una perizia di parte. Il comune si riserva la possibilità di verificare
tale perizia usufruendo anche del sostegno dell’ufficio tecnico comunale.
8. Qualora nel corso dell’anno vi siano degli aumenti o diminuzioni del valore di mercato delle
aree, anche dovuti a variazioni del piano regolatore generale o del piano di governo del
territorio, questi avranno efficacia solo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, momento
in cui si determinerà il nuovo valore dell’area edificabile.
9. Qualsiasi rapporto tra Contribuente e Comune in ordine alla identificazione delle aree
fabbricabili, alla conoscenza delle stesse, alla informazione sul loro valore venale, anche se
precedente all’entrata in vigore del presente Regolamento, è improntato ai criteri di correttezza e
buona fede, definiti dall’art. 10 del Titolo II del presente Testo Unificato.
10. Il Contribuente ha il diritto di richiedere al Comune un certificato di destinazione urbanistica,
per la verifica della edificabilità dell’area rispetto alle comunicazioni e informazioni promosse
dal Comune, ma non può far valere come giustificazione della ignoranza delle stesse il mancato
aggiornamento dei dati informativi di un ufficio comunale.
11. Successivi adeguamenti delle stime, adottati dalla Giunta ed allegati al Bilancio di previsione
sono efficaci nei termini dell’art. 3 comma 2 della L. 212/2000.
12. Il Comune quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile nè da comunicazione
al proprietario a mezzo del servizio postale.
13. Il tributo dovuto per gli appezzamenti di terra che non possiedono una superficie sufficiente alla
costruzione di un edificio, ma che sono da considerarsi comunque aree edificabili, è
regolamentato dal successivo art. 23.
9
sentenza Corte di Cassazione n. 21754 del 14 ottobre 2009
Facoltà concessa dall’art. 59 comma 1 lettera g) Dlgs 15.12.1997 n. 446
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
10
43
Art. 20 - Utilizzazione edificatoria dell’area – demolizione del fabbricato –
interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e urbanistica
La base imponibile è costituita dal valore dell’area anche nei casi di:
11
a. Utilizzazione edificatoria dell’area ;
b. Demolizione del fabbricato;
c. Interventi di restauro e di risanamento conservativo;
d. Interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica.
2. Nei casi di cui al comma 1, non è imponibile il fabbricato ma l’area su cui questo insiste o su
cui dovrà sorgere, fino alla data di ultimazione dei lavori.
3. Non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, i fabbricati oggetto di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche alla destinazione d’uso, nel qual caso sarà
necessario provvedere ad emettere una denuncia di variazione.
1.
Art. 21 - Diritto di superficie costituito sull’area fabbricabile
1.
Il superficiario sarà tenuto al pagamento dell’imposta sulla base del valore dell’area sino ad
ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato.
Art. 22 - Area fabbricabile contigua a terreno agricolo
1.
Il possessore di area edificabile che utilizza parte della stessa per l’esercizio di attività agricola
in modo professionale e continuativo dovrà determinare la base imponibile, ai fini del
pagamento dell’imposta, per la parte dell’area sulla quale non esercita tale attività quale area
fabbricabile e la restante parte quale terreno agricolo.
CAPO IX
AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI - RIMBORSI
Art. 23 - Area fabbricabile in condizioni di inedificabilità
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Per le aree fabbricabili che si trovano in effettive condizioni di inedificabilità originaria, come
per le aree di formazione vulcanica ovvero per quelle aree le cui dimensioni sono inferiori ai
minimi richiesti per l’edificabilità, l’imposta viene ridotta del 50 per cento rispetto al calcolo
effettuato sulla base del valore venale.
Per le aree fabbricabili successivamente assoggettate a vincolo di in edificabilità permanente è
previsto il rimborso dell’imposta versata con riferimento alle annualità in cui tale condizione
sussiste, su richiesta dell’interessato.
Il rimborso è previsto solo nel caso in cui l’inedificabilità risulti da atti amministrativi del
Comune; da perizie tecniche di parte per le quali il Comune si riserva di accertarne la veridicità;
da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
La misura del rimborso si determina sulla base della differenza tra l’imposta versata dal
Contribuente e quanto avrebbe dovuto versare se l’inedificabilità dell’area fosse stata originaria.
Il diritto di rimborso è riconosciuto a condizione che non siano state intraprese azioni avverso
l’approvazione delle varianti di cui al comma 3.
Fatta eccezione per i casi di inedificabilità permanente disciplinati dai precedenti commi e per i
casi in cui si rilevi un diverso valore risultante da atto pubblico, non si effettua alcun rimborso
dell’imposta versata sulle aree edificabili.
11
A riguardo è considerata edificabile anche l’area inserita in un piano edilizio il cui progetto non è mai stato realizzato.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
44
CAPO X
TERRENI AGRICOLI
Art. 24 - Definizione
1.
E’ considerato “terreno agricolo” il terreno adibito ad attività di coltivazione, silvicoltura,
allevamento del bestiame e alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione di prodotti
agricoli che rientrino nel normale esercizio dell’agricoltura.
CAPO XI
BASE IMPONIBILE
Art. 25 - Base imponibile
La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale iscritto in catasto
moltiplicato per 75, con la rivalutazione del 25%.
2. Anche in tale ambito trova applicazione quanto disposto in tema di rendita presunta di cui al
Capo III del presente regolamento.
3. Il reddito dominicale dei terreni agricoli è comprensivo anche della redditività delle costruzioni
rurali sovrastanti.
1.
CAPO XII
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
Art. 26 - Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo
principale sui quali persiste un’attività agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di
animali è previsto l’assoggettamento all’imposta solo alla parte di valore eccedente
€
25.822,84 oltre tale limite trovano applicazione le seguenti riduzioni della base imponibile:
a. 70% per la parte eccedente € 25.822,84 e fino a € 61.974,83;
b. 50% per la parte eccedente € 61.974,83 e fino a 103.291,38;
c. 30% per la parte eccedente € 103.291,38 e fino a € 129.114,22;
d. nessuna riduzione è prevista per la parte eccedente € 129.114,22.
2. Devono intendersi imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell’art. 58, comma 2, D.Lgs.
n. 446/97 le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali, previsti dalle norme in
materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri (art. 11 della Legge 9/01/63
n. 9), e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. Le agevolazioni decadono col venir meno di una delle condizioni suddette.
1.
CAPO XIII
ESENZIONI
Art. 27 - Esenzioni
1.
Sono esenti dall’applicazione dell’imposta:
a. i terreni incolti. Non sono tali i terreni provvisoriamente non coltivati per rotazione o per
contributi comunitari;
12
b. gli orticelli coltivati occasionalmente senza alcuna attività agricola, ovunque siano ubicati
purché non siano edificabili.
12
Gli orticelli devono avere una misura massima di 70 mq.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
45
CAPO XIV
VERSAMENTO E SOGGETTI OBBLIGATI
Art. 28 - Periodo di possesso dell’immobile
L’ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si è protratta la
titolarità dei diritti di cui al Capo I del presente regolamento.
2. Il mese durante il quale la titolarità si è protratta solo in parte, viene computato per intero se il
soggetto ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni, non è invece computato in capo al
soggetto che ha posseduto l’immobile per meno di 15 giorni.
3. Se nel corso dello stesso mese l’immobile subisce variazioni di tipo permanente o meno, quali
cambiamento di aliquota applicata ovvero situazioni tali da giustificare esenzioni o riduzioni
d’imposta, bisogna prendere in considerazione per l’intero mese la situazione che si è
prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.
1.
Art. 29 - Versamenti dell’ICI dovuta nell’anno d’imposta
Sulla base di quanto disposto dal comma 1, dell’art.18 Legge 23/12/2000 n. 388 il versamento
dell’imposta complessivamente dovuta va effettuata in due rate. I versamenti sono effettuati con
le modalità previste dall’art. 10, comma 2 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, confermando la
possibilità di versare l’intera imposta in un’unica soluzione annuale nei termini fissati per la
prima rata.
2. E’ consentito versare l’ICI in un’unica soluzione dal 1° al 20 dicembre solo alle persone fisiche
non residenti nel territorio dello Stato, con l’applicazione degli interessi nella misura del saggio
legale.
3. E’ consentito versare l’acconto dell’ICI sulla base dell’aliquota dell’anno di imposta in corso,
nonché usufruire dell’eventuale detrazione per lo stesso anno sempreché siano già state fissate
con atto comunale.
1.
Art. 30 - Importi minimi
1.
Non si fa luogo al versamento se l’imposta da versare è pari o inferiore a € 2,07 come riportato
al comma 3 dell’art. 54 bis del Testo Unificato delle Entrate Tributarie.
Art. 31 - Soggetti obbligati ad effettuare il versamento
1.
Sono obbligati ad effettuare il versamento dell’imposta i soggetti passivi così come identificati
all’art. 3 del presente regolamento.
Art. 32 - Ipotesi di contitolarità
1.
Si ritengono regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli
altri contitolari, che non perdono la loro soggettività passiva, purché l’imposta sia versata per
intero e nei termini di legge.
Art. 33 - Modalità di versamento
1.
Il versamento dell’imposta può essere effettuato nelle modalità riportate all’art. 53 del Testo
Unificato delle Entrate tributarie.
Art. 34 - Modalità di compilazione del bollettino di versamento
1.
L’importo complessivo da versare va arrotondato all’euro secondo il seguente criterio:
a. arrotondato per eccesso all’unità di euro superiore, se il valore decimale è uguale o superiore
a 50;
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
46
b.
arrotondato per difetto all’unità di euro inferiore se il valore decimale è inferiore a 50,
l'arrotondamento va effettuato per difetto.
Art. 35 - Rimborsi
1.
2.
3.
4.
5.
Il Contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il
termine di cinque anni dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il
diritto alla restituzione
Si intende quale giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione quello:
a. in cui è intervenuta la decisione definitiva in caso di contenzioso;
b. in cui è intervenuta la rendita presunta è divenuta definitiva.
Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza. Sulle
somme rimborsate vanno applicati gli interessi moratori nella misura del saggio legale.
In caso di rigetto dell’istanza di rimborso o nel caso in cui trascorrano i 180 giorni senza
risposta da parte dell’ente, il Contribuente potrà ricorrere alla Commissione tributaria
competente territorialmente.
Per i limiti di esenzione si faccia riferimento all’articolo 54 tris del Testo Unificato delle Entrate
tributarie.
CAPO XV
DICHIARAZIONI
Art. 36 - Dichiarazione
Nel caso in cui le leggi e le disposizioni vigenti prevedano l’obbligo della dichiarazione, ai fini
del presente tributo, la stessa deve essere presentata sui modelli predisposti ed approvati dal
Ministero dell’Economia e Finanze, entro i termini fissati dalle medesime norme di legge. La
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare di tributo,
in tale caso il soggetto interessato è tenuto alla presentazione della dichiarazione nei modi e nei
termini di legge in riferimento all'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettività
passiva.
2. Nel caso di contitolari può essere presentata una dichiarazione congiunta.
3. Non è obbligatorio presentare la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini
dell’imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche
relative alla disciplina del modello unico informatico.(MUI), quali:
a. gli atti di compravendita di immobili;
b. gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei
diritti reali di proprietà e usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
4. Di seguito si riportano le fattispecie più significative per le quali permane l’obbligo di
presentare la dichiarazione ICI:
a. immobili che godono di riduzioni dell’imposta;
b. immobili che sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI;
c. immobili adibiti ad abitazione principale e a pertinenza della medesima
d. immobili oggetto di locazione finanziaria;
e. immobili oggetto di dichiarazione di nuova costruzione, ovvero di variazione per modifica
strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA);
f. immobili assegnati a soci di cooperativa edilizia;
g. variazioni di caratteristiche dell’area (es. terreno agricolo diventato area fabbricabile);
h. compravendita o variazione di valore dell’area fabbricabile;
i. attribuzione rendita o contabilizzazione costi aggiuntivi per fabbricati posseduti da imprese
e distintamente contabilizzati, classificati nel gruppo catastale D;
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
47
immobili posseduti da persone giuridiche interessate da fusioni, incorporazioni, scissioni
societarie;
k. immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004;
l. immobili oggetto di vendita all’asta giudiziaria;
m. immobili oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa. In tale caso la dichiarazione deve essere presentata dal curatore o dal
commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina. Detti soggetti
sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera
procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento
degli immobili.
j.
Art. 37 – Soggetti obbligati alla dichiarazione
I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso dell’anno precedente devono essere
dichiarati, nei soli casi in cui sussiste l'obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e
sia da chi ha iniziato ad esserlo.
2. In tutti gli altri casi che hanno comportato modifiche alla determinazione dell'imposta e per i
quali sussiste l'obbligo dichiarativo, soggetto tenuto alla presentazione è sempre il soggetto
passivo dell'imposta.
1.
Art. 38 – Termini di presentazione delle dichiarazioni
1.
La dichiarazione dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune ovvero presso l’ufficio
del soggetto gestore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all'anno in cui è avvenuta la modifica di soggettività.
CAPO XVI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 39 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nell’ambito di tale Regolamento, si applicano le disposizioni
dettate dal D.Lgs 504/92 e successive modifiche e integrazioni.
2. Con riferimento alla disciplina delle sanzioni, degli interessi, del ravvedimento,
dell’accertamento si opera un rinvio a quanto stabilito nell’ambito degli appositi capi del Testo
Unificato delle Entrate Tributarie.
1.
Art. 40 - Entrata in vigore
1.
2.
Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2010.
Con effetto dall’entrata in vigore dal presente regolamento, esso sostituisce le norme in
precedenza approvate sulla materia da questo Comune.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
48
PARTE II
REGOLAMENTO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità e contenuto del regolamento
Il presente regolamento integra le norme previste dall’art. 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, di attuazione dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
come modificato dall’articolo 1, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e le successive
integrazioni e modificazioni introdotte dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti, dallo Statuto del Comune e dagli ulteriori regolamenti comunali vigenti.
1.
Art. 2 - Istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF
1.
Il Comune istituisce l’addizionale comunale all’IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla
data del 1° gennaio, dell’anno impositivo a cui si riferisce l’addizionale, siano iscritti nei propri
registri anagrafici.
CAPO II
DETERMINAZIONE, ESENZIONE E VERSAMENTO
Art. 3 - Determinazione dell’aliquota
L’aliquota è determinata dal Comune annualmente entro i termini di approvazione del bilancio
di previsione per l’anno di riferimento ed in assenza di provvedimento di approvazione è
confermata l’aliquota stabilita per il precedente anno d’imposta, ai sensi dell’articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L’aliquota dell’addizionale deve essere deliberata entro il limite massimo stabilito dalle leggi in
vigore.
3. La deliberazione che stabilisce l’aliquota è pubblicata sul sito individuato con decreto del 31
maggio 2002 del Capo del Dipartimento delle Politiche fiscali del Ministero dell’Economia e
Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
4. L’efficacia della deliberazione che fissa l’aliquota decorre dalla pubblicazione sul sito di cui al
precedente comma 2 del presente articolo di regolamento.
1.
Art. 4 - Versamento
1.
Per quanto riguarda le modalità ed i termini di versamento si applica quanto disposto a livello
normativo nazionale.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
49
PARTE III
REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L’APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA
CAPO I
FINALITA’ E CONTENUTO
Art. 1 - Finalità e contenuto del regolamento
Il presente regolamento istituisce e regolamenta la concessione di spazi ed aree pubbliche ed il
pagamento della relativa Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, ai sensi del Decreto
Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ed integra la disciplina legislativa, secondo i criteri
fissati dalla legge stessa, dettando le disposizioni necessarie per a sua applicazione.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme delle disposizioni
legislative vigenti e quelle degli ulteriori atti regolamentari di questo comune.
