indice - Comune di Alfonsine

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COMUNE DI ALFONSINE
cap. 48011 PROVINCIA DI RAVENNA
Settore Ambiente e Territorio
Servizio Edilizia Privata
REGOLAMENTO
per l'installazione di mezzi pubblicitari, chioschi, strutture accessorie ed elementi di arredo.
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° _____________________________
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INDICE
Art. 1 Finalità del regolamento e campo di applicazione
Pag. 2
Art. 2 Mezzi pubblicitari e informativi
Pag. 2
Art.3 Insegne di esercizio
Pag. 3
Art. 4 Cartelli e impianti pubblicitari
Pag. 3
Art. 5 Manifesti - frecce direzionali - striscioni locandine - stendardi e impianti di pubblicità
o propaganda temporanei
Pag. 4
Art.6 Targhe professionali
Pag. 5
Art.7 Bacheche
Pag. 6
Art. 8 Preinsegne e segnaletica stradale permanente
di direzione turistica e di territorio
Pag.6
Art.9 Segnaletica per impianti di carburanti
Pag. 6
Art.10 Fioriere
Pag. 7
Art.11 Tende parasole
Pag. 7
Art. 12 Chioschi (riviste e giornali - souvenir fiori - somministrazione frutta - piadina
romagnola)
Pag. 8
Art. 13 Strutture temporanee a servizio di pubblici
esercizi (tipo veranda)
Pag. 8
Art.14 Pergolati
Pag. 9
Art. 15 Gazebo (chioschi da giardino)
Pag. 9
Art. 16 Strutture da giardino (casette in legno e simili)
Pag. 10
Art. 17 Domande e documentazione
Pag. 10
Art. 18 Manutenzione e modifiche ai manufatti
Pag. 10
Art. 19 Competenze e iter procedurale
Pag. 11
Art. 20 Norma finale e sanzioni
Pag. 11
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ALLEGATI:
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Fac-simile per la presentazione della comunicazione di cui all’Art. 1
Fac-simile per la presentazione della richiesta autorizzazione
art. 23 D.to Leg.vo n° 285/92 stralciato dalla "Normativa tecnica"
art. da 47 a 58 D.P.R. n° 495/92 stralciati da "Normativa tecnica"
Art. 1 FINALITÀ' DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
c.1 Il presente regolamento disciplina l’installazione di: mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, tende
parasole, elementi di arredo urbano, strutture accessorie (chioschi, verande, gazebo, pergolati, etc.)
che non costituiscono superficie utile né coperta, nel rispetto del Codice della Strada, del Codice
Civile, delle Norme di PRG, e del Regolamento Edilizio. Gli uffici comunali competenti possono,
per particolari ambiti di valore storico, precisare e/o modificare quanto contenuto nel presente
regolamento.
c.2 Il regolamento si applica all’intero territorio comunale. Lungo la viabilità provinciale e statale si
applica quanto previsto dal codice della strada o dai regolamenti attuativi predisposti dagli enti
competenti.
c.3 Se non diversamente prescritto nei successivi articoli l'installazione di mezzi pubblicitari
conformi a quanto previsto nel presente regolamento è soggetta a semplice COMUNICAZIONE al
Sindaco; ciò in sostituzione dell'AUTORIZZAZIONE del Sindaco di cui agli artt. 50 e 53 del
regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada.
Possono essere eccezionalmente assentite, con determinazione del Funzionario Responsabile del
Servizio, proposte progettuali alternative al presente regolamento, se debitamente motivate e
qualora il contesto dei luoghi non consenta, per la sua particolarità, il rispetto delle norme del
presente regolamento.
c.4 L'applicazione di scritte adesive su vetro o su tende parasole, i manifesti da apporre negli
appositi spazi delle affissioni, le locandine (poste esclusivamente nelle vetrine e/o nelle spallette
laterali previo parere favorevole della proprietà) e le comunicazioni pubblicitarie temporanee su
strutture leggere appoggiate al suolo (dimensione max. 1x1 ml.) nelle aree degli impianti di
carburante o su altri spazi privati, sono soggette al solo pagamento dell'imposta di pubblicità.
c.5 L'installazione di tutti gli altri mezzi pubblicitari è soggetta al pagamento dell'imposta di
pubblicità, previa presentazione della ricevuta di avvenuta COMUNICAZIONE
all'Amministrazione Comunale, o dell’AUTORIZZAZIONE nei casi prescritti.
Art. 2 MEZZI PUBBLICITARI E INFORMATIVI
c.1 Sono mezzi pubblicitari: insegne di esercizio (art.3); cartelli e impianti pubblicitari (art.4);
manifesti, frecce direzionali, striscioni, locandine, stendardi, impianti di pubblicità o di propaganda
temporanei (art.5), così come definiti all’art.47 del regolamento di esecuzione e attuazione del
Nuovo Codice della strada (DPR 495/92) e successive modificazioni e integrazioni; sono inoltre
mezzi pubblicitari targhe professionali (art.6), bacheche (art.7), e scritte su vetro o tende (art.1).
