Separazione consensuale e divorzio congiunto senza l`intervento
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Separazione consensuale e divorzio congiunto senza l`intervento
Rita Lombardi Ricercatore di Diritto processuale civile nell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Docente di Diritto processuale tributario nell’Università degli Studi di Salerno Separazione consensuale e divorzio congiunto senza l’intervento del giudice abstract In this article is given a first reading of the d.l. n. 132/2012, particulary about changes made relating to family with the introduction of new ways to obtain the separation of spouses and divorce with the agreement of the parties. keywords Separation of spouses – Divorce. abstract Si offre un’analisi di prima lettura del decreto legge n. 132, in vigore dal 13 settembre 2014, specificamente circa le modifiche apportate in materia di famiglia con l’introduzione di nuove modalità per conseguire la separazione tra coniugi ed il divorzio ove vi sia accordo tra gli stessi. parole chiave Separazione – divorzio. Il decreto legge del 12 settembre 2014 n. 132, in vigore dal successivo 13 settembre1, introduce «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile», investendo ancora una volta la giustizia civile, una giustizia che, anche ad avviso dell’attuale Governo, va resa più efficiente ed anzitutto celere attraverso l’innovazione del processo civile. È l’ennesimo tentativo di far funzionare la macchina della giustizia italiana senza investire risorse economiche, senza migliorare l’organizzazione e l’attività degli uffici giudiziari; soltanto s’incide sulle norme processuali, che ormai appaiono composte in una rete rammendata in troppi punti perché possa essere coerentemente utilizzata dagli operatori giuridici. Tra i vari settori oggetto di attenzione figura la materia della separazione e del divorzio tra coniugi. Se il 29 giugno 2014 la Camera dei deputati ha approvato il testo unificato delle proposte di legge in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di comunione legale tra coniugi, prevedendo l’introduzione del c.d. divorzio breve - ossia stabilendo che per proporre una domanda di divor1 8 In Gazz. Uff. del 12 settembre 2014 n. 212. zio, giudiziale o congiunto, lo stato di separazione deve protrarsi ininterrottamente per un anno decorrente dalla notificazione della domanda di separazione se vi è stato un giudizio contenzioso o se il giudizio contenzioso si sia trasformato in separazione consensuale (art. 3, n. 2, lett.b) l. div.), e di sei mesi se la separazione si è conseguita consensualmente, termine decorrente dalla data del deposito del ricorso introduttivo della separazione ovvero dalla data della notificazione del ricorso stesso se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, a prescindere dalla presenza o meno di figli2 – ora si opera su di un piano diverso: viene introdotta la negoziazione assistita da un avvocato per conseguire la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dello stesso, la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, e altresì viene stabilito che le parti possano conseguire dette finalità rivolgendosi direttamente all’ufficiale di stato civile. Nella materia della crisi coniugale, dunque, l’obiettivo di ridurre il contenzioso e di velocizzare i processi è perseguito dal legislatore offrendo alle parti la prospettiva di evitare il ricorso all’autorità giudiziaria, ossia di conseguire in sede stragiudiziale un atto, immediatamente efficace ed esecutivo, equivalente al provvedimento reso dal giudice3. L’art. 1 del testo menzionato proposta prevede che: Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell’articolo 3 della legge 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi. Per una breve analisi del testo v. Lombardi, Novità (imminenti) in materia di separazione e divorzio: il c.d. divorzio breve; l’ individuazione del momento in cui si scioglie la comunione legale tra coniugi, in Gazzetta for. 2014, 4 ed ivi anche la trattazione dell’ innovazioni in tema di comunione legale tra coniugi. 3 Come specificano gli art. 6 comma 3 e l’art. 12 comma 3 dello stesso d.l. n.132/2014. 