1.
Art. 2 - Tipologie di occupazioni
1.
2.
3.
4.
5.
Ai sensi dell'art. 42, comma 1, Decreto Legislativo. n. 507/93, ed ai fini del presente
regolamento, le occupazioni sono distinte in permanenti o temporanee.
Sono permanenti le occupazioni aventi durata pari o superiore all'anno, che comportino o meno
l'esistenza di manufatti, impianti, o comunque opere visibili. Le frazioni di anno, ai fini del
pagamento della tassa, sono computate per intero;
Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza
di manufatti, impianti, o comunque opere visibili.
Per occupazioni occasionali si intendono le occupazioni per brevi periodi non superiori a 24
ore. Per tali occupazioni è sufficiente la segnalazione con contestuale pagamento della Tassa.
Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o
manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate
dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente
accertatore.
CAPO II
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE SUL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO
Art. 3 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di
occupazione
Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 507/93, è fatto divieto di occupare spazi ed aree
pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o
sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata
su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei
singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
3. La tassa risulta dovuta anche in tutti i casi di occupazioni di fatto non preventivamente
autorizzate, oltre alla applicazione delle apposite sanzioni amministrative e tributarie,
specificatamente indicate nell’apposito capo del Testo Unificato delle Entrate Tributarie e
Patrimoniali.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
50
Art. 4 - Domanda di concessione e/o autorizzazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico
passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, al Sig. Sindaco del Comune di Lainate –
presentando l’istanza presso il Punto Comune (art. 50, comma 1 e 2 D.Lgs. n. 507/93).
Ogni domanda deve contenere:
a. i dati anagrafici del richiedente con l’indicazione del codice fiscale e dell’eventuale Partita
IVA;
b. l'ubicazione dettagliata dell’area o spazio che si desidera occupare;
c. le esatte misure (espresse in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione;
d. le modalità di utilizzo dell’area o spazio richieste;
e. l’eventuale l’individuazione, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la
cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
f. la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella
costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto, compresi eventuali disegni,
grafici e planimetrie;
g. l’impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel
presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a specifici obblighi disposti dall’organo
che rilascia l’autorizzazione e specificatamente indicati in essa, in particolare in riferimento
alla tutela dei portatori di handicap, e della pubblica proprietà e, altresì, le cauzioni previste
dall’art. 7-bis del presente regolamento.
La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di
occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti
dall’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 ed
eventuali successive modificazioni ed integrazioni e ai sensi delle normative vigenti.
Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la
domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare
l'opera stessa.
Qualora sia ritenuto necessario, l'Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione
della domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini
dell'esame e della decisione sull'istanza, in assenza dei quali non verrà concessa
l’autorizzazione.
Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 (dieci) giorni prima
della data di richiesta dell'occupazione.
Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
Il procedimento amministrativo si conclude con il rilascio del provvedimento di
concessione/autorizzazione, ovvero con atto di diniego alla richiesta nei casi in cui siano
ravvisabili nell’occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali
della collettività. In ogni caso, l’eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve
precedere l’occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o
soprastante, ovvero essere contestuale nei casi specificatamente previsti dal presente
regolamento.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è quello ordinariamente previsto dalla
vigenti leggi in vigore.
1.
Art. 6 - Istruttoria
Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di
tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell’occupazione richiesta o in
quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all’art. 4, del presente
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
51
3.
4.
5.
6.
regolamento, il responsabile formula all’interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della
documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento oppure convocando il richiedente presso l’ufficio.
Una integrazione di documenti, nei modi e nei termini di cui al precedente comma del presente
articolo, può essere richiesta dal Responsabile del procedimento in tutti quei casi in cui lo
ritenga necessario per la conclusione dell’istruttoria della domanda di occupazione, esponendo
le motivazioni sulla necessità di integrazione nella comunicazione di richiesta inviata al
richiedente la concessione.
L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a
pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto
termine deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata oppure
verbalmente a seguito della convocazione di cui al comma 2 precedente.
La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il
quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda,
provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell’amministrazione ove, per la
particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti
pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla data di
ricezione della relativa richiesta.
Art. 7 - Conclusione del procedimento
1.
Il responsabile, terminata l’istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli
atti al Responsabile del proprio Settore per l’emissione del relativo provvedimento di
concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa ove previsto.
Art. 8 - Concessione e/o autorizzazione
1.
2.
3.
4.
5.
Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono
indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il
Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano
automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 507/93),
gli obblighi del concessionario.
La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna
responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun
intralcio alla circolazione dei veicoli, dei pedoni ed in particolare dei portatori di handicap.
Per le occupazioni permanenti il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato
dall’ufficio di Polizia Locale al termine dell’istruttoria comprendente l’acquisizione del parere
da parte dell’ufficio Area Tecnica e dei dati relativi alla TOSAP da parte dell’Ufficio Tributi
ovvero dal soggetto gestore e previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
a. spese di sopralluogo eventuali;
b. deposito cauzionale fissato nella misura di cui all’art. 9 del presente regolamento;
c. pagamento dell’intero ammontare del tributo, ovvero della prima rata in caso di
rateizzazione della somma.
Per le occupazioni temporanee aventi carattere edilizio, il provvedimento di
concessione/autorizzazione è rilasciato dal Capo Area Tecnica al termine dell’istruttoria e
previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
a. spese di sopralluogo eventuali;
b. deposito cauzionale, fissato nella misura di cui all’art. 9 del presente regolamento.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
52
Contestualmente all’atto concessorio vengono rilasciate le prescrizioni viabilistiche. Copia
dell’atto concessorio deve essere trasmessa all’ufficio Tributi ovvero al soggetto gestore per
la determinazione del tributo.
6. Per le occupazioni temporanee antistanti pubblici esercizi, il provvedimento di
concessione/autorizzazione è rilasciato dal Capo Area Polizia Localea al termine dell’istruttoria
comprendente l’acquisizione del parere da parte dell’ufficio Area Tecnica e dei dati relativi alla
TOSAP da parte dell’Ufficio Tributi e previo versamento da parte del richiedente dei seguenti
oneri:
a. spese di sopralluogo eventuali;
b. deposito cauzionale, fissato nella misura di cui all’art. 9 del presente regolamento.
7. Il termine per l’emissione o diniego dell’atto concessorio è fissato in 60 giorni per le
occupazioni permanenti e di 30 giorni per le occupazioni temporanee, decorrenti dalla data di
presentazione della domanda o della documentazione integrativa. In ogni caso, per le
occupazioni temporanee, l’atto (concessorio o di diniego) dovrà essere emesso entro la data di
inizio dell’occupazione.
8. In presenza di obblighi o diritti ulteriori nei confronti delle singole parti (Amministrazione e
concessionario) rispetto a quanto previsto nelle disposizioni regolamentari, nonché alle norme di
legge, è facoltà del Funzionario Responsabile del rilascio dell’atto concessorio di stabilire, con
propria determinazione, la necessità di sottoscrizione di una apposita convenzione/contratto,
vincolante per le parti per disciplinare i rispettivi obblighi.
c.
Art. 9 - Cauzione
Al fine di garantire l’Ente per eventuali danni causati dagli occupanti sulle aree pubbliche date
in concessione è dovuta una cauzione in contanti o con polizza fideiussoria bancaria o
assicurativa da prestare prima del rilascio della concessione ai sensi del precedente articolo 6.
Qualora la cauzione sia costituita tramite polizza fideiussoria, quest’ultima deve avere validità
almeno fino al sessantesimo giorno successivo al termine dell’occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti la misura della cauzione è fissata in base all’entità dello spazio
pubblico indicato nell’atto concessorio, secondo il seguente criterio:
a. fino a 50 mq: € 500,00
b. da 51 mq.:
€ 1.000,00.
3. Per le occupazioni temporanee la misura della cauzione è fissata in base all’entità ed alla
tipologia dello spazio pubblico occupato, secondo i seguenti criteri:
a. per occupazioni su pavimentazione di pregio (porfido, etc.) sono sottoposte a cauzione tutte
le occupazioni temporanee nelle seguenti misure:
i) fino a 50 mq.
: € 1.500,00
ii) da 51 mq. e fino a 100 mq. : € 3.000,00
iii) oltre i 100 mq.
: € 6.000,00.
b. Per occupazioni su pavimentazione ordinaria sono sottoposte a cauzione solo le occupazioni
a carattere edile nelle seguenti misure:
i) fino a 50 mq.
: € 1.000,00
ii) da 51 mq. e fino a 100 mq. : € 2.000,00
iii) oltre i 100 mq.
: € 4.000,00.
4. Per le società concessionarie di pubblici servizi che effettuano occupazioni temporanee
comportanti manomissione di suolo pubblico, data la ricorrenza di tali interventi nell’arco
dell’anno solare, è necessario il versamento entro il 31 gennaio di ciascun anno solare di una
cauzione annua forfetaria fissata in € 10.000,00 da reintegrare negli stessi termini in presenza di
danni su suolo pubblico accertati dall’Amministrazione.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
53
Per i soggetti non concessionari di pubblici servizi che effettuano interventi con manomissione
di suolo pubblico l’ammontare della cauzione è di € 1.000,00 al metro lineare, con
arrotondamento all’unità superiore.
6. I concessionari, di cui ai commi precedenti, in caso di manomissione di suolo pubblico, hanno
l’obbligo di comunicare la “fine lavori” all’ufficio concedente. Dalla data di ricevimento della
suddetta comunicazione decorre un anno per rivalersi da parte dell’Amministrazione, in
presenza di danni accertati congiuntamente da parte dell’ufficio tecnico e di polizia locale, sulla
cauzione. L’accertamento è effettuato mediante verbale sottoscritto dai responsabili di entrambi
i servizi con la quantificazione del danno subito ed il conseguente prelievo sulla cauzione.
Decorso tale periodo senza che vi siano stati danni accertati, l’Amministrazione deve entro 20
giorni a provvedere alla restituzione del deposito cauzionale.
7. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli
adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita, in tutte le ipotesi diverse
da quelle previste al comma 4, entro 20 giorni dalla data di verifica da parte dell’ufficio
concedente, da effettuarsi perentoriamente entro 30 giorni dal termine dell’occupazione. In caso
d’inerzia da parte dell’ufficio o, comunque, superato tale limite temporale decorrerà comunque
il termine suddetto per la restituzione.
8. In caso di richiesta di rinnovo/proroga della concessione, la cauzione se è in contanti sarà
trattenuta dall’Amministrazione fino alla scadenza della nuova concessione, mentre se è
costituita da polizza fideiussoria dovrà essere prorogata o sostituita con una nuova di pari
importo valida fino al sessantesimo giorno successivo alla nuova scadenza.
5.
Art. 10 - Occupazioni d'urgenza
Per far fronte a situazioni d'emergenza e quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori
urgenti, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale
provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha
l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Tecnico
comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le
condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché
quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a
riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della Strada.
1.
Art. 11 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il
rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all’amministrazione, con le stesse modalità previste
dall’art. 4 del presente regolamento indicando gli estremi della concessione/autorizzazione che
si intende rinnovare.
3. Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere presentata almeno 3 mesi prima della
scadenza, e, per le occupazioni temporanee, almeno 30 (TRENTA) giorni prima della scadenza
e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di
pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se
dovuto.
4. Nel caso di occupazioni temporanee inferiori ai 30 giorni la domanda di rinnovo, come indicata
al precedente comma 3 del presente articolo, deve essere presentata sempre entro la data di
scadenza dell'occupazione.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
54
5.
Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale
dall’articolo 6 del presente regolamento.
Art. 12 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
a. violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico
concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la
concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
b. violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione/autorizzazione (manutenzione,
particolari prescrizioni ecc.);
c. violazione degli obblighi imposti dalle leggi in vigore, dal presente regolamento e dagli
ulteriori vigenti atti regolamentari dell’Ente inerenti l’occupazione di suoli e la viabilità,
oltreché alle eventuali ordinanze sindacali o ordini dell’organo che ha emanato l’atto di
concessione, emanati per motivi di interesse pubblico.
d. mancato o parziale versamento della tassa alla scadenza prevista dal presente regolamento.
2. La decadenza è disposta con apposito atto motivato e comunicata al concessionario dal
Responsabile che ha emanato il provvedimento di autorizzazione, con allegati gli elementi
probatori compresi eventuali verbali di sopralluogo, con contestuale ordine di cessare
immediatamente l’occupazione.
3. La decadenza, nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 1 del presente articolo,
comporta la non restituzione della tassa già assolta anche per periodo successivo alla decadenza,
quale sanzione amministrativa.
1.
Art. 13 - Revoca della concessione e/o autorizzazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Il Responsabile che ha emanato il provvedimento di concessione/autorizzazione può revocare o
modificare in qualsiasi momento il proprio atto, senza alcun obbligo di indennizzo, qualora
sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente
realizzabile l’occupazione.
La revoca è disposta con apposito atto da comunicare al concessionario, contenente le
motivazioni e l’ordine di cessare immediatamente l’occupazione.
La revoca comporta il rimborso del tributo corrisposto limitatamente alla parte relativa al
periodo di mancata occupazione, senza aggiunta di interessi o di altri oneri a favore del
concessionario.
Il concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione diretta
all’amministrazione.
Se l’occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia all’occupazione stessa, comporta la
restituzione del tributo eventualmente versato e del deposito cauzionale, ma non sono in ogni
caso rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento
amministrativo.
Se l’occupazione è in corso all’atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso della tassa
eventualmente corrisposta è limitato al solo periodo di mancata occupazione, senza aggiunta di
interessi o di altri oneri a favore del concessionario.
Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente
regolamento all’art. 9 (cauzione).
Art. 14 - Obblighi del concessionario
1.
Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico
sono rilasciate al concessionario e non ne è consentita la cessione.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
55
In deroga al 1° comma, è consentita la cessione della concessione di posteggio per l'attività del
commercio su aree pubbliche, solo nel caso di cessione di azienda commerciale (art.3, comma 7,
Legge 28 marzo 1991, n. 110).
3. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli Agenti addetti alla Vigilanza ed al
personale dei competenti Uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di
concessione e/o autorizzazione di occupazione suolo pubblico.
4. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate
nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizione di ordine e pulizia il
suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
5. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è
tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese o a rimborsare il Comune.
2.
Art. 15 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree
pubbliche, per finalità inerenti le tipologie contemplate dal presente regolamento, il
Responsabile del Settore Vigilanza, previa contestazione formale con proprio atto
amministrativo da notificarsi all’occupante, dispone con proprio provvedimento la rimozione
del materiale, assegnando ai responsabili dell’occupazione un congruo termine per provvedervi.
2. Decorso inutilmente il termine indicato nel provvedimento di cui al comma precedente, la
rimozione è disposta d’ufficio con addebito ai responsabile delle relative spese, nonché di quelle
di custodia dei materiali rimossi.
3. Anche per le occupazioni abusive è comunque dovuto la tassa per il periodo di occupazione.
4. Per le occupazioni abusive a carattere commerciale si rendono applicabili le disposizioni del
presente regolamento per la parte non in contrasto con la Legge Regione Lombardia del 25
novembre 2002, n. 27 che costituisce norma sovraordinata in tale materia.
1.
Art. 16 – Occupazione del sottosuolo e soprassuolo
Le occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in
genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di
pubblici servizi quali gas, acqua, ecc, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse,
dovranno essere posizionate tenendo conto delle condizioni stabilite dal Codice della Strada e
suo regolamento di esecuzione ed attuazione.