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c.2 Sono mezzi informativi: orologi, datari e indicatori di temperatura che devono essere inseriti
nelle insegne, di cui all’art. 3, per non più del 50% della superficie totale dell’insegna.
In ogni caso il tempo di variabilità del messaggio non potrà essere inferiore al minuto.
c.3 Qualsiasi altra forma pubblicitaria o informativa non espressamente indicata nel presente
regolamento non è ammessa, salvo quanto consentito al comma 3 del precedente articolo.
Art. 3 INSEGNE DI ESERCIZIO
c.1 Sono installate solo nella sede delle attività, devono avere prevalentemente carattere informativo
e sono soggette a COMUNICAZIONE qualora presentino le caratteristiche sotto riportate nonché
le ulteriori elencate all'art. 49 D.P.R. 495/92 e successive modificazioni:
a) i colori non devono costituire disturbo estetico dell’ambiente circostante e non devono generare
confusione con la segnaletica stradale;
b) le forme devono essere di tipo regolare anche quando ottenute con l'utilizzo di lettere
indipendenti;
c) nel caso di insegne luminose, saranno luminose le sole lettere e/o marchio escludendo insegne
intermittenti;
d) non devono comunque alterare o nascondere il linguaggio architettonico dell'edificio
e) devono essere installate in fabbricati ubicati all'interno della delimitazione di centro abitato
istituita con delibera di G.M. n° 434/95 ed inserite all'interno del vano vetrina o lungo
l'allineamento verticale dello stesso ed avere altezza massima pari a ml. 0.60
c.2 Nelle zone artigianali/industriali e commerciali così come definite dalla vigente cartografia di
PRG l'installazione di insegne di esercizio subordinate al regime della semplice
COMUNICAZIONE può avvenire senza limitazioni nel solo caso che sia interessato il prospetto
principale.
c.3 E' necessaria l'AUTORIZZAZIONE del Responsabile del Servizio negli altri casi fermo
restando che le insegne di esercizio per attività svolte in fabbricati posti all'interno dei centri abitati
lungo la viabilità comunale, se collocate sull'area pertinenziale il fabbricato, dovranno essere poste:
 ad almeno ml. 3.00 dalla carreggiata se perpendicolari rispetto alla direzione stradale e
comunque ad una distanza non inferiore a ml. 1.50 dalla carreggiata misurata dalla
perpendicolare a terra condotta dallo spigolo esterno.
 ad almeno ml. 1.50 nel caso di insegna posta parallelamente la carreggiata stradale.
Le insegne di esercizio per attività svolte in fabbricati posti all'interno dei centri abitati lungo la
viabilità comunale possono essere poste sul fabbricato qualora lo stesso risulti edificato a confine
con la viabilità pubblica.
c.4 Negli organismi edilizi sede di centri commerciali o caratterizzati dalla contemporanea presenza
di attività a carattere commerciale/direzionale/artigianale l'installazione delle insegne è subordinata
alla preventiva approvazione, mediante Delibera di G.M., di un progetto preliminare di
localizzazione delle stesse.
Art 4 CARTELLI E IMPIANTI PUBBLICITARI
c.1 Lungo le strade all'interno dei centri abitati, è vietata la collocazione di cartelli e impianti
pubblicitari, ad eccezione degli impianti delle Pubbliche Affissioni, di altri impianti ritenuti in
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seguito a Deliberazione di G.M. di Pubblico Interesse e degli impianti temporanei collocati nelle
aree di cantiere.
c.2 Lungo le strade, fuori dai centri abitati, la collocazione di cartelli e impianti pubblicitari deve
essere effettuata nel rispetto delle norme del nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento
di Esecuzione a Attuazione (acquisizione preventiva del nulla osta tecnico dell'Ente proprietario
della strada).
c.3 Nelle aree di cantiere, temporaneamente e per un periodo massimo equivalente alla durata del
cantiere e comunque non superiore ai 36 mesi non rinnovabili, è possibile collocare cartelli e
impianti pubblicitari alle seguenti condizioni:
a) il messaggio pubblicitario dovrà riguardare esclusivamente l’attività svolta all’interno del
cantiere (classificazione e finalità dell'intervento, fornitori di materiali, servizi e informazioni
attinenti il cantiere ecc.), altri tipi di messaggi pubblicitari evidenziati per mezzo di locandine,
manifesti e impianti pubblicitari in genere non sono ammessi;
b) la richiesta di autorizzazione potrà essere avanzata solo dopo l'avvenuta presentazione della
pratica edilizia relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o
costruzione/ristrutturazione del fabbricato/i;
c) l’impianto dovrà essere posto, ad una distanza di almeno 5.00 ml. dal confine stradale. Tale
distanza potrà variare fino a 20.00 ml. per strade extraurbane o urbane caratterizzate da rilevante
transito automobilistico. In caso di intervento su edifici posti contiguamente la pubblica via potrà
essere posto sul confine (parete del fabbricato);
d) tali impianti non potranno essere luminosi di luce propria;
c.4 Tutti gli impianti disciplinati dal presente articolo sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE ad
esclusione di cartelli e impianti con superficie inferiore o uguale a 2,00 mq., che se collocati su
strutture di cantiere esistenti o in aderenza ai fabbricati sono soggetti a semplice
COMUNICAZIONE.