2 In giurisprudenza v. Cass. 20 ottobre 2005 n. 20290, in Fam. dir. 2006, 147, con nota di Oberto; Cass. 11 giugno 1998, n. 5829; Cass. 22 gennaio 1994, n. 657, in Giust. civ. 1994, I, 912. 8 È pertanto opportuno rilevare che il legislatore in materia di famiglia non ha introdotto propriamente degli strumenti alternativi alla risoluzione della controversia bensì strumenti che evitano il ricorso al giudice, ricorso che fino all’entrata in vigore del d.l. dello scorso 12 settembre era necessario anche allorché tra le parti non sussisteva alcuna lite. 7 settembre ottobre L’art. 3 del decreto n. 132/2014 introduce la negoziazione assistita da un avvocato obbligatoria: dispone che per le controversie di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le controversie aventi ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Fuori da questi casi la negoziazione assistita è invece volontaria. 5 Cfr. la Relazione allo schema del d.l. in esame ove si afferma che “l’intervento proposto [...] prende le mosse dalla scelta politica di valorizzare quanto più possibile la professionalità e le competenze del mondo dell’Avvocatura, quale attore primario nel contesto dell’amministrazione della Giustizia, chiamato alla responsabilità di un fattivo concorso alla deflazione preventiva del contenzioso civile mediate gli strumenti allo scopo introdotti”. 6 In altri paesi la separazione e il divorzio possono essere formalizzati anche attraverso provvedimenti amministrativi o atti notarili, tant’è che il regolamento comunitario n. 2201/2003 prospetta una nozione ampia di “giudice” e “decisione” per comprendere ogni autorità a tal fine competente: sul punto v. Sesta, Separazione, divorzio affida- mento dei minori: quale diritto per l’Europa?, Milano 2000; Stanzione, Zambrano, Separazione e divorzio nell’esperienza europea, in Separazione e divorzio, Torino, 2003, 44; Fortino, I modelli di separazione e divorzio in Europa: uno sguardo alle recenti riforme di alcuni Paesi europei, in Il nuovo diritto di famiglia, diretto da Ferrando, I, Bologna, 2007, I, 515. 4 c.p.c., che «la separazione consensuale acquista efficacia con l’omologazione del Tribunale»; inoltre l’art. 4 l. div. stabilisce che sulla domanda congiunta dei coniugi di divorzio il tribunale «decide con sentenza». Diversamente i coniugi, allo strumento processuale per le modifica delle condizioni di separazione e di divorzio di cui all’art. 710 e 711 c.p.c., hanno l’alternativa di operare in via negoziale ai sensi dell’art. 1322 c.c., purché sia rispettato il limite inderogabile di cui all’art. 160 c.c.7. L’innovazione dovrebbe offrire alle parti un modulo più celere per definire i loro rapporti evitando che, ove concordino sull’an e sul quomodo della modifica degli stessi, debbano rivolgersi necessariamente al giudice8. Tutta la procedura si può svolgere nello studio del professionista che successivamente è onerato a trasmettere all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, copia autenticata dallo stesso dell’accordo raggiunto munito delle certificazioni di cui all’art. 5. I soggetti coinvolti in questo procedimento sono esclusivamente le parti, l’avvocato e l’ufficiale dello stato civile. Tale forma di negoziazione assistita è volontaria: l’uso dello strumento introdotto non esclude che i coniugi possano continuare ad adire il giudice giacché il legislatore non ha fissato alcun vincolo rispetto alla via procedimentale intrapresa. Più esattamente, le parti sono libere di separarsi o divorziare attraverso il procedimento instaurato dinanzi all’autorità giudiziaria, così come possono separarsi con la negoziazione assistita e successivamente, decorso ininterrottamente il termine di tre anni di separazione (art. 3 della l. n. 898/70 come modificato a seguito del d.l. in esame), uno di essi o entrambi possono adire il giudice per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in via contenziosa o con domanda congiunta. Egualmente il procedimento di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio potrà sempre essere attivato innanzi al tribunale secondo il disposto di cui all’art. 710 c.p.c. così come i coniugi possono addivenire ad accordi di