2. Qualora, per comprovate esigenze della viabilità, si renda necessario modificare o spostare, su
apposite sedei messe a disposizione dell’ente proprietario della strada, le opere e gli impianti di
cui al comma 1, l’onere relativo è a carico del proprietario e/o gestore del pubblico servizio. I
termini e le modalità per l’esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti,
contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato , il
proprietario e/o gestore del servizio pubblico è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le
eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.
1.
Art. 16bis - Costruzione gallerie sotterranee
1.
Ai sensi dell'art. 47, comma, 4 D.Lgs. n. 507/93, al Comune, qualora provveda alla costruzione
di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa
di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, è dovuto un contributo "una tantum" nelle
spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese medesime.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
56
Art. 17 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma
itinerante
Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.)
non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo
svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o che sostano solo per
il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il
permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di
60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500
(cinquecento) metri.
1.
CAPO III
DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA
Art. 18 - Contenuto del presente capo del regolamento
1.
Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge
ed in particolare al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al Decreto Legislativo 28
dicembre 1993, n. 566, alla Legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed alla Legge 23 dicembre 1999, n.
488.
Art. 19 - Classificazione del Comune
1.
Ai sensi dell'art. 43 comma 1 D.Lgs. n. 507/93, questo Comune, agli effetti dell'applicazione
della T.O.S.A.P., appartiene alla CLASSE IV in quanto al 31 dicembre 2008 penultimo anno
precedente a quello in corso è stata rilevata una popolazione residente pari a 24.813. La presa
d'atto della classificazione del Comune, dovuta a variazione della popolazione residente, sarà
effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere conseguentemente modificate le
tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93.
Art. 20 - Suddivisione del territorio in categorie
1.
In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/1993, il territorio di questo
Comune si suddivide in DUE categorie come da elenco di classificazione delle strade, piazze ed
aree pubbliche, deliberato con atto C.C. n. 42 del 13.5.1994 e n. 72 del 18.12.2003, con le
modalità stabilite dal predetto art. 42 comma 3 ( allegato “Elenco di classificazione delle strade,
piazze ed aree pubbliche” – Allegato B)
Art. 21 - Tariffe
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, le tariffe sono approvate
entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione a valere per l’anno di
riferimento del bilancio stesso.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime
previste dagli art. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della
tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti
proporzioni (con arrotondamento al decimo di euro superiore):
a. 1^ Categoria 100 per cento
b. 2^ Categoria
90 per cento
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
57
Art. 22 - Soggetti passivi
Ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n.507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o
autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla
superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93, sono soggette all'imposizione comunale le
occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o
provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
3. Al fine di evitare duplicazioni nella tassazione, in caso di subentro nel corso dell’anno nella
titolarità della concessione per occupazione permanente (determinato da sub-ingresso,
successione, ecc.), la tassa è dovuta per l’anno di variazione della soggettività passiva dal
titolare cessante, ferma restando la debenza del tributo a decorrere dall’anno solare successivo
da parte del subentrante.
1.
Art. 23 – Denunce
1.
2.
3.
4.
5.
Una volta ottenuta l’autorizzazione amministrativa alla occupazione dell’area o spazio pubblico,
deve essere presentata apposita denuncia ai fini del pagamento della relativa tassa.
Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta
sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del
Comune, deve essere presentata entro 30 (TRENTA) giorni dalla data di rilascio dell'atto di
concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione
medesima.
L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della
tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione.
Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa
da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
In caso di subentro nel corso dell’anno nella titolarità della concessione per occupazione
permanente (determinato da sub-ingresso, successione, ecc.), la denuncia deve essere presentata
dal nuovo titolare entro il termine di cui al comma 1 ma con effetto dall’anno solare successivo,
ai sensi del precedente articolo 22, comma 3, del presente regolamento.
Art. 24 - Criterio di applicazione della tassa
1.
2.
3.
4.
5.
Ai sensi dell'art. 42, comma 4 del D. Lgs. n.507/93, la tassa è commisurata alla superficie
occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla
misura intera superiore.
Ai sensi dell'art. 59 della L. 549/95 non si fa comunque luogo a tassazione delle occupazioni
che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo
metro quadrato o lineare.
La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le
strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle categorie di cui
all'art. 14 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde
una obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di
tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree
pubbliche.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
58
Art. 25 - Misura dello spazio occupato
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. N. 507/93, la tassa è commisurata alla superficie
occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente
per ciascuna di esse.
Le superfici eccedenti i 1.000 mq sono calcolate in ragione del 10%.
I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l’area occupata si computano ai
fini della tassazione.
Le occupazioni effettuate in angolo tra strade di diversa categoria sono tassate con la tariffa
della categoria superiore.
Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in
genere, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate
cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 (cinquanta) centimetri dal vivo
del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior
perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui
determinare il tributo.
Art. 26 - Passi carrabili
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro
materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del
piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Ai sensi dell'art. 44 comma 5 del D. Lgs. n. 507/93, così come sostituito dall'art. 3 - comma 60 –
della Legge 549/95, la superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la
larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la
profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. I passi carrabili debbono essere autorizzati dal Comune ed i titolari dell'autorizzazione debbono
apporre l'apposito cartello segnaletico ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento
ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L’eventuale superficie eccedente detto
limite è calcolato in ragione del 10 per cento.
1.
Art. 27 - Autovetture per trasporto pubblico
Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D. Lgs. n. 507/1993, per le occupazioni permanenti
con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune la tassa va
commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente
è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.
1.
Art. 28 - Distributori di carburante
Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, del D.Lgs. n. 507/93, la tassa stabilita per i
distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo
di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va
aumentata del 20% per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità,
raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità
maggiorata del 20% ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
59
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con
colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi
serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una
superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzate, sono
soggette alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.
4.
Art. 29 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi e generi vari
1.
Ai sensi dell'art. 48, comma 7, D. Lgs. n. 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi
automatici per la distribuzione dei tabacchi, nonché generi vari e la conseguente occupazione
del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.
Art. 30 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento 1.
2.
3.
4.
5.
Ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 507/93, sono temporanee le occupazioni
inferiori all'anno.
Ai sensi dall'art. 45 del D. Lgs. n. 507/93, così come modificato dall'art. 3 - comma 61 - della
Legge 549/95, la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata nell'ambito
delle categorie previste dal presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni.
Ai fini di cui al comma precedente, la tassa da applicare per le occupazioni temporanee è in
relazione a due fasce orarie:
a. occupazione dalle ore 6 fino alle ore 18 - riduzione ad 2/3 della tassa;
b. occupazione dalle ore 18 alle ore 6 - riduzione ad 1/3 della tassa.
Per le occupazioni temporanee di durata:
a. fino a 14 giorni - tariffa intera;
b. oltre 14 giorni - riduzione del 50%.
Ai sensi dell'art. 47, comma 5 - D.Lgs. 507/93, per le occupazioni temporanee di suolo,
sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è
determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.
Art. 31 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo
Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali
ai servizi medesimi, sono sottoposte alla tariffa di € 0,645 per utenza.
2. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati
al 31 dicembre dell’anno precedente ed il numero complessivo delle utenze è quello risultante al
31 dicembre dell’anno precedente.
3. Ai sensi dell’art. 47 comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o
allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.
1.
Art. 32 - Maggiorazioni della tassa
Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 507/93, per le occupazioni che, di fatto, si
protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o
superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per lo occupazioni temporanee di carattere
ordinario, aumentata del 20 (venti) per cento.
5. Ai sensi dell’art. 45 comma 6 del D.Lgs n. 507/93 per le occupazioni con autovetture di uso
privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa ordinaria per le
occupazioni temporanee, aumentata del 20 per cento.
4.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
60
6.
Le aree di cui al precedente comma devono essere destinate ed attrezzate a parcheggio,
appositamente delimitato, custodito o provvisto di parchimetri o strumenti di diverso genere atti
a determinare, in relazione alla durata della sosta, l’entità della tassa e degli altri oneri
eventualmente dovuti.
Art. 33 - Riduzione della tassa per le occupazioni permanenti
1.
In ordine a quanto disposto dall’art. 44 del D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni
della tariffa ordinaria della tassa:
a. Comma 2 – la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è
ridotta al 30%;
b. Comma 3 – Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 10%;
c. Comma 6 – Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in
base ai criteri indicati dall’art. 26 comma 2 del presente regolamento;
d. Comma 8 - Per gli accessi, carrabili e pedonali, diversi da quelli indicati al precedente art.
26 e cioè posti a filo con il manto stradale e privi di opere visibili che rendono concreta
l'occupazione e rilevabile la superficie sottratta all'uso pubblico, per i quali il Comune può,
su richiesta espressa da parte dei proprietari, concedere apposita autorizzazione soggetta a
tassazione come per i passi carrabili, previa esposizione dell'apposito cartello segnaletico, in
modo che venga vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante agli accessi medesimi,
comunque per una superficie non superiore ai 10 mq., ai sensi dell'art. 44, comma 8, del
D.Lgs. n. 507/1993, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
e. Comma 9 – la tariffa è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune
che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di
fatto non utilizzati dal proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso da
vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto;
f. Comma 10 - Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti,
la tassa è ridotta al 30 per cento.
Art. 34 - Riduzione della tassa per le occupazioni temporanee
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 507/93, alla tariffa ordinaria della tassa temporanea vengono
applicate le seguenti riduzioni:
1. comma 3 - per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano
poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa
va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza, precisando che per il mercato
settimanale l’area occupata dai venditori è rappresentata dall’area riservata in base alla
concessione;
2. comma 5 - le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici
esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.
Parimenti sono ridotte le tariffe per i venditori ambulanti concessionari di spazi di mercato che
sono autorizzati a pagare la tassa di occupazione mediante convenzione.
3. comma 5 – le tariffe per le occupazioni di cui al precedente art. 30 comma 5 del presente
regolamento sono ridotte del 50%;
4. comma 5 ed art. 42, comma 5 - per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell’80%. Inoltre, per tale
utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento
per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i
1.000 mq.
5. comma 6 bis - le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono
ridotte del 50 per cento per tutte le categorie;
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
61
comma 7 - per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o
sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.
7. comma 8 - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano
con carattere ricorrente, come i titolari di concessione di mercato, la riscossione avviene
mediante apposita convenzione con conseguente tariffa ridotta del 50 per cento. La
convenzione, predisposta dal responsabile del tributo, deve contenere gli estremi del richiedente,
dell’occupazione (ubicazione, termini, modo), la previsione del pagamento anticipato di tutto
l’importo dovuto, salvo il caso di rateizzazione come previsto dal presente regolamento, e
l’obbligo di pagare l’intera somma prevista nella convenzione stessa anche nel caso in cui
l’occupazione venga effettuata con durata inferiore rispetto a quella prevista nella
autorizzazione, per fatto imputabile al contribuente.
8. Per le occupazioni che vengono prolungate con un secondo atto autorizzativi comunale non
possono venire computati, in sommatoria, i due periodi autorizzati per l’occupazione
temporanea ai fini della riduzione della tariffa. Tali periodi, infatti, vanno considerati
separatamente.
9. In ogni caso le misure tariffarie determinate per ore e fasce orarie non possono essere inferiori,
qualunque sia la categoria di riferimento dell’occupazione e indipendentemente da ogni
riduzione, ad € 0,08 per metro quadro e per giorno, per le occupazioni poste in essere con
installazioni di attrazioni,giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le
occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
6.
Art. 35 - Esenzione dalla tassa
Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. n.
507/93.
2. Sono esenti, ai sensi dell'art. 3, comma 67, della Legge 549/95, le occupazioni realizzate in
occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico in cui l'area occupata non ecceda i
10 metri quadrati.
3. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a. commercio ambulante itinerante - soste fino ad un massimo di 60 minuti;
b. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di
festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente
quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia
Urbana;
c. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori
di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non
superiore ad un'ora;
d. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate
in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare
spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
e. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi)
con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
f. tutte le occupazioni relative a manifestazioni patrocinate dal Comune e realizzate da
associazioni, fondazioni e comitati privi di scopo di lucro.
4. Per gli edifici prospicienti i Centri Storici di Lainate, limitatamente alle parti riqualificate, i cui
proprietari provvedono alla sistemazione della facciate, così come stabilito dall’art. 5 del
“Regolamento per le agevolazioni relative agli interventi di manutenzione nel centro storico di
Lainate”, è prevista l’esenzione della TOSAP, dove essa è dovuta per i suddetti lavori di
manutenzione. L’Ufficio tecnico provvederà a comunicare all’Ufficio di Polizia Municipale i
soggetti passivi della TOSAP che possono usufruire della suddetta agevolazione.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
62
Art. 36 - Esclusione dalla tassa
1.
2.
3.
4.
5.
Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni
effettuate con balconi, verande, finestre sporgenti e simili infissi di carattere stabile.
Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D. Lgs. n. 507/93, sono escluse dalla tassa le occupazioni di
aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, delle Provincie od al Demanio statale
nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricomprese all’interno del centro
abitato.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 61 della L. 549/95 non si applica la tassa per le occupazioni con
tende o simili, fisse o retrattili.
Ai sensi dell’art. 3, comma 63/a, della L. 549/95 non si applica la tassa sui passi carrabili di cui
all’art. 26 del presente regolamento.
Ai sensi dell’art. 3, commi 63/b e 63/d della L. 549/95 non si applica la tassa alle occupazioni
permanenti con autovetture adibite a trasporto privato, qualora siano insistenti su suolo di
proprietà privata anche se soggette a servitù di pubblico passaggio. Rimangono soggette a
tassazione le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, di cui all’art. 27 del
presente regolamento, nonché le aree attrezzate a parcheggio dal Comune di cui all’art. 32
comma 2 e comma 3.
Art. 37 - Versamento della tassa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio
della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio
dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di
rilascio medesimo, fatto salvo quanto previsto all’art. 22 comma 3 (soggetti passivi) del
presente regolamento.
Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il
versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente
postale intestato al Comune, ovvero , in caso di affidamento in concessione, al concessionario
del Comune, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione decimale non è superiore a
50 centesimi o per eccesso se è superiore.
Per le occupazioni di cui al precedente art. 31 del presente regolamento (sottosuolo e
soprassuolo), negli anni successivi a quello di rilascio, in mancanza di variazioni, il versamento
deve essere effettuato nel mese di gennaio. In caso di variazioni in aumento la denuncia, anche
cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e
la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in
concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
Per gli eventuali versamenti rateizzati si applicano le disposizioni dell'art. 50, comma 5-bis, del
D. Lgs. n. 507/93:
a. Se l’importo della tassa non è superiore ad 258,23€ il pagamento deve essere effettuato in
unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno;
b. Se l’importo è superiore ad 258,23€, il pagamento può essere effettuato in quattro rate,
senza interessi, di uguale importo, aventi per scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed
ottobre dell’anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate in corso d’anno, la
rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio
occupazione. Qualora l’occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la
rateizzazione può essere fatta in due rate, di uguale importo, di cui la prima nel mese di
inizio occupazione e l’altra nel mese di dicembre ovvero se l’occupazione cessa
antecedentemente al 31 dicembre, alla data della cessazione.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
63
7.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di riscossione mediante
convenzione ai sensi dell’art. 35 comma 9 del presente regolamento.
Art. 38 - Rimborsi
1.
I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme
versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello
in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Al contribuente spettano gli
interessi previsti dal vigente regolamento generale delle entrate dell’Ente.
Art. 39 - Controlli
1.
2.
3.
4.
5.