c.5 In tutti i casi, per gli impianti non autorizzati e/o quelli collocati in difformità alle prescrizioni
dell'autorizzazione, si applicano le norme di cui all'art. 23 commi 11,12,13 del nuovo Codice della
Strada.
Art. 5 MANIFESTI, FRECCE DIREZIONALI, STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI
E IMPIANTI DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA TEMPORANEI.
c.1 L'esposizione di manifesti, pubblicità e informazione temporanea al di fuori degli spazi preposti
sarà concessa solamente per manifestazioni sportive, culturali, politiche, espositive, convegni,
iniziative di particolare interesse pubblico.
c.2 I tabelloni con superficie max di mq. 2.00, si potranno collocare in vie e piazze. Non potranno
essere collocati più di quattro (4) impianti per ogni singola manifestazione. E’ vietata ogni altra
collocazione di plance o cartelli lungo le strade. In aggiunta a quanto sopra si potrà usufruire degli
spazi per le affissioni.
c.3 Nel territorio comunale gli striscioni potranno essere collocati lungo vie o piazze.
Complessivamente non potranno essere collocati più di 3 striscioni per singola manifestazione.
L'altezza dal piano stradale non potrà essere inferiore a ml. 5,10.
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c.4 Per le manifestazioni di tipo nazionale e gli spettacoli viaggianti non essendo possibile stabilire
a priori le dimensioni massime in termini di metri quadrati fermo restando quanto definito al quarto
comma, è quindi fissato a tre (3) il numero massimo di striscioni e a sette (7) il numero dei
tabelloni, variando di volta in volta la superficie che sarà riportata nell'autorizzazione, salvo quanto
consentito al comma 3 dell’art.1.
c.6 Gli stendardi potranno essere collocati solo per manifestazioni di interesse generale organizzate,
patrocinate e/o autorizzate dalla Giunta Comunale (feste, fiere, sfilate, carri, cerimonie ecc.).
c.7 Per manifestazioni sportive, culturali, politiche, espositive, convegni, spettacoli, di particolare
interesse generale è consentita l’installazione temporanea di segnaletica (frecce direzionali) di
indicazione. Tale segnaletica dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata di volta in
volta dal Servizio Competente.
c.8 Le frecce direzionali dovranno essere realizzate su supporti rigidi e potranno avere i seguenti
formati: cm 20 x 100, cm 25 x 125, o formati similari, e potranno essere installate lungo vie, piazze,
incroci stradali, rotatorie ed altre intersezioni e comunque su supporti indipendenti dagli impianti
segnaletici di pericolo, precedenza, divieto e obbligo e dagli impianti semaforici.
Il numero massimo complessivo di frecce direzionali autorizzabili è di 20 unità per singola
manifestazione. Dovranno riportare esclusivamente la denominazione della manifestazione, il
periodo in cui la manifestazione si svolge e la direzione che indichi il percorso, dalla viabilità
principale verso il luogo della manifestazione. Altre scritte (programma, pubblicità ecc.) non
potranno essere riportate pena l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata.
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Gli impianti di cui al presente articolo sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE
TEMPORANEA.
Tali autorizzazioni avranno una data di inizio dell'affissione e una di termine, entro la quale è fatto
obbligo di rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare
alcun danno al patrimonio pubblico. L'installazione dei manufatti di cui sopra non dovrà in alcun
modo impedire o ostacolare il traffico pedonale o veicolare né dovrà ingenerare confusione nella
segnaletica stradale coprendola totalmente o parzialmente, o ridurre la visibilità nelle intersezioni
stradali.
c.10 Il ritiro dell'autorizzazione è subordinato al versamento nelle casse del Comune di una
cauzione di L. 20.000 per ogni manufatto esposto; la cauzione sarà restituita solo se l’Ente o
Associazione interessata avrà rimosso le plance entro il giorno successivo alla scadenza
dell’Autorizzazione.
In caso di non rimozione, per installazioni in difformità dal presente regolamento, o per accertati
danni al patrimonio comunale la cauzione sarà trattenuta in parte o per intero dal Comune secondo
l'irregolarità accertata.
c.11 Il deposito cauzionale dovrà essere eseguito anteriormente il rilascio di Autorizzazione
secondo le procedure comunicate a mezzo posta dal Servizio competente.
