Codice ISIN IT000..
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Codice ISIN IT000..
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO “CENTROBANCA 2006/2011 DOPPIA OPZIONE” di nominali massimi EURO 120.000.000 - ISIN IT0004011166 Art. 1 - IMPORTO NOMINALE DELL’EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DELLA NOTA Il prestito obbligazionario “CENTROBANCA 2006/2011 DOPPIA OPZIONE” (di seguito anche il “Prestito Obbligazionario”) è emesso da Centrobanca S.p.A. con Sede in Milano (di seguito anche l’ “Emittente”) in un importo massimo di nominali Euro 120 milioni, suddiviso in un massimo di n. 120.000 Obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 cadauna, in taglio non frazionabile (di seguito le “Obbligazioni”). Alla Data di Emissione, l’Emittente procederà all’accentramento del Prestito Obbligazionario presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2 - PREZZO E DATA DI EMISSIONE Le Obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di EURO 1.000 per ogni Obbligazione di nominali EURO 1.000. Le Obbligazioni sono emesse in data 15 Marzo 2006 (di seguito anche la “Data di Emissione”) Art. 3 - GODIMENTO Le Obbligazioni hanno godimento dalla Data di Emissione (di seguito anche la “Data di Godimento”). Art. 4 - DURATA Le Obbligazioni hanno durata di 5 anni, dal 15 Marzo 2006 al 15 Marzo 2011. Art. 5 - INTERESSI Dalla Data di Emissione le obbligazioni fruttano sul valore nominale interessi lordi annui soggetti al regime fiscale di cui al successivo art. 9 (divisore Act/Act, Modified Following Business Day Convention, Unadjusted basis). Le cedole pagate annualmente per ogni Obbligazione sono illustate nella tabella seguente Data pagamento cedola 15 15 15 15 15 Marzo Marzo Marzo Marzo Marzo 2007 2008 2009 2010 2011 Cedola Euro 1.000 x 2,00% Euro 1.000 x 2,00% Prima Cedola Variabile Euro 1.000 x 2,00% Seconda Cedola Variabile Le Cedole Variabili che verranno corrisposte al termine del terzo e quinto anno dalla Data di Emissione sono determinate come segue: Prima Cedola Variabile: I − I3 Max 0%; 0 I0 Seconda Cedola Variabile: I − I5 Max 0%; 0 − 5% I0 Ove I i = 3,5 = Tasso di cambio EURO/Sterlina Inglese, inteso quale numero di Sterline necessarie per acquistare un Euro, come pubblicato dalla Banca Centrale Europea sulla pagina Reuters ECB37 (di seguito l'Indice) il quinto giorno lavorativo precedente la Data di Pagamento iesima della rispettiva Cedola Variabile I 0 = Tasso di cambio EURO/Sterlina Inglese, inteso quale numero di Sterline necessarie per acquistare un Euro, come pubblicato dalla Banca Centrale Europea sulla pagina Reuters ECB37 (di seguito l'Indice) alla Data di Emissione (cioè il 15 Marzo 2006). Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito Obbligazionario maturasse in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo Bancario, tale pagamento verra' eseguito il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo, senza che cio' comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai portatori delle Obbligazioni. Per le finalita' del presente regolamento, "Giorno Lavorativo Bancario" sta ad indicare un qualsiasi giorno di calendario (ad eccezione del Sabato e della Domenica) in cui il sistema TARGET sia aperto per la sua normale attivita'. L’importo da corrispondere per le cedole interessi verrà determinato dall'Agente per il Calcolo ed arrotondato al centesimo di EURO per eccesso o difetto. Art. 6 - EVENTI DI TURBATIVA Qualora ad una qualsiasi Data di Rilevazione il Valore Ufficiale dell’Indice non venisse pubblicato dalla BCE o comunque per qualsiasi motivo non fosse rilevabile, l’Agente per il Calcolo avrà l’onere di determinare tale valore sulla base di metodologie di generale accettazione e tendenti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dei suddetti eventi. Art. 7 - EVENTI STRAORDINARI INERENTI L’INDICE Nell’ipotesi in cui, nel corso della durata del prestito obbligazionario, la BCE cessi, ovvero sospenda per qualsiasi motivo di pubblicare l’Indice, e questo venga ad essere pubblicato da un soggetto diverso , l’Agente per il Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, all’Indice quale calcolato e pubblicato da tale diverso soggetto. Nell’ipotesi in cui, nel corso della durata del prestito obbligazionario, l’Indice venga ad essere sostituito da un diverso indice che tuttavia, a ragionevole giudizio dell’Agente per il Calcolo, sia determinato utilizzando una formula similare ovvero un metodo di calcolo similare ovvero comunque criteri similari a quelli utilizzati con riferimento all’Indice, l’Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, a tale nuovo indice, ed il termine “Indice” s’intenderà per ciò stesso riferito, a partire dalla relativa data di sostituzione, a tale diverso indice. L’eventuale verificarsi di un evento straordinario inerente l’Indice nonché le determinazioni adottate dall’Agente di Calcolo saranno comunicate agli obbligazionisti conformemente a quanto previsto al successivo art. 15. Art. 8 - AMMORTAMENTO E RIMBORSO Le Obbligazioni verranno rimborsate, senza alcuna deduzione per spese e in un’unica soluzione il 15 Marzo 2011 al loro valore nominale (EURO 1.000 per ogni Obbligazione). A partire da tale data le Obbligazioni ancora in circolazione cesseranno di essere fruttifere. Non è prevista alcuna facoltà di rimborso anticipato. Art. 9 - REGIME FISCALE Redditi di Capitale: sugli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi si applica, nei casi e con le modalità ivi previste, l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 1° aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 12,50%. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti, percepiti dai soggetti residenti nei paesi di cui all'art. 6 del decreto n. 239/96, alle condizioni previste nel medesimo decreto. Plusvalenze: le plusvalenze di cui all'art. 67, 1° comma, lett. c-ter), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. Le plusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del medesimo decreto e secondo i regimi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, 1° comma, lett. f/2 del citato decreto, realizzate da soggetti non residenti. La proprietà delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento. Qualsiasi contestazione fra gli Obbligazionisti e l’Emittente sarà decisa dall’Autorità Giudiziaria di Milano. Si applica la legge e la giurisdizione Italiana. Il presente regolamento è composto da n° 2 (due) pagine. Art. 10 - SOGGETTI INCARICATI DEL SERVIZIO DEL PRESTITO Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni avranno luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti. Art. 11 - QUOTAZIONE Non è prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato. Art. 12 - TERMINI DI PRESCRIZIONE I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti pagabili. Art. 13 - AGENTE PER IL CALCOLO Banca Akros S.p.A. opererà quale Agente di Calcolo ai fini dei precedenti Artt. 5, 6 e 7. Art. 14 - GARANZIE Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Art. 15 - VARIE Tutte le comunicazioni dell’ Emittente agli Obbligazionisti sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. _______________________________ Unadjusted Basis: qualora la data di pagamento dovesse cadere in un giorno non lavorativo, il pagamento della cedola verrà effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo. Il calcolo degli interessi invece verrà effettuato senza posticipare il periodo di riferimento. Modified Following Business Day Convention è la convenzione che prevede che la corresponsione della cedola, qualora dovesse cadere in un giorno di calendario non lavorativo, venga effettuata il primo giorno lavorativo successivo. Nel caso in cui tale giorno cada il mese successivo, la data di pagamento verrà anticipata al primo giorno utile del mese relativo