Il Comune può, in ogni tempo, disporre censimenti e rilevazioni tecniche, tramite proprio
personale ovvero professionisti e ditte specializzate nel settore, al fine di rivedere tutte le
autorizzazioni per occupazioni di spazi ed aree pubbliche concesse, sia temporanee, sia
permanenti, compresi i passi carrabili.
Le indagini suddette sono attuate al fine di verificare il rispetto da parte dei contribuenti delle
norme regolamentari, tributarie e viabilistiche, e possono comportare anche l'obbligo di
compilazione di questionari e prospetti informativi.
L’attività di richiesta al contribuente di informazioni e documenti può essere svolta solo su
elementi che non sono risultati già disponibili presso gli uffici comunali o presso altre
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art.6 della Legge 27 luglio 2000 n.212 (statuto dei
diritti del contribuente).
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 507/95, il Comune verifica le denuncie presentate ed i
versamenti, oltre che le effettive occupazioni realizzate anche per il tramite di verbali di verifica
emessi da altri uffici comunali quali Polizia Locale e Ufficio Tecnico, e provvede
all’accertamento in rettifica o d’ufficio ed alla liquidazione dell’imposta, emettendo apposito
avviso tributario entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo alla scadenza del
versamento o maggiore versamento dovuto e non versato.
Sugli atti tributari di accertamento si applicano le vigenti norme di legge e quelle del Testo
Unificato delle Entrate Tributarie.
Art. 40 – Sanzioni tributarie e interessi
1.
Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria della Tassa, si applicano le leggi vigenti e quanto
disposto dal Testo Unificato delle Entrate Tributarie.
Art. 41 – Sanzioni amministrative
1.
Per le inottemperanze contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla
Legge 21.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 42 - Riscossione coattiva
1.
La riscossione coattiva della tassa si effettua mediante la metodologia indicata dal Testo
Unificato delle Entrate Tributarie del Comune.
Art. 43 - Norme finali
1.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del D.Lgs. n. 507/93 e
successive modificazioni e/o integrazioni, le altre norme di legge vigenti in materia e le norme
statutarie e regolamentari di questo Ente.
Art. 44 - Entrata in vigore
1.
Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2010.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
64
2.
Con effetto dall’entrata in vigore dal presente regolamento, esso sostituisce le norme in
precedenza approvate sulla materia da questo Comune.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
65
PARTE IV
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’,
DELLE AFFISSIONI E PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI
CAP I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3 e 7, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in armonia con
quanto indicato nel vigente Testo Unificato delle Entrate Tributarie di questo Ente, istituisce e
regolamenta l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle
pubbliche affissioni, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Stabilisce le modalità per l’effettuazione della pubblicità e per il servizio sulle pubbliche
affissioni oltre all’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale
sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo
15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, integra la disciplina
legislativa, secondo i criteri fissati dalla legge stessa, dettando le disposizioni necessarie per a
sua applicazione.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme delle disposizioni
legislative vigenti e quelle degli ulteriori atti regolamentari di questo comune.
4. I riferimenti al D.Lgs. 507/93, si intendono riferiti al D.Lgs. 15 novembre 993, n. 507 comprese
le sue successive integrazioni e modificazioni.
1.
Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione
1.
Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di
cui all’art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito dalle leggi vigenti
in materia e di quanto specificatamente indicato dagli articoli che seguono del presente
regolamento.
CAPO II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ
Art. 3 - Disciplina generale degli impianti pubblicitari
Nell’installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell’effettuazione delle altre
forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal
presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità
competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di
esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche
quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o
statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
66
Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non preventivamente autorizzati, od installati violando le
disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, devono essere rimossi in conformità
a quanto previsto dall’art. 38 del presente regolamento.
4. Le altre forme pubblicitarie non preventivamente autorizzate, od effettuate in violazione delle
norme di cui al primo comma del presenta articolo, devono cessare immediatamente dopo la
diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall’art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993,
indicate nel successivo art. 38 del presente regolamento, secondo la loro natura.
3.
Art. 4 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
1.
2.
3.
4.
5.
Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs.
15 novembre 1993, n. 507, in:
a. pubblicità ordinaria;
b. pubblicità effettuata con veicoli;
c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
d. pubblicità varia.
La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con
qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle
insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle
effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni
orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente
regolamento relative alla "pubblicità varia". La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come
appresso:
a. pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in
genere, di vetture auto filotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di
seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
b. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai
trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita
"pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si
osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495.
La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture
caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico,
elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o
la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere
effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria
stabilita nel CAPO IV del presente regolamento.
La pubblicità con proiezioni è la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico
attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti
riflettenti.
La pubblicità varia comprende:
a. la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che
attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
b. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni,
disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi
d'acqua, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
c. la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
67
la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro
materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi
pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
e. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità
fonica".
d.
Art. 5 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere e caratteristiche ed essere
installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e
con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo
o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a
quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di
cui al quarto comma del precedente art. 4 all'interno dei centri abitati è soggetta ad
autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele
stabilite dal presente regolamento.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi
pubblici e privati sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo
punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici. I mezzi pubblicitari
installati ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi sono collocati ad altezza tale che il
bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore a m. 1,5 dalla quota di
calpestio delle strade e dei marciapiedi.
1.
Art. 6 - Autorizzazioni
1.
2.
3.
4.
5.
Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi
pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da
esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la
documentazione prevista dal successivo terzo comma.
Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe,
cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il
preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o
provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Il soggetto interessato al rilascio dell’autorizzazione presenta la domanda, indirizzata al Sig.
Sindaco del Comune di Lainate, in triplice copia, allegando:
a. una autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, con la quale dichiara
che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati
e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a
tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente
responsabilità;
b. un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni,
del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
c. una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
d. il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
Nel caso di installazione su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita
apposita concessione per l’occupazione di suolo pubblico.
Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autoattestazione. Se l’autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e
caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
68
Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
a. della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
b. del funzionario responsabile del procedimento;
c. della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono, fax e posta elettronica;
d. del termine di cui al successivo comma del presente articolo, entro il quale sarà emesso il
provvedimento.
7. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri
tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o
nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato,
salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo
pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità.
8. È sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi
pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i
procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.
9. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495.
6.
Art. 7 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
a. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento
del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del
venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata
richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta
dall’art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali
nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le
quarantottore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui
svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle
superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa
del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del
Comune.
1.
Art. 8 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali,
paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri
mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n.
1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane
monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1
giugno1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici
adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli
ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
69
3.
4.
5.
6.
spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le
caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al
secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento
ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134,
135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall' art. 23 del codice
della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo
II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive loro
modificazioni ed integrazioni.
Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle
sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni
forma di pubblicità fonica.
Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano,
a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art.
38 del presente regolamento.
Art. 9 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri
abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta
norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3, capo I, titolo II del
regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
All'interno dei centri abitati:
a. le caratteristiche dei mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell’art. 14 ed è
autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 6 del presente regolamento.
b. la dimensione dei cartelli, anche per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei
veicoli, non deve superare la superficie di mq. 6,00;
c. le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle
stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
E’ fatto divieto di esercitare pubblicità sonora nel periodo elettorale, salvo quanto previsto dal
Codice della Strada e nel caso di informazioni di pubblica utilità da parte del Sindaco e da parte
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
E’ vietata la distribuzione di volantini, pubblicitari e non, mediante lancio dai veicoli in sosta o
in movimento o tramite collocazione sotto tergicristallo (o maniglia) di auto in sosta; viceversa è
consentita la distribuzione manuale ai passanti durante i mercati cittadini o lungo le vie
cittadine.
La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze non è
consentita. Le attuali concessioni in essere andranno comunque a scadenza e non più rinnovate.
In ogni caso in Comune può non concedere autorizzazioni all’installazione di impianti
pubblicitari per motivi estetici e viabilistici.
E’ vietato utilizzare pali della pubblica illuminazione e delle reti tecnologiche in genere, come
supporti pubblicitari. Le attuali concessioni, se presenti, andranno a scadenza e non più
rinnovate.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
70
CAPO III
DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI
Art. 10 - Finalità
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni gestito direttamente ovvero in
tramite soggetto gestore assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti
costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali,
sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 13, di
messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono
quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti
e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei
successivi articoli. 35 e 36 del presente regolamento.
La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere
particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni
relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole
all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli
che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a
migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune
sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 15, c. 3, lettera b), nei limiti della
capienza degli stessi.
Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e,
contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta,
su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3
mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall’art. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il
servizio viene effettuato con le modalità di cui all’art. 12. Qualora nel prosieguo del tempo
siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario
responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.
Art. 11 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico
L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio preposto al servizio la
commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse
relative. tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il
Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato
ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni,
apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni ovvero presso il soggetto gestore e
deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4. Ai fini della fruibilità generalizzata dei cittadini del servizio di pubbliche affissioni,
qualificabile quale servizio di pubblica utilità, in accordo con quanto indicato nell’art. 18 del
D.Lgs. 507/1993, possono essere prenotate commissioni nel limite massimo del 20% degli spazi
disponibili per singolo soggetto nel medesimo periodo temporale.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
71
Art. 12 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio
I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio Pubblicità e Affissioni ovvero al soggetto
gestore nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal
quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del
messaggio pubblicitario e:
a. per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
b. per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali
ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici
progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare
per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento
della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al successivo comma 15, lett. c),
del presente regolamento.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello
stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio mette a sua disposizione l'elenco delle
posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio, con la data di scadenza
prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è
considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni
dalla data che era stata richiesta, l'ufficio provvede a darne tempestiva comunicazione, per
scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10
giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che
l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, il committente può annullare la
commissione con avviso da inviarsi all'ufficio Pubblicità e Affissioni ovvero al soggetto
gestore entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste.
L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale
l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni
dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente
presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso
restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese
postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un
numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta,
l'ufficio provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale
comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei
termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al
committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione
dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che
ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole
spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle
affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio
comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente
richieste e quella di cui spetta il rimborso.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
72
12. L'ufficio
ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e
qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata
comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione
dell’avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da
quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od
entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le
ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del
diritto, con un minimo di Euro 40,00 per commissione, a titolo di diritto d’urgenza.
15. Nell'ufficio devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne
faccia richiesta:
a. le tariffe del servizio;
b. l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
c. il registro cronologico delle commissioni.
16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per
l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo,
anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
17. Per le sole affissioni degli annunci funebri, in relazione alla particolare funzione svolta dal
servizio e dei casi frequenti d’urgenza, è concessa l’autorizzazione alle ditte specializzate in
servizi funebri di procedere in proprio alle affissioni, sotto la vigilanza del responsabile del
servizio comunale, con obbligo comunque di pagare il relativo diritto senza applicazione
dell’ulteriore diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza come previsto dal
precedente comma 14 di questo articolo.
CAPO IV
IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
Art. 13 - Criteri generali
1.
2.
3.
4.
5.
La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune
in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle
modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.
Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli
ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi
nelle tipologie di cui all'art. 6, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte
definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di
cui al successivo art. 15 del presente regolamento.
Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi
dalla Giunta Comunale.
Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali
responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia locale.
Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del
servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della
Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di
lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza
osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto
previsto dal precedente comma.
Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di
ogni anno, con decorrenza dall’anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
73
consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della
viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del
provvedimento di modifica.
Art. 14 - La pubblicità esterna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è
consentita la loro installazione nel territorio comunale.
Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 8 del presente regolamento,
salvo quanto previsto dal secondo comma dello stesso articolo per l'installazione di mezzi
pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le
caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con
l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in
vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal secondo comma del precedente art. 5 di
questo regolamento, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di
pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è
soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
Nell'interno dei centri abitati il piano per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade
comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo
nullaosta tecnico dell'ente proprietario, prevede:
a. le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto
proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni
degli stessi consentite. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette
installazioni pubblicitarie;
b. le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed
altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
c. le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi
pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate
a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle
zone ove questi sono situati.
Il piano comprende:
a. la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri
luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali
può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari
effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e
dall'esterno;
b. la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei
quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a), del presente
comma;
c. i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, condizioni di
sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di
qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere
pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al
Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di
concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto
previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
74
Art. 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni
La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire
alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.
507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2008, penultimo anno
precedente quello in corso, era costituita da n. 24.813 abitanti, la superficie degli impianti da
adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 559,60 non inferiore a mq. 12
per ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata,
ripartita come appresso:
a. = mq 101,80 sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, di natura sociale o
comunque prive di rilevanza economica;
b. = mq 414,40 sono destinati alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio
comunale;
c. = mq 43,40 sono destinati alle affissioni funebri.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
a. vetrine per l'esposizione di manifesti;
b. stendardi porta manifesti;
c. posters per l'affissione di manifesti;
d. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per
l'affissione di manifesti;
e. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di
sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
f. da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo
pubblico, per qualunque motivo costruiti;
g. da altri spazi ritenuti idonei dal Comune, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal
presente regolamento.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in
posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da
spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in
alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione (a sinistra) "Comune di Lainate - Servizio
Pubbliche Affissioni – Spazio Commerciale/Istituzionale/Annunci funebri", logo del Gestore (a
destra) ed il numero di individuazione dell'impianto.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi
pubblicitari dall'art. 11 del presente regolamento.
7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui
all'art. 8 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
a. la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
b. l'ubicazione;
c. la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
d. la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
e. la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo
comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la
superficie.
10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni due anni, con
deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno
successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
75
insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici
alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le
pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio,
circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento
riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il
Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono
accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla
stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale
l'impianto non viene usufruito.
CAPO V
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
DISCIPLINA GENERALE
Art. 16 - Applicazione dell'imposta e del diritto
1.
In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente
regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un
diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.
Art. 17 - Classificazione del Comune
In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 2008 che dai dati pubblicati
dall’I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 24.813 abitanti, il Comune è classificato, in conformità
all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe IV.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a
quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di
appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi
entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e delle relative aliquote d’imposta e
tariffe ai sensi delle norme vigenti e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per
l'anno successivo.
1.
Art. 18 - La deliberazione delle tariffe
1.
Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate
dall’organo competente del Comune, in base a quanto stabilito dalla legge, entro il termine di
approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento; qualora non vengano
modificate entro il termine predetto, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1,
comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
CAPO VI
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA
Art. 19 - Presupposto dell'imposta
1.
È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario,
effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
76
assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o
che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di
particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
a. i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la
domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
c. i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Art. 20 - Soggetto passivo
Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via
principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio
pubblicitario diffuso.
2. È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce
i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto
all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al
connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e
di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva
dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza
autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo,
l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al
soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le
azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.
1.
Art. 21 - Modalità di applicazione dell'imposta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana
geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei
messaggi nello stesso contenuti.
L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla
pubblicità.
Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria,
sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in
cui sono comprese.
L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla
superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel
quale può essere ricompreso il mezzo.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e
le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico
contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in
connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel
loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico
mezzo pubblicitario.
La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza
all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio
comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
77
scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente,
il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei
quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere
occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
9. Le maggiorazioni d 'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono
cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
10. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi
1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta
è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.