Art. 6 TARGHE PROFESSIONALI E SOCIETARIE
c.1 Le targhe indicanti attività professionali, societarie, economiche, sociali e similari, di enti
pubblici e/o associazioni devono essere installate previa COMUNICAZIONE solo nel fabbricato
in cui ha sede l’attività da evidenziare oppure, qualora l’attività sia arretrata rispetto alla sede
stradale, possono essere installate nelle immediate adiacenze dell’ingresso alla suddetta.
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c.2 Le targhe devono avere una dimensione max di 0,12 mq e non devono essere luminose. I
materiali utilizzabili sono alluminio anodizzato color argento, color oro, ferro, bronzo, vetro e
ceramica. Sono consentite anche qualora l’attività sia già dotata di insegna.
Art. 7 BACHECHE
c.1 L'installazione di bacheche è consentita previa COMUNICAZIONE solo per attività di
interesse collettivo quali: associazioni di categoria, culturali, sportive, ricreative, sociali e politiche.
Possono essere installate presso la sede dell’associazione o in altri spazi a disposizione.
La superficie non dovrà superare i mq 1.00 e gli spazi interni dovranno essere usati ai soli fini
informativi e non pubblicitari.
E’ vietato l’uso dell’alluminio anodizzato color argento e color oro.
c.2 Per l'installazione di bacheche su suolo pubblico si rimanda ai regolamenti comunali vigenti
previa deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico.
c.3 Negli ambiti interessati da progetti di arredo urbano potranno essere installate bacheche o
sostituite quelle esistenti (ove esistano) solo se previste (nelle quantità e nelle dimensioni) dal
medesimo progetto di arredo o da varianti dello stesso.
c.4 Con delibera di Giunta Comunale l'Amministrazione si impegna (a seguito di progetto da
predisporsi dal preposto ufficio tecnico) a localizzare sull'area pubblica soggetta ad arredo urbano
uno spazio collettivo da occupare con bacheche destinate alla informazione politica dei gruppi
consigliari.
Art. 8 PREINSEGNE E SEGNALETICA STRADALE PERMANENTE DI DIREZIONE
TURISTICA E DI TERRITORIO
c.1 Le indicazioni si suddividono nelle seguenti tipologie:
 turistiche;
 industriali;
 alberghiere;
 territoriali e di luoghi di pubblico interesse;
Per tali tipologie si fa riferimento alle prescrizioni del nuovo Codice della Strada.
c.2 Tra i segnali relativi ai luoghi di pubblico interesse, oltre quelli espressamente indicati nel
nuovo Codice della Strada, sono individuate anche le seguenti attività:
a) attività a servizio dell'utente della strada (carrozzeria, officina meccanica per auto, gommista,
elettrauto ecc.);
b) strutture di vendita di tipo grande e medio così come definiti dalla Legge Regionale n. 14/1999;
c) sedi di associazioni di categoria di particolare rilevanza e di pubblico interesse;
d) attrezzature ospedaliere e sanitarie ai sensi del Decreto 16 settembre 1994 n° 657;
e) autorimesse pubbliche e/o private che svolgono servizio di pubblico interesse;
f) ristoranti;
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c.3 La collocazione di detta segnaletica (preinsegne e segnaletica stradale) dovrà avvenire nel
rispetto delle seguenti prescrizioni:
 il numero degli impianti segnaletici autorizzati per ogni singola attività verrà definito in base al
percorso che partendo dalla viabilità principale arrivi alla sede dell’attività stessa:
 gli impianti segnaletici dovranno essere indipendenti e non raggruppati ad altri impianti collocati
dalla Pubblica Amministrazione salvo specifica indicazione della stessa;
Tutti i cartelli direzionali sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE senza esame della C.E. in quanto
previsti dal Nuovo Codice della Strada.
Art. 9 SEGNALETICA PER IMPIANTI DI CARBURANTE
c.1 All'interno dei centri abitati, negli impianti di distribuzione carburanti è consentita previa
COMUNICAZIONE, oltre all'installazione dei marchi delle ditte produttrici, l'installazione di
impianti pubblicitari che potranno essere autorizzati solo all’interno dell'area di pertinenza e solo se
attinenti prodotti e/o servizi relativi al distributore stesso.
Fuori dai centri abitati, nelle stazioni di servizio e nelle relative aree di parcheggio, si applicano le
norme di cui all’art. 52 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada.
Art. 10 FIORIERE
c.1 Possono essere inserite fioriere, e relative piantumazioni, con tipologia unitaria per strada (o più
strade) previa richiesta e proposta di tutti i commercianti delle aree interessate.
Tali richieste sono soggette ad AUTORIZZAZIONE.
La collocazione di singole fioriere è ammessa, previa comunicazione, solo se queste costituiscono
continuità di arredi unitari già esistenti.
c.2 In tutte le strade o piazze sprovviste di marciapiede, non possono essere in ogni caso collocate
fioriere.
I marciapiedi delle strade o piazze, non possono essere occupati per più di un terzo della loro
larghezza; dovrà in ogni caso essere lasciato libero un passaggio minimo di ml. 1,50.