modifica delle condizioni in via negoziale ex art. 1322 c.c., senza l’utilizzo della negoziazione assistita. Semmai applicandosi a questa particolare forma di negoziazione, in quanto compatibili, le disposizioni generali contenute nell’art. 2 del d.l. in esame, è da ritenersi sussistente il dovere deontologico dell’avvocato di «informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla conven- ’14 La prima innovazione discende dall’introduzione in materia civile di una nuova alternativa (in talune ipotesi un ulteriore filtro rispetto alla mediazione4) all’accesso della macchina giudiziaria: la procedura di negoziazione assistita da un avvocato (artt. 2-11)5. Come spiega il primo comma dell’art. 2 la negoziazione assistita «è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati». L’art. 6 del menzionato decreto estende tale convenzione alle «soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio». Va però rimarcato che, mentre nella fattispecie di cui all’art. 2 le parti si rivolgono ai propri avvocati per risolvere in via amichevole “una controversia”, nel caso della separazione personale, del divorzio e del mutamento delle condizioni di separazione e divorzio, le parti si rivolgono al professionista per “una soluzione consensuale”, ossia perché tra le stesse vi è piena intesa nel voler modificare il rapporto coniugale o le condizioni stabilite all’atto della separazione o del divorzio e, altresì, vi è pieno accordo nel volere adoperare l’introdotto procedimento. Nel nostro sistema fino ad oggi la separazione personale dei coniugi e il divorzio potevano conseguirsi esclusivamente attraverso il provvedimento del giudice, sentenza o decreto di omologazione, a prescindere dalla presenza o meno dei figli6. Con specifico riferimento alla separazione consensuale l’art. 158, comma 1, c.c. dispone (ancora) che «la separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice», e l’art. 711 comma 4, Civile Gazzetta Forense 9 Gazzetta Forense zione di negoziazione assistita» (art. 2, co. 7), segnatamente di indicare alle parti tutte le vie percorribili nel caso concreto, ivi compresa quella della negoziazione assistita9. Il nuovo istituto, spiega il 2° comma dell’art. 6 del d.l. 132/2014, non trova applicazione in presenza di figli minori, di figli maggiorenni non autosufficienti, di figli maggiorenni incapaci, di figli portatori di handicap10. Dunque la coppia solo nell’evenienza in cui non abbia figli o abbia figli che non versano nelle suddette condizioni può rivolgersi ad un avvocato iscritto all’albo e dinanzi ad esso accordarsi sulle modalità e sulle condizioni della separazione o del divorzio. Non vi è dubbio che è sufficiente l’assistenza di un solo avvocato, ciò sia perché la norma fa esplicito riferimento ad un singolo professionista sia perché anche nel procedimento di separazione consensuale e di divorzio su domanda congiunta che si svolge dinanzi al tribunale (art. 711 c.p.c. e art. 4 l. div.) i coniugi possono avvalersi di un unico difensore11. Il professionista, valutata la possibilità di utilizzare questa procedura, ossia la sussistenza del presupposto della mancanza di figli minori, di figli non autosufficienti economicamente, incapaci o portatori di grave handicap, effettuato un controllo sulla documentazione (estratto dell’atto di matrimonio, certificato di residenza dei coniugi, stato di famiglia, sussistenza di un provvedimento di separazione o di divorzio, ecc.) e, se del caso, svolta attività di mediazione tra i due coniugi per condurli a raggiungere una piena intesa sulle singole condizioni della separazione o del divorzio (intesa che non contrasti con le norme imperative e di ordine pubblico), procede alla trascrizione dell’accordo: la convenzione, come prescritto dall’art. 2 co. 2 n. 4, è redatta in forma scritta a pena di nullità. L’avvocato che ha assistito i coniugi sottoscrive e certifica le sottoscrizioni da essi apposte all’accordo sotto la propria responsabilità. Nullo è l’accordo privo della sottoscrizione di una o di entrambe le parti o della certificazione dell’autografia delle sottoscrizioni Diversamente appare incompatibile la disposizione di cui al co.2 lett a) relativa alla durata della procedura che non può essere inferiore ad un mese, ben potendo le parti concludere il tutto in una sola seduta visto che non sono in lite tra loro; egualmente incompatibili devono reputarsi le disposizioni riguardanti il silenzio o il rifiuto di adesione alla procedura previste dall’art. 4. 