11. Per le vetrine valgono le seguenti disposizioni: solo se il mezzo pubblicitario utilizzato è la
vetrina (tutta la vetrina è interamente adibita a messaggi pubblicitari), questa deve essere
considerata per intero, mentre nel caso di manifesti, insegne su supporti cartacei (quali le
locandine) o scritte e vetrofanie apposte sulle vetrine, il canone è da calcolarsi sul mezzo
specifico utilizzato (locandina, vetrofania, ecc.), per la superficie da quest’ultimo occupata. (Si
pone ad esempio una vetrina completamente adibita a messaggi pubblicitari: in tal caso la
superficie tassabile è costituita dall’intera vetrina. Si consideri invece una vetrina sulla quale è
stata apposta una locandina: la superficie tassabile è data dall’area della locandina stessa). E’
considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della
minima figura piana geometrica che la comprende, anche l’iscrizione pubblicitaria costituita da
separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli
componibili. Nel caso di più messaggi pubblicitari all’interno della vetrina vi è libertà di scelta
da parte del contribuente di pagare una superficie “convenzionale” annua, all’interno della quale
può posizionare i messaggi pubblicitari in numero e posizione in base alle proprie esigenze,
rimanendo all’interno della superficie “convenzionale” indicata nell’autorizzazione che per
estremo può essere pari all’intera vetrina;
12. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere
applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
13. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del
canone è maggiorata del 100 per cento.
14. Per la pubblicità luminosa e illuminata nessuna differenziazione è stabilita circa la superficie del
mezzo pubblicitario, che pertanto è soggetto a maggiorazione indipendentemente dal fatto che
sia opaco o lucido. Per “illuminato” è da intendersi anche il mezzo pubblicitario non luminoso
per il quale è stato istallato apposito impianto per l’illuminazione specifica dello stesso, mentre
l’illuminazione generica (ad esempio l’illuminazione generica della vetrina senza che sia
specificatamente finalizzata al mezzo pubblicitario) non rende il mezzo illuminato. Ci deve
essere una specifica fonte luminosa appositamente posizionata per tale mezzo.
Art. 22 - Dichiarazione
Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del presente regolamento, il soggetto passivo
dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all’ufficio Pubblicità e
Affissioni, presso il Comune in caso di gestione diretta, ovvero presso il soggetto gestore in
caso di affidamento del servizio a terzi, su apposito modulo presso lo stesso disponibile,
la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi
pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642,
modificato dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che
comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione
dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
78
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si
verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31
gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro
il predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella
effettuata con veicoli e con pannelli luminosi, di cui all’art. 6, commi 2, 3 e 4 del presente
regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in
ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le altre forme di
pubblicità di cui al predetto art. 6, commi 5 e 6, effettuata con proiezioni e quella definita varia
(art. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del
mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
3.
Art. 23 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
1.
Entro il termine di cui al vigente Testo Unificato delle Entrate Tributarie, il funzionario
responsabile del tributo procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio secondo le modalità
riportate al Titolo III Capo I del vigente Testo Unificato delle Entrate Tributarie.
Art. 24 - Pagamento dell'imposta e del diritto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi
carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al
Comune di Lainate ovvero al soggetto gestore del servizio nel caso di affidamento a terzi.
L’importo dovuto è arrotondato all’Euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49
centesimi di Euro, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto
pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del
precedente art. 24 . Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la
ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per
il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in
unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31
gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore ad Euro 1.500,00
(millecinquecento), il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio,
30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale
può essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio
comunale ovvero al soggetto gestore al momento della richiesta del servizio d'affissione.
L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla
commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta
da apposito bollettario o con sistema automatizzato.
La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni contenute nel
vigente Testo Unificato delle Entrate Tributarie.
Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento
dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è
stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la
restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art.
5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata all' Ufficio Pubblicità ed Affissioni ovvero al soggetto
gestore. L'ufficio provvede, al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
79
CAPO VII
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE
Art. 25 - Tariffe
1.
Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dall’organo comunale competente in base
alle norme vigenti, nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo
quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto, in particolare:
a. con l'art. 4 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
b. con l'art. 17 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
c. con l'art. 18 per le modalità, i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
d. dalle norme di cui al presente capo.
Art. 26 - Pubblicità ordinaria
1.
2.
3.
4.
5.
L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 6, comma 2, del
regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12
del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le
modalità di cui al precedente art. 21 di questo regolamento.
Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una
tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si
applica la tariffa annua.
Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
a. compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50 per cento;
b. superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata,
la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.
Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 del predetto
art. 21 del regolamento.
Art. 27 - Pubblicità ordinaria con veicoli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle
tipologie previste dal precedente art. 4, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica
secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1 comma dell'art. 13 del D.Lgs. n.
507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui
al precedente art. 21 di questo regolamento.
Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal
quarto comma del precedente art. 26 del regolamento, quando le dimensioni della stessa sono
comprese nelle superfici da tale norma previste.
Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa è
maggiorata del 100 per cento.
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di
esercizio.
Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei
Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del
veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
80
Art. 28 - Pubblicità con veicoli dell'impresa
1.
2.
3.
4.
5.
L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o
adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
a. al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
b. ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1 gennaio
di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli
suddetti;
secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art. 13, comma terzo, del
D.Lgs. n. 507/1993.
Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la
pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio,
della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per
non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.
L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta
e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi,
limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al
veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.
Art. 29 - Pubblicità con pannelli luminosi
L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi
compresi nelle tipologie previste dal precedente art. 4, comma quarto, del regolamento si
applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di
appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno
solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui al precedente
art. 21 di questo regolamento.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una
tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si
applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio
dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.
1.
Art. 30 - Pubblicità con proiezioni
L'imposta per la pubblicità con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste
dall’art. 4, quinto comma, del presente regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al
pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma
dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei
messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo,
una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.
1.
Art. 31 - Pubblicità varia
1.
La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
a. da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua si applica per ogni giorno o
frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura
stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del D.Lgs. 507/93;
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
81
con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per
la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del decreto;
c. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini
od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri
mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od
effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi
pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del
Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del D.Lgs. 507/93;
d. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun
giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma
dell'art. 15 del D.Lgs. 507/93.
b.
Art. 32 - Imposta sulla pubblicità - riduzioni
La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:
a. per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che
non abbia scopo di lucro;
b. per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali,
sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la
partecipazione di enti pubblici;
c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficenza.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto
passivo nella dichiarazione di cui all'art. 22 di questo regolamento. Quando sussistono motivi
per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita
il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la
documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per
adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima
dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive
esposizioni di mezzi pubblicitari.
3. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma di questo articolo, sono, per
quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio Pubblicità e Affissioni ovvero dal soggetto
gestore attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia
possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto
passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la
corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste
dalle norme sopraccitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.
1.
Art. 33 - Imposta sulla pubblicità - esenzioni
1.
Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:
a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di
servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad
eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti
purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la
superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
b. gli avvisi al pubblico:
i) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle
immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
ii) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di
superficie non superiore ad un quarto di mq;
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
82
la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico
spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
d. la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche,
esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte
d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni
genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del
servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio,
limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di
effettuazione del servizio;
f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa
quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. n. 507/1993;
g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici
territoriali;
h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati,
associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o
di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che
le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella
risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal
registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. L’esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del precedente primo comma compete agli enti
pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio
Pubblicità e Affissioni ovvero al soggetto gestore idonea documentazione od autocertificazione
relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione. Per i mezzi già
esposti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale adempimento può essere
richiesto dal funzionario responsabile del tributo, in sede di attività di controllo, al singolo
contribuente il quale deve adempiere entro 90 dalla richiesta. Per quelli successivamente
autorizzati, il contribuente deve adempiere prima di effettuarne l'esposizione. La mancata
presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta
sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.
c.
CAPO VIII
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE
Art. 34 - Tariffe - applicazione e misura
Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune - Ufficio Pubblicità e Affissioni, ovvero
al soggetto gestore del servizio qualora gestito in concessione a terzi abilitati, il quale provvede
alla affissione, ed è a carico, in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del
quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi
affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100,
nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n.
507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o
frazione.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
83
Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del
50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti
da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si
applicano sulla tariffa base.
7. Le
eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto
corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
4.
Art. 35 - Tariffa - Riduzioni
La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non
rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dal successivo art. 36 del presente
regolamento;
b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo
di lucro;
c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli
enti pubblici territoriali;
d. per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di
beneficenza;
e. per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) del precedente comma 1 di questo articolo, sono
accertati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 32 del presente regolamento.
3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) del precedente comma 1 di questo articolo,
sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 32 di questo regolamento.
4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per
ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 12 del presente regolamento.
1.
Art. 36 - Diritto - esenzioni
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a. i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via
esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b. i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai
richiami alle armi;
c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
d. i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche,
per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a), del precedente comma 1 di questo articolo, si fa riferimento
alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme
statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e
la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) del precedente comma 1 di questo articolo, il soggetto che
richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge
per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
1.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
84
4.
Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) del precedente comma 1 di questo
articolo, il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali
risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 37 - Sanzioni tributarie
1.
Per le sanzioni relative al tributo ( mancata e/o infedele dichiarazione e per l’omesso e/o
parziale versamento ) si applicano le disposizioni previste dall’art. 23 del Decreto Legislativo 15
novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, dai Decreti Legislativi 18
dicembre 1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni ed integrazioni e del vigente Testo
Unificato delle Entrate Tributarie per la parte relativa al sistema sanzionatorio.
Art. 38 - Sanzioni Amministrative
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e del
Servizio Pubblicità ed Affissioni ovvero del soggetto gestore, sulla corretta osservanza delle
disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle
affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative
per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24
dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
Per la violazione delle norme stabilite nei provvedimenti relativi all’installazione degli impianti
si applica la sanzione da Euro 200,00 (duecento) a Euro 2.000,00 (duemila). Il verbale con
riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati
entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.
Il Comune anche a mezzo del soggetto gestore a cui è affidato in gestione il servizio dispone la
rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del
verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino
dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza
all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede
d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso
con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante
versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al
recupero coattivo del credito con le stesse modalità di recupero del tributo o diritto e con ogni
spesa di riscossione a carico dell'interessato.
Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della
sanzione di cui al terzo comma il Comune, anche a mezzo del soggetto gestore a cui è affidato
il servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di
efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre
all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune, anche a mezzo del
soggetto gestore, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il
periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle
soprattasse e, se dovuti, degli interessi.
I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del
Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta,
delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale
gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
85
come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a
quello complessivamente dovuto.
7. Nel caso di affissione abusiva di manifesti su impianti di pubbliche affissioni, gli oneri derivanti
dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei
soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.
8. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono
dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed
affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza
nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del
piano generale degli impianti.
Art. 39 - Riscossione coattiva
1.
La riscossione coattiva dell’imposta e del diritto si effettua mediante la metodologia indicata dal
Testo Unificato delle Entrate Tributarie del Comune.
Art. 40 - Entrata in vigore - effetti - disciplina transitoria
In conformità alle norme attualmente in vigore il presente regolamento entra in vigore dal 1
gennaio 2009.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma
del presente articolo, esso sostituisce le norme in precedenza approvate sulla materia da questo
Comune.
3. All’imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano tutte
le norme e gli istituti previsti dal vigente Testo Unificato delle Entrate Tributarie dell’Ente ad
eccetto di quanto specificatamente indicato nel presente regolamento.
1.
PARTE V
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI
IGIENE AMBIENTALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52
del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l’adozione, l’applicazione, la riscossione
volontaria e coattiva della tariffa per il servizio integrato di igiene urbana in base a quanto
previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal
D.P.R. n.158 /1999.
2. Il presente regolamento determina le classificazioni delle categorie, dei locali e delle aree in
base alla loro capacità di produzione dei rifiuti urbani, stabilisce le condizioni, modalità ed
obblighi connessi alla applicazione della tariffa di cui al primo comma del presente articolo,
nonché le connesse misure nei casi di inadempienza.
Art. 2 - Istituzione della tariffa
1. Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in tutte
le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento,raccolta, trasporto, recupero,
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
86
riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento) è istituita la tariffa per la copertura di tutti i costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato in regime di privativa nel
territorio del Comune di Lainate, come disposto dal comma 2 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997
e successive modificazioni ed integrazioni e determinata in base alla tariffa di riferimento di cui
all’art. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e successive variazioni ed integrazioni.
2. La tariffa è applicata dal 1° Gennaio 2005; dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. E’ fatta salva l’applicazione del Tributo Ambientale di cui all’art. 19, del D.Lgs. 30.12.92, n.
504 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità
della Tariffa e riversato all’Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti
dal suddetto Ente.
Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e soggetto gestore
1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta,
il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché lo spazzamento ed il lavaggio
delle aree predette, ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 22/1997 e
successive modificazioni ed integrazioni, oltre che dal regolamento comunale.
2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, effettuata in regime di privativa, è estesa a tutto il
territorio comunale.
3. L’Ente gestore del servizio, intendendo per ciò l’Ente che effettua le attività di coordinamento e
controllo del servizio, è GeSeM S.rl., quale ente strumentale del Comune di Lainate.
4. L’erogazione del servizio è affidata, tramite gara ad evidenza pubblica, organizzata da GeSeM
S.r.l., per conto del Comune di Lainate, ad idonea impresa specializzata.
5. L’Ente gestore del servizio esercita tutte le funzioni relative alle attività amministrative
(denunce, variazioni, assistenza ai cittadini, ecc.) nonché le attività di accertamento, riscossione
volontaria e coattiva e le attività di gestione del contenzioso.
Art. 4 - Presupposto della tariffa e soggetti passivi
1. La tariffa è dovuta da chiunque conduca, occupi oppure detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree
scoperte operative ad uso privato, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. L’obbligazione per il pagamento della tariffa e per la denuncia sussiste con vincolo di
solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che
utilizzano in comune i locali o le aree stesse. Il mancato recapito della fattura non costituirà
diritto di esenzione del pagamento per l’annualità di riferimento. L’obbligato sarà pertanto
tenuto a rivolgersi presso gli uffici del gestore per la liquidazione della fattura.
3. La tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente,locali e/o aree
scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, secondo quanto
previsto al successivo art. 14.
4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e/o le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del
Codice Civile, ad eccezione dei locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, i locali per
la lavanderia e per gli stenditoi, i posti auto coperti e simili, la cui denuncia e tariffa sono dovute
dall’Amministratore del Condominio. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o
detengono parti comuni in via esclusiva.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
87
5. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli
obblighi e del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i
locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei
confronti di questi ultimi la responsabilità solidale, nei casi di inadempienza del soggetto che
gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
6. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli
obblighi e del versamento della Tariffa dovuta, per i locali ed aree scoperte di uso comune,
fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori,
questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della Tariffa dovuta.
7. Per i locali ad uso abitativo ammobiliati e dati in godimento per periodi pari od inferiori
all’anno, la tariffa è dovuta dal proprietario.
8. La conduzione, l’occupazione o la detenzione di locali si presume effettuata con la presenza di
mobilio, attrezzature e/o impianti e/o l’allacciamento anche ad un solo servizio di rete, fermo
restando:
a. che l’occupazione di locali per un’utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova
contraria, dalla data d’acquisizione della residenza anagrafica e/o dalla effettiva occupazione
dei locali;
b. che l’occupazione di locali e/o aree per un’utenza non domestica si presume quando risulti il
rilascio di concessione, autorizzazione, licenze commerciali ovvero sia stata presentata
denuncia di inizio attività nei locali ed aree medesimi.
CAPO II
DETERMINAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
Art. 5 - Termini per l’applicazione della tariffa
1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione
patrimoniale ed è dovuta limitatamente al periodo dell’anno nel quale perdura la conduzione,
l’occupazione o la detenzione dei locali o aree, di cui all’art. 4.