Le piante non dovranno costituire ostacolo al passaggio e alle aperture quali porte, finestre, vetrine
ecc.
Il titolare dell’istanza dovrà provvedere alla regolare cura e manutenzione di piante e fioriere e alla
loro immediata sostituzione in caso di deterioramento.
c.3 In ogni caso le fioriere vanno poste in aderenza al fabbricato, salvo diversa prescrizione degli
uffici.
c.4 Interventi di arredo proposti unitariamente dai commercianti per piazze o altri spazi che
prevedono l’installazione di sistemi composti di vasche e di fioriere, potranno prevedere anche
essenze arboree.
Art. 11 TENDE PARASOLE
c.1 Sono da intendersi tende parasole quegli elementi accessori a prevalente funzione ombreggiante
con struttura a sbalzo o appoggiata a terra.
c.2 L'installazione su suolo pubblico di tende parasole è comunque ammessa solo a servizio di
esercizi pubblici e attività commerciali;
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c.3 Nei fabbricati prospicienti aree di proprietà pubblica provviste di marciapiede la tenda potrà
essere aggettante fino a filo dello stesso; nei fabbricati prospicienti aree di proprietà pubblica
sprovviste di marciapiede, la sporgenza dal profilo del paramento murario esterno non dovrà essere
superiore a ml. 0.80. La distanza della tenda (compreso eventuali frange e le strutture mobili o fisse
di sostegno) dal piano di calpestio (marciapiede o sede stradale) non dovrà essere inferiore a ml.
2,20.
c.4 All’interno della delimitazione di P. di R. Strada della Memoria l'installazione di tende parasole
e/o aggettanti è subordinata alla acquisizione del preventivo parere della C.E.
c.5 Su area privata l'installazione di tende parasole può avvenire anche mediante l'utilizzo di
strutture di sostegno in legno ed è ammessa:
a) a servizio di esercizi pubblici e attività commerciali. La superficie così ricavata potrà essere
occupata con tavoli e sedie. L'autorizzazione sarà rilasciata previa acquisizione del parere della
Commissione Edilizia Comunale. La struttura non dovrà interferire con l’eventuale utilizzo
dell’area a parcheggio in base al progetto di costruzione dell’immobile;
β) a servizio di fabbricati residenziali senza parere della Commissione Edilizia;
La tenda dovrà essere posta ad almeno ml. 1.50 dal confine di proprietà o sul confine previo assenso
dei proprietari confinanti. Gli elaborati dovranno in ogni caso riportare gli accorgimenti da adottare
per evitare la immissione delle acque piovane nella proprietà confinante.
Gli interventi di cui al comma 2, 3 e 5 lett. a) sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE EDILIZIA i
restanti, comma 5 lett. b) a semplice COMUNICAZIONE.
Art. 12 CHIOSCHI (RIVISTE E GIORNALI
SOMMINISTRAZIONE FRUTTA E VERDURA)
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FIORI
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SOUVENIR
-
c.1 L'installazione di chioschi è ammessa su suolo pubblico, previa Deliberazione di Giunta
Comunale di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico qualora l'intervento sia compatibile
con le destinazioni d'uso ammesse in base alle NTA PRG vigente, alle seguenti condizioni:
a) le installazioni sono vietate qualora sussistano pericoli per la sicurezza della circolazione.
b) la distanza dell’installazione da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate bus
dovrà essere non inferiore a quanto previsto dal nuovo Codice della Strada e comunque non
inferiore a 15.00 ml;
c) è vietata l’installazione di chioschi prospicienti vie ove vige il divieto di sosta su entrambi i lati
della strada sempre che non siano presenti aree limitrofe che consentano comunque la sosta delle
autovetture.
c.2 Negli ambiti interessati da progetti di arredo urbano potranno essere realizzati chioschi (o
verande) o sostituiti quelli esistenti (ove esistano) solo se previsti (nelle quantità e nella dimensione)
dal medesimo progetto di arredo o da varianti dello stesso. I materiali ammessi sono i seguenti:
 ghisa, ferro color grafite e vetro;
 altro materiale eventualmente previsto dal citato progetto di arredo urbano;
c.3 Fuori delle zone e degli ambiti di cui al comma precedente i nuovi chioschi e quelli in
sostituzione degli esistenti non potranno in ogni caso superare i 18 mq, salvo diverse prescrizioni
dell’Amministrazione.
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c.4 Tutti i chioschi dovranno essere realizzati con strutture facilmente smontabili e/o amovibili.
Previa autorizzazione dei competenti uffici comunali è consentito attrezzare l’area pubblica,
limitrofa al chiosco, con elementi di arredo che siano comunque omogenei all’arredo urbano
circostante. Non è invece consentito interessare il suolo pubblico attiguo il chiosco, con affissioni
e/o esposizioni e/o occupazioni di qualsiasi altro genere.
