La gestione del contributo per l`acquisto di strumenti musicali

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La gestione del contributo per l`acquisto di strumenti musicali
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La gestione del contributo per l'acquisto di
strumenti musicali - bonus 1.000 euro
Anna Maria Pia Chionna
in Contributi e finanziamenti
Bonus 1.000 euro acquisto strumenti musicali: l’art. 1, comma 984,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) recita
che: “Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e
degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento
secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo
livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo una
tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per
l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di
studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento
musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un
produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di
iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome,
codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello
strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma
di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei
controlli nonchè ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione”.
Quindi la Legge di stabilità 2016 consente agli studenti di discipline musicali di poter acquistare uno
strumento musicale, in linea con la loro formazione, senza pagarlo, fino a concorrenza di euro
1.000,00. Per contro, il produttore o il rivenditore che, come appena detto non incasserà il prezzo di
vendita del bene, godrà di un credito di imposta pari al potenziale ricavato dalla cessione dello
strumento musicale.
I requisiti di accesso al beneficio possono essere così sintetizzati:
Soggettivo, essere, cioè:
Iscritti presso:
conservatori di musica
istituti musicali pareggiati,
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corsi di strumento,
corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento,
in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti all’Istituzione, nell’anno accademico 2015-2016
o 2016-2017;
Oggettivo, è possibile acquistare con il beneficio in esame:
uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso principale cui è iscritto lo studente,
uno strumento considerato “affine”, in base alle dichiarazioni di conformità con gli obiettivi disciplinari del
corso di studio rilasciate dalle istituzioni di appartenenza;
Temporale: acquisti effettuati nel 2016.
Con provvedimento n. 36294 dell’8 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità di
riconoscimento del contributo:
Lo studente deve richiedere all’Istituto musicale una duplice copia del certificato d’iscrizione, da cui
debbono risultare i seguenti dati:
cognome e nome,
codice fiscale,
corso,
anno di iscrizione,
strumento musicale coerente con il corso di studi;
Lo studente deve consegnare una copia di tale certificato al produttore o al rivenditore al momento
dell’acquisto dello strumento;
Il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, deve comunicare
telematicamente all’Agenzia delle entrate, a partire dal prossimo 28 aprile, i seguenti dati:
il proprio codice fiscale,
il codice fiscale dello studente,
il codice fiscale dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione,
lo strumento musicale,
il prezzo totale, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto,
l’ammontare del contributo;
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Il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di
imposta in ragione della capienza nello stanziamento complessivo.
Se l’Amministrazione finanziaria ha accettato la richiesta di accesso al beneficio, il produttore o il
rivenditore devono documentare la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, o
ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, anche:
il codice fiscale dello studente,
il prezzo totale della vendita, sul quale è applicata l’imposta sul valore aggiunto,
l’ammontare pagato mediante il contributo.
Il credito d’imposta maturato è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio
dell’apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente per via telematica.
Se successivamente alla ricezione della ricevuta di accoglimento dell’istanza di accesso al beneficio la
vendita dello strumento musicale non si concluda, il rivenditore o il produttore deve fare la comunicazione
di annullamento della vendita all’Agenzia delle Entrate, analoga a quella di accesso, così da consentire
allo studente di poter usufruire nuovamente dello sconto.
Se il rivenditore o produttore dello strumento musicale, la cui vendita non si sia conclusa, ha già utilizzato
in compensazione il relativo credito di imposta, dovrà riversarlo tramite modello F24 utilizzando lo stesso
codice tributo.
12 marzo 2016
Anna Maria Pia Chionna
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