2. L’applicazione della tariffa decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio
la conduzione, l’occupazione e/o la detenzione.
3. La cessazione nel corso dell’anno, della conduzione, dell’occupazione o detenzione, dà diritto al
rimborso totale o parziale della tariffa, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui si
è verificato l’evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui
all’art. 22. Nei casi di ritardata denuncia, il rimborso decorrerà dal primo giorno successivo a
quello in cui è presentata la denuncia di cessazione.
4. In caso di omessa denuncia di cessazione, nel termine di cui al successivo art. 22, la tariffa non
è dovuta per il periodo successivo se l'utente dimostri di non aver continuato la conduzione,
l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero nel caso che la tariffa sia stata assolta
dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.
5. La variazione nel corso dell’anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della
tariffa, escluso le esenzioni o agevolazioni di cui al successivo art. 20, comporta il rimborso
della differenza di tariffa, dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento, a
condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all’art. 22. Negli altri casi,
fatto salvo il caso di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, ricompresi nello
stesso stato di famiglia, il rimborso decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui è
presentata la denuncia di variazione.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
88
Art. 6 - Determinazione della tariffa
1. La tariffa viene stabilita, per ogni singola categoria di utenza, sulla base del Piano Finanziario
predisposto dall’Ente gestore e nell’osservanza dei parametri specificati dal D.P.R. 158/1999 e
ss.mm.ii.,con deliberazione da parte del Comune, da adottarsi nei termini fissati da norme di
legge per l’approvazione del Bilancio di previsione ed avente validità annuale.
2. La tariffa è determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio.
3. Nel caso di mancata deliberazione della tariffa nei termini di cui al comma 1, si intendono
prorogate le tariffe già in vigore.
4. La decorrenza della tariffa ha effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento del bilancio
comunale.
5. Qualora, in fase di consuntivazione dei costi annuali del servizio, si verificassero minori entrate
ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di
determinazione delle tariffe, tali da non consentire l’integrale copertura del costo del servizio ai
sensi delle norme vigenti, il recupero della differenza avviene con l’aumento della base di costo
su cui calcolare le tariffe per l’anno successivo.
6. Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio, sono allo stesso
modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l’anno
successivo.
Art. 7 - Articolazione della tariffa
1. Ai sensi del punto 3 dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa si compone di una parte
fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio fornito e da una
parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti e alla entità dei costi di
gestione.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di “utenze domestiche” e “utenze non domestiche”.
3. Il Consiglio Comunale, con apposita delibera, provvede a determinare i coefficienti:
a. Ka(n): coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche,
b. Kb(n): coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche,
c. Kc(ap): coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche,
d. Kd(ap): coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche,
di cui all’allegato 1 al D.P.R. 158/99.
4. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze
domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, nel rispetto delle norme contenute al
comma 10 dell’art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997.
Art.8 - Classificazione delle utenze non domestiche
1. Ai fini dell’applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono
classificate secondo le categorie definite nella tabella Allegato D al presente testo redatto sulla
base dell’allegato 1), tabelle 3a) e 4a), del D.P.R. n. 158/99, sulla base dell’attività risultanti dal
certificato d’iscrizione alla CCIAA, nell’atto di autorizzazione o di inizio attività.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle come definite con il D.P.R. n. 158/99,
sono classificati nell’ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il
profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
89
3. In sede di determinazione dei coefficienti KC e KD della tariffa per le utenze non domestiche, la
Giunta Comunale può individuare, nell’ambito delle categorie previste con il D.P.R. n. 158/99,
delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei
rifiuti.
4. Per la determinazione della tariffa si applicherà la categoria corrispondente all’effettivo utilizzo
qualora, per l’esercizio dell’attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa
destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, uffici, locale di stoccaggio, ecc.).
Art. 9 - Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze
domestiche
1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche è misurata sul
filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale.
2. Si considerano locali tutti i vani, comunque denominati, sia principali che accessori e/o
pertinenziali, chiusi ( ad esempio verande ) da ogni lato verso l’esterno.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la
frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a
mq. 0,50.
Art. 10 - Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze
non domestiche
1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è misurata
come segue:
a. per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
b. per le aree coperte, la superficie ottenuta dalla proiezione ortogonale della copertura;
c. per le aree scoperte operative, utilizzate ai fini dell’attività, sul perimetro interno delle aree
stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono. Per aree scoperte
operative si intendono le aree sulle quali si svolge un’attività atta a produrre autonomamente
ed apprezzabilmente rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali ed
aree coperte o ad attività complementari nonché quelle adibite a deposito. Non sono invece
soggette a tariffa le aree scoperte pertinenziali ed accessorie come i piazzali ( di transito, di
manovra, di carico e scarico, di sosta), le zone di viabilità interna e le aree verdi.
2. Nella determinazione della parte variabile della tariffa non si tiene conto di quella superficie ove
per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti
speciali non assimilati a quelli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a
provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
3. Gli utenti per essere ammessi ai benefici di cui al comma precedente del presente articolo,
devono presentare domanda al gestore una sola volta, salvo non intervengano variazioni che
influiscano sull’applicazione e sul calcolo della tariffa in base al presente articolo. La domanda
deve essere corredata da:
a. Planimetrie quotate indicanti l’intera superficie occupata e la superficie per la quale si
richiede la riduzione;
b. Documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo ditta
autorizzata dall’organo competente;
c. Documentazione commerciale (MUD, Formulari ) comprovante l’avvenuto smaltimento.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
90
4. Per le attività economiche e/o professionali, ivi compresi gli affittacamere non professionali,
svolte all’interno di locali relativi ad utenze domestiche, la superficie è commisurata a quella
esclusivamente utilizzata per lo svolgimento dell’attività medesima.
Art. 11 - Determinazione del numero degli occupanti
1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone
occupanti, determinato come segue:
a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione
principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di
due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo.
b. per utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza
anagrafica ma tenute a disposizione, il numero degli occupanti sarà pari ad uno (1).
c. per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, per la definizione del numero
degli occupanti farà fede la dichiarazione del soggetto passivo, salvo controlli effettuati dal
gestore.
2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere
a) e b), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di
cura o di riposo; tale esclusione è riconosciuta, su richiesta dell’interessato e dietro
presentazione della relativa documentazione, con decorrenza dal primo giorno successivo a
quello in cui si è verificato l’evento, a condizione che la relativa richiesta sia presentata nei
termini di cui all’art. 21, fermo restando che negli altri casi gli effetti decorreranno dal primo
giorno successivo a quello in cui è presentata la richiesta; nel caso di utenza con unico
occupante l’utenza sarà equiparata quale abitazione tenuta a disposizione.
3. Le utenze domestiche costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo,
ubicati ad indirizzo diverso da quello dell’abitazione posta nel Comune, il numero degli
occupanti sarà considerato pari ad uno (1), tenendo conto della sola quota fissa della tariffa.
Art. 12 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza,
ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti,
determinato ai sensi dell’art. 11, ed alla superficie dei locali occupati o detenuti, in modo da
privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto
previsto al punto 4.1 dell’Allegato 1) al D.P.R. n.158/99.
3. La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da
ciascuna utenza. La quota relativa ad ogni singola utenza viene determinata applicando un
coefficiente di adattamento in funzione del numero degli occupanti, secondo quanto previsto al
punto 4.2 dell’Allegato 1) al D.P.R. n. 158/99.
4. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di
rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo
assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell’Allegato 1) al D.P.R. n.
158/99, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
Art. 13 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
91
2. La quota fissa è calcolata prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza,
ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla
tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, stabilito contestualmente alla
determinazione della tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell’Allegato 1) al D.P.R.
n.158/99.
3. La quota variabile è calcolata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni
singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi, sistemi di misurazione
delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica
un sistema presuntivo prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione
annua per mq. ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’Allegato
1) al D.P.R. n. 158/99, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
Art. 14 - Tariffa giornaliera di smaltimento
1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque conduca, occupi detenga,
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree
gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per
temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno,applicabile alla
categoria corrispondente, determinata ai sensi dell’art. 8, maggiorata di un importo percentuale
del 50% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai
metri quadrati di superficie occupata.
3. Gli uffici comunali che rilasciano titolo all’utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso
pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, provvedono a dare opportuna
comunicazione al gestore del servizio che provvederà, sulla base della comunicazione,
all’emissione della fattura ed alla relativa riscossione.
4. In caso di uso di fatto, la Tariffa che non risulti versata all’atto dell’accertamento
dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penalità
eventualmente dovute.
5. Per l’eventuale recupero della Tariffa e per l’applicazione delle penalità, si rinvia all’art. 26 del
presente regolamento.
Art. 15 - Esclusioni
1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura
o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni
di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche:
a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani
ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b. soffitte, soppalchi, cantine e simili se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla
parte del locale con altezza uguale o inferiore a mt. 1,50;
c. forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, vani adibiti a celle
frigorifere;
d. le superfici ed i locali degli impianti sportivi destinati esclusivamente all'esercizio
dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Non rientrano in tali esclusioni i locali, i
vani accessori e le aree destinate ad usi diversi come gli spogliatoi, i servizi, gli uffici, le
biglietterie, i punti ristoro.
e. unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non, prive di mobili e suppellettili, chiuse
e inutilizzate e che non siano allacciate ad utenze;
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
92
f. fabbricati inagibili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea
documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari
condizioni;
g. aree scoperte adibite a viabilità delle stazioni di rifornimento carburante e/o impianti di
autolavaggio;
2. Sono altresì esclusi dall’applicazione della tariffa:
a. i locali adibiti in via permanente all’esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo
Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso,escluso, in ogni
caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
b. i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti,ricovero del
bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli a titolo principale o
coltivatori diretti;
c. le aree scoperte pertinenziali od accessorie ad eccezione di aree operative di utenze non
domestiche;
d. le aree e le superfici occupate da cantieri edili;
e. i locali e/o le aree comuni del condominio di cui all'art. 4, comma 4;
f. le serre a terra dove non vi sia attività di esposizione e/o vendita;
g. le aree scoperte adibite a verde.
3. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella
denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi
obiettivi o ad idonea documentazione.
Art. 16 - Riduzioni
1. Per “utenze non stabilmente attive” previste dall’art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999 si
intendono:
a. Per le utenze domestiche: gli alloggi utilizzati per un periodo, anche non continuativo,
inferiore ai 180 giorni all’anno così come di seguito specificati:
i) gli alloggi tenuti a disposizione ( seconda casa );
ii) gli alloggi occupati da non residenti;
iii) gli alloggi a disposizione di cittadini italiani residenti all’estero
Per tali utenze si applica una riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa.
b. Per le utenze non domestiche: i locali o le aree adibiti ad attività stagionali e, pertanto,
occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo
nel corso dell’anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai
competenti organi per l’esercizio dell’attività. A tali utenze si applica la tariffa della
categoria corrispondente ridotta del 50%.
2. Nell’ipotesi in cui dovesse venire accertato l’utilizzo dei locali per un periodo di tempo
eccedente il limite di 180 giorni all’anno, l’Ente gestore provvederà al recupero della tariffa
intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di
accertamento, in cui tale riduzione per utilizzo stagionale sia stata accordata, salvo prova
contraria da fornirsi da parte dell’utente.
Art. 17 - Determinazione dei criteri per la concessione delle riduzioni tariffarie
per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
utenze domestiche
1. Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una
riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
93
2. La riduzione viene accordata con effetto dal primo giorno successivo alla data di presentazione
della domanda.
3. Il soggetto gestore ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l’effettivo
utilizzo della compostiera.
Art. 18 - Determinazione dei criteri per la concessione delle riduzioni tariffarie
per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati
utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche che avviano a recupero presso terzi i rifiuti solidi urbani e assimilati
in frazioni differenziate, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa
fino ad un massimo del 70%.
2. La riduzione sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati che il soggetto dimostri di aver
avviato a recupero ed alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a
Tariffa dell’attività per il coefficiente Kd della classe corrispondente, applicato per l’anno di
competenza alla categoria di appartenenza.
3. Ogni anno, entro la fine di maggio, il soggetto richiedente la riduzione dovrà inviare al gestore
copia dei formulari utilizzati per il trasposto dei rifiuti o il relativo M.U.D.
4. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il
conguaglio all’atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.
Art. 19 - Misura massima di applicazione delle riduzioni.
1. Le riduzioni disciplinate con gli articoli 16, 17 e 18 non potranno superare il limite massimo del
70% della parte variabile della tariffa dovuta per l’anno di competenza.
Art. 20 - Esenzioni e agevolazioni a carattere sociale
1. Sono esentati dal pagamento della tariffa i seguenti soggetti:
a. utenze domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente ed individuate dal
Comune;
b. stabili comunali in uso alle associazioni, laddove si svolgano attività che non danno luogo a
produzione di rifiuti.
2. E’ inoltre riconosciuta al Comune la facoltà di determinare annualmente forme di agevolazione
tariffarie, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere
economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del
bilancio di previsione annuale. In tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento
al sistema ISEE dei Servizi Sociali e la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è
posta a carico del bilancio comunale. In ogni caso, tale agevolazione, sommata alle eventuali
riduzioni concesse ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del presente Regolamento, non può dare luogo
ad un abbattimento superiore al 70% per cento della tariffa.
3. Per l'ottenimento delle predette esenzioni e agevolazioni dovrà essere presentata, da parte del
soggetto, apposita istanza all’Amministrazione comunale, allegando la documentazione
probatoria, entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno.
4. La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sarà comunicata, da parte
dell’Amministrazione Comunale all’interessato e all’Ente gestore.
5. Le esenzioni o le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del
bilancio comunale.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
94
6. Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto per l’intero anno in cui è avvenuta l’accettazione
dell’apposita istanza da parte dell’Amministrazione.
CAPO III
DICHIARAZIONI E RAPPORTI CON GLI UTENTI
Art. 21 - Adempimenti a carico degli utenti
1. I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare all’Ente gestore, entro 30 giorni dall’inizio della
conduzione, dell'occupazione o detenzione di locali e/o aree siti nel territorio del Comune,
apposita denuncia originaria da redigersi su modelli predisposti dal gestore del servizio e
contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione e l’applicazione della tariffa. La
denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la
determinazione e l’applicazione della tariffa rimangano invariati.
2. Ogni variazione relativa ai locali e/o aree o ad altri elementi, che comportino una diversa
determinazione della tariffa o che, comunque, influiscano sull'applicazione e riscossione della
medesima, esclusa la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare ricompresi nello
stesso stato di famiglia, deve essere denunciata, nelle medesime forme di cui al comma 1), entro
30 giorni dalla data dell’evento.
3. Nel caso di cessazione dell’utenza, i soggetti di cui all’art. 4 sono tenuti a presentare all’Ente
gestore, denuncia su apposito modello indicando a chi è stato riconsegnato l’immobile, entro 30
giorni dalla data dell’evento. Sono cancellati d’ufficio gli utenti che abbiano occupato o
detenuto locali e/o aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d’utenza.
4. Le denunce di cui ai precedenti commi sono sottoscritte e presentate da uno dei soggetti
coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale presso gli uffici del gestore o agli Sportelli
del Punto Comune.
5. All’atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia. Per le denunce spedite a
mezzo posta si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
6. Per le sole utenze residenti, la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà
applicata d’ufficio dall’Ente gestore sulla base delle risultanze anagrafiche.
7. L’Amministratore del Condominio è tenuto a presentare al gestore, entro la prima decade del
mese di gennaio, l’elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree del condominio nonché
la lista degli occupanti o detentori dei locali presenti nello stabile.