I chioschi non dovranno in alcun modo intralciare la visibilità per il traffico veicolare né la
segnaletica.
c.5 L'installazione di chioschi è ammessa su suolo privato qualora l'intervento sia compatibile con
le destinazioni d'uso ammesse in base alle NTA PRG vigente, alle seguenti condizioni:
a) siano posti ad almeno ml. 3.00 dal confine di proprietà;
b) non risultino pregiudizievoli della circolazione stradale. (In questo caso si procederà d'ufficio
all'acquisizione del parere della Polizia Municipale). Per quel che riguarda la compatibilità con
l'accessibilità veicolare vale quanto citato dal precedente comma 1 lett. d).
c.6 I chioschi per produzione e vendita di piadina romagnola sono disciplinati da apposito
regolamento approvato dal C.C. con deliberazione n. 57 del 20/07/98;
Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti a AUTORIZZAZIONE EDILIZIA,
comprensiva di scrittura privata per occupazione di suolo se installati su suolo pubblico.
Art. 13 STRUTTURE TEMPORANEE A SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI (TIPO
VERANDA)
c.1 Nelle aree interessate da attività commerciali, esclusivamente se lo stato dei luoghi e delle
architetture lo consentono, è ammessa l’installazione di strutture temporanee, anche tamponate.
Tali strutture dovranno essere completamente e facilmente amovibili, a servizio di attività
caratterizzate dalla somministrazione di alimenti e bevande quali bar, gelaterie, pasticcerie ed
assimilati. L'installazione è ammessa inoltre per alberghi e strutture ricettive in genere purché su
suolo privato.
Tali manufatti non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici
urbanistico edilizi. La loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità a quanto
previsto dal Codice Civile e del Codice della Strada. Non devono essere interessate aree sia
pubbliche che private destinate alla sosta; non devono inoltre causare alcun impedimento al traffico
veicolare e pedonale. In presenza di più pubblici esercizi interessati dall'intervento deve essere
prevista una soluzione unitaria. E' vietato tamponare i portici esistenti o di futura realizzazione.
Negli ambiti interessati da progetti di arredo urbano potranno essere realizzati chioschi (o verande)
o sostituiti quelli esistenti (ove esistano) solo se previsti (nelle quantità e nella dimensione) dal
medesimo progetto di arredo o da varianti dello stesso. I materiali ammessi sono i seguenti:
 ghisa, ferro color grafite e vetro;
 altro materiale eventualmente previsto dal citato progetto di arredo urbano;
c.2 Tali manufatti dovranno essere realizzati con strutture portanti leggere in metallo verniciato o
legno. I tamponamenti dovranno esser realizzati in vetro, plexiglass o similari. Se realizzati in aree
private nei tamponamenti è ammesso il ricorso ad opere in muratura di altezza massima ml. 0.50. Le
opere dovranno tendere alla creazione di un organismo che nelle stagioni estive risulti
completamente aperto ai lati. Ogni caso sarà valutato singolarmente in rapporto alla peculiarità del
sito e degli edifici e quindi giudicato compatibile o meno.
E' rigorosamente vietato l'uso di alluminio anodizzato di qualsiasi colore .
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c.3 Gli interventi su suolo pubblico dovranno essere deliberati dalla Giunta Comunale per quanto
attiene l'autorizzazione alla occupazione del suolo pubblico. Sarà cura del richiedente eseguire la
pavimentazione e la sistemazione dell’area pedonale antistante la struttura, secondo le indicazioni
del Servizio competente.
c.4 Tali manufatti sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE EDILIZIA. Nei casi di installazione su
suolo pubblico l’Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiederne la
rimozione in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di intervenuto interesse generale,
senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo.
Art. 14 PERGOLATI
c.1 Trattasi di intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra utilizzando esclusivamente
piante rampicanti. Sono costituiti da elementi leggeri fra loro assemblati in modo tale da costituire
un insieme di modeste dimensioni che consenta la rimozione previo smontaggio e non per
demolizione. La struttura, costituita da elementi in legno deve avere altezza massima pari a ml.
2.50.
E' ammessa la realizzazione di pergole su area privata. L'ubicazione delle pergole dovrà rispettare le
distanze stabilite dal Codice Civile per la messa a dimora di siepi e alberi in quanto a queste
assimilabile.
c.2 Il pergolato, in quanto elemento di arredo e funzionale all’uso dell’area verde o cortilizia non
concorre alla formazione della superficie coperta come definita dalle NTA PRG.
c.3 Strutture che eccedono le caratteristiche fisiche e dimensionali sopra riportate presuppongono il
rilascio di AUTORIZZAZIONE EDILIZIA. Tutti gli altri casi sono subordinati a
COMUNICAZIONE.
