L`amministrazione nelle s.r.l. secondo l

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L`amministrazione nelle s.r.l. secondo l
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economicrevue
diritto commerciale obchodní právo
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L’amministrazione nelle
società a responsabilità limitata
secondo l’ordinamento ceco
Avv. Mauro Vandali
Nel Codice di commercio ceco
l’amministrazione della società a
responsabilità limitata è regolata dagli
articoli 133, 134, 135 e 136.
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La prima di queste disposizioni esordisce affermando che “L’organo statutario della società è composto
da uno o più amministratori”, e
prosegue nel secondo comma stabilendo che “se gli amministratori
sono più di uno, ciascuno di
essi è legittimato ad agire autonomamente in nome della
società, se l’atto costitutivo o lo
statuto non dispongono altrimenti”.
Perciò, tanto l’unico amministratore
quanto la pluralità di essi sono organi
della società. Ogni amministratore deve
considerarsi, per sè stesso, un organo
sociale. Il Codice di commercio, infatti,
con riferimento alla società a responsabilità limitata, non prevede un organo
collegiale al quale sia devoluta unitariamente l’amministrazione della società,
cosa che invece fa per la società per
azioni, nella quale l’amministrazione è
affidata al consiglio di amministrazione.
Gli amministratori
dovranno impiegare
nell’esercizio della loro
funzione la cura del buon
amministratore,
mantenendo l’assoluta
discrezione in riferimento
alle informazioni riservate
ed alle circostanze la cui
trasmissione a terzi
potrebbe provocare danni
alla società.
Nel caso in cui la società sia amministrata da più amministratori, l’atto costitutivo o lo statuto possono determinare
le modalità del loro agire in nome della
società. Solo nel caso in cui questi non
determinino le modalità dell’agire degli
amministratori, ognuno di essi è in condizione di agire autonomamente in
nome della società. “Tali limitazioni
non sono opponibili ai
terzi”(art. 134 del Codice di
commercio). Se taluno degli amministratori viola le limitazioni impostegli
risponderà degli eventuali danni secondo le norme in tema di violazione del
mandato (art.66 comma 2 del
Codice di commercio). Il negozio
concluso col terzo in questi casi, però,
conserva la sua piena efficacia. Le limitazioni ai poteri degli amministratori
hanno efficacia interna alla società e
non possono essere opposte ai terzi di
buona fede. Esse devono essere iscritte
nel Registro delle imprese.
In tema di rapporti tra amministratori e
società, se la legge o lo statuto non
dispongono diversamente, si applicano
le norme sul contratto di mandato disciplinato dall’art. 566 e segg. del
codice di commercio (art.66
comma 2 del Codice di commercio).
“Gli amministratori sono nominati dall’assemblea tra i soci o
tra altre persone fisiche”
(par.134 terzo comma del
Codice di commercio).
Amministratore può essere soltanto una
persona fisica, sia essa già socio della
società o persona a quest’ultima estranea. Può essere anche un dipendente
della società.
“I primi amministratori sono
nominati nell’atto costitutivo”
(art.110 Codice di commercio).
Secondo l’art. 134 del Codice di
commercio “se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, le decisioni relative alla
direzione della società con più
amministratori richiedono l’accordo della maggioranza degli
stessi”. In questo quadro occorre
distinguere tra la conduzione della
società e l’agire in nome della società.
Bisogna distinguere quindi tra la scelta
degli indirizzi che la società intende
adottare e l’amministrazione di essa.
Mentre l’amministrazione spetta all’organo che, impegnando la società nei confronti dei terzi, ha la funzione di realizzare gli indirizzi di politica aziendale
indicati dai soci, la conduzione della
società è l’espressione delle politiche
aziendali che questi ultimi intendono
perseguire.
Obbligo degli amministratori è naturalmente anche quello di “assicurare
l’ordinata tenuta dei libri sociali
e delle scritture contabili, di
tenere l’elenco dei soci e di
informare gli stessi in merito a
tutte le circostanze riguardanti
la società”(art. 135 comma 1
del Codice di commercio). Il
secondo comma della stessa norma
rinvia alle disposizioni contenute negli
artt. 194 commi 2, 4, 5, 6, e 7
e 196 a). Esse disciplinano alcune
vicende riguardanti i membri del consiglio di amministrazione della società
per azioni. Evidentemente andranno
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applicate per analogia all’organo
amministrativo della società a responsabilità limitata, sia esso composto da un
unico amministratore o da più amministratori.
I requisiti personali che l’amministratore
deve possedere per poter validamente
rivestire questa carica sono indicati nel
settimo comma dell’art.194 del
Codice di commercio. “Membro
del consiglio di amministrazione”, quindi amministratore, può essere
solo una persona fisica, maggiorenne,
capace di agire, senza carichi penali
pendenti secondo quanto prescritto
dalla legge sull’esercizio delle professioni e nei cui confronti, secondo la
stessa legge, non sia mai sorta alcuna
circostanza ostativa all’esercizio dell’attività imprenditoriale. L’art. 6 della
legge 455/1991 sull’esercizio
delle professioni (Živnostenský
zákon) integra l’elenco dei requisiti di
cui al settimo comma dell’art.