8. Il soggetto responsabile del pagamento della tariffa di cui all’art. 4 comma 6 è tenuto a
presentare all’Ente gestore, entro la prima decade del mese di gennaio di ciascun anno, l’elenco
degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.
9. E’ facoltà dell’Ente gestore, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all’utente dati,
informazioni, planimetrie, certificazioni, ecc.
Art. 22 - Riscossione della tariffa
1. La tariffa è riscossa, per conto del Comune, dall’Ente gestore, nel rispetto di quanto stabilito
nella convenzione stipulata con il Comune, nonché nel presente regolamento.
2. La riscossione volontaria è effettuata, per conto del Comune, dall’Ente gestore mediante
emissione di bolletta. La riscossione coattiva è effettuata tramite ingiunzione fiscale ai sensi del
R.D. 639/1910.
3. L’ammontare annuo della tariffa è riscosso da un minimo di una rata ad un massimo di quattro
rate.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
95
4. Il documento per la riscossione è spedito al domicilio del titolare dell’utenza (residenza o
domicilio fiscale), o altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di
recapito autorizzate.
5. Non si dà luogo a riscossioni della tariffa, fatta eccezione per quella giornaliera, quando
l’importo complessivo del versamento della tariffa, comprensivo di eventuali sanzioni ed
interessi, risulta inferiore a € 10,00 (dieci) su base annua. In tali casi l’importo dovuto verrà
rinviato ed incluso in successive emissioni.
6. Il mancato ricevimento della bolletta o eventuali reclami o contestazioni non consentono
all’utente il diritto di differire o sospendere il pagamento.
Art. 23 - Rimborsi
1. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta, l’utente ha
diritto al rimborso.
2. Ai fini dell’ottenimento del rimborso il soggetto interessato dovrà presentare idonea istanza di
rimborso all’Ente gestore.
3. Il rimborso dovrà essere disposto dal Comune con le seguenti modalità:
a. in caso di cessazione dell’utenza, tramite rimborso da effettuarsi con bonifico bancario o
postale entro 180 giorni dalla richiesta effettuata dal soggetto richiedente.
b. in caso di utenza attiva, nella prima fattura utile a mezzo conguaglio a favore dell’utente.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali, nella misura stabilita dalla legge,
qualora effettuati oltre i termini sopra indicati.
5. Non si dà luogo al rimborso di tariffa quando l’importo da rimborsare, a seguito di cessazione
dell’utenza, sia inferiore a € 10,00 (dieci).
6. Nel caso di denuncia di cessazione / variazione effettuata entro i termini stabiliti ai comma 2 e 3
dell’art. 21, il calcolo del rimborso verrà effettuato tenendo conto della data dell’evento. Per
denunce effettuate successivamente, il calcolo del rimborso verrà effettuato dalla data del
ricevimento della denuncia.
Art. 24 - Attività di controllo, accertamento e recupero.
1. L’Ente gestore svolge tutte le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al
pagamento della tariffa ed al controllo dei dati dichiarati nelle denunce.
2. Al fine dell’attività di controllo ed accertamento, l’Ente gestore può:
a. richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
b. richiedere l’esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
c. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli
occupanti o ai detentori, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di
comparire.
3. L’utente è tenuto a produrre documenti, a fornire le notizie ed eventualmente comparire, come
previsto al comma 2, lett. a), b) e c), entro 60 giorni dalla richiesta.
4. L’Ente gestore, decorso il termine assegnato, emette gli atti di riscossione sulla base degli
elementi in suo possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art.
2729 del Codice Civile.
5. L’Ente gestore provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le
procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione
degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché delle sanzioni di cui al successivo art. 26
per i periodi cui la violazione si riferisce.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
96
Art. 25 – Cooperazione tra enti.
1. Il gestore del servizio di energia elettrica, gas ed acqua comunicherà all’Ente gestore, gli
allacciamenti di utenze, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case.
2. L’ufficio dell’Anagrafe Comunale comunicherà all’Ente gestore, a cadenza mensile, ogni
variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio
anche all’interno dello stesso Comune.
3. L’ufficio Commercio Comunale comunicherà all’Ente gestore, a cadenza mensile, ogni rilascio
di licenza e/o variazione di autorizzazione all’esercizio di attività, con specifica evidenziazione
della data di inizio attività e superficie utilizzata.
4. L’ufficio di Polizia Locale comunicherà, a cadenza mensile, la lista di tutti gli atti di
compravendita, locazione, comodato d’uso, ecc. registrati per gli immobili ricadenti nel
territorio comunale e ogni rilascio di licenza e/o variazione di autorizzazione all’esercizio di
attività, svolta anche su suolo pubblico.
Art. 26 - Sanzioni
1. Sanzioni per omessa o infedele denuncia di inizio occupazione:
a. In caso di omessa denuncia, si applica una sanzione pari al 100% della tariffa dovuta, oltre
le spese di accertamento e di notifica dell’atto di riscossione e gli interessi maturati. In ogni
caso l’ammontare minimo della sanzione non potrà essere inferiore a € 50,00.
b. In caso di infedele denuncia, si applica una sanzione del 50% della maggiore tariffa dovuta,
oltre le spese di accertamento, notifica dell’atto di riscossione e gli interessi maturati. In
ogni caso l’ammontare minimo della sanzione non potrà essere inferiore a € 25,00.
2. Le sanzioni di cui ai due comma precedenti sono ridotte ad un quarto (1/4) se, entro il termine
per ricorrere alle commissioni tributarie,interviene adesione del contribuente all’avviso di
accertamento.
3. Si applica una sanzione di € 25,00 nel caso di violazioni concernenti la mancata esibizione o
trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari entro i 60
giorni dalla data della richiesta o per la loro mancata o incompleta o infedele compilazione.
4. Sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento:
a. In caso di omesso o parziale pagamento o di tardivo pagamento effettuato dopo la scadenza,
si applica, ai sensi dell’art. 13 Dlgs 471/97, una sanzione pari al 30% della tariffa dovuta,
oltre agli interessi legali e alle spese di accertamento e di notifica dell’atto di riscossione.
b. Il soggetto passivo, che non ha provveduto al pagamento della Tariffa entro le prescritte
scadenze, ha la possibilità di sanare l’omissione o il parziale versamento ( “ravvedimento
operoso” ) effettuando il versamento della Tariffa dovuta, maggiorata di una sanzione
ridotta e dei relativi interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, calcolato
dal primo giorno successivo a quello di scadenza fino alla data di versamento, secondo le
seguenti modalità:
c. per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione pari al 2,5% della Tariffa
ancora dovuta;
d. per versamenti effettuati entro un anno dalla scadenza: sanzione pari al 3% della Tariffa
ancora dovuta
e. Il ravvedimento operoso è possibile fintanto che la violazione non sia stata già constatata e
comunque non siano iniziati, accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento
delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
97
5. Gli importi incassati applicando le sanzioni, così come riportati nel presente articolo, saranno
portati in diminuzione dei costi di riscossione ed imputati a consuntivo nel Piano Finanziario
dell’anno in cui è avvenuto l’incasso.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27 - Norme di rinvio.
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre
norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Art. 28 - Disposizioni transitorie e finali.
1. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
Art. 29 - Entrata in vigore.
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2. Dal 01 gennaio 2005, data dell’istituzione della Tariffa, hanno cessato di avere efficacia, le
norme relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e
successive modificazioni ed integrazioni, tranne che per il recupero delle partite pregresse.
L’accertamento e la riscossione di tale tasse sono effettuati dal gestore per conto del Comune,
entro i termini previsti per legge.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
98
TITOLO VI
ENTRATE PATRIMONIALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto della disciplina del regolamento
1. Il presente regolamento mira a disciplinare, con carattere generale, i procedimenti
amministrativi riguardanti le entrate patrimoniali del Comune.
2. Nel caso di concessione in appalto della gestione di entrate patrimoniali, la Ditta concessionaria
è tenuta ad attenersi alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Il funzionario
responsabile dell’Ufficio o del servizio competente è tenuto a vigilare sul puntuale rispetto del
regolamento da parte del concessionario ed a segnalare alla Giunta comunale eventuali
irregolarità riscontrate.
Art. 2 - Rinvio ad altri regolamenti del Comune ed a leggi statali
1. Per le parti del rapporto giuridico non definite dal presente regolamento, si fa rinvio alle parti
iniziali del presente Testo Unico ed alle leggi statali, in quanto compatibili.
CAPO II
DISCIPLINA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI
Art. 3 - Regolamenti speciali
1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può, nei termini di legge, adottare appositi regolamenti.
Art. 4 - Determinazione delle tariffe.
1. Le tariffe delle entrate patrimoniali sono approvate dalla Giunta comunale, sulla base dei criteri
stabiliti dal Consiglio comunale, entro il termine dell’approvazione del bilancio comunale.
Art. 5 - Forme di gestione delle entrate
1. Il consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, in conformità ai principi
contenuti nell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, avendo riguardo al perseguimento degli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
Art. 6 - Soggetti responsabili della gestione
1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia
dal Comune, il funzionario responsabile dell’Ufficio o del Servizio.
2. Il funzionario responsabile dell’Ufficio o del Servizio è nominato dal Sindaco e rimane in carica
fino alla sua sostituzione.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
99
3. Nel caso di assenza detti funzionari sono sostituiti di diritto da coloro che, in base alle
disposizioni regolamentari, sono tenuti a sostituirli.
Art. 7 - Attività di verifica e di controllo
1. La liquidazione delle entrate è atto di gestione obbligatorio.
2. L’attività di rettifica e di accertamento è svolta dai funzionari sulla base delle direttive impartite
dalla Giunta comunale.
3. Gli Uffici improntano la loro attività ai principi di trasparenza e di semplificazione delle
procedure imposte ai soggetti obbligati, nel rispetto concreto delle finalità perseguite dalla legge
n. 241 del 1990.
Art. 8 - Caratteri dell’attività e degli atti di gestione
1. Gli atti di gestione debbono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di
difesa al soggetto obbligato.
2. Nell’attività di gestione ampio deve essere il ricorso del funzionario all’autotutela ed agli istituti
deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente Testo.
Art. 9 - Procedimenti sanzionatori
1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile responsabile
dell’Ufficio o del Servizio.
2. Il funzionario responsabile dell’Ufficio o del Servizio determina la sanzione, entro i limiti
stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981.
3. Gli interessi relativi a rapporti patrimoniali sono determinati sulla base delle disposizioni del
codice civile.
Art. 10 - Procedimenti contenziosi
1. La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del
codice di procedura civile.
Art. 11 - Riscossione volontaria
1. La riscossione volontaria delle entrate patrimoniali avviene, anche congiuntamente, con le
forme dettate dall’art. 52 del D,Lgs. n. 446/97.
Art. 12 - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva delle entrate patrimoniali avviene per mezzo di decreto ingiuntivo, ai
sensi di quanto disposto dal R.D. 14.4.1910, n. 639. Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n.
602 del 29.9.1973 e successive modificazioni.
2. Alla formazione ed alla approvazione degli atti provvede direttamente il funzionario
responsabile dell’Ufficio o del Servizio.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
100
ALLEGATO A – Modulo per la richiesta di rateazione
Al Comune di Lainate
Servizio Tributi
ISTANZA DI RATEAZIONE DI SOMME DA VERSARE A TITOLO DI TRIBUTI
IN SEGUITO AD ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO/INGIUNZIONE/PROCEDURA
ESECUTIVA
Ai sensi del Titolo V Capo II del Testo Unificato delle Entrate Tributarie
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
Nato/a ……………………………………… Prov…..... il …./…./…. CF…………………………..
Residente in ……………………………….. Prov…….
Via/Piazza…………………………………………………. Nr……… CAP………….
Telefono……………………….. Fax……………………… email…………………………..........
in proprio
in qualità di rappresentante legale / titolare della Società ……………………………………….
Piva……………………….. con sede legale in …………………………………………. Prov……...
Telefono……………………….. Fax……………………… email…………………………..........
Poiché si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà dovuta ai seguenti motivi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
chiede la dilazione
in nr ___ rate delle seguenti pratiche tributarie:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
per un importo totale di euro 13 _________________________
13
L’importo totale da dilazionare deve corrispondere alla somma delle pratiche non ancora pagate comprensive delle
sanzioni, interessi già calcolati, maggiorazioni e spese.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
101
Ai fini della presente istanza, il/la sottoscritto/a dichiara di eleggere quale domicilio presso
________________________________________________________________________________
Via/Piazza…………………………………………………. Nr……… CAP………….
Telefono……………………….. Fax……………………… email…………………………..........
Impegnandosi a comunicare eventuali modifiche e riconosce che il Comune di Lainate non assume
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto al domicilio indicato.
Il/La sottoscritto/a autorizza il Comune di Lainate all’utilizzo dei propri dati personali contenuti
nell’istanza e nei suoi allegati ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003, nr. 196 per le finalità connesse e
strumentali alla trattazione della presente istanza, in quanto in mancanza di tale autorizzazione, non
sarà possibile procedere all’esame della richiesta di dilazione.
Luogo e data
______________________
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
Firma
_____________________________
102
ALLEGATO B – Elenco di classificazione delle strade, piazze
ed aree pubbliche
CATEGORIA I
Via Adige
Via Ariosto L.
Via Barbaiana
Via Biringhello
P.za Borroni A.
Via Cairoli F.lli
Via Caracciolo
Via Carducci G.
Via del Cimitero
Via Circonvallazione
P.za Dante
Via de Amicis E.
C.so Europa
Via Filzi F.
Via Garbagnate
Via Gilardi G.
Via Gorizia
L;go e Via Grancia
V.le Italia
Via Leonardo da Vinci
Via Litta
Via Manzoni A.
Via Marche
Via Mazzini G.
Via Meda F.
Via Mengato F.
Via Meraviglia L.
Via Minzoni don G.
Via Monte Grappa
Via Monviso
Via Negri A.
Via della Pace
Via Pagliera
Via Pogliano
Via Ramazzotti
Via Re Umberto I
Via Rho
Via Rimembranze
Via Roma
Via Romanò G.
Via delle Rose
Via S. Bernardo
Via S. Francesco
Via S. Virginia
Via S. Vittore
Via Sempione
Via Ticino
Via Toti E.
Via Trieste
Via Val Camonica
Via Valsugana
Via XXV Aprile
P:za della Vittoria
P.za Vittorio Emanuele II
L.go Vittorio Veneto
Via Volta A.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
103
CATEGORIA II
V.lo Abruzzi
Via Adamello
Via Adda
Via Aleardi A.
Via Alessi G.
Via Alfieri V.
Via Amba Aradam
Via Aniene
Via Arno
V.lo Balilla
Via Bandiera f.lli
Via Baracca F.
Via Basento
Via Basilicata
Via Battisti C.
V.lo Beato Angelico
V.lo Beccaria C.
Via Bellini V.
Via Beneggi don Silvestro
Via Bergamo
Via Bernini
Via Bixio N.
Via Boccaccio G.
V.lo Boito A.
Via Bollini
Via Borromini F.
Via Botticelli S.
Via Bramante A.
Via P.F. Brambilla il giovane
V.le Brembo
Via Brescia
Via Brianza
Via Brunelleschi
Via Buonarroti M.
Via Cagnola L.
Via Calabria
Via Caldara E.
Via Campania
V.lo Campo sportivo
Via Canova A.
Via Cantore General
Via Cantù C.
Via Giovanni XXIII
Via Giusti G.
Via dei Gladioli
Via Goito
Via Gozzano
Via Gramsci A.
Via Grossi T.
Via Carabelli
Via Carnia
Via Caronasca
V.lo Casati G.
Via Cattaneo C.