Art. 15 GAZEBO (STRUTTURE DI ARREDO GIARDINI E/O TERRAZZI)
c.1 Sono costituiti da elementi leggeri fra loro assemblati in modo tale da costituire
permanentemente ed autonomamente una area coperta di modeste dimensioni. La struttura, con
altezza massima pari a ml. 3.00 deve essere realizzata da elementi portanti in legno o metallo. La
copertura può avvenire con tela cerata o stuoie di canna o bambù o legno. L'opera dovrà essere
realizzata in modo da garantire lo smontaggio con completo recupero dei materiali. E’ ammessa la
realizzazione di gazebo limitatamente a uno per giardino/terrazzo. Nel caso di edifici plurifamiliari
con corte comune è ammessa la realizzazione di un gazebo ogni unità abitativa
c.2 La struttura, in quanto elemento di arredo, non concorre alla formazione della superficie coperta
come definita dalle NTA PRG e l'ubicazione sull'area dovrà rispettare la distanza di ml. 3.00 dal
confine. Nei casi di accordi fra i confinanti i gazebo possono essere posti a ml. 1.50 o sul confine.
In questi casi gli elaborati grafici dovranno riportare le misure da adottare per evitare immissioni di
acque piovane nelle proprietà confinanti. Il manufatto dovrà avere una superficie massima di mq.
25.00.
c.3 Non può avere funzione di ricovero per autovetture e l'installazione non deve essere ubicata sul/i
prospetto/i frontistanti la viabilità pubblica. L’installazione dei gazebo è soggetta a
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.
c.4 Strutture che eccedono o contrastano le caratteristiche dimensionali e di utilizzo di cui sopra
saranno computate interamente come superficie coperta e utile.
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Art. 16 CASETTE IN LEGNO E SIMILI (STRUTTURE DA GIARDINO)
c.1 Sono costituite interamente in legno o in alternativa la struttura portante può essere eseguita in
profilati in ferro a sezione rettangolare o quadrata con rivestimento (tamponatura e copertura) in
legno. Per la realizzazione del manto di copertura si possono utilizzare idonee guaine ardesiate. Il
manufatto dovrà avere una superficie massima di mq. 8.00 ed altezza massima pari a ml.2.40. In
quanto elemento funzionale e di arredo giardino, non concorre alla formazione della superficie
coperta e utile come definita dalle NTA PRG e l'ubicazione sull'area dovrà rispettare le seguenti
disposizioni :
 ml. 3.00 dal confine;

ml. 1.50 o a confine nel caso di accordi fra i confinanti. In questi casi gli elaborati dovranno
riportare le misure da adottare per evitare immissioni di acque piovane nelle proprietà
confinanti.
E’ ammessa la realizzazione di casette in legno limitatamente a una per giardino. L'installazione
non deve essere ubicata sul/i prospetto/i frontistanti la viabilità pubblica.
Le casette in legno non devono essere corredate di corpi addizionali assimilabili a portici, verande,
tettoie a sbalzo anche quando la superficie di detti corpi risulti compresa all'interno della superficie
massima (8mq.).
c.2 L’installazione delle casette in legno è soggetta a AUTORIZZAZIONE EDILIZIA. Strutture
che eccedono le caratteristiche dimensionali e di utilizzo di cui sopra saranno computate
interamente come superficie coperta e utile.
Art. 17 MANUTENZIONE E MODIFICHE AI MANUFATTI
c.1 Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente regolamento dovrà essere sottoposto ad
opportuna manutenzione nel rispetto del progetto approvato a cura e spese del soggetto autorizzato.
La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi per la mancata manutenzione dei
manufatti resta a carico del soggetto autorizzato.
Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente regolamento, relativa a forma,
quantità e dimensioni, deve essere preventivamente autorizzato o comunicato secondo quanto
indicato dal presente regolamento.
Le modifiche relative ai colori o agli elementi costitutivi, purché conformi al regolamento, sono
soggette a Comunicazione anche qualora si tratti di struttura originariamente soggetta ad
autorizzazione.
c.2 La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo conformandosi al presente
regolamento.
Art. 18 DOMANDE E DOCUMENTAZIONE
c.1 Nei casi soggetti a AUTORIZZAZIONE EDILIZIA valgono le norme di cui all'art. 7 Legge
n° 94/1982.
c.2 Nei casi soggetti a AUTORIZZAZIONE e COMUNICAZIONE la stessa, in carta bollata, va
redatta come da facsimile allegato (rispettivamente "modello 2" e "modello 1" allegati al presente
regolamento).
c.3 Nei casi di cui ai commi 1 e 2 alla domanda va allegata la seguente documentazione:
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1. Dichiarazione o documentazione attestante la titolarità ad intervenire o riferimento a pratiche da
cui risulti la proprietà.
2. Stralcio di P.R.G. con individuazione dell’area interessata.
3. N.3 copie del progetto del manufatto, in scala adeguata per una precisa comprensione, che dovrà
riportare:
a) planimetria dell’area con eventuale indicazione della presenza di altri cartelli e/o manufatti la cui
distanza trova disciplina nel presente regolamento;
b) tutte le dimensioni del manufatto e degli spazi interessati dall’installazione;
c) eventuali particolari di fissaggio;
d) indicazioni dei colori, dei materiali, della luminosità o non, e delle eventuali scritte o marchi.