10 Equiparati ai figli minori dall’ art. 337-septies c.c. 11 Sul punto v. Lombardi, Il procedimento di separazione consensuale: profili tuttora problematici, in Questioni dir. fam., par. 3; Dosi, in La separazione personale dei coniugi, a cura di Ferrando - Lenti, Padova, 2011, p. 523; v., anche per ulteriori richiami, Finocchiaro, La domanda congiunta di divorzio, in Riv. dir. civ., 1987, I, p. 506; Tommaseo, Commento all’art. 4, l. 1° dicembre 1970, n. 898, in Commentario breve al diritto della famiglia, a cura di Zaccaria, Padova, 2008, p. 588 e ss.; Cipriani, La riforma dei processi di divorzio e di separazione, in Riv. dir. proc., 1988, p. 423; Carbone, Una separazione anomala: il divorzio consensuale estero non delibabile, nota a App. Firenze, 24 marzo 1994, in Fam. dir., 1994, p. 540. 9 10 apposte alla convenzione dell’avvocato sotto la propria responsabilità professionale, in ragione di quanto stabilito dall’art. 2, co. 6. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell’accordo l’avvocato trasmette una copia autentica dello stesso, unitamente alle certificazioni necessarie, all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato. In mancanza di tale adempimento, dispone il 4° comma dell’art. 6, il professionista è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro, sanzione irrogata dal comune in cui devono essere eseguite le annotazioni di cui all’art. 69 del d.p.r. n. 396/2000. Il 3° comma dell’art. 6 puntualizza che «l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio». Attraverso tale puntualizzazione il legislatore intende spingere le parti ad evitare il ricorso al giudice e a conseguire l’utilità prefissata fuori dal processo: il risultato, difatti, non è minore. Dubbi potrebbero sorgere in ordine all’identificazione del momento in cui l’accordo produce i suoi effetti, ossia da quale momento i coniugi sono separati, divorziati o da quale momento avviene la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, giacché il comma 3 dell’art. 6 impone al professionista di depositare copia dell’accordo all’ufficiale di stato civile entro dieci giorni dalla stipula dello stesso. Invero il limitato stacco temporale esistente tra il momento in cui l’accordo è sottoscritto e il momento del deposito indurrebbe a ritenere che finché l’atto non viene depositato esso non produce effetti. Sennonché lo stesso comma 3 dell’art. 6 dispone specificamente che l’accordo raggiunto dinanzi all’avvocato «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali» e, dunque, ricollega gli effetti al momento della stipula dell’accordo. Inoltre il comma 4 dell’art. 12 – la norma che introduce l’altro nuovo istituto in materia – dispone che all’art. 3, secondo capoverso lett. b) n. 2 del 1° co. della l. n. 898/1970, n. 898, «dopo le parole ‘trasformato in consensuale’ sono aggiunte le seguenti: ‘ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile’». Tale modifica è determinata dalla mancanza di un’udienza di comparizione dei coniugi ove la separazione consensuale avvenga tramite negoziazione assistita, e però il legislatore, stabilendo che il termine previsto per la proposizione della domanda di divorzio decorre dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione as- In argomento v. Lombardi, Il procedimento di separazione consensuale, cit., par. 5.1. 13 settembre ottobre Il comma 5 dell’art. 6 stabilisce che: Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»; b) all’art. 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: «g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»; c) all’art. 69, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera: «d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;». 