L.go Cavour C.B.
Via Cellini B.
Via Chiesa D.
V.lo della Chiesa
Via Circonvallazione ovest
Via Clerici A.
Via Colombo C.
Via Como
V.lo del Comune
Via Confalonieri F.
Via Corridoni F.
Via Cremona
Via Croce B.
Via Curiel E.
Via Dalla Chiesa Gen. C.A.
L.go D'Acquisto S.
V.lo delle Dalie
P.za D'Azeglio M.
Via De Gasperi A.
Via Diaz A.
Via Di Vittorio G.
Via Donizetti G.
V.lo Emilia
V.lo Erba
Via Fanin
V.Lo Fogazzaro A.
Via Foscolo U.
Via Friuli
Via Galilei G.
L.go Galluzzi
V.lo Galvani L.
Via Gandhi
Via delle Gardenie
Via Garibaldi G.
Via dei Garofani
Via Garzoli don G.
Via dei Gerani
Via dei Gigli
Via Monte Rosa
V.lo Montello
V.lo Monti V.
Via Moro A.
Via Morosini A.
V.lo Negri A.
Via Nerviano
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
104
Via Isonzo
Via Kennedy J.F.
Via King M.L.
Via Labriola
Via Lamarmora A.
V.lo Lambro
Via Lazio
Via Lecco
Via Leopardi G.
Via Levati
Via della Libertà
Via Libia
V.lo Liguria
V.lo Lippi F.
Via Lombardia
V.lo Lomellina
Via Lucania
V.lo Machiavelli N.
Via della Madonna
P.za Maffeis
Via Magenta
Via delle Magnolie
Via Mallero
Via Manara L.
Via Mameli G.
Via Mantova
Via delle Margherite
Via Maroncelli P.
Via Martiri della Libertà
Via Mascagni P.
P.za Matteotti G.
Via Mazzucchelli S.
Via Menotti C.
Via Milano
V.lo Mincio
V.lo Molise
V.lo Monte Bianco
Via Monte Cervino
V.lo Monte Nero
Via Monte Nevoso
Via Oglio
V.lo Olona
Via Omero
Via delle Ortensie
Via Palestro
Via Palladio A.
Via Parini G.
Via Pascoli G.
V.lo Pastonchi F.
V.lo Pasubio
V.lo Pavese C.
Via Pavia
Via Pellico S.
Via Pergolesi G.B.
Via Perosi L.
Via Pertini S.
V.lo Petrarca F.
V.lo Piave
Via Piemonte
Via Piermarini G.F.
Via Pirandello L.
Via Po
V.lo Polesine
V.lo Poliziano
V.lo Porta C.
V.lo Prevostina
Via Prima Strada
Via delle Primule
Via Puccini G.
Via Puglia
Via IV Novembre
Via Radice don L.
Via Redipuglia
Via della Repubblica
Via Resegone
Via Risorgimento
Via Romagna
Via Rosmini A.
Via Rossini G.
Via Rubicone
Via S. Alberto
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
105
ALLEGATO C – Elenco Impianti per Pubbliche Affissioni
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Via/Piazza
Piazza Dante
Vicolo Montello
Via Litta,52
Via Litta
Via Litta,54
Via Rho
Via Litta
Via Litta
Via Litta
Via Re Umberto I
Via Re Umberto I
Via Re Umberto I
Via Re Umberto I
Via Re Umberto I
Via Re Umberto I
Via Re umberto I
Via Re Umberto I
Via Re Umberto I
Via Manzoni, 28
Via Manzoni, 26
Via Manzoni, 25
Via Manzoni, 50
Via Manzoni
Via Manzoni
Viale Rimembranze,51
Viale Rimembranze,47
Viale Rimembranze,21/11
Viale Rimembranze,21/1
Viale Rimembranze,21/2
Viale Rimembranze,38
Viale Rimembranze, 38
Viale Rimembranze, 21/2
Viale Rimembranze, 38
Viale Rimembranze
Vicolo Comune
Via Don Bollini
Via Don Bollini
Via Don Bollini
Via Don Bollini
Via De Amicis
Via Montegrappa ANG.
Resegone
Via Montegrappa
Via Montegrappa
Via Resegone
FORMATO
UTILIZZO
TIPO
140x100
140x100
140x100
140x100
140x100
140x100
100x140
140x100
140x100
140x100
100x140
140x100
200x140
200x140
200x140
140x100
100x140
140x100
200x140
200x140
140x100
140x200
140x200
140x100
200x140
200x140
140x200
140x200
140x200
140x200
140x200
140x200
140x100
140x100
140x100
200x140
140x100
200x140
100x140
140x200
Funebre
Istituzionale
Istituzionale
Commerciale
Funebre
Istituzionale
Commerciale
Commerciale
Istituzionale
Istituzionale
Commerciale
Istituzionale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Istituzionale
Commerciale
Istituzionale
Commerciale
Commerciale
Funebre
Commerciale
Commerciale
Funebre
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Istituzionale
Commerciale
Istituzionale
Commerciale
Istituzionale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Mono
Mono
Mono
Bifacciale
Mono
Mono
Mono
Mono
Mono
Mono
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
mono
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Mono
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Mono
Bifacciale
140x100
140x100
140x100
200x140
Istituzionale
Funebre
Istituzionale
Commerciale
Mono
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
106
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Via Gran Paradiso
Via Gran Paradiso
Via Mengato
Via Mengato
Via Mengato
Via Mengato
Via Da Vinci,9
Via Da Vinci,13-15
Via Da Vinci, 15
Via Bramante,4
Via Bramante,2
Via Cagnola
Via Cagnola
Via Cagnola
Via Lamarmora
Via Lamarmora
Via Lamarmora
Via Lamarmora
Via Lamarmora
Via F. Filzi
Via F. Filzi
Via Clerici
Via Clerici
Via XXV Aprile
Via Don Sturzo
Via Labriola, 1
Via Labriola, 1
Via B. CROCE
Via Val di Sole
Via Val di Sole
Via Val di Sole
Via Marche
Via Marche
Via Marche
Via Marche
Via Marche
Via Scrivia - angolo Via
Marche
Via Scrivia - angolo Via
Marche
Via Circonvallazione
Via Circonvallazione
Via Circonvallazione
Via Lecco
Via De Gasperi
Via Como
Via De Gasperi
Via De Gasperi
Via Pagliera
Via Toscana
140x100
140x200
200x140
140x200
140x100
140x100
140x100
140x200
140x100
140x200
140x100
140x100
140x100
140x200
140x100
100x140
140x100
140x100
200x140
140x100
140x100
140x100
140x100
140x200
140x200
140x100
140x200
140x100
140x200
140x100
140x100
140x100
200x140
200x140
200x140
140x200
Istituzionale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Funebre
Istituzionale
Funebre
Commerciale
Istituzionale
Commerciale
Istituzionale
Funebre
Istituzionale
Commerciale
Istituzionale
Commerciale
Istituzionale
Funebre
Commerciale
Istituzionale
Funebre
Istituzionale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Funebre
Commerciale
Funebre
Commerciale
Istituzionale
Funebre
Istituzionale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Mono
Mono
Mono
Mono
Mono
Bifacciale
Mono
Bifacciale
Mono
Mono
Mono
Mono
Mono
Mono
Mono
Mono
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Mono
Mono
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Mono
mono
Mono
Mono
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Mono
140x200
Commerciale
Bifacciale
140x100
140x200
140x200
140x100
140x200
140x200
140x200
140x200
140x200
140x100
140x100
Istituzionale
Commerciale
Commerciale
Istituzionale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Mono
mono
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
107
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
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131
132
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134
135
136
137
138
139
140
141
142
Via Toscana
Via Pagliera
Via Pagliera
Via Toscana
Via Toscana
Via Prima Strada
Via Prima Strada
Via Prima Strada,5
Via Prima Strada
Via Prima Strada
Via Prima Strada
Via Friuli
Via Pogliano
Via delle Rose
Via Meraviglia
Via Friuli
Via Friuli
Via Friuli
Via Barbaiana
Via Barbaiana
Via Barbaiana
Via Barbaiana
Via Barbaiana
Via Barbaiana
Via Santa Virginia
Via Pogliano
Via Pogliano
Via Pogliano
Via Tevere
Via Tevere
Via Tevere
Via Sicilia
Via Sicilia
Via Grancia
Via Grancia
Via Grancia
Via delle Rose
Via delle Rose
Via dei Tigli
Via Sempione
Via Sempione, 20/c
Via Roma, 58
Via Roma, 71
Via Roma, 71
Via Roma, 45
Via Roma
Via Roma
Via Roma, 43/a
Barbaiana
Piazza della Vittoria
140x100
140x100
140x100
200x140
200x140
140x100
140x200
140x100
140x200
200x140
140x200
140x200
200x140
200x140
140x200
140x200
140x100
140x200
140x100
100x140
140x100
140x100
140x200
140x200
140x200
200x140
200x140
200x140
140x100
140x200
140x100
140x100
140x100
140x100
140x100
140x100
140x200
140x200
140x100
140x200
140x100
140x100
200x140
200x140
140x200
140x200
140x100
140x100
140x100
140x100
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
Istituzionale
Funebre
Istituzionale
Commerciale
Commerciale
Funebre
Commerciale
Istituzionale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Istituzionale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Istituzionale
Istituzionale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Funebre
Commerciale
Istituzionale
Funebre
Istituzionale
Funebre
Istituzionale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Funebre
Commerciale
Istituzionale
Istituzionale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Istituzionale
Funebre
Istituzionale
Istituzionale
Mono
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
mono
mono
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
mono
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Mono
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Mono
Mono
Mono
Bifacciale
Bifacciale
Mono
Bifacciale
Bifacciale
Mono
Mono
Bifacciale
Mono
Bifacciale
mono
mono
mono
mono
mono
mono
mono
mono
mono
108
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
Barbaiana Via dei Tigli
Via San Bernardo
Via San Bernardo
Via San Bernardo
Via F.lli Cairoli
Via F.lli Cairoli
Via F.lli Cairoli
Via F.lli Cairoli
Via F.lli Cairoli
Via F.lli Cairoli
Via Caracciolo,38
Via Caracciolo
Via Caracciolo
Via Botticelli, 1
Via Botticelli, 1
Via Omero
Via Omero
Via Ischia
Via Ischia
Via Ischia
Via Rho
Via Rho, 68
Via Rho
Via Rho
140x100
140x100
140x200
140x100
140x200
140x200
140x200
140x200
140x100
140x200
140x100
140x200
140x200
140x200
140x100
140x100
140x200
140x200
140x200
140x200
140x200
140x100
140x200
140x200
Istituzionale
Istituzionale
Commerciale
Funebre
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Istituzionale
Commerciale
Funebre
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Istituzionale
Istituzionale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Istituzionale
Commerciale
Commerciale
mono
mono
mono
mono
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
mono
Bifacciale
mono
mono
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Mono
Mono
Mono
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Bifacciale
Riepilogo:
Formato
100x140
140x100
140x200
200x140
Utilizzo
Istituzionali
Funebri
Commerciali
Commerciali
Commerciali
Commerciali
Nr.
Utilizzo
Commerciali
Funebri
Istituzionali
6
76
59
25
166
Formato
140x100
140x100
100x140
140x100
140x200
200x140
MQ
414,4
43,4
101,8
559,6
Nr.
45
23
6
8
59
25
166
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
109
ALLEGATO D – classificazione utenze non domestiche
CLASSE
CATEGORIA
1
Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto
2
3
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta
4
Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi
5
6
7
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
8
Alberghi senza ristorante
9
Case di cura e di riposo
10
11
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
12
Banche ed istituti di credito
13
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta ed
altri beni durevoli
14
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
15
Negozi particolari quali filatelia,
tende e tessuti, tappeti, cappelli ed
ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
16
17
18
Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
ATTIVITA’
Associazioni culturali sportive e ricreative in genere,
biblioteche, caserme, fondazioni, istituti di studio o di
ricerca, luoghi di culto limitatamente ai locali o aree
diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del
culto, musei, partiti politici ed associazioni sindacali,
scuole pubbliche e private, archivi, aziende sanitarie,
immobili comunali utilizzati ai fini istituzionali e non dati in
affitto.
cinematografi, teatri, sale corse
attività di vendita all'ingrosso senza alcuna vendita al
dettaglio, autorimesse, magazzini di deposito senza
vendita diretta, autotrasportatori, ferrovie, sale comuni e
corridoi di centri commerciali
campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi,
pesca sportiva, lavaggi auto, vendita combustibili
stabilimenti balneari
autosaloni, esposizioni merci, spazi espositivi.
agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande,
alberghi con ristorante, pensioni con ristorante
agriturismo senza somministrazione di alimenti e
bevande, alberghi senza ristorante, pensioni senza
ristorante, affittacamere, bed & breakfast, case vacanze
case di cura, case di riposo, cliniche private, residenze
sociali assistite, ricoveri
Ospedale
agenzie assicurazioni, agenzie di viaggio, agenzie o studi
immobiliari, studi professionali, studi medici, ambulatori
veterinari, studi televisivi-radiofonici e di registrazione,
uffici di attività artigianali ed industriali, laboratori
odontotecnici, uffici privati, stazioni FFSS, onoranze
funebri.
banche, istituti di credito, società finanziarie, società di
leasing
abbigliamento, arredamenti, pavimenti e rivestimenti,
biancheria, calzature, cartolerie, elettrodomestici,
ferramenta, gioielleria, libri, macchine ed articoli per
l'ufficio, negozi di foto-ottica, negozi di caccia e pesca,
articoli per la casa, autoricambi, telefonia, videonoleggi.
articoli sanitari, edicole, erboristerie, farmacie, plurilicenze
non alimentari, profumerie, tabaccherie, prodotti per
parrucchieri.
antiquariato, cappelli ed ombrelli, filatelia, tappeti, tende e
tessuti
abbigliamento, biancheria, casalinghi, calzature,
ferramenta, pelletterie, souvenir, elettrodomestici, articoli
per la casa.
barbieri, estetisti, fisioterapisti, lavanderie, parrucchieri,
sartorie, solarium, stirerie, toilette per animali
calzolai, elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, imbianchini,
intagliatori, legatorie, orafi, orologiai, riparatori ciclo e
moto, riparatori RAEE, riparatori mobili, tappezzerie,
verniciatori, officine meccaniche, officine
elettromeccaniche, installazione infissi, installatori,
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
110
19
20
21
22
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni
di produzione
Attività artigianali di produzione
beni specifici
23
Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
24
Bar, caffè, pasticceria
25
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
26
27
28
29
30
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza a taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi
alimentari
Discoteche, night club
maglierie, corniciai.
autofficine,carrozzerie, elettrauto, gommisti
attività industriali con produzione di beni
attività artigianali con produzione di beni, pelletterie,
cantine vinicole, frantoi, aziende agricole, produzione
pasticceria, pane o pasta.
pizzerie, pub, ristoranti, rosticcerie, trattorie, osterie,
amburgherie, attività di catering, birrerie, fast food, mense
aziendali, mense in genere, enoteche
bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, vendita con
asporto
macellerie, supermercati, vendita generi alimentari vari,
vendita pane e pasta, vendita vino, vendita salumi e
formaggi
attività di vendita generi vari, consorzio agrario, vendita
animali e generi attinenti.
fruttivendoli, pescherie, piante e fiori anche secchi,
pizzeria a taglio
ipermercati, centri commerciali
generi alimentari vari, frutta e verdura, pescherie, piante e
fiori anche secchi, rosticcerie
discoteche, night club, sale da ballo, sale da divertimento
in genere, discopub.
Testo Unificato delle Entrate Tributarie – Città di Lainate
111