Codice ISIN IT000..

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Codice ISIN IT000..
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“CENTROBANCA 2006/2011 DOPPIA OPZIONE”
di nominali massimi EURO 120.000.000 - ISIN IT0004011166
Art. 1 - IMPORTO NOMINALE DELL’EMISSIONE,
TAGLIO E FORMA DELLA NOTA
Il prestito obbligazionario “CENTROBANCA 2006/2011
DOPPIA OPZIONE” (di seguito anche il “Prestito
Obbligazionario”) è emesso da Centrobanca S.p.A. con
Sede in Milano (di seguito anche l’ “Emittente”) in un
importo massimo di nominali Euro 120 milioni, suddiviso
in un massimo di n. 120.000 Obbligazioni al portatore
del valore nominale di Euro 1.000 cadauna, in taglio non
frazionabile (di seguito le “Obbligazioni”).
Alla
Data
di
Emissione,
l’Emittente
procederà
all’accentramento del Prestito Obbligazionario presso la
Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai
sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 2 - PREZZO E DATA DI EMISSIONE
Le Obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di
EURO 1.000 per ogni Obbligazione di nominali EURO
1.000. Le Obbligazioni sono emesse in data 15 Marzo
2006 (di seguito anche la “Data di Emissione”)
Art. 3 - GODIMENTO
Le Obbligazioni hanno godimento dalla Data di Emissione
(di seguito anche la “Data di Godimento”).
Art. 4 - DURATA
Le Obbligazioni hanno durata di 5 anni, dal 15 Marzo
2006 al 15 Marzo 2011.
Art. 5 - INTERESSI
Dalla Data di Emissione le obbligazioni fruttano sul valore
nominale interessi lordi annui soggetti al regime fiscale di
cui al successivo art. 9 (divisore Act/Act, Modified
Following Business Day Convention, Unadjusted basis).
Le cedole pagate annualmente per ogni Obbligazione
sono illustate nella tabella seguente
Data pagamento cedola
15
15
15
15
15
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
2007
2008
2009
2010
2011
Cedola
Euro 1.000 x 2,00%
Euro 1.000 x 2,00%
Prima Cedola Variabile
Euro 1.000 x 2,00%
Seconda Cedola Variabile
Le Cedole Variabili che verranno corrisposte al termine
del terzo e quinto anno dalla Data di Emissione sono
determinate come segue:
Prima Cedola Variabile:

I − I3 
Max  0%; 0

I0 

Seconda Cedola Variabile:


I − I5
Max  0%; 0
− 5%
I0


Ove
I i = 3,5 =
Tasso di cambio EURO/Sterlina Inglese, inteso
quale numero di Sterline necessarie per acquistare un
Euro, come pubblicato dalla Banca Centrale Europea sulla
pagina Reuters ECB37 (di seguito l'Indice) il quinto
giorno lavorativo precedente la Data di Pagamento iesima della rispettiva Cedola Variabile
I 0 = Tasso di cambio EURO/Sterlina Inglese, inteso
quale numero di Sterline necessarie per acquistare un
Euro, come pubblicato dalla Banca Centrale Europea sulla
pagina Reuters ECB37 (di seguito l'Indice) alla Data di
Emissione (cioè il 15 Marzo 2006).
Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi
importo dovuto ai sensi del presente Prestito
Obbligazionario maturasse in un giorno che non sia un
Giorno Lavorativo Bancario, tale pagamento verra'
eseguito
il
primo
Giorno
Lavorativo
Bancario
immediatamente successivo, senza che cio' comporti la
spettanza di alcun importo aggiuntivo ai portatori delle
Obbligazioni. Per le finalita' del presente regolamento,
"Giorno Lavorativo Bancario" sta ad indicare un
qualsiasi giorno di calendario (ad eccezione del Sabato e
della Domenica) in cui il sistema TARGET sia aperto per
la sua normale attivita'.
L’importo da corrispondere per le cedole interessi verrà
determinato dall'Agente per il Calcolo ed arrotondato al
centesimo di EURO per eccesso o difetto.
Art. 6 - EVENTI DI TURBATIVA
Qualora ad una qualsiasi Data di Rilevazione il Valore
Ufficiale dell’Indice non venisse pubblicato dalla BCE o
comunque per qualsiasi motivo non fosse rilevabile,
l’Agente per il Calcolo avrà l’onere di determinare tale
valore sulla base di metodologie di generale accettazione
e tendenti a neutralizzare il più possibile gli effetti
distorsivi dei suddetti eventi.
Art. 7 - EVENTI STRAORDINARI INERENTI
L’INDICE
Nell’ipotesi in cui, nel corso della durata del prestito
obbligazionario, la BCE cessi, ovvero sospenda per
qualsiasi motivo di pubblicare l’Indice, e questo venga
ad essere pubblicato da un soggetto diverso , l’Agente
per il Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto
nel presente regolamento, all’Indice quale calcolato e
pubblicato da tale diverso soggetto.
Nell’ipotesi in cui, nel corso della durata del prestito
obbligazionario, l’Indice venga ad essere sostituito da un
diverso indice che tuttavia, a ragionevole giudizio
dell’Agente per il Calcolo, sia determinato utilizzando una
formula similare ovvero un metodo di calcolo similare
ovvero comunque criteri similari a quelli utilizzati con
riferimento all’Indice, l’Agente di Calcolo farà riferimento,
per tutto quanto previsto nel presente regolamento, a
tale nuovo indice, ed il termine “Indice” s’intenderà per
ciò stesso riferito, a partire dalla relativa data di
sostituzione, a tale diverso indice.
L’eventuale verificarsi di un evento straordinario inerente
l’Indice nonché le determinazioni adottate dall’Agente di
Calcolo
saranno
comunicate
agli
obbligazionisti
conformemente a quanto previsto al successivo art. 15.
Art. 8 - AMMORTAMENTO E RIMBORSO
Le Obbligazioni verranno rimborsate, senza alcuna
deduzione per spese e in un’unica soluzione il 15 Marzo
2011 al loro valore nominale (EURO 1.000 per ogni
Obbligazione). A partire da tale data le Obbligazioni
ancora in circolazione cesseranno di essere fruttifere.
Non è prevista alcuna facoltà di rimborso anticipato.
Art. 9 - REGIME FISCALE
Redditi di Capitale: sugli interessi, premi ed altri frutti
delle Obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi
si
applica,
nei
casi
e
con
le
modalità
ivi
previste, l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 1° aprile
1996 n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni,
nella misura del 12,50%. Non sono soggetti ad
imposizione gli interessi, premi ed altri frutti, percepiti
dai soggetti residenti nei paesi di cui all'art. 6 del decreto
n. 239/96, alle condizioni previste nel medesimo
decreto.
Plusvalenze: le plusvalenze di cui all'art. 67, 1° comma,
lett. c-ter), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e
successive modificazioni
ed
integrazioni,
sono
assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del
12,50%. Le plusvalenze sono determinate secondo i
criteri stabiliti dall'art. 68 del medesimo decreto e
secondo i regimi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs 21
novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed
integrazioni. Non sono soggette ad imposizione le
plusvalenze previste dall'art. 23, 1° comma, lett. f/2
del citato decreto, realizzate da soggetti non residenti.
La proprietà delle Obbligazioni comporta la piena
accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente
regolamento.
Qualsiasi contestazione fra gli Obbligazionisti e
l’Emittente sarà decisa dall’Autorità Giudiziaria di Milano.
Si applica la legge e la giurisdizione Italiana.
Il presente regolamento è composto da n° 2 (due)
pagine.
Art. 10 - SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO
DEL PRESTITO
Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle
Obbligazioni
avranno luogo esclusivamente per il
tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad
essa aderenti.
Art. 11 - QUOTAZIONE
Non è prevista la richiesta di ammissione alla quotazione
ufficiale delle Obbligazioni presso alcun mercato
regolamentato.
Art. 12 - TERMINI DI PRESCRIZIONE
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto
concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le
Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto
concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in
cui gli interessi sono divenuti pagabili.
Art. 13 - AGENTE PER IL CALCOLO
Banca Akros S.p.A. opererà quale Agente di Calcolo ai
fini dei precedenti Artt. 5, 6 e 7.
Art. 14 - GARANZIE
Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Art. 15 - VARIE
Tutte le comunicazioni dell’ Emittente agli Obbligazionisti
sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla
Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione
nazionale.
_______________________________
Unadjusted Basis: qualora la data di pagamento dovesse cadere in un
giorno non lavorativo, il pagamento della cedola verrà effettuato il primo
giorno lavorativo immediatamente successivo.
Il calcolo degli interessi invece verrà effettuato senza posticipare il periodo
di riferimento.
Modified Following Business Day Convention è la convenzione che
prevede che la corresponsione della cedola, qualora dovesse cadere in un
giorno di calendario non lavorativo, venga effettuata il primo giorno
lavorativo successivo. Nel caso in cui tale giorno cada il mese successivo, la
data di pagamento verrà anticipata al primo giorno utile del mese relativo