4. Documentazione fotografica a colori 10x15 del luogo di installazione.
5. Eventuali Nulla Osta:
a) Nulla Osta Ordine dei medici per le insegne o targhe relative a case di cura, gabinetti, ambulatori
mono e poli specialistici così come previsto dalla L. 175/92 e regolamento di attuazione;
b) Nulla Osta dell’ente proprietario della strada come previsto all' art. 1 c. 2;
c) Nulla osta di altri Enti competenti;
d) Assenso dei proprietari degli immobili o dei condomini per installazioni interessanti altre
proprietà;
Art. 19 COMPETENZE E ITER PROCEDURALE
c.1 Le istanze di cui al presente regolamento vanno presentate all'Ufficio Protocollo da cui
verranno trasmesse al Servizio Edilizia Privata. Tale Servizio verificherà la completezza della
documentazione allegata acquisendo eventuali pareri competenti a questa Amministrazione
Comunale.
c.2 Per le istanze soggette a COMUNICAZIONE ("modello 1"), il Servizio Edilizia Privata
timbrerà e visterà copia che sarà restituita al richiedente tramite posta il quale avrà un anno di
tempo a decorrere dalla data apposta con timbro sugli elaborati per installare il manufatto. Entro tale
termine dovrà pervenire comunicazione di fine lavori.
c.3 Per le istanze soggette ad AUTORIZZAZIONE ("modello 2") l'Ufficio Edilizia Privata
espletate le verifiche istruttorie trasmetterà le stesse ai Servizi interessati per l’acquisizione dei
pareri di competenza acquisendo contestualmente il parere della Commissione Edilizia nei casi
previsti dal presente Regolamento. Le AUTORIZZAZIONI rilasciate hanno validità di 1 anno
dalla data del rilascio termine entro il quale devono essere installati i manufatti. Dell'avvenuto
termine dei lavori deve essere data comunicazione all'Ufficio Edilizia Privata. Copia
dell’AUTORIZZAZIONE viene inoltrata anche al Servizio preposto alla riscossione dell’imposta
di pubblicità.
Art. 20 NORMA FINALE E SANZIONI
c.1 L'installazione abusiva di mezzi pubblicitari o informativi è soggetta alla sanzione
amministrativa pecuniaria di pagamento di una somma da L. 1.212.000 a L. 4.148.000;
c.2 L'installazione di mezzi pubblicitari o informativi difformi da quanto previsto e prescritto nelle
autorizzazione rilasciate, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di pagamento di una
somma da L. 600.000 a L. 2.424.000;
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c.3 Nel caso in cui i mezzi pubblicitari o informativi installati abusivamente o in difformità dalle
autorizzazioni precedentemente rilasciate risultino conformi a quanto previsto dal presente
Regolamento, può essere rilasciata, su specifica richiesta, AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA,
previo pagamento del minimo della pena pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. La
pena pecuniaria verrà applicata in misura massima nel caso in cui l'interessato non provveda a
richiedere AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA, entro il termine massimo di 60 giorni dal
ricevimento dell'avviso di inizio di procedimento amministrativo nei suoi confronti;
c.4 Nel caso in cui sia avvenuta installazione abusiva o in difformità dalla autorizzazione rilasciata
delle strutture elencate agli art. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e le stesse risultino conformi a quanto previsto
dal presente Regolamento, può essere rilasciata, su specifica richiesta, AUTORIZZAZIONE IN
SANATORIA, previo pagamento della seguente pena pecuniaria:
 lire 500.000 per le strutture pertinenziali i fabbricati residenziali ovunque ubicati;
 lire 2.000.000 per le strutture pertinenziali le attività commerciali , pubblici esercizi e simili;
c.5 Le strutture e i manufatti regolati dalle presenti norme autorizzati prima dell'entrata in vigore del
presente Regolamento dovranno in caso di sostituzione, modifica e consolidamento adeguarsi,
qualora in contrasto, col presenta Regolamento.
c.6 L'autorizzazione o copia della comunicazione dovrà essere conservata nei cantieri ove si
svolgono i lavori ed esibita agli addetti alla vigilanza in qualsiasi momento venga richiesta.
c.7 In attesa di specifico regolamento, nelle aree assoggettate a progetti di arredo urbano, se non
espressamente previsto dal progetto stesso, gli edifici presenti e/o frontistanti tali aree, dovranno
assumere colorazione alle facciate, alle modanature e finiture in sintonia con la gamma dei colori
riconducibili al periodo di costruzione del centro urbano di Alfonsine, periodo caratterizzato da toni
e tonalità variabili dal bianco, all'avorio ai toni pastello.
regolamentostrutturegiardino11ter
cf/ut
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