194 del Codice di commercio. La
norma, al terzo comma, precisa che
in una persona giuridica tali requisiti
devono concentrarsi nella figura del suo
rappresentante legale. Rispetto al settimo comma dell’art.194
Codice di commercio la disposizione in esame aggiunge che l’amministratore deve dimostrare, attraverso un
documento specifico (dichiarazione
di assenza di debiti /
prohlašení o bezdlužnosti), di
non avere pendenze nei conftronti dell’amministrazione fiscale (“Il documento è rilasciato dall’ufficio
delle finanze competente per
luogo”). Essa precisa inoltre che, per
assenza di condanne penali, deve
intendersi il non essere mai stato condannato (nella Repubblica ceca, nello
stato di cui l’amministratore possiede la
cittadinanza o nello stato in cui negli
ultimi tre anni si è trattenuto per un
periodo ininterrotto superiore a tre mesi)
senza beneficio delle condizioni attenuanti, ad una pena detentiva di almeno un anno per un reato compiuto con
dolo. È necessario, inoltre, non essere
mai stato condannato per un reato
doloso o colposo compiuto nell’esercizio della attività di impresa o con la
stessa connessa. Questi documenti
devono essere presentati al competente
ufficio per l’esercizio delle professioni
(Živnostenský úřad) e non devono essere stati emessi oltre i tre mesi precedenti
la data di presentazione all’ufficio. La
carica di amministratore di una società
può anche essere affidata ad una persona che non goda della cittadinanza
ceca. In questo caso l’amministratore
dovrà essere munito di un valido permesso di soggiorno.
La norma contenuta nell’art. 194
comma 2 invece disciplina le ipotesi
in cui, per motivi diversi, si renda necessaria la sostituzione dell’amministratore.
“Nel caso in cui un membro del
consiglio di amministrazione”
(nel nostro caso, uno degli amministratori o l’amministratore unico) muoia, rinunci alla funzione, sia revocato o scada il
suo mandato, l’organo competente (l’assemblea) dovrà, entro tre mesi, provvedere all’elezione di un nuovo amministratore. Se, per queste ragioni, l’organo amministrativo non sia in grado di
svolgere le sue funzioni, il tribunale, su
istanza della persona che vi abbia un
interesse legittimo, provvede alla nomina dell’amministratore o degli amministratori mancanti, per il periodo che precede la nomina di essi da parte del
competente organo della società, altrimenti il tribunale anche d’ufficio dichiara l’estinzione della società e ordina la
sua liquidazione. Il giudice competente
per luogo alla nomina dei membri del
consiglio di amministrazione è il tribunale del luogo in cui la società è registrata. La funzione di amministratore cessa
con l’elezione del nuovo membro, al
più tardi tre mesi dopo la scadenza del
suo mandato.
Gli amministratori sono soggetti ai principi ed alle direttive indicate dalla
assemblea, sempre che gli stessi non
siano in contrasto con quelli stabiliti
nelle leggi e nello statuto della società.
La loro violazione non potrà essere
opposta ai terzi (art.194. c.4).
Gli amministratori dovranno impiegare
nell’esercizio della loro funzione la cura
del buon amministratore, mantenendo
l’assoluta discrezione in riferimento alle
informazioni riservate ed alle circostanze la cui trasmissione a terzi potrebbe
provocare danni alla società (quinto
comma dell’art. 194). Gli amministratori che nell’esercizio delle loro funzioni hanno provocato danni alla
società ne rispondono solidalmente. È
nullo il contratto tra la società e gli
amministratori, o la disposizione dello
statuto, con cui si escluda o si limiti la
responsabilità di questi ultimi per i
danni provocati. Infine, gli amministratori rispondono nei confronti della società
anche nel caso in cui si siano limitati ad
applicare decisioni assunte in sede di
assemblea, quando le stesse violino la
legge.
Gli amministratori che rispondono nei
confronti della società per danni garantiscono per le obbligazioni della società
solidalmente se l’amministratore responsabile del danno non abbia provveduto
a risarcirlo, sempre che i creditori non si
siano potuti soddisfare sul patrimonio
della società per insufficienza di esso o
perché la società ha bloccato i pagamenti. La responsabilità degli amministratori è, in questi casi, proporzionale
all’ampiezza del dovere imposti a ciascuno di essi di risarcire il danno
(art.194 c.6 del Codice di commercio).
La sezione del Codice di commercio
dedicata agli amministratori di una
società a responsabilità limitata si conclude con l’art.136 il quale vieta loro
di esercitare, sia come imprenditore
autonomo, sia come intermediario, sia
come socio con responsabilità illimitata
di altra società o come organo statutario di altra persona giuridica, attività
che, per il luogo o per il ramo di impresa in cui si svolgono, sarebbero in
grado di nuocere agli interessi della
società. L’amministratore che incorre
nella violazione di questo divieto è
tenuto, su istanza della società danneggiata, al trasferimento a favore di questa, di tutti i profitti ottenuti in virtù dei
negozi che non avrebbe dovuto concludere (art.65 del Codice di commercio).
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