12 Anche tale strumento è utilizzabile solo in assenza di figli minori, di figli maggiorenni non autosufficienti, di figli maggiorenni incapaci, di figli portatori di handicap grave. Il comma 3 dell’art. 12 aggiunge però un ulteriore limite: l’accordo non può includere patti di trasferimento patrimoniale. Emerge così che questo strumento è fruibile allorché le parti intendono solo mutare il loro status di coniuge o pattuire una prestazione economica periodica mentre non lo è ove i coniugi intendano risolvere i loro rapporti economici attraverso una prestazione “in un’unica soluzione” (esplicitamente prevista in caso di divorzio all’art. 5, 8° co.), segnatamente un trasferimento immobiliare13. Inoltre, come accade anche per la negoziazione assistita di cui all’art. 6, riguardo al divorzio il modello procedimentale trova applicazione solo nei casi di cui all’articolo 3, 1° co., numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, ossia dove tra i coniugi vi sia stata una separazione consensuale o giudiziale o anche, a seguito dell’entrata in vigore dello stesso decreto n. 132/14, ove la separazione sia avvenuta attraverso il nuovo istituto della negoziazione assistita da un avvocato. L’ultima parte del 3° comma dell’art. 12 specifica che «L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio». Sebbene, come si è visto innanzi, la formulazione della norma non coincide perfettamente con quella di cui all’art. 6 ove, con riferimento alla negoziazione assistita da un avvocato, si afferma che l’accordo raggiunto «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali» è da ritenere che ambedue i moduli procedurali conducono al medesimo risultato che si consegue attraverso il provvedimento del giudice; soltanto che ove il procedimento si svolge dinanzi all’ufficiale di stato civile non vi è uno stacco temporale tra il momento della sottoscrizione dell’accordo e il deposito dello stesso. La procedura non è esente da spese: il co. 6 dell’art. 12 stabilisce che alla tabella D), allegata alla l. n. 604/1962, n. 604, è inserito il punto 11-bis) in virtù del quale i comuni all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune esigono un diritto fisso che però non può essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’art. 4 della tabella A) al d. P.R. n. 642 1972. ’14 sistita, ben evidenzia che l’accordo ha piena efficacia allorché è siglato dinanzi al professionista. Il deposito assolve solo alla funzione di consentire il rispetto della normativa delle annotazioni (d.P.R. n. 396/00) e dunque a porre i terzi a conoscenza del mutamento dello status dei coniugi (il che può avere uno specifico rilievo anche ai fini della determinazione del momento in cui si scioglie la comunione legale tra i coniugi e della eventuale individuazione dei beni oggetto di una esecuzione forzata). In base al tipo di convenzione si procederà alle dovute annotazioni negli atti di matrimonio, come esplicitamente stabilito dal comma 5 dell’art. 6 il quale modifica gli art. 49, co. 1, 63, co. 1, e 69 co. 1 del d.p.r. n. 396/200012. La seconda rilevante innovazione è prevista dall’art. 12 del decreto legge in esame: la norma accorda ai coniugi che intendono separarsi consensualmente o, nei casi di cui all’art. 3, co. 1°, n. 2), lett. b), della l. n. 898/1970, avanzare richiesta congiunta di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, la possibilità di rivolgersi direttamente all’ufficiale dello stato civile. Segnatamente le parti possono avanzare le loro richieste congiunte all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio (art. 12, co. 2). Questo procedimento coinvolge la coppia unitasi in matrimonio e l’ufficiale dello stato civile. Non è richiesta la presenza di un avvocato, anche se non va escluso che il professionista venga coinvolto in una fase preliminare, ovvero che egualmente accompagni le parti al Comune per agevolarle nell’espletamento della procedura. In tal caso l’accordo tra le parti viene raggiunto dinanzi all’ufficiale di stato civile il quale riceve da ciascuna delle parti personalmente e separatamente la relativa dichiarazione. L’accordo così trascritto viene “immediatamente” sottoscritto dalle parti. Civile Gazzetta Forense 11 Gazzetta Forense Per quanto riguarda le annotazioni dispone il comma 5 dell’art. 6 il quale implementata ulteriormente (rispetto all’art. 6 d.l. in esame) gli art. 49, co. 1, 63, co. 1, e 69, co. 1, del d.P.R. n. 396/2000, mercé l’addizione di ulteriori lettere che specificamente menzionano il procedimento de quo14. Da ultimo va rimarcato che questo strumento procedimentale allo stato attuale non è attivabile15: la disposizione è destinata ad operare decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Siamo al cospetto di una riforma di bassa rilevanza. I benefici delle novità inerenti alla crisi familiare, ossia l’introduzione di due procedimenti alternativi al ricorso al giudice, sono palesemente limitati: a) ambedue sono utilizzabili solo allorché non vi siano figli o vi siano figli economicamente autosufficienti e non incapaci o portatori di handicap gravi; b) il procedimento che si svolge interamente dinanzi all’ufficiale di stato civile può essere considerato solo se i coniugi non devono stringere patti patrimoniali; c) il divorzio su richiesta congiunta può ottenersi con detti strumenti solo nei casi in cui ci sia stata una precedente separazione, consensuale o giudiziale; d) i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, sebbene siano fruibili rispetto alle condizioni già fissate attraverso i procedimenti dinanzi al giudice prima dell’entrata in vigore delle innovazioni in esame16, raramente si svolgeranno in sede stragiudiziale sottendendo gli stessi un mancato accordo in via amichevole tra i coniugi. Va poi rimarcato che per le parti che fruiscono della via stragiudiziale permane la facoltà di adire il giudice per conseguire un successivo e diverso procedimento (il divorzio o la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio); il che rende patente che le innovazioni introdotte non garantiscono un rilevante sgravio dell’attività giudiziaria. Resta da evidenziare che l’intervento normativo in analisi non restringe i tempi per avanzare domanda di L’art. 12 comma 5 stabilisce che: Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente lettera: «g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;»; b) all’art. 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»; c) all’art. 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera: «d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;». 15 Evidentemente per consentire l’organizzazione dell’ufficio deputato alla nuova procedura. 16 Egualmente i nuovi strumenti sono utilizzabili per chiedere il divorzio ove la separazione sia già intervenuta al momento dell’entrata in vigore del decreto n. 132/2014. divorzio (e ciò anche in sede stragiudiziale), che restano fissati in tre anni dalla separazione a prescindere dalla sede in cui è avvenuta. Difatti, come si è osservato in precedenza, l’art. 3 della l. n. 898/70 è innovato dall’ art. 12, co. 4 del d.l. 132/2014 con l’aggiunta di un inciso che contiene esclusivamente il riferimento all’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato o all’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. Occorrerà attendere l’introduzione del divorzio breve per auspicare una concreta accelerazione dei procedimenti relativi alla crisi coniugale, anche se non va sottaciuto che il testo sul divorzio breve, ora al vaglio del Senato, conferma che il procedimento di separazione è presupposto (sia pur non in tutte le ipotesi di cui all’art. 3 della l. 898/1970) per la richiesta del divorzio. L’opera di revisione della disciplina delle procedure relative alla crisi coniugale ha preso avvio ma ancora non è completata. In ogni caso è da ritenere definitivamente tramontata la possibilità, pur prospettata dalla recente dottrina, di affidare la separazione consensuale ed il divorzio congiunto al notaio17. 14 12 Sulla possibilità di affidare al notaio la separazione giudiziale e il divorzio v. Proto Pisani, La crisi coniugale tra contratto e giudice, in Foro it. 2008, V, 161; Caponi, Autonomia privata e processo civile (appunti sul possibile ruolo del notaio nella crisi coniugale), ivi, p. 162 e ss.; sull’attribuzione ai notai delle sole separazioni consensuali senza figli, v. Scarselli, L’ intervento del notaio nella prospettiva di una riforma dei procedimenti di separazione tra coniugi, ivi, 167 e ss. 17